Archivi categoria: Registrazione IVA in Bulgaria

Bulgaria – Presentazione della domanda di registrazione IVA

In Bulgaria la domanda di registrazione IVA  è presentata da tutte le persone (persone fisiche e giuridiche) per le quali è sorto l’obbligo di registrazione ai fini IVA o che desiderano registrarsi spontaneamente, quando non vi è motivo di registrazione obbligatoria.

In Bulgaria la domanda di partita IVA può essere presentata con le seguenti modalità:

► per via telematica, attraverso il servizio telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , disponibile con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) nel  portale telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

L’utilizzo del servizio con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) richiede la presentazione di:

►Nel  competente direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)  della persona.

►tramite l’agenzia di registrazione durante la registrazione iniziale di un operatore – solo per la registrazione IVA volontaria.

In caso di presentazione di una domanda, è richiesta una procura notarile o una procura espressa redatta ai sensi della legge sull’avvocato tramite una persona autorizzata.

L’Agenzia Nazionale delle Entrate non richiede spese per la presentazione e l’accettazione di una domanda di registrazione IVA  Secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 3 della Legge sulla Agenzia nazionale bulgara delle entrate (Закон за националната агенция за приходите (ЗНАП))

Scadenza presentazione

  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 96, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – ogni soggetto passivo con un fatturato imponibile pari o superiore a BGN 100.000 per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese corrente è tenuto entro 7 giorni dalla scadenza del periodo d’imposta durante il quale ha realizzato tale fatturato, a presentare domanda di iscrizione ai sensi della presente legge. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, l’interessato è tenuto a presentare la domanda entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 96, comma 9 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – Qualsiasi soggetto passivo che non è stabilito nel territorio dello Stato e compie cessioni di beni o servizi imponibili, diversi da quelli per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario , è obbligatoria entro 7 giorni prima della data in cui l’imposta per la cessione di beni o servizi imponibile diventa esigibile, salvo quando sussista la base per l’iscrizione ai sensi degli articoli 97, 97 ter e 98.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale. Indipendentemente dalla cifra d’affari imponibile ex art. 96, è soggetto ad iscrizione IVA il soggetto stabilito in un altro Stato membro che non è stabilito nel territorio dello Stato ed effettua cessioni imponibili di beni che sono montati o installati nel territorio dello Stato da o per suo conto e il destinatario di questa fornitura non è una persona con partita IVA;
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97a, paragrafi 1 e 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta di consegna diventa esigibile. Qualsiasi soggetto passivo che riceve servizi con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, che sono imponibili e per i quali l’imposta è richiesta dal destinatario ai sensi dell’art. 82, comma 2. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che presta i servizi di cui all’art. 21, par. 2 con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97b della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla data dell’evento fiscale della prima consegna. Nei casi in cui il soggetto abbia presentato domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 154, comma 2, IVA ovvero abbia presentato domanda per l’applicazione di un regime dell’Unione o di un regime extracomunitario in un altro Stato membro e abbia ricevuto un diniego di registrarsi per l’applicazione di uno qualsiasi di tali regimi speciali, il termine per la presentazione della domanda di registrazione non è oltre il 7° giorno dalla data di ricezione del diniego, rispettivamente dalla data della prima consegna dopo la sospensione dell’applicazione del regime.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 98, comma 1, della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni dalla data di accadimento dell’evento fiscale per la fornitura per la quale il valore complessivo delle vendite a distanza nell’anno in corso supera l’importo di cui Art. 20, comma 2, punto 2 IVA. Quando il luogo di esecuzione della consegna ai sensi dell’art. 20, par. 4 della legge è sul territorio del paese, le persone sono tenute a presentare domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna o dal ricevimento dell’anticipo.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 99, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per l’acquisizione, entro il quale il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili ha superato i 20.000 lev.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 132 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – 7 giorni dall’iscrizione della circostanza di cui all’articolo 10, comma 1 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o dall’iscrizione nel registro BULSTAT.
  • In caso di decesso di una persona fisica titolare di partita IVA o di una persona fisica – ditta individuale, la cui impresa è stata rilevata per successione o per testamento, l’iscrizione ai sensi dell’articolo 132a, cpv. 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dall’accettazione dell’eredità ex art. 49 e 51 della Legge sulle successioni (Закона за наследството), ma non oltre il 14° giorno compreso del mese successivo al 6° mese dalla data di morte del testatore.
  • Nel caso di società prive di personalità giuridica , alle quali partecipa un socio titolare di Partita IVA, l’iscrizione si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dalla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, e quando il socio risulta iscritto ai sensi IVA successiva alla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, la domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di registrazione del socio, che ai sensi della presente legge è considerata data di registrazione della società.
  • Non c’è scadenza per l’iscrizione volontaria .

La domanda di registrazione è presentata secondo un modello e deve contenere la base per la registrazione, con allegati i documenti specificati nel regolamento per l’applicazione della legge a seconda della base per la registrazione:

Risultato dell’invio

  • Domanda accettata/respinta.
  • La domanda, in quanto documento informatico, si considera presentata se firmata con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) del soggetto obbligato o da lui autorizzato. La persona obbligata/autorizzata riceve il risultato dell’elaborazione della dichiarazione al suo indirizzo di posta elettronica.

In caso di dati errati o respinti, in base all’articolo 102, comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), entro 7 giorni dalla data di comunicazione dei dati respinti, il mittente è tenuto a presentare una nuova istanza che soddisfi le requisiti

Entro sette giorni dalla presentazione della domanda viene effettuato un controllo circa la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del soggetto ai fini IVA.

Dopo l’accertamento viene emesso atto di registrazione IVA o diniego motivato.

Al momento della consegna di un atto di registrazione, la persona è registrata ai fini IVA.

Sanzioni

La sanzione per la mancata presentazione di una domanda di registrazione obbligatoria è una multa – per le persone fisiche che non sono commercianti, o una sanzione pecuniaria – per le persone giuridiche e le imprese individuali, per un importo da BGN 500 a BGN 5.000.

Bulgaria – La soglia per la registrazione IVA obbligatoria è aumentata da 50 BGN a 100.000 BGN

Il 4 novembre la Bulgaria ha ricevuto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.

Ciò significa che la soglia per l’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, par. 1 dell’IVA è aumentata da BGN 50.000 a BGN 100.000. L’emendamento entra in vigore il 01.01.2023

Ai sensi dell’articolo 287, punto 17 della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria può esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui fatturato annuo non supera il controvalore in valuta nazionale in EUR 25.600 al tasso di cambio del giorno dell’adesione del paese.

Con lettera depositata presso la Commissione il 17 maggio 2022, la Bulgaria ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 17 della direttiva 2006/112/CE e quindi di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui fatturato annuo non è superiore a quello nazionale controvalore in valuta di 51.130 EUR (100.000 BGN) al tasso di cambio del giorno della sua adesione.

La misura speciale entrata in vigore il 01 gennaio 2023 si applicherà fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva (CE) 2020/285 sul Consiglio. Da tale direttiva deriva (art. 284) che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui fatturato annuo in un determinato Stato membro non supera una soglia di 85.000 EUR o l’equivalente nazionale valuta.
relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.

Registrazione IVA in Bulgaria

Registrazione IVA in Bulgaria

Registrazione IVA obbligatoria

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ogni soggetto passivo stabilito in Bulgaria e che ha un fatturato imponibile di 100.000 BGN o più per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese in corso è soggetto a registrazione obbligatoria È obbligato a presentare domanda di registrazione all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), IVA entro 7 giorni dalla scadenza del periodo d’imposta durante il quale ha raggiunto tale fatturato. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, la domanda deve essere presentata entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.

l fatturato imponibile  è la somma delle basi imponibili delle prestazioni:

  • forniture imponibili, comprese le forniture a tassazione zero;
  • prestazioni di servizi finanziari ex art. 46 della legge sull’IVA;
  • forniture di servizi assicurativi ex art. 47 della legge sull’IVA.

Il fatturato imponibile comprende:

  • gli anticipi ricevuti per consegne di cui all’art. 96 par. 2 dellalegge sull’IVA, ad eccezione degli acconti ricevuti prima del verificarsi dell’evento fiscale previsto dall’APA;
  • il giro d’affari realizzato dal trasformante o dall’alienante, quando persona iscritta a titolo diverso dall’art. 96 della legge sull’IVA (sopra menzionata) o dell’art. 100, par. 1, ovvero è persona non registrata – per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima della trasformazione o del trasferimento (nei casi di cui all’art. 10, comma 1, commi 1 e 2, della legge sull’IVA)
  • in caso di conferimento non monetario di un’impresa o di una sua parte separata. In tal caso si tiene conto del fatturato realizzato in esecuzione delle attività cedute dal cedente o dall’alienante, e in caso di impossibilità di determinarlo a seconda delle attività – in proporzione ai beni ceduti;
  • in caso di separazione o scissione;

Tutti i soggetti passivi sono tenuti a determinare il proprio fatturato imponibile ai sensi dell’art. 96, par. 2 della legge sull’IVA dopo la scadenza di ogni mese solare per i 12 mesi precedenti a quello in corso, nonché giornalmente per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso. Il fatturato imponibile comprende anche il fatturato derivante dagli acconti ricevuti per forniture: prestazioni imponibili, comprese quelle tassate ad aliquota zero, prestazioni di servizi finanziari e assicurativi di cui all’articolo 96, comma 4, della legge sull’IVA).

Sono escluse dal fatturato imponibile le prestazioni di servizi finanziari e assicurativi, quando non attinenti all’attività principale del soggetto, le forniture di immobilizzazioni materiali o immateriali utilizzate nell’attività del soggetto, nonché le prestazioni per le quali l’imposta è dovuto dal destinatario di cui  all’art. 82, par. 2 e 3 della legge sull’IVA .

Sono escluse dalla cifra d’affari imponibile le cessioni aventi luogo di adempimento nel territorio dello Stato (articolo 21, comma 6della legge sull’IVA), quando sono effettuate da un soggetto:

  • registrato in base all’art. 154 o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione;
  • registrato in un altro Stato membro per l’applicazione di un regime nell’Unione che non ha una stabile organizzazione nel territorio del paese;
  • registrato in base all’art. 97б.

A partire dal 1 gennaio 2020 è stata introdotta l’ obbligo di registrazione nei casi di svolgimento consecutivo di attività omogenea nello stesso sito commerciale da parte di due o più persone correlate o che agiscono di concerto . Lo scopo è prevenire i casi di elusione della registrazione IVA cambiando formalmente l’ente che svolge la stessa attività nello stesso sito commerciale prima del raggiungimento della soglia di fatturato per la registrazione obbligatoria.

In caso di svolgimento consecutivo di attività omogenea nello stesso sito commerciale da parte di due o più soggetti collegati o che agiscano di concerto, il fatturato imponibile di ciascun soggetto successivo deve comprendere il fatturato realizzato nel sito da tutti i soggetti del sito antecedente ad esso per un periodo non superiore a – lungo degli ultimi 12 mesi consecutivi, compreso il mese in corso (comma 10 dell’articolo 96 della legge sull’IVA). Si ritiene che il fatturato sia stato realizzato dal rispettivo soggetto il primo giorno di inizio della sua attività omogenea nel sito.

Un’attività è omogenea quando esiste un’identità significativa rispetto a due o più delle seguenti caratteristiche:

  • i beni o servizi offerti;
  • i beni utilizzati;
  • personale;
  • il marchio/nome del sito;
  • fornitori/clienti.

In caso di interruzione dell’attività per più di un mese, la norma dell’art. 96, par. 10 della legge sull’IVA è inapplicabile (comma 11 dell’articolo 96 della legge sull’IVA).

Ai sensi dell’articolo 97 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), indipendentemente dall’ammontare del fatturato imponibile, qualsiasi persona stabilita in un altro Stato membro dell’UE, che non è stabilita nel territorio della Bulgaria e effettua cessioni di beni tassabili, montati o installati nel territorio del paese da o per suo conto . La domanda di registrazione deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato questo evento fiscale. Non vi è alcun obbligo di registrazione IVA del fornitore quando il destinatario della fornitura è una persona registrata ai fini IVA.

Ai sensi dell’articolo 97a della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ogni soggetto passivo che riceve servizi imponibili con un luogo di esecuzione nel territorio della Bulgaria, che sono soggetti passivi, è obbligato a registrarsi per l’IVA e il fornitore di servizi è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio della Bulgaria . In questo caso l’IVA è dovuta dal destinatario. La domanda di registrazione viene presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data di scadenza dell’imposta sulla fornitura (pagamento anticipato o evento fiscale) e la base imponibile del servizio ricevuto è soggetta a tassazione. Per esempio. se utilizzi servizi pubblicitari di Google o Facebook devi registrarti per la partita IVA. Questa è una registrazione speciale e non addebiterai l’IVA ai tuoi clienti in Bulgaria.

Ai sensi dell’articolo 99 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ogni persona giuridica e soggetto passivo non soggetto passivo che effettua un acquisto intracomunitario di beni deve anche essere registrato per l’IVA quando il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno solare in corso supera i 20.000 BGN . La domanda deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per l’acquisizione, entro il quale il valore totale delle acquisizioni intracomunitarie tassabili supera i 20.000 BGN.

Registrazione di una persona straniera

Una persona che non è stabilita nel territorio del paese ed effettua cessioni imponibili di beni/servizi con un luogo di adempimento nel territorio del paese, e l’imposta per loro non è richiesta al destinatario, è obbligata a registrarsi, indipendentemente di fatturato imponibile. In tal caso il soggetto è obbligato a presentare domanda di registrazione entro 7 giorni prima della data in cui è dovuta l’imposta sulle forniture di beni o servizi imponibili, salvo obbligo di registrazione (artt. 97, 97 ter e 98 della della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)).

Registrazione tramite un rappresentante accreditato

Una persona straniera che soddisfa le condizioni della legge sull’IVA per la registrazione obbligatoria o per la registrazione facoltativa è registrata tramite invii accreditati quando:

  • ha una stabile organizzazione nel territorio del paese dal quale svolge attività economica o
  • non è stabilito nel territorio del Paese, ma effettua prestazioni imponibili con luogo di adempimento nel territorio del Paese

Eccezioni:

  • le succursali di persone straniere sono iscritte nell’ordine generale;
  • quando uno straniero è stabilito in un altro Stato membro o in un Paese terzo con il quale il nostro Paese ha strumenti giuridici di mutua assistenza, la registrazione è effettuata nell’ordine generale. In questi casi, lo straniero può nominare un rappresentante accreditato, ma non è obbligato a farlo (art. 133, comma 6, legge sull’IVA);
  • quando uno straniero ha scelto di iscriversi ai sensi dell’art. 154 per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione, la stessa deve essere registrata senza rappresentante accreditato (art. 133, comma 5, legge sull’IVA)

Cos’è un rappresentante accreditato? 

Il rappresentante accreditato rappresenta la persona straniera in tutti i suoi rapporti giuridici fiscali derivanti dalla legge sull’IVA. Egli risponde in solido degli obblighi previsti dalla presente legge dello straniero iscritto, derivanti dalla data in cui il rappresentante accreditato ha accettato gli obblighi di cui all’art. 135 della legge sull’IVA, fino a 5 anni dopo aver cessato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 135 della legge sull’IVA, e quando lo straniero abbia nominato un altro rappresentante accreditato – fino alla data in cui l’altro rappresentante accreditato abbia accettato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 135 della legge, salvo il caso in cui lo straniero sia stabilito in altro Stato membro o in un Paese terzo con il quale il nostro Paese abbia strumenti giuridici di mutua assistenza.
In caso di cessazione della persona – rappresentante accreditato, o in caso di altre circostanze che comportino l’impossibilità di questa persona di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente legge, entro 14 giorni dalla data in cui si sono verificate le nuove circostanze lo straniero è obbligato a nominare un nuovo rappresentante accreditato, salvo i casi in cui lo straniero sia stabilito in altro Stato membro o in un Paese terzo con il quale il nostro Paese abbia strumenti giuridici di mutua assistenza.
La registrazione avviene presso la Direzione Territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). (Articolo 133, paragrafo 3 della legge sull’IVA, in connessione con l’articolo 8 del TPSC).

Chi può essere un rappresentante accreditato?

Un rappresentante accreditato (articolo 135 della legge sull’IVA) può essere solo una persona fisica abile con un indirizzo permanente o residente permanente nel paese o una persona giuridica locale che non è in liquidazione o non è stata dichiarata fallita e non ha debiti e debiti tributari non pagati e debiti per contributi previdenziali incassati dall’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) (Art. 135, comma 1, della legge sull’IVA, modificato, SG n. 108/2007, in vigore dal 19.12.2007)

Vedi anche:  Modifiche relative al ritiro della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord dall’UE

Registrazione facoltativa

La legge conferisce il diritto a chiunque non soddisfi le condizioni per l’iscrizione obbligatoria di registrarsi volontariamente.

Il desiderio di registrarsi per l’IVA può essere espresso al momento della presentazione dei documenti per l’iscrizione iniziale di una società nel registro di commercio.

Procedura di registrazione IVA

La domanda di registrazione è presentata alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) presso la sede o l’indirizzo della persona. Un’eccezione è la registrazione di scelta nella registrazione iniziale di una società, che viene applicata all’Agenzia del registro.

La domanda è in una forma approvata e può essere presentata, incl. ed elettronicamente:
  1. personalmente dalla persona fisica o dal commerciante individuale;
  2. dal legale rappresentante della società (dirigente, amministratore esecutivo);
  3. da un delegato con procura notarile (il più delle volte il contabile della società);
  4. tramite un avvocato con un’esplicita procura scritta. Non è necessario essere autenticati.
Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
  • riferimento per il fatturato imponibile mensile, per gli ultimi 12 mesi antecedenti a quello in corso, compreso il fatturato in caso di svolgimento consecutivo di attività omogenea nello stesso sito commerciale da parte di due o più persone collegate o che agiscono di concerto. Quando il fatturato viene raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, il riferimento include anche il fatturato imponibile per il mese in corso fino alla data in cui viene raggiunta la soglia di 50.000 BGN;
  • riferimento per l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno in corso, ad eccezione degli acquisti di autoveicoli nuovi e prodotti soggetti ad accisa – per l’immatricolazione ai sensi dell’art. 99, par. 1 della Legge sull’IVA.

Quando si richiede l’iscrizione della registrazione iniziale presso l’Agenzia del registro, non deve essere allegato un riferimento per il fatturato imponibile .

La procedura di registrazione richiede 14 giorni.

Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) verifica i motivi della registrazione.

Entro 7 giorni dalla fine dell’ispezione, l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))emette un atto di registrazione, resp. motivato dal rifiuto di registrarsi.

Nei casi di registrazione IVA speciale, l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) si pronuncia entro 3 giorni dalla presentazione della domanda.

L’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), può rifiutarsi di registrare una persona la cui registrazione IVA è stata revocata o rifiutata fino a quando i motivi di rifiuto della registrazione, rispettivamente i motivi per la cancellazione, cessano di esistere, o fino alla scadenza di 24 mesi dall’inizio del mese successivo al mese di cancellazione o registrazione rifiutata.

La data di notifica dell’atto di registrazione è considerata la data di registrazione IVA.

Su richiesta scritta della persona registrata entro 7 giorni , l’autorità delle entrate rilascia un certificato di registrazione in una forma protetta con un foglio di plastica.

vedi: https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-v-balgariya/registratsiya-po-zdds