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Bulgaria – Capitolo quattro della Ordinanza N 16 della Banca Nazionale Bulgara

ORDINANZA N. 16 DEL 29 MARZO 2018 PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO EX ART. 19 DELLA LEGGE SUI SERVIZI E SUI SISTEMI DI PAGAMENTO E SUI REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI PAGAMENTO CON FINALITÀ DI REGOLAMENTO

Capitolo quattro.
SOCIETÀ DI MONETA ELETTRONICA

Artt. da 22 a 33б

Sezione I.
Emissione della licenza per la società di moneta elettronica

Domanda per il rilascio della licenza

Arte. 22. (1) La richiesta per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’impresa di moneta elettronica deve essere presentata per iscritto alla BNB.
(2) La domanda contiene il nome, la sede legale e l’indirizzo della direzione del richiedente, una descrizione completa dell’attività di emissione di moneta elettronica che il richiedente intende svolgere, l’indirizzo e-mail e l’eventuale sito web del richiedente, nonché i dettagli di una persona da contattare in merito ai documenti forniti.

Documenti e informazioni richiesti

Arte. 23. (1) Al ricorso ex art. 22 si applicano i seguenti documenti e informazioni sul richiedente:
1. copia autenticata dello statuto o del contratto societario e, per le società in fase di costituzione, copia autenticata della decisione dell’assemblea costitutrice di costituire la società e del verbale dell’assemblea per l’elezione dell’amministratore devono essere presentati anche gli organi di gestione;
2. documenti attestanti che il capitale richiesto è stato versato ai sensi dell’art. 38 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ; per le società in fase di costituzione è allegata la certificazione bancaria attestante che i contributi monetari sono stati versati su un conto di riscossione e per i contributi non monetari i documenti di cui all’art. 72 e 73 della Legge Commerciale ;
3. dichiarazione e documentazione dei soci/soci sulla provenienza dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti a fronte delle azioni, rispettivamente quote sottoscritte, o con cui le stesse sono state acquistate;
4. codice identificativo uniforme;
5. informazioni se il richiedente è stato regolamentato o è attualmente regolamentato da un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari;
6 . (Nuova – SG. 38 del 2020 ) dichiarazione ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto 6 ;
7 . (punto precedente 6 – SG n. 38 del 2020) una descrizione completa dell’attività del richiedente negli ultimi 3 anni o per il periodo di esistenza della società, a meno che il richiedente non sia una società in fase di costituzione;
8 . (Precedente punto 7 – SG n. 38 del 2020) programma per lo svolgimento dell’attività, che comprende almeno:
a) una descrizione esaustiva delle attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica e di prestazione di servizi di pagamento che il richiedente intende svolgere, contenente l’indicazione in relazione a ciascuno dei servizi previsti di:
aa) schema del flusso dei fondi;
bb) descrizione del processo di regolamento dei fondi;
cv) bozze di contratti tra tutte le parti coinvolte nella fornitura di servizi di pagamento, compresi quelli con circuiti di carte di pagamento, se applicabili;
gg) i termini per l’esecuzione dei servizi connessi all’attività di emissione di moneta elettronica e, se applicabili, i termini per l’esecuzione delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 87 e 88 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ;
b) copia di una bozza di contratto tra l’emittente e il titolare di moneta elettronica e di una bozza di contratto quadro ai sensi dell’art . 59, par. 2 della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per la fornitura di servizi di pagamento, se il richiedente intende fornirli;
c) numero stimato dei locali in cui il richiedente intende emettere, distribuire e riacquistare moneta elettronica o prestare servizi di pagamento, anche tramite filiali o rappresentanze, e i loro indirizzi, se applicabili;
d) descrizione delle attività accessorie all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di pagamento, comprese le attività ai sensi dell’art . 42, par. 1, punto 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , se applicabile;
e) dichiarazione dell’intenzione del richiedente di concedere finanziamenti ai sensi dell’art. 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e in quali importi, se intende fornire servizi di pagamento oltre all’attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica;
f) una dichiarazione attestante se il richiedente acquisirà il controllo effettivo sui fondi;
g) una dichiarazione indicante se il richiedente intende emettere, distribuire e riacquistare moneta elettronica o fornire servizi di pagamento in altri Stati membri o in paesi terzi;
h) l’indicazione se il richiedente intende svolgere o sta già svolgendo nei prossimi tre anni ulteriori attività ai sensi dell’art . 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , diverse dalle attività di cui alla lettera “d”, compresa una descrizione della tipologia e del volume previsto delle attività;
i) le informazioni specificate negli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/08, nel caso in cui il richiedente intenda prestare servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
9 . (Precedente punto 8 – SG n. 38 del 2020) piano aziendale e budget stimato per i primi tre anni di attività, che comprendono almeno:
a) piano di sviluppo e giustificazione economica dell’attività, che comprende:
aa) le fasi di attuazione del piano di sviluppo della società in relazione all’emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica o alla fornitura dei servizi di pagamento richiesti e il calendario previsto per l’attuazione del piano di sviluppo con periodi specifici per ciascuna fase;
bb) analisi completa del mercato della moneta elettronica e, se il richiedente prevede di fornire servizi di pagamento, del segmento rilevante del mercato dei servizi di pagamento, compresa la concorrenza e i vantaggi competitivi specifici dell’azienda;
cv) la descrizione dei titolari di moneta elettronica e degli utenti dei servizi di pagamento ai quali sono rivolti i servizi previsti, qualora il richiedente intenda fornire servizi di pagamento, dei materiali di marketing e dei canali distributivi;
b) bilanci sottoposti a revisione contabile degli ultimi 3 anni o del periodo di esistenza della società o una sintesi della situazione finanziaria per quelle società che non hanno ancora redatto il bilancio annuale, a meno che il richiedente non sia una società in fase di costituzione;
c) un budget stimato per i primi tre anni di attività, basato su stime realistiche, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per consentire lo svolgimento affidabile della propria attività, in conformità con la linea guida 4.1 lettera “c” dal gruppo di linee guida 4.3 delle Linee guida del EBA EBA/GL/2017/09, che contiene:
aa) le previsioni di conto economico e stato patrimoniale, compresi gli scenari target e di crisi, nonché le ipotesi di base relative al volume e al valore delle operazioni, al numero di clienti, al metodo di determinazione dei prezzi, alla dimensione media delle operazioni, all’aumento previsto della soglia di redditività;
bb) (suppl. – SG. 47 del 2023 ) spiegazioni sulle principali fonti di entrate e spese, comprese le spese per la funzione di controllo interno e per le attività assegnate ai subappaltatori, se previste, passività finanziarie e immobilizzazioni ;
cv) schema e ripartizione dettagliata dei flussi di cassa stimati per il prossimo triennio;
d) le informazioni sul capitale sociale, compreso l’importo e la descrizione dettagliata degli elementi del capitale iniziale, come precisato all’art . 38 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ;
e) (modifica -. SG. 21 del 2019 ) informazioni sull’importo minimo del capitale proprio richiesto ai sensi dell’art. 39, par. 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , se la società intende fornire solo servizi di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica, e ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per quanto riguarda i servizi di pagamento che non sono legati all’emissione di moneta elettronica, se la società prevede di fornirli, che comprende una previsione annuale del suo importo e una ripartizione per elementi di patrimonio netto per tre anni;
10. (ex punto 9 – SG. 38 del 2020) le regole e le procedure per la gestione dell’attività di una società di moneta elettronica, che coprono l’attività del richiedente, delle sue filiali e rappresentanti, che includono:
a) descrizione della struttura organizzativa in conformità con l’orientamento 5 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, inclusa una descrizione dell’interazione del richiedente con altri fornitori di servizi di pagamento e/o sistemi di pagamento;
b) quadro di gestione e meccanismi di controllo interno in conformità con l’orientamento 8 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficienti;
c) meccanismi di controllo interno utilizzati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in conformità con la linea guida 14 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
d) progetto di norme interne in materia di misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
e) una procedura per il monitoraggio, la gestione e il tracciamento degli incidenti legati alla sicurezza e dei reclami dei clienti legati alla sicurezza in conformità con la linea guida 9 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
f) una procedura per la registrazione, il monitoraggio, il tracciamento e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili sui pagamenti in conformità con l’orientamento 10 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
g) misure per garantire la continuità operativa in conformità con l’orientamento 11 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, inclusa una chiara descrizione dei processi più importanti, piani di emergenza efficaci e una procedura per test periodici e revisione dell’adeguatezza e l’efficacia di questi piani;
h) i principi applicati nella raccolta di dati statistici su performance, operazioni e frodi in conformità all’orientamento 12 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
i) regole di sicurezza in conformità alla linea guida 13 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
11. (precedente punto 10 – SG n. 38 del 2020 ) misure per proteggere i fondi dei detentori di moneta elettronica e/o degli utenti dei servizi di pagamento, nonché gli strumenti di pagamento utilizzati secondo la linea guida 7.1 delle linee guida del gruppo 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
12 . (punto precedente 11 – SG n. 38 del 2020) l’elenco delle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
13 . (precedente punto 12 – SG n. 38 del 2020) l’elenco dei soci/soci e delle azioni/partecipazioni del capitale da essi posseduti, contenente il loro codice identificativo univoco o i dati personali secondo un documento di identità;
14. (punto precedente 13 – SG n. 38 del 2020) schema che mostra la struttura del richiedente, che comprende il nome e la percentuale di partecipazione (nel capitale/diritto di voto) di ogni persona che possiede o possiederà direttamente o indirettamente titoli qualificati partecipazione ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del soggetto richiedente, indicando i soggetti che si intendono titolari di partecipazione qualificata;
15 . (ex punto 14 – SG. 38 del 2020 ) elenco delle persone che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del soggetto richiedente, contenente l’indicazione per ciascuno dei soggetti del numero e della tipologia delle azioni o altre partecipazioni che sono state sottoscritte o saranno sottoscritte, nonché del valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;
16 . (Nuova – SG n. 38 del 2020 ) elenco delle persone che detengono il tre per cento o più delle azioni/quote di società o diritti di voto sulle azioni/quote di società nel capitale del richiedente, con l’indicazione di ciascuna persona in numero e la tipologia delle azioni o altre partecipazioni che sono state sottoscritte o saranno sottoscritte, nonché il valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;
17 . (punto precedente 15 – SG. 38 del 2020) descrizione del gruppo a cui appartiene il richiedente e, se del caso, informazioni sulla società madre;
18 . (punto precedente 16 – SG n. 38 del 2020 ) elenco delle persone con le quali il richiedente è strettamente imparentato ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 38 del Regolamento (UE) n. 575/2013 , contenente l’indicazione della natura degli stretti legami rispetto a ciascuno dei soggetti;
19 . (punto precedente 17 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 25 per i dirigenti e rappresentanti della ricorrente e per i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
20 . (precedente punto 18 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 26 per i soggetti titolari di una partecipazione qualificata;
21 . (Nuova – SG. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 27a per le persone che detengono almeno il 3% delle azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di società;
22 . (punto precedente 19 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 32 per le rappresentanze e le filiali di cui si avvale il richiedente, qualora intenda averne;
23 . (Nuova – SG. 38 del 2020) documenti e informazioni in conformità con le linee guida EBA EBA/GL/2019/02, nel caso in cui il richiedente intenda affidare a un subappaltatore l’attuazione delle funzioni operative;
24 . (ex art. 20 modificato – SG. 38 del 2020) dati identificativi delle persone determinate ai sensi dell’art. 10, par. 4, punto 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento società di revisione, revisore contabile iscritto ai sensi della Legge sulla revisione finanziaria indipendente , con indicazione del nome, della sede e dell’indirizzo della direzione e dei dettagli di contatto;
25 . (ex punto 21 – SG. 38 del 2020 ) un contratto di assicurazione o altro documento equivalente che conferma l’esistenza di un’assicurazione di “responsabilità professionale” o altra garanzia comparabile, con un importo di copertura conforme alle linee guida dell’EBA EBA /GL/2017/08, indicante la copertura dei relativi obblighi, nel caso in cui il richiedente intenda prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
26. (precedente punto 22 – SG. 38 del 2020) documento relativo al modo in cui il richiedente ha calcolato il valore minimo dell’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia comparabile in conformità con i requisiti delle Linee guida EBA/ GL/ 2017/08, comprensivo di tutte le componenti applicabili di cui all’art. 14 formula, nel caso in cui il richiedente intenda prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
27 . (precedente punto 23 – SG n. 38 del 2020) dichiarazione che le informazioni allegate alla domanda e i documenti allegati alla domanda sono aggiornati, completi e affidabili;
28 . (ex punto 24 – SG. N. 38 del 2020) documento per il compenso pagato ai sensi dell’art. 70 .
(2) Le disposizioni dell’art . 3, par. 2 – 9 .

Requisiti di qualificazione, esperienza professionale e onorabilità

Arte. 24. Per le persone che gestiscono e rappresentano la ricorrente, per i membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché per le persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale della ricorrente, e per le persone che per legge rappresentare le persone giuridiche, titolari di una partecipazione qualificata, diretta o indiretta, nel capitale della richiedente, si applicano le disposizioni dell’art . 4, par. 1, 2 e 4 .

Dati sui dirigenti e rappresentanti del richiedente e sui membri dei suoi organi di gestione e di vigilanza

Arte. 25. I documenti e le informazioni di cui all’art. 5 .

Dati relativi ai soggetti titolari di una partecipazione qualificata

Arte. 26. (1) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata diretta o indiretta ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale della società richiedente, i documenti e le informazioni di cui all’art. 6, par. 1 e 2 .
(2) Il richiedente non presenta documenti e informazioni ai sensi dell’art. 6, par. 2 , quando la persona giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata è la BNB o un prestatore di servizi di pagamento autorizzato dalla BNB. In questo caso, la Banca nazionale bulgara può richiedere la fornitura di documenti e informazioni aggiuntivi per certificare la conformità ai requisiti pertinenti ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .

Approvazione per l’acquisizione del controllo della partecipazione azionaria

Arte. 27. Una persona fisica o giuridica che desidera ottenere la previa approvazione della BNB ai sensi dell’art . 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ad acquisire o ad aumentare, direttamente o indirettamente, azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di società della società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB, se a seguito dell’acquisizione la sua partecipazione diventa qualificato ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero se tale partecipazione raggiunge o supera le soglie del 20, 30 o 50 per cento delle azioni/società o dei diritti di voto sulle azioni/società, nonché quando la società di moneta elettronica diventa una società affiliata, deve presentare una richiesta scritta alla BNB per la sua decisione acquisizione alla quale vengono forniti i documenti e le informazioni di cui all’art. 7 .

Notifica in caso di acquisizione di tre o più del tre per cento di azioni/azioni di società o diritti di voto su azioni/azioni di società

Arte. 27a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Chi acquisisce tre o più per cento di azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di persone in una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB deve presentare una notifica scritta alla BNB, a alla quale allega la documentazione e le informazioni di cui all’art. 7a .

Valutazione delle informazioni sugli stretti collaboratori

Arte. 27b. (Nuova – SG. 47 del 2024) Per la valutazione delle informazioni relative a persone vicine ai sensi dell’art. 24 , art. 26, par. 1 e dell’art. 27 si applica conseguentemente l’art. 7b .

Sezione II.
Capitale di una società di moneta elettronica e obblighi di informazione (Titolo aggiuntivo – SG n. 38 del 2020, modificata – SG n. 47 del 2024)

Sezione II.
Capitale sociale di moneta elettronica e misure di protezione (Titolo aggiuntivo – SG n. 38 del 2020)

Sezione II.
Capitale di una società di moneta elettronica

Condizioni generali

Arte. 28. (1) Nel capitale iniziale ai sensi dell’art. 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , che la società di moneta elettronica deve possedere al momento dell’ottenimento della licenza, comprende uno o più degli elementi di cui all’art. 8, par. 1, punto 1 – 5 .
(2) Per il capitale iniziale della società di moneta elettronica si applicano le disposizioni dell’art . 8, par. 2 e 3 .
(3) In qualsiasi momento dello svolgimento dell’attività, la società di moneta elettronica è tenuta a possedere un capitale proprio per un importo che non può scendere al di sotto del maggiore dei valori di cui all’art. 38 o ai sensi dell’art. 39, par. 2 – 6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(4) Se la società di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo al quale appartiene anche un’altra società di moneta elettronica, un istituto di credito, un istituto di pagamento, un intermediario di investimenti, una società di gestione patrimoniale o una compagnia di assicurazione o di riassicurazione, gli elementi che soddisfano le condizioni del capitale proprio non possono essere utilizzato più di una volta nel calcolo. Tale obbligo si applica anche quando l’impresa di moneta elettronica svolge le ulteriori attività previste dall’art. 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(5) Quando la società di moneta elettronica svolge una delle attività aggiuntive di cui all’art. 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento e il valore della moneta elettronica in circolazione non è noto in anticipo, la società di moneta elettronica può calcolare l’importo del capitale proprio sulla base di una quota rappresentativa, che si presuppone venga utilizzata per l’emissione di moneta elettronica se tale quota rappresentativa può essere ragionevolmente stimata sulla base di dati storici e in modo soddisfacente.
(6) Quando la società di moneta elettronica non ha svolto attività economica per un periodo sufficientemente lungo, i requisiti per l’importo del capitale proprio sono calcolati sulla base dei dati stimati della moneta elettronica in circolazione, supportati dal piano aziendale presentato, che sono soggetti a correzioni nel presente piano aziendale.

(7) (Nuova – SG. 38 del 2020 ) Una società di moneta elettronica deve informare immediatamente la BNB quando la sua solvibilità è in pericolo o il capitale proprio della società di moneta elettronica è sceso al di sotto del maggiore dei valori di cui all’art. 38 o ai sensi dell’art. 39, par. 2 – 6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .

 

Dichiarazioni patrimoniali

Arte. 29. (1) La società di moneta elettronica redige un conto patrimoniale sulla base del bilancio dell’ultima data di ogni trimestre. Il rapporto viene presentato al dipartimento “Banking” della BNB entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento trimestrale.
(2) La Banca nazionale bulgara può richiedere alla società di moneta elettronica di fornire la relazione sul patrimonio netto ai sensi del par. 1 con diversa periodicità e termine per la presentazione della relazione.
(3) La Banca nazionale bulgara può richiedere alla società di moneta elettronica di fornire informazioni sul patrimonio netto su base consolidata per un determinato periodo.

(4) Il vicegovernatore responsabile del dipartimento “Banche” della BNB determina con istruzioni la forma e il contenuto del rapporto di cui al par. 1.

 

Ulteriori informazioni

Arte. 30. L’impresa di moneta elettronica è tenuta a comunicare alla BNB le ulteriori attività previste dall’art. 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , che intende effettuare, entro un mese prima di iniziare ad effettuarli.

 

Obblighi di informazione da parte della società di moneta elettronica

Arte. 31. (1) Una società autorizzata ad operare come società di moneta elettronica fornisce alla BNB il conto annuale e il conto semestrale ai sensi dell’art . 12, par. 1 e 2 .
(2) (abrogato – SG. 38 del 2020)

Fornire informazioni sugli account di sicurezza

Arte. 31a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Una società autorizzata ad operare come società di moneta elettronica fornisce alla BNB informazioni sui conti protetti aperti ai sensi dell’art. 12a .

Fornitura di informazioni sui prestiti concessi

Arte. 31b. (Nuova – SG. 83 del 2022) Una società di moneta elettronica che concede prestiti ai sensi dell’art. 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , fornisce alla BNB informazioni sui prestiti concessi ai sensi dell’art. 12b .

Fornitura di informazioni sui reclami ricevuti

Arte. 31c. (Nuova – SG. 47 del 2024) La Società di moneta elettronica informa la BNB sul numero e sul tipo di reclami ricevuti in relazione all’emissione di moneta elettronica e alla fornitura di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 12c .

Sezione III.
Rappresentanti, succursali e subappaltatori di una società di moneta elettronica (Titolo modificato e integrato – SG n. 38 del 2020)

Sezione III.
Rappresentanti e filiali di una società di moneta elettronica

Rappresentante e della filiale

Arte. 32. (1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.
(2) Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica e fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti.
(3) Quando una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante quanto specificato nel par. 2 attività, presentare alla BNB i seguenti documenti e informazioni:
1. descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica presterà tramite il rappresentante;
2. i documenti e le informazioni di cui all’art. 15, par. 1, punto 1, 2, 4, 5, 6 e 7 .
(4) Se il rappresentante è una società autorizzata o registrata dalla BNB, la società di moneta elettronica può fornire alla BNB solo informazioni sulla data e sul numero delle informazioni già presentate alla BNB in ​​conformità con i requisiti di un altro atto normativo , che soddisfa il contenuto e il volume delle informazioni richieste dal par. 3 informazioni.
(5) Se un’impresa di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere le attività di cui al par. 2 attività tramite un rappresentante sul territorio di un altro Stato membro, presentare alla BNB una descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica presterà tramite il rappresentante, nonché i documenti e le informazioni di cui all’art. 15, par. 3 .
(6) Quando una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere attività tramite una filiale nel territorio di un altro Stato membro, deve presentare alla BNB una descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica svolgerà tramite la filiale, nonché documenti e informazioni di cui all’art. 15, par. 4 .
(7) Entro 7 giorni dalla notifica alla società di moneta elettronica della decisione della BNB di registrare il rappresentante o la succursale ai sensi dell’art. 32, par. 7 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, la società di moneta elettronica comunica alla BNB la data a partire dalla quale inizierà ad operare tramite una rappresentanza o una filiale nel territorio di un altro Stato membro.
(8) L’iscrizione, il rifiuto dell’iscrizione e la cancellazione di un rappresentante o di una filiale di una società di moneta elettronica da parte della BNB nel registro da essa tenuto ai sensi dell’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento sarà effettuato per ordine del vicedirettore responsabile del dipartimento “Banche”, per i motivi previsti dall’art . 43 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(9) Le società di moneta elettronica autorizzate nella Repubblica di Bulgaria, che operano direttamente o tramite una filiale o svolgono le attività di cui al par. 2 attività tramite rappresentante nel territorio di altro Stato membro dopo aver adempiuto ai requisiti di cui all’art. 43 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(10) Un rappresentante di una società di moneta elettronica non può svolgere le attività di cui al par. 2 tramite terzi.
(11) (Nuova – SG. 38 del 2020) I documenti e le informazioni di cui al par. 3, 5 e 6 sono presentati in bulgaro. Tutti i documenti in lingua straniera devono essere presentati in originale e accompagnati da una traduzione in bulgaro, inoltre i documenti ufficiali presentati devono essere legalizzati secondo i requisiti della legislazione vigente.
(12) (Nuova – SG. 38 del 2020) Documento sotto il par. 3, 5 e 6 possono essere sostituiti da una dichiarazione autenticata nei casi in cui l’ordinamento giuridico del Paese estero non preveda il rilascio di una dichiarazione autenticata da un documento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti di detto Paese.
(13) (Precedente par. 11 -. SG. 38 del 2020, modificata -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3, 5 e 6, l’impresa di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni rilevanti entro 14 giorni dall’avvenuto cambiamento.
(14) (Nuova – SG. 47 del 2024 ) Entro 14 giorni dall’inizio dell’attività tramite un rappresentante, la società di moneta elettronica ne informa la BNB. Nel caso in cui una società di moneta elettronica non inizi ad operare tramite un rappresentante entro tre mesi dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 19 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento o dalla data di cui al par. 7, l’impresa di moneta elettronica presenta alla BNB una richiesta di cancellazione del rappresentante dal registro.

Punto di contatto centrale

Arte. 33. (1) Una società di moneta elettronica, autorizzata in un altro Stato membro, che svolge sul territorio della Repubblica di Bulgaria le attività di cui all’art. 32, par. 2 attraverso rappresentanti, dovrebbe istituire un punto di contatto centrale nella Repubblica di Bulgaria, nel caso in cui:
1. (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) Il numero totale dei rappresentanti attraverso i quali la società di moneta elettronica svolge attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento è: dieci piccoli;
2 . (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica di Bulgaria attraverso rappresentanti in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi per anno solare precedente, comprese le operazioni di pagamento avviate in occasione della prestazione del servizio di cui all’art. 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , supera i 6 milioni BGN o il loro controvalore in un’altra valuta e la società di moneta elettronica opera sul territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento attraverso almeno due rappresentanti; O
3 . (modifica e integrazione -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica di Bulgaria tramite rappresentanti in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, incluso il numero delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , supera le 100.000 transazioni e la società di moneta elettronica opera sul territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento attraverso almeno due rappresentanti.
(2) (Modifica e integrazioni -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) La società di moneta elettronica affida all’unità centrale di contatto la comunicazione e il reporting di informazioni alla BNB riguardanti le attività dei rappresentanti della società. per la moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria, compresa la fornitura di informazioni sul rispetto dei requisiti dei capitoli quattro e cinque della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e fornitura di dati statistici riguardanti i servizi di pagamento prestati e la moneta elettronica distribuita sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nonché la presentazione alla BNB del rapporto ai sensi dell’art. 51, par. 2 ed eventualmente, ai sensi dell’art. 51, par. 1 dell’Ordinanza BNB n. 3 del 2018. sui termini e sulle condizioni per l’apertura dei conti di pagamento, per l’esecuzione delle operazioni di pagamento e per l’utilizzo degli strumenti di pagamento . Il punto di contatto centrale funge da punto di contatto unico per la società di moneta elettronica nei suoi rapporti con le autorità competenti dello Stato membro mittente e con la BNB, anche fornendo documenti e informazioni alle autorità competenti su richiesta. L’unità centrale di contatto facilita le autorità competenti dello Stato membro mittente o della BNB nello svolgimento dei controlli di vigilanza dei rappresentanti e nell’attuazione delle misure di vigilanza imposte dalle autorità competenti.
(3) La società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni di cui all’art. 16, par 3 in relazione all’istituzione di un punto di contatto centrale.
(4) (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3 la società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni rilevanti entro 14 giorni dal verificarsi della modifica.
(5) La società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni di cui al par. 3 fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare in cui si verifica una delle circostanze di cui al par. 1.

Attività in outsourcing

Arte. 33a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Una società di moneta elettronica affida a un subappaltatore l’esecuzione delle funzioni operative ai sensi dell’art. 16a .

Sezione IV.
Trasformazione di una società di moneta elettronica (Nuova – SG n. 83 del 2022)

(Nuova – SG. 83 del 2022) (1) Una società di moneta elettronica deve essere convertita ai sensi dell’art. 16b .
(2) Le disposizioni dell’art . 16c .

 

Bulgaria – Capitolo III (MONETA ELETTRONICA) della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento

Bulgaria –  Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento –  Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) 

Capitolo tre (Глава трета)

MONETA ELETTRONICA (ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ)

Sezione I

Generale

Moneta elettronica ed emittenti di moneta elettronica

Arte. 34.
(1) La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa quella magnetica, che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di eseguire operazioni di pagamento ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dal emittente di moneta elettronica.

(2) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:

  • banche ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli Istituti di Credito;
  • società di moneta elettronica autorizzate ai sensi di questa legge;
  • La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che svolgono funzioni di diritto pubblico.

(3) Le persone che non emettono moneta elettronica non hanno il diritto di emettere moneta elettronica, ad eccezione dei casi di cui al par. 5.
(4) Moneta elettronica alla quale l’emittente ha fornito accesso remoto

ai fini delle operazioni di pagamento, sono memorizzati su un conto di moneta elettronica. Un conto di moneta elettronica è un conto di pagamento in cui è conservata moneta elettronica.

(5) Le disposizioni del presente capo non si applicano:

  • valore monetario custodito negli strumenti di cui all’art. 2, par. 1, punto 11;
  • valore monetario, utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento di cui all’art. 2, par. 1, punto 12.

Emissione e Rimborso

Arte. 35.(1) Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale al ricevimento dei fondi.

Gli emittenti di moneta elettronica riacquistano in qualsiasi momento al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica specifica in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni di rimborso, comprensive di tutte le relative commissioni, e nel caso di emissione di moneta elettronica, alla quale è previsto l’accesso remoto tramite carta prepagata, e le condizioni di utilizzo
emissione della carta da parte dell’utente dei servizi di pagamento abilitato all’utilizzo dello strumento di pagamento, informando il detentore di moneta elettronica di tali condizioni prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta.

Solo in tal caso può essere addebitata una commissione per il riscatto specificato nel contratto ai sensi del par. 3 e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1. quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto;

2. quando il contratto prevede una data di scadenza e il titolare di moneta elettronica risolve il contratto prima di tale data;
3. quando il riacquisto è richiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto.
La tassa di cui al par. 4 è proporzionato e commisurato ai costi effettivi sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
Quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il riscatto di parte della moneta elettronica o dell’intero importo.

Quando il riscatto è richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo, la società di moneta elettronica deve:

1. riacquista l’intero valore della moneta elettronica detenuta, oppure

2. riacquista tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica, se l’impresa di moneta elettronica svolge altre attività ai sensi dell’art. 42, par. 1, punto 5 e la quota di fondi destinati ad essere utilizzati come moneta elettronica non è nota in anticipo.

Indipendentemente da quanto previsto dal par. 5, 6 e 7, i diritti di riscatto dei soggetti diversi dagli utenti che accettano pagamenti con moneta elettronica sono disciplinati dal contratto tra gli emittenti di moneta elettronica ei soggetti interessati.

Sezione II (Раздел II)

Licenza (Лицензиране)

Società di moneta elettronica (Дружество за електронни пари)

Arte. 36
(1) Una società di moneta elettronica ( Дружество за електронни пари) è una persona giuridica (юридическо лице) che ha ottenuto una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) in conformità con questa sezione.

Una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come società di moneta elettronica prima di iniziare a emettere moneta elettronica.

Condizioni per il rilascio, rifiuto del rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività

Arte. 37.
(1) La Banca nazionale bulgara (Българска народна банка) rilascia una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) quando la sede legale ( седалище) del richiedente (заявителя) si trova nella Repubblica di Bulgaria (Република България).

(Supplemento – SG. 45 del 2022) Le disposizioni dell’art. 10 – 13, artt. 15 – 17 e art. 19, par. 2 e 5. L’infusione di una società di moneta elettronica in una banca è effettuata in conformità con la legge sugli istituti di credito.

La licenza ad operare come istituto di pagamento, se rilasciata al richiedente, è revocata contestualmente al rilascio della licenza ad operare come società di moneta elettronica.

Nel caso in cui il richiedente intenda continuare a fornire servizi di pagamento come attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 42, con la domanda per il rilascio di una licenza per operare come società di moneta elettronica, ne dà comunicazione alla BNB.

I documenti richiesti per il rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica sono determinati da un regolamento della BNB.

Capitale iniziale

Arte. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di monetica elettronica deve disporre di un capitale iniziale, comprendente uno o più degli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) n. 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.

Equità

Arte. 39.
(1) (Supplemento – SG. 13 del 2020) Il capitale proprio di una società di moneta elettronica non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati ai sensi del par. 2 – 6 o dell’art. 38. La società di moneta elettronica prepara e presenta alla BNB relazioni sull’ammontare del capitale proprio.

Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 42, par. 1, comma 1, che non riguardano l’emissione di moneta elettronica, i requisiti per l’ammontare del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2.

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, la dimensione del capitale proprio della società per la moneta elettronica deve ammontare al 2 per cento del valore medio della moneta elettronica da essa emessa in circolazione.

Per valore medio della moneta elettronica in circolazione si intende il valore medio dell’ammontare complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno di calendario per il 6 precedente mesi di calendario, calcolati il primo giorno di calendario di ciascun mese di calendario e applicati per lo stesso mese di calendario.

La società di moneta elettronica dispone in ogni momento di un proprio capitale, che non può essere inferiore alla somma degli importi richiesti di cui al par. 2 e 3.

(Modificata – SG. 45 del 2022) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata sui dati sui rischi di perdite e sui meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la BNB può richiedere alla società di moneta elettronica di disporre di un proprio capitale, che supera fino al 20 per cento l’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5, o per consentire alla società di moneta elettronica di disporre di un capitale proprio, inferiore fino al 20 per cento rispetto all’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5.

La Banca nazionale bulgara emana un’ordinanza sull’attuazione di questa sezione.

Sezione III

Requisiti per l’attività

Divieto di accettare depositi e addebitare interessi

Arte. 40.
(1) Una società di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi della legge sugli istituti di credito.
I fondi ricevuti da una società di moneta elettronica da un detentore di moneta elettronica vengono immediatamente scambiati con moneta elettronica. Questi fondi non costituiscono un deposito o altri fondi rimborsabili ai sensi della Legge sugli istituti di credito.

Un emittente di moneta elettronica non può addebitare interessi o fornire altri vantaggi relativi al periodo di tempo in cui il detentore di moneta elettronica detiene la moneta elettronica.

Per il contabile ei revisori di una società di monetica, l’art. 24, 25 e 26.

Misure protettive

Arte. 41.
(1) Una società di moneta elettronica applica le misure di protezione di cui all’art. 23.
I fondi ricevuti sotto forma di pagamento con uno strumento di pagamento non sono soggetti alle misure di protezione di cui al par. 1, fino a quando non siano verificati sul conto di pagamento dell’impresa di monetica o siano resi in altro modo disponibili all’impresa di monetica secondo i requisiti per il periodo di esecuzione di cui all’art. Arte. 87, par. 2. In ogni caso, tali fondi sono soggetti a misure di protezione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’emissione della moneta elettronica.

La società di moneta elettronica informa preventivamente la BNB di qualsiasi cambiamento significativo nelle misure adottate per proteggere i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

Attività aggiuntive

Arte. 42.(1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, la società di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:

  • prestazione di servizi di pagamento ex art. 4;

“Art. 4 Servizi di pagamento
I servizi di pagamento sono:
1. servizi relativi al deposito di denaro in contanti su un conto di pagamento, nonché relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
2. servizi relativi ai prelievi di contanti da un conto di pagamento, nonché alle relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
3. esecuzione di operazioni di pagamento, compreso il trasferimento di fondi sul conto di pagamento dell’utente presso il prestatore di servizi di pagamento o presso altro prestatore di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi fanno parte di un credito concesso all’utente di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
5. emettere strumenti di pagamento e/o accettare pagamenti con strumenti di pagamento;
6. esecuzione dei trasferimenti di denaro disponibili;
7. servizi di disposizione di ordine di pagamento;
8. servizi di fornitura di informazioni sui conti.”

  • erogazione di crediti relativi a servizi di pagamento ex art. 4, comma 4 o 5, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21;

“Art. 21 Concessione di crediti
(1) Gli istituti di pagamento possono concedere prestiti relativi ai servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 4 o 5, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . (modifica -. SG. 45 del 2022) Il credito ha carattere ausiliario e viene concesso solo in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;;
2. il termine per il rimborso del prestito concesso in relazione a un’operazione di pagamento non supera i 12 mesi;
3 . (modifica – SG. 45 del 2022) i fondi da cui viene concesso il credito non sono stati ricevuti e non sono detenuti dall’istituto di pagamento ai fini dell’esecuzione dell’operazione di pagamento;
4. il capitale proprio dell’istituto di pagamento in qualsiasi momento, a discrezione della BNB, è sufficiente in considerazione dell’importo del credito concesso.
(2) Un istituto di pagamento che intende concedere prestiti ai sensi del par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare la concessione di prestiti, fornendo informazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività.
(3) Quando ritiene che una delle condizioni di cui al par. 1 non è disponibile, la BNB può vietare la concessione di prestiti da parte dell’istituto di pagamento fino a quando la violazione non sarà sanata.
(4) Alla concessione di prestiti ai consumatori si applica la legge sul credito al consumo.”

  • prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui al comma 1;
  • svolgere attività di operatore di sistemi di pagamento ad eccezione dei sistemi di pagamento che assicurano il carattere definitivo del regolamento ai sensi della direttiva 98/26/CE, fermo restando quanto previsto dall’art. 125 e 126;
  • altra attività nel rispetto dei requisiti normativi per il suo svolgimento.

(2) Una società di moneta elettronica che intenda svolgere una delle attività di cui al par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare a svolgere la relativa attività e, qualora intenda prestare servizi di pagamento, fornisce informazioni sulla relativa tipologia di servizi di pagamento per le modalità di esecuzione, nonché l’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia analoga per la responsabilità per le prestazioni di cui all’articolo 4, punti 7 e 8.

(3) Il credito di cui al par. 1, comma 2, non possono essere forniti con fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 40.
(4) In merito ai fondi ricevuti per la prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4, al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art. 22 e 23.

(5) Quando una società di moneta elettronica, oltre all’emissione di moneta elettronica e alla prestazione di servizi di pagamento, svolge anche altre attività commerciali, la BNB ha il diritto di chiedere la separazione in una società indipendente dell’attività di emissione di moneta elettronica e/o fornire servizi di pagamento, se, a discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influire sulla stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o sulla capacità della BNB come autorità di vigilanza di monitorare l’adempimento dei requisiti di questa legge.

Rappresentanti, filiali e subappaltatori

Arte. 43.

(1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.

Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica attraverso rivenditori rappresentativi che agiscono per suo conto.

(Modificato – SG n. 12 del 2021) Per i rappresentanti di una società di monetica elettronica, l’art. 28 – 30, e per i subappaltatori, art. 30 e 31.

(Modifica – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica può fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 28 – 30, ovvero di affidare l’espletamento di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 30 e 31.

Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può operare direttamente o tramite una filiale nel territorio di un altro stato membro ai sensi dell’art. 32. Società di moneta elettronica autorizzata

altro stato membro, può svolgere attività direttamente o tramite una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 33.
(Supplemento – SG n. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro di cui all’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

(Supplemento – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica precedentemente autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può fornire servizi di pagamento sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro ai sensi dell’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può fornire servizi di pagamento sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

Negli eventi di cui all’art. 37, par. 3 BNB invia alle autorità competenti del paese ospitante informazioni sui cambiamenti avvenuti.

Partecipazione qualificata

Art. 44. Le disposizioni dell’art. 14.

Acquisizione del tre o più del tre percento di azioni/società o diritti di voto su azioni/società

(Nuovo – SG n. 13 del 2020)

Art. 44a. (Nuovo – SG. 13 del 2020) Le disposizioni dell’art. 14a.

Accesso delle società di moneta elettronica ai conti bancari

Art. 45. Le banche e le succursali di banche operanti nel territorio del Paese devono aprire e mantenere conti di pagamento delle società di monetica elettronica secondo modalità oggettive, non discriminatorie e proporzionate che non ostacolino la capacità delle società di monetica elettronica di prestare servizi di pagamento. In ogni caso di rifiuto, la banca fornisce alla BNB un parere motivato.