In Svizzerra il legislatore, al fine di promuovere le aziende finanziarie innovative, ha creato la cosiddetta autorizzazione fintech, autorizzazione ottenibile a condizioni agevolate. L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile del rilascio.
Il 15 giugno 2018 le Camere federali hanno emanato due nuove leggi, ovvero la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Quest’ultima contiene in allegato una modifica della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR), che, con l’articolo 1b, introduce una nuova categoria di autorizzazione. Tale disposizione consente a imprese che applicano modelli aziendali tecnofinanziari e operano al di fuori del settore d’attività principale delle banche di accettare, a determinate condizioni, depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi.
Riportiamo l’art.1 b – Promozione all’innovazione della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) :
“1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano principalmente nel settore finanziario e:
- un.
- accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi importo beni crittografici o Consiglio federale oppure si prestano definiti a tale scopo; e
- b.
- non investono tali depositi o beni né interessi sugli stessi. 9
2 Il Consiglio federale può adeguare l’importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della capacità e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera.
3 Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare:
- un.
- delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all’importanza degli stessi;
- b.
- disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle norme legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità);
- c.
- disponibilità di risorse finanziarie adeguate;
- d.
- garantire che le persone incaricate dell’amministrazione e direzione titolari di una buona reputazione e offrono la garanzia di un’attività ineccepibile.
4 Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
- un.
- la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni 10 ;
- b.
- le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, di cui tuttavia non è applicabile l’articolo 727 a capoversi 2–5;
- c.
- le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9 a capoverso 1 o 4 bis della legge del 16 dicembre 2005 11 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 2007 12 sulla vigilanza dei mercati finanziari;
- d. 13
- ai depositi pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale dalle persone di cui al capo disposizioni 1 non si avvicinano le disposizioni sui depositi privilegiatiart. 37 a ) e sul pagamento immediato (art. 37 b ); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.
5 In casi particolari FINMA dichiarare applicabili i capoversi 1–4 anche alle persone del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di accetta, o si prestano che può franchi per tale scopo, e non investono tali depositi né professionali interessi sugli stessi, semper che la protezione dei clienti sia garantita misure particolari.
6 Se il valore della soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 1 a . È fatto salvo il capoverso 5.
8 Introduzione dall’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 5247 ; FF 2015 7293 ).
9 Nuovo testo giusto il n. I 6 della LF del 25 set. 2020’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° fa. 2021 ( RU 2021 33 , 399 ; FF 2020 221 ).
10 RS 220
11 RS 221.302
12 RS 956.1
13 Nuovo testo giusto il n. I 6 della LF del 25 set. 2020’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° fa. 2021 ( RU 2021 33 , 399 ; FF 2020 221 )“
A seguito dell’ introduzione dell’articolo 1b nella Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) il Dipartimento federale svizzero delle finanze il 30 novembre 2018 ha pubblicato Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR) «Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»m Spiegazioni
Conformemente all’articolo 1b capoverso 1 della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) le disposizioni della legge sulle banche e le relative disposizioni d’esecuzione si applicheranno anche alle persone di cui all’articolo 1b della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR). L’articolo 1 dell’Ordinanza sulle banche (OBCR) elenca gli oggetti disciplinati per le banche e quelli disciplinati per le persone di cui all’articolo 1b della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR).
L’autorizzazione fintech di accettare depositi del pubblico fino alla soglia massima di cento milioni di franchi svizzeri o valori patrimoniali sui loro patrimoniali, purché i depositi del pubblico oi valori patrimoniali consentano non investiti né corrisposti stessi. Un’ulteriore condizione è che l’istituto al quale è stata rilasciata l’autorizzazione fintech (persone ai sensi dell’art. 1 b della Legge sulle banche) sia una società anonima, una società in accomandita o una società a garanzia limitata e abbia la propria sede e svolga la sua attività in Svizzera.
La FINMA è responsabile del rilascio di questa autorizzazione. Essa esamina le relative richest per accertare se l’attività che il richiedente intende richiedere di un’autorizzazione può essere svolta nell’ambito dell’autorizzazione fintech. Per agevolare la procedura di richiesta, la FINMA pubblica una guida pratica. Poi, in primis, la più ricca di autorizzazioni, che ti interessano, la possibilità di presentare la storia del progetto. Il processo di autorizzazione soggetto al versamento di un emolumento. Gli emolumenti sono disciplinati dall’Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dalla FINMA.
Una volta presentata la richiesta, la FINMA comunica ai richiedenti il nominativo del collaboratore o del collaboratore responsabile della procedura di autorizzazione e specifica quali informazioni e documenti aggiuntivi non devono eventualmente essere inoltrati. Durante la procedura di autorizzazione, la FINMA può esigere che i richiedenti le inoltrino un rapporto di audit per l’autorizzazione. La FINMA valuta nel singolo caso se ciò sia necessario o meno. La durata della procedura di autorizzazione dipende dalla complessità del progetto come pure dalla qualità e dalla completezza della richiesta.