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Bulgaria – Risoluzione delle controversie tra Stati membri dell’Unione europea, in relazione a convenzioni per evitare le doppie imposizioni o altri trattati internazionali di natura simile

Bulgaria: Risoluzione delle controversie tra Stati membri dell’Unione europea, in relazione a convenzioni per evitare le doppie imposizioni

La  Sezione II “a”. del Capitolo sedici del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) (artt. da 134а a 134у) è dedicata alla “Procedura per la risoluzione delle controversie tra Stati membri dell’Unione europea, in relazione a convenzioni per evitare le doppie imposizioni o altri trattati internazionali di natura simile (Legge  64 del 2019)

Argomento

Art. 134a. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Questa sezione disciplina le norme per la risoluzione delle controversie sorte tra la Repubblica di Bulgaria e altri Stati membri (“Stati membri interessati”) in relazione con l’interpretazione e l’applicazione di trattati contro le doppie imposizioni o altri trattati internazionali di natura analoga. Ai fini della presente sezione, la questione che dà luogo a una controversia ai sensi della prima frase è denominata “questione controversa”.
(2) Questa sezione regola anche i diritti e gli obblighi delle persone interessate in caso di controversie ai sensi del par. 1.

Generale

Art. 134б.. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Qualsiasi persona interessata ha il diritto di presentare un reclamo per la risoluzione di una questione controversa ai sensi dell’art. 134a, par. 1 all’autorità competente ai sensi della presente sezione.
(2) Una persona interessata è qualsiasi persona residente ai fini fiscali della Repubblica di Bulgaria o di un altro stato membro e la cui tassazione è direttamente interessata dalla questione controversa.
(3) L’autorità competente nella procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente sezione è il Ministro delle finanze o un funzionario da lui autorizzato.
(4) Il tribunale competente per l’esame dei ricorsi e delle richieste ai sensi della presente sezione è il tribunale amministrativo presso l’indirizzo permanente o la sede della persona interessata. Quando la persona interessata non ha un indirizzo o una sede permanente nel paese, le controversie sono esaminate dal Tribunale amministrativo – Città di Sofia.
(5) La doppia imposizione ai sensi della presente sezione è l’imposizione dello stesso reddito imponibile o patrimonio da parte di due o più Stati membri con imposte che rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o altro accordo internazionale di natura simile ai sensi dell’art. 134a, par. 1 , quando ciò comporti una maggiore tassazione, un aumento dei debiti tributari o la mancata rilevazione di perdite deducibili dal reddito imponibile.
(6) Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione, nella procedura di risoluzione delle controversie i concetti devono essere interpretati secondo il loro significato definito in detti atti, alla data di ricevimento della prima notifica dell’azione che dà luogo o darà luogo a a una questione controversa, nella seguente sequenza:
1. il relativo accordo o altro accordo internazionale di natura analoga ai sensi dell’art. 134a, par. 1 ;
2. la normativa in materia tributaria alla quale si applica l’accordo o altro accordo internazionale di natura analoga previsto dall’art. 134a, par. 1 ;
3. altri atti normativi diversi da quelli di cui al comma 2.

Presentazione di un reclamo

Art. 134в. (Nuovo -. SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Il reclamo deve essere presentato in bulgaro entro un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal ricevimento della prima notifica dell’azione che porta o porterebbe alla questione controversa, indipendentemente dal fatto che la persona interessata utilizzi altri mezzi di protezione legale ai sensi della legislazione bulgara o della legislazione degli altri Stati membri interessati. Il reclamo può essere accompagnato da una traduzione in inglese.
(2) L’autorità competente conferma la ricezione del reclamo entro due mesi dalla data di ricevimento e, entro lo stesso termine, notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati il ​​reclamo e la lingua che utilizzerà durante il procedimenti.
(3) Contemporaneamente alla presentazione ai sensi del par. 1 l’interessato presenta il reclamo con identico contenuto e allegati anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati nelle rispettive lingue, indicando in esso gli Stati membri interessati dalla questione contestata.
(4) Il reclamo può essere presentato solo all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 , quando la persona interessata è residente ai fini fiscali della Repubblica di Bulgaria ed è:
1. una persona fisica, o
2. una micro, piccola o media impresa che non fa parte di un grande gruppo, ai sensi della Legge sulla Contabilità .
(5) Nei casi di cui al par. 4 l’autorità competente ne informa contestualmente le autorità competenti degli altri Stati membri interessati entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Si considera che l’interessato abbia presentato denuncia a tutti gli Stati membri interessati a partire dalla data di notifica.
(6) Si ammette che dinanzi all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 un reclamo è presentato quando un’autorità competente di un altro Stato membro interessato le notifica un reclamo presentato da un soggetto interessato che è residente ai fini fiscali dello Stato membro interessato ed è una persona fisica o una micro, piccola o media impresa che non fa parte di un grande gruppo ai sensi della normativa nazionale pertinente. Il reclamo si considera ricevuto alla data in cui l’autorità competente ha ricevuto la notifica di cui al primo periodo.
(7) Le norme di cui al par. 4 e 5 trovano applicazione anche in relazione alle risposte alla richiesta di informazioni integrative di cui all’art. 134d, par. 2 , il ritiro del ricorso ex art. 134e, par. 7 e la richiesta ex art. 134 octies, par. 1 .

Contenuto della denuncia

Art. 134г (Nuova – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Il reclamo deve contenere:
1. nome/designazione dell’interessato-reclamante, rispettivamente anche del delegante, se conferito da delega, l’indirizzo per la corrispondenza, il codice fiscale, nonché altre informazioni necessarie per l’identificazione del reclamante, e se necessario – anche i dati identificativi di ogni altro interessato;
2. indicazione degli altri Stati membri interessati;
3. i periodi d’imposta cui si riferisce la questione contestata;
4. una descrizione dettagliata dei fatti e delle circostanze rilevanti del caso con una copia di tutti i documenti giustificativi, tra cui:
a) informazioni sulla struttura dell’operazione e sui rapporti tra l’interessato e gli altri soggetti delle operazioni rilevanti;
b) fatti accertati in buona fede in un accordo vincolante tra l’interessato e l’amministrazione fiscale di uno Stato membro interessato, ove applicabile;
c) una descrizione degli atti che danno origine alla questione contestata e la data in cui sono stati compiuti;
d) informazioni sul reddito percepito in un altro Stato membro e la sua inclusione nel reddito imponibile in tale Stato membro, ove applicabile;
e) informazioni sulle imposte irrogate o da irrogare in relazione ai redditi di cui alla lettera “d” nell’altro Stato membro, ove applicabili;
f) gli importi relativi alle circostanze di cui alle lettere “a” – “e” nelle valute degli Stati membri interessati;
5. rinvio alla normativa nazionale applicabile e all’accordo o accordo internazionale di cui all’art. 134a, par. 1 ; ove si applichino più accordi o contratti, l’interessato indica l’accordo o il contratto che deve essere interpretato e applicato in relazione alla materia controversa;
6. le seguenti informazioni fornite dal richiedente, unitamente a copie di tutti i documenti giustificativi:
a) una spiegazione dei motivi per cui l’interessato ritiene che vi sia una questione controversa;
b) informazioni dettagliate su tutti i ricorsi ei procedimenti giudiziari in relazione alle operazioni rilevanti, nonché su tutte le decisioni giudiziarie relative alla questione controversa;
c) assumendo l’obbligo da parte dell’interessato di rispondere in modo completo e tempestivo a tutte le richieste dell’autorità competente relative alla questione controversa e di fornire documentazione su richiesta delle autorità competenti;
d) copia dell’atto di accertamento delle passività tributarie o altro documento analogo da cui trae origine la questione contestata, nonché ogni altro documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dalle autorità fiscali di uno Stato membro interessato in relazione alla questione contestata , se applicabile ;
e) informazioni sui reclami presentati dall’interessato in conformità ad altre procedure di mutuo accordo o risoluzione delle controversie ai sensi di un accordo per evitare la doppia imposizione o di un altro trattato internazionale di natura analoga, nonché l’assunzione di un obbligo da parte dell’interessato , che intraprenderà le azioni necessarie per porre fine a tali procedure ai sensi dell’art. 134u, par. 7 , ove applicabile;
7. altre informazioni rilevanti ai fini dell’esame di merito della specifica questione contestata.
(2) L’autorità competente può richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie per l’esame della questione controversa entro un periodo massimo di tre mesi dal ricevimento del reclamo. Richieste di ulteriori informazioni possono essere effettuate anche nel corso della procedura amichevole di cui all’art. 134 è .
(3) Una persona interessata che ha ricevuto una richiesta di ulteriori informazioni ai sensi del par. 2, risponde entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Contestualmente, l’interessato invia copia della risposta alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(4) Nei casi in cui un’autorità competente di un altro Stato membro interessato ha richiesto ulteriori informazioni, la persona interessata ne fornisce contemporaneamente una copia all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 .
(5) Quando il reclamo è presentato ai sensi dell’art. 134c, par. 4 , l’autorità competente invia una copia delle ulteriori informazioni ricevute ai sensi del par. 3 delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Le informazioni supplementari si considerano fornite a tutti gli Stati membri interessati alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti interessate.

Azioni successive alla presentazione del reclamo

Art. 134д. (Nuovo -. SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) L’autorità competente accetta per esame o respinge il reclamo con decisione entro 6 mesi dal ricevimento e quando sono richieste informazioni aggiuntive sull’art. 134d, par. 2 o tali informazioni sono fornite da un’autorità competente ad un altro Stato membro interessato nei casi di cui all’art. 134c, par. 6 , il termine di sei mesi decorre dal ricevimento delle informazioni da parte dell’autorità competente.
(2) L’autorità competente respinge il reclamo quando è presente uno dei seguenti motivi:
1. il reclamo non contiene le informazioni di cui all’art. 134d, par. 1 o entro il termine di cui all’art. 134d, par. 3 non sono state fornite le ulteriori informazioni richieste;
2. non vi è questione controversa;
3. la denuncia non è stata presentata entro il termine di tre anni previsto dall’art. 134c, par. 1 .
(3) L’autorità competente informa immediatamente la persona interessata e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della sua decisione ai sensi del par. 1. Quando l’autorità competente respinge il ricorso, le motivazioni sono di norma indicate nella decisione.
(4) Quando l’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 o un’autorità competente di un altro Stato membro interessato non si è pronunciata sul ricorso entro il termine di cui al par. 1 o entro il termine previsto da analoga disposizione nella legislazione dello Stato membro interessato, il reclamo si considera accolto dall’autorità competente interessata.
(5) L’interessato può presentare ricorso contro la decisione ai sensi del par. 1 dinanzi al tribunale amministrativo competente, nel caso in cui le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati abbiano respinto il ricorso. Il ricorso deve essere presentato entro 14 giorni dal ricevimento dell’ultima notifica di rigetto del ricorso da parte di un’autorità competente di uno Stato membro interessato. La decisione del tribunale amministrativo è definitiva e non soggetta a ricorso. Quando la decisione di cui al par. 1 viene annullato, il reclamo si considera accolto dall’autorità competente, che ne dà comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(6) Nel termine di cui al par. 1 l’autorità competente può decidere la controversia senza la partecipazione delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. In tal caso, ne informa immediatamente l’interessato e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati e il procedimento di controversia è chiuso.
(7) Il reclamo può essere ritirato in qualsiasi momento dopo la presentazione da parte della persona interessata con una notifica scritta inviata contestualmente all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Il procedimento sulla questione controversa si estingue dalla data di ricezione della notifica. L’autorità competente ex art. 134b, par. 3 comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati la chiusura del procedimento.
(8) Fatti salvi i casi di cui al par. 6 e 7, il procedimento di contenzioso si estingue anche quando viene meno la materia controversa. L’autorità competente informa immediatamente la persona interessata della risoluzione, indicando in generale i motivi su cui si basa.
(9) Il procedimento sul reclamo si conclude anche quando è presente uno dei seguenti motivi:
1. il reclamo è stato respinto dalle autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati sulla base del par. 2 o di una disposizione analoga nella legislazione dello Stato membro interessato ed entro il termine di ricorso previsto dalla legislazione degli Stati membri, non è stato presentato ricorso contro la decisione dell’autorità competente pertinente o in tutti gli Stati membri interessati il ​​rigetto è stato confermata con atto effettivo di un tribunale competente;
2. in caso di ricorso contro la decisione dell’autorità competente ai sensi del par. 5 il rigetto del ricorso è stato confermato dal competente tribunale amministrativo con atto effettivo;
3. in un altro Stato membro interessato, il rigetto del ricorso è stato confermato da un tribunale competente con atto effettivo e la legislazione nazionale di tale Stato non consente di derogarvi;
4. l’interessato ha ritirato il reclamo dinanzi a un’autorità competente di un altro Stato membro interessato nei casi di cui all’art. 134c, par. 6 e l’autorità competente ex art. 134b, par. 3 ne è informato.

Comune accordo

Art. 134е. (Nuova – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Quando il ricorso è accolto per l’esame da parte di tutti gli Stati membri interessati, l’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 si sforzerà di risolvere la questione controversa di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati entro un periodo massimo di due anni, conteggiato dall’ultima notifica da parte di uno Stato membro interessato della decisione e di accettare il ricorso per visita medica.
(2) Il termine di cui al par. 1 può essere prorogato, ma per non più di un anno, su motivata richiesta scritta di un’autorità competente di uno Stato membro interessato indirizzata a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri interessati.
(3) Quando entro il termine di cui al par. 1, è stato raggiunto un accordo per risolvere la questione controversa, sulla base di esso, l’autorità competente emette una decisione, che notifica immediatamente all’interessato.
(4) Con l’accordo raggiunto, la questione controversa è finalmente risolta e la decisione emessa sulla base di essa è vincolante per tutti gli organi e le istituzioni e ha forza esecutiva per la persona interessata, quando:
1. accettare la decisione;
2. dichiara di essere consapevole che la questione controversa è definitivamente risolta dall’accordo e che nessun altro mezzo di tutela legale può essere utilizzato in relazione ad esso, e
3. presentare evidenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3, che sono state intraprese azioni per porre fine ai procedimenti avviati ma non conclusi relativi all’utilizzo di altri mezzi di tutela giudiziaria.
(5) Quando le condizioni di cui al par. 4 e le condizioni secondo analoga previsione nella legislazione degli altri Stati membri interessati, la decisione di cui al par. 3 deve essere eseguito immediatamente secondo la procedura del presente codice, indipendentemente dai termini di prescrizione prescritti. La decisione non è soggetta ad appello.
(6) Quando entro il termine di cui al par. 1 non sia stato raggiunto un accordo per risolvere la questione contestata, l’autorità competente ne dà comunicazione all’interessato, indicando in via generale le ragioni dell’impossibilità di raggiungere un accordo.

Risoluzione delle controversie da parte di un comitato consultivo

Art. 134ж. (Nuova – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Le autorità competenti degli Stati membri interessati istituiscono una commissione consultiva per risolvere la controversia su richiesta della persona interessata, quando uno degli seguenti sono soddisfatte le condizioni:
1. la denuncia presentata dall’interessato è stata respinta per i motivi previsti dall’art. 134e, par. 2 o in una disposizione analoga nella legislazione di un altro Stato membro interessato, da almeno una ma non tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati;
2. l’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 e le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno concordato di prendere in considerazione il reclamo presentato dall’interessato, ma non hanno potuto concordare la risoluzione della questione controversa entro il termine previsto dall’art. 134e, par. 1 .
(2) Richiesta ai sensi del par. 1, comma 1, può essere presentato solo quando non vi siano procedimenti pendenti ex art. 134e, par. 5 o procedimenti in appello della decisione di rigetto del ricorso in altro Stato membro interessato, nonché quando siano decorsi i termini per il ricorso previsti dalla legislazione di tutti gli Stati membri interessati.
(3) La richiesta di cui al par. 1 deve essere presentata per iscritto entro 50 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 134e, par. 3 o dell’art. 134e, par. 6 , rispettivamente, dalla data di emanazione dell’atto di annullamento del rigetto del ricorso in almeno uno degli Stati membri interessati. Nella richiesta, l’interessato dichiara le circostanze di cui al par. 2.
(4) La commissione consultiva viene istituita entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ai sensi del par. 1, in qualità di presidente ed informa immediatamente l’interessato di tale circostanza.
(5) L’autorità competente può rifiutarsi di istituire una commissione consultiva quando la questione controversa non riguarda la doppia imposizione, dandone immediata comunicazione all’interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(6) Quando la commissione consultiva è formata sulla base del par. 1, comma 1, adotta una decisione in merito all’ammissibilità del reclamo entro 6 mesi dalla data della sua redazione e La decisione è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro 30 giorni dalla sua accettazione.
(7) Quando la commissione consultiva conferma con la decisione di cui al par. 6 che i requisiti di cui all’art. 134c e 134d , la procedura amichevole ai sensi dell’art. 134 septies inizia su richiesta di una delle autorità competenti.
(8) Quando la richiesta ai sensi del par. 7 è stato effettuato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 , ne informa la commissione consultiva, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati e l’interessato.
(9) Quando è stata avviata una procedura amichevole ai sensi del par. 7, il termine per la risoluzione della controversia ex art. 134e, par. 1 inizia a decorrere dalla data di notifica della decisione del collegio consultivo sull’ammissibilità del ricorso.
(10) Quando non è stata richiesta una procedura amichevole ai sensi del par. 7 entro 60 giorni dalla data della comunicazione di cui al co. 6 per la decisione della commissione consultiva, la commissione esprime parere sulla risoluzione della questione contestata ex art. 134p, par. 1 . Ai fini dell’art. 134p, par. 1 , si ritiene che la commissione consultiva sia stata costituita alla data in cui è scaduto il termine di cui al primo periodo.
(11) Quando la commissione consultiva è costituita sulla base del par. 1, punto 2, si pronuncia sulla soluzione della questione controversa ai sensi dell’art. 134p, par. 1 .

Composizione della commissione consultiva

Art. 134з. (Nuovo – SG n. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Il Comitato consultivo per la risoluzione delle controversie ex art. 134g ha la seguente composizione:
1. presidente;
2. un rappresentante di ciascuna autorità competente di uno Stato membro interessato;
3. un esperto indipendente, individuato da ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati dall’elenco di cui all’art. 134 e .
(2) Con accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, il numero dei rappresentanti, rispettivamente degli esperti indipendenti ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, possono essere aumentati a due rappresentanti, rispettivamente due esperti indipendenti, per ciascuna autorità competente.
(3) Le regole per la nomina di esperti indipendenti sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. A ciascun esperto indipendente è assegnato un sostituto secondo le norme del primo periodo nei casi di impedimento. In mancanza di regole concordate, la determinazione degli esperti indipendenti avviene mediante sorteggio.
(4) I rappresentanti delle autorità competenti e gli esperti indipendenti eleggono un presidente dall’elenco delle persone di cui all’art. 134 e . Il presidente è un giudice, salvo diverso accordo tra i rappresentanti delle autorità competenti e gli esperti indipendenti.
(5) Fatti salvi i casi di cui all’art. 134k, un’autorità competente può opporsi alla designazione di un esperto indipendente quando ricorre uno dei seguenti motivi:
1. la persona è dipendente o lavora per una delle amministrazioni fiscali/tributarie interessate o ha ricoperto tale posizione negli ultimi tre anni;
2. la persona detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o diritti di voto in uno qualsiasi dei soggetti interessati o è stato loro dipendente o consulente in qualsiasi momento negli ultimi 5 anni prima della data della sua designazione come esperto indipendente;
3. il soggetto non fornisce sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della questione contestata;
4. la persona è dipendente di altro soggetto che presta consulenza tributaria, anche professionale, o ha ricoperto tale posizione in qualsiasi momento negli ultimi tre anni prima della data di nomina;
5. altra base preventivamente concordata tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.
(6) Un’autorità competente può chiedere a una persona designata come esperto indipendente o al suo sostituto di dichiarare l’esistenza di un interesse, relazione o altra circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza o che possa sollevare ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità durante il procedimento.
(7) Le restrizioni di cui al par. 5 si applica anche all’esperto indipendente che partecipa ad una commissione consultiva, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla consegna del parere della commissione, nel caso in cui ricorrano le circostanze rilevanti di cui al par. 5 costituirebbe motivo per un’autorità competente di opporsi alla sua inclusione nella commissione consultiva.

Elenco degli esperti indipendenti

Art. 134и. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’autorità competente designa tre o più persone competenti e indipendenti e in grado di agire con imparzialità e integrità, per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti mantenuto dalla Commissione Europea. L’elenco degli esperti indipendenti è composto da tutti gli esperti indipendenti designati dagli Stati membri.
(2) Un esperto indipendente può essere un adulto legale che non è stato condannato per un reato intenzionale di natura generale, ha un’istruzione economica o legale superiore, almeno 8 anni di esperienza professionale o accademica nel campo delle imposte dirette, accordi per evitare la doppia imposizione o il prezzo di trasferimento e ha elevate qualità morali.
(3) L’autorità competente fornisce alla Commissione europea i nominativi degli esperti indipendenti da essa nominati, nonché informazioni complete e aggiornate sulla loro esperienza professionale e accademica, sulla loro competenza, competenza ed eventuale conflitto di interessi. L’autorità competente può designare uno o più dei suoi esperti indipendenti designati che possono essere eletti presidente della commissione consultiva.
(4) L’autorità competente notifica immediatamente alla Commissione europea qualsiasi modifica dell’elenco delle persone indipendenti.
(5) L’autorità competente determina con ordinanza la procedura per l’inclusione di esperti indipendenti nell’elenco di cui al par. 1, nonché per la loro cancellazione qualora venga meno il requisito dell’indipendenza.
(6) L’autorità competente può opporsi al mantenimento di un esperto indipendente nell’elenco tenuto dalla Commissione europea, quando sussistono ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza, dandone comunicazione alla Commissione europea e presentando prove.
(7) Quando l’autorità competente viene informata dalla Commissione Europea di aver ricevuto obiezioni e prove contro un esperto indipendente da essa nominato nell’elenco di cui al par. 1, entro il termine di 6 mesi, adotta i provvedimenti necessari per l’esame del reclamo e dispone la conservazione o la cancellazione del soggetto interessato dall’elenco. L’autorità competente comunica immediatamente la sua decisione alla Commissione europea.

Determinazione della composizione della commissione consultiva da parte del tribunale

Art. 134к. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) L’interessato può chiedere al tribunale amministrativo competente di determinare la composizione della commissione consultiva di cui all’art. 134 nonies , quando l’autorità competente non vi abbia provveduto entro il termine di cui all’art. 134 octies, par. 4 . La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 134 octies, par. 4 .
(2) Il tribunale nomina un esperto indipendente e il suo sostituto dall’elenco degli esperti indipendenti e nei casi di cui all’art. 134 h, par. 2 – due esperti indipendenti e loro sostituti. Nel determinarli, il giudice deve tener conto della loro competenza e di tutte le circostanze che assicurano la nomina di un esperto indipendente e imparziale ai sensi dell’art. 134 ore .
(3) Il tribunale nomina un rappresentante dell’autorità competente e nei casi di cui all’art. 134 h, par. 2 – due rappresentanti a partecipare alla commissione consultiva, obbligando l’autorità competente a fornire un elenco di persone che possono ricoprire tale carica.
(4) Nei casi di cui al par. 2 e 3, il giudice decide entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La decisione del tribunale è definitiva. Il tribunale comunica la decisione all’interessato e all’autorità competente, che ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(5) Quando le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati non hanno nominato esperti indipendenti e i loro supplenti e l’interessato ne ha fatto richiesta ai tribunali competenti o alle autorità nazionali che hanno il potere di nomina, gli esperti indipendenti nominati in questo ordine eleggono a sorte il presidente dall’elenco gestito dalla Commissione europea.
(6) Quando più di una persona interessata partecipa al procedimento, ciascuna di esse fa appello al tribunale o all’autorità che ha il potere di nomina competente nel paese in cui la persona è residente ai fini fiscali, per la nomina di esperti indipendenti e dei loro sostituti.

Comitato per la risoluzione alternativa delle controversie

Art. 134л. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare l’istituzione di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in luogo di una commissione consultiva, che ha presentato un parere in merito la risoluzione della questione controversa ai sensi dell’art. 134 pag .
(2) Il comitato alternativo ai sensi del par. 1 può anche essere una commissione di carattere permanente, istituita dalle autorità competenti degli Stati membri per la risoluzione alternativa delle controversie.
(3) La composizione e la struttura del comitato alternativo possono differire dal comitato consultivo. Le regole di cui all’art. 134 h, par. 5 – 7 si applicano di conseguenza e in relazione al comitato alternativo.
(4) La commissione alternativa può applicare tutte le procedure e i metodi per risolvere la questione controversa in modo vincolante, applicati nei procedimenti arbitrali.
(5) Le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano regolamenti per l’attività della commissione alternativa ai sensi dell’art. 134 mt . Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, in relazione al comitato alternativo, l’ art. 134n e 134o .

Regolamento per l’attività

Art. 134м.(Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’autorità competente informa l’interessato entro il termine di cui all’art. 134 octies, par. 4 di istituire un comitato consultivo, rispettivamente un comitato alternativo per la risoluzione delle controversie, per quanto segue:
1. le regole per l’attività della commissione consultiva o della commissione sostitutiva;
2. il termine entro il quale il parere deve essere adottato in relazione alla risoluzione della questione contestata;
3. le disposizioni applicabili nella legislazione nazionale degli Stati membri interessati, inclusi gli accordi applicabili o altri trattati internazionali di natura simile.
(2) Il regolamento interno è firmato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati che sono parti della controversia.
(3) Il regolamento interno contiene:
1. descrizione della questione contestata;
2. le norme con le quali le autorità competenti degli Stati membri si accordano sulle questioni di diritto e di fatto da decidere;
3. la struttura dell’organo di risoluzione delle controversie, che può essere una commissione consultiva o una commissione alternativa, nonché il tipo di procedura di risoluzione alternativa delle controversie, se diversa dalla procedura di parere indipendente applicata dalla commissione consultiva;
4. i termini per lo svolgimento della procedura di risoluzione delle controversie;
5. la composizione della commissione, compresi il numero ei nomi dei membri, informazioni dettagliate sulla loro competenza e qualifiche, nonché la divulgazione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei membri;
6. le regole per la partecipazione dell’interessato e di terzi al procedimento, lo scambio di documenti, informazioni e prove, i costi, il tipo di procedura di risoluzione delle controversie e ogni altro aspetto procedurale o organizzativo;
7. l’organizzazione logistica del procedimento e l’accoglimento del parere da parte della commissione.
(4) Quando la commissione consultiva è costituita ai sensi dell’art. 134 octies, par. 1, comma 1 , il regolamento di attività contiene solo le informazioni di cui al par. 3, articolo 1, 4 – 6.
(5) Quando i regolamenti per l’attività sono incompleti o la persona interessata non è stata informata ai sensi del par. 1, l’attività della commissione è svolta sulla base di regole standard per l’attività approvate dalla Commissione Europea.
(6) Quando la persona interessata non viene informata delle regole per l’attività entro il termine di cui al par. 1, il presidente e gli esperti indipendenti redigono il regolamento secondo il modello standard di cui al co. 5 e inviarlo all’interessato entro due settimane dalla data di costituzione della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa. Quando il presidente e gli esperti indipendenti non hanno raggiunto un accordo sulle regole per l’attività o non ne informano l’interessato, l’interessato può chiedere al tribunale amministrativo competente o al tribunale competente di un altro Stato membro interessato di obbligarli a stilare regole.

 

Costi di produzione

Art. 134н. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Salvo diverso accordo delle autorità competenti, gli Stati membri interessati condividono equamente i seguenti costi per l’esecuzione dei procedimenti di cui alla presente sezione:
1. i costi degli esperti indipendenti, pari al valore medio dell’importo abituale rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati, e
2. gli onorari degli esperti indipendenti, se del caso, per un importo fino a 1.000 euro o il loro equivalente BGN per persona al giorno – per ogni giorno durante il quale si riunisce il comitato consultivo, rispettivamente il comitato alternativo.
(2) Le spese sostenute dall’interessato sono a suo carico.
(3) I costi di cui al par. 1, punti 1 e 2, sono assunti dall’interessato, quando le autorità competenti degli Stati membri interessati raggiungono un accordo in merito e l’interessato:
1. ha notificato il ritiro del reclamo ex art. 134e, par. 7 , o
2. ha chiesto la costituzione di una commissione consultiva dopo il rigetto del ricorso ex art. 134e, par. 2 o una disposizione analoga nella legislazione di un altro Stato membro interessato e la commissione consultiva ha confermato la decisione delle autorità competenti in merito al rigetto.

Informazioni, prove e udienze

Art. 134о. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Quando le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno concordato, l’interessato può presentare documenti, dati e altre prove nel procedimento di cui Arte. 134g , che può essere rilevante per il parere della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa.
(2) Su richiesta della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa, l’interessato e le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenuti a fornire tutti i documenti, dati e altre prove rilevanti per il procedimento.
(3) L’autorità competente può rifiutare di fornire informazioni ai sensi del par. 2, quando ricorre uno dei seguenti motivi:
1. l’ottenimento delle informazioni richiede l’applicazione di misure amministrative non conformi alla legislazione bulgara;
2. le informazioni non possono essere ottenute secondo la legislazione bulgara;
3. l’informazione costituisce un segreto commerciale, economico, industriale o professionale o un processo commerciale;
4. la divulgazione delle informazioni sarebbe contraria all’ordine pubblico.
(4) La persona interessata può, su sua richiesta e con il consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, partecipare a una riunione della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa, di persona o tramite un rappresentante.
(5) Su richiesta della commissione, la persona interessata è obbligata a comparire davanti ad essa di persona o tramite un rappresentante.
(6) La persona interessata e il suo rappresentante presentano una dichiarazione alle autorità competenti, con la quale si impegnano a mantenere riservate le informazioni a cui hanno accesso nel procedimento di risoluzione delle controversie, quando ciò è richiesto nel corso del procedimento.

Parere del comitato consultivo, rispettivamente del comitato alternativo

Art. 134п. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) La commissione consultiva, rispettivamente la commissione alternativa, presenta il proprio parere per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro un termine massimo di 6 mesi dalla data di redazione e Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato di tre mesi quando, per la natura della materia controversa, la commissione ritenga necessario un termine più lungo per la presentazione del parere. La Commissione notifica all’interessato e alle autorità competenti degli Stati membri interessati la proroga del termine.
(2) La commissione consultiva, rispettivamente la commissione alternativa, basa il proprio parere sulle disposizioni dell’accordo applicabile o su un altro trattato internazionale di natura simile e sulle norme nazionali applicabili.
(3) La commissione consultiva, rispettivamente la commissione alternativa, adotta il proprio parere a maggioranza semplice. In mancanza di maggioranza, il voto del presidente è determinante per il parere finale.
(4) Il presidente comunica il parere della commissione alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Decisione finale

Art. 134р. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Le autorità competenti degli Stati membri interessati raggiungono un accordo e adottano una decisione definitiva per risolvere la questione controversa entro 6 mesi dopo aver ricevuto il parere del comitato consultivo, rispettivamente del comitato alternativo.
(2) Il parere della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa, è obbligatorio per le autorità competenti quando prendono la decisione finale solo quando le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo sulla risoluzione della questione controversa entro il termine di cui al par. 1.
(3) L’autorità competente comunica immediatamente alla persona interessata la decisione finale sulla risoluzione della questione controversa. Quando, entro 30 giorni dall’adozione della decisione, la persona interessata, che è residente ai fini fiscali della Repubblica di Bulgaria, non ne è informata, può chiedere al tribunale amministrativo competente di obbligare l’autorità competente a fornirgli la decisione finale.
(4) La decisione finale è esecutiva per la persona interessata, a condizione che entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica ai sensi del par. 3, accetta la decisione e dichiara di essere consapevole che la questione controversa è definitivamente risolta con l’entrata in vigore della decisione e che nessun altro mezzo di tutela legale può essere utilizzato in relazione ad essa, soddisfa pertanto le condizioni per l’entrata in vigore forza della decisione secondo una disposizione analoga nella legislazione degli altri Stati membri interessati.
(5) La decisione finale non è soggetta a ricorso ed è eseguita immediatamente secondo la procedura del presente codice, indipendentemente dai termini di prescrizione prescritti, tranne quando un tribunale competente di uno Stato membro interessato stabilisce che, in relazione a un esperto indipendente , le condizioni di indipendenza di cui all’art. 134 h, par. 5 o una disposizione analoga nella legislazione del rispettivo Stato membro.
(6) La decisione finale per risolvere la controversia è vincolante per la questione controversa per l’autorità competente e per tutte le autorità e le istituzioni.
(7) Quando la decisione finale non è attuata dall’autorità fiscale competente, la persona interessata può chiedere al tribunale amministrativo competente di obbligare l’autorità ad attuarla.

Attuazione di una decisione efficace per risolvere la controversia

Art. 134с (Nuova – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Quando non è stato emesso alcun atto di revisione sulla questione contestata, l’interessato presenta una dichiarazione o una dichiarazione correttiva ai sensi dell’art. 104 entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento ex art. 134e o 134p . Una dichiarazione non deve essere presentata da una persona per la quale non vi è alcun obbligo di dichiarazione ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società o della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .
(2) Quando la persona interessata non presenta una dichiarazione o si riscontrano incongruenze nella dichiarazione con la decisione efficace ai sensi dell’art. 134e o art. 134p sulla questione contestata, l’Agenzia delle Entrate può emanare atto ai sensi dell’art. 107 .
(3) Quando è stato emesso un atto di revisione sulla questione controversa, che non è stato impugnato in tribunale, l’ art. 133, par. 2, punto 6 .
(4) Sulla base di una decisione effettiva sulla questione controversa, la persona interessata può presentare una richiesta di compensazione o rimborso entro il termine di cui al par. 1, se tale termine scade successivamente al termine di cui all’art. 129, par. 1 .

Pubblicità

Art. 134т (Nuovo -. SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’autorità competente può accettare la decisione finale ai sensi dell’art. 134p da pubblicare integralmente nel registro centrale tenuto dalla Commissione europea, con il consenso espresso dell’interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(2) Quando un’autorità competente o la persona interessata non acconsente alla pubblicazione della decisione finale nella sua interezza, una sintesi della decisione è pubblicata nel registro centrale. Il sommario include una descrizione generale della questione contestata, la data, i periodi d’imposta rilevanti, la base giuridica, il settore di attività, una breve descrizione dell’esito finale e una descrizione del metodo arbitrale utilizzato.
(3) L’autorità competente invia le informazioni di cui al par. 2 all’interessato prima della sua pubblicazione. Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni, l’interessato può chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni che riguardino segreti commerciali, economici, industriali o professionali o processi commerciali, nonché informazioni contrarie all’ordine pubblico.
(4) Le informazioni di cui al par. 1 e 2 è pubblicato secondo un modello approvato dalla Commissione Europea.
(5) L’autorità competente fornisce immediatamente alla Commissione europea le informazioni pubblicate ai sensi del par. 2 e 3.

Concorrenza con altri settori

Arte. 134у. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’interessato può avvalersi delle procedure previste nella presente sezione, indipendentemente dal fatto che la questione contestata sia stata risolta con atto effettivo, salvo che casi in cui vi è una decisione giudiziaria effettiva.
(2) L’esame della questione controversa in un procedimento ai sensi della presente sezione non impedisce l’avvio o la prosecuzione di procedimenti giudiziari, amministrativi o penali in relazione alla questione controversa.
(3) Quando la questione controversa è oggetto di esame in un procedimento giudiziario ai sensi del par. 2, il giudizio sul ricorso ex art. 134e e 134e è sospeso fino a quando il tribunale non abbia emesso un atto effettivo. Quando il procedimento giudiziario è sospeso o si è concluso con atto diverso dal provvedimento giudiziale, il procedimento di cui alla presente sezione è ripreso, con i termini di cui all’art. 134e, par. 1 e 6 e dell’art. 134e, par. 1 e 2 iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto.
(4) Quando il procedimento giudiziario con l’oggetto della questione controversa ai sensi del par. 3 conclusasi con sentenza effettiva, l’autorità competente ne dà comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in quanto:
1. procedimento amichevole ex art. 134 septies si estingue, a decorrere dalla data di notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, quando la decisione del tribunale è stata pronunciata prima che fosse raggiunto un accordo per risolvere di comune accordo la questione controversa ai sensi dell’art. 134f ;
2. l’autorità competente si rifiuta di istituire una commissione consultiva quando la decisione del tribunale è stata pronunciata prima che l’interessato presenti una richiesta di risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 134 octies , nel caso in cui la questione controversa sia rimasta irrisolta durante la procedura amichevole ex art. 134f ;
3. i procedimenti per la risoluzione delle controversie da parte di una commissione consultiva, rispettivamente di una commissione sostitutiva, si estinguono quando la decisione del tribunale è resa dopo la presentazione di una richiesta ai sensi dell’art. 134g e prima che la commissione abbia presentato il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi dell’art. 134 pag .
(5) Quando è stato avviato un procedimento penale ai sensi del par. 2 per un reato contro il sistema tributario ex art. 255 e 255 bis cp , il procedimento di cui alla presente sezione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale con atto effettivo. All’espletamento del procedimento penale con atto effettivo di sanzione del reato di cui al primo periodo, l’autorità competente ne dà comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati e il procedimento di cui alla presente sezione si estingue, di conseguenza l’autorità competente l’autorità si rifiuta di istituire una commissione consultiva.
(6) Il procedimento ai sensi della presente sezione deve essere chiuso anche nel caso in cui l’autorità competente riceva notifica da un’autorità competente di un altro Stato membro di porre fine al procedimento per risolvere la controversia in base alle circostanze previste dalle disposizioni della legislazione dello Stato membro interessato stato interessato.
(7) Le procedure avviate per la risoluzione delle controversie ai sensi di un accordo o di un altro trattato internazionale di natura analoga, interpretate o applicate in relazione alla questione controversa, si concludono con la presentazione di un reclamo ai sensi dell’art. 134c , conteggiato dalla data del primo ricevimento del reclamo da parte di un’autorità competente di uno Stato membro interessato.