Con 171 membri, il Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes è il principale organismo internazionale che lavora all’implementazione di standard globali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in tutto il mondo.
Da quando il G20 ha dichiarato la fine del segreto bancario nel 2009 paesi e giurisdizioni hanno implementato standard rigorosi che hanno portato a un livello di trasparenza fiscale senza precedenti.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale) (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.
- L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta“
- L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni“
- L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni“
La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.
Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, anche di recente in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.
Al 7 gennaio 2025, partecipano alla Convenzione 149 giurisdizioni (Giurisdizioni che hanno aderito alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale al 7 gennaio 2025), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.
Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.
Gli standard internazionali sviluppati dall’OCSE per la Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale sono
- lo Scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request (EOIR))
e
- lo Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Automatic Exchange Of financial account Information (AEOI)) che comprende
- il Common Reporting Standard
- il Crypto-Asset Reporting Framework – quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute
Vedi la sezione del sito OCSE – Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))
Lo standard EOIR richiede che le informazioni “prevedibilmente rilevanti” ai fini fiscali, come le informazioni sull’identità dei titolari legali ed effettivi di beni, società e conti, siano disponibili e accessibili alle autorità fiscali che possono quindi scambiare tali informazioni con le autorità fiscali di altre giurisdizioni, sulla base di un accordo internazionale.
Lo standard AEOI, che comprende il Common Reporting Standard e il Crypto-Asset Reporting Framework, richiede lo scambio annuale di una serie predefinita di informazioni sui conti finanziari e sulle transazioni in criptovalute tra le autorità fiscali. Ai sensi dello standard AEOI, le giurisdizioni partecipanti raccolgono informazioni dai propri istituti finanziari e dai fornitori di servizi relativi alle criptovalute sulla base di una serie comune di obblighi di due diligence e reporting e scambiano automaticamente tali informazioni in un formato predefinito con il Paese di residenza dei titolari dei conti e degli utilizzatori delle criptovalute.
Le giurisdizioni che si occupano dello scambio automatico di informazioni (AEOI) richiedono anche accordi giuridici reciproci sui meccanismi procedurali per tale scambio. A tal fine, l’OCSE ha elaborato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo standard comune di comunicazione (CRS), la comunicazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), le norme di informativa obbligatoria per gli accordi di elusione del CRS e la struttura offshore opaca, le norme modello per la comunicazione da parte delle piattaforme digitali e, più recentemente, il quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute (Crypto-Asset Reporting Framework).
Lo scambio di informazioni fiscali può avvenire anche nell’ambito di accordi bilaterali, come i trattati fiscali basati sulla Convenzione modello dell’OCSE (articolo 26) – OECD Model Tax Convention (Article 26) o l’Accordo modello sullo scambio di informazioni fiscali (Modello TIEA) – OECD’s Model Tax Information Exchange Agreement (Model TIEA) dell’OCSE, elaborato per la prima volta nel 2002.
Common Reporting Standard
Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .
Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS) – CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.
Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a riferire, i diversi tipi di conti e di contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire gli istituti finanziari.
Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:
a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
e) nel caso di un Conto di Custodia:
i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:
a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;
b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»
Al 13 Marzo 2025, 126 Stati hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).
La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).
I rapporti di scambio attivati possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati rispetto a quella giurisdizione.
Sulla base del Common Reporting Standard CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)) e della Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) 127 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 19/03/2025)
Country-by-Country reporting
L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare.
In questo contesto, sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),
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- uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
- uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.
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Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.
Al 17 Marzo 2025, 109 Stati hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali.
I rapporti di scambio attivati possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.
Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC alla giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).
Il Country-by-Country reporting (CbC) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Sulla base del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) e della Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) 104 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 27/03/2025)