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I vantaggi fiscali delle “Dipendenze della corona britannica (Crown Dependencies)”

Le dipendenze della corona  sono tre territori insulari nelle isole britanniche che sono possedimenti autonomi della corona britannica :

  • situate nel Canale della Manica (Isole del Canale):
    • la giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey ;
    • la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey ;
  • nel Mare d’Irlanda al largo della costa nord-occidentale dell’Inghilterra ;
    • l’isola di Man.

Non fanno parte del Regno Unito (UK) né sono territori britannici d’oltremare .  Hanno lo status di “territori per i quali il Regno Unito è responsabile”, piuttosto che stati sovrani.  Di conseguenza, non sono stati membri del Commonwealth . Tuttavia, hanno rapporti con il Commonwealth e altre organizzazioni internazionali e sono membri del British-Irish Council .

Lo sviluppo politico di ciascuna isola è stato in gran parte indipendente da quello del Regno Unito, anche se spesso parallelo,  e sono simili a “stati in miniatura con ampi poteri di autogoverno”. 

Poiché le dipendenze della corona non sono stati sovrani, il potere di approvare la legislazione che interessa le isole spetta in ultima analisi al re-in-consiglio (sebbene questo potere sia raramente esercitato senza il consenso delle dipendenze). Tuttavia, ciascuno di esse ha la propria assemblea legislativa, con il potere di legiferare su molte questioni locali con l’assenso della Corona ( Consiglio privato (Il Privy Council ( PC ), ufficialmente il “Consiglio privato più onorevole di Sua Maestà” , è un corpo formale di consiglieri del sovrano del Regno Unito) , o nel caso dell’Isola di Man in determinate circostanze il luogotenente governatore ). Nel Jersey e nell’Isola di Man, il capo del governo è chiamato chief minister . Il  parlamento dell’Isola di Man, chiamato Tynwald, è autonomo e rispecchia la struttura del parlamento del Regno Unito. A Guernsey, il capo rappresentante del governo basato sui comitati è il Presidente del Comitato Politiche e Risorse.

Norme societarie e fiscali:

  • Giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey

La Companies-(Guernsey)-Law-2008 e successive modifiche (la Companies Law) ha modernizzato il regime societario della giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey e consolidato tutta la normativa societaria.

Il sistema fiscale della giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey è normato dalla Income Tax (Guernsey) Law, 1975.

  • Giurisdizione (Bailiwick) di Jersey

La Jersey Company Law si basa in gran parte sulla Common Law inglese. Ha alcune modifiche francesi, che hanno emendato l’inglese Companies Act 1948 al Companies (Jersey) Act 1991.

Le società costituite a Jersey allo scopo di svolgere attività commerciali internazionali sono chiamate società “esentate” e non sono autorizzate a svolgere attività commerciali a Jersey. Questo perché una normale società residente non è esentasse. I residenti non Jersey possono possedere tutte le azioni di una società Jersey.

Il sistema fiscale della  giurisdizione (Bailiwick) di Jersey è normato dalla Income Tax  (Jersey) Law 1961.

  • Isola di Man

L’ Isle of Man Companies Act 2006 , noto anche come 2006 Act, è una legge che consente l’incorporazione di un veicolo aziendale flessibile e moderno, originariamente noto come New Manx Vehicle. L’incorporazione delle società del 2006 Act è iniziata nell’Isola di Man il 1° novembre 2006.

La legge è un atto legislativo autonomo che ha integrato la legislazione esistente dell’Isle of Man Companies Act piuttosto che sostituirla. Le società dell’Isola di Man possono anche essere costituite ai sensi dell’Isle of Man Companies Acts 1931 e della Limited Liability Companies Act 1996.

Il sistema fiscale delll’isola di Man è normato dalla Income Tax Act 1970.

Le isole del Canale, dipendenze della corona britannica, presentano numerosi vantaggi dal punto di vista fiscale.

La giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’isola di Man hanno imposte sulle società pari allo 0% con alcune eccezioni:

  • Guernsey: tasso intermedio 10% (redditi derivanti da attività bancaria, imprese di assicurazioni locale, attività fiduciarie, intermediari e assicuratori); tasso alto 20% (redditi derivanti da attività di negoziazione regolamentata e dal possesso di terreni e fabbricati);
  • Jersey: solo per le  società costituite a Jersey allo scopo di svolgere attività commerciali internazionali, le società operanti nel campo finanziario, che scontano un’imposta del 10%, ovvero per le società che gestiscono utilities, nonché i redditi derivanti dallo sfruttamento delle proprietà dell’isola, per le quali l’aliquota sale al 20%;
  • Isola di Man: l’imposizione sale al 10% nei seguenti casi: banche autorizzate per i redditi derivanti dalla loro attività caratteristica; redditi derivanti dalla locazione e dallo sviluppo di proprietà immobiliari collocate sull’Isola di Man (come l’attività mineraria o estrattiva). A decorrere dal 6 aprile 2015, l’aliquota applicabile ai redditi di società derivanti da immobili situati nell’isola è del 20% (il riferimento è all’attività estrattivo-mineraria, all’edilizia e alle locazioni commerciali e residenziali).

Trattamento fiscale di interessi, dividendi e royalties

  • Guernsey: non sono praticate ritenute su interessi, dividendi e royalties.;
  • Jersey: generalmente, non sono praticate ritenute su interessi, dividendi e royalties. In particolari circostanze, sia i dividendi, sia le royalties pagate da persone fisiche residenti, sia i pagamenti effettuati dalle persone fisiche residenti, sono sottoposte a ritenuta;
  • Isola di Man: Dividendi 0%;   Interessi 0%/20%;  Royalty 0%

Tassazione delle plusvalenze 

Nella giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , nella giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e nell’isola di Man i capital gains non sono tassati.

IVA

  • Jersey: non esiste nessuna forma di imposta sul valore aggiunto;
  • Guernsey:  non esiste nessuna forma di imposta sul valore aggiunto;
  • Isola di Man: Diversamente dalle isole del Canale della Manica, ai fini dell’applicazione dell’Iva, l’Isola di Man si intende ricompresa nel territorio della Gran Bretagna (art. 7, co. 1, lett c, D.P.R. n. 633/1972) e ne possiede le medesime aliquote (ordinaria del 20%; 5% e 0% per quelle ridotte).

Tutte e tre le dipendenze della corona   figurano nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

La giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’ isola di Man figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

La giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’ isola di Man sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

La giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’ isola di Man sono incluse anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).