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Svizzera – Autorizzazione fintech – depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici

Svizzera – Autorizzazione fintech – depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici

In Svizzerra il legislatore,  al fine di promuovere le aziende finanziarie innovative, ha creato la cosiddetta autorizzazione fintech, autorizzazione ottenibile a condizioni agevolate. L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile del rilascio.

Il 15 giugno 2018 le Camere federali hanno emanato due nuove leggi, ovvero la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Quest’ultima contiene in allegato una modifica della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR), che, con l’articolo 1b, introduce una nuova categoria di autorizzazione. Tale disposizione consente a imprese che applicano modelli aziendali tecnofinanziari e operano al di fuori del settore d’attività principale delle banche di accettare, a determinate condizioni, depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi.

Riportiamo l’art.1 b – Promozione all’innovazione della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) :

“1  Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano principalmente nel settore finanziario e:

un.
accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi importo beni crittografici o Consiglio federale oppure si prestano definiti a tale scopo; e
b.
non investono tali depositi o beni né interessi sugli stessi. 9

2  Il Consiglio federale può adeguare l’importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della capacità e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera.

3  Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare:

un.
delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all’importanza degli stessi;
b.
disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle norme legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità);
c.
disponibilità di risorse finanziarie adeguate;
d.
garantire che le persone incaricate dell’amministrazione e direzione titolari di una buona reputazione e offrono la garanzia di un’attività ineccepibile.

4  Sono fatte salve le seguenti disposizioni:

un.
la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni 10 ;
b.
le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, di cui tuttavia non è applicabile l’articolo 727 a capoversi 2–5;
c.
le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9 a capoverso 1 o 4 bis della legge del 16 dicembre 2005 11 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 2007 12 sulla vigilanza dei mercati finanziari;
d. 13
ai depositi pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale dalle persone di cui al capo disposizioni 1 non si avvicinano le disposizioni sui depositi privilegiatiart. 37 a ) e sul pagamento immediato (art. 37 b ); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.

5  In casi particolari FINMA dichiarare applicabili i capoversi 1–4 anche alle persone del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di accetta, o si prestano che può franchi per tale scopo, e non investono tali depositi né professionali interessi sugli stessi, semper che la protezione dei clienti sia garantita misure particolari.

6  Se il valore della soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 1 a . È fatto salvo il capoverso 5.

8 Introduzione dall’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 5247 ; FF 2015 7293 ).

9 Nuovo testo giusto il n. I 6 della LF del 25 set. 2020’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° fa. 2021 ( RU 2021 33 , 399 ; FF 2020 221 ).

10 RS 220

11 RS 221.302

12 RS 956.1

13 Nuovo testo giusto il n. I 6 della LF del 25 set. 2020’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° fa. 2021 ( RU 2021 33 , 399 ; FF 2020 221 )

A seguito dell’ introduzione dell’articolo 1b nella Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) il Dipartimento federale svizzero delle finanze il 30 novembre 2018 ha pubblicato Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR) «Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»m Spiegazioni

Conformemente all’articolo 1b capoverso 1 della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) le disposizioni della legge sulle banche e le relative disposizioni d’esecuzione si applicheranno anche alle persone di cui all’articolo 1b della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR). L’articolo 1 dell’Ordinanza sulle banche (OBCR) elenca gli oggetti disciplinati per le banche e quelli disciplinati per le persone di cui all’articolo 1b della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR).

L’autorizzazione fintech di accettare depositi del pubblico fino alla soglia massima di cento milioni di franchi svizzeri o valori patrimoniali sui loro patrimoniali, purché i depositi del pubblico oi valori patrimoniali consentano non investiti né corrisposti stessi. Un’ulteriore condizione è che l’istituto al quale è stata rilasciata l’autorizzazione fintech (persone ai sensi dell’art. 1 b della Legge sulle banche) sia una società anonima, una società in accomandita o una società a garanzia limitata e abbia la propria sede e svolga la sua attività in Svizzera.

La FINMA è responsabile del rilascio di questa autorizzazione. Essa esamina le relative richest per accertare se l’attività che il richiedente intende richiedere di un’autorizzazione può essere svolta nell’ambito dell’autorizzazione fintech. Per agevolare la procedura di richiesta, la FINMA pubblica una guida pratica. Poi, in primis, la più ricca di autorizzazioni, che ti interessano, la possibilità di presentare la storia del progetto. Il processo di autorizzazione soggetto al versamento di un emolumento. Gli emolumenti sono disciplinati dall’Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dalla FINMA.

Una volta presentata la richiesta, la FINMA comunica ai richiedenti il ​​nominativo del collaboratore o del collaboratore responsabile della procedura di autorizzazione e specifica quali informazioni e documenti aggiuntivi non devono eventualmente essere inoltrati. Durante la procedura di autorizzazione, la FINMA può esigere che i richiedenti le inoltrino un rapporto di audit per l’autorizzazione. La FINMA valuta nel singolo caso se ciò sia necessario o meno. La durata della procedura di autorizzazione dipende dalla complessità del progetto come pure dalla qualità e dalla completezza della richiesta.

Vedi : https://www.finma.ch/it/autorizzazione/fintech/fintech-bewilligung/

Quindi a partire dal 2019 è possibile richiedere la cosiddetta autorizzazione fintech. L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA è responsabile del rilascio di questa autorizzazione.

L’autorizzazione fintech consente di accettare depositi del pubblico a condizione che

  • la soglia massima sia di cento milioni di franchi:
  • non vengano investiti né siano corrisposti interessi sugli stessi:
  • l’istituto al quale è stata rilasciata l’autorizzazione fintech abbia sede ed eserciti la sua attività in Svizzera.

Per agevolare la procedura di richiesta, la FINMA ha pubblicato una guida pratica di cui di seguito riportiamo la traduzione

Linee guida per le domande di autorizzazione FinTech ai sensi dell’articolo 1b TUB

Versione del 2 agosto 2021

Scopo

Questo documento ha lo scopo di fungere da guida per la comodità dei richiedenti e per facilitare la presentazione delle domande da loro presentate. Non dà luogo ad alcuna pretesa legale. Queste linee guida evidenziano le informazioni e i documenti che un richiedente deve solitamente presentare quando presenta una domanda. Le linee guida non escludono la possibilità che il richiedente possa fornire ulteriori informazioni o che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA possa richiedere ulteriori dettagli e documenti. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, mentre lo statuto, i regolamenti organizzativi e qualsiasi altro documento soggetto ad approvazione devono essere presentati in una delle lingue ufficiali della Svizzera. Se la domanda è presentata da un rappresentante legale,

Le persone ai sensi dell’articolo 1b della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) possono accettare depositi pubblici fino a 100 milioni di franchi svizzeri o criptovalute ai sensi dell’articolo 5a dell’ordinanza sulle banche (OB; RS 952.02), ma non possono investirli o pagare interessi su di loro. La FINMA autorizza le persone ai sensi dell’articolo 1b LBVM e le vigila dopo il rilascio della licenza.

Qualsiasi modifica alla base su cui è stata concessa la licenza deve essere comunicata alla FINMA. In caso di modifiche sostanziali, prima di proseguire l’attività è necessario ottenere l’approvazione della FINMA (art. 8a OBBL).

Una persona ai sensi dell’articolo 1b LBVM non può iniziare l’attività fino a quando non è stata rilasciata una licenza dalla FINMA. Costituisce reato l’esercizio di attività soggette ad autorizzazione senza essere in possesso di tale autorizzazione (art. 44 LFINMA; RS 956 cpv. 1).

  1. Domanda di licenza

I.1Informazioni generali

Motivi per richiedere una licenza come persona ai sensi dell’articolo 1b BA e intenzione di farlo

Descrizione dell’attività e dell’organizzazione proposte, compresa l’attività commerciale proposta, l’ambito geografico e la clientela target

Estratto certificato del registro di commercio

Informazioni sui locali commerciali, sulle infrastrutture e sul personale

Informazioni sulle società del gruppo del richiedente, partecipazioni e/o altre presenze (filiali o uffici di rappresentanza)

I.2 Partecipazioni al richiedente         

Capitale sociale (struttura, allocazione, valore nominale, sottoscrizione ecc.)

Elenco di tutti i partecipanti con una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (a livello di beneficiario effettivo con diritto di voto e interesse di capitale)

Grafico che mostra tutti i partecipanti direttamente o indirettamente qualificati al livello di beneficiario effettivo (comprese le informazioni sull’entità della partecipazione), suddivisi per quote di diritto di voto e capitale

Informazioni su eventuali accordi e altri modi in cui il richiedente può essere controllato o influenzato materialmente. I documenti (es. patti parasociali) devono essere presentati

I.2.1       Informazioni richieste per le persone che sono partecipanti qualificati direttamente o indirettamente

Dati anagrafici e informazioni su partecipazioni qualificate in società operanti nel settore finanziario (modulo dichiarazione di partecipazione qualificata, firmato e datato, originale)

Copia di un documento di identità in corso di validità (copia di un passaporto o documento di identità ufficiale firmato e datato dal titolare)

Dichiarazione relativa a procedimenti legali pendenti e conclusi (forma, firmata e datata)

Un CV firmato dalla persona in questione (comprensivo di formazione e istruzione superiore; elenco e descrizione delle posizioni e degli incarichi di amministratore passati e attuali, con date)

Riferimenti

Estratto di casellario giudiziario svizzero (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Per gli stranieri che risiedono in Svizzera da meno di cinque anni, estratto del casellario giudiziale del precedente Paese di residenza o Paese di origine (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Estratto del registro delle esecuzioni creditizie (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Dichiarazione se detengono la partecipazione in questione per conto proprio o su base fiduciaria per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti simili rispetto a tale partecipazione (modulo dichiarazione di partecipazione direttamente/indirettamente qualificata, firmato e datato, originale)

I.2.2       Informazioni richieste per le persone giuridiche che sono partecipanti qualificati direttamente o indirettamente

Dati anagrafici e informazioni su partecipazioni qualificate in società operanti nel settore finanziario (modulo dichiarazione di partecipazione qualificata, firmato e datato, originale)

Statuto

Estratto del registro di commercio o attestazione in tal senso

Descrizione delle attività aziendali, della situazione finanziaria e, se del caso, della struttura del gruppo

Dichiarazione relativa a procedimenti legali pendenti e conclusi (forma, firmata e datata)

Dichiarazione se detengono la partecipazione in questione per conto proprio o su base fiduciaria per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti simili rispetto a tale partecipazione (modulo dichiarazione di partecipazione direttamente/indirettamente qualificata, firmato e datato, originale)

I.3 Informazioni sui soggetti incaricati dell’amministrazione e della gestione dell’impresa

Informazioni sugli organi di governo:

Composizione dell’organo di governo incaricato dell’amministrazione degli affari, compresi i dettagli del presidente, del vicepresidente e dei membri di eventuali comitati

Informazioni sulla composizione, organizzazione e poteri del consiglio di amministrazione

I seguenti documenti devono essere presentati come prova che i membri del consiglio di amministrazione e l’organo di governo incaricato dell’amministrazione dell’impresa soddisfano i requisiti:

Dati personali (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, luogo di nascita, luogo di residenza e funzione)

Copia di un documento di identità in corso di validità (copia di un passaporto o documento di identità ufficiale firmato e datato dal titolare)

Nel caso di cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno (firmato e datato)

Un CV firmato dalla persona in questione (comprensivo di formazione e istruzione superiore; elenco e descrizione delle posizioni e degli incarichi di amministratore passati e attuali, con date)

Copie di referenze di lavoro, diplomi e altre referenze

Estratto di casellario giudiziario svizzero (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Per gli stranieri che risiedono in Svizzera da meno di cinque anni, estratto del casellario giudiziale del precedente Paese di residenza o Paese di origine (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Estratto del registro delle esecuzioni creditizie (copia originale, non più vecchio di sei mesi) Contratto con il richiedente (firmato e datato)

Dichiarazione relativa a procedimenti legali pendenti e conclusi (forma, firmata e datata)

Dichiarazione relativa alle partecipazioni qualificate in società operanti nel settore finanziario (modulo dichiarazione delle partecipazioni qualificate, firmato e datato, in originale)

Dichiarazione relativa ad altri incarichi di amministratore (modulo, firmato e datato)

I.4 Attività imprenditoriale e organizzazione interna

Descrizione dettagliata delle attività e dei processi aziendali

Piano industriale comprensivo di budget (bilancio, conto economico) per i prossimi tre esercizi con scenari ottimistici, realistici e pessimisti

Statuto, regolamenti organizzativi, adeguati all’attività commerciale di una persona ai sensi dell’articolo 1b BA

Organigramma che mostra il personale dirigente e gli FTE per unità organizzativa

Organizzazione e regolamenti/politiche relative all’organizzazione dei rischi, alla compliance e al sistema di controllo interno (incluse le politiche LRD)

Esternalizzazione delle attività

Descrizione di come sono detenuti i depositi pubblici (separati dai fondi propri della società?)

Se pianificato: descrizione tecnica dettagliata di come verranno archiviati i criptovalute Dettagli delle informazioni per i clienti ai sensi dell’articolo 7a BO

Descrizione di eventuali conflitti di interesse e relative misure ai sensi dell’articolo 14g BO

I.5 Soddisfazione dei requisiti finanziari       

Idonea evidenza del rispetto dei requisiti patrimoniali minimi

Andamento del capitale minimo previsto in linea con il piano industriale, comprese le informazioni sulle fonti di finanziamento

I.6 Società di revisione legale 

Avviso scritto di accettazione del mandato di audit regolamentare

Questionario compilato sui servizi delle società di revisione autorizzate

I.7 Requisiti aggiuntivi per i gruppi che operano nel settore dei servizi finanziari        

Organigramma del gruppo con informazioni sulle licenze esistenti o previste concesse ai sensi del diritto dei mercati finanziari

II.Cambiamenti  

Tutte le modifiche alle questioni relative alle licenze richiedono l’autorizzazione o l’approvazione preventiva della FINMA.

In particolare necessitano di approvazione (l’elenco non è esaustivo):

Modifiche relative a documenti chiave (in particolare statuti e regolamenti organizzativi)

Modifiche relative ai titolari di partecipazioni qualificate

Cambiamenti nelle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’impresa

Modifiche relative all’organizzazione

Se previsto: modifiche all’assetto tecnico per quanto riguarda lo stoccaggio di criptovalute

Modifiche relative alla normativa interna di governo societario Modifiche relative all’attività e alle attività non core

Modifiche relative all’esternalizzazione dei servizi core