Art. 99. Il controllo della conformità dei prodotti, in seguito al loro utilizzo, che danno origine ai rifiuti diffusi in massa, ai requisiti della normativa di cui all’Art. 24, par. 2 è esercitato da:
1. (modifica -. SG. 95 del 2005, in vigore dal 01.03.2006, modificata -. SG n. 41 del 2010) Il presidente dell’Agenzia statale per la supervisione metrologica e tecnica o da lui autorizzato, un funzionario in relazione con vigilanza del mercato dei prodotti per i quali sono stati determinati i requisiti essenziali ai sensi dell’Art. 7 della Legge sui Requisiti Tecnici dei Prodotti;
2 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) il presidente della Commissione per la tutela dei consumatori o un funzionario da lui autorizzato in relazione al controllo dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della legge sulla tutela dei consumatori ;
3 . (modifica – SG n. 41 del 2010) il Ministro della sanità o un funzionario da lui autorizzato in relazione al controllo dei prodotti definiti dalla legge.
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Capitolo sei
ESECUZIONE DI MISURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Sezione I.
Misure amministrative coercitive
Art. 100. (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Al fine di prevenire e fermare le violazioni amministrative ai sensi della presente legge, nonché per prevenire ed eliminare le loro conseguenze dannose, l’autorità competente o un funzionario da essa autorizzato applica misure amministrative obbligatorie. .
Art. 101. (1) Il Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua sospende:
1. le attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, utilizzo o smaltimento dei rifiuti;
2. l’esercizio di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi.
(2) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale:
1. emana ordini di rimozione dei rifiuti a spese del trasgressore e di ripristino della qualità dell’ambiente;
2. sospende le attività di trattamento e trasporto dei rifiuti;
3. sospende l’esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.
(3) (Nuova – SG. 41 del 2010 , integrata – SG. 30 del 2011 ) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo sospende l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ad un certo livello sito in caso di mancata sanatoria della violazione entro 7 giorni dalla sua scoperta, esclusi i casi di cui all’Art. 59, par. 1, punto 4 .
Art. 102. (1) L’applicazione di una misura amministrativa coercitiva viene eseguita con un ordine motivato dell’autorità ai sensi dell’Art. 101 .
(2) Nell’ordinanza ai sensi del par. 1, vengono determinate la tipologia della misura amministrativa coercitiva e le modalità della sua attuazione.
(3) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è consegnato all’interessato ai sensi del codice di procedura civile .
(4) (Modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) L’ordinanza ai sensi del par. 1 può essere impugnato ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Art. 102a. (Nuova – SG. N. 41 del 2010 anni) (1) Al fine di prevenire violazioni amministrative della legge e del regolamento 1013/2006 , nonché per prevenire e superare le loro conseguenze, le autorità di controllo competenti ai sensi dell’Art. 94a, par. 2 , applicano, secondo la loro competenza, le seguenti misure amministrative coercitive:
1. sospensione temporanea del trasporto;
2. trasloco in luogo idoneo, a spese del trasportatore del veicolo stradale, insieme ai rifiuti;
3. restituzione dei rifiuti al Paese di spedizione;
4. trattamento ecologico dei rifiuti.
(2) Le misure amministrative coercitive di cui al par. 1, commi 1 e 2, vengono effettuati interrompendo la circolazione del trasporto e, nel caso del trasporto su strada, ritirando il documento che attesta l’immatricolazione del veicolo, in attesa del parere del Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da lui autorizzato in materia di rifiuti e trasporti.
(3) Il parere di cui al par. 2 contiene istruzioni per:
1. il pagamento di una garanzia pecuniaria, la corrispondente multa o sanzione pecuniaria o la chiusura del procedimento penale amministrativo;
2. le ulteriori misure da adottare in merito al trasporto dei rifiuti.
(4) Le misure amministrative coercitive di cui al par. 1, commi 1 e 2, si applicano con provvedimento motivato della relativa autorità competente ai sensi dell’Art. 94a, par. 1 o funzionari da lui autorizzati. Una copia della relativa ordinanza insieme a una copia di tutti i documenti disponibili deve essere inviata immediatamente al Ministro dell’Ambiente e delle Acque e al direttore dell’ispezione regionale ambientale e idrica competente via fax o utilizzando altro mezzo tecnico.
(5) Le misure amministrative coercitive di cui al par. 1, commi 3 e 4, si applicano con provvedimento motivato del Ministro dell’ambiente e delle acque. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa all’autorità o alla persona competente ai sensi dell’Art. 94a, par. 2, ha effettuato l’ispezione, tramite fax o utilizzando altro mezzo tecnico.
(6) L’importo della garanzia pecuniaria è determinato dall’ordinanza ai sensi del par. 4 e non può essere inferiore all’importo minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione in questione, né superiore all’importo massimo della sanzione pecuniaria prevista per tale violazione.
(7) La garanzia viene svincolata al termine del procedimento penale amministrativo o decade con l’entrata in vigore del decreto penale.
(8) La parte non utilizzata della garanzia deve essere restituita all’importatore immediatamente dopo aver completato le procedure di cui al par. 7.
(9) L’importo della garanzia necessaria per pagare la multa, rispettivamente la sanzione patrimoniale, sarà depositato sul conto bancario del Ministero dell’Ambiente e delle Acque.
(10) Le misure amministrative coercitive sono impugnabili ai sensi del codice di procedura amministrativa . Il ricorso non sospende l’esecuzione.
Art. 102б. (Nuova – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 33 del 2011, in vigore dal 27.05.2011) In caso di dubbio che la violazione amministrativa della legge in relazione ai requisiti del regolamento 1013 /2006 ai sensi dell’arte . 102a, par. 1 costituisce reato ex Art. 353d del codice penale, il Ministro dell’Ambiente e delle Acque o un funzionario da lui autorizzato informa immediatamente del caso le autorità competenti della Procura e il Ministero degli Affari Interni e invia copia di tutti i documenti.
Art. 103. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente legge o dalle norme di cui all’Art. 24, par. 2 l’autorità competente ai sensi dell’Art. 99 adotta i provvedimenti nell’ordine e nei modi determinati dalla normativa applicabile.
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Sezione II.
Violazioni amministrative e sanzioni
Art. 104. (1) (modifica – SG n. 41 del 2010) Una persona fisica che:
1. smaltire i rifiuti in luoghi non autorizzati;
2. viola le norme per lo smaltimento dei rifiuti domestici e edili nelle discariche designate;
3. viola quanto previsto dall’art . 5, par. 3;
4. non ha consegnato l’autoveicolo fuori servizio in depositi temporanei o centri di smontaggio o non lo ha depositato su beni di sua proprietà;
5. smaltire i rifiuti della grande distribuzione contrassegnati dal contrassegno per la raccolta differenziata, secondo la normativa di cui all’Art. 24, par. 2 nei contenitori per i rifiuti domestici misti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti collocati in immobili – di proprietà statale o comunale, o li mescola con altri materiali o rifiuti in modo da renderne difficile il successivo riciclaggio o utilizzo, quando nel particolare insediamento è presente un sistema per la raccolta differenziata dei relativi rifiuti distribuiti massivamente;
6 . (Nuova – SG. 77 del 2005 , integrata – SG. 30 del 2011 ) brucia illegalmente pneumatici di automobili o cavi elettrici allo scopo di estrarre rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi, brucia o produce altre forme di rifiuti non regolamentati disposizione.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 la sanzione pecuniaria va da BGN 600 a BGN 2.000.
(3) Per i casi apparentemente irrilevanti di violazioni amministrative relative all’inquinamento ambientale, accertati durante la loro commissione, gli organi autorizzati infliggono sul posto ai colpevoli una multa da 10 a 50 BGN contro ricevuta.
(4) (modifica – SG n. 41 del 2010) Una persona fisica che:
1. (modifica -. SG. 30 del 2011 ) si rifiuta di compilare un documento ai sensi dell’Art. 60, par. 4 ;
2. cede a soggetto privo di licenza rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di natura domestica;
3. esercita senza licenza attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, se il fatto non costituisce reato;
4 . (Nuova – SG. 30 del 2011 ) vende rifiuti in violazione dell’art . 60, par. 3 .
(5) (modifica – SG. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 4 la sanzione pecuniaria va da BGN 2.800 a BGN 8.000.
Art. 104a. (Nuova – SG. N. 77 del 2005) (1) (Modifica – SG. N. 41 del 2010) Per violazioni di questa legge che non costituiscono reato, le persone fisiche, i sindaci dei comuni o i funzionari sono puniti con una multa di 2.000 BGN. a 20.000 BGN, mentre le persone giuridiche o le ditte individuali sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 40.000 BGN.
(2) In caso di violazione ripetuta, l’importo della multa o della sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’importo ai sensi del par. 1.
(3) In casi chiaramente minori di violazioni commesse da persone fisiche, la multa è di 100 BGN.
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. violare i requisiti di cui all’Art. 26a, par. 1 o 2;
2. fornire dati falsi richiesti per la registrazione.
Art. 104б. (Nuova – SG. N. 41 del 2010) (1) Per le violazioni di cui all’Art. 19a, par. 1 i sindaci dei comuni e/o i funzionari sono puniti con una multa da 5.000 a 10.000 BGN.
(2) Il sindaco del comune che non adempie al suo obbligo di convocare tempestivamente la prima assemblea generale dell’associazione regionale ai sensi dell’Art. 19b, par. 1 , è punito con la multa da 5.000 a 10.000 lev.
(3) Presidente di un’associazione regionale ai sensi dell’Art. 19b, par. 1 chi non adempie all’obbligo di convocare l’assemblea generale è punito con la multa da 5.000 a 10.000 lev.
Art. 104в. (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) In caso di mancato rispetto di una prescrizione ai sensi dell’Art. 93, par. 4 e dell’Art. 95, par. 3 viene inflitta una multa o una sanzione patrimoniale per un importo da 500 a 2.000 lev.
Art. 105. (Modifica –. SG. 41 del 2010 ) Un’impresa individuale o una persona giuridica è punita con una sanzione pecuniaria da 1.400 a 4.000 lev se:
1. smaltisce rifiuti in luoghi non autorizzati e/o viola le norme per lo smaltimento dei rifiuti domestici o edili;
2. viola i termini e le condizioni per la consegna, la raccolta, compresa la separazione, il trasporto e il trasbordo, dei rifiuti domestici e edili secondo i requisiti del regolamento di cui all’Art. 19;
3. viola l’Art. 11, par. 5 .
Art. 106. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. (suppl. – SG n. 41 del 2010 ) viola l’Art. 5, par. 2 e 3 o Art. 6, par. 1 ;
2 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non tiene registri dei rifiuti o non fornisce documenti relativi alla segnalazione e alle informazioni per la gestione delle attività relative ai rifiuti, in conformità con i requisiti della presente legge e del regolamento di cui all’art . 27, par. 1 ;
3 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non adempie all’obbligo previsto dall’art . 29, par. 1, par. 3 e/o 4;
4 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) non ha classificato i rifiuti prodotti dalla sua attività ai sensi della normativa di cui all’Art. 3 ;
5 . (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) non effettua una nuova classificazione dei rifiuti generati dalla sua attività quando le materie prime e/o i processi tecnologici vengono modificati, il che comporta una modifica della composizione e proprietà dei rifiuti secondo l’ordine del regolamento di cui all’Art. 3 ;
6 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) non fornisce informazioni e non conserva registrazioni ai sensi di questa legge e delle disposizioni di cui all’Art. 24, par. 2 ;
7 . (Nuova – SG. 41 del 2010) ha fornito false informazioni e/o tenuto registrazioni false ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui all’Art. 24, par. 2 ;
8 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) non ha consentito l’accesso ai locali e ai documenti del funzionario che ha effettuato l’ispezione.
(2) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. viola le norme relative alla raccolta, compreso lo stoccaggio separato e temporaneo, il trasporto, l’utilizzo o lo smaltimento dei rifiuti domestici e edili;
2. viola le prescrizioni in materia di raccolta differenziata, trasporto e trattamento dei rifiuti in base alla tipologia, alle proprietà e alla compatibilità dei rifiuti;
3. brucia illegalmente o effettua un’altra forma di smaltimento non regolamentato dei rifiuti domestici;
4. non soddisfa le condizioni definite nell’autorizzazione dell’autorità competente.
(3) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 20.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. viola l’Art. 4 e/o Art. 5, par. 3, punti 2, 7 e 8 ;
2. tratta e/o trasporta rifiuti senza autorizzazione o documento di registrazione, quando richiesti;
3. viola le prescrizioni per la costruzione e l’esercizio di strutture e impianti per l’utilizzo o lo smaltimento dei rifiuti;
4 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) viola i requisiti per il trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del regolamento 1013/2006 , nonché il capitolo cinque, sezione V della legge, se la violazione non costituisce reato;
5 . (Nuova – SG. 30 del 2011 ) viola qualcuno dei requisiti di cui all’Art. 60, par. 7 .
(4) In caso di violazione ripetuta, sarà irrogata una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo compreso tra 4.000 e 12.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
3 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 3 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
(5) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(6) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Una persona giuridica o una ditta individuale è soggetta a una sanzione patrimoniale da 10.000 a 50.000 BGN quando:
1. (modifica -. SG n. 41 del 2010 ) immette sul mercato batterie e accumulatori:
a) contenenti mercurio o cadmio al di sopra dei valori specificati secondo la normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
b) che non siano contrassegnati secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
2 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) immette sul mercato parti e componenti di autoveicoli che:
a) contenere piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio in misura superiore ai limiti consentiti, secondo quanto prescritto dalla presente legge e dalla relativa normativa di cui all’art . 24, par. 2 ;
b) non sono contrassegnati riguardo all’idoneità al riutilizzo e al recupero, nonché alla possibilità di essere smontati prima di un successivo trattamento;
3 . (modifica – SG n. 77 del 2005, in vigore dal 01.01.2007) immette e distribuisce sul mercato imballaggi non contrassegnati con indicazioni sull’identità dei materiali da cui sono realizzati;
4. (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) immette e distribuisce sul mercato imballaggi che contengono metalli pesanti – piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, al di sopra del contenuto massimo consentito e/o non soddisfano gli altri requisiti definiti nella regolamento ex Art. 24, par. 2 ;
5 . (ex Art. 4 -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 41 del 2010) immette sul mercato altri prodotti che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente legge e/o dalle disposizioni di cui all’art . 24, par. 2 ;
6 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche:
a) che non sia contrassegnato secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
b) nonché le lampade elettriche con filamento incandescente e gli apparecchi di illuminazione domestici contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato, quando ciò è vietato.
(7) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 6, la persona giuridica o l’impresa individuale è soggetta ad una sanzione pecuniaria pari al 60% del prezzo di mercato dell’importo totale dei prodotti importati e/o fabbricati e commercializzati.
(8) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(9) La persona di cui al par. 6 si impegna a sostenere le spese di recupero e/o smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti.
(10) (Nuova – SG n. 41 del 2010) Un’organizzazione di recupero che:
1. non soddisfa le condizioni per l’autorizzazione di cui all’Art. 62 ;
2. non ha fornito informazioni e non ha tenuto registrazioni ai sensi della presente legge e della disciplina di cui all’Art. 24, par. 2 ;
3. ha fornito informazioni false e/o tenuto registrazioni false ai sensi della presente legge e della disciplina di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. non ha consentito l’accesso ai locali e ai documenti del funzionario che ha effettuato l’ispezione.
(11) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 10 la sanzione pecuniaria è di importo doppio.
Art. 107. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 20.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. costruisce e/o gestisce un impianto di incenerimento dei rifiuti che:
a) viola i requisiti tecnici durante la costruzione degli impianti riguardanti la massa di composti organici nelle ceneri pesanti e nelle scorie, la temperatura nella camera di combustione, il tempo di permanenza della miscela di gas omogenea e il suo contenuto di ossigeno durante la combustione dei rifiuti liquidi;
b) non fornisce le necessarie misurazioni delle emissioni di sostanze nocive e dei parametri operativi;
2. accetta i rifiuti in un sito o impianto per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi senza garantire il loro stoccaggio separato da altri materiali ausiliari e consentendo la loro fuoriuscita incontrollata;
3 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) consente lo smaltimento di rifiuti che non sono stati precedentemente trattati, non corrispondono alla classe della discarica e/o non soddisfano i criteri per lo smaltimento;
4. consente lo smaltimento dei rifiuti vietati per lo smaltimento, tra cui:
a) liquido, corrosivo o ossidante;
b) esplosivo, altamente infiammabile o infiammabile in condizioni di discarica;
c) (modifica -. SG. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011) Infettivi ospedalieri e altri rifiuti clinici provenienti da strutture sanitarie e veterinarie;
d) pneumatici fuori uso – interi, esclusi quelli utilizzati come materiale per la costruzione di discariche, e/o tagliati, ad eccezione dei pneumatici di bicicletta e dei pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm;
5. consente il funzionamento improprio della discarica e l’incendio dei rifiuti in essa contenuti;
6. consente la diluizione o la miscelazione dei rifiuti produttivi e pericolosi con altri rifiuti o sostanze al fine di raggiungere i criteri di accettazione dei rifiuti per la rispettiva discarica;
7. non controlla:
a) rifiuti in ingresso negli impianti e impianti di smaltimento;
b) la tecnologia di smaltimento;
c) l’inquinamento delle componenti ambientali durante l’esercizio e dopo la cessazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti;
d) l’attività di chiusura degli impianti e degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
8. non attua il programma di controllo e monitoraggio delle discariche o degli impianti e impianti per il trattamento dei rifiuti e per la chiusura e bonifica dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e per il monitoraggio e controllo post-operativo;
9. non sottopone all’approvazione dell’autorità competente il progetto di adeguamento della discarica ai requisiti della relativa ordinanza di cui all’Art. 15, par. 2 e/o non attua tempestivamente le misure per la sua attuazione;
10. non adotta misure per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie, nonché le azioni necessarie per il loro corretto stoccaggio, trasporto e smaltimento;
11 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) smaltisce i rifiuti pericolosi provenienti da strutture sanitarie in luoghi non regolamentati e/o in contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici o della distribuzione collettiva;
12. deposita i rifiuti pericolosi provenienti da strutture sanitarie all’aperto o in modo da comportare la contaminazione delle componenti dell’ambiente o la diffusione di infezioni, malattie, o creare i presupposti per l’insorgere del pericolo di epidemie;
13 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) consente la miscelazione di rifiuti pericolosi provenienti da attività mediche con altri rifiuti, sostanze e materiali pericolosi e impedisce il successivo smaltimento e/o utilizzo tecnologico;
14 . (Nuova – SG. 41 del 2010) sottoporre allo smaltimento i rifiuti pericolosi non trattati provenienti da strutture mediche;
15 . (Nuova – SG. 41 del 2010 ) tratta i rifiuti provenienti da strutture sanitarie in violazione dei requisiti del regolamento di cui all’Art. 24, par. 4 .
(2) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) In caso di violazione ripetuta viene imposta una sanzione patrimoniale da 14.000 a 40.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(4) Una persona giuridica o una ditta individuale che, durante il funzionamento di un impianto di incenerimento dei rifiuti, supera le norme stabilite per le emissioni consentite di sostanze nocive nell’aria atmosferica, determinate dalla relativa ordinanza ai sensi dell’art . 15, par. 2 , la sanzione pecuniaria sarà imposta secondo la procedura e le modalità specificate nella legge sulla protezione dell’ambiente e nel regolamento sulla sua attuazione.
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Una persona giuridica o un’impresa individuale che non effettua pagamenti mensili sul conto bancario ai sensi dell’Art. 71a, par. 1 , nei casi in cui ciò sia richiesto, è punito con una sanzione patrimoniale pari al doppio delle somme non depositate sul conto.
(6) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il funzionario che non rispetta il divieto di cui all’Art. 7, par. 4 è punito con la multa da 1.000 a 5.000 lev.
(7) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Una persona giuridica o un’impresa individuale che gestisce una discarica di rifiuti senza una certa detrazione per unità di rifiuti depositati ai sensi dell’art . 71a .
Art. 108. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) L’impresa individuale o la persona giuridica che viola le norme sull’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi è punita con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev. .
(2) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 20.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. i rifiuti pericolosi o di produzione siano smaltiti in luoghi non autorizzati a tale scopo;
2. viola i requisiti per il trattamento e il trasporto dei rifiuti produttivi e pericolosi;
3. cede rifiuti produttivi e/o pericolosi a soggetti sprovvisti dell’autorizzazione prevista dall’art . 37 o documento di registrazione ex Art. 12, par. 4 per le attività con i relativi rifiuti o non li smaltisce né li recupera entro i termini del § 1, punto 21 delle disposizioni aggiuntive;
4. raccoglie e immagazzina i rifiuti pericolosi in contenitori che non soddisfano i requisiti di chiusura ermetica, etichettatura dei rifiuti in essi contenuti o sono costituiti da materiali che interagiscono con i rifiuti;
5. accetta rifiuti pericolosi o di produzione senza essere accompagnati dalla descrizione delle loro proprietà, composizione, idoneità al trattamento, proprietà pericolose e misure di sicurezza nel maneggiarli, ovvero non effettua i necessari controlli, prelievi e analisi al momento dell’accettazione;
6 . (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) mescola rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, nonché pericolosi con altre sostanze e materiali, compresa la diluizione di rifiuti pericolosi, tranne quando questo fa parte della tecnologia di recupero e smaltimento e della persona possiede l’autorizzazione per attività con rifiuti ai sensi dell’Art. 12 .
(3) In caso di violazione ripetuta, sarà irrogata una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
(4) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 108a. (Nuova – SG. 41 del 2010 anni) (1) Per il trasporto di rifiuti definiti illegali ai sensi dell’Art. 2, comma 35 del Regolamento 1013/2006 , ovvero per violazione dei divieti di cui all’Art. 75, le persone fisiche sono punite con la multa da 5.000 a 25.000 BGN, mentre le persone giuridiche e le imprese individuali sono soggette a una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 BGN.
(2) Per violazione dell’art . 15, lettere “c”, “d” ed “e” , Art. 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 24 , artt. 35, comma 3, lettera “c” , Art. 38, comma 3, lettera “b” e Art. 42, comma 3, lettera “c” del Regolamento 1013/2006, le persone fisiche sono punite con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 BGN, mentre le persone giuridiche e le imprese individuali sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 BGN.
(3) Per l’inosservanza delle misure amministrative coercitive di cui all’Art. 102 e 102a le persone fisiche sono punite con la multa da 1.000 a 10.000 BGN, mentre le persone giuridiche e le imprese individuali sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 BGN.
Art. 109. (Modifica – SG. 41 del 2010 ) (1) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. non adotta le misure necessarie per garantire la raccolta e il trattamento differenziato delle pile e degli accumulatori da essa immessi sul mercato;
2. vende batterie e accumulatori portatili, ma non fornisce un luogo per la raccolta di batterie e accumulatori portatili inutilizzabili nel territorio in cui viene effettuata la vendita;
3. getta le batterie e gli accumulatori inutilizzabili nei contenitori dei rifiuti domestici o li mescola con altri rifiuti;
4. smaltire le batterie inutilizzabili in luoghi non autorizzati e/o travasare l’elettrolito dalle stesse;
5. raccoglie e deposita nei punti di raccolta le batterie inutilizzabili prive di elettrolito in quantità superiore al 5 per cento del totale delle batterie raccolte;
6. non garantisce l’utilizzo o la cessione per l’utilizzo delle pile e degli accumulatori da lui raccolti entro il termine legale;
7. smaltire le batterie e gli accumulatori inutilizzabili, loro parti o materiali che possono essere riciclati e/o recuperati.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
Art. 110. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. violano deliberatamente l’integrità delle lampade a scarica di gas e dei tubi a fascio elettronico fuori uso, a meno che non abbiano l’autorizzazione prevista dall’art . 12, par. 1 per questa attività;
2. posizionare all’aperto i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio delle lampade usate;
3. gettare le apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete nei contenitori dei rifiuti domestici o mescolarle con altri rifiuti;
4. provvedere allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, di parti o materiali delle stesse che possono essere riciclati e/o riutilizzati;
5. non smaltire i rifiuti non riutilizzabili, di riciclaggio e/o di recupero derivanti dal trattamento preliminare delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita secondo quanto previsto dalla presente legge e dai regolamenti di attuazione della stessa;
6. non prevedere e non fornire nel territorio in cui si effettua la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, un luogo per la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso generate nell’ambiente domestico.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 111. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. utilizza i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue per esigenze agricole quando:
a) (suppl. – SG. 41 del 2010 ) la concentrazione di uno o più metalli pesanti e arsenico nel suolo o nei sedimenti supera la concentrazione massima consentita;
b) i sedimenti sono rifiuti pericolosi ai sensi del § 1 comma 4 delle disposizioni aggiuntive;
c) non prevede il trattamento preliminare dei sedimenti provenienti da fosse settiche e altri impianti simili di trattamento delle acque reflue;
d) non ha il consenso del proprietario del terreno;
2. utilizza o rende disponibili i fanghi per l’uso su:
a) pascoli o colture foraggere, se i pascoli saranno utilizzati per il pascolo e il foraggio sarà raccolto meno di 45 giorni dopo l’utilizzo dei fanghi;
b) (modifica – SG n. 41 del 2010) i terreni su cui vengono coltivati frutti, ortaggi e vigneti, ad eccezione degli alberi da frutto;
c) terreni destinati alla coltivazione di colture ortofrutticole a diretto contatto con il suolo e consumate crude – per un periodo di 10 mesi prima e durante la raccolta;
3. utilizza fanghi senza garantire l’analisi del terreno da parte di laboratori accreditati prima del primo utilizzo dei fanghi e poi ogni 5 anni fino alla cessazione definitiva del loro utilizzo.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 112. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) È punito con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev un’impresa individuale o una persona giuridica che:
1. trasferisce o smaltisce autoveicoli fuori uso in luoghi non destinati a tale scopo;
2. effettua la raccolta, il deposito, il trasporto, l’utilizzazione e/o lo smaltimento di autoveicoli fuori uso, di componenti e materiali degli stessi, senza disporre della relativa autorizzazione di cui all’art . 37 , documento di registrazione ex Art. 12 o licenza rilasciata ai sensi del capo quinto, sezione III ;
3. smonta autoveicoli fuori uso presso luoghi di deposito temporaneo o ne estrae parti e componenti, ovvero raccoglie altre tipologie di rifiuti che non provengono da autoveicoli fuori uso, loro componenti e materiali.
(2) (modifica – SG. n. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
(3) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 113. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. immagazzina gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in siti di stoccaggio temporaneo che non soddisfano i requisiti della presente legge e dei regolamenti sulla sua attuazione;
2. mescola oli per motori e trasmissioni con altri oli usati e prodotti petroliferi usati;
3. cambia gli oli usati in luoghi non attrezzati allo scopo e in contenitori non rispondenti ai requisiti;
4. miscela oli contenenti policlorobifenili e trifenili con altri oli usati;
5. immagazzina gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in magazzini aperti;
6 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) immagazzina e/o smaltisce gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in modo da inquinare il suolo;
7 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) tratta, compresa la combustione, gli oli usati e i prodotti petroliferi usati in modo tale da superare le norme stabilite per le emissioni consentite di sostanze nocive nell’aria atmosferica;
8 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) mescola oli usati e prodotti petroliferi usati con carburanti, liquidi refrigeranti, liquido dei freni e solventi;
9. (Nuova – SG. 41 del 2010) smaltire gli oli usati e i prodotti petroliferi usati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici.
(2) (Modifica – SG. 41 del 2010 ) Con una sanzione pecuniaria da 7.000 a 10.000 lev è punita l’impresa individuale o la persona giuridica che:
1. non ha fornito informazioni circa le apparecchiature in suo possesso contenenti policlorobifenili e trifenili;
2. non rispetta i termini fissati nel piano di pulizia e/o smaltimento delle apparecchiature in suo possesso contenenti policlorobifenili, approvato con ordinanza del direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico, nel cui territorio si trova l’apparecchiatura .
(3) In caso di violazione ripetuta, sarà irrogata una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
(4) (abrogato – SG. 77 del 2005)
(5) La persona giuridica o l’impresa individuale che smaltisce oli usati e prodotti petroliferi usati nelle acque superficiali, nelle acque costiere e nei sistemi fognari è soggetta ad una sanzione patrimoniale nell’ordine e nelle modalità specificate nella Tutela dell’Ambiente La legge e gli atti normativi statutari sulla sua attuazione.
Art. 114. (1) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) L’impresa individuale o la persona giuridica che non presenta un rapporto sulle prestazioni alle autorità competenti entro il termine è punita con una sanzione pecuniaria per un importo di BGN. da 3.000 a 10.000 BGN del suo obbligo di recupero o riciclaggio dei rifiuti e/o degli altri obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento ai sensi dell’Art. 24, par. 2 .
(2) (modifica – SG. 63 del 2010 ) Una persona giuridica o un’impresa individuale che non ha pagato l’imposta sui prodotti ai sensi dell’Art. 36 , nei casi in cui ciò sia richiesto, è punito con una sanzione patrimoniale pari al doppio dell’imposta sui prodotti non pagata.
(3) In caso di violazione ripetuta viene imposta una sanzione pecuniaria come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
2. al par. 2 – in quattro volte la tariffa del prodotto non pagato.
(4) (abrogato – SG. 77 del 2005)
Art. 115. (1) Un’impresa individuale o una persona giuridica è punita con una sanzione pecuniaria che:
1. esercita senza licenza attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
2. vende a soggetti senza licenza rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, ottenuti come rifiuti tecnologici dalla propria produzione o da propri rottami di ammortamento;
3 . (integrata – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) esercita l’attività commerciale con i rifiuti ai sensi dell’Art. 60, par. 3 senza certificato di origine e/o contratto scritto;
4. entro un mese dal verificarsi del cambiamento delle circostanze, non ha chiesto l’iscrizione del cambiamento nella licenza;
5 . (modifica -. SG. 41 del 2010 ) subito dopo aver effettuato l’operazione di ricezione e/o spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, non registra nel relativo registro tutte le circostanze, secondo i requisiti della regolamento ex Art. 61 ;
6. inserisce dati errati nei registri degli acquisti e delle importazioni e delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
7. (modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) non ha presentato al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo rapporti sulla disponibilità, sugli acquisti e sulle vendite di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi nel termine richiesto;
8 . (sup – SG. 30 del 2011 ) non ha presentato entro i termini i registri degli acquisti, delle importazioni e delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e/o l’originale o una copia autenticata della licenza specificati dalle autorità di controllo per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi o le registrazioni di cui all’Art. 60, par. 8 ;
9. non fa accedere alle autorità di controllo i luoghi dove svolge la propria attività, e non presenta i documenti da queste richiesti, che a norma di legge è tenuto a conservare;
10 . (Nuova SG. 41 del 2010 , modificata – SG. 30 del 2011 ) conclude un contratto o accetta un certificato o una dichiarazione con tutti i dati richiesti che identificano le persone o i rifiuti acquistati non inseriti;
11. (Nuova – SG. 41 del 2010 ) non smaltisce le quantità disponibili di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi entro tre mesi dalla cessazione dell’attività e/o non adotta le misure necessarie per la bonifica il sito interessato;
12. (Nuova SG n. 41 del 2010, modificata – SG n. 30 del 2011) non ha presentato al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo la licenza revocata, risolta o la licenza per la cancellazione della registrazione di un sito in 7 -giorni dal ricevimento del relativo ordine;
13 . (Nuova – SG. n. 41 del 2010 ) viola le disposizioni di cui all’Art. 101, par. 3 ;
14 . (Nuova SG. n. 41 del 2010, modificata – SG. n. 30 del 2011 ) viola qualcuno dei requisiti di cui all’Art. 60, par. 6 .
(2) (modifica -. SG. 41 del 2010, modificata -. SG. 30 del 2011) Per le violazioni di cui al par. 1 commi 1, 2 e 3 vengono inflitte sanzioni patrimoniali da 30.000 a 100.000 lev, negli altri casi di cui al par. 1 – da 2.000 BGN a 6.000 BGN.
(3) (modifica – SG. 41 del 2010 ) In caso di ripetuta violazione del par. 1 commi 1, 2 e 3 viene inflitta una sanzione patrimoniale da 60.000 a 200.000 lev, negli altri casi ai sensi del par. 1 – da BGN 4.000 a BGN 12.000.
Art. 116. (1) (modifica – SG n. 41 del 2010) Il funzionario che:
1. non ha adempiuto ai suoi obblighi di organizzare l’attuazione delle misure di cui all’Art. 31, par. 1 nei programmi di gestione dei rifiuti;
2. non ha presentato un programma di gestione dei rifiuti all’ispezione regionale ambientale e idrica competente e non lo ha aggiornato in conformità con la presente legge e il regolamento sulla sua attuazione;
3. non ha effettuato le azioni necessarie nei casi in cui le cause dei rifiuti sono sconosciute;
4. non ha effettuato il controllo sulla gestione dei rifiuti ai sensi dell’Art. 92 .
(2) (modifica – SG n. 41 del 2010) Il funzionario che:
1 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non ha garantito l’organizzazione e l’attuazione di un sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi dal flusso dei rifiuti domestici diversi da quelli di cui all’Art. 16, par 3 n. 11 , nonché rifiuti domestici, compresi i rifiuti di imballaggio;
2. non adempie agli obblighi di organizzare la raccolta e il deposito degli autoveicoli fuori uso presso i luoghi di deposito temporaneo;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. non organizza la gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti entro 6 mesi dalla data di rilascio del permesso di uso edilizio;
5. consentire lo smaltimento di rifiuti in luoghi non autorizzati e/o la creazione di discariche abusive;
6 . (suppl. – SG n. 41 del 2010 ) non ha determinato i luoghi per il cambio degli oli motore usati sul territorio comunale e non ne ha informato il pubblico;
7 . (modifica – SG. 41 del 2010 ) non ha stabilito i luoghi per la collocazione dei contenitori per la raccolta di pile e accumulatori inutilizzabili nelle proprietà comunali nel territorio del comune;
8 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) non ha stabilito i luoghi per la collocazione dei contenitori, i luoghi per la raccolta differenziata e i luoghi per lo stoccaggio temporaneo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso nelle proprietà comunali sul territorio della comune;
9 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) non organizza la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti nei termini specificati nel Programma nazionale per la gestione delle attività relative ai rifiuti di cui all’art . 28, par. 1 .
(3) (modifica – SG n. 41 del 2010) Il funzionario che:
1. consentire la messa in servizio di impianti che generano rifiuti senza soddisfare i requisiti per l’accettazione dell’impianto;
2. ha rilasciato un permesso per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, l’utilizzo o lo smaltimento dei rifiuti in violazione dei requisiti di questa legge;
3. designare un sito per l’ubicazione di impianti di trattamento dei rifiuti senza condurre l’indagine necessaria o quando i risultati mostrano che la costruzione del sito metterà in pericolo la salute umana e l’ambiente e/o violerà i requisiti di questa legge e dei regolamenti sull’attuazione del suo
4. non ha adempiuto agli obblighi relativi alla determinazione dei requisiti per la liquidazione in sicurezza delle attività e il ripristino dei terreni al termine dell’attività di trattamento rifiuti;
5. autorizzare la messa in servizio di impianti ed impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, quando non sono rispettate le prescrizioni della presente legge;
6. esentare dal controllo doganale i rifiuti trasportati oltre confine di Stato in violazione della normativa vigente;
7 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) non adotta misure tempestive per prevenire il trasporto illegale di rifiuti, per fermare temporaneamente il trasporto o per eliminare altre conseguenze delle violazioni.
(4) In caso di violazione ripetuta viene inflitta un’ammenda come segue:
1 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 1 – per un importo da 2.800 BGN a 8.000 BGN;
2 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 2 – per un importo da 6.000 BGN a 20.000 BGN;
3 . (modifica – SG n. 41 del 2010) sotto il par. 3 – per un importo da 14.000 BGN a 40.000 BGN.
Art. 116a. (Nuova – SG n. 41 del 2010) Il sindaco di un comune che non intraprende le azioni previste dall’art . 17 o non intraprende le azioni di preparazione, costruzione, chiusura e cura post-operativa del sito della discarica e di altre strutture per il trattamento dei rifiuti domestici e/o edili entro il termine legale, sarà punito con una multa di BGN 20.000.
Art. 117. (Modifica – SG. n. 41 del 2010 ) Dopo l’identificazione dei trasgressori ai sensi dell’Art. 9, par. 1, alle persone fisiche viene inflitta una multa da 3.000 a 10.000 BGN, alle persone giuridiche e alle imprese individuali una sanzione patrimoniale da 6.000 a 20.000 BGN.
Art. 117a. (Nuova – SG n. 41 del 2010) I decreti penali che impongono una multa fino a 500 lev o una sanzione pecuniaria fino a 2.000 lev compresi non sono impugnabili.
Art. 118. (1) (Modifica – SG n. 77 del 2005, suppl. – SG n. 88 del 2005, suppl. – SG n. 41 del 2010) Violazioni ai sensi dell’Art. 104, par. 1, 2 e 3 , Art. 104a , 104b e 104c , artt. 105 – 114 , artt. 116 , 116 bis e 117 , ad eccezione di quelli specificati nell’art . 119 , sono stabiliti con atto del direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico o di un funzionario da lui designato, nonché da un funzionario designato dal sindaco del comune interessato.
(2) (Modifica -. SG. n. 41 del 2010 ) I decreti penali di cui al par. 1 sono emanati rispettivamente dal Ministro dell’ambiente e delle acque o da un funzionario da lui autorizzato, nonché dal sindaco del comune o da un funzionario da lui autorizzato.
(3) (Modifica – SG. n. 77 del 2005, modificata -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata -. SG n. 41 del 2010 .) Violazioni ai sensi dell’art . 104, par. 4 e 5 , artt. 115 sono stabiliti con atto della relativa autorità competente ai sensi dell’Art. 96, par. 1 , ed i decreti penali sono emanati dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da funzionari da lui autorizzati.
(4) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità con la Legge sulle violazioni e sanzioni amministrative .
Art. 118a. (Nuova – SG. N. 41 del 2010 anni) (1) Violazioni ai sensi dell’Art. 108a sono stabiliti da un atto dell’autorità competente ai sensi dell’Art. 94a, par. 2 , ed i decreti penali sono emanati dal Ministro dell’ambiente e delle acque o da funzionari da lui autorizzati.
(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità con la Legge sulle violazioni e sanzioni amministrative.
Art. 118б. (Nuova -. SG. 41 del 2010) (1) (Modifica -. SG. 98 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) Violazioni ai sensi dell’Art. 107, par. 1, commi da 13 a 15 , sono stabiliti anche da un atto dell’autorità competente ai sensi dell’Art. 95, par. 1 ed i decreti penali sono emanati dal direttore dell’ispettorato sanitario regionale o da funzionari da lui autorizzati.
(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità con la Legge sulle violazioni e sanzioni amministrative.
Art. 119. (Modifica – SG n. 41 del 2010 ) Per imporre la sanzione per violazione ai sensi dell’Art. 106, par. 6 – 9 l’autorità competente ai sensi dell’Art. 99 compie gli atti nell’ordine e nei modi determinati dalla normativa in materia.
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Disposizioni aggiuntive
§ 1. Ai sensi della presente legge:
1. Per ” rifiuto ” si intende la sostanza, l’oggetto o la parte di oggetto di cui il detentore si disfa o intende disfarsi o ha l’obbligo di disfarsi e rientra in almeno una delle seguenti categorie:
a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
b) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
c) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
d) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
e) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
f) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
g) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
h) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
i) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
k) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
l) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
m) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
n) tutti i materiali, sostanze o prodotti il cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
o) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
p) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
p) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere “a” – “p”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.
2. I ” rifiuti domestici ” sono i rifiuti prodotti come risultato dell’attività vitale delle persone nelle case, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati anche i rifiuti degli esercizi commerciali e delle attività accessorie alla produzione artigianale, degli esercizi ricreativi e di intrattenimento, quando non hanno carattere di rifiuti pericolosi e allo stesso tempo la loro quantità o composizione non ne impedisce il trattamento insieme ai rifiuti domestici.
3. Per ” rifiuti industriali ” si intendono i rifiuti generati dall’attività industriale delle persone fisiche e giuridiche.
4. Per ” rifiuti pericolosi ” si intendono i rifiuti la cui composizione, quantità e proprietà creano un rischio per la salute umana e per l’ambiente, hanno una o più proprietà che li definiscono pericolosi e/o contengono componenti che li rendono pericolosi e/o sono definiti come pericolosi tale secondo la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento .
5. Per ”
rifiuti edili ” si intendono i rifiuti ottenuti a seguito delle attività di costruzione nei cantieri, nonché i rifiuti derivanti dalla demolizione o ricostruzione di edifici e impianti.
6. ” Causatore di rifiuti ” è una persona fisica o giuridica la cui attività genera rifiuti – un causante primario e/o chiunque effettui operazioni preliminari di trattamento, miscelazione o altre operazioni che portano a un cambiamento nelle proprietà o nella composizione dei rifiuti.
7. Per ” trattamento dei rifiuti ” si intende la raccolta, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e tutte le operazioni intermedie, nonché il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero o produzione di energia e materiali dai rifiuti.
8. Per ” smaltimento dei rifiuti ” si intende qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
a) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
b) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
c) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
d) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
e) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
f) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
g) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
h) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “a” – “m” – codice D8;
i) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere ” a” – “m”) – codice D9;
k) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
l) incenerimento in mare – codice D11;
m) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
n) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere “a” – “m” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
o) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “a” – “n” – codice D14;
p) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “a” – “o”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.
9. Il ” riciclaggio dei rifiuti ” è un’attività volta a ripristinare o ripristinare le proprietà della materia prima.
10. Il ” trattamento dei rifiuti ” è un’attività che modifica le proprietà o la composizione dei rifiuti, trasformandoli in materie prime per la produzione di prodotti finali o in prodotti finali.
11. Per “ smaltimento dei rifiuti ” si intende una modalità nella quale non è previsto alcun ulteriore trattamento dei rifiuti e rappresenta lo stoccaggio dei rifiuti per un periodo superiore a tre anni – per i rifiuti destinati al recupero, e ad un anno – per i rifiuti destinati allo smaltimento, in modo tale da non rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente.
12. I ” rifiuti voluminosi ” sono rifiuti che si generano dopo l’utilizzo di prodotti provenienti da numerose fonti sul territorio nazionale e che, per le loro caratteristiche, richiedono una gestione speciale.
13. Per ” rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi ” si intendono i rifiuti tecnologici ottenuti dall’estrazione, lavorazione o lavorazione meccanica di metalli non ferrosi e ferrosi e loro leghe, macchine, attrezzature, particolari e costruzioni rottamati di un impianto produttivo, edile o domestico. natura, ad eccezione dei rifiuti pericolosi.
14. Per ” rifiuti domestici di metalli ferrosi e non ferrosi ” si intendono i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle abitazioni, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti da esercizi commerciali, attività artigianali, esercizi ricreativi e di intrattenimento.
15. Per “ violazione recidiva ” si intende la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con il quale l’autore del reato è stato punito per una violazione dello stesso tipo.
16. Il ” riutilizzo ” è l’utilizzo dei rifiuti come un prodotto che è già stato utilizzato una volta nella stessa forma per lo stesso scopo.
17. Per ” recupero dei rifiuti ” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
b) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
c) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
d) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
e) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
f) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
g) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
h) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
i) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
k) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
l) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “a” – “k” – codice R11;
m) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “a” – “l” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
n) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “a” – “m”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.
18. Per ” raccolta ” si intende la consegna, l’accumulo, la cernita e/o la miscelazione dei rifiuti ai fini del trasporto – codice C.
19. Per “ trasporto ” si intende il trasporto di rifiuti, comprese le attività accessorie di carico, ricarico e scarico, quando effettuato dal gestore come attività autonoma – codice T.
20. Per ” gestione dei rifiuti ” si intendono le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento e utilizzo dei rifiuti, compreso il controllo su tali operazioni, nonché le attività svolte dopo la chiusura dei siti in cui sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti.
21. Per “ deposito temporaneo ” si intende l’attività relativa allo stoccaggio dei rifiuti presso siti nel luogo della loro formazione o con la loro raccolta presso siti per un periodo non superiore a:
a) tre anni in caso di successiva cessione per recupero;
b) un anno in caso di successiva consegna allo smaltimento.
22. Per ” violazione grave ” si intendono le azioni o inazioni del richiedente che hanno portato a impatti che superano le norme consentite per l’impatto su componenti dell’ambiente o sulla salute umana, stabilite e documentate nell’ordinanza pertinente dalle autorità competenti.
23. (modifica – SG n. 41 del 2010) “ Violazione sistemica ” è la commissione di tre o più violazioni per le quali sono state inflitte sanzioni amministrative alle persone con decreti penali entrati in vigore.
24. Per ” attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” si intende l’attuazione di operazioni di smaltimento di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché attività connesse (raccolta, trasporto, stoccaggio, nonché attività accessorie quali smistamento, lavorazione meccanica e altro).
25. Sono “ parti correlate ”:
a) coniugi, parenti in linea diretta – senza restrizioni, parenti in linea collaterale – fino al quarto grado compreso, e parenti in linea diretta – fino al terzo grado compreso;
b) datore di lavoro e lavoratore;
c) i soggetti uno dei quali partecipa alla gestione dell’impresa dell’altro;
d) soci;
e) una società e una persona che possiede più del 5% delle quote e delle azioni emesse con diritto di voto della società;
f) i soggetti la cui attività è controllata direttamente o indirettamente da terzi;
g) i soggetti che controllano congiuntamente, direttamente o indirettamente, un terzo;
h) le persone di cui una sia rappresentante commerciale dell’altra.
26. L’“ Ente di recupero ” è una persona giuridica registrata ai sensi del Codice Commerciale , che non distribuisce utili e che gestisce le attività di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti massivamente distribuiti.
27 . (modifica -. SG. 63 del 2006, in vigore dal 08.04.2006) Il ” prezzo di mercato ” è il prezzo ai sensi del § 1 comma 8 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e assicurativa.
§ 1a. (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) La legge introduce le disposizioni:
1. Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sui rifiuti.
2. Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 su pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
3. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti .
4. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 sullo smaltimento dei rifiuti.
5. Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ).
6. Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
7. Direttiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio .
8. Direttiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
9. Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso.
10. Direttiva del Consiglio 75/439/CEE del 16 giugno 1975 sullo smaltimento degli oli usati .
11. Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 sullo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) .
12. Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
13. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, sulla protezione dell’ambiente, e in particolare del suolo, in caso di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura .
14. Direttiva del Consiglio 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi.
15. Direttiva del Consiglio 78/176/CEE del 20 febbraio 1978 sui rifiuti derivanti dalla produzione di biossido di titanio .
16. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, sulle procedure per il monitoraggio e il controllo degli ambienti interessati dai rifiuti derivanti dalla produzione di biossido di titanio .
17. Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, sulle procedure per l’armonizzazione dei programmi per la riduzione e l’eventuale eliminazione dell’inquinamento causato dai rifiuti derivanti dalla produzione di biossido di titanio .
§ 2. Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque è l’autorità nazionale competente e il coordinatore di tutti gli accordi internazionali relativi all’oggetto della presente legge, di cui è parte la Repubblica di Bulgaria.
Disposizioni transitorie e finali
§ 3. Autorizzazioni all’esercizio di attività con rifiuti, rilasciate ai sensi
dell’Art. 37 della
legge abrogata sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente rimarranno in vigore fino alla loro data di scadenza, ma non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 4. Licenze per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, rilasciate ai sensi dell’ordinanza abrogata sull’attività commerciale con rifiuti e rottami di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe (promulgata, SG n. 92 del 1997; 10 del 2001; abrogata n. 47 del 2001) e l’ordinanza sull’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (promulgata SG n. 47 del 2001; modificata n. 82 del 2001). in vigore fino alla loro data di scadenza.
§ 5. (1) Il regolamento sull’attuazione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla sua entrata in vigore.
(2) Le leggi emanate sulla base della
legge abrogata sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente si applicano fino all’emanazione delle leggi di cui al par. 1, in quanto non contraddicono tale legge.
§ 6. I programmi adottati ai sensi
dell’Art. 28, par. 1 della
legge abrogata sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente restano in vigore fino alla loro data di scadenza, ma non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 7. I programmi di cui all’Art. 29, par. 1 sarà elaborato e adottato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 8. La presente legge abroga la legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente (promulgata, SG n. 86 del 1997; modificata, n. 56 del 1999, n. 27 e 28 del 2000, n. 91 del 2002 ).
§ 9. (1) L’articolo 11 , par. 3 si applica come segue:
1. dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 – almeno il 20 per cento dei rifiuti di imballaggio viene riciclato;
2. dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 – almeno il 25% dei rifiuti di imballaggio viene riciclato;
3. (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 non meno di:
a) il 35 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o bruciato in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia;
b) il 34% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) l’8% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato;
d) il 26% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone generati nello stesso periodo viene riciclato, e
f) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato;
4. (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 non meno di:
a) il 39 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o bruciato in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 38% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 12% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato;
d) il 33% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone generati nello stesso periodo viene riciclato, e
f) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato;
5 . (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 non meno di:
a) il 42 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 42% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 14,5% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato solo in plastica;
d) il 40% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
6. (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 non meno di:
a) il 46 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 45% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 17% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 46% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
7 . (modifica – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 non meno di:
a) il 48 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 47% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 19% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 51% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
8 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 non meno di:
a) il 50 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o bruciato in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 49% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 20% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 55% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
9 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 non meno di:
a) il 53 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero energetico;
b) il 52% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 22% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato esclusivamente in plastica;
d) il 59,6% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) il 15% del peso dei rifiuti di imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato;
10 . (Nuova – SG n. 77 del 2005) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 non meno di:
a) il 56% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene recuperato o incenerito in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia,
b) il 54,9% del peso dei rifiuti di imballaggio generati nello stesso periodo viene riciclato;
c) il 22,5% del peso dei rifiuti di imballaggio in plastica generati nello stesso periodo viene riciclato solo in plastica;
d) il 60% del peso dei rifiuti di imballaggio in vetro generati nello stesso periodo viene riciclato;
e) il 60 per cento del peso dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone prodotti nello stesso periodo viene riciclato;
f) il 50% del peso dei rifiuti di imballaggio metallici generati nello stesso periodo viene riciclato, e
g) Il 15% del peso dei rifiuti da imballaggio in legno generati nello stesso periodo viene riciclato.
(2) (modifica – SG n. 77 del 2005) Gli obiettivi di cui all’Art. 11, par. 2 si conseguono annualmente a partire dal 1 gennaio 2014.
§ 10. La disposizione dell’art . 36, par. 1 riguardante i rifiuti di imballaggio si applica dal 1° gennaio 2004.
§ 11. (1) La disposizione dell’art . 73 comma 4 si applica fino all’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
(2) La disposizione dell’art . 73, comma 5 si applica fino al 31 dicembre 2014.
§ 12. (1) La disposizione dell’art . 107, par. 1, comma 4, lettera “a” per le strutture indicate in appendice alla presente legge, si applica dal 1° gennaio 2015.
(2) La disposizione dell’art . 107, par. 1, comma 4, lettera “d” si applica come segue:
1. per i pneumatici fuori uso – dall’entrata in vigore della normativa in materia ex Art. 15, par. 2 ;
2. per pneumatici triturati fuori uso – dal 16 luglio 2006.
§ 13. Alla legge sulla protezione dell’ambiente (promulgata, SG n. 91 del 2002; modificata, n. 98 del 2002) sono apportate le seguenti modifiche :
1. In ogni punto del testo le parole “Legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente” sono sostituite da “Legge sulla gestione dei rifiuti”.
2. Il comma 12 delle disposizioni transitorie e finali è abrogato.
§ 14. Nell’art . 37, par. 2 della legge sulle risorse sotterranee (promulgata, SG n. 23 del 1999; modificata, n. 28 del 2000, n. 108 del 2001, n. 47 del 2002) le parole “dell’articolo 10, comma 2, articoli 13, 14 e 37 della legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente” saranno sostituiti da “ai sensi della legge sulla gestione dei rifiuti”.
§ 15. Nell’art . 20, comma 16 della legge sulla protezione dagli effetti nocivi delle sostanze, dei preparati e dei prodotti chimici (promulgata, SG n. 10 del 2000; modificata, n. 91 del 2002) le parole “Legge sulla limitazione dell’impatto nocivo dei rifiuti sull’ambiente” sono sostituite dalla “Legge sulla gestione dei rifiuti”.
§ 16. Al § 2 delle disposizioni transitorie della legge sui tributi statali (promulgata, G.U., n. 104 del 1951; modificata n. 89 del 1959, n. 21 del 1960, Gazzetta dello Stato, n. 53 del 1973 87 del 1974, n. 21 del 1975, n. 21 del 1990, n. 55 del 1991, n. 100 del 1992, n. 69 e 87 del 1995, nn. 37, 100 e 104 del 1996, nn. 82 e 86 del 1997, n. 133 del 1998, n. 81 del 1999, n. 97 del 2000, n. 62, 63 e 90 del 2002) le parole “Legge sulla limitazione dell’impatto dannoso dei rifiuti sull’ambiente” Ambiente” sono sostituiti da “Legge sulla gestione dei rifiuti”.
§ 17. Nell’art
. 20, comma 20 della legge
sull’imposta sul valore aggiunto (promulgata, SG n. 153 del 1998; modificata, n. 1 del 1999; modificata, n. 44, 62, 64 103 e 111 del 1999, n. 63, 78 e 102 del 2000, n. 109 del 2001, nn. 28, 45 e 117 del 2002, nn. 37 e 42 del 2003) le parole “Legge per limitare l’impatto nocivo dei rifiuti sull’ambiente” sono sostituite dalla “Legge sul Gestione dei rifiuti”.
§ 18. (Nuova – SG n. 77 del 2005 ) Le apparecchiature contenenti policlorobifenili devono essere pulite e/o smaltite entro il 31 dicembre 2010.
§ 19. (Nuova – SG n. 77 del 2005) La disposizione dell’art . 106, par. 6, punto 3 si applica fino all’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
§ 20. (Precedente § 18 – SG n. 77 del 2005, modificata – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) L’attuazione della presente legge spetta al Ministro dell’ambiente e dell’acqua e al Ministro dell’economia, dell’energia e del turismo.
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La legge è stata adottata dalla XXXIX Assemblea Nazionale il 17 settembre 2003 ed è stata timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’ATTIVITÀ MEDICA VETERINARIA
(PUBBLICATA – SG. N. 87 DEL 2005, IN VIGORE DAL 02.05.2006)
§ 27. La legge entra in vigore entro 6 mesi dalla sua promulgazione nella
Gazzetta dello Stato , ad eccezione:
1. comma 22 , che entra in vigore il 26 ottobre 2005;
2. articoli 259 – 275 , che entrano in vigore dal 1° gennaio 2006;
3. articoli 56 , 61 e 192 , che entrano in vigore dal 1° ottobre 2006;
4. articoli 52 – 54 , Art. 60 , artt. 67 – 76 , artt. 77, par. 3 , Art. 78-100 , artt . _ 112 , 175 , artt. 195, par. 3, commi 2 – 4 , Art. 199, par. 4, commi 2 – 4 , Art. 269 , 289 , 330 – 339 , 342 , artt. 343, par. 5 , Art. 382, par. 1 , Art. 401 e 410 e § 18 , in vigore dal 1 gennaio 2007.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE MISURE
(PUBBLICATA – SG. N. 95 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.03.2006)
§ 66. La legge entra in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione nella ”
Gazzetta dello Stato “, ad eccezione dei
§ 48 e
49 , che entrano in vigore dal giorno della promulgazione della legge nella ”
Gazzetta dello Stato “.
Disposizioni transitorie e finali
DEL CODICE DI PROCEDURA FISCALE- ASSICURATIVA
(PUBBLICATA – SG. N. 105 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)
§ 88. Il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’art
. 179, par. 3 ,
Art. 183, par. 9 ,
§ 10, comma 1, lettera “e” e comma 4, lettera “c” ,
§ 11, comma 1, lettera “b” e
§ 14, comma 12 delle disposizioni transitorie e finali che entrano in vigore dal giorno di promulgazione del codice nella “
Gazzetta dello Stato ”.
Disposizioni transitorie e finali
DEL CODICE DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA
(PUBBLICATA – SG n. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006)
§ 142. Il Codice entra in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione nella
Gazzetta dello Stato , ad eccezione di:
1. titolo terzo, § 2, punto 1 e § 2, punto 2 – riguardante l’abrogazione del capo terzo, sezione II “Ricorso giudiziario”, § 9, punti 1 e 2 , § 11, punti 1 e 2 , § 15 , § 44, punti 1 e 2 , § 51, punto 1 , § 53, punto 1 , § 61, punto 1 , § 66, punto 3 , § 76, punti 1 – 3 , § 78 , § 79 , § 83 , punto 1 , § 84 punti 1 e 2 , § 89 punti 1 – 4 , § 101 punto 1 , § 102 punto 1 , § 107 , § 117 punti 1 e 2 , § 125 , § 128 punti 1 e 2 , § 132, punto 2 e § 136, punto 1 , nonché § 34 , § 35, punto 2 , § 43, punto 2 , § 62, punto 1 , § 66, punti 2 e 4 , § 97 , punto 2 e § 125, punto 1 – riguardante la sostituzione della parola “distretto” con “amministrativo” e la sostituzione delle parole “tribunale cittadino di Sofia” con “tribunale amministrativo – città di Sofia”, che entrano in vigore dal 1 marzo 2007;
2. comma 120 , che entra in vigore dal 1° gennaio 2007;
3. comma 3 , che entra in vigore il giorno della promulgazione del codice nella “Gazzetta dello Stato”.
Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO
(PUBBLICATA – SG. N. 34 DEL 2006, MODIFICATA – SG. N. 80 DEL 2006, MODIFICATA – SG. N. 53 DEL 2007, IN VIGORE DAL 01.01.2008)
§ 56. (modifica – SG n. 80 del 2006 , modificata – SG n. 53 del 2007 ) La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2008, ad eccezione dei § 2 e § 3 , che entrano in vigore dal giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(PUBBLICATA – SG. N. 63 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)
§ 26. La presente legge entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, ad eccezione dei § 3 , § 16, punti 1 e 3 , § 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 e 24 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”.
Disposizioni finali
ALLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA
(PUBBLICATO – SG n. 36 del 2008)
§ 73. Nella legge sulla gestione dei rifiuti (promulgata, SG n. 86 del 2003; modificata, n. 70 del 2004, n. 77, 87, 88, 95 e 105 del 2005 e n. 30, 34 e 63 del 2006 ) ovunque le parole “il Ministro dell’agricoltura e delle foreste” sono sostituite da “il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione”.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE SUL TURISMO
(PUBBLICATA – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009)
§ 58. Nella legge sulla gestione dei rifiuti (promulgata, SG n. 86 del 2003; modificata, n. 70 del 2004, nn. 77, 87, 88, 95 e 105 del 2005, nn. 30, 34, 63 e 80 del 2006, n. 53 del 2007 e nn. 36, 70 e 105 del 2008) le parole “il Ministro dell’Economia”, “il Ministro dell’Economia” e “il Ministero dell’Economia” sono sostituite da “ il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo”, “il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo” e “il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo”.
§ 59. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULL’ACQUA
(PUBBLICATO – SG n. 95 del 2009)
§ 13. Il paragrafo 8 entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, i § 9 e 12 entreranno in vigore l’11 agosto 2006, il § 10, punto 1 entrerà in vigore il 23 giugno 2009, e il § 10, punto 2 entra in vigore il 24 settembre 2009.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
(PUBBLICATA – SG. N. 41 DEL 2010, MODIFICATA – SG. N. 30 DEL 2011)
§ 105. (In vigore dal 01.01.2011) (1) I requisiti dell’art . 71a non si applicano alle discariche regionali o comunali per le quali, al 1° gennaio 2011, la capacità residua della discarica è inferiore al 10 per cento della capacità totale della discarica in esercizio.
(2) I requisiti di cui all’Art. 71a non si applicano alle discariche per i quali il termine per la chiusura della loro attività è anteriore al 1° gennaio 2012.
§ 106. Le operazioni R12 e R13 non sono considerate conformi agli obiettivi delle norme di cui all’Art. 24, par. 2 .
§ 107. Nei restanti testi della legge la parola “autorizzato” è sostituita da “autorizzato”.
§ 108. (1) Le decisioni ai sensi dell’Art. 19b, par. 2 e 3 dovranno essere adottate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) (Modifica -. SG. 30 del 2011 ) Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni delle regioni di cui all’Art. 28, par. 4 , ove esistano associazioni costituite e accordi conclusi ai sensi del precedente ordine dell’art . 19a , creare associazioni regionali secondo i requisiti di questa legge. Le associazioni regionali e gli accordi stipulati sono soggetti a risoluzione secondo le disposizioni della legislazione bulgara, e la proprietà e gli altri rapporti sorti durante e in occasione della loro costituzione o conclusione sono regolati mediante accordo tra le parti. Qualora i Comuni scelgano di mantenere le associazioni e le convenzioni costituite, si applica quanto previsto dall’art . 19b, par. 9 .
(3) (modifica – SG n. 30 del 2011) Nel termine di cui al par. 2 le disposizioni dell’art . 19b, par. 9 non si applica alle associazioni regionali e agli accordi stipulati ai sensi del precedente ordine dell’art . 19a .
§ 109. (1) Le procedure per il rilascio dell’autorizzazione per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo nel luogo di produzione o per il trasporto di rifiuti pericolosi avviate alla data di entrata in vigore della presente legge saranno interrotte d’ufficio dall’autorità competente e verrà rimborsato l’importo della quota versata.
(2) Le autorizzazioni rilasciate per svolgere attività di trasporto di rifiuti pericolosi rimangono valide fino alla data di scadenza, ma non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 110. Le organizzazioni per il recupero dei rifiuti di imballaggio, che hanno ricevuto autorizzazioni prima dell’entrata in vigore della presente legge, adeguano le loro attività ai requisiti dell’art . 62b entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
§ 111. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’Art. 37 e documenti di registrazione ex Art. 52 degli organismi di recupero restano in vigore per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 117. Le disposizioni del § 50 (ad eccezione dell’art . 71e ), § 105 e § 112, punto 2 entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SANITARIA
(PUBBLICATA – SG n. 98 del 2010, in vigore dal 01.01.2011)
§ 121. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2011, ad eccezione di:
1. paragrafi 1 , 16 , 20 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 42 , 44 , § 56, punti 1 e 2 , § 65 , 68 , 70 , 76 , 80 , 81 , 90 , 92 , 96 , § 102, punti 3, 4, 5, 7 e 8 , § 105, punti 1, 3 e 5 , § 107, punti 1, 2, 3, 4, 6, lettera “a”, t 7, 10, 11, 13 e 15, lettera “a” , § 109 , 110 , 112 , 113, § 115 , punto 5 , § 116, punti 4 e 6 , § 117, punti 5 e 7 e § 118, punto 1 , che immettono in vigore il giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”;
2. comma 102, punti 1, 2 e 6 , che entrano in vigore dal 1° marzo 2011;
3. paragrafi 22, punto 1 (relativo all’articolo 36, paragrafo 1, seconda frase), § 37 , § 48, punto 2 , § 51 e 59 , che entrano in vigore il 1° luglio 2011;
4. comma 107, comma 15, lettera “b” , che entra in vigore il 30 settembre 2011.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE SULL’AGENZIA BULGARA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
(PUBBLICATA – SG n. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011)
§ 30. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
(PUBBLICATA – SG. N. 30 DEL 2011, MODIFICATA – SG. N. 99 DEL 2011, IN VIGORE DAL 01.01.2012)
§ 17. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) I siti autorizzati per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi devono essere conformi ai requisiti dell’art . 54, par. 2 entro 10 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) Le persone titolari di una licenza presentano entro il termine di cui al par. 1 presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, uno schizzo o altro documento di certificazione rilasciato dall’autorità competente per ciascuno degli immobili sul cui territorio è presente un sito, indicato nella licenza, contenente i dati per l’adempimento degli obblighi requisiti ex Art. 54, par. 2 . Nel caso in cui non vengano presentati i documenti per alcuni dei siti inseriti nella licenza, la persona dichiara la loro cancellazione dalla licenza.
(3) In caso di mancato adempimento del requisito di cui al par. 2, la licenza viene revocata d’ufficio, e il provvedimento contiene un ordine di esecuzione preliminare, ed entro tre mesi dal ricevimento del provvedimento di risoluzione, l’operatore economico è tenuto a sospendere l’attività, a realizzare le quantità disponibili di rifiuti ferrosi e non metalli ferrosi e adottare le misure necessarie per ripulire il/i sito/i.
(4) In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’Art. 60, par. 8, entro il termine di 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il relativo sito sarà cancellato d’ufficio e il provvedimento dovrà contenere un provvedimento di esecuzione preliminare.
§ 18. (1) (modifica -. SG. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) I siti esistenti per lo svolgimento delle attività di stoccaggio e trattamento preliminare dei rifiuti provenienti da imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, batterie inutilizzabili e gli accumulatori e gli autoveicoli fuori uso siano adeguati ai requisiti dell’art . 13a, par. 3 entro 10 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) Le persone che svolgono le attività con i rifiuti di cui al par. 1, presentano all’autorità competente istanza di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione di cui sono titolari ai sensi dell’Art. 12, par. 1, comma 1 ai sensi dell’Art. 45 ovvero una richiesta di rilascio di un nuovo documento di registrazione ai sensi dell’Art. 50 entro il termine di cui al par. 1. Il precedente documento di registrazione resta valido fino all’emissione di quello nuovo, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1. 1.
(3) Nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 l’autorità competente effettua un sopralluogo e, entro due mesi dalla presentazione della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla presentazione delle informazioni aggiuntive, emette un provvedimento modificando e/o integrando l’autorizzazione o rifiutando di modificare e/o integrare motivatamente l’autorizzazione ex Art. 45, par. 8 .
(4) L’appello contro la decisione ai sensi del par. 3 non ne sospende l’esecuzione.
(5) In caso di mancato adempimento del requisito di cui al par. 2 l’autorizzazione di cui all’Art. 12, par. 1, comma 1 e/o il documento di registrazione di cui all’Art. 12, par. 4 rimangono in vigore fino alla scadenza del termine di cui al par. 1. L’attività del sito è sospesa entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 1.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL CODICE PENALE
(PUBBLICATA – SG n. 33 del 2011, in vigore dal 27.05.2011)
§ 46. La legge entra in vigore un mese dopo la sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”, ad eccezione dei § 21 e del § 22 , che entrano in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE SUL BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER L’ANNO 2012.
(PUBBLICATA – SG. N. 99 DEL 2011, IN VIGORE DAL 01.01.2012)
§ 100. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad eccezione del § 76 , che entra in vigore il 15 dicembre 2011.
Disposizioni transitorie e finali
DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI
(PUBBLICATA – SG. N. 44 DEL 2012, IN VIGORE DAL 01.07.2012)
§ 54. (1) La Direzione principale “Polizia nazionale” creata da questa legge è il successore dei beni, delle passività, dei diritti e degli obblighi della Direzione principale “Polizia criminale” e della Direzione principale “Polizia di sicurezza”.
(2) La rappresentanza procedurale nelle controversie pendenti della Direzione principale “Polizia criminale” e della Direzione principale “Polizia di sicurezza” è svolta dal direttore della Direzione principale “Polizia nazionale”.
§ 55. Con l’entrata in vigore della presente legge, i rapporti d’ufficio e di lavoro dei dipendenti pubblici e delle persone che lavorano secondo il diritto del lavoro nella Direzione principale “Polizia criminale” e nella Direzione principale “Polizia di sicurezza” saranno convertiti in i rapporti giuridici ufficiali e lavorativi dei dipendenti pubblici e delle persone che lavorano con un rapporto di lavoro nella direzione principale “Polizia nazionale”.
§ 56. Gli statuti emanati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano fino all’emanazione dei nuovi atti corrispondenti, in quanto non la contraddicono.
§ 57. L’anzianità di servizio acquisita ai sensi della legge sui dipendenti pubblici e del Codice del lavoro da parte dei dipendenti ai sensi del § 64 delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle modifiche e integrazioni alla legge sul Ministero degli Interni (SG, n. 93 del 2009), è considerato lavorare per lo stesso datore di lavoro, rispettivamente per l’autorità che ha il potere di nomina.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 70. La legge entra in vigore il 1 luglio 2012.
Appendice al § 12, par. 1
Poro- |
Tipo di co- |
Posizione- |
Operatore |
giorno |
il canottaggio |
noi dell’organizzazione |
|
NO |
|
la moglie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Discarica di fanghi |
Devnya, |
“Polimeri” – |
|
|
Comune di Devnya, |
AD, Devnya |
|
|
Regione Varna |
|
2. |
Fanghi di carbone- |
frazione di Padina, generale |
“Solvay |
|
caduto |
di Avren, |
Sodi” – AD, |
|
“Pendenza” |
Regione Varna |
Devnya |
3. |
Discarica di carbone |
villaggio di Ezerovo, ob- |
“TEC Varna” – |
|
|
Villaggio bieloslavo, |
EAD, villaggio di Ezero- |
|
|
Regione Varna |
vo, comune |
|
|
|
Beloslav |
4. |
Discarica di carbone |
Svishtov, distretto |
“Svilosa” – |
|
|
Veliko Tarnovo |
d.C., Svistov |
5. |
Discarica di carbone |
Oryajo superiore- |
“Pianta di zucchero- |
|
|
città, distretto |
di” -AD, Gor- |
|
|
Veliko Tarnovo |
di Orjahovica |
6. |
Discarica di carbone |
visto, |
“Vidahim” – |
|
|
Regione di Vidin |
d.C., Vidin |
7. |
Discarica di carbone |
Stratagemma, |
“Riscaldamento- |
|
|
Contea di Ruse |
zione – Astuzia” – |
|
|
|
EAD, TPP- |
|
|
|
Est – Ruse |
8. |
Discarica di carbone |
federa, |
“Riscaldamento- |
|
“Kudin Dol” |
Regione di Pernik |
zione – Pernik” – |
|
|
|
EAD, Pernik |
9. |
Discarica di carbone |
federa, |
“Riscaldamento- |
|
“7 settembre” |
Regione di Pernik |
zione – Pernik” – |
|
|
|
EAD, Pernik |
10. |
Discarica di carbone |
Villaggio Kamenik, ob- |
TPP “Bobov |
|
“Kamenik” |
Regione di Boboshevo, |
dol” – EAD, |
|
|
distretto di Küsten- |
il villaggio di Golemo Selo, |
|
|
dil |
Comune di Bobov |
|
|
|
metter il fondo a |
11. |
Discarica di carbone |
Galabovo, distretto |
“Brickell” – |
|
|
Stara Zagora |
EAD, Galabovo |
12. |
Discarica di carbone |
Sliven, |
“Riscaldamento- |
|
|
Regione di Sliven |
zione – Sliven” – |
|
|
|
EAD, Sliven |
13. |
Discarica di carbone |
“Faggio superiore”, |
TPP “Maritsa |
|
|
Dimitrovgrad, |
3″-EAD, |
|
|
Regione di Haskovo |
Dimitrovgrad |
14. |
Discarica di carbone |
“Galdushki |
TPP “Maritsa |
|
|
prati”, |
3″-EAD, |
|
|
Dimitrovgrad, |
Dimitrovgrad |
|
|
Regione di Haskovo |
|
|
|
|
|
Atti rilevanti della legislazione europea
DIRETTIVA 1999/31 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1999 sullo smaltimento dei rifiuti
DIRETTIVA 96/59/CE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1996 sullo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
DIRETTIVA 94/67/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1994 sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi
DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 sulla protezione dell’ambiente, e in particolare del suolo, in caso di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura
DIRETTIVA 75/439/CEE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 sullo smaltimento degli oli usati
DIRETTIVA 75/442/CEE DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1975 sui rifiuti
REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO del 1 febbraio 1993 sul monitoraggio e il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno, da e verso la Comunità Europea
REGOLAMENTO (CE) N. 1547/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1999 che stabilisce procedure di controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio da applicare al trasporto di determinati tipi di rifiuti verso determinati paesi per i quali non esiste la decisione C dell’OCSE (92)39 finale si applica
REGOLAMENTO (CE) N. 1420/1999 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1999 che stabilisce le regole e le procedure generali da applicare alle spedizioni di alcuni tipi di rifiuti verso alcuni paesi non OCSE