Romania
Legge n. 227/2015 in materia di Codice Fiscale
TITOLO III – Imposta sui redditi delle microimprese come modificato dalla Legge n. 296 del 26 ottobre 2023 (riguardo ad alcune misure di bilancio e di bilancio per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine della Romania) l Capo II (Misure fiscali), Articolo III, commi da 3 a 7, a valere dal 01/01/2024
ART.47 – Definizione di microimpresa
ART.48 – Norme di applicazione del sistema di tassazione dei redditi di microimpresa
ART.49 – Ambito di applicazione dell’imposta
ART.50 – Anno fiscale
ART.51 – Aliquote fiscali
ART.52 – Norme per l’uscita dal sistema di tassazione dei redditi di microimpresa nel corso dell’anno
ART.53 – Base imponibile
ART.54 – Norme per determinare le condizioni di applicazione del sistema di imposizione sui redditi delle microimprese
ART.54 1 – Norme transitorie
ART.55 – Termini per la dichiarazione delle menzioni
ART.56 – Pagamento dell’imposta e presentazione delle dichiarazioni dei redditi
ART.57 – Disposizioni fiscali in materia di ammortamenti e imposta sui dividendi
Vedi anche
Titolo II (Imposta sugli Utili) della Legge n. 227/2015 in materia di Codice Fiscale – ART.43 – Dichiarazione, ritenuta e versamento dell’imposta sui dividendi
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TITOLO III – Imposta sui redditi delle microimprese
ART.47 – Definizione di microimpresa
(1) Ai fini del presente titolo, una microimpresa è una persona giuridica rumena che soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni, al 31 dicembre dell’anno fiscale precedente:
a) *** Abrogato ***
b)*** Abrogato ***
c) hanno conseguito ricavi non superiori all’equivalente in lei di 500.000 euro. Il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro è quello in vigore alla fine dell’esercizio in cui sono stati contabilizzati i ricavi; ( Vedi: Norme metodologiche)
d) il suo capitale sociale è posseduto da soggetti diversi dallo Stato e dalle unità amministrativo-territoriali;
e) non è in scioglimento, seguito da liquidazione, iscritto nel registro delle imprese o presso i tribunali, a norma di legge.
f) redditi da lavoro, diversi da quelli di consulenza e/o di gestione, ad eccezione dei redditi da consulenza fiscale, corrispondenti al codice CAEN: 6920 – «Attività di contabilità e controllo finanziario; consulenza in campo fiscale”, nella quota di oltre l’80% del totale dei ricavi;
g) ha almeno un dipendente, salvo il caso previsto dall’art. 48 par. (3);
h) ha soci/azionisti che detengono più del 25% del valore/numero dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto in non più di tre persone giuridiche rumene qualificate per applicare il sistema fiscale sui redditi delle microimprese, compresa la persona che verifica il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
(2) A partire dal 1° gennaio 2023, in deroga a quanto previsto dal par. (1), persone giuridiche rumene che svolgono attività corrispondenti ai codici CAEN: 5510 – «Alberghi e altre strutture ricettive simili», 5520 – «Strutture ricettive per vacanze e brevi periodi», 5530 – «Parchi per roulotte, campeggi e campeggi», 5590 – «Altri servizi di alloggio», 5610 – «Ristoranti», 5621 – «Attività di ristorazione (catering) per eventi», 5629 – «Altri servizi di ristorazione n.c.a.», 5630 – «Bar ed altre attività di somministrazione di bevande» possono optare per la pagamento dell’imposta disciplinata dal presente titolo, senza applicazione del disposto dell’art. 52.
(3) Le seguenti persone giuridiche rumene non rientrano nell’ambito di applicazione di questo titolo:
a) Il fondo di garanzia dei depositi del sistema bancario, istituito secondo la legge;
b) Fondo di compensazione degli investitori, istituito ai sensi di legge;
c) Il fondo privato di garanzia delle pensioni, istituito ai sensi della legge;
d) il fondo di garanzia dell’assicurato, costituito ai sensi di legge;
e) l’ente fiscalmente trasparente dotato di personalità giuridica.
f) persona giuridica rumena che esercita attività bancaria;
g) Persona giuridica rumena che svolge attività nei settori dell’assicurazione e della riassicurazione, del mercato dei capitali, compresi quelli che svolgono attività di intermediazione in questi settori;
h) Persona giuridica rumena che svolge attività nel campo del gioco d’azzardo;
i) Persona giuridica rumena che svolge attività di esplorazione, sviluppo, sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale.
(4) Nell’applicare le disposizioni del par. (1) lett. h), nel caso in cui una delle associazioni/azionisti della persona giuridica rumena detenga più del 25% del valore/numero dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto in più di tre persone giuridiche rumene che hanno diritto ad applicare il sistema fiscale sul reddito di microimprese e non possiedono i codici CAEN previsti al par. (2), dovranno stabilire le tre persone giuridiche rumene che applicano le disposizioni del presente titolo, per il resto delle persone giuridiche si applicheranno le disposizioni del titolo II.
(5) Nel caso in cui le persone giuridiche rumene svolgano attività corrispondenti ai codici CAEN: 5510 – “Alberghi ed altre strutture ricettive simili”, 5520 – “Strutture ricettive per vacanze e brevi periodi”, 5530 – “Parcheggi per roulotte, campeggi e campeggi “, 5590 – “Altri servizi di alloggio”, 5610 – “Ristoranti”, 5621 – “Attività di ristorazione (catering) per eventi”, 5629 – “Altri servizi di ristorazione nca”, 5630 – “Bar e altre attività di somministrazione di bevande” durante la anno ottengono anche redditi da altre attività diverse da quelle corrispondenti a questi codici CAEN, per i redditi da altre attività si applica il sistema di dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli utili previsto nel titolo II “Imposta sugli utili”, se soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) consegue ricavi di consulenza e/o di gestione in misura superiore al 20% comprensivo dei ricavi totali;
b) svolgere le attività di cui all’art. 47 par. (3) lett. f)-i);
c) i ricavi derivanti da altre attività superavano l’equivalente in lei di 500.000 euro. Il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro è quello in vigore alla fine dell’esercizio finanziario precedente a quello in cui sono stati contabilizzati i ricavi. Devono l’imposta sugli utili per i redditi derivanti da altre attività a partire dal trimestre in cui è stata soddisfatta una di queste condizioni, per l’intero periodo in cui esiste il contribuente.
(6) I limiti fiscali previsti dal par. (5) lett. a) ec) sono verificati sulla base del reddito cumulativo registrato dall’inizio dell’anno fiscale, e del calcolo e del pagamento dell’imposta sugli utili da parte delle persone giuridiche rumene che rientrano nelle disposizioni del par. (5) lett. a) – c) è effettuata tenendo conto dei ricavi e dei costi realizzati a partire dal trimestre in cui è stata soddisfatta una qualsiasi di tali condizioni.
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ART.48 – Norme di applicazione del sistema di tassazione dei redditi di microimpresa
(1) L’imposta disciplinata dal presente titolo è facoltativa.
(2) Le persone giuridiche rumene, ad eccezione di quelle di cui all’art. 47 par. (2), possono scegliere di applicare l’imposta disciplinata dal presente titolo a partire dall’anno fiscale successivo a quello in cui soddisfano le condizioni di microimpresa previste dall’art. 47 par. (1) e se non fossero più contribuenti sui redditi di microimpresa dopo il 1° gennaio 2023, secondo quanto previsto dal presente titolo.
(2 1 ) Le microimprese non possono optare per il pagamento dell’imposta sugli utili durante l’anno fiscale, l’opzione può essere esercitata a partire dall’anno fiscale successivo, con le eccezioni previste dall’art. 52. L’opzione è comunicata agli organi fiscali competenti, secondo quanto disposto dalla Legge n. 207/2015 sul Codice di procedura fiscale, con successive modifiche e integrazioni.
(3) Una persona giuridica rumena di nuova costituzione può scegliere di pagare l’imposta sui redditi delle microimprese a partire dal primo anno fiscale, se sussistono le condizioni previste dall’art. 47 par. (1) lett. d) eh) sono adempiute alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nonché quella di cui alla lett g) entro 30 giorni compresi dalla data di registrazione della rispettiva persona giuridica.
(3 1 ) Ai fini del presente titolo, se il rapporto di lavoro è sospeso, ai sensi di legge, la condizione relativa alla permanenza del lavoratore dipendente si considera soddisfatta se il periodo di sospensione è inferiore a 30 giorni e la situazione è iscritta all’anagrafe prima volta nel rispettivo anno fiscale. Diversamente, le disposizioni dell’art. 52 par. (2). ( Vedi: Norme metodologiche)
(4) *** Abrogato ***
(5) *** Abrogato ***
(5 1 ) *** Abrogato ***
(5 2 ) *** Abrogato ***
(6) *** Abrogato ***
(7) *** Abrogato ***
(8) *** Abrogato ***
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ART.49 – Ambito di applicazione dell’imposta
L’imposta prevista da tale titolo, denominata imposta sui redditi delle microimprese , si applica alla base imponibile determinata ai sensi dell’art. 53 .
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ART.50 – Anno fiscale
(1) L’anno fiscale di una microimpresa è l’anno solare.
(2) Nel caso di una microimpresa costituita o cessata di esistere, l’anno fiscale è il periodo dell’anno solare in cui esisteva la persona giuridica. ( Vedi: Norme metodologiche)
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ART.51 – Aliquote fiscali
(1) L’aliquota fiscale sul reddito delle microimprese è dell’1%.
A partire dal 01.01.2024, secondo la Legge n. 296/2023, all’articolo 51, comma (1) è modificato ed avrà il seguente contenuto:
(1) Le aliquote fiscali sui ricavi delle microimprese sono:
a) 1%, per le microimprese che realizzano ricavi non superiori a 60.000 euro compresi e che non svolgono le attività previste dalla lettera b) punto 2;
b) 3%, per le microimprese che:
1. realizzano ricavi superiori a 60.000 euro; O
2. svolgono attività, principali o secondarie, corrispondenti ai codici CAEN: 5821 – Attività di editing di giochi per computer, 5829 – Altre attività di editing di prodotti software, 6201 – Attività di sviluppo di software personalizzato (software orientato al cliente), 6209 – Altre attività di servizi informatici , 5510 – Alberghi ed altre strutture ricettive simili, 5520 – Strutture di alloggio per vacanze e di breve durata, 5530 – Aree di sosta, campeggi e campeggi, 5590 – Altri servizi di alloggio, 5610 – Ristoranti, 5621 – Attività di ristorazione (catering) per eventi, 5629 – Altri servizi di ristorazione n.c.a., 5630 – Bar e altre attività di servizi di bevande, 6910 – Attività legali – solo per le società dotate di personalità giuridica che non siano enti fiscali trasparenti, costituiti da avvocati ai sensi di legge, 8621 – Attività di assistenza medica generale, 8622 – Attività di assistenza medica specializzata, 8623 – Attività di assistenza odontoiatrica, 8690 – Altre attività legate alla salute umana.
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(2) *** Abrogato ***
(3) *** Abrogato ***
(4) Ai fini del presente titolo per lavoratore si intende il soggetto assunto con contratto individuale di lavoro a tempo pieno, ai sensi della legge n. 53/2003 – Codice del lavoro, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni. La condizione si considera soddisfatta anche nel caso di microimprese che:
a) avere lavoratori assunti con contratto individuale di lavoro a tempo parziale se le frazioni della norma in essi prevista, sommate, rappresentano l’equivalente di una norma intera;
b) hanno concluso contratti di gestione o di mandato, secondo la legge, se la loro remunerazione è almeno pari al salario base lordo minimo per paese garantito in pagamento. Norme metodologiche
A partire dal 01.01.2024, secondo la Legge n. 296/2023, vengono introdotti tre nuovi commi, par. (4 1 )-(4 3 ), con il seguente contenuto:
(4 1 ) Se durante l’anno fiscale i ricavi realizzati da una microimpresa superano il livello di 60.000 euro o la microimpresa inizia a svolgere le attività previste al par. (1) lett. b) comma 2, a decorrere dal trimestre in cui si registrano tali situazioni, l’aliquota prevista dal comma (1) lett. B).
(4 2 ) Nel caso in cui, durante l’anno fiscale, una microimpresa non svolga più le attività previste al par. (1) lett. b) punto 2 e il reddito non supera la soglia di 60.000 euro, a partire dal trimestre in cui si registrano tali situazioni si applica l’aliquota prevista dal comma 2. (1) lett. UN).
(4 3 ) Nel caso in cui le persone giuridiche rumene che svolgono attività corrispondenti ai codici CAEN di cui al par. (1) lett. b) al punto 2 ottengono redditi anche da altre attività diverse da quelle corrispondenti a questi codici CAEN, l’aliquota del 3% si applica anche ai redditi derivanti da queste altre attività.
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(5) *** Abrogato ***
(6) *** Abrogato ***
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ART.52 – Norme per l’uscita dal sistema fiscale sui redditi delle microimprese nell’anno
(1) Se, durante un anno fiscale, una microimpresa realizza ricavi superiori a 500.000 euro o la quota dei ricavi derivanti dalla consulenza e/o dalla gestione, ad eccezione dei ricavi derivanti dalla consulenza fiscale, corrispondente al codice CAEN: 6920 – ” Attività di revisione contabile e finanziaria; consulenza in campo fiscale”, qualora il reddito complessivo sia superiore al 20% compreso, è dovuta l’imposta sugli utili a partire dal trimestre in cui è stato superato uno qualsiasi di questi limiti, senza possibilità di optare per il periodo successivo per applicare le disposizioni del presente titolo .
(2) Se nel corso di un anno fiscale la microimpresa non soddisfa più la condizione prevista dall’art. 47 par. (1) lett. g), è debitore dell’imposta sugli utili a partire dal trimestre in cui questa condizione non è più soddisfatta.
(3) In deroga a quanto disposto dal par. (2), per la microimpresa con un solo dipendente, il cui rapporto di lavoro cessa, ricorre la condizione prevista dall’art. 47 par. (1) lett. g) si considera assolto se, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, viene assunto un nuovo dipendente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o per un periodo di almeno 12 mesi.
(4) Microimprese che, nel corso di un trimestre, iniziano a svolgere attività tra quelle previste dall’art. 47 par. (3) lett. f) – i) è debitore dell’imposta sugli utili a partire dal rispettivo trimestre.
(5) I limiti fiscali previsti dal par. (1) viene verificato sulla base del reddito cumulativo registrato dall’inizio dell’anno fiscale. Il tasso di cambio per la determinazione dell’equivalente in euro è quello in vigore alla fine dell’esercizio finanziario precedente.
A partire dal 01.01.2024, secondo la Legge n. 296/2023, all’articolo 52, comma (5) è modificato ed avrà il seguente contenuto:
(5) I limiti fiscali previsti dall’art. 51 par. (1), (4 1 ) e (4 2 ), nonché par. (1) del presente articolo è verificato sulla base dei redditi cumulativi registrati dall’inizio dell’anno fiscale. Il tasso di cambio per la determinazione dell’equivalente in euro è quello in vigore alla fine dell’esercizio finanziario precedente.
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(6) Il calcolo e il pagamento dell’imposta sugli utili da parte delle microimprese che rientrano nelle disposizioni del par. (1), (2), (4) e (7) sono effettuati tenendo conto dei ricavi e dei costi realizzati a partire dal rispettivo trimestre.
(7) Nel caso in cui, durante l’anno fiscale, uno degli associati/azionisti di una microimpresa detiene più del 25% del valore/numero di titoli di partecipazione o diritti di voto in più di tre microimprese, gli associati /i soci devono individuare le microimprese/microimprese che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che devono applicare le disposizioni del titolo II a partire dal trimestre in cui si registra la rispettiva situazione, in modo che sia soddisfatta la condizione relativa al numero massimo di tre microimprese in cui uno qualsiasi dei soci/azionisti detiene più del 25% del valore / del numero di titoli di partecipazione o diritti di voto da soddisfare. L’uscita dal sistema di tassazione dei redditi delle microimprese è comunicata all’organo fiscale competente, secondo quanto previsto dalla Legge n. 207/2015, con successive modifiche ed integrazioni, ed è definitiva per l’anno fiscale in corso.
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ART.53 – Base imponibile
(1) La base imponibile dell’imposta sul reddito delle microimprese è il reddito proveniente da qualsiasi fonte, da cui:
a) ricavi relativi ai costi di inventario dei prodotti;
b) ricavi relativi a costi per servizi in corso;
c) ricavi derivanti dalla produzione di beni materiali e immateriali;
d) entrate derivanti da sovvenzioni;
e) proventi derivanti da accantonamenti, rettifiche per ammortamenti o perdite di valore, che costituivano spese non deducibili nel calcolo dell’utile imponibile o costituiti durante il periodo in cui la persona giuridica rumena era soggetta all’imposta sul reddito delle microimprese;
e 1 ) proventi derivanti da rettifiche per perdite attese relative ad attività finanziarie costituite da persone giuridiche rumene che svolgono attività nel settore bancario, nei settori assicurativo e riassicurativo, del mercato dei capitali, che costituivano spese non deducibili nel calcolo dell’imponibile profitto o sono stati costituiti durante il periodo in cui la persona giuridica rumena era soggetta all’imposta sul reddito delle microimprese.
f) i redditi risultanti dalla restituzione o cancellazione di interessi e/o penalità di mora, che costituivano spese indeducibili nel calcolo dell’utile imponibile;
g) i proventi ottenuti da risarcimenti, da parte di compagnie di assicurazione/riassicurazione, per i danni cagionati a beni aventi natura di magazzino o di beni materiali propri;
h) proventi da differenze di cambio;
i) proventi finanziari relativi a crediti e debiti con regolamento in base al tasso di cambio di una valuta, risultanti dalla loro valutazione o regolamento;
j) l’importo degli sconti commerciali concessi dopo la fatturazione, contabilizzato nel conto “709”, secondo la normativa contabile applicabile;
k) i redditi relativi ai titoli di pagamento ottenuti dagli aventi diritto, a norma di legge, titolari iniziali negli atti della Commissione Centrale per la Determinazione dei Compensi o dai loro eredi legali;
l) compensi ricevuti in base alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
m) redditi ottenuti da uno stato estero con il quale la Romania ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione, se tassati nello stato estero.
n) dividendi ricevuti da una persona giuridica rumena.
o) dividendi ricevuti da una filiale della microimpresa, una persona giuridica situata in un altro Stato membro dell’Unione Europea, nella misura in cui sia la microimpresa che la controllata soddisfano le condizioni previste dall’art. 24; le disposizioni della presente lettera prevalgono su quelle della lettera M).
(2) Per determinare l’imposta sul reddito delle microimprese, sulla base della base imponibile determinata ai sensi del par. (1) è aggiunto quanto segue:
a) l’importo degli sconti commerciali ricevuti dopo la fatturazione, contabilizzato nel conto “609”, secondo la normativa contabile applicabile;
b) nel quarto trimestre o nell’ultimo trimestre del periodo d’imposta, nel caso di contribuenti cessati di esistere, la differenza favorevole tra i proventi da differenze di cambio/proventi finanziari relativi a crediti e debiti con liquidazione in funzione del cambio tasso di una valuta, risultante dalla valutazione o dalla loro liquidazione, e le spese da differenze di cambio/oneri finanziari correlati, registrati cumulativamente dall’inizio dell’anno; nel caso delle microimprese che diventano contribuenti delle imposte sugli utili, ai sensi dell’art. 52, questa differenza rappresenta elementi simili al reddito del primo trimestre per il quale è dovuta l’imposta sugli utili; nel caso delle microimprese che diventano contribuenti delle imposte sugli utili, ai sensi dell’art. 52, nel primo trimestre dell’anno d’imposta, la rispettiva differenza non rappresenta elementi assimilabili al reddito di tale primo trimestre;
c) le riserve, ad eccezione di quelle rappresentative di agevolazioni fiscali, ridotte o annullate, che rappresentano la riserva legale, le riserve da rivalutazione delle immobilizzazioni, compresi i terreni, che sono state portate in diminuzione nella determinazione dell’utile imponibile e non sono state tassate nel periodo in cui le microimprese erano contribuenti delle imposte sui redditi, indipendentemente dal fatto che la riduzione o l’annullamento sia dovuto al cambiamento della destinazione della riserva, alla sua distribuzione ai partecipanti in qualsiasi forma, alla liquidazione, alla scissione, alla fusione del contribuente o a qualsiasi altra ragione;
d) le riserve che rappresentano agevolazioni fiscali, costituite nel periodo in cui le microimprese pagavano anche l’imposta sugli utili, che vengono utilizzate per aumentare il capitale sociale, per la distribuzione ai partecipanti sotto qualsiasi forma, per coprire perdite o per qualsiasi altra ragione. Nella situazione in cui le riserve fiscali vengono mantenute fino alla liquidazione, queste non vengono prese in considerazione per determinare la base imponibile a seguito della liquidazione.
(3) – *** Abrogato ***
( Vedi: Norme metodologiche)
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ART.54 – Norme per determinare le condizioni di applicazione del sistema di imposizione sui redditi delle microimprese
Per l’inclusione nelle condizioni relative al livello di reddito previste dall’art. 47 par. (1) lett. c) ed f) e nell’art. 52 par. (1) gli stessi elementi che costituiscono la base imponibile prevista dall’art. 53.
A partire dal 01.01.2024, secondo la Legge n. 296/2023, l’articolo 54 è modificato ed avrà il seguente contenuto:
ART.54 – Norme per determinare le condizioni di applicazione del sistema di imposizione sui redditi delle microimprese
Per l’inclusione nelle condizioni relative al livello di reddito previste dall’art. 47 par. (1) lett. c) ed f), all’art. 51 par. (1), (4 1 ) e (4 2 ) e nell’art. 52 par. (1) gli stessi elementi che costituiscono la base imponibile prevista dall’art. 53.
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ART.54 1 – Norme transitorie
Rientra nell’art . 47 e le microimprese che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 48 par. (5) e (5 2 ) fino al 31 dicembre 2017 compreso, nonché le persone giuridiche rumene che svolgono attività che non rientravano nelle disposizioni del presente titolo applicabili fino al 31 dicembre 2017 compreso.
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ART.55 – Termini per la dichiarazione delle menzioni
(1) Le persone giuridiche costituite durante l’anno fiscale, nonché le microimprese che rientrano nelle disposizioni dell’art . 52 comunica agli organi fiscali competenti l’applicazione/uscita dal sistema di tassazione dei redditi delle microimprese, secondo le disposizioni del Codice di procedura fiscale.
(2) Le persone giuridiche rumene notificano alle autorità fiscali competenti l’applicazione del sistema fiscale sui redditi delle microimprese, fino al 31 marzo compreso dell’anno per il quale viene pagata l’imposta sui redditi delle microimprese.
(3) Se nel corso dell’anno fiscale ricorre una delle condizioni poste dall’art . 47 par. (1) lett. d) ed e) non è più soddisfatta, la microimpresa comunica alle autorità fiscali competenti l’uscita dal sistema di imposizione sui redditi delle microimprese, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo compreso.
(4) Le microimprese che, nel 2023, diventano contribuenti degli utili per non aver soddisfatto le condizioni previste dall’art. 47 par. (1) notificare agli organi fiscali competenti l’uscita dal sistema di tassazione dei redditi delle microimprese, entro il 31 marzo compreso dell’anno fiscale 2023.
A partire dal 01.01.2024, secondo la Legge n. 296/2023, viene introdotto un nuovo comma, par. (5), con il seguente contenuto:
(5) Le microimprese che diventano contribuenti dell’imposta sugli utili perché non soddisfano le condizioni previste dall’art. 47 o per effetto dell’esercizio dell’opzione comunica ai competenti organi fiscali l’uscita dal sistema di imposizione sui redditi delle microimprese, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo compreso.
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ART.56 – Pagamento dell’imposta e presentazione delle dichiarazioni dei redditi
(1) Il calcolo e il pagamento dell’imposta sul reddito della microimpresa vengono effettuati trimestralmente, fino al 25 compreso del mese successivo al trimestre per il quale viene calcolata l’imposta.
(1 1 ) Microimprese che effettuano sponsorizzazioni, secondo quanto previsto dalla Legge n. 32/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per il sostegno degli enti/unità di culto senza scopo di lucro, che alla data di conclusione del contratto risultano iscritti nel Registro degli enti/unità di culto per i quali sono concesse le detrazioni fiscali ai sensi dell’art. . 25 par. (4 1 ), nonché le microimprese che concedono borse di studio agli studenti iscritti alla formazione professionale-dualistica secondo quanto previsto dall’art. 25 par. (4) lett. c) dalla Legge n. 1/2011, con successive modifiche e integrazioni, riducono i relativi importi dall’imposta sul reddito delle microimprese fino al valore rappresentativo del 20% dell’imposta sul reddito delle microimprese dovuta per il trimestre in cui sono state registrate le rispettive spese.
LEGISLAZIONE
(1 2 ) *** Abrogato ***
(1 3 ) Le microimprese che effettuano spese ai sensi del par. (2 2 ) e le sponsorizzazioni hanno l’obbligo di presentare l’informativa relativa ai beneficiari dei beni/servizi/sponsorizzazioni, relativa all’anno in cui hanno registrato le rispettive spese, ai sensi del par. (1 1 ) e (2 2 ), compresi, se del caso, i beneficiari degli importi riportati dai trimestri precedenti. Il modello e il contenuto dell’informativa sono approvati con provvedimento del presidente dell’ANAF
LEGISLAZIONE
(1 4 ) L’informativa prevista dal par. (1 3 ) è presentato entro i seguenti termini:
a) fino al 25 gennaio compreso dell’anno successivo;
b) fino al 25 compreso del mese successivo al primo trimestre per il quale è debitore dell’imposta sull’utile, nei casi previsti dall’art. 52; microimprese che diventano contribuenti delle imposte sugli utili, ai sensi dell’art. 52, nel primo trimestre dell’anno fiscale, non hanno l’obbligo di presentare l’informativa relativa ai beneficiari delle sponsorizzazioni;
c) fino ai termini previsti dal comma 1. (3) e (4), a seconda dei casi.
(1 5 ) Le disposizioni del par. (1 1 ) – (1 4 ) si applicano anche alle sponsorizzazioni effettuate, secondo le disposizioni della Legge n. 32/1994, e successive modifiche e integrazioni, alle istituzioni e alle autorità pubbliche, ivi compresi gli organi specializzati della pubblica amministrazione. In tal caso, la detrazione delle somme rappresentative delle sponsorizzazioni dall’imposta sui redditi delle microimprese, nel limite previsto dal comma 1. (1 1 ), è effettuato sulla base del contratto di sponsorizzazione, senza obbligo di iscrizione dei rispettivi enti beneficiari nel Registro degli enti/unità religiose per le quali sono concesse le detrazioni fiscali previsto dall’art. 25 par. (41 ) .
(1 6 ) Microimprese che acquistano dispositivi elettronici per la marcatura fiscale, come definiti all’art. 3 paragrafo (2) dell’Ordinanza d’Emergenza del Governo n. 28/1999, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, dedurre il costo di acquisizione ad esse relativo dall’imposta sul reddito delle microimprese nel trimestre in cui sono state messe in funzione, nei limiti dell’imposta sul reddito delle microimprese dovuta per la rispettivo trimestre.
(1 7 ) Gli importi che non vengono dedotti secondo quanto disposto dal par. (1 6 ) dell’imposta dovuta sui redditi delle microimprese è riportata ai trimestri successivi, per un periodo di 28 trimestri consecutivi. La detrazione di tali importi dall’imposta sul reddito della microimpresa dovuta viene effettuata nell’ordine della loro registrazione, alle stesse condizioni, ad ogni termine di pagamento dell’imposta sul reddito della microimpresa.
(1 8 ) Microimprese che effettuano sponsorizzazioni/spese ai sensi del par. (2 2 ) e mettono in funzione apparecchi elettronici per la marcatura fiscale, detraggono tali importi dall’imposta sul reddito delle microimprese nel seguente ordine:
a) gli importi relativi alle sponsorizzazioni effettuate ai sensi del comma (1 1 ), par. (1 5 ), le spese sostenute ai sensi del par. (2 2 ), nonché gli importi riportati, a seconda dei casi;
b) il costo di acquisto dei dispositivi di marcatura fiscale elettronica, ai sensi del par. (1 6 ) e gli importi riportati, a seconda dei casi.
(1 9 ) Riduzione fiscale, secondo le disposizioni dell’ordinanza governativa urgente n. 153/2020 per l’istituzione di misure fiscali volte a incentivare il mantenimento/incremento del capitale proprio, nonché per il completamento di alcuni atti normativi, si applica all’imposta sui redditi delle microimprese previa riduzione degli importi di cui al par. (18 ) .
(1 10 ) In deroga a quanto disposto dal par. (1 4 ) lett. a), durante il periodo di applicazione delle disposizioni dell’ordinanza governativa di emergenza n. 153/2020, l’informativa prevista dal par. (1 3 ) viene presentata entro il 25 giugno dell’anno successivo compreso.
(2) Le microimprese hanno l’obbligo di presentare, entro il termine per il pagamento delle imposte, la dichiarazione dei redditi relativa ai redditi di microimpresa.
(2 1 ) se il valore stabilito ai sensi del par. (1 1 ), ridotto eventualmente degli importi riportati, non è stato interamente utilizzato, i contribuenti possono ordinare il riorientamento dell’imposta sui redditi delle microimprese, nei limiti della differenza così calcolata per intero anno fiscale, per attività di sponsorizzazione, rispettivamente per l’assegnazione di borse di studio, nel termine di 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al IV trimestre, presentando uno o più moduli di reindirizzamento. L’obbligo di pagare l’importo prelevato dall’imposta sul reddito delle microimprese spetta all’organismo fiscale competente. Il reindirizzamento dell’imposta sul reddito della microimpresa per la sponsorizzazione di persone giuridiche senza scopo di lucro, comprese le unità di culto, può essere effettuato solo se il beneficiario della sponsorizzazione è registrato, alla data del pagamento del rispettivo importo da parte dell’ente fiscale, in l’Albo degli enti/nuclei di culto per i quali sono concesse le detrazioni fiscali, ai sensi dell’art. 25 par. (41 ) . La modalità, il modello ed il contenuto del modulo di reindirizzamento sono stabiliti con provvedimento del presidente dell’ANAF
LEGISLAZIONE
(2 2 ) Le microimprese che registrano le spese relative a beni, mezzi finanziari e servizi concessi al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia – UNICEF, nonché ad altre organizzazioni internazionali che svolgono la loro attività secondo le disposizioni degli accordi speciali a cui la Romania è una parte, sommare tali spese con gli importi concessi ai sensi del par. (1 1 ) e sottrarre il valore risultante entro il limite previsto al punto. (11 ) . Se il valore stabilito secondo il par. (1 1 ) e del presente comma, ridotto degli importi riportati, secondo la legge, non è stato interamente utilizzato, i contribuenti possono ordinare il riorientamento dell’imposta sui redditi delle microimprese, nei limiti della differenza così calcolato per l’intero anno fiscale, e al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia – UNICEF e altre organizzazioni internazionali che svolgono la loro attività secondo le disposizioni degli accordi speciali di cui la Romania è parte, entro 6 mesi dalla data di presentazione della tassa dichiarazione relativa al IV trimestre, presentando il/i modulo/i di reindirizzamento. In questo caso si procede al riorientamento dell’imposta, ai sensi del par. (2 1 ), senza obbligo di iscrizione del rispettivo ente beneficiario nel Registro degli enti/unità religiose per le quali sono concesse le detrazioni fiscali.
(2 3 ) Nel caso in cui, dopo aver inviato il modulo di reindirizzamento ai sensi del par. (2 1 ), l’imposta sul reddito delle microimprese dovuta per l’anno per il quale è stato ordinato il reindirizzamento viene rettificata nel senso di ridurla, e i contribuenti reindirizzano un importo superiore all’importo che potrebbe essere reindirizzato, secondo la legge, loro dovuto la differenza fiscale rispetto al bilancio statale sui redditi delle microimprese è stata inoltre riorientata. Con ordinanza del presidente dell’ANAF è stabilita la procedura relativa alla determinazione e regolarizzazione della differenza d’imposta sui redditi delle microimprese ridistribuite oltre alle somme ridistribuibili a norma di legge
(3) Le persone giuridiche che vengono sciolte mediante liquidazione, secondo la legge, durante lo stesso anno in cui è iniziata la liquidazione, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi sui redditi delle microimprese e di pagare la relativa imposta fino alla data di presentazione del bilancio all’autorità fiscale competente.
(4) Le persone giuridiche che durante l’anno fiscale vengono sciolte senza liquidazione hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi delle microimprese e di pagare l’imposta fino alla fine del periodo imponibile.
(5) L’imposta disciplinata dal presente titolo rappresenta le entrate del bilancio dello Stato.
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ART.57 – Disposizioni fiscali in materia di ammortamenti e imposta sui dividendi
(1) Le microimprese sono obbligate a tenere i registri degli ammortamenti fiscali, ai sensi dell’art. 28 del titolo II.
(2) Per dichiarare, trattenere e pagare l’imposta sui dividendi pagati a una persona giuridica rumena, le microimprese sono obbligate ad applicare le disposizioni dell’art . 43 del titolo II.
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Titolo II (Imposta sugli Utili) della Legge n. 227/2015 in materia di Codice Fiscale
ART.43 – Dichiarazione, ritenuta e versamento dell’imposta sui dividendi
(1) Una persona giuridica rumena che paga dividendi ad una persona giuridica rumena ha l’obbligo di trattenere, dichiarare e pagare l’imposta sui dividendi trattenuti al bilancio dello Stato, come previsto in questo articolo.
(2) L’imposta sui dividendi è stabilita applicando un’aliquota fiscale dell’8% sul dividendo lordo pagato a una persona giuridica rumena. L’imposta sui dividendi viene dichiarata e pagata al bilancio dello Stato, fino al 25 compreso del mese successivo a quello in cui viene pagato il dividendo.
(3) In deroga a quanto disposto dal par. (1) e (2), se i dividendi distribuiti, ai sensi di legge, non sono stati pagati entro la fine dell’anno in cui è stata approvata la loro distribuzione, la relativa imposta sui dividendi è pagata, a seconda dei casi, entro il 25 gennaio dell’anno successivo, rispettivamente fino al 25 del primo mese dell’anno fiscale modificato successivo a quello in cui è stata approvata la distribuzione dei dividendi. Tali disposizioni non si applicano ai dividendi distribuiti e non pagati fino alla fine dell’anno in cui è stata deliberata la distribuzione, se l’ultimo giorno del rispettivo anno fiscale, solare o modificate, a seconda dei casi, le condizioni di cui al paragrafo (4) lett. a) eb).
(4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di dividendi pagati da una persona giuridica rumena ad un’altra persona giuridica rumena, se, alla data del pagamento dei dividendi, ciascuna di queste persone soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:
a) persona giuridica beneficiaria di dividendi:
(i) detiene almeno il 10% delle azioni della persona giuridica rumena che paga i dividendi, per un periodo di un anno fino alla data del loro pagamento inclusa;
(ii) è costituita come “società per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società a responsabilità limitata”, “società collettiva”, “società a responsabilità limitata” o ha la forma di organizzazione di un’altra persona giuridica ai sensi della legislazione rumena ;
(iii) paga, senza possibilità di opzione o esenzione, l’imposta sugli utili o qualsiasi altra imposta che sostituisca l’imposta sugli utili;
b) la persona giuridica che paga i dividendi:
(i) è costituita come “società per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società a responsabilità limitata”, “società collettiva”, “società a responsabilità limitata” o ha la forma di organizzazione di un’altra persona giuridica ai sensi della legislazione rumena ;
(ii) paga, senza possibilità di opzione o esenzione, l’imposta sul reddito o qualsiasi altra imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.
(5) Le disposizioni del par. I punti (2) e (3) si applicano anche ai dividendi distribuiti/pagati a fondi pensione a gestione privata e/o fondi pensione facoltativi.
(6) *** Abrogato ***
Norme metodologiche
Non rientra nelle disposizioni dell’art. 43 del TUF, non essendo considerati dividendi, le distribuzioni rientranti nelle eccezioni previste dall’art. 7 punto 11 del Codice Fiscale.
Art. 7 punto 11 del Codice Fiscale. dividendo – una distribuzione in denaro o in natura, effettuata da una persona giuridica a un partecipante, come conseguenza del possesso di titoli di partecipazione in tale persona giuridica, ad eccezione di quanto segue:
a) la distribuzione di nuove azioni o l’aumento del valore nominale delle azioni esistenti, a seguito di un’operazione di aumento del capitale sociale, a norma di legge;
b) una distribuzione effettuata in relazione all’acquisizione/riscatto dei propri titoli di partecipazione da parte della persona giuridica;
c) una distribuzione in denaro o in natura, effettuata in connessione con la liquidazione di una persona giuridica;
d) una distribuzione in denaro o in natura, effettuata in occasione della riduzione del capitale sociale, a norma di legge;
e) la distribuzione dei premi di emissione, proporzionalmente alla quota spettante a ciascun partecipante;
f) la ripartizione dei titoli di partecipazione in relazione alle operazioni di riorganizzazione, prevista dall’art . 32 e 33 .
Sono considerati dividendi dal punto di vista fiscale e sono soggetti allo stesso regime fiscale dei redditi da dividendi:
(i) gli utili ottenuti dalle persone fisiche dalla detenzione di titoli di partecipazione, definiti dalla legislazione pertinente, in organismi di investimento collettivo;
(ii) i redditi in denaro e in natura distribuiti dalle società agricole, dotate di personalità giuridica, stabilita secondo la normativa applicabile, ad un partecipante alla rispettiva società in conseguenza della titolarità delle quote sociali;
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