Con le sentenze “gemelle” nella motivazione n. 16605, 16606, 16607 e 16609 pubblicate il 20 giugno 2025, tutte riferite alla medesima società, la Corte di Cassazione si è espressa sull’imponibilità IVA di operazioni consistenti nelle cessione di beni poste in essere da una società italiana nei confronti di una società sammarinese ritenuta “esterovestita”, in quanto all’esito delle verifiche poste in essere, quest’ultima risultava di fatto amministrata in Italia e la sua attività principale localizzata nel territorio italiano.
A fronte degli elementi di fatto accertati, l’Ufficio riteneva che le operazioni poste in essere dalla società italiana nei confronti della società sammarinese ritenuta “esterovestita” fossero da ritenersi ai imponibili a fini IVA e non, contrariamente a quanto sostenuto dalla dalla società italiana, operazioni non imponibili a fini IVA.
L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pesaro notificava alla Società italiana, avviso di accertamento.
La Società italiana impugnava l’avviso di accertamento, contestando l’operato dell’Ufficio e la fondatezza della ricostruzione emersa dalle risultanze delle verifiche effettuate.
La Commissione tributaria provinciale di Pesaro respingeva il
ricorso della contribuente e la condannava a rifondere le spese di
giudizio.
Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di
appello.
La Commissione tributaria regionale di Ancona, rigettando
l’appello, confermava la sentenza di primo grado
Veniva proposto ricorso per Cassazione.
La parte ricorrente contestava l’applicabilità dei criteri di cui all’art. 73 del TUIR, previsti per individuare la residenza delle persone giuridiche ai fini delle imposte sul reddito, ai fini dell’IVA. Si evidenziava, al riguardo, che se nelle imposte sui redditi il concetto di “residenza fiscale effettiva” è stato elaborato al fine di tutelare da un lato le Amministrazioni finanziarie nazionali dal fenomeno delle “migrazione” verso Paesi a più bassa fiscalità (“esterovestizione”) e, dall’altro, i contribuenti dal rischio di doppie imposizioni, in ambito IVA la soggettività passiva al tributo è del tutto autonoma rispetto al posizionamento del contribuente nei singoli Stati. Dunque, il “soggetto passivo” è tale a prescindere dal luogo (nazionale o meno) in cui compie le operazioni fiscalmente rilevanti, non esistendo nella normativa comunitaria dell’IVA nessuna definizione di “sede fiscale” per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Qualora quindi risulti provata, nei rispettivi Stati di residenza, la soggettività IVA della società estera soggetta a verifica fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, la predetta circostanza sarebbe di per sé sufficiente a qualificare l’ente come “non residente in Italia” ai fini IVA. Pertanto, la società cessionaria sanmarinese era sottoposta ad IVA (con i relativi obblighi formali e sostanziali) nello Stato di localizzazione (R.S.M.) e non in Italia. Lungi dall’applicare una presunzione di “territorialità” ricavata dalla trasposizione di una norma del TUIR all’ambito IVA, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che i criteri fissati dall’art. 8, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972 furono nella fattispecie rispettati perché i beni erano stati effettivamente e giuridicamente esportati nella R.S.M..
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Nella motivazione della sentenza n. 16605 pubblicata il 20 giugno 2025si legge:
“L’ipotesi della cd. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell’attività di direzione e gestione dell’impresa, localizza la propria residenza fiscale all’estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l’uno dall’altro, completandosi a vicenda (Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 14485; Cass., Sez. V, 3 giugno 2021, n. 15424).
Questa Corte ha precisato che la nozione di «sede dell’amministrazione», in quanto contrapposta alla «sede legale», deve ritenersi coincidente con quella di «sede effettiva» (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16697).
Sulla stessa linea si è posta la Corte di giustizia nella sentenza del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sàrl, causa C-73/06 in cui è stato affermato che la nozione di sede dell’attività economica «indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultimo (punto 60)».
È stato, inoltre, chiarito che la fattispecie della esterovestizione, tesa ad accordare prevalenza al dato fattuale dello svolgimento dell’attività direttiva presso un territorio diverso da quello in cui ha sede legale la società, non contrasta con la libertà di stabilimento. Se ne trae conferma dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, causa C-196/04 (richiamata da Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16697), la quale, con riferimento al fenomeno della localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, ha stabilito che la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé sola un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringa la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato.
…………………
Riguardo alla questione dell’IVA, l’art. 7, comma 1, lett. d. del D.P.R. 633/1972 stabilisce che «per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva».
Pertanto è da ritenersi stabilita nel territorio dello Stato anche la società avente la sede “effettiva” nello “Stato, come nel caso di specie.
L’art. 4 d.P.R. 633/1972 prevede inoltre che tutte le attività imprenditoriali svolte in Italia sono ivi assoggettate ad imposizione. Il pagamento dell’IVA in Italia è dunque conseguenza diretta dell’accertamento della “esterovestizione”.”
