Archivi categoria: Bulgaria – Normativa sui rifiuti

Definizioni della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” in Bulgaria

Ai sensi del § 1 “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Disposizioni aggiuntive

§ 1. Ai sensi della presente legge:
1. Per ” rifiuto ” – “Отпадък“si intende una sostanza, un oggetto o una parte di oggetto di cui il detentore si disfa o intende disfarsi, o ha l’obbligo di disfarsi e rientra in almeno una delle seguenti categorie:
a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
б) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
в) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
г) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
д) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
е) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
ж) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
з) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
и) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
к) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
л) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
м) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
н) tutti i materiali, sostanze o prodotti il ​​cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
о) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
п) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
р) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere  “а” – “п”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.
2. I ” rifiuti domestici ” – “Битови отпадъци” sono i rifiuti prodotti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle case, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati anche i rifiuti degli esercizi commerciali e delle attività accessorie alla produzione artigianale, degli esercizi ricreativi e di intrattenimento, quando non hanno carattere di rifiuti pericolosi e allo stesso tempo la loro quantità o composizione non ne impedisce il trattamento insieme ai rifiuti domestici.
3. Per ” rifiuti industriali ” – “Производствени отпадъци” si intendono i rifiuti generati dall’attività industriale delle persone fisiche e giuridiche.
4. Per ” rifiuti pericolosi ” – “Опасни отпадъци”  si intendono i rifiuti la cui composizione, quantità e proprietà creano un rischio per la salute umana e per l’ambiente, hanno una o più proprietà che li definiscono pericolosi e/o contengono componenti che li rendono pericolosi e/o sono definiti come pericolosi tale secondo la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento .
5. Per ” rifiuti edili “- “Строителни отпадъци”  si intendono i rifiuti ottenuti a seguito delle attività di costruzione nei cantieri, nonché i rifiuti derivanti dalla demolizione o ricostruzione di edifici e impianti.
6. ” Causatore di rifiuti ” – “Причинител на отпадъци” è una persona fisica o giuridica la cui attività genera rifiuti – un causante primario e/o chiunque effettui operazioni preliminari di trattamento, miscelazione o altre operazioni che portano a un cambiamento nelle proprietà o nella composizione dei rifiuti.
7. Per ” trattamento dei rifiuti ” – “Третиране на отпадъците” si intende la raccolta, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e tutte le operazioni intermedie, nonché il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero o produzione di energia e materiali dai rifiuti.
8. Per ” smaltimento dei rifiuti ” – “Обезвреждане на отпадъците” si intende qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
а) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
б) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
в) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
г) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
д) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
е) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
ж) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
з) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “м” -codice D8;
и) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”) – codice D9;
к) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
л) incenerimento in mare – codice D11;
м) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
н) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere а” – “м” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
о) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “н” – codice D14;
п) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “а” – “о”, escluso lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.
9. Il ” riciclaggio dei rifiuti ” – “Рециклиране на отпадъците”  è un’attività volta a ripristinare o ripristinare le proprietà della materia prima.
10. Il ” trattamento dei rifiuti ” – “Преработване на отпадъци” è un’attività che modifica le proprietà o la composizione dei rifiuti, trasformandoli in materie prime per la produzione di prodotti finali o in prodotti finali.
11. Per “ smaltimento dei rifiuti ” – “Депониране на отпадъци”  si intende una modalità nella quale non è previsto alcun ulteriore trattamento dei rifiuti e rappresenta lo stoccaggio dei rifiuti per un periodo superiore a tre anni – per i rifiuti destinati al recupero, e ad un anno – per i rifiuti destinati allo smaltimento, in modo tale da non rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente.
12. I ” rifiuti voluminosi ” – “Масово разпространени отпадъци” sono rifiuti che si generano dopo l’utilizzo di prodotti provenienti da numerose fonti sul territorio nazionale e che, per le loro caratteristiche, richiedono una gestione speciale.
13. Per ” rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” – “Отпадъци от черни и цветни метали” si intendono i rifiuti tecnologici ottenuti dall’estrazione, lavorazione o lavorazione meccanica di metalli non ferrosi e ferrosi e loro leghe, macchine, attrezzature, dettagli e costruzioni dismessi di un impianto di produzione, costruzione o carattere domestico, ad eccezione dei rifiuti pericolosi.
14. Per ” rifiuti domestici di metalli ferrosi e non ferrosi ” – “Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер”  si intendono i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle abitazioni, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti da esercizi commerciali, attività artigianali, esercizi ricreativi e di intrattenimento.
15. Per “ violazione recidiva ”- “Повторно нарушение” si intende la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con il quale l’autore del reato è stato punito per una violazione dello stesso tipo.
16. Il ” riutilizzo ” – “Повторно използване” è l’utilizzo dei rifiuti come un prodotto che è già stato utilizzato una volta nella stessa forma per lo stesso scopo.
17. Per ” recupero dei rifiuti ” –  “Оползотворяване на отпадъците“si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
б) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
в) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
г) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
д) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
е) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
ж) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
з) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
и) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
к) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
л) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “а” – “к” – codice R11;
м) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “а” – “л” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
н) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.
18. Per ” raccolta ” –  “Събиране” si intende la consegna, l’accumulo, la cernita e/o la miscelazione dei rifiuti ai fini del trasporto – codice C.
19. Per “ trasporto ” – “Транспортиране”  si intende il trasporto di rifiuti, comprese le attività accessorie di carico, ricarico e scarico, quando effettuato dal gestore come attività autonoma – codice T.
20. Per ” gestione dei rifiuti ” –  “Управление на отпадъците” si intendono le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento e utilizzo dei rifiuti, compreso il controllo su tali operazioni, nonché le attività svolte dopo la chiusura dei siti in cui sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti.
21. Per “ deposito temporaneo ” – “Временно съхраняване” si intende l’attività relativa allo stoccaggio dei rifiuti presso siti nel luogo della loro formazione o con la loro raccolta presso siti per un periodo non superiore a:
a) tre anni in caso di successiva cessione per recupero;
б) un anno in caso di successiva consegna allo smaltimento.
22. Per ” violazione grave ”  – “Грубо нарушение”  si intendono le azioni o inazioni del richiedente che hanno portato a impatti che superano le norme consentite per l’impatto su componenti dell’ambiente o sulla salute umana, stabilite e documentate nell’ordinanza pertinente dalle autorità competenti.
23. (modifica – SG n. 41 del 2010) “ Violazione sistemica ” – “Системно нарушение” è la commissione di tre o più violazioni per le quali sono state inflitte sanzioni amministrative alle persone con decreti penali entrati in vigore.
24. Per ” attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” –  “Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” si intende l’attuazione di operazioni di smaltimento di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché attività connesse (raccolta, trasporto, stoccaggio, nonché attività accessorie quali smistamento, lavorazione meccanica e altro).
25. Sono “ parti correlate ” –  “Свързани лица“:
a) coniugi, parenti in linea diretta – senza restrizioni, parenti in linea collaterale – fino al quarto grado compreso, e parenti in linea diretta – fino al terzo grado compreso;
б) datore di lavoro e lavoratore;
в) i soggetti uno dei quali partecipa alla gestione dell’impresa dell’altro;
г) soci;
д) una società e una persona che possiede più del 5% delle quote e delle azioni emesse con diritto di voto della società;
е) i soggetti la cui attività è controllata direttamente o indirettamente da terzi;
ж) i soggetti che controllano congiuntamente, direttamente o indirettamente, un terzo;
з) le persone di cui una sia rappresentante commerciale dell’altra.
26. L’“ Ente di recupero ” – “Организация по оползотворяване” è una persona giuridica registrata ai sensi del Codice Commerciale, che non distribuisce utili e che gestisce le attività di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti massivamente distribuiti.
27 . (modifica -. SG. 63 del 2006, in vigore dal 08.04.2006) Il ” prezzo di mercato ” – “Пазарна цена” è il prezzo ai sensi del § 1 comma 8 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

Bulgaria – Rifiuti codici da Q1 a Q16

Ai sensi del § 1, punto 1, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 1 . Per “Rifiuto”  – “Отпадък”” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
б) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
в) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
г) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
д) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
е) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
ж) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
з) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
и) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
к) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
л) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
м) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
н) tutti i materiali, sostanze o prodotti il ​​cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
о) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
п) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
р) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere  “а” – “п”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.

Bulgaria – Smaltimento dei rifiuti codici da D1 a D15

Ai sensi del § 1, punto 8, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 8. Per “Smaltimento dei rifiuti”  – “Обезвреждане на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

а) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
б) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
в) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
г) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
д) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
е) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
ж) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
з) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “м” -codice D8;
и) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”) – codice D9;
к) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
л) incenerimento in mare – codice D11;
м) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
н) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere а” – “м” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
о) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “н” – codice D14;
п) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “а” – “о”, escluso lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.

Bulgaria – Recupero dei rifiuti codici da R1 a R13

Ai sensi del § 1, punto 17, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 17. Per ” recupero dei rifiuti ” – “Оползотворяване на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
б) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
в) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
г) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
д) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
е) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
ж) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
з) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
и) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
к) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
л) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “а” – “к” – codice R11;
м) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “а” – “л” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
н) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.

Autorizzazioni per attività con rifiuti in Bulgaria

“Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Capitolo V – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

TOP

Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti

La Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  al rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi dell’art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ), in Bulgaria, le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento, vengono rilasciate:

1. dal direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico (директора на регионалната инспекция по околната среда и водите), nel cui territorio si svolgono le attività;
2. dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da un funzionario da lui autorizzato, quando le attività sono svolte sul territorio di più ispezioni regionali sull’ambiente e sulle acque.
L’Art. 38 dispone che  per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art . 37 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 (persona fisica o giuridica registrata come commerciante ai sensi della legislazione bulgara o nazionale, a imprese statali e municipali, associazioni di comuni, cooperative e imprese a bilancio ai sensi del § 1 , punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità, che soddisfano i requisiti della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) presentare una domanda indicando:
1. il termine per il quale viene presentata la domanda;
2. l’ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti;
3. la tipologia, composizione, proprietà, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare;
4. le attività richieste e il relativo codice;
5. i metodi e le tecnologie che verranno applicate;
6. le strutture e gli impianti che verranno utilizzati, nonché la loro capacità;
7. le misure di sicurezza che verranno adottate;
8. il responsabile della gestione, indirizzo, telefono e fax per eventuali contatti;
9. l’elenco del personale dirigente necessario per posizione, mansione, qualifica e numero;
10. le condizioni alle quali le attività saranno svolte dal richiedente;
11 . le categorie di dispositivi o i tipi di batterie e accumulatori secondo la normativa pertinente di cui all’Art. 24, par. 2 , nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione per lo svolgimento di attività con apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o con batterie e accumulatori inutilizzabili.
(2) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’Art. 37 . La domanda viene presentata in formato cartaceo ed elettronico.
(3) La domanda ai sensi del par. 1, nonché le istanze di cui all’Art. 43, par. 3, comma 3 , Art. 44, par. 1 e dell’Art. 45, par. 3 sono presentati secondo campioni approvati dal Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.
Art. 39. (1) Alla domanda ex Art. 38 si applicano:
1. documento di compenso pagato;
2. programma approvato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3  della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
3. uniforme codice identificativo e, per le persone straniere, un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
4. progetto della tecnologia per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti;
5. progetto per la bonifica definitiva e la cura del sito dopo la chiusura dell’attività;
6. piano di emergenza;
7 .  la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)) o la decisione di non effettuare una valutazione dell’impatto ambientale (VIA)  ai sensi della Legge sulla tutela dell’ambiente (ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА) e/o decisione sulla valutazione di compatibilità ex Art. 31 della Legge sulla Diversità Biologica (ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ);
8.  certificato sanitario (санитарно удостоверение ) dell’ispettorato sanitario regionale (регионалната здравна инспекция (РЗИ)) – per le persone che svolgono attività con rifiuti pericolosi provenienti da esseri umani attività di ricerca medica o affine sul territorio dell’ispezione pertinente, o dal Ministro della sanità – quando le attività sono svolte sui territori di più di un RZI;
9 . i documenti di cui all’Art. 51, par. 1, comma 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))– per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi nei casi di cui all’Art. 12, par. 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
10. una dichiarazione autenticata del richiedente che non è imparentato ai sensi della presente legge con una persona il cui permesso è stato revocato o gli è stato negato il rilascio del permesso prima della scadenza di un anno dalla revoca o dal rifiuto;
11 . Piano per il monitoraggio e il controllo delle discariche di rifiuti, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti;
12 .  certificata dall’autorità competente, una copia – un modello di un efficace piano di sviluppo dettagliato e nei casi di cui all’art . 13a, par. 3 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) – e disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per il trasporto pubblico di rilevanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
13 .  una copia autenticata di un atto notarile o di un contratto di locazione, accompagnato da un altro documento attestante la proprietà dell’immobile, rilasciato dai servizi competenti nel cui territorio si trova il sito, contenente i dati sull’indirizzo del sito, terreno, numero della planimetria e altri dati descrittivi quando l’immobile è fuori regolamento;
14 . alcune detrazioni per una tonnellata di rifiuti depositati ai sensi dell’Art. 71a della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante messa in discarica.
(2) Se il richiedente è una persona straniera, il documento sotto il par. 1 punto 3 viene presentata anche in traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2, 4, 5, 6, 10 e 11, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
Art. 40. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze ai sensi dell’Art. 38 e dell’Art. 39 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) e/o al fine di eliminare le irregolarità.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità di cui all’Art. 37 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(3)  Entro due mesi dalla notifica ai sensi del par. 2 il richiedente rettifica le irregolarità o fornisce informazioni complementari.
Art. 41. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))valuta la conformità della domanda di rilascio dell’autorizzazione ai requisiti della presente legge.
(2) Per rilasciare le autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti, l’autorità competente o una persona da essa autorizzata ispeziona il sito.
(3) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per svolgere attività di incenerimento o coincenerimento che soddisfano i requisiti di legge, o dalla rimozione di irregolarità e/o fornitura di ulteriori informazioni nei casi di cui all’Art. 40, par. 1 , l’autorità competente ai sensi dell’Art. 37, commi 1 e 2, di concerto con i Comuni, rende pubblica e consente l’accesso alla domanda agli interessati paritetici per un mese.
Art. 42. (1)  L’autorità a cui è stata presentata la domanda decide entro due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di ulteriori informativa o dalla scadenza del termine di un mese previsto dall’art . 41, par. 3 , rilasciando o rifiutando motivatamente il rilascio di un permesso.
(2) Nella decisione di cui al par. 1, l’autorità competente determina le condizioni per lo svolgimento delle attività relative ai rifiuti al fine di rispettare questa legge.
(3) L’autorità competente rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi dell’Art. 39 non soddisfano i requisiti normativi;
2. la domanda è stata presentata fino a un anno dopo la scadenza del precedente permesso, durante il quale il richiedente ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con un decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II ;
3. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
4 . vi è inadempimento dell’art . 39, par. 2;
5 . il sito e le attività che verranno svolte su di esso non soddisfano i requisiti minimi della normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
6 .  La domanda è presentata da un’organizzazione di recupero.
Art. 43. (1) Il permesso è rilasciato per il periodo specificato nella domanda, ma non superiore a 5 anni.
(2)  L’autorità competente o una persona da essa autorizzata controlla almeno una volta all’anno le persone in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , per accertare la conformità delle condizioni di gestione dei rifiuti con quelle previste dall’autorizzazione rilasciata.
(3) L’autorizzazione rilasciata per attività con rifiuti termina con:
1. la scadenza del suo termine;
2. la sua revoca entro il periodo della sua validità;
3. l’emissione di un provvedimento dell’autorità competente su richiesta del titolare dell’autorizzazione con cui si chiede la cessazione dell’attività prima della scadenza del suo termine.
(4) Dopo la scadenza del permesso, l’autorità che lo ha rilasciato controlla l’adempimento delle condizioni relative alla liquidazione in sicurezza dell’attività e al ripristino (bonifica) del terreno.
Art. 44. (1) Al più tardi due mesi prima della scadenza del permesso, la persona presenta una richiesta di proroga della sua durata.
(2) Alla domanda sotto il par. 1 la persona richiede:
1. dichiarazione che non vi è stata alcuna modifica nelle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
2. approvato programma aggiornato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 .
(3) L’autorità competente decide entro un mese sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione.
(4) In caso di mancata presentazione dei documenti necessari ai sensi del par. 2 entro il termine stabilito, la persona richiede il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 .
Art. 45. (1) Il permesso rilasciato deve essere modificato e/o integrato dall’autorità competente su:
1. modifica dei requisiti normativi relativi all’autorizzazione;
2. imminenti cambiamenti nelle materie prime o nei processi tecnologici, a seguito dei quali si verificheranno cambiamenti nella quantità, composizione e proprietà dei rifiuti;
3. cambiamenti attesi nella composizione e nelle proprietà dei rifiuti pericolosi destinati al trattamento in un determinato impianto, o dei processi tecnologici per il trattamento;
4. mutamenti delle circostanze di cui all’Art. 38, par. 1, punto 8 ;
5. la necessità di integrarlo con nuovi dati, attività, siti o condizioni in cui le attività verranno sviluppate.
(2) Entro un mese dal verificarsi di un cambiamento nelle circostanze in cui è stata rilasciata la licenza, la persona presenta una richiesta di modifica e/o integrazione della licenza, insieme alla documenti rilevanti ai sensi dell’Art. 38 e/o 39 attestante la variazione.
(3) Nei casi di cui al par. 1, commi 2 e 3, le persone presentano domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione entro e non oltre due mesi prima che avvenga la modifica.
(4) L’autorità di cui al par. 1 può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire informazioni aggiuntive alla domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione, quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze di cui all’art . 38 e 39 e/o al fine di eliminare irregolarità.
(5)  Nei casi sotto il par. 4 l’autorità di cui al par. 1 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(6)  Entro un mese dalla notifica ai sensi del par. 5 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(7) L’autorità competente entro un mese decide sulla richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione.
(8) L’autorità competente rifiuta di modificare e/o integrare l’autorizzazione quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi del par. 2 non soddisfano i requisiti normativi;
2. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
3. nei casi di cui al par. 1, comma 5, il sito e le attività che sullo stesso verranno svolte non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. i requisiti di cui al par. 6.
Art. 46. (1) Una persona fisica o giuridica ai sensi dell’Art. 12, par. 7, viene rilasciata un’unica autorizzazione per tutte le attività svolte, indipendentemente dal numero di siti in cui vengono svolte le attività di smaltimento dei rifiuti consentite e dal numero di tipologie di rifiuti a cui si applica l’autorizzazione.
(2) Per un sito vengono rilasciate tante autorizzazioni quante sono le persone che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sul suo territorio.
(3) I diritti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla procedura aperta per il loro rilascio vengono trasferiti in caso di cambiamento del titolare mantenendo le condizioni della licenza dopo aver informato l’autorità competente, che ex officio riflette il cambiamento.
Art. 47. (1) L’autorità competente revoca l’autorizzazione rilasciata quando:
1. sono state presentate informazioni false che sono servite da base per la sua pubblicazione;
2. a seguito di una violazione grave o sistematica della presente legge, delle norme sulla sua attuazione o delle condizioni definite nell’autorizzazione, la salute umana è messa in pericolo e l’ambiente è danneggiato o inquinato oltre i limiti consentiti.
(2) In caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi del par. 1, il trasgressore non ha diritto di chiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno dalla data della sua revoca.
Art. 48. (1) Le decisioni dell’autorità competente sono comunicate per iscritto ai richiedenti entro 7 giorni dalla loro emissione.
(2) L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’attività di gestione dei rifiuti informa il pubblico in modo adeguato di ciascuna autorizzazione rilasciata, nonché delle modifiche e/o integrazioni apportate alle autorizzazioni rilasciate, entro 10 giorni dalla data del loro rilascio. .
Art. 49. Contro il permesso rilasciato e contro la decisione di modificare e/o integrare il permesso rilasciato ovvero di rifiutare di rilasciare, modificare e/o integrare il permesso è impugnabile nell’ordine:
1. il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emesso dal direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e l’acqua;

2. Il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

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Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti 

La Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  ai documenti richiesti per rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 50.  Per il rilascio di un documento di registrazione ai sensi dell’art . 12, par. 4 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 presentare una domanda su un modulo approvato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, in cui si afferma:
1 .le persone da cui i rifiuti sono accettati per il trasporto;
2. la tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti con cui verranno svolte le attività;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. il responsabile della gestione, indirizzo, numero di telefono e fax a cui rivolgersi.
Art. 51. (1) Al ricorso ex Art. 50 si applicano:
1 . identificazione uniforme codice del richiedente, per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente, rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
2 . nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 – disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per i trasporti pubblici di importanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
3 . certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
4. documento di compenso pagato;
5 . copie dei contratti scritti con le persone a cui vengono consegnati i rifiuti, in possesso di un documento di autorizzazione ai sensi dell’Art. 12, par. 1 per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti con relativo codice, secondo la disciplina di cui all’Art. 3 ;
6 .  Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su strada devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia della carta di circolazione del veicolo;
b) copia del ticket di ispezione tecnica superata;
c) copia dell’attestato del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
d) copia del certificato di superamento dell’esame da parte del conducente del mezzo di trasporto ai sensi dell’Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose ADR;
e) un documento attestante l’idoneità tecnica del mezzo di trasporto – per la conformità del mezzo di trasporto ai requisiti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose;
7 . Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su ferrovia devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia dell’attestato di consulente per la sicurezza, rilasciato secondo modello conforme al Regolamento per il trasporto ferroviario di merci pericolose (RID) , valido per il trasporto ferroviario;
b) documento attestante l’idoneità del mezzo di trasporto, secondo i requisiti indicati nel RID;
8. per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi da mezzi di trasporto in corpi idrici, deve essere presentata una copia di un documento attestante l’idoneità delle attrezzature galleggianti usate e delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti pericolosi. .
(2) (Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(3) Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, il documento di cui al par. 1 punto 1 viene presentata anche in una traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2 e 3, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
(4) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata al direttore dell’ispezione ambientale regionale e delle acque nel cui territorio la persona è domiciliata.
Art. 52. (1)Il documento di registrazione o il rifiuto motivato viene rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale per l’ambiente e le acque, sul cui territorio si trova la sede della persona, entro 14 giorni dal la data di presentazione della domanda.
(2) L’autorità di cui al par. 1 rifiuta il rilascio della carta di registrazione se almeno uno dei requisiti di cui all’Art. 50 e 51 o quando la domanda è presentata da un organismo di recupero.
(3) Il rifiuto di cui al par. 1 è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa entro 14 giorni dalla sua notifica.
Art. 53. (1) Alla cessazione dell’attività, la persona di cui all’Art. 50 notifica all’autorità competente entro un mese.
(2) (Modifica e integrazione – SG. 41 del 2010) Nei casi di cui al par. 1, l’autorità competente con ordinanza cancella la persona di cui all’Art. 50 del registro ex Art. 26, par. 1, comma 1 e revoca il documento di registrazione rilasciato.
Art. 53a. Se viene riscontrata una violazione di uno dei requisiti di cui all’art . 60, par. 7 , dopo che è stata irrogata all’impresa individuale o alla persona giuridica una sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 106, par. 4, comma 3 , l’autorità competente revoca il documento di registrazione rilasciato.

Classificazione dei rifiuti – Normativa Bulgara

Ordine di approvazione della Guida alla classificazione dei rifiuti

REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 LUGLIO 2014 SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI  (НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ)

Заповед РД-950/13.12.2014 г. – Ordinanza RD-950/13.12.2014 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque sui metodi per la caratterizzazione di base dei rifiuti e per testare e stabilire la conformità e procedure semplificate di test dei rifiuti e requisiti di ispezione in loco, compresi metodi di test rapidi dei rifiuti (

Заповед № 136/12.06.2020г. – Ordinanza n. 136/12.06.2020 del direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente (Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)  – Executive Environment Agency (ExEA)) per l’approvazione dei metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componenti sfd (сфд) ai fini della classificazione e della procedura per elaborare e concordare il piano di campionamento.

Заповед РД-250/21.04.2015 г. – Ordinanza RD-250/21.04.2015 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque sui metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componente ai fini della classificazione e sulla procedura per preparare e concordare il piano di campionamento

NOVITÀ: Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP (Il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ) stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (Cassification, Labelling and Packaging (CLP)) di sostanze chimiche e delle miscele secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). 

Legge sulla “Gestione dei rifiuti” in Bulgaria


“Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

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Capitolo primo

GENERALE

Art. 1. (1) La presente legge regola la gestione ecologica dei rifiuti come insieme di diritti e obblighi, decisioni, azioni e attività relative alla loro formazione e trattamento, nonché le forme di controllo su tali attività.
(2) Questa legge definisce i requisiti per i prodotti che, nel processo di produzione o dopo il loro utilizzo finale, costituiscono rifiuti pericolosi o distribuiti in massa.
(3) La gestione dei rifiuti è effettuata al fine di prevenire, ridurre o limitare il loro impatto dannoso sulla salute umana e sull’ambiente .
Art. 2. (1) La presente legge si applica a:
1. rifiuti domestici;
2. scarti di produzione;
3. rifiuti edili ;
4. rifiuti pericolosi.
(2) La presente legge non si applica a:
1. rifiuti radioattivi;
2 . (modifica – SG n. 70 del 2008) i rifiuti ottenuti dall’esplorazione, estrazione, lavorazione e stoccaggio di risorse sotterranee;
3. le carcasse di animali;
4. feci animali e altre sostanze non pericolose utilizzate in agricoltura;
5. gas di scarico emessi nell’atmosfera;
6. acque reflue, ad eccezione dei rifiuti in forma liquida, compresi nella classificazione di cui all’Art. 3 ;
7. esplosivi esplosi.

Art. 3. La classificazione dei rifiuti per tipologia e proprietà è determinata con ordinanza del Ministro dell’ambiente e delle acque e del Ministro della sanità .

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Capitolo due.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CONNESSE AI RIFIUTI

Art. 4. (1) Le persone le cui attività generano e/o trattano rifiuti adottano misure nella seguente sequenza per:
1. prevenzione o riduzione della quantità e delle proprietà pericolose dei rifiuti prodotti attraverso:
a) sviluppo e applicazione di moderne tecnologie rispettose dell’ambiente che risparmino l’uso delle risorse naturali primarie;
b) sviluppo tecnico e immissione sul mercato di prodotti progettati in modo tale che la loro produzione, utilizzo e smaltimento non aumentino le quantità o le proprietà pericolose dei rifiuti e i rischi di contaminazione con essi, o che tale impatto sia limitato al massimo;
c) sviluppo di metodi adeguati per lo smaltimento finale delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati al recupero;
2. riciclaggio, riutilizzo e/o estrazione di materie prime secondarie ed energia dai rifiuti, la cui formazione non può essere impedita;
3. smaltimento dei rifiuti qualora sia impossibile prevenirli, ridurli e/o utilizzarli.
(2) In caso di inquinamento le persone di cui al par. 1 intraprendere azioni immediate per limitarne gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente .
Art. 5. (1) I proprietari dei rifiuti sono responsabili dei rifiuti, nonché le persone di cui sono in possesso.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) La consegna e l’accettazione di rifiuti industriali, edili e pericolosi avviene solo sulla base di un contratto scritto con persone in possesso di un documento ai sensi dell’Art. 12 per i rifiuti con relativo codice secondo la normativa di cui all’Art. 3 .
(3) I proprietari di rifiuti ai sensi del par. 1 sono obbligati a:
1. per adempiere alla normativa per il trattamento dei rifiuti di diversa tipologia, origine e proprietà;
2. mantenere i propri impianti di trattamento dei rifiuti in condizioni permanenti e in normale funzionamento;
3. ad adottare tutte le misure per evitare di mescolare rifiuti pericolosi con altri rifiuti o rifiuti utilizzabili con rifiuti non utilizzabili;
4. organizzare lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti per i quali non esistono idonei mezzi di trattamento;
5. in presenza di rifiuti pericolosi, designare un responsabile e creare un’organizzazione per la loro gestione in sicurezza;
6. tenere la contabilità dei rifiuti secondo la procedura stabilita dalla presente legge e dai regolamenti sulla sua applicazione;
7. al momento della richiesta, fornire alle autorità di controllo l’accesso alle linee tecnologiche da cui provengono i rifiuti, agli impianti di trattamento dei rifiuti e alla documentazione dei rifiuti;
8. fornire istruzione e formazione periodica al personale che opera con rifiuti pericolosi;
9. prevedere e attuare le misure necessarie per non diffondere l’inquinamento dopo la chiusura degli oggetti e delle attività, nonché dell’impianto o dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti;
10. fornire i mezzi finanziari necessari per:
a) garantire l’attuazione dei programmi di gestione dei rifiuti;
b) il piano di monitoraggio;
c) chiudere l’impianto o l’impianto di smaltimento dei rifiuti;
d) monitoraggio e controllo postoperatorio;
11. predisporre un piano d’azione in caso di incidenti durante lo svolgimento delle attività con i rifiuti;
12. notificare alle autorità competenti le imminenti modifiche alle materie prime e ai processi tecnologici che porterebbero a un cambiamento nella quantità o nel tipo di rifiuti generati e nelle loro proprietà pericolose.
Art. 6. (1) I proprietari dei rifiuti li forniscono per la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento a persone che hanno il diritto di svolgere le attività pertinenti, oppure li recuperano e/o smaltiscono essi stessi in conformità con questa legge.
(2) (modifica – SG n. 41 del 2010 ) È vietato l’abbandono, lo smaltimento non regolamentato, l’incenerimento o qualsiasi altra forma di trattamento incontrollato dei rifiuti.
Art. 7. (1) Le persone che richiedono un permesso di costruzione, contemporaneamente ai documenti di cui all’Art. 144, par. 1 della Legge sulla Pianificazione Territoriale, presentare anche informazioni sulla quantità e sul tipo di produzione e di rifiuti pericolosi che saranno generati dopo l’attuazione del progetto di investimento.
(2) Le informazioni di cui al par. 1 costituisce motivo per richiedere alla commissione statale di ammissione di ottenere un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 12 .
(3) (modifica – SG n. 41 del 2010 ) È vietato mettere in funzione le costruzioni ai sensi della legge sulla pianificazione territoriale senza autorizzazione per attività con rifiuti, quando ciò è richiesto ai sensi dell’Art. 12 .
(4) (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) È vietato l’apertura di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi della legge sulla pianificazione territoriale senza una certa detrazione per unità di rifiuti depositati ai sensi dell’art . . 71a .
Art. 8. Analisi della composizione e delle proprietà dei rifiuti al fine di stabilire i dati dichiarati e la classificazione dei rifiuti ai sensi dell’Art. 3 sono eseguiti da laboratori accreditati.
Art. 9. (1) Quando le cause dei rifiuti sono sconosciute, i costi per il ripristino della qualità dell’ambiente sono a carico delle persone in possesso dei rifiuti.
(2) Tutti i costi per il ripristino delle qualità ambientali e per l’individuazione della causa effettiva saranno da lui rimborsati.
(3) Se la causa non viene identificata entro 30 giorni, le persone interessate, su richiesta, ricevono assistenza dal Comune per la rimozione dei rifiuti secondo la procedura specificata nell’ordinanza ai sensi dell’art . 19 , e in caso di contaminazione con rifiuti pericolosi – secondo la procedura specificata nel Regolamento per l’organizzazione e le attività dell’impresa per la gestione delle attività di tutela ambientale (SG n. 3 del 2003).

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Capitolo tre.

TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 10. I rifiuti, a seconda delle loro proprietà, composizione e altre caratteristiche, sono trattati e trasportati in modo tale da non ostacolare il loro successivo utilizzo razionale.
Art. 11. (1) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Le persone che immettono sul mercato prodotti, dopo il cui utilizzo si formano rifiuti distribuiti in massa, definiti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 , sono responsabili della raccolta differenziata e del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclo e recupero.
(2) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Le persone che immettono sul mercato merci imballate sono responsabili della raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’uso di tali merci, nonché del raggiungimento dei seguenti obiettivi di riciclaggio e recupero :
1 . (modifica – SG n. 77 del 2005 ) almeno il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o bruciato in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia;
2 . (modifica – SG. 77 del 2005 ) non meno del 55 per cento e non più dell’80 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio deve essere riciclato, riciclando non meno di:
a) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro;
b) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone;
c) 50 per cento del peso di rifiuti di imballaggio metallici;
d) il 22,5% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica, il cui riciclo produce solo plastica;
e) 15 per cento del peso degli scarti di legno derivanti dagli imballaggi.
(3) Gli obiettivi di cui al par. 2 sono realizzati per tappe, secondo i termini del § 9 delle disposizioni transitorie e finali.
(4) Le persone di cui al par. 1 e 2 svolgono i loro compiti:
1. individualmente, o
2. attraverso sistemi collettivi rappresentati da un organismo di recupero.
(5) Le persone di cui al par. 1 e 2, nonché tutti i loro distributori, compresi i soggetti che effettuano la vendita agli utenti finali e il produttore, sono tenuti a ritirare nel luogo di vendita o in altro luogo idoneo i rifiuti generati dall’uso del prodotti rilevanti.
(6) Le persone di cui al par. 1 e 2 possono esercitare le loro funzioni mediante sistemi collettivi previo rilascio di un’autorizzazione ai sensi del Capo Quinto, Sezione IV .
Art. 12. (Modifica – SG. n. 41 del 2010) (1) Per svolgere attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero e/o smaltimento, è necessario quanto segue:
1. autorizzazione rilasciata ai sensi dell’Art. 37 , o
2. autorizzazione complessa rilasciata ai sensi del capitolo sette, sezione II della legge sulla protezione dell’ambiente.
(2) Non sono necessari permessi per:
1. attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non possiedono proprietà pericolose;
2. raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di generazione;
3. raccolta e trasporto di rifiuti ai sensi del § 1 punti 18 e 19 delle norme aggiuntive;
4. stoccaggio di rifiuti non pericolosi rientranti nell’ambito di un’operazione designata con il codice R13 ai sensi del § 1, punto 17, lettera “n” delle norme aggiuntive.
(3) Per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non possiedono proprietà pericolose viene rilasciata una licenza ai sensi del capitolo cinque, sezione III.
(4) Per le attività di cui al par. 2, commi 3 e 4, il direttore dell’ispettorato regionale sull’ambiente e sulle acque, nel cui territorio si trova la sede della persona, rilascia un documento di registrazione secondo un modello approvato dal Ministro dell’ambiente e delle acque, in conformità con l’ordine del capitolo quinto, sezione II .
(5) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale rilascia un certificato sulla base di un modello approvato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, ai sensi del capitolo cinque, sezione III prima di rilasciare la licenza per l’attività di cui al par. 2, comma 1, quando le attività di gestione dei rifiuti vengono svolte nel territorio dell’ispettorato regionale ambientale e idrico competente.
(6) Nei casi in cui le attività di cui al par. 1 e sotto par. 2, commi 3 e 4, le persone possono presentare domanda per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , comprendente tutte le attività o parte di esse, che elimina l’obbligo del rilascio di un titolo di registrazione per le attività oggetto dell’autorizzazione.
(7) Autorizzazione ai sensi del par. 1 o documento di registrazione ai sensi del par. 2 punti 3 e 4 per lo svolgimento di attività con i rifiuti è rilasciato a una persona fisica o giuridica registrata come commerciante ai sensi della legislazione bulgara o nazionale, a imprese statali e municipali, associazioni di comuni, cooperative e imprese a bilancio ai sensi del § 1 , punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità, che soddisfano i requisiti della presente legge.
(8) Il paragrafo 2, punti 1 e 4 non si applica in caso di trasporto di rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 sul trasporto di rifiuti, di seguito denominato ” Regolamento 1013/2006″.
Art. 13. (Modifica -. SG. 36 del 2008, modifica -. SG. 41 del 2010) I requisiti che devono essere soddisfatti dai siti per l’ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sono determinati dall’ordinanza del Ministro dell’Ambiente e delle Acque, il Ministro dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici, il Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione e il Ministro della Sanità .
Art. 13a. (Nuova – SG. 95 del 2009, in vigore dal 08.11.2006 anni) (1) Non è consentito posizionare siti di trattamento dei rifiuti sul territorio della cintura I delle zone sanitarie e di sicurezza delle fonti d’acqua e degli impianti di potabilizzazione. approvvigionamento idrico domestico e intorno alle fonti d’acqua di acque minerali utilizzate per esigenze medicinali, profilattiche, potabili e igieniche.
(2) I siti di trattamento dei rifiuti non possono essere ubicati nella fascia media ed esterna (fascia II e fascia III) delle zone di protezione sanitaria dei depositi di acque minerali utilizzate per scopi medicinali, profilattici, potabili e igienici, se con ordinanze divieti e sono state introdotte restrizioni per l’istituzione di zone di protezione sanitaria emesse alle condizioni e in conformità con la Legge sull’acqua e le norme sulla sua attuazione.
(3) (Nuova – SG n. 30 del 2011, punto 1 dichiarato incostituzionale dalla RCS n. 3 del 2012 nella parte “generale” – SG n. 26 del 2012) Le attività di stoccaggio e trattamento preliminare dei rifiuti di imballaggi metallici , apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, batterie ed accumulatori inutilizzabili e autoveicoli obsoleti è effettuata solo presso siti ubicati in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, presso porti per il trasporto pubblico di rilevanza nazionale e regionale e presso siti di infrastrutture ferroviarie con finalità economica. Ciascun sito deve soddisfare i requisiti normativi per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
Art. 14. (1) Al termine dell’attività di trattamento dei rifiuti in un determinato sito prima della scadenza della relativa autorizzazione, l’autorità che l’ha rilasciata determina i requisiti per la liquidazione in sicurezza e la bonifica del sito.
(2) I requisiti di cui al par. 1 sono obbligatori per i soggetti che esercitano tale attività.
Art. 15. (1) Le strutture e gli impianti per lo smaltimento e l’utilizzo dei rifiuti sono costruiti e gestiti in modo da non mettere in pericolo l’ambiente a causa di inquinamento o danni.
(2) (modifica -. SG. 36 del 2008, modificata -. SG. 41 del 2010 ) Le condizioni e i requisiti per la costruzione e l’esercizio delle strutture e degli impianti di cui al par. 1 sono determinati con regolamenti del Ministro dell’ambiente e delle acque, concordati con il Ministro dello sviluppo regionale e dei lavori pubblici, il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione e il Ministro della sanità .
Art. 16. (1) Il sindaco del comune organizza la gestione delle attività di gestione dei rifiuti generati sul suo territorio, in conformità con i requisiti della presente legge e del regolamento di cui all’Art. 19 .
(2) (modifica -. SG. 105 del 2008 , modificata -. SG. 41 del 2010 ) Il sindaco del comune garantisce le condizioni in cui ogni proprietario di rifiuti domestici è servito dalle persone di cui all’art . 12, par. 7 , ai quali è concesso il diritto di svolgere attività connesse alla loro raccolta, trasporto, utilizzo o smaltimento.
(3) Il sindaco del comune è responsabile di:
1 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) la fornitura di contenitori per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti domestici – contenitori, secchi e altri;
2 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) la raccolta dei rifiuti domestici e il loro trasporto in discariche o altri impianti e strutture per il loro recupero e/o smaltimento;
3. la pulizia delle strade, delle piazze, dei vicoli, dei parchi e degli altri territori degli insediamenti destinati all’uso pubblico;
4. (suppl. – SG n. 41 del 2010 ) la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione, il funzionamento, la chiusura e il monitoraggio di discariche per rifiuti domestici e di costruzione o di altri impianti o impianti per l’utilizzo e/o lo smaltimento dei rifiuti domestici o rifiuti edili ;
5. la raccolta differenziata dei rifiuti domestici, compresi i rifiuti di imballaggio, determinando i luoghi in cui collocare gli elementi necessari del sistema di raccolta differenziata e cernita dei rifiuti di imballaggio;
6 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) la determinazione dei luoghi per lo stoccaggio dei contenitori, dei luoghi per la raccolta differenziata e dei luoghi per lo stoccaggio temporaneo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;
7. organizzare la raccolta e il deposito degli autoveicoli fuori uso presso i luoghi di deposito temporaneo;
8. prevenire lo smaltimento dei rifiuti in luoghi non autorizzati e/o la creazione di discariche abusive;
9. determinare i luoghi in cui cambiare gli oli motore usati e informarne il pubblico;
10 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) la designazione dei luoghi per il posizionamento dei contenitori per la raccolta di pile e accumulatori inutilizzabili;
11 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) l’organizzazione delle attività per la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi dal flusso generale dei rifiuti domestici al di fuori dell’ambito di applicazione della normativa di cui all’Art. 24, par. 2 e 3 e loro consegna al recupero e/o smaltimento;
12 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) l’informazione al pubblico ai punti 5 – 7, 9 e 10;
13 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) garantire l’attuazione delle misure del Programma nazionale per la gestione delle attività relative ai rifiuti;
14 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) La raccolta differenziata e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti biodegradabili, determinando i luoghi in cui posizionare gli elementi necessari del sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti e il loro conferimento per il riciclaggio, il recupero e/o lo smaltimento ;
15 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) la pulizia delle strade comunali dai rifiuti ai sensi dell’Art. 16c .
Art. 16a. (Nuova – SG n. 41 del 2010) I sindaci dei comuni con divisione regionale possono stipulare contratti con organizzazioni di recupero per ciascuna regione separatamente.
Art. 16б. (Nuova – SG n. 41 del 2010) Il sindaco del comune garantisce l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
Art. 16в. (Nuova – SG n. 41 del 2010) I proprietari delle strade ai sensi dell’Art. 8 della Legge sulle strade sono responsabili di:
1. la pulizia dei rifiuti sulla strada, sul manto stradale, sulle strutture stradali, sulle aree di servizio, sui complessi di servizi stradali e sui punti di appoggio per la manutenzione ai sensi del § 1, punti 1 – 3, 6, 9 e 10 delle disposizioni aggiuntive del la legge sulle strade;
2. la fornitura di navi per la raccolta dei rifiuti e il loro trasporto ad un impianto per il loro trattamento.
Art. 17. (Modifica -. SG. n. 41 del 2010 ) Il sindaco del comune, autonomamente, quando non partecipa ad un’associazione regionale, o insieme agli altri sindaci dei comuni dell’associazione regionale, intraprende le azioni di aggiudicazione e svolgimento delle procedure preliminari. studi di progettazione per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti domestici e/o edili almeno tre anni prima dell’esaurimento del volume della discarica per rifiuti domestici e/o edili o della scadenza dell’impianto, come comunicato dall’autorità regionale competente per l’ambiente e ispezione dell’acqua.
Art. 18. (1) Il trattamento e il trasporto dei rifiuti dai cantieri edili e durante la demolizione o ricostruzione di edifici e impianti devono essere effettuati dai proprietari dei rifiuti, dall’imprenditore di costruzione o demolizione o da un’altra persona sulla base di un contratto scritto.
(2) Il sindaco del comune determina il percorso per il trasporto dei rifiuti e l’impianto/impianto per il loro trattamento.
Art. 19. (Supplemento – SG n. 41 del 2010 ) Il consiglio comunale adotta un’ordinanza che determina i termini e le condizioni per lo smaltimento, la raccolta, compresa la separazione, il trasporto, il sovraccarico, l’utilizzo e lo smaltimento dei rifiuti domestici, compresi quelli biodegradabili, da costruzione, pericolosi rifiuti generati da persone fisiche e rifiuti distribuiti in massa sul suo territorio, sviluppati in conformità con i requisiti di questa legge e dei regolamenti sulla sua attuazione, nonché il pagamento per la fornitura dei relativi servizi in conformità con la legge sulle tasse locali e commissioni .
Art. 19a. (Nuova – SG. 105 del 2008, modificata – SG. 41 del 2010) (1) I comuni compresi in ciascuna delle regioni di cui all’Art. 28, par. 4 , creare un sistema regionale di gestione dei rifiuti costituito da una discarica regionale e/o altri impianti di trattamento dei rifiuti.
(2) Il sistema regionale di gestione dei rifiuti mira a raggiungere il loro trattamento efficace in conformità con i requisiti dell’art . 4, par. 1 e adempimento degli obblighi previsti dall’art . 16 attraverso la partecipazione dei Comuni.
(3) I comuni membri dell’associazione regionale determinano la proprietà della discarica regionale e/o dell’impianto di trattamento dei rifiuti. L’immobile può essere:
1. del comune proprietario del terreno o titolare di un diritto edificatorio accertato sul terreno destinato alla costruzione;
2. comproprietà dei comuni – soci dell’associazione;
3. comproprietà tra il socio privato finanziatore e il comune, proprietario del terreno, e/oi comuni aderenti all’associazione.
(4) Il prezzo per il trattamento di una tonnellata di rifiuti immessi nel sistema regionale di gestione dei rifiuti è lo stesso per tutti i membri dell’associazione regionale ai sensi dell’Art. 19b, par. 1 e non può generare profitto per le associazioni.
(5) Un comune che non partecipa al sistema regionale di gestione dei rifiuti può utilizzare lo stesso o un altro alle condizioni e ai prezzi determinati dalla relativa associazione regionale.
Art. 19б.(Nuova – SG n. 41 del 2010) (1) I comuni compresi in ciascuna delle regioni di cui all’Art. 28, par. 4 , creare un’associazione regionale ai sensi della presente legge.
(2) Il consiglio comunale del rispettivo comune decide sulla partecipazione all’associazione ai sensi del par. 1, di cui copia è trasmessa al sindaco del comune nel cui territorio è prevista o ubicata la realizzazione di una discarica regionale.
(3) Il consiglio comunale di un comune di una regione ai sensi dell’Art. 28, par. 4 può deliberare l’adesione ad un’associazione di comuni di un’altra regione, a condizione che non venga ostacolata la creazione o il funzionamento dell’associazione regionale o del sistema regionale di gestione dei rifiuti nella propria regione, dopo aver presentato il parere positivo delle due associazioni regionali e dell’ispezione ambientale e idrica regionale.
(4) Possono far parte dell’associazione regionale solo i comuni.
(5) L’associazione regionale nasce dalla data della sua prima assemblea generale, i cui verbali sono trasmessi al Ministro dell’Ambiente e delle Acque per l’iscrizione in un apposito albo e al governatore regionale competente.
(6) L’associazione regionale è una persona giuridica con sede nel comune proprietario del terreno sul quale è stata costruita o è prevista la costruzione di una discarica regionale o che dispone di un diritto di costruzione stabilito.
(7) L’associazione regionale non forma né distribuisce utili, non acquisisce proprietà. La sua attività è sostenuta e assicurata dalle amministrazioni comunali competenti.
(8) Gli organi direttivi dell’associazione regionale sono l’assemblea generale e il presidente dell’associazione.
(9) I comuni possono ricevere finanziamenti per progetti nel campo della gestione dei rifiuti dai fondi europei, dal bilancio statale, dall’Impresa per la gestione delle attività di protezione ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e delle Acque o da altre fonti pubbliche nazionali di finanziamento solo dopo la creazione di un’associazione regionale.
(10) La disposizione del par. 9 non si applica nei casi in cui la regione interessata sia costituita da un solo comune.
(11) Un comune che rifiuta di partecipare, causa ritardi, ostacola la creazione o il funzionamento di un’associazione regionale e/o di un sistema regionale di gestione dei rifiuti, dovrà risarcire i danni e i benefici perduti agli altri comuni della rispettiva regione.
Art. 19в (Nuova – SG n. 41 del 2010) (1) L’assemblea generale dell’associazione regionale è composta dai sindaci dei comuni partecipanti.
(2) Il governatore regionale e, se la regione interessata ai sensi dell’Art. 28, par. 4 cade sul territorio di due o più regioni – i loro governatori regionali partecipano all’assemblea generale dell’associazione regionale senza diritto di voto.
(3) L’assemblea generale dell’associazione viene convocata dal suo presidente una volta ogni 6 mesi o su richiesta di una delle persone di cui al par. 1 o 2. La convocazione avviene mediante invito scritto con ordine del giorno rivolto ai soggetti sopra indicati, copia del quale è trasmesso al Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
(4) L’assemblea generale si tiene se sono presenti i sindaci di tutti i comuni membri dell’associazione regionale.
(5) In mancanza del quorum, l’assemblea viene aggiornata un’ora dopo e si tiene se sono presenti almeno due terzi dei sindaci e rappresentano almeno due terzi degli abitanti di tutti i comuni membri del Consiglio associazione regionale.
Art. 19г. (Nuova – SG n. 41 del 2010 anni) (1) L’Assemblea generale decide su:
1. elezione del presidente;
2. accettazione di nuovi membri nell’associazione regionale;
3. esprimere un parere sull’adesione di un comune ad un’associazione di comuni;
4. determinazione dei singoli impianti di trattamento dei rifiuti, struttura e sviluppo del sistema regionale di gestione dei rifiuti;
5. aggiudicazione di appalti pubblici e selezione di fornitori e appaltatori per la realizzazione degli elementi del sistema regionale di gestione dei rifiuti;
6. svolgimento delle procedure per la selezione del/i gestore/i del sistema regionale di gestione dei rifiuti;
7. approvazione di un prezzo unico per il trattamento di una tonnellata di rifiuti inseriti nel sistema regionale di gestione dei rifiuti;
8. adozione di un programma di investimenti per lo sviluppo del sistema regionale di gestione dei rifiuti;
9. determinazione dell’ordine e delle modalità di riscossione e distribuzione del corrispettivo dovuto da parte degli utenti del sistema (Comuni – aderenti all’associazione regionale);
10. conclusione dei contratti e determinazione dei prezzi nei casi in cui il sistema regionale di gestione dei rifiuti è utilizzato da comuni esterni al consorzio regionale o da altri titolari di rifiuti;
11. l’attuazione del controllo sul funzionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti e sull’attività dell’operatore/i selezionato/i;
12. la proprietà della discarica regionale e/o dell’impianto di trattamento dei rifiuti;
13. regolamento interno per il funzionamento dell’associazione;
14. altre questioni relative all’attività dell’associazione regionale.
(2) Nei casi di cui all’Art. 19c, par. 4 l’assemblea generale delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei sindaci presenti, che rappresentino almeno due terzi degli abitanti di tutti i comuni aderenti all’associazione regionale.
(3) Nei casi di cui all’Art. 19c, par. 5 l’assemblea generale delibera all’unanimità.
(4) Delle riunioni dell’assemblea generale viene redatto un verbale firmato dal presidente e dai sindaci presenti.
(5) Le decisioni dell’assemblea generale vengono annunciate in modo adeguato in ciascun comune e comunicate al ministro dell’Ambiente e delle Acque e al governatore regionale competente.
(6) Le decisioni dell’assemblea generale sono soggette a ricorso solo da parte dei comuni interessati ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(7) Il comune che non si conforma alla decisione dell’assemblea generale entro il termine stabilito è responsabile dei danni e dei benefici perduti dei membri dell’associazione regionale.
Art. 19д. (Nuova – SG. 41 del 2010 anni) (1) Il presidente dell’associazione regionale è eletto tra le persone di cui all’Art. 19c, par. 1 per un mandato coincidente con il suo mandato di sindaco.
(2) Il presidente dell’associazione partecipa alle votazioni dell’assemblea generale su base paritaria con gli altri sindaci dei comuni.
Art. 19е. (Nuova – SG n. 41 del 2010) Il presidente dell’associazione:
1. rappresenta l’associazione;
2. prepara l’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea generale;
3. convoca e dirige le riunioni dell’assemblea generale;
4. mantiene informazioni attendibili sul numero dei residenti dei comuni membri dell’associazione regionale, sulla base dei dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica;
5. organizza e dirige l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale;
6. svolge le altre attività assegnategli dall’assemblea generale.
Art. 20. (1) I rifiuti domestici provenienti da veicoli aerei, acquatici e terrestri che entrano nel paese devono essere trattati immediatamente dopo l’ingresso nel paese e, se tecnicamente possibile, smaltiti ai posti di frontiera.
(2) Le attività di cui al par. 1 sono effettuate da persone titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 .
(3) (modifica – SG. 88 del 2005 ) Le condizioni e la procedura per svolgere le attività di cui al par. 1 sono determinati con ordinanza del Ministro dei trasporti.
Art. 21. I rifiuti di produzione che non presentano proprietà pericolose sono trattati da:
1. il causante – nelle proprie strutture secondo il progetto dell’attività produttiva approvato dalle autorità competenti e in adempimento dell’art . 5, par. 3 ;
2. i soggetti ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , documento di registrazione ex Art. 12, par. 4 o una licenza ai sensi dell’Art. 54, par. 1;
3. operatori titolari di un’autorizzazione globale rilasciata ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente.
Art. 22. (1) Il trattamento dei rifiuti pericolosi viene effettuato da persone in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 o un’autorizzazione complessa rilasciata ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente .
(2) La raccolta e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi devono essere effettuati separatamente in contenitori specializzati sul territorio sul quale il proprietario esercita un diritto reale.
(3) I rifiuti pericolosi sono imballati, etichettati e trasportati in conformità con gli atti giuridici internazionali per il trasporto di merci pericolose, ratificati dalla Repubblica di Bulgaria per legge.
Art. 23. (1) (Testo precedente dell’Art. 23 – SG. 41 del 2010 ) In caso di grave pericolo per la salute umana e l’ambiente derivante dalla formazione o attività con rifiuti pericolosi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro dell’ambiente e delle acque, determina con provvedimento le misure necessarie per eliminare il pericolo, anche in assenza delle condizioni di cui all’Art. 12 .
(2) (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) Su proposta del Ministro dell’ambiente e delle acque, con atto del Consiglio dei ministri, l’utilizzo fino al 10 per cento della capacità residua della discarica regionale, che è in funzione, è consentito, o la capacità di progettazione di un altro tipo di impianto regionale di trattamento dei rifiuti domestici per le esigenze di altre regioni, quando esiste una necessità giustificata e urgente relativa al raggiungimento degli obiettivi nazionali nell’ambito del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Le discariche e/o gli impianti, il cui utilizzo è consentito per le esigenze di altre regioni, devono essere costruiti con fondi, più del 50% dei quali provengono dal bilancio statale della Repubblica di Bulgaria o da altri finanziamenti nazionali o internazionali .
(3) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) I rifiuti destinati al trattamento sotto il par. 2, vengono recuperati e/o smaltiti secondo le tariffe di trattamento dei rifiuti domestici in struttura previste dal sistema regionale di riferimento.
Art. 24. (1) (Supplemento – SG n. 30 del 2011) I requisiti per il trattamento e il trasporto di rifiuti pericolosi, di costruzione e di produzione sono stabiliti dalle norme del Consiglio dei ministri.
(2) (Modifica e integrazioni -. SG. 41 del 2010 ) I requisiti per i prodotti, dopo il cui utilizzo si formano rifiuti distribuiti in massa, l’ordine e le modalità per la loro raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o lo smaltimento, compresi gli obiettivi per la loro raccolta differenziata, riciclaggio o utilizzo, sono determinati da regolamenti del Consiglio dei Ministri.
(3) (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) I requisiti per l’ordine e il metodo di inventario delle attrezzature contenenti policlorobifenili, la loro marcatura e pulizia, nonché per il trattamento e il trasporto dei rifiuti contenenti policlorobifenili, sono determinati dal regolamento. del Consiglio dei Ministri.
(4) (Nuova – SG. n. 41 del 2010 ) I requisiti per le attività di raccolta e trattamento dei rifiuti sul territorio delle strutture medico-sanitarie e dei centri nazionali per problemi di sanità pubblica sono determinati da un’ordinanza del Ministro della Salute concordata con il Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.

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Capitolo quattro

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RIFIUTI

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Sezione I.
Informazioni e registri pubblici (titolo modificato – SG n. 41 del 2010)

Art. 25. (1) Le persone la cui attività è correlata alla produzione e/o al trattamento di rifiuti produttivi e/o pericolosi, nonché le persone titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 o documento di registrazione ex Art. 12 e che svolgono attività di trattamento dei rifiuti domestici e/o edili, sono tenuti a tenere libri contabili certificati dall’ispettorato regionale ambientale e idrico.
(2) In caso di sospensione dell’attività di singoli impianti o impianti, le persone di cui al par. 1 tenere i libri contabili per un periodo di 5 anni e per i rifiuti pericolosi – 30 anni.
(3) In caso di chiusura completa delle attività di tutti gli impianti e strutture in un determinato sito, le persone di cui al par. 1 consegna i libri contabili alle amministrazioni comunali, che li conservano nei termini del comma 1. 2.
(4) Le persone di cui al par. 1 e i titolari della licenza di cui all’Art. 54, par. 1 , redigere e presentare all’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque rapporti annuali sui rifiuti in conformità con i requisiti della presente legge e del regolamento di cui all’Art. 27, par. 1 .
(5) Le persone di cui al par. 4 fornire alle autorità competenti, su richiesta, la documentazione relativa alla segnalazione e le informazioni sulla loro attività.
(6) Le persone che immettono sul mercato prodotti, il cui utilizzo dà luogo a rifiuti distribuiti in massa, forniscono informazioni e tengono registri secondo le disposizioni di cui all’Art. 24, par. 2 .
Art. 26. (Modifica – SG. 41 del 2010 anni) (1) Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato tiene registri pubblici di:
1. le autorizzazioni di cui all’Art. 37 , i documenti di registrazione di cui all’Art. 12, par. 4 e i siti e le attività chiusi;
2. soggetti che commercializzano pile e accumulatori, anche integrati in elettrodomestici e autoveicoli;
3. soggetti che immettono in commercio apparecchiature elettriche ed elettroniche;
4. i soggetti di cui all’Art. 84, par. 1 .
(2) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo tiene un registro pubblico delle licenze rilasciate ai sensi del capitolo cinque, sezione III .
(3) Il registro di cui al par. 1, punto 1 contiene informazioni su:
1. nome della persona;
2. codice identificativo uniforme;
3. numero del permesso o della carta di circolazione e data di rilascio;
4. indirizzo secondo la registrazione del tribunale;
5. persona di contatto, comprensiva di telefono, fax ed e-mail;
6. indirizzo dei luoghi in cui sono consentite le attività;
7. codice rifiuti secondo la normativa di cui all’Art. 3 ;
8. codice e denominazione dell’attività autorizzata ai sensi del § 1, punto 8, 17, 18, 19 o 21 delle norme aggiuntive.
(4) Il registro di cui al par. 1, punto 2 contiene informazioni su:
1. numero di registrazione e nome della persona;
2. codice identificativo uniforme;
3. marchi che la persona utilizza nel Paese;
4. indirizzo postale, comprensivo di codice postale, città, nome e numero di via/viale e indirizzo Internet;
5. persona di contatto, comprensiva di telefono, fax ed e-mail;
6. tipologia di batterie e accumulatori che immette sul mercato: portatili, automobilistici, industriali;
7. modalità di adempimento degli obblighi – individualmente o attraverso un sistema collettivo, compreso il nome dell’organizzazione utilizzatrice di cui sono membri.
(5) Il registro di cui al par. 1, punto 3 contiene informazioni su:
1. numero di registrazione e nome della persona;
2. codice identificativo uniforme;
3. marchi che la persona utilizza nel Paese;
4. indirizzo postale, comprensivo di codice postale, città, nome e numero di via/viale e indirizzo Internet;
5. persona di contatto, comprensiva di telefono, fax ed e-mail;
6. categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche che immette sul mercato;
7. modalità di adempimento degli obblighi – individualmente o attraverso un sistema collettivo, compreso il nome dell’organizzazione utilizzatrice di cui sono membri.
(6) Il registro di cui al par. 1, punto 4 contiene informazioni su:
1. numero di registrazione e nome del commerciante o dell’intermediario;
2. status della persona – commerciante o intermediario;
3. sede e indirizzo della direzione;
4. persona di contatto, comprensiva di telefono, fax ed e-mail;
5. tipologia, codice e denominazione dei rifiuti commercializzati.
Art. 26. . (Nuova – SG. 41 del 2010 anni) (1) Le persone che immettono sul mercato batterie e accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi e veicoli a motore, sono iscritte nel registro di cui all’Art. 26, par. 1, comma 2, alle condizioni e secondo la procedura specificata nel relativo regolamento all’art . 24, par. 2.
(2) Le persone che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere iscritte nel registro di cui all’Art. 26, par. 1, comma 3 , alle condizioni e secondo la procedura specificata nel relativo regolamento di cui all’Art. 24, par. 2 .
Art. 27. (1) (Supplemento – SG n. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’ambiente e delle acque, d’intesa con il Ministro dello sviluppo regionale e dei lavori pubblici e il Ministro della sanità, determina mediante ordinanza l’ordine e i campioni secondo al quale fornisce le informazioni sull’attività relativa ai rifiuti, nonché la procedura per la tenuta del registro pubblico di cui all’Art. 26, par. 1, punto 1 .
(2) La procedura per la tenuta del registro pubblico ai sensi dell’Art. 26, par. 2 è determinato dal regolamento di cui all’Art. 61 .
(3) Le informazioni sulle attività relative ai rifiuti devono comprendere: quantità, proprietà e origine dei rifiuti, nonché altri dati determinati dal regolamento ai sensi del par. 1.
(4) (Nuova – SG n. 105 del 2008 ) Le autorità statali, tra cui l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia nazionale delle entrate, le autorità di polizia stradale, l’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”, l’Agenzia statale per la metrologia e la Supervisione Tecnica e la Commissione per la Tutela dei Consumatori forniscono informazioni all’Agenzia Esecutiva per l’Ambiente secondo i requisiti e nei termini delle norme di cui al par. 1 e dell’Art. 24 .
(5) (Nuova – SG. 105 del 2008 ) Sono obbligate a fornire informazioni all’Agenzia esecutiva per l’ambiente tutte le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di gestione dei rifiuti o le cui attività generano rifiuti, comprese le persone che immettono sul mercato prodotti, dopo la utilizzo del quale si formano i rifiuti diffusi in massa.
(6) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’Agenzia delle dogane e l’Agenzia nazionale delle entrate forniscono, su richiesta scritta all’Agenzia esecutiva per l’ambiente, informazioni sulle quantità dei prodotti sotto i codici specifici specificati dall’attuale per il relativo anno Nomenclatura combinata della Repubblica di Bulgaria e elenco delle persone che svolgono attività con essa.
(7) (Nuova – SG. 105 del 2008, par. 6 precedente modificato – SG n. 41 del 2010) Le informazioni di cui al par. 4, 5 e 6 serve esclusivamente ai fini della presente legge, adottando a tal fine le necessarie misure organizzative e tecniche. Solo le persone che hanno firmato una dichiarazione giurata di riservatezza sono autorizzate a lavorare con tali informazioni nei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge.

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Sezione II.
Programmi e finanziamenti

Art. 28. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque sviluppa e presenta al Consiglio dei Ministri un programma nazionale per la gestione delle attività relative ai rifiuti.
(2) Per il programma di cui al par. 1 viene effettuata una valutazione ecologica ai sensi della legge sulla tutela dell’ambiente .
(3) Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque presenta una relazione annuale al Consiglio dei Ministri contestualmente alla relazione sull’attuazione del piano d’azione della Strategia ambientale nazionale. Se necessario, il programma viene aggiornato.
(4) (Nuova – SG n. 105 del 2008 ) Con il programma di cui al par. 1, sono definite le regioni, compresi i comuni che utilizzano un deposito regionale comune.
Art. 29. (1) I programmi di gestione dei rifiuti sono sviluppati e attuati da:
1. il sindaco del comune per il territorio del rispettivo comune;
2 . (suppl. – SG. 41 del 2010 ) le persone che svolgono attività con rifiuti per le quali è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 e un’autorizzazione globale rilasciata ai sensi del capitolo sette, sezione II della legge sulla protezione dell’ambiente;
3 . (modifica -. SG. 41 del 2010 ) le persone il cui numero medio di dipendenti supera le 10 persone e le cui attività costituiscono:
a) rifiuti di produzione che non possiedono proprietà pericolose e che in quantità totale superano 1 m 3 o 1000 kg al giorno;
b) rifiuti pericolosi;
c) rifiuti edili, che in totale superano i 10 m 3 al giorno;
4. i soggetti di cui all’Art. 11, par. 4 , in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 .
(2) I programmi di cui al par. 1, punto 1 sono parte integrante dei programmi ambientali comunali e sono sviluppati, adottati e rendicontati in conformità con il capitolo cinque della legge sulla protezione dell’ambiente.
(3) I programmi di cui al par. 1:
1. sono sviluppati e accettati per un lungo periodo, determinato in base allo sviluppo previsto della produzione e delle altre attività, ma non inferiore a 3 anni;
2. vengono aggiornati quando cambiano le condizioni di fatto e/o di diritto.
(4) (Nuova – SG. 105 del 2008 , modificata – SG. 41 del 2010 ) I programmi di cui al par. 1 sono sviluppati in coerenza con il Programma Nazionale per la gestione delle attività relative ai rifiuti e comprendono le misure previste nel piano d’azione del Programma Nazionale.
Art. 30. (1) (Modifica -. SG. 105 del 2008 , modificata e integrata -. SG. 41 del 2010 ) Le persone di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 presentano il progetto di programma all’ispezione ambientale e idrica regionale per l’approvazione o l’approvazione.
(2) (modifica -. SG. 77 del 2005 , modificata -. SG. 41 del 2010 ) Entro 14 giorni dal ricevimento, il direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque conferma con una decisione motivata i progetti presentati o li restituisce. con prescrizioni inderogabili per adeguarli alle disposizioni della presente legge e dello statuto in materia di attuazione.
(3) (Modifica -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata e integrata -. SG. 105 del 2008, modificata -. SG. 41 del 2010) I programmi preparati dalle persone ai sensi dell’art . 29, par. 1, comma 2 , che svolgono attività sul territorio di più di un’ispezione ambientale e delle acque regionale, sono approvate dal direttore dell’ispezione ambientale e delle acque regionale, sul cui territorio si trova la sede legale delle persone iscritte nel relativo registro.
(4) (Modifica – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Il direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e le acque, sul cui territorio si trova la sede del registro delle imprese, approva il progetto di il programma dopo aver ricevuto i pareri di accordo da parte degli ispettorati regionali dell’ambiente e delle acque, sui cui territori si svolgono le attività.
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) I programmi preparati dalle persone ai sensi dell’Art. 29, par. 1, comma 3 , che svolgono attività sul territorio di più ispezioni ambientali e idriche regionali, sono approvate dal direttore di ciascuna ispezione ambientale e idrica regionale, sul cui territorio vengono svolte le attività.
(6) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 14 giorni dalla presentazione dei progetti dei programmi di cui al par. 3 e 5, il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque può chiedere al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire informazioni aggiuntive.
(7) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 14 giorni dalla notifica ai sensi del par. 6 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(8) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 14 giorni dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di informazioni aggiuntive, il direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e le acque concorda un parere o conferma con decisione i progetti presentati.
(9) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque rifiuta di concordare o approvare il progetto di programma presentato con una decisione motivata, quando sono soddisfatti i requisiti di cui al par. 7.
(10) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Dopo il rifiuto emesso ai sensi del par. 9 le persone di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 possono presentare un nuovo programma ai sensi del par. 1.
(11) (Prec. 5 -. SG. 41 del 2010 ) Una copia dei programmi deve essere consegnata all’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque entro un mese dalla loro accettazione.
(12) (Prec. 6 – SG. 41 del 2010) I programmi predisposti dalle persone di cui all’Art. 29, par. 1, comma 3 , sono sottoposti ai Comuni nel cui territorio viene svolta l’attività, al fine di inserirli nei programmi di cui all’Art. 29, par. 1, punto 1.
(13) (Prec. 7 – SG. 41 del 2010 ) L’autorità che ha approvato il programma di gestione dei rifiuti e le ispezioni ambientali e idriche regionali ha espresso un parere sulla sua approvazione ai sensi del par. 4, effettua verifiche periodiche sulla sua attuazione.
(14) (Nuova – SG. 77 del 2005, par. precedente 8 – SG. 41 del 2010) I programmi di gestione dei rifiuti delle persone di cui all’Art. 11, par. 1 e 2 saranno elaborati e approvati secondo la procedura prevista dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 .
Art. 31. (1) I programmi di gestione dei rifiuti prevedono misure per raggiungere i seguenti obiettivi:
1. ridurre o limitare la produzione di rifiuti, nonché il grado della loro pericolosità;
2. riciclaggio, rigenerazione o altre forme di utilizzo;
3. smaltimento rispettoso dell’ambiente;
4. pulire il vecchio inquinamento con i rifiuti.
(2) I programmi di cui al par. 1 includono:
1. analisi dello stato e previsione della tipologia, origine, proprietà e quantità dei rifiuti prodotti e sottoposti a trattamento;
2. gli obiettivi, le fasi e le scadenze per il loro raggiungimento;
3. i metodi e le strutture per il trattamento o lo stoccaggio sicuro;
4. descrizione degli impianti di trattamento specializzati, nonché dei terreni idonei al trattamento dei rifiuti;
5. schema per lo spostamento dei rifiuti verso gli impianti di trattamento;
6. decisioni specifiche del territorio o dell’impresa interessata per la gestione delle attività relative ai rifiuti;
7. i mezzi finanziari per l’attuazione del programma;
8. misure per la realizzazione di strutture ed impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in luoghi ubicati il più vicino possibile alla fonte della loro formazione, e utilizzando i metodi e le tecnologie più adeguate;
9. un piano per rendere operativi gli impianti e le strutture per lo smaltimento dei rifiuti, comprese misure specifiche, mezzi e termini per la loro attuazione, in conformità con i requisiti della presente legge e dei regolamenti sulla sua attuazione;
10. misure per il trattamento dei rifiuti biodegradabili con l’obiettivo di ridurne progressivamente le quantità ed evitarne il conferimento in discarica;
11. coordinamento con altri programmi legati all’attività;
12. sistema di reporting e controllo delle performance;
13. sistema di valutazione dei risultati e aggiornamento del programma;
14. informazioni di contatto con le persone autorizzate responsabili della gestione dei rifiuti;
15 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) informazioni da parte delle persone che svolgono attività di raccolta dei rifiuti sugli impianti a cui consegnano i rifiuti per il recupero e/o lo smaltimento.
(3) Nello sviluppo dei programmi di gestione dei rifiuti nei comuni vengono coinvolti anche rappresentanti di movimenti e organizzazioni ambientaliste pubbliche. Il sindaco del comune fornisce l’accesso pubblico al programma di gestione dei rifiuti municipali.
(4) I siti con strutture e impianti e i terreni di cui al par. 2, punti 3 e 4.
(5) (modifica – SG n. 41 del 2010) Il programma nazionale di cui all’Art. 28, par. 1 prevede anche misure per realizzare una rete di impianti e impianti che garantisca il trattamento dei rifiuti:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) attraverso le migliori tecniche disponibili;
2. nelle strutture/impianti ubicati più vicini al luogo della loro formazione, utilizzando i metodi e le tecnologie più adeguate, garantendo un elevato grado di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Art. 32. La relazione annuale sull’attuazione dei programmi di cui all’Art. 29, par. 1 è sottoposto all’organismo che ha adottato i programmi ed è inviato al competente ispettorato ambientale e idrico regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 33. I costi di trattamento e trasporto dei rifiuti sono a carico di:
1. i proprietari di rifiuti, che siano serviti da soggetto che ha ricevuto l’autorizzazione prevista dall’art . 37 , documento di registrazione ex Art. 12, par. 4 o una licenza ai sensi dell’Art. 54, par. 1 ;
2. i soggetti che immettono in commercio prodotti, a seguito del cui utilizzo si forma rifiuto massivo, secondo l’ordine dell’art . 36 .
Art. 34. (1) Ogni anno, con la legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria, su proposta del Ministro dell’Ambiente e delle Acque, vengono determinati i fondi mirati per la costruzione di impianti e impianti per il trattamento dei rifiuti domestici, di massa -rifiuti distribuiti e pericolosi, nonché per la pulizia e la bonifica di luoghi contaminati da rifiuti.
(2) Vengono finanziati solo i programmi e progetti per la costruzione di impianti e impianti per il trattamento dei rifiuti che rispettano la sequenza di misure introdotta nell’art . 4 , e che sono approvati dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
(3) Gli impianti e gli impianti per il trattamento dei rifiuti, che sono stati costruiti o sono in costruzione con i fondi previsti dalla legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria o con altri finanziamenti nazionali o internazionali, vengono utilizzati in conformità con le misure previste dalla piano d’azione del Programma nazionale per la gestione delle attività relative ai rifiuti ex Art. 28, par. 1 .
(4) Se le strutture e gli impianti non vengono utilizzati secondo i requisiti del par. 3, i comuni rimborsano i fondi del bilancio statale o dei programmi internazionali dell’impresa per la gestione delle attività di protezione ambientale.
Art. 35. (1) Gli importi di:
1. i compensi di cui all’Art. 36 ;
2. le multe e le sanzioni pecuniarie di cui al capo sesto – quando i decreti penali sono emessi dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da funzionari da lui autorizzati.
(2) Gli importi delle multe e delle sanzioni patrimoniali di cui al capitolo sei devono essere versati al bilancio del rispettivo comune – quando i decreti penali sono stati emessi dal sindaco del comune.
(3) I fondi di cui al par. 1 e 2 vengono spesi per progetti e impianti di trattamento dei rifiuti.
Art. 36. (Modifica -. SG. 41 del 2010 ) L’imposta sui prodotti nella quantità e secondo le modalità determinate dalla legge del Consiglio dei ministri è pagata da:
1. i soggetti di cui all’Art. 11, par. 1 e 2 , che non rispettano l’ordinanza dell’art . 11, par. 4 gli obblighi e gli obiettivi in materia di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti secondo la presente legge e la disciplina di cui all’Art. 24, par. 2 ;
2. i soggetti di cui all’Art. 11, par. 4, comma 1 , che non hanno dimostrato al Ministro dell’Ambiente e delle Acque, al di là di ogni dubbio, di aver adempiuto agli obblighi e agli obiettivi di cui al comma 1;
3. i soggetti di cui all’Art. 11, par. 4 comma 2 i membri di un’organizzazione di recupero che non le versano il compenso convenuto;
4. le organizzazioni di recupero che non hanno dimostrato al Ministro dell’Ambiente e delle Acque al di là di ogni dubbio di aver adempiuto agli obblighi e agli obiettivi di cui al punto 1 delle persone di cui all’Art. 11, par. 4, punto 2 , i loro membri.

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Capitolo cinque

AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

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Sezione I.
Autorizzazioni per attività con rifiuti

Art. 37. (Modifica -. SG. 77 del 2005 , modificata -. SG. 41 del 2010 ) Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento, vengono rilasciate:
1. dal direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico, nel cui territorio si svolgono le attività;
2. dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da un funzionario da lui autorizzato, quando le attività sono svolte sul territorio di più ispezioni regionali sull’ambiente e sulle acque.
Art. 38. (1) (Modifica -. SG. 77 del 2005 -. SG. 105 del 2008 -. SG. 41 del 2010) Per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art . 37 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 presentare una domanda indicando:
1. il termine per il quale viene presentata la domanda;
2. l’ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti;
3. la tipologia, composizione, proprietà, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare;
4. le attività richieste e il relativo codice;
5. i metodi e le tecnologie che verranno applicate;
6. le strutture e gli impianti che verranno utilizzati, nonché la loro capacità;
7. le misure di sicurezza che verranno adottate;
8. il responsabile della gestione, indirizzo, telefono e fax per eventuali contatti;
9. l’elenco del personale dirigente necessario per posizione, mansione, qualifica e numero;
10. le condizioni alle quali le attività saranno svolte dal richiedente;
11 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) le categorie di dispositivi o i tipi di batterie e accumulatori secondo la normativa pertinente di cui all’Art. 24, par. 2 , nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione per lo svolgimento di attività con apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o con batterie e accumulatori inutilizzabili.
(2) (modifica -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 41 del 2010 ) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’Art. 37 . La domanda viene presentata in formato cartaceo ed elettronico.
(3) La domanda ai sensi del par. 1, nonché le istanze di cui all’Art. 43, par. 3, comma 3 , Art. 44, par. 1 e dell’Art. 45, par. 3 sono presentati secondo campioni approvati dal Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.
Art. 39. (1) (Testo precedente dell’Art. 39 – SG n. 77 del 2005) Alla domanda ex Art. 38 si applicano:
1. documento di compenso pagato;
2. programma approvato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 ;
3. (modificata e integrata – SG n. 77 del 2005, modificata – SG n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata – SG n. 105 del 2008, modificata – SG n. 41 del 2010) uniforme codice identificativo e, per le persone straniere, un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
4. progetto della tecnologia per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti;
5. progetto per la bonifica definitiva e la cura del sito dopo la chiusura dell’attività;
6. piano di emergenza;
7 . (modifica -. SG. 77 del 2005, integrata -. SG. 41 del 2010 ) la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o la decisione di non effettuare una VIA ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente e/o decisione sulla valutazione di compatibilità ex Art. 31 della Legge sulla Diversità Biologica;
8. (modifica -. SG. 41 del 2010 , modificata -. SG. 98 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011) certificato sanitario dell’ispezione sanitaria regionale (RZI) – per le persone che svolgono attività con rifiuti pericolosi provenienti da esseri umani attività di ricerca medica o affine sul territorio dell’ispezione pertinente, o dal Ministro della sanità – quando le attività sono svolte sui territori di più di un RZI;
9 . (modifica -. SG. 41 del 2010 ) i documenti di cui all’Art. 51, par. 1, comma 6 – per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi nei casi di cui all’Art. 12, par. 6 ;
10. una dichiarazione autenticata del richiedente che non è imparentato ai sensi della presente legge con una persona il cui permesso è stato revocato o gli è stato negato il rilascio del permesso prima della scadenza di un anno dalla revoca o dal rifiuto;
11 . (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) Piano per il monitoraggio e il controllo delle discariche di rifiuti, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti;
12 . (Nuova SG. 41 del 2010 , modificata – SG. 30 del 2011 ) certificata dall’autorità competente, una copia – un modello di un efficace piano di sviluppo dettagliato e nei casi di cui all’art . 13a, par. 3 – e disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per il trasporto pubblico di rilevanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
13 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) una copia autenticata di un atto notarile o di un contratto di locazione, accompagnato da un altro documento attestante la proprietà dell’immobile, rilasciato dai servizi competenti nel cui territorio si trova il sito, contenente i dati sull’indirizzo del sito, terreno, numero della planimetria e altri dati descrittivi quando l’immobile è fuori regolamento;
14 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) alcune detrazioni per una tonnellata di rifiuti depositati ai sensi dell’Art. 71a per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante messa in discarica.
(2) (Nuova – SG. N. 77 del 2005 ) Se il richiedente è una persona straniera, il documento sotto il par. 1 punto 3 viene presentata anche in traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2, 4, 5, 6, 10 e 11, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
Art. 40. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze ai sensi dell’Art. 38 e dell’Art. 39 e/o al fine di eliminare le irregolarità.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità di cui all’Art. 37 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(3) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Entro due mesi dalla notifica ai sensi del par. 2 il richiedente rettifica le irregolarità o fornisce informazioni complementari.
Art. 41. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 valuta la conformità della domanda di rilascio dell’autorizzazione ai requisiti della presente legge.
(2) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Per rilasciare le autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti, l’autorità competente o una persona da essa autorizzata ispeziona il sito.
(3) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per svolgere attività di incenerimento o coincenerimento che soddisfano i requisiti di legge, o dalla rimozione di irregolarità e/o fornitura di ulteriori informazioni nei casi di cui all’Art. 40, par. 1 , l’autorità competente ai sensi dell’Art. 37, commi 1 e 2, di concerto con i Comuni, rende pubblica e consente l’accesso alla domanda agli interessati paritetici per un mese.
Art. 42. (1) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) L’autorità a cui è stata presentata la domanda decide entro due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di ulteriori informativa o dalla scadenza del termine di un mese previsto dall’art . 41, par. 3 , rilasciando o rifiutando motivatamente il rilascio di un permesso.
(2) Nella decisione di cui al par. 1, l’autorità competente determina le condizioni per lo svolgimento delle attività relative ai rifiuti al fine di rispettare questa legge.
(3) L’autorità competente rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi dell’Art. 39 non soddisfano i requisiti normativi;
2. la domanda è stata presentata fino a un anno dopo la scadenza del precedente permesso, durante il quale il richiedente ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con un decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II ;
3. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
4 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) vi è inadempimento dell’art . 39, par. 2;
5 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) il sito e le attività che verranno svolte su di esso non soddisfano i requisiti minimi della normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
6 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) La domanda è presentata da un’organizzazione di recupero.
Art. 43. (1) Il permesso è rilasciato per il periodo specificato nella domanda, ma non superiore a 5 anni.
(2) (modifica – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente o una persona da essa autorizzata controlla almeno una volta all’anno le persone in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , per accertare la conformità delle condizioni di gestione dei rifiuti con quelle previste dall’autorizzazione rilasciata.
(3) L’autorizzazione rilasciata per attività con rifiuti termina con:
1. la scadenza del suo termine;
2. la sua revoca entro il periodo della sua validità;
3. l’emissione di un provvedimento dell’autorità competente su richiesta del titolare dell’autorizzazione con cui si chiede la cessazione dell’attività prima della scadenza del suo termine.
(4) Dopo la scadenza del permesso, l’autorità che lo ha rilasciato controlla l’adempimento delle condizioni relative alla liquidazione in sicurezza dell’attività e al ripristino (bonifica) del terreno.
Art. 44. (1) Al più tardi due mesi prima della scadenza del permesso, la persona presenta una richiesta di proroga della sua durata.
(2) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Alla domanda sotto il par. 1 la persona richiede:
1. dichiarazione che non vi è stata alcuna modifica nelle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
2. approvato programma aggiornato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 .
(3) L’autorità competente decide entro un mese sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione.
(4) In caso di mancata presentazione dei documenti necessari ai sensi del par. 2 entro il termine stabilito, la persona richiede il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 .
Art. 45. (1) Il permesso rilasciato deve essere modificato e/o integrato dall’autorità competente su:
1. modifica dei requisiti normativi relativi all’autorizzazione;
2. imminenti cambiamenti nelle materie prime o nei processi tecnologici, a seguito dei quali si verificheranno cambiamenti nella quantità, composizione e proprietà dei rifiuti;
3. cambiamenti attesi nella composizione e nelle proprietà dei rifiuti pericolosi destinati al trattamento in un determinato impianto, o dei processi tecnologici per il trattamento;
4. mutamenti delle circostanze di cui all’Art. 38, par. 1, punto 8 ;
5. la necessità di integrarlo con nuovi dati, attività, siti o condizioni in cui le attività verranno sviluppate.
(2) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Entro un mese dal verificarsi di un cambiamento nelle circostanze in cui è stata rilasciata la licenza, la persona presenta una richiesta di modifica e/o integrazione della licenza, insieme alla documenti rilevanti ai sensi dell’Art. 38 e/o 39 attestante la variazione.
(3) Nei casi di cui al par. 1, commi 2 e 3, le persone presentano domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione entro e non oltre due mesi prima che avvenga la modifica.
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’autorità di cui al par. 1 può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire informazioni aggiuntive alla domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione, quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze di cui all’art . 38 e 39 e/o al fine di eliminare irregolarità.
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Nei casi sotto il par. 4 l’autorità di cui al par. 1 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(6) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro un mese dalla notifica ai sensi del par. 5 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(7) (Prec. 4 -. SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente entro un mese decide sulla richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione.
(8) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente rifiuta di modificare e/o integrare l’autorizzazione quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi del par. 2 non soddisfano i requisiti normativi;
2. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
3. nei casi di cui al par. 1, comma 5, il sito e le attività che sullo stesso verranno svolte non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. i requisiti di cui al par. 6.
Art. 46. (1) (modifica -. SG. 105 del 2008, modificata -. SG. 41 del 2010) Una persona fisica o giuridica ai sensi dell’Art. 12, par. 7, viene rilasciata un’unica autorizzazione per tutte le attività svolte, indipendentemente dal numero di siti in cui vengono svolte le attività di smaltimento dei rifiuti consentite e dal numero di tipologie di rifiuti a cui si applica l’autorizzazione.
(2) Per un sito vengono rilasciate tante autorizzazioni quante sono le persone che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sul suo territorio.
(3) (modifica – SG. 41 del 2010 ) I diritti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla procedura aperta per il loro rilascio vengono trasferiti in caso di cambiamento del titolare mantenendo le condizioni della licenza dopo aver informato l’autorità competente, che ex officio riflette il cambiamento.
Art. 47. (1) L’autorità competente revoca l’autorizzazione rilasciata quando:
1. sono state presentate informazioni false che sono servite da base per la sua pubblicazione;
2. a seguito di una violazione grave o sistematica della presente legge, delle norme sulla sua attuazione o delle condizioni definite nell’autorizzazione, la salute umana è messa in pericolo e l’ambiente è danneggiato o inquinato oltre i limiti consentiti.
(2) In caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi del par. 1, il trasgressore non ha diritto di chiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno dalla data della sua revoca.
Art. 48. (1) Le decisioni dell’autorità competente sono comunicate per iscritto ai richiedenti entro 7 giorni dalla loro emissione.
(2) L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’attività di gestione dei rifiuti informa il pubblico in modo adeguato di ciascuna autorizzazione rilasciata, nonché delle modifiche e/o integrazioni apportate alle autorizzazioni rilasciate, entro 10 giorni dalla data del loro rilascio. .
Art. 49. Contro il permesso rilasciato e contro la decisione di modificare e/o integrare il permesso rilasciato ovvero di rifiutare di rilasciare, modificare e/o integrare il permesso è impugnabile nell’ordine:
1. (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emesso dal direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e l’acqua;
2. (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

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Sezione II.
Documenti di registrazione per attività con rifiuti

Art. 50. (Modifica -. SG n. 77 del 2005, modificata -. SG n. 105 del 2008, modificata -. SG n. 41 del 2010) Per il rilascio di un documento di registrazione ai sensi dell’art . 12, par. 4 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 presentare una domanda su un modulo approvato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, in cui si afferma:
1 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) le persone da cui i rifiuti sono accettati per il trasporto;
2. la tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti con cui verranno svolte le attività;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. il responsabile della gestione, indirizzo, numero di telefono e fax a cui rivolgersi.
Art. 51. (1) Al ricorso ex Art. 50 si applicano:
1 . (modificata e integrata – SG n. 77 del 2005, modificata – SG n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata – SG n. 105 del 2008, modificata – SG n. 41 del 2010) identificazione uniforme codice del richiedente, per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente, rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
2 . (abrogata – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, nuova – SG. 30 del 2011) nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 – disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per i trasporti pubblici di importanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
3 . (modifica -. SG. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
4. documento di compenso pagato;
5 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) copie dei contratti scritti con le persone a cui vengono consegnati i rifiuti, in possesso di un documento di autorizzazione ai sensi dell’Art. 12, par. 1 per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti con relativo codice, secondo la disciplina di cui all’Art. 3 ;
6 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su strada devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia della carta di circolazione del veicolo;
b) copia del ticket di ispezione tecnica superata;
c) copia dell’attestato del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
d) copia del certificato di superamento dell’esame da parte del conducente del mezzo di trasporto ai sensi dell’Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose ADR;
e) un documento attestante l’idoneità tecnica del mezzo di trasporto – per la conformità del mezzo di trasporto ai requisiti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose;
7 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su ferrovia devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia dell’attestato di consulente per la sicurezza, rilasciato secondo modello conforme al Regolamento per il trasporto ferroviario di merci pericolose (RID) , valido per il trasporto ferroviario;
b) documento attestante l’idoneità del mezzo di trasporto, secondo i requisiti indicati nel RID;
8. (Nuova – SG. 41 del 2010) per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi da mezzi di trasporto in corpi idrici, deve essere presentata una copia di un documento attestante l’idoneità delle attrezzature galleggianti usate e delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti pericolosi. .
(2) (Nuova – SG. 77 del 2005 ) Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(3) (Nuova – SG. 77 del 2005 ) Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, il documento di cui al par. 1 punto 1 viene presentata anche in una traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2 e 3, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
(4) (Prec. 2 -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 63 del 2010 ) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata al direttore dell’ispezione ambientale regionale e delle acque nel cui territorio la persona è domiciliata.
Art. 52. (1) (modifica -. SG. 63 del 2010 ) Il documento di registrazione o il rifiuto motivato viene rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale per l’ambiente e le acque, sul cui territorio si trova la sede della persona, entro 14 giorni dal la data di presentazione della domanda.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) L’autorità di cui al par. 1 rifiuta il rilascio della carta di registrazione se almeno uno dei requisiti di cui all’Art. 50 e 51 o quando la domanda è presentata da un organismo di recupero.
(3) (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il rifiuto di cui al par. 1 è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa entro 14 giorni dalla sua notifica.
Art. 53. (1) Alla cessazione dell’attività, la persona di cui all’Art. 50 notifica all’autorità competente entro un mese.
(2) (Modifica e integrazione – SG. 41 del 2010) Nei casi di cui al par. 1, l’autorità competente con ordinanza cancella la persona di cui all’Art. 50 del registro ex Art. 26, par. 1, comma 1 e revoca il documento di registrazione rilasciato.
Art. 53a. (Nuova – SG. 30 del 2011) Se viene riscontrata una violazione di uno dei requisiti di cui all’art . 60, par. 7 , dopo che è stata irrogata all’impresa individuale o alla persona giuridica una sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 106, par. 4, comma 3 , l’autorità competente revoca il documento di registrazione rilasciato.

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Sezione III.
Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Art. 54. (1) (modifica -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non hanno proprietà pericolose, è svolta da persone giuridiche e persone fisiche bulgare e straniere, registrate come commercianti ai sensi della legge sul commercio o della legislazione nazionale e in possesso di una licenza per questa attività, rilasciata dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da una persona da lui autorizzata Vice Ministro, in questa sezione.
(2) (Nuova – SG n. 30 del 2011, punto 1 dichiarato incostituzionale dalla RCS n. 3 del 2012 nella parte “generale” – SG n. 26 del 2012) Si svolgono attività con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi solo in siti ubicati in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, nei porti per il trasporto pubblico di importanza nazionale e regionale e in oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con finalità economica. Ciascun sito deve soddisfare i requisiti normativi per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
(3) (Prec. 2 – SG. 30 del 2011) Non è richiesta alcuna licenza per:
1 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) Vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da parte di persone che li ricevono come rifiuti tecnologici dalla propria produzione o dai propri rottami di deprezzamento, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi dell’Art. paragrafo . 1;
2. vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico da parte di persone fisiche, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi del par. 1.
(4) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, precedente comma 3 -. SG. 30 del 2011 ) Sul rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, i commercianti di cui al par. 1 presentare domanda secondo il modulo previsto dal regolamento di cui all’Art. 61 al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Prec. par. 4 modificato – SG n. 30 del 2011) Alla domanda di cui al par. 4 si applicano:
1 . (modificata e integrata -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG. 41 del 2010) dichiarazione di essere un commerciante, indicando un’identificazione uniforme codice, e per le persone straniere – copia di un documento rilasciato ai sensi della legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente;
2 . (modifica – SG. 30 del 2011 ) originale o copia autenticata dal richiedente di un contratto di locazione o di un atto notarile, accompagnato da uno schizzo o altro documento di certificazione rilasciato dall’autorità competente, contenente i dati sull’ubicazione dell’immobile , nel cui territorio si trova il sito, e dati dai quali risulta evidente che soddisfa i requisiti del par. 2;
3 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) il certificato rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque per l’ubicazione del sito o un permesso ai sensi dell’Art. 37 ;
4 . (modifica -. SG. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
5 . (abrogata – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, nuova – SG. 30 del 2011) dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all’art . 60, par. 8 ;
6 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) la dichiarazione del richiedente di non essere una persona correlata al commerciante la cui licenza è stata revocata o il rilascio della licenza è stato rifiutato, entro i termini di cui all’Art. 59, par. 1, comma 1, lettere “b” e “c” e che ricorrono le circostanze di cui all’Art. 59, par. 1, comma 1, lettere “d” ed “e” ;
7. documento per compenso pagato.
(6) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 5, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 5, comma 4, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(7) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 6, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, il documento di cui al par. 5 n. 1 viene presentata anche in una traduzione ufficiale, mentre i documenti di cui al par. 5, punti 4, 5 e 6, che sono in lingua straniera – e in traduzione.
(8) (Prec. 5 -. SG. 77 del 2005, precedente par. 7 -. SG. 30 del 2011) In caso di irregolarità nella documentazione e/o nella necessità di fornire ulteriori informazioni, il richiedente dovrà essere notificato entro 14 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente dovrà sanare le irregolarità e/o fornire le informazioni aggiuntive entro 14 giorni dalla data della notifica.
(9) (Prec. 6 – SG. N. 77 del 2005, precedente par. 8 modificato – SG. 30 del 2011) Se le irregolarità non vengono rimosse e/o le informazioni aggiuntive non vengono fornite entro il termine secondo parà. 8 documenti non vengono considerati.
(10) (Prec. 7 – SG. n. 77 del 2005, precedente par. 9 modificato – SG. 30 del 2011) Nei casi di cui al par. 8 documenti si considerano presentati a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura delle informazioni aggiuntive.
Art. 55. (1) (modifica – SG n. 30 del 2011) Il certificato di cui all’Art. 54, par. 5, punto 3 contiene i dati relativi al richiedente, all’ubicazione del sito e alla sua conformità ai requisiti della presente legge e dello statuto sulla sua attuazione, nonché dati sulla tipologia di rifiuti con cui verrà svolta l’attività e sul soggetto preposto alla loro gestione.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Per il rilascio del certificato, la persona presenta una domanda al direttore dell’ispettorato ambientale e idrico regionale competente, nella quale dichiara i dati di cui al par. 1 e si applica:
1 . (Nuova SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) i documenti di cui all’Art. 54, par. 5, punto 2 ;
2 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) un documento attestante l’adempimento degli obblighi ai sensi del capitolo sesto della legge sulla protezione dell’ambiente.
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale competente o una persona da lui autorizzata effettua un’ispezione sul posto e accerta la conformità del sito con i requisiti della presente legge. e gli atti normativi dello statuto sulla sua attuazione rilasciano il certificato di cui al par. 1 entro 14 giorni dalla presentazione della domanda.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque rifiuta di rilasciare il certificato quando ritiene che il sito non soddisfa i requisiti normativi. Il rifiuto è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Art. 56. (1) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata -. SG. 30 del 2011) La domanda e i documenti di cui all’Art. 54, par. 4 e 5 sono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo da una commissione interdipartimentale entro due mesi dalla data della loro presentazione.
(2) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La commissione interdipartimentale comprende un numero uguale di rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e delle Acque e del Ministero della Salute. Interno, proposta dal Ministro interessato. Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo determina con ordinanza il presidente, il segretario e i membri della commissione.
(3) I rappresentanti delle organizzazioni professionali dei commercianti di metalli ferrosi e non ferrosi hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione ai sensi del par. 1.
(4) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La Commissione ai sensi del par. 1 esamina i documenti presentati per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi della regolamentazione di cui all’Art. 61 e in conformità alle norme di funzionamento approvate dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Dopo aver esaminato le domande, la commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo per il rilascio della licenza o per il rifiuto del rilascio della licenza. .
(6) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Entro un mese dalla proposta di cui al par. 5 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.
Art. 57. (1) (modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene rilasciata secondo un modello approvato dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e turismo.
(2) (modifica -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La licenza contiene: numero e data di rilascio; nome del commerciante; sede e indirizzo della direzione; identificativo unico; un elenco con la descrizione dei siti in cui viene svolta l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(3) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è a tempo indeterminato.
(4) (Supplemento – SG n. 30 del 2011) I diritti derivanti dalla licenza non possono essere trasferiti e/o ceduti. Nei casi di successione legale ai sensi del diritto commerciale, i diritti derivanti dalla licenza passano al successore legale.
(5) Non è consentito esercitare attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione, tranne nei casi in cui il commerciante è rappresentato da un dipendente autorizzato nominato con contratto di lavoro.
Art. 58. (1) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La domanda di modifica e/o integrazione della licenza deve essere presentata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo e i documenti attestanti la modifica , che vengono esaminati secondo la procedura e nei termini di cui all’Art. 56 e la disciplina ex Art. 61 . In caso di cambiamento delle circostanze, la persona è obbligata a richiedere l’iscrizione delle modifiche nella licenza entro un mese.
(2) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Al momento della presentazione dei documenti e al ricevimento della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, per integrare e / o modificare di una licenza rilasciata per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, devono essere pagate le tariffe specificate nella tariffa tariffaria, che vengono riscosse presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo ai sensi della legge sulle tasse statali .
(3) Nel registro pubblico ai sensi dell’Art. 26, par. 2 , vengono iscritti, dopo la loro entrata in vigore, anche i provvedimenti di rifiuto del rilascio della licenza e quelli di revoca o di cessazione della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Art. 59. (1) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata – SG n. 41 del 2010) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da lui autorizzato il Vice Ministro con ordinanza:
1. rifiuta di rilasciare una licenza per attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi quando:
a) esiste una proposta motivata di rifiuto da parte della commissione interdipartimentale dell’esame dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
b) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza di un anno dal provvedimento di rifiuto del rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, a meno che il provvedimento di rifiuto non sia stato annullato dal tribunale come illegale;
c) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza del termine di due anni dall’ordinanza di revoca della licenza ai sensi del comma 2, a meno che l’ordinanza di revoca non sia stata annullata dal tribunale in quanto illegittima;
d) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) la domanda per l’integrazione della licenza con un sito è stata presentata dallo stesso commerciante prima della scadenza di un anno dall’ordine di cancellare lo stesso sito ai sensi del punto 4, a meno che l’ordine perché la cancellazione del sito è stata annullata dal tribunale in quanto illegale;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) La domanda di rilascio di una licenza o di integrazione di una licenza comprende un sito rivendicato per il quale esiste una controversia pendente davanti al tribunale, a causa della cancellazione o della revoca della licenza in cui è incluso;
f) (ex b. “d”, modificata – SG. n. 30 del 2011 ) la domanda per il rilascio della licenza è presentata da una persona imparentata con i richiedenti di cui alle lettere “b” e “c” o la domanda per l’integrazione una persona imparentata con il richiedente di cui alla lettera “d” ha presentato una licenza con un sito se i termini previsti non sono scaduti;
2. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quando:
a) (aggiunto – SG. 41 del 2010, abrogato – SG. 30 del 2011)
b) vengano presentati dati falsi, utilizzati per rilasciare, modificare o integrare la licenza;
c) (modifica e integrazione -. SG. 30 del 2011 ) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene svolta su un sito non registrato nella licenza o cancellato, ad eccezione dei casi di cui Arte . 54, par. 3, punto 1 ;
d) vi sia una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
e) le condizioni e l’ordine per lo svolgimento delle attività commerciali con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono sistematicamente violati;
f) (modifica – SG. 30 del 2011 ) l’attività commerciale viene svolta con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in violazione dell’art . 60, par. 3 o 4 ;
g) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) la base giuridica per l’utilizzo dell’unico sito indicato nella licenza ha cessato di esistere;
h) (Nuova – SG. 30 del 2011) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cancellazione del sito, è stata accertata una violazione ai sensi del comma 4 del sito registrato nella licenza dello stesso sito mediante constatazione atto di un organismo di controllo commerciante;
3. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in caso di:
a) una richiesta scritta del commerciante autorizzato;
b) cancellazione del commerciante dal registro delle imprese ;
c) l’operatore non ha ricevuto la licenza entro un mese dalla notifica scritta del suo rilascio;
4 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) cancella il sito inserito nella licenza quando:
a) disponibilità di una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
b) stabilito dalla commissione di cui all’Art. 56, par. 1 mancanza di base giuridica per l’utilizzo dell’immobile su cui è situato il sito, purché non sia l’unico iscritto nella licenza;
c) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Mancanza di un registro degli acquisti e delle importazioni e/o di un registro delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’Art. 60, par. 2 ;
d) esercitare attività commerciale con a bordo rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) che esercita un’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi senza documenti di origine ai sensi dell’Art. 60, par. 3 e 4 ;
f) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) svolgere attività in violazione dell’art . 60, par. 6 ;
g) (Nuova – SG. 30 del 2011) svolgere attività senza aver effettuato la videosorveglianza 24 ore su 24.
(2) (Nuova – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) Nell’ordinanza sotto il par. 1, commi 2 e 4 contiene un ordine di esecuzione preliminare. Quando l’esercente presenta una fideiussione bancaria a favore del Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo nei casi di cui al par. 1, punto 2 per un importo di BGN 100.000, e sotto il par. 1 comma 4 per un importo di 20.000 BGN, l’esecuzione preliminare è sospesa. Nel caso in cui l’ordinanza di cui al par. 1, commi 2 e 4, viene confermato dal tribunale con decisione effettiva, la fideiussione bancaria viene svincolata a favore dell’autorità di cui alla sentenza precedente e da questa amministrata.
(3) (Modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006, precedente comma 2, modificata -. SG. 41 del 2010) Le ordinanze di cui al par. 1, commi 1, 2 e 4, nonché le ordinanze di rifiuto di integrazione e/o modifica della licenza sono impugnabili ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o il Vice Ministro da lui autorizzato rilascia un duplicato della licenza in caso di smarrimento, furto o distruzione, su richiesta del commerciante e dichiarazione secondo l’ordine determinato dal regolamento di cui all’Art. 61 .
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine di revoca o di cessazione della licenza per svolgere attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, il commerciante è tenuto a consegnare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza.
(6) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ai sensi del par. 1, comma 4, il professionista è tenuto a presentare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza per la registrazione del sito cancellato. In questo caso non è dovuta alcuna commissione.
Art. 60. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro degli acquisti e delle importazioni e un registro delle vendite e delle esportazioni, nonché una copia autenticata della licenza . L’operatore autorizzato è tenuto ad annotare in modo accurato e veritiero nell’apposito registro tutte le circostanze immediatamente successive all’operazione di ricezione e/o spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010) I registri di cui al par. 1 vengono apposti e sigillati dal sindaco del comune in cui si trova il sito entro 7 giorni dalla loro presentazione, il quale annota la data della sigillatura in un apposito registro. I registri sono tenuti secondo l’ordine e il modello approvato con il regolamento di cui all’Art. 61 .
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010, modificata -. SG. 30 del 2011) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quali cavi e conduttori elettrici di qualsiasi tipo e dimensione, elementi dell’elettronica infrastrutture di comunicazione, elementi e parti del materiale rotabile, la ferrovia, compresi gli impianti di sicurezza, di segnalazione e di comunicazione e tutte le installazioni correlate, tutti gli elementi e parti dell’infrastruttura stradale, come segnaletica stradale, guardrail, chiusini metallici, parti della strada gli impianti e gli impianti di illuminazione o di irrigazione idrica, nonché dei monumenti culturali contenenti metalli o di parti o elementi di essi, è effettuato in presenza di un certificato di origine rilasciato dalle persone di cui all’art . 54, par. 3, punto 1 e contratto scritto concluso.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che sono rifiuti tecnologici di produzione propria o di rottami propri di deprezzamento, vengono venduti solo dalle persone di cui all’art . 54, par. 3 comma 1 dei commercianti autorizzati sulla base di un contratto scritto con allegato il certificato di origine e dei rifiuti domestici – sulla base di un contratto scritto con allegata dichiarazione di origine. I privati non possono vendere rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi non domestici. L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi tra rivenditori autorizzati viene svolta sulla base di un contratto scritto, con la consegna contestuale della merce da parte del venditore all’acquirente e una dichiarazione con i numeri di serie compilati dei certificati di origine di i rifiuti da lui acquistati.
(5) I documenti di cui al par. 3 e 4 dovranno essere redatti e compilati secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all’Art. 61.
(6) (modifica – SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di cui al par. 3 vengono trattati e conservati separatamente dagli altri.
(7) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Nei casi in cui il commerciante autorizzato possiede anche un documento ai sensi dell’Art. 12, par. 1 o 4 , i rifiuti provenienti da imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli obsoleti e rifiuti ottenuti dopo il loro trattamento preliminare sono depositati in sito separato o in parti separate del sito. In caso di successivo conferimento di rifiuti da imballaggi metallici e rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi, formatisi dopo il trattamento preliminare di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli fuori uso per attività commerciale , recupero e riciclaggio, sono riportati separatamente per codice e nome secondo la normativa di cui all’Art. 3 .
(8) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Il commerciante autorizzato è tenuto a garantire la videosorveglianza 24 ore su 24 in ciascun sito entro un mese dall’ottenimento della licenza o dalla sua aggiunta con un nuovo sito e a conservare i registri. durante un anno.
(9) (Nuova – SG n. 41 del 2010, precedente par. 7, addendum – SG n. 30 del 2011) Entro tre mesi dalla sospensione dell’attività o dal ricevimento di un ordine ai sensi dell’art . 59, par. 1, commi 2, 3 e 4, il commerciante è tenuto a smaltire le quantità disponibili di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché ad adottare le misure necessarie per pulire il sito.
Art. 61. Le modalità per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono determinate con ordinanza del Consiglio dei ministri.
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Sezione IV.
Autorizzazione delle organizzazioni di recupero

Art. 62. (1) Autorizzazione di un’organizzazione di recupero ad adempiere agli obblighi di cui all’Art. 11 e la normativa di cui all’Art. 24, par. 2 è emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
(2) Per rilasciare un permesso ai sensi dell’Art. 11, par. 6, l’organizzazione di recupero presenta una domanda secondo il modello all’autorità competente ai sensi del par. 1.
(3) La forma della domanda ai sensi del par. 2 è determinato con ordinanza del Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
(4) Alla domanda di cui al par. 2 si applicano i seguenti documenti:
1 . (modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG. 41 del 2010) il codice identificativo uniforme del richiedente;
2. (abrogato – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008)
3 . (modifica -. SG. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
4. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
5 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) ha concluso contratti preliminari scritti con persone in possesso di un permesso o di un documento di registrazione ai sensi dell’Art. 12 , per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e con i Comuni, attraverso i quali l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle norme di cui all’Art. 24, par. 2 ;
6 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) ha concluso contratti preliminari scritti con persone in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 12 , per il trattamento preliminare, il riciclaggio e/o l’utilizzo dei rifiuti, attraverso il quale l’adempimento degli obblighi dei membri dell’organizzazione di utilizzo ai sensi della presente legge e delle norme di cui all’Art. 24, par. 2 ;
7. programma di cui all’Art. 29, par. 1, punto 4 ;
8. documento di compenso pagato;
9 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) atto costitutivo dell’organizzazione di recupero;
10 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) una dichiarazione autenticata del richiedente secondo cui una persona ai sensi della presente legge non è imparentata con una persona il cui permesso è stato revocato o è stato negato il rilascio di tale permesso prima della scadenza un anno dalla revoca o dal rifiuto;
11 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) progetto di contratto tra l’organizzazione di recupero ed i suoi membri.
(5) L’organizzazione di recupero dei rifiuti di imballaggio presenta un certificato autenticato di registrazione del marchio.
(6) L’atto costitutivo dell’organizzazione di recupero contiene inoltre condizioni che garantiscono l’adempimento dei seguenti requisiti:
1. rispetto del principio di uguaglianza e possibilità di partecipazione dei soggetti di cui all’Art. 11 , che intendono adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge e dalla normativa in materia prevista dall’Art. 24, par. 2 attraverso il sistema collettivo ai sensi dell’art . 11, par. 4, punto 2 ;
2. i fondatori dell’organizzazione utilizzatrice non hanno diritto di trattenere vantaggi con l’atto costitutivo;
3. di non contenere disposizioni restrittive che impediscano la libera partecipazione dei soggetti di cui all’Art. 11 , fatta salva la limitazione della partecipazione ad un solo organismo per il recupero della relativa tipologia di rifiuti distribuiti massivamente;
4 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) contiene disposizioni proibitive per:
a) distribuzione degli utili;
b) emissione di obbligazioni e azioni con cedole;
c) concessione di finanziamenti e garanzie creditizie a terzi, nonché assunzione di obbligazioni cambiarie;
d) emissione di azioni al portatore;
e) inclusione nell’oggetto dell’attività sociale di attività diverse da quelle espressamente previste al § 1, comma 26 delle norme aggiuntive;
f) la trasformazione dell’ente mediante fusione, fusione, scissione, separazione o trasferimento di tutto il patrimonio dell’unico proprietario del capitale.
(7) (Modifica e integrazione – SG. 41 del 2010 ) La domanda e il programma di cui all’Art. 29, par. 1, comma 4 , sono presentate su supporto cartaceo ed elettronico.
Art. 62a. (Nuova – SG. 41 del 2010 anni) (1) I diritti derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’Art. 62 non sono trasferibili e/o cedibili.
(2) L’organizzazione di recupero non può essere trasformata mediante fusione, fusione, scissione, scissione, scissione di un’impresa individuale o trasferimento di tutti i beni all’unico proprietario del capitale.
(3) L’organizzazione di recupero non può stipulare un contratto di revisione con un revisore registrato che è suo dipendente o azionista.
(4) L’organizzazione utilizzatrice non può avere un oggetto di attività diverso da quello indicato nel § 1, punto 26 delle norme aggiuntive.
Art. 62б(Nuova – SG. 41 del 2010 anni) (1) L’organizzazione di recupero dei rifiuti di imballaggio presenta la domanda ai sensi dell’Art. 62, par. 2 ha concluso contratti preliminari scritti con non meno di 10 comuni con popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti.
(2) Alla domanda ex Art. 62, par. 2 l’organizzazione di recupero dei rifiuti di imballaggio presenta un piano certificato dal sindaco del comune per la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, specificato con parametri specifici (volume, tipologia) e computo metrico.
(3) I contratti definitivi devono corrispondere ai contratti preliminari di cui al par. 1.
(4) I contratti di cui al par. 1 e 3 devono soddisfare criteri e requisiti minimi previsti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 per la tipologia di rifiuti della distribuzione massiva interessata.
Art. 62в (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) Entro tre mesi dal ricevimento dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 62, par. 1, l’organizzazione di recupero dei rifiuti di imballaggio presenta all’autorità competente i contratti definitivi conclusi secondo i contratti presentati ai sensi dell’Art. 62, par. 4, punto 5 e Art. 62b, par. 1 .
Art. 63. (1) (Modifica e integrazioni – SG n. 41 del 2010) L’autorità di cui all’Art. 62, par. 1 valuta se la domanda e la documentazione ad essa allegata, necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, soddisfano i requisiti della presente legge e del regolamento sulla sua attuazione.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente o un funzionario da essa autorizzato può chiedere al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda, quando ciò è necessario per chiarire i fatti ai sensi Art. 62 .
(3) Nei casi di cui al par. 2, l’autorità competente informa il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda.
(4) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Entro due mesi dalla notifica ai sensi del par. 3 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
Art. 64. (1) Entro un termine massimo di due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di informazioni aggiuntive, l’autorità di cui all’Art. 62, par. 1 rilascia o rifiuta motivatamente il rilascio di un permesso.
(2) L’autorità competente rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1 . (modifica -. SG. 77 del 2005 , modificata -. SG. 41 del 2010 ) la domanda e/oi documenti ad essa allegati ai sensi dell’Art. 62 non soddisfano i requisiti normativi;
2 . (modifica -. SG. 77 del 2005 , modificata -. SG. 41 del 2010 ) l’autorizzazione del richiedente è stata revocata ai sensi dell’Art. 68 fino ad un anno prima della presentazione della presente domanda;
3 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) i requisiti dell’art . 63, par. 4 .
Art. 65. (1) Il permesso è rilasciato per il periodo specificato nella domanda, ma non superiore a 5 anni.
(2) Il permesso rilasciato cessa di essere valido:
1. alla scadenza del suo termine;
2. con il suo ritiro durante il periodo della sua validità;
3. su richiesta dell’organizzazione di recupero.
Art. 66. (1) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Entro tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione, l’organizzazione di recupero presenta una richiesta su supporto cartaceo ed elettronico per la proroga della durata di validità dell’autorizzazione.
(2) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Alla domanda sotto il par. 1 applicare:
1. certificato ex Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
2. programma aggiornato ex Art. 29, par. 1, comma 4 secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 su supporti cartacei ed elettronici;
3. documento di compenso pagato.
(3) (Modifica -. SG. 41 del 2010 ) Entro due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di informazioni aggiuntive, l’autorità di cui all’Art. 62, par. 1 rilascia o rifiuta motivatamente la proroga della durata del permesso.
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente valuta se la domanda ai sensi del par. 1 e la documentazione ad esso allegata soddisfano i requisiti della presente legge e dello statuto in materia di sua attuazione.
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente può chiedere al richiedente, entro un mese dal ricevimento della domanda, di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda e i documenti ad esso allegati, quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze di cui al par. 2.
(6) (Prec. par. 4, modificato -. SG n. 41 del 2010) Entro due mesi dall’obbligo di cui al par. 5 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
Art. 67. (1) Il permesso rilasciato deve essere modificato e/o integrato dall’autorità competente in caso di modifica:
1. delle relative prescrizioni normative;
2 . (modifica -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) relativa allo stato attuale del registro delle imprese dell’organizzazione di recupero;
3. nel programma di cui all’Art. 29, par. 1, punto 4 .
(2) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Nei casi sotto il par. 1 l’impresa utilizzatrice presenta all’autorità competente entro un mese dal verificarsi della modifica, su supporto cartaceo ed elettronico, una richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione unitamente alla documentazione attestante la relativa modifica.
(3) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente entro un mese decide sulla richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione.
(4) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) In caso di rifiuto motivato di modificare e/o integrare l’autorizzazione, l’organizzazione utilizzatrice richiede il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità con le disposizioni della presente legge.
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente valuta se la domanda ai sensi del par. 2 e la documentazione ad esso allegata soddisfano i requisiti della presente legge e dello statuto in materia di sua attuazione.
(6) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente può, entro un mese dal ricevimento della domanda, richiedere al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda e ai documenti ad essa allegati. , quando ciò sia necessario per chiarire i fatti nei documenti di cui al par. 2.
(7) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro due mesi dalla richiesta di cui al par. 6 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(8) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente rifiuta di modificare e/o integrare l’autorizzazione quando:
1. la domanda di modifica e/o integrazione e/o la documentazione ad essa allegata non soddisfano i requisiti normativi;
2. i requisiti del par. 7.
Art. 68. L’autorità competente revoca l’autorizzazione rilasciata quando:
1. sono state presentate informazioni false che sono servite da base per la sua pubblicazione;
2. azioni o inazioni da parte dell’organizzazione utilizzatrice hanno portato ad un sostanziale mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge o dalle norme di cui all’Art. 24, par. 2 ;
3. vi sia una violazione grave o sistematica della presente legge, delle norme sulla sua attuazione o delle condizioni definite nell’autorizzazione;
4 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) l’organizzazione utilizzatrice ha distribuito gli utili ai suoi azionisti e/o soci;
5 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) vi è inadempimento dell’art . 62b .
Art. 69. (1) Le decisioni dell’autorità competente sono comunicate per iscritto al richiedente entro 7 giorni dalla loro emissione.
(2) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente e l’organizzazione di recupero informano adeguatamente il pubblico sul rilascio dell’autorizzazione, nonché sulle sue successive modifiche e integrazioni o sulla revoca dell’autorizzazione.
Art. 70. (Modifica -. SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 ) Il permesso rilasciato, la decisione di modificarlo e/o integrarlo o di rifiutare di rilasciare, modificare o integrare un permesso sono impugnabili con ordinanza di il codice di procedura amministrativa .
Art. 71. (Modifica – SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente o una persona da essa autorizzata controlla almeno una volta all’anno le organizzazioni di recupero in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 62 , in merito all’adempimento degli obblighi derivanti da tale legge, dalla disciplina di cui all’Art. 24, par. 2 e dal permesso.

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Sezione IV.
a) Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti in discarica (Nuova – SG n. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011)

Art. 71a. (Nuova – SG. N. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) (1) Per le attività di smaltimento dei rifiuti tramite messa in discarica, ogni proprietario della discarica è tenuto a versare mensilmente su un conto bancario i fondi esteri dell’ente regionale competente per l’ambiente e l’acqua. ispezione, sul cui territorio si trova la discarica.
(2) I fondi accumulati durante il periodo operativo del deposito ai sensi del par. 1 sono utilizzati per le attività di chiusura e assistenza postoperativa della discarica secondo l’autorizzazione o l’autorizzazione complessa di cui all’Art. 12, par. 1 e/o il progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità ambientali.
(3) Il conto di cui al par. 1 ha un saldo transitorio alla fine di ogni anno solare.
(4) L’ordine e il metodo di calcolo delle detrazioni sono determinati da un’ordinanza del Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua e del Ministro delle Finanze.
(5) Entro il 10 del mese in corso il titolare del deposito trasferisce sul conto di cui al par. 1 le trattenute mensili del mese precedente.
(6) L’importo delle detrazioni per una tonnellata di rifiuti conferiti in discarica viene aggiornato ogni tre anni.
(7) I fondi di cui al par. 2 per lo svolgimento delle attività di chiusura e di assistenza post-operativa della discarica non può essere inferiore ai fondi determinati ai sensi dell’ordinanza del regolamento di cui al par. 4.
Art. 71б. (Nuova – SG. N. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) (1) Per l’adempimento dell’obbligo di chiusura e cura post-operativa del sito della discarica o di una sezione o cella di essa, nel presenza delle condizioni necessarie per la chiusura secondo la disciplina di cui all’Art. 15, par. 2 il proprietario della discarica presenta una domanda al Ministro dell’Ambiente e delle Acque o ad un funzionario da lui autorizzato per spendere le somme dal conto di cui all’Art. 71a, par. 1 .
(2) L’ordine e le modalità di spesa delle somme dal conto ai sensi dell’Art. 71a, par. 1 sono determinati dal regolamento di cui all’Art. 71a, par. 4 .
Art. 71в. (Nuova – SG n. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) I proprietari di discariche per rifiuti inerti sono esentati dagli obblighi di cui all’Art. 71a .
Art. 71г.(Nuova – SG. n. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) I requisiti dell’art . 71a non si applicano alle discariche in cui vengono depositati congiuntamente rifiuti minerari secondo la legge sul sottosuolo e sui rifiuti ai sensi dell’Art. 2, par. 1 , quando:
1. la quantità di rifiuti minerari depositati o previsti per lo smaltimento è predominante, e
2. Per l’attuazione delle attività di chiusura e di assistenza post-operativa presso la discarica, viene fornita una garanzia finanziaria in conformità con la Legge sulle risorse sotterranee .
Art. 71д. (Nuova – SG n. 41 del 2010) Entro un periodo massimo di tre mesi dalla cessazione dell’attività della discarica, il proprietario inizierà le attività di chiusura della discarica secondo il piano di chiusura della discarica.
Art. 71е.(Nuova – SG. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) (1) Le persone i cui rifiuti vengono smaltiti depositandoli in una discarica regionale o comunale effettuano detrazioni nell’importo e nell’ordine determinati dalla legge del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e delle Acque e del Ministro delle Finanze.
(2) Detrazioni ai sensi del par. 1 mira a ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica e a incoraggiarne il riciclaggio e il recupero.
(3) I fondi accumulati ai sensi del par. 1 sono spesi per attività di realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti domestici, garantendo l’attuazione da parte dei Comuni delle prescrizioni di legge e di statuto in materia di attuazione.
Art. 71ж. (Nuova – SG. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) Detrazioni ai sensi dell’Art. 71a, par. 1 e dell’Art. 71e, par. 1 , quando effettuate dai Comuni, costituiscono elementi delle spese di cui all’Art. 66, par. 1, comma 3 della Legge sulle imposte e tasse locali.
Art. 71з. (Nuova – SG n. 41 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) I requisiti di questa sezione non si applicano alle discariche di rifiuti che sono pienamente incluse nei programmi per la rimozione del danno ambientale, adottati con decisione del Ministro dell’Ambiente. e Acqua, in conformità con la legge sulla protezione dell’ambiente e la legge del Consiglio dei ministri ai sensi del § 9 delle disposizioni transitorie e finali della legge sulla protezione dell’ambiente.

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Sezione V.
Trasporto transfrontaliero di rifiuti (Titolo modificato – SG n. 41 del 2010)

Art. 72. (Modifica – SG. 41 del 2010) (1) Il trasporto di rifiuti all’interno della Comunità europea con o senza transito attraverso paesi terzi, l’importazione nella Comunità da paesi terzi, l’esportazione dalla Comunità verso paesi terzi, come e il transito attraverso la Comunità da e verso paesi terzi dei rifiuti sono effettuati alle condizioni e in conformità al Regolamento 1013/2006 .
(2) L’autorità competente per l’attuazione del regolamento 1013/2006 sul trasporto di rifiuti ai sensi dell’art . 53 del regolamento.
(3) L’autorità competente ai sensi del par. 2 tiene un registro speciale delle notifiche emesse ai sensi del Regolamento 1013/2006 per il trasporto di rifiuti da, verso e attraverso il territorio della Repubblica di Bulgaria, per l’importazione o l’esportazione da o verso paesi non membri dell’Unione Europea , nonché le relazioni-dichiarazioni annuali ai sensi dell’Art. 83.
(4) Tutte le notifiche ai sensi del par. 3 e i documenti ai sensi del Regolamento 1013/2006 relativi alle spedizioni di rifiuti sono presentati in bulgaro o inglese. Nei casi in cui i documenti sono presentati in inglese, l’autorità competente ha il diritto di richiedere una traduzione ufficiale in bulgaro.
Art. 73. (Modifica – SG. 41 del 2010 anni) (1) Per il trasporto di rifiuti, per i quali è richiesta la notifica scritta ai sensi del regolamento 1013/2006 , la persona designata come notificante ai sensi dell’Art. 2, comma 15 del Regolamento 1013/2006 , trasmette all’autorità competente di cui all’Art. 72, par. 2 documento di compenso versato e la documentazione di cui all’Art. 4 del Regolamento 1013/2006 , tra cui:
1. codice identificativo uniforme o numero di iscrizione all’albo di cui all’Art. 26, par. 1, comma 4 del notificante, e per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del notificante, rilasciato fino a tre mesi prima della data della sua presentazione;
2. codice identificativo uniforme del/i vettore/i, e per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del/i vettore/i, rilasciato fino a tre mesi prima della data della sua presentazione;
3. copia della relativa autorizzazione, documento di registrazione o licenza per attività con rifiuti in base alle attività richieste nella notifica;
4. copia del contratto firmato ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento 1013/2006 .
(2) Nei casi in cui è richiesta una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento 1013/2006 , dovrà essere presentata sotto forma di fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa o polizza assicurativa.
(3) In caso di trasporto di rifiuti nella Repubblica di Bulgaria per operazioni temporanee di recupero o smaltimento, la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre il valore dei costi fino al completamento del trasporto, certificato dall’emissione di un certificato ai sensi dell’art . 15, lettera “e” del Regolamento 1013/2006.
(4) In caso di notifica generale ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 1013/2006 per i trasporti dalla Repubblica di Bulgaria, la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente deve coprire l’intero quantitativo di rifiuti indicato nella notifica, ammettendo una garanzia finanziaria parziale per parte della quantità di rifiuti nei casi di cui al par. . 7.
(5) Quando la garanzia finanziaria di cui all’Art. 6 del Regolamento 1013/2006 è presentata sotto forma di fideiussione bancaria, il garante bancario si impegna irrevocabilmente, incondizionatamente e alla prima richiesta scritta del Ministro dell’Ambiente e delle Acque a trasferire l’importo della fideiussione bancaria a favore e a spese del Ministero dell’Ambiente e delle Acque. La garanzia bancaria è incondizionata e irrevocabile e deve essere emessa da una banca estera con rating AA dell’agenzia di rating Moody’s o da una banca bulgara. La garanzia bancaria emessa da una banca straniera deve essere girata da una banca bulgara.
(6) La polizza assicurativa ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento 1013/2006 è rilasciato da un’impresa di assicurazione titolare di licenza rilasciata ai sensi del Codice delle Assicurazioni . La polizza assicurativa prevede la stipulazione del pagamento dell’intero importo del sinistro assicurato a favore del Ministero dell’Ambiente e delle Acque previa prima richiesta scritta.
(7) È consentito effettuare contemporaneamente tanti trasporti quanti sono coperti dalla garanzia finanziaria parziale. In questo caso ogni trasporto successivo potrà partire dopo aver ricevuto il certificato di cui all’Art. 16, lettera “e” del Regolamento 1013/2006.
Art. 74. (Modifica – SG. n. 41 del 2010 anni) (1) Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato, previa approvazione delle condizioni per il trasporto, rilascia un consenso scritto per la sua esecuzione apponendo una firma , timbro e data nella notifica.
(2) L’autorità di cui al par. 1 emette ordinanza motivata nei seguenti casi:
1. quando consente il trasporto di cui all’articolo 9, comma 1, lettera “b” del Regolamento 1013/2006 con l’imposizione di determinate condizioni ai sensi dell’Art. 10 del regolamento;
2. in caso di opposizione ai sensi dell’Art. 9, comma 1, lettera “c” del Regolamento 1013/2006;
3. in caso di revoca del consenso ex Art. 9, comma 8 del Regolamento 1013/2006.
(3) Le ordinanze di cui al par. 2 sono trasmessi dall’autorità di cui al cpv. 1 al notificante ai sensi del codice di procedura civile .
(4) Le ordinanze di cui al par. 2 sono impugnabili ai sensi del Codice di procedura amministrativa . L’impugnazione del provvedimento con cui l’autorità competente revoca il consenso ex Art. 9, comma 8 del Regolamento 1013/2006 non ne sospende l’attuazione.
Art. 75. (modifica -. SG. 41 del 2010 anni) (1) Il trasporto di rifiuti destinati allo smaltimento nella Repubblica di Bulgaria è vietato, tranne nei seguenti casi:
1. in caso di obbligo di ritiro dei rifiuti ai sensi dell’Art. 22 e 24 del Regolamento 1013/2006 ;
2. durante il trasporto dei residui ottenuti dal trattamento dei rifiuti provenienti dalla Bulgaria verso altri paesi per i quali non esistono impianti di riciclaggio in Bulgaria; in tal caso il trasporto del saldo viene effettuato con una nuova comunicazione.
(2) È vietato trasportare rifiuti destinati al recupero nella Repubblica di Bulgaria se il gestore dell’impianto in cui è previsto il recupero ha recuperato una quantità inferiore di rifiuti di origine bulgara rispetto alla quantità di rifiuti trasportati nella Repubblica di Bulgaria. la Repubblica di Bulgaria per il recupero nello stesso impianto.
Art. 76. (modifica – SG. 41 del 2010 anni) (1) Qualsiasi trasporto di rifiuti verso la Repubblica di Bulgaria è effettuato alle seguenti condizioni:
1. gli impianti per l’utilizzo finale dei rifiuti abbiano una capacità sufficiente;
2. i gestori degli impianti di cui al comma 1 devono essere muniti delle relative autorizzazioni, documenti di registrazione o licenze per attività con rifiuti secondo la notifica;
3. i gestori degli impianti di cui al comma 1 devono possedere l’autorizzazione per il trattamento dei residui dei rifiuti utilizzati o garantire il trattamento dei residui in modo rispettoso dell’ambiente.
(2) L’autorità competente ai sensi dell’Art. 72, par. 2 invia una richiesta per l’adempimento delle circostanze di cui al par. 1 via fax o con altro mezzo tecnico al direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico, nel cui territorio è situato l’impianto di trattamento dei rifiuti.
(3) Il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque, sul cui territorio si trova l’impianto di trattamento dei rifiuti, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi del par. 2 effettua un sopralluogo e trasmette il proprio parere via fax o con altro mezzo tecnico.
(4) L’autorità di cui all’Art. 72, par. 2 rifiuta il trasporto nella Repubblica di Bulgaria con un ordine motivato quando:
1. uno o più dei requisiti di cui al par. 1;
2. il notificatore o il destinatario dei rifiuti è stato sanzionato due o più volte per trasporto illecito di rifiuti, stabilito ai sensi del Regolamento 1013/2006.
(5) L’ordinanza ai sensi del par. 4 è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa . Il ricorso non sospende l’esecuzione.
Art. 77. (Modifica -. SG. 41 del 2010 anni) (1) Il trasporto di rifiuti tra la Repubblica di Bulgaria e i paesi che non fanno parte dell’Unione europea viene effettuato attraverso gli uffici doganali designati con un ordine congiunto del direttore della l’Agenzia “Dogane” e il Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.
(2) In caso di trasporto di rifiuti tra la Repubblica di Bulgaria e paesi non membri dell’Unione Europea, l’autorità competente ai sensi dell’Art. 72, par. 2 trasmette copia della notifica e copia del provvedimento emesso ai sensi dell’Art. 74, par. 2 o par. 3 al direttore dell’Agenzia delle dogane e al direttore del relativo ispettorato ambientale e idrico regionale.
Art. 78. (Modifica -. SG. 41 del 2010 anni) (1) In caso di modifiche sostanziali ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento 1013/2006 nelle condizioni di trasporto per le quali è stato prestato il consenso è necessaria una nuova notifica.
(2) Sono considerate essenziali le seguenti modifiche rispetto alla notifica emessa:
1. aumentare la quantità di rifiuti specificata nella notifica, oppure
2. una modifica del percorso se i paesi di transito sono diversi da quelli originariamente indicati nella notifica, oppure
3. proroga del termine di trasporto specificato nella notifica.
Art. 79. (Modifica -. SG. 41 del 2010 anni) (1) L’autorità competente ai sensi dell’Art. 72, par. 2 rilascia l’autorizzazione al gestore degli impianti di recupero nei casi e alle condizioni dell’art . 14 del Regolamento 1013/2006 .
(2) L’autorizzazione ai sensi del par. 1 è rilasciato solo per gli impianti di recupero rifiuti indicati negli Allegati III, IIIA e IIIB del Regolamento 1013/2006 , e che non sono destinati ad operazioni di recupero intermedio.
(3) Per rilasciare l’autorizzazione ai sensi del par. 1 il gestore dell’impianto di recupero rifiuti compila una domanda alla quale sono allegati i seguenti documenti:
1. codice identificativo univoco;
2. copia dell’autorizzazione rilasciatagli ai sensi dell’Art. 37 per lo svolgimento di attività con rifiuti o un’autorizzazione complessa rilasciata ai sensi della legge sulla tutela dell’ambiente , nei casi in cui ciò sia richiesto;
3. descrizione della tecnologia utilizzata nell’impianto, compresi i codici delle attività di recupero.
(4) Nella domanda ai sensi del par. 3 sono indicati:
1. il nome, la sede e l’indirizzo gestionale del gestore dell’impianto di utilizzo;
2. i rifiuti che verranno recuperati, come specificato negli allegati III, IIIA e IIIB del Regolamento 1013/2006 , nonché il corrispondente codice tratto dal catalogo europeo dei rifiuti;
3. descrizione della composizione chimica dei rifiuti, quando possibile;
4. la quantità di rifiuti destinati al recupero;
5. informazioni sulla quantità, composizione e trattamento dei residui derivanti dall’utilizzo;
6. durata di validità del permesso richiesto.
(5) Con l’autorizzazione di cui al par. 1 Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato attribuisce un numero di registrazione unico all’impianto di recupero e invia una copia del permesso al gestore dell’impianto. L’autorizzazione di cui al par. 1 non potrà entrare in vigore oltre il 31 dicembre 2014.
(6) L’autorità competente ai sensi dell’Art. 72, par. 2 invia via fax o con l’ausilio di altro mezzo tecnico una richiesta sull’adempimento delle circostanze di cui al par. 3 e 4 al direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque, sul cui territorio è situato l’impianto di trattamento dei rifiuti.
(7) Il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque, sul cui territorio si trova l’impianto di trattamento dei rifiuti, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi del par. 6 effettua un sopralluogo ed invia il proprio parere via fax o con altro mezzo tecnico.
(8) Nell’emettere una notifica per i rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero, l’Art. 14, comma 4 del Regolamento 1013/2006 si applica se l’impianto di utilizzazione finale dispone di autorizzazione ai sensi del par. 1.
Art. 80. (modifica -. SG. 41 del 2010 anni) (1) In caso di modifica dei dati ai sensi dell’articolo 79, par. 3 e 4 , nonché in caso di modifica dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’Art. 37 o un’autorizzazione complessa rilasciata ai sensi della legge sulla tutela dell’ambiente , il gestore dell’impianto presenta al Ministro dell’Ambiente e della Gestione una domanda di cambiamento delle circostanze, alla quale allega prova scritta attestante il cambiamento avvenuto , entro il termine di cui all’Art. 45, par. 2 . L’autorità competente decide sulla richiesta di cambiamento delle circostanze entro un mese.
(2) L’autorità competente ai sensi dell’Art. 72, par. 2 revoca l’autorizzazione rilasciata per il consenso preliminare al verificarsi di una delle condizioni di cui all’Art. 47, par. 1 . In questo caso, il notificante non può richiedere una nuova autorizzazione entro un anno dalla data di ritiro dell’autorizzazione.
(3) Prorogare la durata del permesso rilasciato entro il termine di cui all’Art. 44, par. 1, viene presentata domanda di proroga, alla quale è allegata la dichiarazione che non è intervenuta alcuna modifica delle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione. In questo caso l’autorità competente prende una decisione entro un mese.
(4) L’autorizzazione rilasciata per la modifica e/o l’integrazione ai sensi del par. 1 o il rifiuto di rilasciare, modificare, integrare o prorogare la durata del permesso previo consenso è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa.
Art. 81. (Modifica -. SG. 41 del 2010 ) In caso di trasporto illegale di rifiuti ai sensi dell’Art. 2, comma 35 del Regolamento 1013/2006, le autorità di cui all’Art. 94a, par. 2 o i funzionari da loro autorizzati informano immediatamente per iscritto il Ministro dell’ambiente e delle acque e il direttore dell’ispezione regionale competente sull’ambiente e sulle acque, nel luogo in cui è stato effettuato il trasporto illegale.
Art. 82. (Modifica -. SG. 41 del 2010 anni) (1) Nei casi di cui all’Art. 22, comma 2 e Art. 24, punto 2 del Regolamento 1013/2006, il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato obbliga il notificatore a trasportare i rifiuti nella Repubblica di Bulgaria e a trattarli in modo rispettoso dell’ambiente. L’ordine in questo caso accompagna la spedizione dei rifiuti fino alla destinazione finale.
(2) Nei casi di cui all’Art. 24, punto 3 del Regolamento 1013/2006, il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato obbliga il destinatario con ordine a trattare i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente. L’ordine in questo caso accompagna la spedizione dei rifiuti fino alla destinazione finale.
(3) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è inviato al notificante e nei casi di cui al par. 2 – al destinatario, ai sensi del codice di procedura civile .
(4) Le ordinanze di cui al par. 1 e 2 sono soggetti a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa . Il ricorso non sospende l’esecuzione.
(5) Se le spese per gli obblighi di cui al par. 1 e 2 sono ripresi dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, sono soggetti al rimborso integrale da parte del colpevole ai sensi del par. 1 e 2.
Art. 83. (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Chiunque effettua trasporti transfrontalieri di rifiuti per i quali non è richiesta la notifica ai sensi del regolamento 1013/2006 presenta una relazione-dichiarazione annuale al Ministero dell’Ambiente e delle Acque.
Art. 84. (modifica -. SG. 41 del 2010 anni) (1) Chiunque esercita l’attività commerciale ai sensi dell’Art. 2 n. 12 o come intermediario ai sensi dell’Art. 2, comma 13 del Regolamento 1013/2006 , presenta al Ministro dell’Ambiente e delle Acque domanda di iscrizione nell’albo di cui all’Art. 26, par. 1, punto 4 , in cui si afferma:
1. codice identificativo uniforme, denominazione, sede e indirizzo della direzione;
2. tipologia, codice e nome dei rifiuti da commercializzare.
(2) Alla domanda di cui al par. 1 viene presentato un documento per la tariffa pagata.
(3) In caso di incompletezza dei documenti presentati ai sensi del par. 1 o 2, il Ministro dell’Ambiente e delle Acque, entro 15 giorni, ne dà comunicazione scritta alla persona e fissa un termine per la sua rimozione.
(4) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi del par. 1 o dall’eliminazione delle incompletezze di cui al par. 3 Il Ministro dell’ambiente e delle acque o un funzionario da lui autorizzato rilascia certificati agli iscritti nel registro di cui al par. 1 commercianti e intermediari.
Art. 85. (Modifica – SG. n. 41 del 2010 ) Le persone registrate ai sensi dell’Art. 84 comunicano al Ministro dell’Ambiente e delle Acque ogni variazione della loro registrazione entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Art. 86. (Modifica -. SG. 41 del 2010 ) L’autorità competente ai sensi dell’Art. 72, par. 2 rifiuta l’iscrizione nel registro con provvedimento motivato:
1. quando il ricorrente, entro un anno prima della presentazione della domanda, ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II ;
2. in caso di mancata rimozione dell’incompletezza della documentazione presentata ai sensi dell’Art. 84 , par. 1 o 2 entro il periodo specificato.
Art. 87. (Modifica – SG. 41 del 2010 anni) (1) La registrazione di un commerciante o intermediario iscritto nel registro viene cancellata:
1. quando il ricorrente, entro un anno prima della presentazione della domanda, ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II;
2. su richiesta del commerciante, rispettivamente del broker;
3. alla cessazione della persona giuridica, alla morte della persona iscritta o alla sua messa sotto interdizione;
4. in caso di mancata comunicazione tempestiva delle modifiche di cui all’Art. 85 .
(2) Cancellazione della registrazione ai sensi del par. 1 è effettuato con ordinanza del Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
Art. 88. (Modifica – SG. n. 41 del 2010) Ordinanze ai sensi dell’Art. 86 e dell’Art. 87, par. 2 sono soggetti a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa . L’appello contro gli ordini non ne impedisce l’esecuzione.
Art. 89. (Modifica – SG n. 41 del 2010 ) Possono notificare solo i commercianti e gli intermediari iscritti nel registro di cui all’Art. 26, par. 1, punto 4 .
Art. 90. (Modifica – SG. n. 41 del 2010) Per le notifiche, i permessi e i documenti di registrazione rilasciati ai sensi di questa sezione vengono riscosse le tariffe determinate dalla tariffa per le tasse riscosse nel sistema del Ministero dell’Ambiente e delle Acque approvato dal il Consiglio dei ministri.
Art. 91. (Modifica – SG. 41 del 2010 ) La procedura e il metodo per calcolare l’importo delle garanzie finanziarie in questa sezione e per fornire le relazioni-dichiarazioni annuali ai sensi dell’Art. 83 sono determinati con ordinanza del Consiglio dei ministri.

Sezione V
a) Trasporto di rifiuti (Nuova – SG n. 105 del 2008, abrogata – SG n. 41 del 2010)

Art. 91a. (Nuova – SG n. 105 del 2008, abrogata – SG n. 41 del 2010)

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Sezione VI.
Controllo della gestione dei rifiuti

Art. 92. (1) (modifica -. SG n. 41 del 2010 ) Il sindaco del comune o un funzionario da lui autorizzato vigila:
1 . le attività relative alla formazione, raccolta, compresa la separazione, stoccaggio, trasporto, utilizzo e smaltimento dei rifiuti domestici e edili;
2. le attività di smaltimento dei rifiuti produttivi e pericolosi e l’attuazione di programmi per la loro gestione;
3. rispetto degli altri requisiti determinati dall’ordinanza ex Art. 19 .
(2) Il sindaco del comune organizza e vigila sulla chiusura, sulla bonifica dei terreni e sul successivo monitoraggio delle discariche ubicate sul territorio del rispettivo comune.
Art. 93. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque o un funzionario da lui autorizzato esercita il controllo sul rispetto dei requisiti per il trattamento dei rifiuti e delle condizioni dell’autorizzazione, secondo la documento di registrazione, per:
1. le attività relative alla formazione, raccolta, compresa la separazione, lo stoccaggio, il trasporto, l’utilizzo e/o lo smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio;
2. le strutture e gli impianti per lo stoccaggio, l’utilizzo e/o lo smaltimento dei rifiuti.
(2) L’autorità di cui al par. 1 esercita il controllo sull’attuazione dei programmi di cui all’Art. 29, par. 1 .
(3) L’autorità di cui al par. 1 controlla la comunicazione e la fornitura di informazioni ai sensi del Capitolo Quattro, Sezione I.
(4) (Modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In base alle violazioni riscontrate durante l’ispezione, il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque o un funzionario da lui autorizzato emette prescrizioni obbligatorie ai sensi della presente legge e delle norme statutarie. agisce sulla sua attuazione e fissa le scadenze per la loro attuazione.
Art. 93a. (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque o un funzionario da lui autorizzato esercita il controllo in relazione alla corretta fatturazione e al tempestivo pagamento della tassa sul prodotto ai sensi dell’art . 36 comma 1 dei soggetti di cui all’Art. 11, par. 1 .
Art. 94. (Modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato esercita il controllo sul rispetto delle condizioni delle autorizzazioni e dei documenti di registrazione di cui al capitolo cinque e sulle attività di trattamento dei rifiuti nei casi in cui questi vengono svolte le attività sul territorio di più ispezioni ambientali e idriche regionali, nonché i programmi per la loro gestione.
Art. 94a. (Nuova – SG n. 41 del 2010 anni) (1) Il Ministro dell’ambiente e delle acque, il Ministro degli affari interni, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, il direttore dell’Agenzia delle dogane o i funzionari da loro autorizzati vigilano sui trasporti transfrontalieri. trasporto di rifiuti ai sensi della presente legge e del Regolamento 1013/2006 nell’ambito delle proprie competenze.
(2) Il controllo di cui al par. 1 si attua attraverso:
1. il direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico, nel cui territorio si trova il luogo di origine dei rifiuti, o persone da lui autorizzate – per i casi di cui all’Art. 50, comma 3, lettera “a” del Regolamento 1013/2006 ;
2. il direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico, nel cui territorio si trova la destinazione del trasporto, o persone da lui autorizzate – per i casi di cui all’art . 50, comma 3, lettera “b” del Regolamento 1013/2006 ;
3. le autorità doganali e le autorità della Direzione Principale “Polizia di Frontiera” – per i casi di cui all’Art. 50, comma 3, lettera “c” del Regolamento 1013/2006 ;
4. (modifica – SG n. 44 del 2012, in vigore dal 01.07.2012) i funzionari dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”, l’Agenzia esecutiva “Amministrazione ferroviaria”, l’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” e gli organi della Direzione principale ” Polizia di frontiera” e la Direzione principale “Polizia nazionale” – per i casi di cui all’Art. 50, comma 3, lettera “d” del Regolamento 1013/2006 .
(3) Gli organi e le persone di cui al par. 2, commi 3 e 4, può, in caso di dubbio sulla conformità dei rifiuti alla documentazione che li accompagna o sulla tipologia dei rifiuti, chiedere l’intervento dell’ispettorato ambientale e idrico regionale competente, nel cui territorio viene effettuato l’ispezione. In questo caso, il direttore dell’ispettorato ambientale e idrico regionale competente o un funzionario da lui autorizzato fornisce assistenza immediata.
(4) Il direttore dell’ispezione regionale dell’ambiente e delle acque può nei casi di cui al par. 2, punto 1 o 2 per richiedere assistenza alle autorità del Ministero degli affari interni. In questo caso, le autorità del Ministero degli affari interni forniscono assistenza immediata.
Art. 95. (Modifica -. SG. 70 del 2004, in vigore dal 01.01.2005, modificata -. SG. 41 del 2010) (1) (Modificata -. SG. 98 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) L’amministratore dell’ispettorato sanitario regionale o un funzionario da lui autorizzato esercita il controllo sulle attività di trattamento dei rifiuti pericolosi nelle strutture medico-sanitarie.
(2) Nell’effettuare le ispezioni, le autorità di cui al par. 1 redigere un verbale di constatazione.
(3) In caso di violazioni accertate, le autorità di controllo emanano una prescrizione obbligatoria e fissano un termine per l’eliminazione delle violazioni.
Art. 96. (1) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, il Ministro dell’Ambiente e delle Acque, il Ministro degli Interni, il Sindaco del Comune di l’ubicazione del sito o i funzionari da loro autorizzati esercitano il controllo del rispetto dei termini e delle condizioni per lo svolgimento dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, in conformità con i loro poteri.
(2) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Ogni sei mesi vengono effettuati controlli documentali, il commerciante autorizzato presenta un rapporto sulla disponibilità, sugli acquisti e sulle vendite di rifiuti neri e non metalli ferrosi secondo le tariffe e le posizioni doganali secondo la nomenclatura combinata della Repubblica di Bulgaria, secondo il modello approvato nel regolamento ai sensi dell’Art. 61 . La relazione è presentata al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo entro 15 giorni dalla scadenza del semestre.
(3) Per le violazioni riscontrate durante i controlli di cui al par. 2 e all’Art. 97 l’organismo di controllo di cui al par. 1 notifica entro 14 giorni la commissione di cui all’Art. 56, par. 1 inviando tutta la documentazione.
(4) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Nei casi di cui all’Art. 59, par. 1, comma 2, la commissione di cui all’Art. 56, par. 1 propone al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo la revoca della licenza.
Art. 97. (1) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Gli organi di controllo di cui all’Art. 92 , 93 , 93a , 94 , 95 e 96 effettuano controlli documentali e/o controlli in loco, secondo la loro competenza.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Gli organi di controllo di cui all’Art. 92 , 93 , 93 bis , 94 e 95 effettuano almeno una volta all’anno un controllo della documentazione richiesta dalla presente legge e dallo statuto sulla sua applicazione, dei soggetti le cui attività generano rifiuti e/o svolgono attività con rifiuti.
(3) L’ispezione in loco è indipendente dall’ispezione di cui al par. 2 ed è effettuato almeno una volta all’anno nel luogo di svolgimento dell’attività e alla presenza degli indagati o delle persone che lavorano per lui. In assenza di tali soggetti, l’ispezione viene effettuata con la partecipazione di almeno un testimone.
(4) Il funzionario che effettua l’ispezione in loco ha il diritto di:
1. di accesso ai locali ove viene svolta l’attività controllata;
2. esigere la presentazione dei documenti che, secondo i requisiti legali, dovrebbero trovarsi nel luogo dell’ispezione;
3. richiedere spiegazioni scritte e orali a tutti coloro che lavorano per la persona indagata;
4. attrarre esperti nel settore rilevante quando la verifica è complessa o richiede conoscenze particolari.
(5) Se durante l’ispezione in loco viene rilevata la mancanza di documenti attestanti la conformità ai requisiti stabiliti, alla persona ispezionata viene concesso un termine di 7 giorni per la loro presentazione.
(6) Nell’effettuare i controlli, le autorità di controllo di cui al par. 1 redigere protocolli e/o atti conoscitivi per l’accertamento di violazioni amministrative.
Art. 98. (Modifica -. SG. n. 41 del 2010 ) L’autorità di cui all’Art. 94a, par. 2 commi 1 e 2 disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti e dispone dei poteri di cui all’Art. 97 .
Art. 98a. (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Le autorità doganali effettuano la vigilanza doganale e il controllo del trasporto transfrontaliero di rifiuti in conformità con la presente legge e la legislazione doganale e possono intraprendere le azioni pertinenti ai sensi dell’art . 102a .
Art. 98б. (Nuova – SG. 41 del 2010 , modificata –. SG. 44 del 2012 , in vigore dal 01.07.2012 ) Gli organi della Direzione principale “Polizia di frontiera” e della Direzione principale “Polizia nazionale” esercitano il controllo sui confini transfrontalieri. trasporto in conformità con la presente legge, la legge sul Ministero dell’Interno e il regolamento sulla sua attuazione e può intraprendere le azioni appropriate ai sensi dell’Art. 102a .
Art. 98в. (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) Gli organi dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”, dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione ferroviaria” e dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” esercitano il controllo sul trasporto transfrontaliero di rifiuti in conformità con la presente legge, i pertinenti atti giuridici internazionali, ratificati dalla Repubblica di Bulgaria per legge, la Legge sui trasporti stradali , la Legge sulla circolazione stradale , la Legge sui trasporti ferroviari , la Legge sugli spazi marittimi, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria e la statuto sulla loro attuazione e potrà assumere i provvedimenti rilevanti ai sensi dell’Art. 102a .
Art. 98г. (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) Le autorità e le persone di cui all’Art. 94a, par. 2 può effettuare controlli e ha diritto di accesso al registro di cui all’Art. 72, par. 3 .
Art. 99. Il controllo della conformità dei prodotti, in seguito al loro utilizzo, che danno origine ai rifiuti diffusi in massa, ai requisiti della normativa di cui all’Art. 24, par. 2 è esercitato da:
1. (modifica -. SG. 95 del 2005, in vigore dal 01.03.2006, modificata -. SG n. 41 del 2010) Il presidente dell’Agenzia statale per la supervisione metrologica e tecnica o da lui autorizzato, un funzionario in relazione con vigilanza del mercato dei prodotti per i quali sono stati determinati i requisiti essenziali ai sensi dell’Art. 7 della Legge sui Requisiti Tecnici dei Prodotti;
2 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) il presidente della Commissione per la tutela dei consumatori o un funzionario da lui autorizzato in relazione al controllo dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della legge sulla tutela dei consumatori ;
3 . (modifica – SG n. 41 del 2010) il Ministro della sanità o un funzionario da lui autorizzato in relazione al controllo dei prodotti definiti dalla legge.

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Capitolo sei

ESECUZIONE DI MISURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

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Sezione I.
Misure amministrative coercitive

Art. 100. (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Al fine di prevenire e fermare le violazioni amministrative ai sensi della presente legge, nonché per prevenire ed eliminare le loro conseguenze dannose, l’autorità competente o un funzionario da essa autorizzato applica misure amministrative obbligatorie. .
Art. 101. (1) Il Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua sospende:
1. le attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, utilizzo o smaltimento dei rifiuti;
2. l’esercizio di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi.
(2) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale:
1. emana ordini di rimozione dei rifiuti a spese del trasgressore e di ripristino della qualità dell’ambiente;
2. sospende le attività di trattamento e trasporto dei rifiuti;
3. sospende l’esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.
(3) (Nuova – SG. 41 del 2010 , integrata – SG. 30 del 2011 ) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo sospende l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ad un certo livello sito in caso di mancata sanatoria della violazione entro 7 giorni dalla sua scoperta, esclusi i casi di cui all’Art. 59, par. 1, punto 4 .
Art. 102. (1) L’applicazione di una misura amministrativa coercitiva viene eseguita con un ordine motivato dell’autorità ai sensi dell’Art. 101 .
(2) Nell’ordinanza ai sensi del par. 1, vengono determinate la tipologia della misura amministrativa coercitiva e le modalità della sua attuazione.
(3) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è consegnato all’interessato ai sensi del codice di procedura civile .
(4) (Modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) L’ordinanza ai sensi del par. 1 può essere impugnato ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Art. 102a. (Nuova – SG. N. 41 del 2010 anni) (1) Al fine di prevenire violazioni amministrative della legge e del regolamento 1013/2006 , nonché per prevenire e superare le loro conseguenze, le autorità di controllo competenti ai sensi dell’Art. 94a, par. 2 , applicano, secondo la loro competenza, le seguenti misure amministrative coercitive:
1. sospensione temporanea del trasporto;
2. trasloco in luogo idoneo, a spese del trasportatore del veicolo stradale, insieme ai rifiuti;
3. restituzione dei rifiuti al Paese di spedizione;
4. trattamento ecologico dei rifiuti.
(2) Le misure amministrative coercitive di cui al par. 1, commi 1 e 2, vengono effettuati interrompendo la circolazione del trasporto e, nel caso del trasporto su strada, ritirando il documento che attesta l’immatricolazione del veicolo, in attesa del parere del Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da lui autorizzato in materia di rifiuti e trasporti.
(3) Il parere di cui al par. 2 contiene istruzioni per:
1. il pagamento di una garanzia pecuniaria, la corrispondente multa o sanzione pecuniaria o la chiusura del procedimento penale amministrativo;
2. le ulteriori misure da adottare in merito al trasporto dei rifiuti.
(4) Le misure amministrative coercitive di cui al par. 1, commi 1 e 2, si applicano con provvedimento motivato della relativa autorità competente ai sensi dell’Art. 94a, par. 1 o funzionari da lui autorizzati. Una copia della relativa ordinanza insieme a una copia di tutti i documenti disponibili deve essere inviata immediatamente al Ministro dell’Ambiente e delle Acque e al direttore dell’ispezione regionale ambientale e idrica competente via fax o utilizzando altro mezzo tecnico.
(5) Le misure amministrative coercitive di cui al par. 1, commi 3 e 4, si applicano con provvedimento motivato del Ministro dell’ambiente e delle acque. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa all’autorità o alla persona competente ai sensi dell’Art. 94a, par. 2, ha effettuato l’ispezione, tramite fax o utilizzando altro mezzo tecnico.
(6) L’importo della garanzia pecuniaria è determinato dall’ordinanza ai sensi del par. 4 e non può essere inferiore all’importo minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione in questione, né superiore all’importo massimo della sanzione pecuniaria prevista per tale violazione.
(7) La garanzia viene svincolata al termine del procedimento penale amministrativo o decade con l’entrata in vigore del decreto penale.
(8) La parte non utilizzata della garanzia deve essere restituita all’importatore immediatamente dopo aver completato le procedure di cui al par. 7.
(9) L’importo della garanzia necessaria per pagare la multa, rispettivamente la sanzione patrimoniale, sarà depositato sul conto bancario del Ministero dell’Ambiente e delle Acque.
(10) Le misure amministrative coercitive sono impugnabili ai sensi del codice di procedura amministrativa . Il ricorso non sospende l’esecuzione.
Art. 102б. (Nuova – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 33 del 2011, in vigore dal 27.05.2011) In caso di dubbio che la violazione amministrativa della legge in relazione ai requisiti del regolamento 1013 /2006 ai sensi dell’arte . 102a, par. 1 costituisce reato ex Art. 353d del codice penale, il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato informa immediatamente del caso le autorità competenti della Procura e il Ministero degli Affari Interni e invia copia di tutti i documenti.
Art. 103. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente legge o dalle norme di cui all’Art. 24, par. 2 l’autorità competente ai sensi dell’Art. 99 adotta i provvedimenti nell’ordine e nei modi determinati dalla normativa applicabile.

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Sezione II.
Violazioni amministrative e sanzioni

Art. 104. (1) (modifica – SG n. 41 del 2010) Una persona fisica che:
1. smaltire i rifiuti in luoghi non autorizzati;
2. viola le norme per lo smaltimento dei rifiuti domestici e edili nelle discariche designate;
3. viola quanto previsto dall’art . 5, par. 3;
4. non ha consegnato l’autoveicolo fuori servizio in depositi temporanei o centri di smontaggio o non lo ha depositato su beni di sua proprietà;
5. smaltire i rifiuti della grande distribuzione contrassegnati dal contrassegno per la raccolta differenziata, secondo la normativa di cui all’Art. 24, par. 2 nei contenitori per i rifiuti domestici misti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti collocati in immobili – di proprietà statale o comunale, o li mescola con altri materiali o rifiuti in modo da renderne difficile il successivo riciclaggio o utilizzo, quando nel particolare insediamento è presente un sistema per la raccolta differenziata dei relativi rifiuti distribuiti massivamente;
6 . (Nuova – SG. 77 del 2005 , integrata – SG. 30 del 2011 ) brucia illegalmente pneumatici di automobili o cavi elettrici allo scopo di estrarre rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi, brucia o produce altre forme di rifiuti non regolamentati disposizione.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 la sanzione pecuniaria va da BGN 600 a BGN 2.000.
(3) Per i casi apparentemente irrilevanti di violazioni amministrative relative all’inquinamento ambientale, accertati durante la loro commissione, gli organi autorizzati infliggono sul posto ai colpevoli una multa da 10 a 50 BGN contro ricevuta.
(4) (modifica – SG n. 41 del 2010) Una persona fisica che:
1. (modifica -. SG. 30 del 2011 ) si rifiuta di compilare un documento ai sensi dell’Art. 60, par. 4 ;
2. cede a soggetto privo di licenza rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di natura domestica;
3. esercita senza licenza attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, se il fatto non costituisce reato;
4 . (Nuova – SG. 30 del 2011 ) vende rifiuti in violazione dell’art . 60, par. 3 .
(5) (modifica – SG. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 4 la sanzione pecuniaria va da BGN 2.800 a BGN 8.000.
Art. 104a. (Nuova – SG. N. 77 del 2005) (1) (Modifica – SG. N. 41 del 2010) Per violazioni di questa legge che non costituiscono reato, le persone fisiche, i sindaci dei comuni o i funzionari sono puniti con una multa di 2.000 BGN. a 20.000 BGN, mentre le persone giuridiche o le ditte individuali sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 40.000 BGN.
(2) In caso di violazione ripetuta, l’importo della multa o della sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’importo ai sensi del par. 1.
(3) In casi chiaramente minori di violazioni commesse da persone fisiche, la multa è di 100 BGN.
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. violare i requisiti di cui all’Art. 26a, par. 1 o 2;
2. fornire dati falsi richiesti per la registrazione.
Art. 104б. (Nuova – SG. N. 41 del 2010) (1) Per le violazioni di cui all’Art. 19a, par. 1 i sindaci dei comuni e/o i funzionari sono puniti con una multa da 5.000 a 10.000 BGN.
(2) Il sindaco del comune che non adempie al suo obbligo di convocare tempestivamente la prima assemblea generale dell’associazione regionale ai sensi dell’Art. 19b, par. 1 , è punito con la multa da 5.000 a 10.000 lev.
(3) Presidente di un’associazione regionale ai sensi dell’Art. 19b, par. 1 chi non adempie all’obbligo di convocare l’assemblea generale è punito con la multa da 5.000 a 10.000 lev.
Art. 104в. (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) In caso di mancato rispetto di una prescrizione ai sensi dell’Art. 93, par. 4 e dell’Art. 95, par. 3 viene inflitta una multa o una sanzione patrimoniale per un importo da 500 a 2.000 lev.
Art. 105. (Modifica –. SG. 41 del 2010 ) Un’impresa individuale o una persona giuridica è punita con una sanzione pecuniaria da 1.400 a 4.000 lev se:
1. smaltisce rifiuti in luoghi non autorizzati e/o viola le norme per lo smaltimento dei rifiuti domestici o edili;
2. viola i termini e le condizioni per la consegna, la raccolta, compresa la separazione, il trasporto e il trasbordo, dei rifiuti domestici e edili secondo i requisiti del regolamento di cui all’Art. 19;
3. viola l’Art. 11, par. 5 .
Art. 106. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. (suppl. – SG n. 41 del 2010 ) viola l’Art. 5, par. 2 e 3 o Art. 6, par. 1 ;
2 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non tiene registri dei rifiuti o non fornisce documenti relativi alla segnalazione e alle informazioni per la gestione delle attività relative ai rifiuti, in conformità con i requisiti della presente legge e del regolamento di cui all’art . 27, par. 1 ;
3 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non adempie all’obbligo previsto dall’art . 29, par. 1, par. 3 e/o 4;
4 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) non ha classificato i rifiuti prodotti dalla sua attività ai sensi della normativa di cui all’Art. 3 ;
5 . (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) non effettua una nuova classificazione dei rifiuti generati dalla sua attività quando le materie prime e/o i processi tecnologici vengono modificati, il che comporta una modifica della composizione e proprietà dei rifiuti secondo l’ordine del regolamento di cui all’Art. 3 ;
6 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) non fornisce informazioni e non conserva registrazioni ai sensi di questa legge e delle disposizioni di cui all’Art. 24, par. 2 ;
7 . (Nuova – SG. 41 del 2010) ha fornito false informazioni e/o tenuto registrazioni false ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui all’Art. 24, par. 2 ;
8 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) non ha consentito l’accesso ai locali e ai documenti del funzionario che ha effettuato l’ispezione.
(2) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. viola le norme relative alla raccolta, compreso lo stoccaggio separato e temporaneo, il trasporto, l’utilizzo o lo smaltimento dei rifiuti domestici e edili;
2. viola le prescrizioni in materia di raccolta differenziata, trasporto e trattamento dei rifiuti in base alla tipologia, alle proprietà e alla compatibilità dei rifiuti;
3. brucia illegalmente o effettua un’altra forma di smaltimento non regolamentato dei rifiuti domestici;
4. non soddisfa le condizioni definite nell’autorizzazione dell’autorità competente.
(3) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 20.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. viola l’Art. 4 e/o Art. 5, par. 3, punti 2, 7 e 8 ;
2. tratta e/o trasporta rifiuti senza autorizzazione o documento di registrazione, quando richiesti;
3. viola le prescrizioni per la costruzione e l’esercizio di strutture e impianti per l’utilizzo o lo smaltimento dei rifiuti;
4 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) viola i requisiti per il trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del regolamento 1013/2006 , nonché il capitolo cinque, sezione V della legge, se la violazione non costituisce reato;
5 . (Nuova – SG. 30 del 2011 ) viola qualcuno dei requisiti di cui all’Art. 60, par. 7 .
(4) In caso di violazione ripetuta, sarà irrogata una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo compreso tra 4.000 e 12.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
3 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 3 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
(5) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(6) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Una persona giuridica o una ditta individuale è soggetta a una sanzione patrimoniale da 10.000 a 50.000 BGN quando:
1. (modifica -. SG n. 41 del 2010 ) immette sul mercato batterie e accumulatori:
a) contenenti mercurio o cadmio al di sopra dei valori specificati secondo la normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
b) che non siano contrassegnati secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
2 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) immette sul mercato parti e componenti di autoveicoli che:
a) contenere piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio in misura superiore ai limiti consentiti, secondo quanto prescritto dalla presente legge e dalla relativa normativa di cui all’art . 24, par. 2 ;
b) non sono contrassegnati riguardo all’idoneità al riutilizzo e al recupero, nonché alla possibilità di essere smontati prima di un successivo trattamento;
3 . (modifica – SG n. 77 del 2005, in vigore dal 01.01.2007) immette e distribuisce sul mercato imballaggi non contrassegnati con indicazioni sull’identità dei materiali da cui sono realizzati;
4. (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) immette e distribuisce sul mercato imballaggi che contengono metalli pesanti – piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, al di sopra del contenuto massimo consentito e/o non soddisfano gli altri requisiti definiti nella regolamento ex Art. 24, par. 2 ;
5 . (ex Art. 4 -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 41 del 2010) immette sul mercato altri prodotti che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente legge e/o dalle disposizioni di cui all’art . 24, par. 2 ;
6 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche:
a) che non sia contrassegnato secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
b) nonché le lampade elettriche con filamento incandescente e gli apparecchi di illuminazione domestici contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato, quando ciò è vietato.
(7) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 6, la persona giuridica o l’impresa individuale è soggetta ad una sanzione pecuniaria pari al 60% del prezzo di mercato dell’importo totale dei prodotti importati e/o fabbricati e commercializzati.
(8) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(9) La persona di cui al par. 6 si impegna a sostenere le spese di recupero e/o smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti.
(10) (Nuova – SG n. 41 del 2010) Un’organizzazione di recupero che:
1. non soddisfa le condizioni per l’autorizzazione di cui all’Art. 62 ;
2. non ha fornito informazioni e non ha tenuto registrazioni ai sensi della presente legge e della disciplina di cui all’Art. 24, par. 2 ;
3. ha fornito informazioni false e/o tenuto registrazioni false ai sensi della presente legge e della disciplina di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. non ha consentito l’accesso ai locali e ai documenti del funzionario che ha effettuato l’ispezione.
(11) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 10 la sanzione pecuniaria è di importo doppio.
Art. 107. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 20.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. costruisce e/o gestisce un impianto di incenerimento dei rifiuti che:
a) viola i requisiti tecnici durante la costruzione degli impianti riguardanti la massa di composti organici nelle ceneri pesanti e nelle scorie, la temperatura nella camera di combustione, il tempo di permanenza della miscela di gas omogenea e il suo contenuto di ossigeno durante la combustione dei rifiuti liquidi;
b) non fornisce le necessarie misurazioni delle emissioni di sostanze nocive e dei parametri operativi;
2. accetta i rifiuti in un sito o impianto per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi senza garantire il loro stoccaggio separato da altri materiali ausiliari e consentendo la loro fuoriuscita incontrollata;
3 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) consente lo smaltimento di rifiuti che non sono stati precedentemente trattati, non corrispondono alla classe della discarica e/o non soddisfano i criteri per lo smaltimento;
4. consente lo smaltimento dei rifiuti vietati per lo smaltimento, tra cui:
a) liquido, corrosivo o ossidante;
b) esplosivo, altamente infiammabile o infiammabile in condizioni di discarica;
c) (modifica -. SG. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011) Infettivi ospedalieri e altri rifiuti clinici provenienti da strutture sanitarie e veterinarie;
d) pneumatici fuori uso – interi, esclusi quelli utilizzati come materiale per la costruzione di discariche, e/o tagliati, ad eccezione dei pneumatici di bicicletta e dei pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm;
5. consente il funzionamento improprio della discarica e l’incendio dei rifiuti in essa contenuti;
6. consente la diluizione o la miscelazione dei rifiuti produttivi e pericolosi con altri rifiuti o sostanze al fine di raggiungere i criteri di accettazione dei rifiuti per la rispettiva discarica;
7. non controlla:
a) rifiuti in ingresso negli impianti e impianti di smaltimento;
b) la tecnologia di smaltimento;
c) l’inquinamento delle componenti ambientali durante l’esercizio e dopo la cessazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti;
d) l’attività di chiusura degli impianti e degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
8. non attua il programma di controllo e monitoraggio delle discariche o degli impianti e impianti per il trattamento dei rifiuti e per la chiusura e bonifica dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e per il monitoraggio e controllo post-operativo;
9. non sottopone all’approvazione dell’autorità competente il progetto di adeguamento della discarica ai requisiti della relativa ordinanza di cui all’Art. 15, par. 2 e/o non attua tempestivamente le misure per la sua attuazione;
10. non adotta misure per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie, nonché le azioni necessarie per il loro corretto stoccaggio, trasporto e smaltimento;
11 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) smaltisce i rifiuti pericolosi provenienti da strutture sanitarie in luoghi non regolamentati e/o in contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici o della distribuzione collettiva;
12. deposita i rifiuti pericolosi provenienti da strutture sanitarie all’aperto o in modo da comportare la contaminazione delle componenti dell’ambiente o la diffusione di infezioni, malattie, o creare i presupposti per l’insorgere del pericolo di epidemie;
13 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) consente la miscelazione di rifiuti pericolosi provenienti da attività mediche con altri rifiuti, sostanze e materiali pericolosi e impedisce il successivo smaltimento e/o utilizzo tecnologico;
14 . (Nuova – SG. 41 del 2010) sottoporre allo smaltimento i rifiuti pericolosi non trattati provenienti da strutture mediche;
15 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) tratta i rifiuti provenienti da strutture sanitarie in violazione dei requisiti del regolamento di cui all’Art. 24, par. 4 .
(2) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) In caso di violazione ripetuta viene imposta una sanzione patrimoniale da 14.000 a 40.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(4) Una persona giuridica o una ditta individuale che, durante il funzionamento di un impianto di incenerimento dei rifiuti, supera le norme stabilite per le emissioni consentite di sostanze nocive nell’aria atmosferica, determinate dalla relativa ordinanza ai sensi dell’art . 15, par. 2 , la sanzione pecuniaria sarà imposta secondo la procedura e le modalità specificate nella legge sulla protezione dell’ambiente e nel regolamento sulla sua attuazione.
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Una persona giuridica o un’impresa individuale che non effettua pagamenti mensili sul conto bancario ai sensi dell’Art. 71a, par. 1 , nei casi in cui ciò sia richiesto, è punito con una sanzione patrimoniale pari al doppio delle somme non depositate sul conto.
(6) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il funzionario che non rispetta il divieto di cui all’Art. 7, par. 4 è punito con la multa da 1.000 a 5.000 lev.
(7) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Una persona giuridica o un’impresa individuale che gestisce una discarica di rifiuti senza una certa detrazione per unità di rifiuti depositati ai sensi dell’art . 71a .
Art. 108. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) L’impresa individuale o la persona giuridica che viola le norme sull’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi è punita con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev. .
(2) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 20.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. i rifiuti pericolosi o di produzione siano smaltiti in luoghi non autorizzati a tale scopo;
2. viola i requisiti per il trattamento e il trasporto dei rifiuti produttivi e pericolosi;
3. cede rifiuti produttivi e/o pericolosi a soggetti sprovvisti dell’autorizzazione prevista dall’art . 37 o documento di registrazione ex Art. 12, par. 4 per le attività con i relativi rifiuti o non li smaltisce né li recupera entro i termini del § 1, punto 21 delle disposizioni aggiuntive;
4. raccoglie e immagazzina i rifiuti pericolosi in contenitori che non soddisfano i requisiti di chiusura ermetica, etichettatura dei rifiuti in essi contenuti o sono costituiti da materiali che interagiscono con i rifiuti;
5. accetta rifiuti pericolosi o di produzione senza essere accompagnati dalla descrizione delle loro proprietà, composizione, idoneità al trattamento, proprietà pericolose e misure di sicurezza nel maneggiarli, ovvero non effettua i necessari controlli, prelievi e analisi al momento dell’accettazione;
6 . (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) mescola rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, nonché pericolosi con altre sostanze e materiali, compresa la diluizione di rifiuti pericolosi, tranne quando questo fa parte della tecnologia di recupero e smaltimento e della persona possiede l’autorizzazione per attività con rifiuti ai sensi dell’Art. 12 .
(3) In caso di violazione ripetuta, sarà irrogata una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
(4) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 108a. (Nuova – SG. 41 del 2010 anni) (1) Per il trasporto di rifiuti definiti illegali ai sensi dell’Art. 2, comma 35 del Regolamento 1013/2006 , ovvero per violazione dei divieti di cui all’Art. 75, le persone fisiche sono punite con la multa da 5.000 a 25.000 BGN, mentre le persone giuridiche e le imprese individuali sono soggette a una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 BGN.
(2) Per violazione dell’art . 15, lettere “c”, “d” ed “e” , Art. 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 24 , artt. 35, comma 3, lettera “c” , Art. 38, comma 3, lettera “b” e Art. 42, comma 3, lettera “c” del Regolamento 1013/2006, le persone fisiche sono punite con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 BGN, mentre le persone giuridiche e le imprese individuali sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 BGN.
(3) Per l’inosservanza delle misure amministrative coercitive di cui all’Art. 102 e 102a le persone fisiche sono punite con la multa da 1.000 a 10.000 BGN, mentre le persone giuridiche e le imprese individuali sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 BGN.
Art. 109. (Modifica – SG. 41 del 2010 ) (1) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. non adotta le misure necessarie per garantire la raccolta e il trattamento differenziato delle pile e degli accumulatori da essa immessi sul mercato;
2. vende batterie e accumulatori portatili, ma non fornisce un luogo per la raccolta di batterie e accumulatori portatili inutilizzabili nel territorio in cui viene effettuata la vendita;
3. getta le batterie e gli accumulatori inutilizzabili nei contenitori dei rifiuti domestici o li mescola con altri rifiuti;
4. smaltire le batterie inutilizzabili in luoghi non autorizzati e/o travasare l’elettrolito dalle stesse;
5. raccoglie e deposita nei punti di raccolta le batterie inutilizzabili prive di elettrolito in quantità superiore al 5 per cento del totale delle batterie raccolte;
6. non garantisce l’utilizzo o la cessione per l’utilizzo delle pile e degli accumulatori da lui raccolti entro il termine legale;
7. smaltire le batterie e gli accumulatori inutilizzabili, loro parti o materiali che possono essere riciclati e/o recuperati.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
Art. 110. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. violano deliberatamente l’integrità delle lampade a scarica di gas e dei tubi a fascio elettronico fuori uso, a meno che non abbiano l’autorizzazione prevista dall’art . 12, par. 1 per questa attività;
2. posizionare all’aperto i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio delle lampade usate;
3. gettare le apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete nei contenitori dei rifiuti domestici o mescolarle con altri rifiuti;
4. provvedere allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, di parti o materiali delle stesse che possono essere riciclati e/o riutilizzati;
5. non smaltire i rifiuti non riutilizzabili, di riciclaggio e/o di recupero derivanti dal trattamento preliminare delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita secondo quanto previsto dalla presente legge e dai regolamenti di attuazione della stessa;
6. non prevedere e non fornire nel territorio in cui si effettua la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, un luogo per la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso generate nell’ambiente domestico.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 111. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. utilizza i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue per esigenze agricole quando:
a) (suppl. – SG. 41 del 2010 ) la concentrazione di uno o più metalli pesanti e arsenico nel suolo o nei sedimenti supera la concentrazione massima consentita;
b) i sedimenti sono rifiuti pericolosi ai sensi del § 1 comma 4 delle disposizioni aggiuntive;
c) non prevede il trattamento preliminare dei sedimenti provenienti da fosse settiche e altri impianti simili di trattamento delle acque reflue;
d) non ha il consenso del proprietario del terreno;
2. utilizza o rende disponibili i fanghi per l’uso su:
a) pascoli o colture foraggere, se i pascoli saranno utilizzati per il pascolo e il foraggio sarà raccolto meno di 45 giorni dopo l’utilizzo dei fanghi;
b) (modifica – SG n. 41 del 2010) i terreni su cui vengono coltivati frutti, ortaggi e vigneti, ad eccezione degli alberi da frutto;
c) terreni destinati alla coltivazione di colture ortofrutticole a diretto contatto con il suolo e consumate crude – per un periodo di 10 mesi prima e durante la raccolta;
3. utilizza fanghi senza garantire l’analisi del terreno da parte di laboratori accreditati prima del primo utilizzo dei fanghi e poi ogni 5 anni fino alla cessazione definitiva del loro utilizzo.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 112. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) È punito con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev un’impresa individuale o una persona giuridica che:
1. trasferisce o smaltisce autoveicoli fuori uso in luoghi non destinati a tale scopo;
2. effettua la raccolta, il deposito, il trasporto, l’utilizzazione e/o lo smaltimento di autoveicoli fuori uso, di componenti e materiali degli stessi, senza disporre della relativa autorizzazione di cui all’art . 37 , documento di registrazione ex Art. 12 o licenza rilasciata ai sensi del capo quinto, sezione III ;
3. smonta autoveicoli fuori uso presso luoghi di deposito temporaneo o ne estrae parti e componenti, ovvero raccoglie altre tipologie di rifiuti che non provengono da autoveicoli fuori uso, loro componenti e materiali.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 113. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. immagazzina gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in siti di stoccaggio temporaneo che non soddisfano i requisiti della presente legge e dei regolamenti sulla sua attuazione;
2. mescola oli per motori e trasmissioni con altri oli usati e prodotti petroliferi usati;
3. cambia gli oli usati in luoghi non attrezzati allo scopo e in contenitori non rispondenti ai requisiti;
4. miscela oli contenenti policlorobifenili e trifenili con altri oli usati;
5. immagazzina gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in magazzini aperti;
6 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) immagazzina e/o smaltisce gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in modo da inquinare il suolo;
7 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) tratta, compresa la combustione, gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in modo tale da superare le norme stabilite per le emissioni consentite di sostanze nocive nell’aria atmosferica;
8 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) mescola oli usati e prodotti petroliferi usati con carburanti, liquidi refrigeranti, liquido dei freni e solventi;
9. (Nuova – SG. 41 del 2010) smaltire gli oli usati e i prodotti petroliferi usati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici.
(2) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. non ha fornito informazioni circa le apparecchiature in suo possesso contenenti policlorobifenili e trifenili;
2. non rispetta i termini fissati nel piano di pulizia e/o smaltimento delle apparecchiature in suo possesso contenenti policlorobifenili, approvato con ordinanza del direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico, nel cui territorio si trova l’apparecchiatura .
(3) In caso di violazione ripetuta, sarà irrogata una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
(4) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(5) La persona giuridica o l’impresa individuale che smaltisce oli usati e prodotti petroliferi usati nelle acque superficiali, nelle acque costiere e nei sistemi fognari è soggetta ad una sanzione patrimoniale nell’ordine e nelle modalità specificate nella Tutela dell’Ambiente La legge e gli atti normativi statutari sulla sua attuazione.
Art. 114. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) L’impresa individuale o la persona giuridica che non presenta un rapporto sulle prestazioni alle autorità competenti entro il termine è punita con una sanzione pecuniaria per un importo di BGN. da 3.000 a 10.000 BGN del suo obbligo di recupero o riciclaggio dei rifiuti e/o degli altri obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento ai sensi dell’Art. 24, par. 2 .
(2) (modifica – SG. 63 del 2010 ) Una persona giuridica o un’impresa individuale che non ha pagato l’imposta sui prodotti ai sensi dell’Art. 36 , nei casi in cui ciò sia richiesto, è punito con una sanzione patrimoniale pari al doppio dell’imposta sui prodotti non pagata.
(3) In caso di violazione ripetuta viene imposta una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
2. al par. 2 – in quattro volte la tariffa del prodotto non pagato.
(4) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 115. (1) Un’impresa individuale o una persona giuridica è punita con una sanzione pecuniaria che:
1. esercita senza licenza attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
2. vende a soggetti senza licenza rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, ottenuti come rifiuti tecnologici dalla propria produzione o da propri rottami di ammortamento;
3 . (integrata – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) esercita l’attività commerciale con i rifiuti ai sensi dell’Art. 60, par. 3 senza certificato di origine e/o contratto scritto;
4. entro un mese dal verificarsi del cambiamento delle circostanze, non ha chiesto l’iscrizione del cambiamento nella licenza;
5 . (modifica -. SG. 41 del 2010 ) subito dopo aver effettuato l’operazione di ricezione e/o spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, non registra nel relativo registro tutte le circostanze, secondo i requisiti della regolamento ex Art. 61 ;
6. inserisce dati errati nei registri degli acquisti e delle importazioni e delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
7. (modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) non ha presentato al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo rapporti sulla disponibilità, sugli acquisti e sulle vendite di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi nel termine richiesto;
8 . (sup – SG. 30 del 2011 ) non ha presentato entro i termini i registri degli acquisti, delle importazioni e delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e/o l’originale o una copia autenticata della licenza specificati dalle autorità di controllo per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi o le registrazioni di cui all’Art. 60, par. 8 ;
9. non fa accedere alle autorità di controllo i luoghi dove svolge la propria attività, e non presenta i documenti da queste richiesti, che a norma di legge è tenuto a conservare;
10 . (Nuova SG. 41 del 2010 , modificata – SG. 30 del 2011 ) conclude un contratto o accetta un certificato o una dichiarazione con tutti i dati richiesti che identificano le persone o i rifiuti acquistati non inseriti;
11. (Nuova – SG. 41 del 2010 ) non smaltisce le quantità disponibili di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi entro tre mesi dalla cessazione dell’attività e/o non adotta le misure necessarie per la bonifica il sito interessato;
12. (Nuova SG n. 41 del 2010, modificata – SG n. 30 del 2011) non ha presentato al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo la licenza revocata, risolta o la licenza per la cancellazione della registrazione di un sito in 7 -giorni dal ricevimento del relativo ordine;
13 . (Nuova – SG. n. 41 del 2010 ) viola le disposizioni di cui all’Art. 101, par. 3 ;
14 . (Nuova SG. n. 41 del 2010, modificata – SG. n. 30 del 2011 ) viola qualcuno dei requisiti di cui all’Art. 60, par. 6 .
(2) (modifica -. SG. 41 del 2010, modificata -. SG. 30 del 2011) Per le violazioni di cui al par. 1 commi 1, 2 e 3 vengono inflitte sanzioni patrimoniali da 30.000 a 100.000 lev, negli altri casi di cui al par. 1 – da 2.000 BGN a 6.000 BGN.
(3) (modifica – SG. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 commi 1, 2 e 3 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 60.000 a 200.000 lev, negli altri casi ai sensi del par. 1 – da BGN 4.000 a BGN 12.000.
Art. 116. (1) (modifica – SG n. 41 del 2010) Il funzionario che:
1. non ha adempiuto ai suoi obblighi di organizzare l’attuazione delle misure di cui all’Art. 31, par. 1 nei programmi di gestione dei rifiuti;
2. non ha presentato un programma di gestione dei rifiuti all’ispezione regionale ambientale e idrica competente e non lo ha aggiornato in conformità con la presente legge e il regolamento sulla sua attuazione;
3. non ha effettuato le azioni necessarie nei casi in cui le cause dei rifiuti sono sconosciute;
4. non ha effettuato il controllo sulla gestione dei rifiuti ai sensi dell’Art. 92 .
(2) (modifica – SG n. 41 del 2010) Il funzionario che:
1 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non ha garantito l’organizzazione e l’attuazione di un sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi dal flusso dei rifiuti domestici diversi da quelli di cui all’Art. 16, par 3 n. 11 , nonché rifiuti domestici, compresi i rifiuti di imballaggio;
2. non adempie agli obblighi di organizzare la raccolta e il deposito degli autoveicoli fuori uso presso i luoghi di deposito temporaneo;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. non organizza la gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti entro 6 mesi dalla data di rilascio del permesso di uso edilizio;
5. consentire lo smaltimento di rifiuti in luoghi non autorizzati e/o la creazione di discariche abusive;
6 . (suppl. – SG n. 41 del 2010 ) non ha determinato i luoghi per il cambio degli oli motore usati sul territorio comunale e non ne ha informato il pubblico;
7 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non ha stabilito i luoghi per la collocazione dei contenitori per la raccolta di pile e accumulatori inutilizzabili nelle proprietà comunali nel territorio del comune;
8 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) non ha stabilito i luoghi per la collocazione dei contenitori, i luoghi per la raccolta differenziata e i luoghi per lo stoccaggio temporaneo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso nelle proprietà comunali sul territorio della comune;
9 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) non organizza la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti nei termini specificati nel Programma nazionale per la gestione delle attività relative ai rifiuti di cui all’art . 28, par. 1 .
(3) (modifica – SG n. 41 del 2010) Il funzionario che:
1. consentire la messa in servizio di impianti che generano rifiuti senza soddisfare i requisiti per l’accettazione dell’impianto;
2. ha rilasciato un permesso per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, l’utilizzo o lo smaltimento dei rifiuti in violazione dei requisiti di questa legge;
3. designare un sito per l’ubicazione di impianti di trattamento dei rifiuti senza condurre l’indagine necessaria o quando i risultati mostrano che la costruzione del sito metterà in pericolo la salute umana e l’ambiente e/o violerà i requisiti di questa legge e dei regolamenti sull’attuazione del suo
4. non ha adempiuto agli obblighi relativi alla determinazione dei requisiti per la liquidazione in sicurezza delle attività e il ripristino dei terreni al termine dell’attività di trattamento rifiuti;
5. autorizzare la messa in servizio di impianti ed impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, quando non sono rispettate le prescrizioni della presente legge;
6. esentare dal controllo doganale i rifiuti trasportati oltre confine di Stato in violazione della normativa vigente;
7 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) non adotta misure tempestive per prevenire il trasporto illegale di rifiuti, per fermare temporaneamente il trasporto o per eliminare altre conseguenze delle violazioni.
(4) In caso di violazione ripetuta viene inflitta un’ammenda come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 2.800 BGN a 8.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
3 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 3 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
Art. 116a. (Nuova – SG n. 41 del 2010) Il sindaco di un comune che non intraprende le azioni previste dall’art . 17 o non intraprende le azioni di preparazione, costruzione, chiusura e cura post-operativa del sito della discarica e di altre strutture per il trattamento dei rifiuti domestici e/o edili entro il termine legale, sarà punito con una multa di BGN 20.000.
Art. 117. (Modifica – SG. n. 41 del 2010 ) Dopo l’identificazione dei trasgressori ai sensi dell’Art. 9, par. 1, alle persone fisiche viene inflitta una multa da 3.000 a 10.000 BGN, alle persone giuridiche e alle imprese individuali una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
Art. 117a. (Nuova – SG n. 41 del 2010) I decreti penali che impongono una multa fino a 500 lev o una sanzione pecuniaria fino a 2.000 lev compresi non sono impugnabili.
Art. 118. (1) (Modifica – SG n. 77 del 2005, suppl. – SG n. 88 del 2005, suppl. – SG n. 41 del 2010) Violazioni ai sensi dell’Art. 104, par. 1, 2 e 3 , Art. 104a , 104b e 104c , artt. 105114 , artt. 116 , 116 bis e 117 , ad eccezione di quelli specificati nell’art . 119 , sono stabiliti con atto del direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico o di un funzionario da lui designato, nonché da un funzionario designato dal sindaco del comune interessato.
(2) (Modifica -. SG. n. 41 del 2010 ) I decreti penali di cui al par. 1 sono emanati rispettivamente dal Ministro dell’ambiente e delle acque o da un funzionario da lui autorizzato, nonché dal sindaco del comune o da un funzionario da lui autorizzato.
(3) (Modifica – SG. n. 77 del 2005, modificata -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata -. SG n. 41 del 2010 .) Violazioni ai sensi dell’art . 104, par. 4 e 5 , artt. 115 sono stabiliti con atto della relativa autorità competente ai sensi dell’Art. 96, par. 1 , ed i decreti penali sono emanati dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da funzionari da lui autorizzati.
(4) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità con la Legge sulle violazioni e sanzioni amministrative .
Art. 118a. (Nuova – SG. N. 41 del 2010 anni) (1) Violazioni ai sensi dell’Art. 108a sono stabiliti da un atto dell’autorità competente ai sensi dell’Art. 94a, par. 2 , ed i decreti penali sono emanati dal Ministro dell’ambiente e delle acque o da funzionari da lui autorizzati.
(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità con la Legge sulle violazioni e sanzioni amministrative.
Art. 118б. (Nuova -. SG. 41 del 2010) (1) (Modifica -. SG. 98 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) Violazioni ai sensi dell’Art. 107, par. 1, commi da 13 a 15 , sono stabiliti anche da un atto dell’autorità competente ai sensi dell’Art. 95, par. 1 ed i decreti penali sono emanati dal direttore dell’ispettorato sanitario regionale o da funzionari da lui autorizzati.
(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità con la Legge sulle violazioni e sanzioni amministrative.
Art. 119. (Modifica – SG n. 41 del 2010 ) Per imporre la sanzione per violazione ai sensi dell’Art. 106, par. 6 – 9 l’autorità competente ai sensi dell’Art. 99 compie gli atti nell’ordine e nei modi determinati dalla normativa in materia.

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Disposizioni aggiuntive

§ 1. Ai sensi della presente legge:
1. Per ” rifiuto ” si intende la sostanza, l’oggetto o la parte di oggetto di cui il detentore si disfa o intende disfarsi o ha l’obbligo di disfarsi e rientra in almeno una delle seguenti categorie:
a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
b) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
c) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
d) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
e) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
f) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
g) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
h) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
i) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
k) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
l) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
m) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
n) tutti i materiali, sostanze o prodotti il cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
o) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
p) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
p) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere “a” – “p”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.
2. I ” rifiuti domestici ” sono i rifiuti prodotti come risultato dell’attività vitale delle persone nelle case, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati anche i rifiuti degli esercizi commerciali e delle attività accessorie alla produzione artigianale, degli esercizi ricreativi e di intrattenimento, quando non hanno carattere di rifiuti pericolosi e allo stesso tempo la loro quantità o composizione non ne impedisce il trattamento insieme ai rifiuti domestici.
3. Per ” rifiuti industriali ” si intendono i rifiuti generati dall’attività industriale delle persone fisiche e giuridiche.
4. Per ” rifiuti pericolosi ” si intendono i rifiuti la cui composizione, quantità e proprietà creano un rischio per la salute umana e per l’ambiente, hanno una o più proprietà che li definiscono pericolosi e/o contengono componenti che li rendono pericolosi e/o sono definiti come pericolosi tale secondo la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento .
5. Per ” rifiuti edili ” si intendono i rifiuti ottenuti a seguito delle attività di costruzione nei cantieri, nonché i rifiuti derivanti dalla demolizione o ricostruzione di edifici e impianti.
6. ” Causatore di rifiuti ” è una persona fisica o giuridica la cui attività genera rifiuti – un causante primario e/o chiunque effettui operazioni preliminari di trattamento, miscelazione o altre operazioni che portano a un cambiamento nelle proprietà o nella composizione dei rifiuti.
7. Per ” trattamento dei rifiuti ” si intende la raccolta, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e tutte le operazioni intermedie, nonché il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero o produzione di energia e materiali dai rifiuti.
8. Per ” smaltimento dei rifiuti ” si intende qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
a) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
b) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
c) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
d) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
e) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
f) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
g) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
h) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “a” – “m” – codice D8;
i) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere ” a” – “m”) – codice D9;
k) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
l) incenerimento in mare – codice D11;
m) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
n) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere “a” – “m” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
o) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “a” – “n” – codice D14;
p) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “a” – “o”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.
9. Il ” riciclaggio dei rifiuti ” è un’attività volta a ripristinare o ripristinare le proprietà della materia prima.
10. Il ” trattamento dei rifiuti ” è un’attività che modifica le proprietà o la composizione dei rifiuti, trasformandoli in materie prime per la produzione di prodotti finali o in prodotti finali.
11. Per “ smaltimento dei rifiuti ” si intende una modalità nella quale non è previsto alcun ulteriore trattamento dei rifiuti e rappresenta lo stoccaggio dei rifiuti per un periodo superiore a tre anni – per i rifiuti destinati al recupero, e ad un anno – per i rifiuti destinati allo smaltimento, in modo tale da non rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente.
12. I ” rifiuti voluminosi ” sono rifiuti che si generano dopo l’utilizzo di prodotti provenienti da numerose fonti sul territorio nazionale e che, per le loro caratteristiche, richiedono una gestione speciale.
13. Per ” rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi ” si intendono i rifiuti tecnologici ottenuti dall’estrazione, lavorazione o lavorazione meccanica di metalli non ferrosi e ferrosi e loro leghe, macchine, attrezzature, particolari e costruzioni rottamati di un impianto produttivo, edile o domestico. natura, ad eccezione dei rifiuti pericolosi.
14. Per ” rifiuti domestici di metalli ferrosi e non ferrosi ” si intendono i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle abitazioni, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti da esercizi commerciali, attività artigianali, esercizi ricreativi e di intrattenimento.
15. Per “ violazione recidiva ” si intende la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con il quale l’autore del reato è stato punito per una violazione dello stesso tipo.
16. Il ” riutilizzo ” è l’utilizzo dei rifiuti come un prodotto che è già stato utilizzato una volta nella stessa forma per lo stesso scopo.
17. Per ” recupero dei rifiuti ” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
b) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
c) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
d) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
e) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
f) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
g) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
h) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
i) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
k) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
l) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “a” – “k” – codice R11;
m) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “a” – “l” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
n) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “a” – “m”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.
18. Per ” raccolta ” si intende la consegna, l’accumulo, la cernita e/o la miscelazione dei rifiuti ai fini del trasporto – codice C.
19. Per “ trasporto ” si intende il trasporto di rifiuti, comprese le attività accessorie di carico, ricarico e scarico, quando effettuato dal gestore come attività autonoma – codice T.
20. Per ” gestione dei rifiuti ” si intendono le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento e utilizzo dei rifiuti, compreso il controllo su tali operazioni, nonché le attività svolte dopo la chiusura dei siti in cui sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti.
21. Per “ deposito temporaneo ” si intende l’attività relativa allo stoccaggio dei rifiuti presso siti nel luogo della loro formazione o con la loro raccolta presso siti per un periodo non superiore a:
a) tre anni in caso di successiva cessione per recupero;
b) un anno in caso di successiva consegna allo smaltimento.
22. Per ” violazione grave ” si intendono le azioni o inazioni del richiedente che hanno portato a impatti che superano le norme consentite per l’impatto su componenti dell’ambiente o sulla salute umana, stabilite e documentate nell’ordinanza pertinente dalle autorità competenti.
23. (modifica – SG n. 41 del 2010) “ Violazione sistemica ” è la commissione di tre o più violazioni per le quali sono state inflitte sanzioni amministrative alle persone con decreti penali entrati in vigore.
24. Per ” attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” si intende l’attuazione di operazioni di smaltimento di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché attività connesse (raccolta, trasporto, stoccaggio, nonché attività accessorie quali smistamento, lavorazione meccanica e altro).
25. Sono “ parti correlate ”:
a) coniugi, parenti in linea diretta – senza restrizioni, parenti in linea collaterale – fino al quarto grado compreso, e parenti in linea diretta – fino al terzo grado compreso;
b) datore di lavoro e lavoratore;
c) i soggetti uno dei quali partecipa alla gestione dell’impresa dell’altro;
d) soci;
e) una società e una persona che possiede più del 5% delle quote e delle azioni emesse con diritto di voto della società;
f) i soggetti la cui attività è controllata direttamente o indirettamente da terzi;
g) i soggetti che controllano congiuntamente, direttamente o indirettamente, un terzo;
h) le persone di cui una sia rappresentante commerciale dell’altra.
26. L’“ Ente di recupero ” è una persona giuridica registrata ai sensi del Codice Commerciale , che non distribuisce utili e che gestisce le attività di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti massivamente distribuiti.
27 . (modifica -. SG. 63 del 2006, in vigore dal 08.04.2006) Il ” prezzo di mercato ” è il prezzo ai sensi del § 1 comma 8 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e assicurativa.
§ 1a. (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) La legge introduce le disposizioni:
1. Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sui rifiuti.
2. Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 su pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
3. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti .
4. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 sullo smaltimento dei rifiuti.
5. Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ).
6. Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
7. Direttiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio .
8. Direttiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
9. Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso.
10. Direttiva del Consiglio 75/439/CEE del 16 giugno 1975 sullo smaltimento degli oli usati .
11. Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 sullo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) .
12. Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
13. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, sulla protezione dell’ambiente, e in particolare del suolo, in caso di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura .
14. Direttiva del Consiglio 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi.
15. Direttiva del Consiglio 78/176/CEE del 20 febbraio 1978 sui rifiuti derivanti dalla produzione di biossido di titanio .
16. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, sulle procedure per il monitoraggio e il controllo degli ambienti interessati dai rifiuti derivanti dalla produzione di biossido di titanio .
17. Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, sulle procedure per l’armonizzazione dei programmi per la riduzione e l’eventuale eliminazione dell’inquinamento causato dai rifiuti derivanti dalla produzione di biossido di titanio .
§ 2. Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque è l’autorità nazionale competente e il coordinatore di tutti gli accordi internazionali relativi all’oggetto della presente legge, di cui è parte la Repubblica di Bulgaria.

Disposizioni transitorie e finali

§ 3. Autorizzazioni all’esercizio di attività con rifiuti, rilasciate ai sensi dell’Art. 37 della legge abrogata sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente rimarranno in vigore fino alla loro data di scadenza, ma non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 4. Licenze per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, rilasciate ai sensi dell’ordinanza abrogata sull’attività commerciale con rifiuti e rottami di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe (promulgata, SG n. 92 del 1997; 10 del 2001; abrogata n. 47 del 2001) e l’ordinanza sull’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (promulgata SG n. 47 del 2001; modificata n. 82 del 2001). in vigore fino alla loro data di scadenza.
§ 5. (1) Il regolamento sull’attuazione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla sua entrata in vigore.
(2) Le leggi emanate sulla base della legge abrogata sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente si applicano fino all’emanazione delle leggi di cui al par. 1, in quanto non contraddicono tale legge.
§ 6. I programmi adottati ai sensi dell’Art. 28, par. 1 della legge abrogata sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente restano in vigore fino alla loro data di scadenza, ma non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 7. I programmi di cui all’Art. 29, par. 1 sarà elaborato e adottato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 8. La presente legge abroga la legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente (promulgata, SG n. 86 del 1997; modificata, n. 56 del 1999, n. 27 e 28 del 2000, n. 91 del 2002 ).
§ 9. (1) L’articolo 11 , par. 3 si applica come segue:
1. dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 – almeno il 20 per cento dei rifiuti di imballaggio viene riciclato;
2. dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 – almeno il 25% dei rifiuti di imballaggio viene riciclato;
3. (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 non meno di:
a) il 35 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o bruciato in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia;
b) il 34% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) l’8% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato;
d) il 26% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone generati nello stesso periodo viene riciclato, e
f) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato;
4. (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 non meno di:
a) il 39 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o bruciato in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 38% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 12% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato;
d) il 33% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone generati nello stesso periodo viene riciclato, e
f) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato;
5 . (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 non meno di:
a) il 42 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 42% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 14,5% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato solo in plastica;
d) il 40% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
6. (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 non meno di:
a) il 46 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 45% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 17% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 46% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
7 . (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 non meno di:
a) il 48 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 47% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 19% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 51% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
8 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 non meno di:
a) il 50 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o bruciato in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 49% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 20% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 55% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
9 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 non meno di:
a) il 53 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 52% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 22% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 59,6% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
10 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 non meno di:
a) il 56% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia,
b) il 54,9% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 22,5% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato solo in plastica;
d) il 60% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) Il 15% del peso dei rifiuti da imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato.
(2) (modifica – SG n. 77 del 2005) Gli obiettivi di cui all’Art. 11, par. 2 si conseguono annualmente a partire dal 1 gennaio 2014.
§ 10. La disposizione dell’art . 36, par. 1 riguardante i rifiuti di imballaggio si applica dal 1° gennaio 2004.
§ 11. (1) La disposizione dell’art . 73 comma 4 si applica fino all’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
(2) La disposizione dell’art . 73, comma 5 si applica fino al 31 dicembre 2014.
§ 12. (1) La disposizione dell’art . 107, par. 1, comma 4, lettera “a” per le strutture indicate in appendice alla presente legge, si applica dal 1° gennaio 2015.
(2) La disposizione dell’art . 107, par. 1, comma 4, lettera “d” si applica come segue:
1. per i pneumatici fuori uso – dall’entrata in vigore della normativa in materia ex Art. 15, par. 2 ;
2. per pneumatici triturati fuori uso – dal 16 luglio 2006.
§ 13. Alla legge sulla protezione dell’ambiente (promulgata, SG n. 91 del 2002; modificata, n. 98 del 2002) sono apportate le seguenti modifiche :
1. In ogni punto del testo le parole “Legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente” sono sostituite da “Legge sulla gestione dei rifiuti”.
2. Il comma 12 delle disposizioni transitorie e finali è abrogato.
§ 14. Nell’art . 37, par. 2 della legge sulle risorse sotterranee (promulgata, SG n. 23 del 1999; modificata, n. 28 del 2000, n. 108 del 2001, n. 47 del 2002) le parole “dell’articolo 10, comma 2, articoli 13, 14 e 37 della legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente” saranno sostituiti da “ai sensi della legge sulla gestione dei rifiuti”.
§ 15. Nell’art . 20, comma 16 della legge sulla protezione dagli effetti nocivi delle sostanze, dei preparati e dei prodotti chimici (promulgata, SG n. 10 del 2000; modificata, n. 91 del 2002) le parole “Legge sulla limitazione dell’impatto nocivo dei rifiuti sull’ambiente” sono sostituite dalla “Legge sulla gestione dei rifiuti”.
§ 16. Al § 2 delle disposizioni transitorie della legge sui tributi statali (promulgata, G.U., n. 104 del 1951; modificata n. 89 del 1959, n. 21 del 1960, Gazzetta dello Stato, n. 53 del 1973 87 del 1974, n. 21 del 1975, n. 21 del 1990, n. 55 del 1991, n. 100 del 1992, n. 69 e 87 del 1995, nn. 37, 100 e 104 del 1996, nn. 82 e 86 del 1997, n. 133 del 1998, n. 81 del 1999, n. 97 del 2000, n. 62, 63 e 90 del 2002) le parole “Legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente” Ambiente” sono sostituiti da “Legge sulla gestione dei rifiuti”.
§ 17. Nell’art . 20, comma 20 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (promulgata, SG n. 153 del 1998; modificata, n. 1 del 1999; modificata, n. 44, 62, 64 103 e 111 del 1999, n. 63, 78 e 102 del 2000, n. 109 del 2001, nn. 28, 45 e 117 del 2002, nn. 37 e 42 del 2003) le parole “Legge per limitare l’impatto nocivo dei rifiuti sull’ambiente” sono sostituite dalla “Legge sul Gestione dei rifiuti”.
§ 18. (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) Le apparecchiature contenenti policlorobifenili devono essere pulite e/o smaltite entro il 31 dicembre 2010.
§ 19. (Nuova – SG n. 77 del 2005) La disposizione dell’art . 106, par. 6, punto 3 si applica fino all’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
§ 20. (Precedente § 18 – SG n. 77 del 2005, modificata – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) L’attuazione della presente legge spetta al Ministro dell’ambiente e dell’acqua e al Ministro dell’economia, dell’energia e del turismo.
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La legge è stata adottata dalla XXXIX Assemblea Nazionale il 17 settembre 2003 ed è stata timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’ATTIVITÀ MEDICA VETERINARIA

(PUBBLICATA – SG. N. 87 DEL 2005, IN VIGORE DAL 02.05.2006)
§ 27. La legge entra in vigore entro 6 mesi dalla sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato , ad eccezione:
1. comma 22 , che entra in vigore il 26 ottobre 2005;
2. articoli 259275 , che entrano in vigore dal 1° gennaio 2006;
3. articoli 56 , 61 e 192 , che entrano in vigore dal 1° ottobre 2006;
4. articoli 5254 , Art. 60 , artt. 6776 , artt. 77, par. 3 , Art. 78-100 , artt . _ 112 , 175 , artt. 195, par. 3, commi 2 – 4 , Art. 199, par. 4, commi 2 – 4 , Art. 269 , 289 , 330339 , 342 , artt. 343, par. 5 , Art. 382, par. 1 , Art. 401 e 410 e § 18 , in vigore dal 1 gennaio 2007.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE MISURE

(PUBBLICATA – SG. N. 95 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.03.2006)
§ 66. La legge entra in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione nella ” Gazzetta dello Stato “, ad eccezione dei § 48 e 49 , che entrano in vigore dal giorno della promulgazione della legge nella ” Gazzetta dello Stato “.

Disposizioni transitorie e finali
DEL CODICE DI PROCEDURA FISCALE- ASSICURATIVA

(PUBBLICATA – SG. N. 105 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)
§ 88. Il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’art . 179, par. 3 , Art. 183, par. 9 , § 10, comma 1, lettera “e” e comma 4, lettera “c” , § 11, comma 1, lettera “b” e § 14, comma 12 delle disposizioni transitorie e finali che entrano in vigore dal giorno di promulgazione del codice nella “ Gazzetta dello Stato ”.

Disposizioni transitorie e finali
DEL CODICE DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA

(PUBBLICATA – SG n. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006)
§ 142. Il Codice entra in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato , ad eccezione di:
1. titolo terzo, § 2, punto 1 e § 2, punto 2 – riguardante l’abrogazione del capo terzo, sezione II “Ricorso giudiziario”, § 9, punti 1 e 2 , § 11, punti 1 e 2 , § 15 , § 44, punti 1 e 2 , § 51, punto 1 , § 53, punto 1 , § 61, punto 1 , § 66, punto 3 , § 76, punti 1 – 3 , § 78 , § 79 , § 83 , punto 1 , § 84 punti 1 e 2 , § 89 punti 1 – 4 , § 101 punto 1 , § 102 punto 1 , § 107 , § 117 punti 1 e 2 , § 125 , § 128 punti 1 e 2 , § 132, punto 2 e § 136, punto 1 , nonché § 34 , § 35, punto 2 , § 43, punto 2 , § 62, punto 1 , § 66, punti 2 e 4 , § 97 , punto 2 e § 125, punto 1 – riguardante la sostituzione della parola “distretto” con “amministrativo” e la sostituzione delle parole “tribunale cittadino di Sofia” con “tribunale amministrativo – città di Sofia”, che entrano in vigore dal 1 marzo 2007;
2. comma 120 , che entra in vigore dal 1° gennaio 2007;
3. comma 3 , che entra in vigore il giorno della promulgazione del codice nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO

(PUBBLICATA – SG. N. 34 DEL 2006, MODIFICATA – SG. N. 80 DEL 2006, MODIFICATA – SG. N. 53 DEL 2007, IN VIGORE DAL 01.01.2008)
§ 56. (modifica – SG n. 80 del 2006 , modificata – SG n. 53 del 2007 ) La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2008, ad eccezione dei § 2 e § 3 , che entrano in vigore dal giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(PUBBLICATA – SG. N. 63 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)
§ 26. La presente legge entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, ad eccezione dei § 3 , § 16, punti 1 e 3 , § 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 e 24 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni finali
ALLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATO – SG n. 36 del 2008)
§ 73. Nella legge sulla gestione dei rifiuti (promulgata, SG n. 86 del 2003; modificata, n. 70 del 2004, n. 77, 87, 88, 95 e 105 del 2005 e n. 30, 34 e 63 del 2006 ) ovunque le parole “il Ministro dell’agricoltura e delle foreste” sono sostituite da “il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione”.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE SUL TURISMO

(PUBBLICATA – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009)
§ 58. Nella legge sulla gestione dei rifiuti (promulgata, SG n. 86 del 2003; modificata, n. 70 del 2004, nn. 77, 87, 88, 95 e 105 del 2005, nn. 30, 34, 63 e 80 del 2006, n. 53 del 2007 e nn. 36, 70 e 105 del 2008) le parole “il Ministro dell’Economia”, “il Ministro dell’Economia” e “il Ministero dell’Economia” sono sostituite da “ il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo”, “il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo” e “il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo”.
§ 59. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULL’ACQUA

(PUBBLICATO – SG n. 95 del 2009)
§ 13. Il paragrafo 8 entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, i § 9 e 12 entreranno in vigore l’11 agosto 2006, il § 10, punto 1 entrerà in vigore il 23 giugno 2009, e il § 10, punto 2 entra in vigore il 24 settembre 2009.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

(PUBBLICATA – SG. N. 41 DEL 2010, MODIFICATA – SG. N. 30 DEL 2011)
§ 105. (In vigore dal 01.01.2011) (1) I requisiti dell’art . 71a non si applicano alle discariche regionali o comunali per le quali, al 1° gennaio 2011, la capacità residua della discarica è inferiore al 10 per cento della capacità totale della discarica in esercizio.
(2) I requisiti di cui all’Art. 71a non si applicano alle discariche per i quali il termine per la chiusura della loro attività è anteriore al 1° gennaio 2012.
§ 106. Le operazioni R12 e R13 non sono considerate conformi agli obiettivi delle norme di cui all’Art. 24, par. 2 .
§ 107. Nei restanti testi della legge la parola “autorizzato” è sostituita da “autorizzato”.
§ 108. (1) Le decisioni ai sensi dell’Art. 19b, par. 2 e 3 dovranno essere adottate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) (Modifica -. SG. 30 del 2011 ) Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni delle regioni di cui all’Art. 28, par. 4 , ove esistano associazioni costituite e accordi conclusi ai sensi del precedente ordine dell’art . 19a , creare associazioni regionali secondo i requisiti di questa legge. Le associazioni regionali e gli accordi stipulati sono soggetti a risoluzione secondo le disposizioni della legislazione bulgara, e la proprietà e gli altri rapporti sorti durante e in occasione della loro costituzione o conclusione sono regolati mediante accordo tra le parti. Qualora i Comuni scelgano di mantenere le associazioni e le convenzioni costituite, si applica quanto previsto dall’art . 19b, par. 9 .
(3) (modifica – SG n. 30 del 2011) Nel termine di cui al par. 2 le disposizioni dell’art . 19b, par. 9 non si applica alle associazioni regionali e agli accordi stipulati ai sensi del precedente ordine dell’art . 19a .
§ 109. (1) Le procedure per il rilascio dell’autorizzazione per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo nel luogo di produzione o per il trasporto di rifiuti pericolosi avviate alla data di entrata in vigore della presente legge saranno interrotte d’ufficio dall’autorità competente e verrà rimborsato l’importo della quota versata.
(2) Le autorizzazioni rilasciate per svolgere attività di trasporto di rifiuti pericolosi rimangono valide fino alla data di scadenza, ma non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 110. Le organizzazioni per il recupero dei rifiuti di imballaggio, che hanno ricevuto autorizzazioni prima dell’entrata in vigore della presente legge, adeguano le loro attività ai requisiti dell’art . 62b entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
§ 111. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’Art. 37 e documenti di registrazione ex Art. 52 degli organismi di recupero restano in vigore per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 117. Le disposizioni del § 50 (ad eccezione dell’art . 71e ), § 105 e § 112, punto 2 entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SANITARIA

(PUBBLICATA – SG n. 98 del 2010, in vigore dal 01.01.2011)
§ 121. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2011, ad eccezione di:
1. paragrafi 1 , 16 , 20 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 42 , 44 , § 56, punti 1 e 2 , § 65 , 68 , 70 , 76 , 80 , 81 , 90 , 92 , 96 , § 102, punti 3, 4, 5, 7 e 8 , § 105, punti 1, 3 e 5 , § 107, punti 1, 2, 3, 4, 6, lettera “a”, t 7, 10, 11, 13 e 15, lettera “a” , § 109 , 110 , 112 , 113, § 115 , punto 5 , § 116, punti 4 e 6 , § 117, punti 5 e 7 e § 118, punto 1 , che immettono in vigore il giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”;
2. comma 102, punti 1, 2 e 6 , che entrano in vigore dal 1° marzo 2011;
3. paragrafi 22, punto 1 (relativo all’articolo 36, paragrafo 1, seconda frase), § 37 , § 48, punto 2 , § 51 e 59 , che entrano in vigore il 1° luglio 2011;
4. comma 107, comma 15, lettera “b” , che entra in vigore il 30 settembre 2011.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE SULL’AGENZIA BULGARA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

(PUBBLICATA – SG n. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011)
§ 30. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

(PUBBLICATA – SG. N. 30 DEL 2011, MODIFICATA – SG. N. 99 DEL 2011, IN VIGORE DAL 01.01.2012)
§ 17. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) I siti autorizzati per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi devono essere conformi ai requisiti dell’art . 54, par. 2 entro 10 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) Le persone titolari di una licenza presentano entro il termine di cui al par. 1 presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, uno schizzo o altro documento di certificazione rilasciato dall’autorità competente per ciascuno degli immobili sul cui territorio è presente un sito, indicato nella licenza, contenente i dati per l’adempimento degli obblighi requisiti ex Art. 54, par. 2 . Nel caso in cui non vengano presentati i documenti per alcuni dei siti inseriti nella licenza, la persona dichiara la loro cancellazione dalla licenza.
(3) In caso di mancato adempimento del requisito di cui al par. 2, la licenza viene revocata d’ufficio, e il provvedimento contiene un ordine di esecuzione preliminare, ed entro tre mesi dal ricevimento del provvedimento di risoluzione, l’operatore economico è tenuto a sospendere l’attività, a realizzare le quantità disponibili di rifiuti ferrosi e non metalli ferrosi e adottare le misure necessarie per ripulire il/i sito/i.
(4) In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’Art. 60, par. 8, entro il termine di 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il relativo sito sarà cancellato d’ufficio e il provvedimento dovrà contenere un provvedimento di esecuzione preliminare.
§ 18. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) I siti esistenti per lo svolgimento delle attività di stoccaggio e trattamento preliminare dei rifiuti provenienti da imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, batterie inutilizzabili e gli accumulatori e gli autoveicoli fuori uso siano adeguati ai requisiti dell’art . 13a, par. 3 entro 10 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) Le persone che svolgono le attività con i rifiuti di cui al par. 1, presentano all’autorità competente istanza di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione di cui sono titolari ai sensi dell’Art. 12, par. 1, comma 1 ai sensi dell’Art. 45 ovvero una richiesta di rilascio di un nuovo documento di registrazione ai sensi dell’Art. 50 entro il termine di cui al par. 1. Il precedente documento di registrazione resta valido fino all’emissione di quello nuovo, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1. 1.
(3) Nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 l’autorità competente effettua un sopralluogo e, entro due mesi dalla presentazione della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla presentazione delle informazioni aggiuntive, emette un provvedimento modificando e/o integrando l’autorizzazione o rifiutando di modificare e/o integrare motivatamente l’autorizzazione ex Art. 45, par. 8 .
(4) L’appello contro la decisione ai sensi del par. 3 non ne sospende l’esecuzione.
(5) In caso di mancato adempimento del requisito di cui al par. 2 l’autorizzazione di cui all’Art. 12, par. 1, comma 1 e/o il documento di registrazione di cui all’Art. 12, par. 4 rimangono in vigore fino alla scadenza del termine di cui al par. 1. L’attività del sito è sospesa entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 1.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL CODICE PENALE

(PUBBLICATA – SG n. 33 del 2011, in vigore dal 27.05.2011)
§ 46. La legge entra in vigore un mese dopo la sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”, ad eccezione dei § 21 e del § 22 , che entrano in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE SUL BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER L’ANNO 2012.

(PUBBLICATA – SG. N. 99 DEL 2011, IN VIGORE DAL 01.01.2012)
§ 100. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad eccezione del § 76 , che entra in vigore il 15 dicembre 2011.

Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

(PUBBLICATA – SG. N. 44 DEL 2012, IN VIGORE DAL 01.07.2012)
§ 54. (1) La Direzione principale “Polizia nazionale” creata da questa legge è il successore dei beni, delle passività, dei diritti e degli obblighi della Direzione principale “Polizia criminale” e della Direzione principale “Polizia di sicurezza”.
(2) La rappresentanza procedurale nelle controversie pendenti della Direzione principale “Polizia criminale” e della Direzione principale “Polizia di sicurezza” è svolta dal direttore della Direzione principale “Polizia nazionale”.
§ 55. Con l’entrata in vigore della presente legge, i rapporti d’ufficio e di lavoro dei dipendenti pubblici e delle persone che lavorano secondo il diritto del lavoro nella Direzione principale “Polizia criminale” e nella Direzione principale “Polizia di sicurezza” saranno convertiti in i rapporti giuridici ufficiali e lavorativi dei dipendenti pubblici e delle persone che lavorano con un rapporto di lavoro nella direzione principale “Polizia nazionale”.
§ 56. Gli statuti emanati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano fino all’emanazione dei nuovi atti corrispondenti, in quanto non la contraddicono.
§ 57. L’anzianità di servizio acquisita ai sensi della legge sui dipendenti pubblici e del Codice del lavoro da parte dei dipendenti ai sensi del § 64 delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle modifiche e integrazioni alla legge sul Ministero degli Interni (SG, n. 93 del 2009), è considerato lavorare per lo stesso datore di lavoro, rispettivamente per l’autorità che ha il potere di nomina.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 70. La legge entra in vigore il 1 luglio 2012.
Appendice al § 12, par. 1
Poro- Tipo di co- Posizione- Operatore
giorno il canottaggio noi dell’organizzazione
NO la moglie
1 2 3 4
1. Discarica di fanghi Devnya, “Polimeri” –
Comune di Devnya, AD, Devnya
Regione Varna
2. Fanghi di carbone- frazione di Padina, generale “Solvay
caduto di Avren, Sodi” – AD,
“Pendenza” Regione Varna Devnya
3. Discarica di carbone villaggio di Ezerovo, ob- “TEC Varna” –
Villaggio bieloslavo, EAD, villaggio di Ezero-
Regione Varna vo, comune
Beloslav
4. Discarica di carbone Svishtov, distretto “Svilosa” –
Veliko Tarnovo d.C., Svistov
5. Discarica di carbone Oryajo superiore- “Pianta di zucchero-
città, distretto di” -AD, Gor-
Veliko Tarnovo di Orjahovica
6. Discarica di carbone visto, “Vidahim” –
Regione di Vidin d.C., Vidin
7. Discarica di carbone Stratagemma, “Riscaldamento-
Contea di Ruse zione – Astuzia” –
EAD, TPP-
Est – Ruse
8. Discarica di carbone federa, “Riscaldamento-
“Kudin Dol” Regione di Pernik zione – Pernik” –
EAD, Pernik
9. Discarica di carbone federa, “Riscaldamento-
“7 settembre” Regione di Pernik zione – Pernik” –
EAD, Pernik
10. Discarica di carbone Villaggio Kamenik, ob- TPP “Bobov
“Kamenik” Regione di Boboshevo, dol” – EAD,
distretto di Küsten- il villaggio di Golemo Selo,
dil Comune di Bobov
metter il fondo a
11. Discarica di carbone Galabovo, distretto “Brickell” –
Stara Zagora EAD, Galabovo
12. Discarica di carbone Sliven, “Riscaldamento-
Regione di Sliven zione – Sliven” –
EAD, Sliven
13. Discarica di carbone “Faggio superiore”, TPP “Maritsa
Dimitrovgrad, 3″-EAD,
Regione di Haskovo Dimitrovgrad
14. Discarica di carbone “Galdushki TPP “Maritsa
prati”, 3″-EAD,
Dimitrovgrad, Dimitrovgrad
Regione di Haskovo

Atti rilevanti della legislazione europea

DIRETTIVA 1999/31 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1999 sullo smaltimento dei rifiuti
DIRETTIVA 96/59/CE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1996 sullo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
DIRETTIVA 94/67/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1994 sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi
DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 sulla protezione dell’ambiente, e in particolare del suolo, in caso di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura
DIRETTIVA 75/439/CEE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 sullo smaltimento degli oli usati
DIRETTIVA 75/442/CEE DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1975 sui rifiuti
REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO del 1 febbraio 1993 sul monitoraggio e il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno, da e verso la Comunità Europea
REGOLAMENTO (CE) N. 1547/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1999 che stabilisce procedure di controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio da applicare al trasporto di determinati tipi di rifiuti verso determinati paesi per i quali non esiste la decisione C dell’OCSE (92)39 finale si applica
REGOLAMENTO (CE) N. 1420/1999 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1999 che stabilisce le regole e le procedure generali da applicare alle spedizioni di alcuni tipi di rifiuti verso alcuni paesi non OCSE