Archivi categoria: Bulgaria – Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Bulgaria antiriciclaggio – Normativa internazionale e nazionale

Bulgaria antiriciclaggio – Normativa internazionale e nazionale

Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d’uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco.

Sull’attività di riciclaggio prospera un intero sistema criminale, spesso dedito al traffico internazionale di droga, alla prostituzione e al racket, ma soprattutto quest’illecito si configura come un potente strumento di gestione per le mafie, che in questo modo possono nascondere i proventi di attività illegali e rendere vani gli sforzi di forze dell’ordine e magistratura. Senza contare il fatto che, a volte, enormi flussi di denaro finiscono in mano al terrorismo.

L’art. 648 bis del Codice Penale, aggiunto dall’art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poi sostituito, prima dall’art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall’art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328 e  dal D.Lgs. 195/2021 recita:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

L’ultimo comma dell’articolo 648 recita:

“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Il legislatore ha provveduto ad emanare normative ad hoc, che impongono alle figure professionali che hanno a che fare con le finanze dei loro clienti, di adempiere ad una serie di obblighi, finalizzati al monitoraggio della correttezza delle transazioni economiche e all’eventuale segnalazione di operazioni illecite (SOS – segnalazione di operazioni sospette)

Normativa internazionale antiriciclaggio

Nazioni Unite

Tra gli obiettivi delle Nazioni Unite, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale riveste un ruolo primario.

In tale ambito, l’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite si è dotata nel tempo di una serie di strumenti, in parte mutuati da quelli esistenti per il contrasto al finanziamento del terrorismo, volti a contrastare gli esponenti dei regimi che perpetrano gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la stabilità mondiale, anche attraverso lo sviluppo di programmi nucleari non autorizzati.

Una delle principali preoccupazioni della Comunità internazionale è costituita infatti dallo sviluppo incontrollato di attività di arricchimento nucleare, che costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e amplifica, inoltre, il rischio che materiale ad alto potenziale distruttivo possa essere impiegato in azioni ostili o entrare in possesso delle organizzazioni terroristiche.

L’ONU nel 1999, con la (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM (Convenzione di New YorK), ha tracciato, per la prima volta,  le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate riconoscendo autonoma rilevanza della materia.

Con la stipula della Convenzione di New YorK, sono state poste le basi, a livello internazionale, per la repressione penale del fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale e per l’estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

Con la Risoluzione n. 1267/1999,   adottatta dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU durante il suo 4051st meeting
il  15 October 1999  ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni).

In seguito con la Risoluzione n. 1373/2001, adottatta dal durante il suo  4385th meeting, il 28 Sttembre 2001, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, gestite direttamente dagli Stati membri, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche.

La Risoluzione n. 1373/2001 prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall’ambito territoriale dell’azione terroristica, rimettendo, a differenza della Risoluzione n. 1267/1999, ai singoli stati il potere di individuare individui ed entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il Counter terrorism committee, non ha il potere di formulare liste di presunti terroristi, ma di controllare l’attuazione della risoluzione sulla base di rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a fornire al Comitato stesso.

L’ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti:

in precedenza disciplinati nella Risoluzione n. 1267/1999.

Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di listing e delisting, ed è stata rafforzata la figura dell’Ombudsperson, competente a valutare le istanze di delisting.

Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la Risoluzione n. 2083/2012 e la Risoluzione n. 2082/2012.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per fronteggiare la nuova minaccia dell’ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), nell’estate del 2014  ha adottato due nuove risoluzioni:

  • la Risoluzione n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all’ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda;
  • Risoluzione n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei “combattenti terroristi stranieri” (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario.

Nei mesi successivi, in risposta all’avanzata dell’ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell’ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, che hanno:

      • sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente
      • introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti
        • dai rapimenti a scopo di riscatto;
        • dal commercio del petrolio estratto;
        • dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati.

Il Consiglio di Sicurezza ha dottato la il 12 Dicembre 2016 la Risoluzione n. 2322/2016 ed il 13 Febbraio 2017 la Risoluzione n. 2341/2017,  dirette, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte, a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo,.

Negli ultimi anni, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi,  al centro di un più ampio pacchetto di misure restrittive, sono state adottate dalla Comunità Internazionale per sanzionare i governi di Paesi accusati

  • di gravi violazioni dei diritti umani;
  • di minacciare la pace e la sicurezza internazionale. In questa fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Raccomandazioni del GAFI

Il Financial Action Task Force, noto anche con il nome francese Groupe d’action financière, è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche di contrasto al riciclaggio di denaro. 

Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell’11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il FATFGAFI (Financial Action Task Force – Groupe d’action financière) ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell’ONU. Nell’occasione, ha emanato 8 Raccomandazioni Speciali (9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni standard regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di money transfer, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni non-profit).

Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove 40 Raccomandazioniche ricomprendono nel loro campo d’azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per l’applicazione delle relative sanzioni finanziarie internazionali (congelamenti) il GAFI ha elaborato nel 2013 anche apposite linee guida, volte a fornire indirizzi operativi. Ha inoltre diffuso, di recente, alcune pubblicazioni specifiche sui rischi di finanziamento del terrorismo e, più in particolare, sulle forme di finanziamento dell’ISIL e delle attività dei soggetti che agiscono in adesione alla sua ideologia, come i “foreign fighters“.

Normativa comunitaria

La politica estera e di sicurezza comune (acronimo PESC, inglese CFSP (Common Foreign and Security Policy)) è la politica estera dell’Unione europea, gestita e promossa dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal Servizio europeo per l’azione esterna.

In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che hanno introdotto le misure di “congelamento”, l’Unione Europea ha adottato:

La Commissione europea ha predisposto una propria lista (Financial security database (Fsd)) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti in Europa a sanzioni finanziarie internazionali.

La normativa penalistica comunitaria in materia di contrasto al terrorismo è stata armonizzata per la prima volta con la Decisione Quadro 2002/475/GAI, adottata dal Consiglio Europeo in seguito agli attentati dell’11 settembre. La Decisione, nel tipizzare i reati terroristici, ha richiesto agli Stati membri di allineare le loro normative e introdurre pene adeguate; la Decisione è stata in seguito modificata attraverso la Decisione Quadro 2008/919/GAI, adottatta dal Consiglio “Giustizia e affari interni” (GAI), composto dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri dell’UE, che ne ha ampliato la portata definendo nuove condotte terroristiche.

Il 26 ottobre 2005 è stata emanata la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

IL 20 maggio 2015 è stata emanata la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l’Unione Europea ha adottato la nuova DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

Il 23 ottobre 2018 è stata emanata la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La Direttiva (UE) 2018/1673 fa parte di un pacchetto legislativo che:

La Direttiva (UE) 2018/1673:

  • Definisce le attività criminose e le sanzioni nell’ambito del riciclaggio di denaro allo scopo di:
    • facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri; e di
    • evitare che i criminali possano approfittare di ordinamenti giuridici più favorevoli.
  • Essa è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni* derivano da un’attività criminosa.
  • Essa consente inoltre agli Stati membri di punire come reato le attività di riciclaggio di denaro se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.

PUNTI CHIAVE della Direttiva (UE) 2018/1673

Attività criminose

Le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, sono punibili come reati:

  • la conversione o il trasferimento di beni (di qualsiasi tipo), effettuati nella consapevolezza che gli stessi provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
  • l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;
  • l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa;
  • concorso, istigazione e tentativo in relazione a tali reati.

Attività criminose (o «reati-presupposto»)

Ai sensi della presente direttiva, le condotte seguenti sono considerate attività criminose, cioè relative a reati di riciclaggio:

  • qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero di durata minima superiore a sei mesi; e
  • per quanto riguarda i reati che non rientrano nelle categorie sopraindicate, i reati che rientrano in un elenco di 22 categorie designate di reati, compresi i reati definiti dalla legislazione dell’UE individuati dalla presente direttiva.

Fattori supplementari

I reati si estendono ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale. Gli Stati membri devono garantire che le persone che hanno commesso l’attività criminosa o che vi hanno partecipato vengano punite. I fattori supplementari comprendono:

  • la responsabilità penale si estende anche agli autori dell’attività criminosa che riciclano i loro stessi beni («autoriciclaggio»);
  • l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non è un requisito essenziale per una condanna per i reati di riciclaggio di denaro;
  • la condanna è senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali relativi a tale attività criminosa, compresa l’identità dell’autore.

Circostanze aggravanti che rendono più gravi i le attività criminali

esse comprendono i casi in cui:

  • il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o
  • l’autore ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 («soggetti obbligati»).

Gli Stati membri possono inoltre stabilire che le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

  • i beni riciclati hanno un valore considerevole; o
  • i beni riciclati provengono da reati di partecipazione al racket, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e corruzione.

Sanzioni penali

Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri impongono una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni e, se del caso, applicano sanzioni o misure supplementari, comprese le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, quali ad esempio:

  • l’esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;
  • esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
  • interdizione di esercitare un’attività commerciale;
  • sorveglianza giudiziaria;
  • provvedimenti giudiziari di liquidazione;
  • chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;
  • congelamento o confisca dei beni in questione.

La Direttiva (UE) 2018/1673 è entrata in vigore il 2 dicembre 2018 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 3 dicembre 2020.

BULGARIA

La legislazione bulgara è in linea con la maggior parte delle norme europee e internazionali, ma la mancanza di efficacia nella sua applicazione pratica porta a scarsi risultati tangibili. Negli ultimi anni si registra un progressivo aumento del numero dei segnali di riciclaggio, inviati alla Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale della REPUBBLICA DI BULGARIA (Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС)) Anche il volume dei procedimenti preliminari nuovi e osservati è aumentato, così come il numero di persone in attesa di giudizio con l’accusa di riciclaggio.

Nella normativa bulgara il reato di “riciclaggio” è previsto dall’art. 253 del CODICE PENALE BULGARO  (НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС)

“Art. 253. (Abrogata, SG n. 10/1993, nuova, SG n. 62/1997) (1) (Modificata, SG n. 85/1998, modificata, SG n. 85/1997) n. 26 del 2004, integrato ,. o altro atto socialmente pericoloso è punito per riciclaggio di denaro con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da tremila a cinquemila lev.
(2) (Nuova, SG n. 26/2004, integrata, SG n. 75/2006, in vigore dal 13.10.2006) La pena di cui al par. 1 è altresì punito colui che acquista, riceve, detiene, utilizza, trasforma o assiste in qualunque modo alla trasformazione di beni di cui conosce o presume al momento del suo ricevimento che siano stati acquisiti con reato o altro atto socialmente pericoloso.
(3) (Rinumerato dal comma 2, integrato, SG n. 26/2004) La pena è della reclusione da uno a otto anni e della multa da cinquemila a ventimila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato eseguito:
1. (Modificata, SG n. 26/2004) da due o più soggetti preventivamente concordati, ovvero da persona che agisce per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato;
2. due o più volte;
3. da un funzionario nell’ambito del suo servizio;
4. (Nuova, SG n. 26/2004) aprendo o mantenendo un conto presso un istituto finanziario a nome fittizio oa nome di persona che non ha dato il proprio consenso;
5. (Nuova, SG n. 103/20120) da parte di un soggetto obbligato ex art. 4 della Legge in materia di misure antiriciclaggio o di un suo dipendente o lavoratore durante o in occasione dell’adempimento degli obblighi previsti dalla stessa legge.
(4) (Nuova, SG n. 21/2000, precedente comma 3, integrato, SG n. 26/2004, modificata, SG n. 75/2006, in vigore dal 13.10.2006) La pena è della reclusione da tre a dodici anni e la multa da ventimila a duecentomila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato commesso con mezzi o beni, per i quali l’autore sapeva o presumeva che fossero stati acquisiti con grave dolo.
(5) (Nuova, SG n. 85/1998, precedente comma 3, SG n. 21/2000, precedente comma 4, modificato, SG n. 26/2004, modificata – SG, iss. 13.10.2006) Quando i fondi o i beni sono di importo particolarmente elevato e la causa è particolarmente grave, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da diecimila a trentamila lev, poiché il tribunale priva il colpevole di diritti di cui all’art. 37, par. 1, punti 6 e 7 .
(6) (Nuova, SG n. 85/1998, precedente comma 4, SG n. 21/2000, precedente comma 5, modificato, SG n. 26/2004) il reato o il patrimonio in cui è stato trasformato è confiscato in favore dello Stato, e se manca o viene espropriato, viene assegnato il suo equivalente.
(7) (Nuova, SG n. 26/2004) Le disposizioni del par. 1 – 6 si applica anche quando il reato, mediante il quale è stata acquisita la proprietà, non ricade nella giurisdizione penale della Repubblica di Bulgaria.”

Quindi chiunque compia un’operazione finanziaria o un’operazione su beni , o nasconda l’origine, l’ubicazione, il movimento o i diritti reali su beni che sa o sospetta siano stati acquisiti con un reato o altro atto socialmente pericoloso, è punito per riciclaggio di denaro con la reclusione di una persona . fino a sei anni e la multa da tremila a cinquemila lev.

Il soggetto di questo reato può essere qualsiasi persona penalmente responsabile. Oggetto del reato sono i beni mobili  (il più delle volte denaro), che hanno un’origine criminale, e ancora da un crimine che li ha acquisiti in forma pronta, ma non li ha prodotti.

L’atto esecutivo si compie nel compimento di qualunque azione avente l’oggetto acquisito da reato. Lo scopo di queste azioni è quello di legalizzare l’origine del bene, cioè di cancellarne l’origine criminale attraverso una serie di azioni legali e di fatto.

Il reato è effettivo.

La forma e il tipo di colpa sono intento diretto . L’autore deve essere consapevole che la cosa è stata acquisita mediante attività delittuosa, ma non è esclusa la punibilità, anche se non sa che la cosa è stata acquisita mediante delitto. È sufficiente che la persona presuppone che possa essere stata acquisita attraverso un reato.

È penalmente anche colui che acquisisce, riceve, detiene, utilizza, trasforma o assiste in qualunque modo alla trasformazione di un bene, di cui conosce o presume al momento del suo ricevimento che sia stato acquisito mediante un reato o altro atto socialmente pericoloso responsabile.

Le composizioni qualificate sono contenute nell’articolo 253, commi 3, 4, 4 e 5, del codice penale bulgaro.

La pena è della reclusione da uno a otto anni e della multa da cinque a ventimila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato eseguito:

1. da due o più soggetti, preventivamente concordati, o da persona che agisce per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato;

2. due o più volte;

3. da un funzionario nell’ambito del suo servizio;

4. aprendo o mantenendo un conto presso un istituto finanziario a nome fittizio o intestato a persona che non ha dato il suo consenso.

(4) La pena è della reclusione da tre a dodici anni e della multa da ventimila a duecentomila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato commesso con fondi o beni che l’autore sapeva o presumeva essere stati acquisiti con un grave reato doloso

(5) Quando i fondi o i beni sono in quantità particolarmente grandi e la causa è particolarmente grave, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da dieci a trentamila lev, poiché il tribunale priva il colpevole dei diritti di cui arte. 37, par. 1, punti 6 e 7

Sono punibili anche la preparazione e l’associazione come forma di preparazione, così come l’istigazione .

Nel Febbraio 2003 è stata emanata   LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (ЗМФТ)

Nel Marzo 2018 è stata emanata la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП))

In base all’Art. 1. della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) essa determina le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, nonché l’organizzazione e il controllo sulla loro attuazione.

Misure contro il riciclaggio di denaro

L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale incorpora nella sua struttura una direzione amministrativa specializzata per l’intelligence finanziaria. La direzione dell’informazione finanziaria (Financial Intelligence Directorate (FID)) raccoglie, archivia, indaga, analizza e divulga informazioni finanziarie secondo i termini e le procedure della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) e LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (ЗМФТ).

La Direzione è l’unità di informazione finanziaria della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 32 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La Direzione è responsabile della protezione dell’intelligence condivisa sul sito web di EGMONT GROUP e della sicurezza del sito stesso. Svolge funzioni di rilevamento e prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché in materia di flussi di capitali, corruzione, concussione nelle transazioni commerciali internazionali e confisca. Nell’espletamento delle sue funzioni, la Direzione dell’Informazione Finanziaria interagisce strettamente con i servizi di sicurezza e ordine pubblico bulgari e le controparti estere.

L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale opera in stretta collaborazione con il Comitato FATF e MONEYVAL attraverso una direzione dell’intelligence finanziaria. Il GAFI ( Financial Action Task Force ) è un’organizzazione che stabilisce gli standard per il riciclaggio di denaro e il finanziamento della prevenzione del terrorismo. MONEYVAL ( Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo ) è un’organizzazione responsabile delle misure in Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La nuova normativa AML/CFT è stata promulgata in Bulgaria nel marzo 2018 con la nuova legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro che ha abrogato la vecchia legge e modificato e integrato la legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo e altri atti legislativi relativi.

Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro

Norme di attuazione della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro

Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo

Nuovi requisiti di legislazione preventiva contro ML e FT (attualmente disponibile solo in bulgaro)

Categorie di soggetti obbligati

Le misure per la prevenzione e la divulgazione di atti di riciclaggio di denaro sono definite all’articolo 3, paragrafo 1 della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (LMML) e comprendono il monitoraggio, la raccolta di informazioni, l’identificazione e la verifica dei clienti e dei titolari effettivi, finanziari, commerciali e professionali relazioni, profili di rischio, operazioni e operazioni sospette.
I provvedimenti sono eseguiti dai soggetti obbligati di cui all’art. 4, comma 2, della LMM, corrispondentemente alla LMFTL:
1. (integrata, SG n. 21/2021) la Banca nazionale bulgara quando effettua operazioni e transazioni con il pubblico e gli enti creditizi che esercitano attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi della legge sugli istituti di credito;
2. gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act e i suoi rappresentanti;
3. le istituzioni finanziarie ai sensi della Legge sugli istituti di credito;
4. gli uffici di cambio valuta;
5. (integrata, SG n. 21/2021) assicuratori e intermediari assicurativi con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che abbiano ottenuto una licenza nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Codice delle Assicurazioni, ove esercitino una o più dei rami assicurativi di cui alla Sezione I dell’Allegato n. 1 al Codice delle Assicurazioni; assicuratori, intermediari assicurativi che hanno ottenuto una licenza in un altro Stato membro, che esercitano attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria, esercitando uno o più dei rami assicurativi di cui alla sezione I dell’allegato n. 1 dell’Assicurazione Codice; assicuratori con sede legale in Stati diversi da uno Stato membro, che hanno ottenuto una licenza dalla Commissione di vigilanza finanziaria per esercitare la propria attività nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale,
6. le imprese di locazione;
7. gli operatori postali abilitati alla gestione dei vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;
8. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019) gli intermediari di investimento autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dalla legge sui mercati degli strumenti finanziari;
9. (integrata,. alla procedura stabilita dalla legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;
10. (integrata,. Legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;
11. (integrata,. ;
12. i sindaci;
13. (modificata, SG n. 94/2019) i soggetti che, nell’ambito della propria attività, prestano servizi di contabilità e/o consulenza fiscale, nonché i soggetti che, quale principale attività imprenditoriale o professionale, prestano, direttamente o indirettamente tramite persone correlate, assistenza in qualsiasi forma o consulenza in materia fiscale;
14. i notai e gli assistenti notarili in qualità di sostituti;
15. persone che, nell’ambito della loro attività, prestano consulenza legale quando:
(a) assistono o partecipano alla pianificazione o all’esecuzione di un’operazione, transazione o altra azione legale o di fatto di un cliente in merito a:
(aa) acquisto e vendita di beni immobili o trasferimento di impresa di commerciante
(bb) gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
(cc) apertura, gestione o alienazione di un conto corrente bancario, di un conto di risparmio o di un conto di strumenti finanziari;
(dd) raccolta dei contributi necessari per la costituzione di una persona giuridica o altra entità giuridica, aumento del capitale di una società commerciale, concessione di un prestito o qualsiasi altra forma di reperimento di fondi necessaria per lo svolgimento dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(ee) costituzione, registrazione, organizzazione dell’operazione o gestione di un trust, commerciante o altra persona giuridica, o altra persona giuridica;
(ff) gestione fiduciaria di beni, inclusi trust, fondi di deposito a garanzia e altre entità legali straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;
(b) agire per conto e/o per conto di un suo cliente in qualsiasi operazione finanziaria;
(c) agire per conto e/o per conto di un suo cliente in qualsiasi transazione immobiliare;
(d) fornire una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una sistemazione commerciale e/o altri servizi correlati ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
16. persone che, nell’ambito della propria attività, forniscono:
(a) una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una struttura ricettiva commerciale e/o altri servizi connessi ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(b) servizi comprendenti la costituzione, la registrazione, l’organizzazione dell’attività e/o della gestione di un commerciante o di un’altra persona giuridica, o altra persona giuridica;
(c) servizi comprendenti la gestione fiduciaria di beni o di un soggetto di cui alla lettera (b), tra cui:
(aa) agire come, o fare in modo che un altro soggetto agisca come, un amministratore, un segretario, un partner o un simile posizione in una persona giuridica o altra persona giuridica;
(bb) agire come, o fare in modo che un’altra persona agisca in qualità di fiduciario, nei casi di trust, fondi di deposito a garanzia e altre persone giuridiche straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;
(cc) agire come, o fare in modo che un’altra persona agisca in qualità di azionista intestatario di una persona giuridica straniera terza o entità giuridica diversa da una società quotata in un mercato regolamentato soggetta a obblighi di informativa ai sensi del diritto dell’Unione europea o soggetti a standard internazionali equivalenti;
17. le forze dell’ordine private e gli assistenti delle forze dell’ordine private;
18. (modificata,.
19. (abrogata, SG n. 7/2021);
20. i commercianti di armi, petrolio e prodotti petroliferi;
21. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, integrata, SG n. 69/2020) gli organizzatori di giochi d’azzardo, che hanno ricevuto una licenza per organizzare giochi d’azzardo sul territorio della Repubblica Bulgaria secondo la legge sul gioco d’azzardo;
22. (abrogata, SG n. 21/2021);
23. (abrogata, SG n. 21/2021);
24. (integrata, SG n. 17/2021, abrogata, SG n. 21/2021);
25. (abrogata, SG n. 21/2021);
26. le persone che offrono un prestito a titolo di garanzia di un bene;
27. (abrogata, SG n. 21/2021);
28. le persone giuridiche senza scopo di lucro;
29. (integrata, SG n. 21/2021) le società di calcio professionistiche;
30. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021) operatori di mercato e/o mercati regolamentati autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Markets in Financial Instruments Act ;
31. (modificata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021) i depositari centrali di titoli autorizzati dalla Commissione di vigilanza finanziaria nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sul miglioramento del regolamento titoli nell’Unione Europea e sui depositari centrali di titoli e che modifica le Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e il Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257/1 del 28 agosto 2014);
32. i partiti politici;
33. (abrogata, SG n. 21/2021);
34. (abrogata, SG n. 21/2021);
35. il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente nella sua qualità di amministratore nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122/1 del 3 maggio 2013);
36. (nuova, SG n. 94/2019) soggetti che, per professione, commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte, anche quando tale commercio è svolto da gallerie d’arte e case d’asta, ove il valore del l’operazione o le operazioni correlate è pari o superiore a 10 000 EUR o il loro equivalente in un’altra valuta;
37. (nuova, SG n. 94/2019) soggetti che, per professione, immagazzinano, commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte quando tale commercio è effettuato in zone franche e ove il valore dell’operazione o connesso le operazioni sono pari o superiori a 10 000 EUR o il loro equivalente in un’altra valuta;
38. (nuova, SG n. 94/2019) persone che, per professione, forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute non garantite da oro;
39. (nuova, SG n. 94/2019) fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia.
Le persone di cui all’articolo 4 del LMML rispettano gli obblighi previsti dalla presente legge anche se dichiarate fallite o poste in liquidazione.

Secondo l’art. 101, comma 4, LMML, la Camera notarile della Repubblica di Bulgaria, la Camera bulgara delle forze dell’ordine private e l’Istituto dei dottorandi commercialisti hanno adottato regole interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri di dette organizzazioni dopo la loro adozione. Il Consiglio supremo degli avvocati ha adottato norme interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri degli ordini degli avvocati.

 Bulgaria – Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018 

Comunicazione ai soggetti ex art. 4 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) , prom. SG n. 27 del 27 marzo 2018

Dal 31 marzo 2018 è entrata in vigore la nuova Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, prom. SG n. 27 del 27.03.2018 (ЗМИП), che ha abrogato l’attuale Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, e ha introdotto modifiche alla Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (LMML), nonché altre norme.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE 198), firmata a Varsavia il 16.05.2005 (testo in inglese), nonché le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il finanziamento del terrorismo (2).

  • 3 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) sono le misure definite contro il riciclaggio, in quanto quelle indicate ai punti 1-6 sono obbligatorie per i soggetti, espressamente indicati nell’art. 4, 5 e 6, e comprendono un’accurata due diligence del cliente; raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni secondo i termini e le condizioni dell’ЗМИП; conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini del ЗМИП; Valutazione del rischio; divulgazione di informazioni su transazioni sospette, transazioni e clienti; divulgazione di altre informazioni ai fini del ЗМИП.

Valutare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

  • 98 e 99 del nuovo ЗМИП, è stato introdotto un obbligo esplicito per i soggetti ex art. 4, 5 e 6 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) di predisporre le proprie valutazioni dei rischi al fine di identificare, comprendere e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché i requisiti degli stessi. Quando si prepara
  • l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi da parte dei soggetti obbligati deve obbligatoriamente rispettare e riflettere i risultati della valutazione nazionale dei rischi di cui all’art. 95, par. 1 del ЗМИП, nonché i risultati della valutazione del rischio sovranazionale e le raccomandazioni della Commissione Europea

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities (http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45319).

  • in caso di inosservanza degli stessi, l’interessato è obbligato

14 giorni per notificare la propria decisione alla Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale (SAD FR), indicandone i motivi. In questi casi, il direttore di SAD FR può impartire istruzioni obbligatorie alla persona di cui all’art. 4, che trovano riscontro nella valutazione dei rischi di cui all’art. 98. Le valutazioni dei soggetti obbligati dovrebbero tenere conto dei fattori di rischio rilevanti in relazione ai clienti, ai paesi o alle aree geografiche, ai prodotti e servizi offerti, alle operazioni e transazioni effettuate o ai meccanismi di consegna. Le organizzazioni e associazioni professionali delle persone di cui all’art. 4 può predisporre e aggiornare le valutazioni dei rischi di riciclaggio

  • il finanziamento del terrorismo a livello settoriale cui si applicano i requisiti di cui sopra.

Le valutazioni del rischio dei soggetti obbligati sono aggiornate periodicamente, documentate e archiviate in conformità con l’DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) e dovrebbero essere a disposizione del SAD e delle autorità di vigilanza.

Sulla base delle valutazioni del rischio preparate, le persone determinano il profilo di rischio del cliente e il rapporto commerciale con lui e applicano le misure previste dall’DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) in base al profilo di rischio determinato.

La valutazione del rischio degli enti obbligati è contenuta anche nel Regolamento interno per il controllo e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento di denaro terrorismo (MICP), ulteriori informazioni su cui sono disponibili nella sottosezione “Regole interne ai sensi dell’ЗМИП“.

I risultati della valutazione sovranazionale del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo effettuata dalla Commissione europea dovrebbero essere presi in considerazione e riflessi nella valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ORR). La prima OR per la Repubblica di Bulgaria è un processo di attuazione e per lo stesso viene applicata la Metodologia per la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sviluppata dal Consiglio d’Europa. Nel 2018 sarà redatta una seconda bozza di relazione e il processo sarà finalizzato.

Predisposizione di una valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di organizzazioni non profit

Per la predisposizione delle valutazioni dei rischi da parte dei soggetti di cui all’art. 4, punto 28 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) (persone giuridiche senza scopo di lucro), sono previste condizioni particolari (art. 98, par. 3-5).

Ispezione completa del cliente

La LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) disciplina le regole generali per l’applicazione delle misure per le ispezioni complesse, le regole speciali ed eccezioni per l’applicazione delle misure per le ispezioni complesse, le regole per le ispezioni complesse semplificate e quelle per le ispezioni complesse estese.

Ispezione completa:

  • identificazione dei clienti e verifica della loro identificazione;
  • identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identificazione;
  • raccogliere informazioni e valutare lo scopo e la natura del rapporto commerciale;
  • chiarire l’origine dei fondi;
  • monitoraggio continuo dei rapporti commerciali instaurati e verifica delle transazioni e delle operazioni, indicando i casi in cui sorge l’obbligo di applicare le misure di verifica complessa della clientela.

Le misure per l’ispezione complessa semplificata si applicano in funzione della valutazione del rischio potenziale secondo la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), previa approvazione da parte di un dipendente di una posizione apicale del soggetto ex art. 4 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП).

La verifica complessa semplificata comprende l’applicazione di tutte le misure di verifica complesse, ma la portata e l’ambito della loro applicazione tengono conto del livello di rischio.

L’articolo 25 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) stabilisce le possibili deviazioni nel grado e nell’ambito di applicazione delle misure nei casi di minor rischio.

L’applicazione dei provvedimenti di ispezione complessa semplificata è ammissibile solo in presenza di tutte le condizioni cumulative elencate nell’art. 26 del LMML.

Le misure per l’ispezione complessa estesa si applicano obbligatoriamente in quelle espressamente indicate nell’art. 35, commi 1-7 casi – nei confronti dei soggetti di cui all’art. 36 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) (cd personalità politiche di spicco (PEP) e persone correlate); nei confronti delle persone e delle persone giuridiche stabilite in paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’art. 46 ZMP; per prodotti, operazioni e transazioni che potrebbero portare all’anonimato; per nuovi prodotti, pratiche commerciali e meccanismi di consegna; in relazione a nuove tecnologie per prodotti, pratiche commerciali e meccanismi di consegna nuovi o esistenti; in transazioni o operazioni complesse o insolitamente grandi; in rapporti di corrispondenza con un istituto di credito o un istituto finanziario di un paese terzo.

Queste ipotesi sono obbligatorie, ma non esauriscono l’applicazione delle misure per l’ispezione globale estesa. Secondo il punto 8 del medesimo articolo, le misure per l’ispezione complessa estesa devono essere applicate in tutti gli altri casi in cui la valutazione del rischio abbia individuato un rischio maggiore di riciclaggio.

  • 37-43 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) sono definite misure di ispezione complessa estesa in relazione a quelle definite nell’art. 36 persone, che siano personalità politiche di spicco, e per quanto riguarda le persone ad esse legate, tra le quali: l’approvazione da parte di un dipendente di una posizione apicale del soggetto di cui all’art. 4 per entrare o continuare in rapporti d’affari con tali soggetti; stabilire l’origine dei fondi utilizzati nei rapporti e nelle operazioni d’affari, e le operazioni effettuate nell’ambito di tali rapporti, nonché chiarire l’origine della proprietà; monitoraggio attuale ed esteso dei loro rapporti commerciali; sviluppare sistemi interni efficaci per identificare tali clienti.

L’elenco dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano o non applicano integralmente gli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio, individuati dalla Commissione Europea come Paesi terzi ad alto rischio di cui all’art. 46 del LMML, dovrebbero essere pubblicate sui siti web di SANS, BNB, FSC, NRA e MoF. Un aggiornamento aggiornato è stato pubblicato sul sito web del DANS nella sezione “Misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”.

Linee guida delle Autorità di vigilanza europee (ESA) sull’applicazione di misure ispettive globali semplificate ed estese

I soggetti di cui all’art. 4, punti 1 – 6 e 8 – 11 determinano il rischio e dovrebbero applicare le misure per l’ispezione complessa estesa dei clienti secondo le linee guida dell’ESA ex art. 18 della Direttiva (UE) 2015/849. (Articolo 46,

  1. 3 e artt. 50 del LMML)https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4180-EN-F1-1-ALLEGATO-1.PDF)

Il Direttore del SAD FR può dare istruzioni per l’applicazione di misure nei confronti di persone provenienti da paesi fuori dall’elenco della CE, di cui all’art. 46, par. 3.

I soggetti di cui all’art. 4, articoli 1 – 6 e 8 – 11 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) possono applicare altre misure di un’ispezione semplificata complessa, basata sul rischio, specificata nelle linee guida dell’ESA, deve essere data ai sensi dell’art. 17 della Direttiva (UE) 2015/849. Le condizioni e l’ordine sono determinati dalle norme di applicazione della legge. Tali misure si applicano solo se non sono state impartite altre istruzioni esplicite dal Direttore del SAD FR.

Chiarimento della provenienza dei fondi

  • il nuovo DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) introduce un nuovo regime per chiarire l’origine dei fondi. L’origine dei fondi è chiarita applicando almeno due di quelli elencati all’art. 66, par. 1 modo.

A differenza dell’abrogato LMML, secondo l’art. 66, par. 2 del nuovo LMML, il chiarimento dell’origine dei fondi attraverso una dichiarazione scritta è consentito solo in caso di impossibilità di chiarire l’origine dei fondi dopo esaurimento dei mezzi di cui all’art. 66, par. 1, nonché nei casi in cui l’applicazione di almeno due delle modalità di cui all’art. 68, par. 1 ha portato a informazioni contrastanti.

Identificazione dei titolari effettivi e verifica della loro identificazione

  • 2 delle Disposizioni Aggiuntive al LMML, è stata introdotta una nuova definizione di “titolare effettivo” che, oltre alla titolarità diretta, comprende anche la titolarità indiretta. Viene data una definizione per

“Controllo” con riferimento al § 1c della CA della CA, nonché l’indicazione del “controllo indiretto” e dell’esercizio del controllo diretto o indiretto, ed indicare esplicitamente i soggetti che sono i titolari effettivi dei beni in trust, ivi compresi trust, fondi fiduciari e altre entità legali estere simili costituite

  • esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che consentono tali forme di proprietà fiduciaria.

L’identificazione delle persone fisiche, che siano gli effettivi titolari dei clienti – persone giuridiche o altre persone giuridiche, è effettuata raccogliendo quelle indicate all’art. 59, par. 1 dei documenti e delle informazioni LMML.

  • 61 e 62 del LMML, sono stati introdotti nuovi obblighi nei confronti delle persone giuridiche e delle altre persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica di Bulgaria; persone fisiche e giuridiche e altre persone giuridiche che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria in qualità di titolari di trust di trust, fondi fiduciari e altre persone giuridiche straniere simili stabilite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di titolarità di trust; e le persone di contatto delle suddette persone, e formazioni. Sono tenuti a ricevere, disporre e fornire nei casi previsti dalla legge informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono i titolari effettivi, comprese informazioni dettagliate sui diritti di cui sono titolari.

Le informazioni sugli effettivi proprietari sono fornite all’Agenzia del Registro per l’inserimento delle informazioni e dei dati di cui all’art. 63 DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) nel Registro delle Imprese, nel Registro BULSTAT e nel Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, il SAD FR e le autorità competenti in DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) entro il termine da questi stabilito, dei soggetti obbligati ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) in relazione alle misure per ispezioni complesse del cliente. Sono previste sanzioni per l’inadempimento degli obblighi.

Divulgazione di informazioni

La divulgazione delle informazioni del SAD FR in caso di sospetto o conoscenza di riciclaggio di denaro e/o presenza di fondi di origine criminale è effettuata secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 72 de lЗМИП. Dopo aver appreso della PI o dei fondi di origine criminale, le persone obbligate sono obbligate a informare le autorità competenti ai sensi del codice di procedura penale, della legge sul ministero dell’Interno o della legge sull’Agenzia statale per la sicurezza nazionale. Le informazioni sulla segnalazione di sospetti vengono scambiate all’interno del gruppo, a meno che il direttore del FR SAD non fornisca altre istruzioni.

La comunicazione delle informazioni del SAD FR su richiesta è effettuata secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 74 del LMML. C’è un termine obbligatorio per fornire le informazioni (3 giorni lavorativi), che viene fornito nel formato specificato dal SAD FR. Il termine può essere abbreviato o prorogato dal Direttore della FR SAD.

I soggetti di cui all’art. 4, punti 1 – 3 e 7 – 10 forniscono le informazioni richieste su supporto elettronico o attraverso un canale sicuro per lo scambio elettronico. SAD FR determina la forma in cui vengono fornite le informazioni.

  • 74, par. 7 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) prevede la possibilità di impartire istruzioni da parte del DAU della Repubblica Federale Tedesca a monitorare le operazioni effettuate nell’ambito del rapporto d’affari o

operazioni per un periodo determinato e sulla comunicazione di informazioni alla Direzione

Protezione delle informazioni

  • 80della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), è stato introdotto un divieto nei confronti dei soggetti di cui all’art. 4, nonché con riguardo ai soggetti che li gestiscono e rappresentano ed ai loro dipendenti per la comunicazione al cliente oa terzi della comunicazione di informazioni ai sensi del della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente indicate.
  • 81, è stato introdotto il divieto per la SAD SAD di utilizzare le informazioni costituenti segreto d’ufficio, bancario, commerciale o professionale, nonché le informazioni personali protette e le informazioni fiscali e assicurative ottenute alle condizioni e con l’ordinanza dell’art. 68, 72, 74 – 78, 88, 89, 90 e il Capitolo Nono del della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), per scopi diversi da quelli della presente legge.

Secondo l’art. 82 del della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), i dipendenti del SAD FR non possono rivelare, utilizzare per persone fisiche o correlate informazioni e fatti costituenti segreto d’ufficio, bancario, commerciale o professionale, nonché altre informazioni e fatti di cui siano venuti a conoscenza in esecuzione di i loro doveri ufficiali. Il divieto si applica anche ai casi in cui detti soggetti non sono in servizio. I dipendenti della direzione firmano una dichiarazione di tutela del segreto.

(1) Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo

(2) Fonte: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-contr-terr/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh

Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate, nei principi guida, dall’ONU nel 1999, attraverso la Convenzione di New York, con la quale per la prima volta è stata riconosciuta un’autonoma rilevanza della materia; con la stipula della Convenzione, sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l’estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

Nello stesso anno, con la Risoluzione n. 1267/1999 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni); la Risoluzione n. 1373/2001 in seguito ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche gestite direttamente dagli Stati membri.

L’ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti di Al-Qaeda (Risoluzione n. 1989/2011) e dei Talibani (Risoluzione n. 1988/2011), in precedenza disciplinati in un’unica risoluzione del Consiglio di Sicurezza (n. 1267/1999). Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di listing e delisting, ed è stata rafforzata la figura dell’Ombudsperson, competente a valutare le istanze di delisting.

Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la Risoluzione n. 2083/2012 e la Risoluzione n. 2082/2012.

Per fronteggiare la nuova minaccia dell’ISIL, nell’estate del 2014 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato due nuove risoluzioni, la Risoluzione n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all’ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda, e la Risoluzione n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei “combattenti terroristi stranieri” (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario.

Nei mesi successivi, in risposta all’avanzata dell’ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell’ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, che, tra l’altro, hanno introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti dai rapimenti a scopo di riscatto, dal commercio del petrolio estratto e dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati e sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente.

Tra il 2016 e il 2017 il Consiglio di Sicurezza ha dottato la Risoluzione n. 2322/2016 e la Risoluzione n. 2341/2017, specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte.

Negli ultimi anni, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi sono state adottate dalla Comunità Internazionale per sanzionare i governi di Paesi accusati di gravi violazioni dei diritti umani, o di minacciare la pace e la sicurezza internazionale; in quest’ultima fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa, al centro di un più ampio pacchetto di misure restrittive (cfr. sezione dedicata al contrasto dei programmi di proliferazione).

Normativa comunitaria

In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che hanno introdotto le misure di “congelamento”, l’Unione Europea ha adottato:

L’aggiornamento delle liste avviene attraverso l’adozione di appositi provvedimenti emendativi dei predetti Regolamenti, sulla base dei quali la Commissione europea ha predisposto la propria lista consolidata (Financial Security Database) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti a sanzioni finanziarie internazionali in Europa.

In attuazione delle nuove risoluzioni dell’ONU volte a contrastare l’attività dell’ISIL (Risoluzione n. 2253/2015), il Consiglio Europeo ha adottato la Decisione 2016/1693/PESC, abrogativo della Posizione Comune 2002/402/PESC, e il conseguente Regolamento CE n. 1686/2016.

La normativa penalistica comunitaria in materia di contrasto al terrorismo è stata armonizzata per la prima volta con la Decisione Quadro 2002/475/GAI, adottata dal Consiglio Europeo in seguito agli attentati dell’11 settembre. La Decisione, nel tipizzare i reati terroristici, ha richiesto agli Stati membri di allineare le loro normative e introdurre pene adeguate; la Decisione è stata in seguito modificata attraverso la Decisione Quadro 2008/919/GAI, che ne ha ampliato la portata definendo nuove condotte terroristiche.

In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l’Unione Europea ha adottato la nuova Direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione 2002/475/GAI.

Raccomandazioni del GAFI

Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell’11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il GAFI ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell’ONU. Nell’occasione, ha emanato 8 Raccomandazioni Speciali (9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni standard regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di money transfer, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni non-profit).

Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove 40 Raccomandazioniche ricomprendono nel loro campo d’azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per l’applicazione delle relative sanzioni finanziarie internazionali (congelamenti) il GAFI ha elaborato nel 2013 anche apposite linee guida, volte a fornire indirizzi operativi. Ha inoltre diffuso, di recente, alcune pubblicazioni specifiche sui rischi di finanziamento del terrorismo e, più in particolare, sulle forme di finanziamento dell’ISIL e delle attività dei soggetti che agiscono in adesione alla sua ideologia, come i “foreign fighters“.

Bulgaria – Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Vedi:  Bulgaria – Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018 

In Bulgaria l’Agenzia statale per la sicurezza nazionale ((DANS) Държавна агенция “Национална сигурност)
dispone di una direzione amministrativa specializzata “Intelligence finanziaria”, che riceve, archivia, studia, analizza e divulga informazioni di intelligence finanziaria secondo i termini e le condizioni della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) e della Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (ЗМФТ) .

Legge sulle misure antiriciclaggio

Regolamento per l’attuazione della legge sulle misure antiriciclaggio

Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo

La Direzione dell’Informazione Finanziaria è una struttura di informazione finanziaria della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 32 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La Direzione dell’Informazione Finanziaria è responsabile della sicurezza dello scambio di informazioni e del sito web del GRUPPO EGMONT . Ad esso sono affidate le funzioni di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, anche in relazione alla circolazione di capitali, alla corruzione, alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali e alla confisca. Nell’assolvimento delle proprie responsabilità funzionali, la la Direzione dell’Informazione Finanziaria collabora strettamente con i servizi bulgari di sicurezza e ordine pubblico e con partner esteri.

L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale (DANS), attraverso la Direzione dell’Informazione Finanziaria, lavora a stretto contatto con

MISURE PER LA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO AI FINI DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (in vigore dal 31.03.2018)

Misure per impedire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio:

1. ispezione complessa dei clienti;

2. raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni alle condizioni e secondo l’ordine della presente legge;

3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini della presente legge;

4. valutazione del rischio di riciclaggio;

5. divulgazione di informazioni su operazioni, operazioni e clienti sospetti;

6. comunicazione di altre informazioni ai fini della presente legge;

7. controllo sull’attività dei soggetti obbligati di cui all’art. 4 del ЗМИП ;

8. scambio di informazioni e interazione a livello nazionale, nonché scambio di informazioni e interazione tra la Direzione di informazione finanziaria dell’Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, le unità di informazione finanziaria di altri paesi e giurisdizioni, nonché con le autorità competenti in settore rilevante e organizzazioni di altri paesi.

Misure contro il finanziamento del terrorismo:

1. blocco delle risorse finanziarie e di altre attività finanziarie o risorse economiche;

2. divieto di prestare servizi finanziari, risorse finanziarie e altre attività finanziarie o risorse economiche.

SOGGETTI OBBLIGATI ex art. 4 Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) e della Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (ЗМФТ)

1. (suppl., SG 21/20) La Banca nazionale bulgara, quando effettuano operazioni e transazioni con un numero illimitato di persone, e gli istituti di credito, che svolgono attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. la legge sugli istituti di credito;
2. gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act e i loro rappresentanti;
3. istituti finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito;
4. gli uffici di cambio;
5. (emendamento. SG 21/21) assicuratori e intermediari assicurativi con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che hanno ricevuto una licenza alle condizioni e per ordine del Codice delle Assicurazioni, quando svolgono attività nell’ambito di una o più assicurazioni classi di cui all’allegato № 1, sezione I, del codice delle assicurazioni; assicuratori e intermediari assicurativi autorizzati in un altro Stato membro che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria quando operano in uno o più rami assicurativi di cui all’allegato № 1, sezione I, del codice delle assicurazioni; assicuratori domiciliati in paesi diversi da uno Stato membro, autorizzati dalla Commissione di vigilanza finanziaria ad operare nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale,
6. le imprese di locazione;
7. operatori postali abilitati all’esecuzione di vaglia postali ai sensi del Postal Services Act;
8. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019) gli intermediari di investimento, che hanno ricevuto l’autorizzazione alle condizioni e all’ordine della Legge per i mercati degli strumenti finanziari;
9. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, modificato e integrato – SG, iss. 21 nel 2021) gli organismi di investimento collettivo e le altre imprese di investimento collettivo, che hanno ottenuto la licenza , autorizzano o sono registrati secondo i termini e le condizioni della Legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo;
10. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, suppl. – SG, iss. 21 nel 2021) le società di gestione e le persone, gestori di fondi di investimento alternativi, che sono titolari di licenza o sono registrati secondo i termini e le condizioni della Legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo;
11. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019) le compagnie di assicurazione pensionistica, che hanno ottenuto l’abilitazione alle condizioni e all’ordinanza del Codice delle assicurazioni sociali, ad eccezione della loro gestione attività di fondi per l’assicurazione pensionistica obbligatoria aggiuntiva;
12. revisori contabili;
13. (Modificata, SG n. 94/2019) i soggetti che per professione prestano servizi di contabilità e/o consulenze in materia tributaria, nonché i soggetti che, quale principale attività economica o professionale, prestano, direttamente o indirettamente tramite parti correlate, assistenza sotto qualsiasi forma o consulenza in materia tributaria;
14. i notai e gli assistenti notarili per la sostituzione;
15. le persone che, a titolo professionale, prestano consulenza legale quando:
a) assistono o partecipano alla progettazione o alla realizzazione di un’operazione, transazione o altra azione legale o di fatto del loro cliente in merito a:
aa) acquisto e vendita di beni immobili o trasferimento di un da impresa a commerciante;
(bb) gestire fondi, strumenti finanziari o altre attività;
(cc) apertura, gestione o alienazione di un conto corrente bancario, di un conto di risparmio o di un conto di strumenti finanziari;
(dd) raccogliere fondi per la costituzione di una persona giuridica o altra persona giuridica, aumentare il capitale di una società, concedere un prestito o qualsiasi altra forma di raccolta fondi per lo svolgimento delle attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(ee) l’istituzione, la registrazione, l’organizzazione o la gestione di una proprietà fiduciaria, commerciante o altra entità giuridica o altra entità giuridica;
(f) la gestione fiduciaria della proprietà, compresi i trust, i fondi fiduciari e altre entità legali straniere simili, stabilite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di proprietà fiduciaria;
(b) agire per conto e/o per conto del proprio cliente in qualsiasi transazione finanziaria;
c) agire per conto e/o per conto del proprio cliente in qualsiasi operazione immobiliare;
(d) fornire un indirizzo di direzione, un indirizzo per la corrispondenza, un ufficio e/o altri servizi simili ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altro soggetto giuridico;
16. le persone che per professione prestano:
(a) indirizzo della direzione, indirizzo per corrispondenza, ufficio e/o altri servizi simili ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altro soggetto giuridico;
b) servizi di costituzione, registrazione, organizzazione dell’attività e/o gestione di un professionista o di altra persona giuridica o altra persona giuridica;
c) servizi di gestione fiduciaria per beni o una persona di cui alla lettera b), tra cui
: entità o altra persona giuridica;
bb) svolgimento della carica o organizzazione della prestazione da parte di altra persona della carica di trustee – nel caso di trust, fondi fiduciari e altre analoghe entità giuridiche estere costituite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di titolarità fiduciaria;
(cc) ricoprire cariche o disporre che un’altra persona ricopra la carica di azionista nominale in una terza persona giuridica straniera o altra persona giuridica diversa da una società le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato al quale si applicano obblighi di informativa ai sensi dell’Unione Europea o standard internazionali equivalenti;
17. ufficiali giudiziari privati e assistenti ufficiali giudiziari privati;
18. (Modificata, SG n. 94/2019) le persone che, per professione, mediano in operazioni immobiliari, anche in relazione a operazioni di locazione immobiliare in cui il canone mensile ammonta o supera EUR 10.000 o il loro equivalente in altra valuta ;
19. (revocato, SG n. 7/2021);
20. commercianti di armi, petrolio e prodotti petroliferi;
21. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, modificato – SG, iss. 69 nel 2020) gli organizzatori di giochi d’azzardo, che hanno ricevuto una licenza per l’organizzazione di giochi d’azzardo sul territorio di la Repubblica di Bulgaria secondo la legge sul gioco d’azzardo;
22. (revocato, SG n. 21/2021);
23. (revocato, SG n. 21/2021);
24. (suppl. – SG, iss. 17 nel 2021, revocato – SG, iss. 21 nel 2021);
25. (revocato, SG n. 21/2021);
26. le persone che prestano denaro in pegno;
27. (revocato, SG n. 21/2021);
28. persone giuridiche senza scopo di lucro;
29. (revocato, SG n. 21/2021) società di calcio professionistiche;
30. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, revocato – SG, iss. 21 nel 2021);
31. (modificata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021);
32. partiti politici;
33. (revocato – SG, iss. 21 nel 2021);
34. (revocato – SG, n. 21 del 2021);
35. il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente nella sua qualità di amministratore nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’UE ai sensi della direttiva 2003/87/CE dell’Unione europea Parlamento e del Consiglio e decisioni № 280/2004/CE e № 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) № 920/2010 e (UE) № 1193/2011 della Commissione (GU, L 122/1 del 3 maggio 2013);
36. (Nuova, SG n. 94/2019) soggetti che di mestiere commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte, anche quando effettuato da gallerie d’arte e case d’asta, quando il valore dell’operazione o del le relative operazioni ammontano o superano EUR 10.000 o il loro equivalente in altra valuta;
37. (Nuova, SG n. 94/2019) soggetti che per professione immagazzinano, commerciano o agiscono come intermediari nel commercio di opere d’arte, quando questo avviene in zone franche e quando il valore dell’operazione o delle operazioni connesse è pari a o supera EUR 10.000 o il loro equivalente in un’altra valuta;
38. (Nuovo, SG n. 94/2019) le persone che per professione forniscono servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute senza rivestimento d’oro;
39. (Nuova, SG n. 94/2019) fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia.
***
I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge anche nei casi in cui siano stati dichiarati falliti o in liquidazione.
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Le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di cui all’art. 3 del ЗМИП sono obbligatorie anche per i rami delle persone di cui all’art. 4 del ЗМИП , nonché per le succursali di persone straniere registrate nel Paese, rientranti nell’ambito di quelle indicate all’art. 4 del ЗМИП .

NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП adottano NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, che trovano concreta applicazione alle proprie filiali e controllate estere.

I soggetti di cui all’art. 4, comma 28, della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (ONP), che non rientrano contemporaneamente in altra categoria di soggetti ex art. 4 del ЗМИП , adottano regole interne nei casi di cui all’art. 98, par. 4 e 5 del ЗМИП .

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Con modifiche, recepite nel § 71 delle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione della Legge per le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli articoli pirotecnici (promulgata in SG, n. 37 del 7.5.2019, in vigore dal 11.05.2019). 2019) sono state apportate modifiche alla legge sulle misure antiriciclaggio (LMAA).

Prorogano il termine per la preparazione e l’adozione di regole interne ai sensi della legge sulle misure antiriciclaggio (AMLPA) e specificano il requisito per l’iscrizione delle circostanze relative ai proprietari effettivi nell’Agenzia del registro.

Le modifiche modificano il par. 1 e par. 2 del § 6 delle disposizioni transitorie e finali del ЗМИП , prorogando il termine per l’adozione del regolamento interno predisposto dai soggetti ex art. 4 del ЗМИП , in conformità con i requisiti di legge e offre l’opportunità di riflettere le conclusioni della valutazione nazionale del rischio .

Gli obbligati dovrebbero tenere presente che l’obbligo di inviare le regole interne ai sensi del ЗМИП al DANS entro il 12.05.2019 Le regole dovrebbero essere preparate e adottate entro 6 mesi dalla pubblicazione dei risultati del sito web nazionale DANS di valutazione del rischio Internet e dovrebbero non essere inviato a DANS .

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Nei casi di cui all’art. 104 del ЗМИП , i soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП , per i quali l’obbligo di adottare misure antiriciclaggio sia sorto prima dell’entrata in vigore della presente legge, provvede alla notifica di cui all’art. 104, par. 2 e 4 del ЗМИП entro 30 giorni dall’adozione dei regolamenti di applicazione della legge. Il termine per l’attuazione decorre dal 12 gennaio 2019 e scade il 13 febbraio 2019.

I soggetti di cui all’art. 4, articoli 1, 3, 5 e 8 – 11 del ЗМИП , per i quali l’obbligo di applicare misure contro il riciclaggio è sorto prima dell’entrata in vigore della presente legge e non hanno istituito servizi specializzati ai sensi della legge abrogata sulle misure contro il riciclaggio di denaro .denaro, sono obbligati a istituire servizi di cui all’art. 106 del ЗМИП entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge .

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Il Consiglio supremo forense, la Camera notarile della Repubblica di Bulgaria, la Camera degli ufficiali giudiziari privati e l’Istituto dei dottori commercialisti adottano regole interne uniformi per il controllo e la prevenzione del riciclaggio di denaro, che vengono applicate dai membri di queste organizzazioni dopo la loro approvazione ai sensi Art. . 103 del ЗМИП .

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La Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale predispone regole interne campione relative all’attività dei soggetti di cui all’art. 4, articoli 13, 19, 20, 25 e 27 – 29 del ЗМИП , che pubblica sul suo sito web. I soggetti di cui all’art. 4, gli articoli 13, 19, 20, 25, 27 e 29 del ЗМИП adottano regole interne con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП , che rispettano le regole modello sopra richiamate, integrandole secondo il livello di rischio determinato dal Capitolo Settimo del ЗМИП , inclusi i criteri per le operazioni sospette, le operazioni e la clientela, o adottano regole interne proprie.

I soggetti di cui all’art. 4, comma 28, della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (ONP), che non rientrano contemporaneamente in altra categoria di soggetti ex art. 4 del ЗМИП , nei casi di cui all’art. 98, par. 4 e 5 del ЗМИП adottano regole interne con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП , che corrispondono alle regole campione pubblicate sul sito del DANS , integrandole con la valutazione di cui all’art. 98, par. 4 del ЗМИП .

Entro il termine di cui all’art. 103, par. 2 del ЗМИП , i soggetti di cui all’art. 4, commi 13, 19, 20, 25, 27 – 29 è tenuto ad inviare una comunicazione alla Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale per l’adozione delle regole interne di cui al par. 6.

POLITICHE DI GRUPPO

I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП , che fanno parte di un gruppo, applicano politiche e procedure per il controllo e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che coprono l’intero gruppo, quando tali politiche e procedure contengono almeno i requisiti di cui all’art. 101, par. 2 del ЗМИП , o coprire questi requisiti con altri mezzi.

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I rappresentanti dei prestatori di servizi di pagamento di cui all’art. 4, comma 2, ЗМИП è tenuto ad osservare ed applicare quelle adottate con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП ed approvato con l’ordinanza dell’art. 103 del regolamento interno ЗМИП del prestatore di servizi di pagamento ex art. 4, punto 2 del ЗМИП . Gli agenti assicurativi adempiono agli obblighi nei confronti delle persone di cui all’art. 4, comma 5, del ЗМИП , osservando ed applicando quelle adottate con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП ed approvato con l’ordinanza dell’art. 103 del regolamento interno ЗМИП dell’assicuratore o del riassicuratore.

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Prestatori di servizi di pagamento, assicuratori e riassicuratori di un altro Stato membro, che operano direttamente nel territorio della Repubblica di Bulgaria alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, applicano politiche e procedure per il controllo e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo finanziamento, che contengono almeno i requisiti di cui all’art. 101, par. 2, o coprono tali requisiti con altri mezzi, di cui devono notificare alla Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale, fornendo informazioni complete sulle politiche e procedure applicate.

NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

DEVONO CONTENERE ALMENO QUANTO SEGUENTE:

1. criteri chiari per identificare operazioni o operazioni sospette e clienti;

2. la procedura per l’utilizzo dei mezzi tecnici per la prevenzione e l’accertamento del riciclaggio;

3. sistema di controllo interno sull’adempimento degli obblighi, previsto dalla presente legge e dagli atti per la sua applicazione;

4. possibilità di effettuare un esame di revisione interna, quando il soggetto di cui all’art. 4 del ЗМИП ne ha creato uno in cui verificare e valutare le regole, le procedure ei requisiti di cui al presente paragrafo;

5. possibilità di effettuare una revisione contabile, nella quale devono essere verificate e valutate le regole, le procedure ei requisiti di cui al presente comma, quando ciò sia opportuno in considerazione dell’entità e della natura dell’attività economica del soggetto di cui all’art. 4 del ЗМИП ;

6. il sistema interno ex art. 42 del ЗМИП ;

7. sistema interno di valutazione del rischio e determinazione del profilo di rischio dei clienti;

8. proporzionale all’importo e alla natura dell’attività economica del soggetto di cui all’art. 4 delle politiche, dei meccanismi di controllo e delle procedure di contenimento ed efficace gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ЗМИП , stabiliti a livello di Unione Europea, a livello nazionale, nonché a livello di soggetto obbligato;

9. regole e organizzazione per l’adempimento degli obblighi di chiarimento dell’origine dei fondi e della fonte dello stato patrimoniale;

10. le condizioni e l’ordine di raccolta, conservazione e comunicazione delle informazioni;

11. gli intervalli di tempo durante i quali le banche dati mantenute e gli archivi dei clienti sono riesaminati e aggiornati in attuazione dell’art. 15 e 16 del ЗМИП , tenuto conto di quanto stabilito e documentato dall’ordinanza dell’art. 98 del ЗМИП livello di rischio per i clienti e rapporti commerciali;

12. la ripartizione della responsabilità per l’applicazione delle misure antiriciclaggio sugli sportelli della persona di cui all’art. 4 del ЗМИП e dei provvedimenti, ivi comprese le procedure di valutazione dei rischi rispetto alle succursali e controllate alle condizioni di cui all’art. 7 del ЗМИП , se presente;

13. le regole per l’organizzazione e per il lavoro del servizio specializzato di cui all’art. 106 del ЗМИП , nonché le regole per la formazione dei dipendenti nel servizio specializzato;

14. le regole per la formazione degli altri dipendenti;

15. la ripartizione delle responsabilità dei rappresentanti e dei dipendenti della persona di cui all’art. 4 del ЗМИП per l’adempimento degli obblighi, previsti dalla presente legge e dagli atti per la sua applicazione, nonché dei dati per i contatti con l’interessato ex art. 4 e con i suoi responsabili e dipendenti, ai fini della presente legge;

16. proporzionale all’entità e alla natura dell’attività economica del soggetto di cui all’art. 4 della procedura ЗМИП per la trasmissione anonima e indipendente di segnalazioni interne da parte dei dipendenti per violazioni della presente legge e degli atti sulla sua attuazione;

17. l’accertamento di cui all’art. 98, par. 4 del ЗМИП ;

18. altre regole, procedure e requisiti secondo le peculiarità dell’attività della persona di cui all’art. 4 del ЗМИП .

Articolo 9, par. 8 ЗМФТ: “I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП includono nel proprio regolamento interno di cui al Capo Otto, Sezione I della stessa legge criteri per l’individuazione di operazioni sospette, operazioni e clienti finalizzati al finanziamento del terrorismo.

Linee guida per l’attuazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

  • Elenco degli incarichi relativi allo svolgimento di importanti funzioni pubbliche ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del ЗМИП
  • LINEE GUIDA per l’organizzazione e l’attività dei servizi specializzati nell’ambito del ЗМИП
  • LINEE GUIDA per l’identificazione e la verifica dell’identificazione dei singoli clienti (inclusi rappresentanti, procuratori e titolari effettivi)
  • ISTRUZIONI sulla procedura per la determinazione delle persone fisiche soggette a identificazione come titolari effettivi di persone giuridiche senza scopo di lucro (NPO), registrate ai sensi della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (Entità giuridiche senza scopo di lucro)
  • LINEE GUIDA per l’identificazione e l’identificazione delle figure politiche di spicco, dei loro affiliati e dei requisiti speciali per una verifica completa di questa categoria di persone
  • MANUALE per l’attuazione delle misure previste dal ЗМИП e dal LMLP per la prevenzione dell’uso improprio di nuove tecnologie, prodotti e transazioni che potrebbero portare all’anonimato
  • LINEE GUIDA per l’identificazione e la segnalazione di operazioni/transazioni/clienti sospette nell’ambito del ЗМИП , che potrebbero essere correlate a irregolarità e frodi con fondi UE
  • ISTRUZIONI per la segnalazione ai sensi della legge sulle misure antiriciclaggio (AMLPA) e della legge sulle misure di finanziamento antiterrorismo (AMPA)
  • ISTRUZIONI per la predisposizione di un Piano per la formazione introduttiva e continua dei dipendenti, ai sensi dell’art Arte. 67, comma 1, del PPZMIP
  • ISTRUZIONI per la richiesta di iscrizione di informazioni e dati sulle persone fisiche che sono considerate titolari effettivi di persone giuridiche senza scopo di lucro nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro presso l’Agenzia del Registro
  • ISTRUZIONI in merito all’applicabilità di quelle disciplinate dall’art. 63 del ЗМИП deroghe all’obbligo di immissione dei dati sui titolari effettivi e l’applicabilità dell’art. 63 ЗМИП in relazione alle persone fisiche a cui rivolgersi ai sensi dell’art. 63, par. 4, punto 3 del ЗМИП

“Titolare effettivo” indica una o più persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano una persona giuridica o altra persona giuridica e/o una o più persone fisiche per conto e/o per conto delle quali viene effettuata un’operazione, transazione o attività e che soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

1. Nel caso di persone giuridiche giuridiche e di altre persone giuridiche, il titolare effettivo è la persona che detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale sufficiente delle azioni, delle quote o dei diritti di voto di tale persona giuridica o altra persona giuridica, anche partecipando al portatore azioni, o attraverso il controllo con altra modalità, salvo che si tratti di una società le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato, soggetti a obblighi di informativa ai sensi del diritto dell’Unione Europea o di equivalenti standard internazionali che assicurino un adeguato grado di trasparenza in materia di proprietà.

Un’indicazione di proprietà diretta è presente quando una o più persone fisiche detengono una partecipazione o partecipazione di almeno il 25 per cento di una persona giuridica o di un’altra persona giuridica.

L’indicazione della proprietà indiretta è presente quando almeno il 25 per cento della partecipazione o partecipazione in una persona giuridica o altra persona giuridica appartiene a una persona giuridica o altra persona giuridica che è sotto il controllo della stessa persona fisica o persone fisiche, o di più persone giuridiche entità e/o persone giuridiche che sono in ultima analisi sotto il controllo della stessa persona/entità.

2. Per quanto riguarda i beni in trust, inclusi i trust, i fondi fiduciari e altre persone giuridiche estere simili, costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che consentono tali forme di proprietà in trust, il titolare effettivo è:

(a) il fondatore;

b) il fiduciario;

(c) l’eventuale custode;

(d) il beneficiario o la classe di beneficiari, o

(e) la persona nel cui interesse principale è costituita o gestita la proprietà fiduciaria, ove deve essere identificata la persona fisica che ne beneficia;

(f) qualsiasi altra persona fisica che, in ultima analisi, esercita il controllo sulla proprietà in trust mediante la proprietà diretta o indiretta o con altri mezzi.

3. Relativamente alle fondazioni e alle forme giuridiche assimilabili ai beni in trust – la persona fisica o le persone che ricoprono cariche equivalenti o assimilabili a quelle indicate al punto 2.

Il proprietario fisico o le persone fisiche che siano amministratori nominali, segretari, azionisti o proprietari del capitale di una persona giuridica o di altra persona giuridica non è il proprietario effettivo, se è stabilito un altro proprietario reale.

“Controllo” indica il controllo ai sensi del § 1c delle Disposizioni Aggiuntive del Codice di Commercio, nonché ogni possibilità che, senza essere indice di possesso diretto o indiretto, consenta l’esercizio di un’influenza determinante su una persona giuridica o altro persona giuridica delle decisioni per la determinazione della composizione degli organi di amministrazione e controllo, trasformazione della persona giuridica, cessazione della sua attività e altre questioni di importanza essenziale per la sua attività.

Un’indicazione di “controllo indiretto” è l’esercizio del controllo effettivo finale su una persona giuridica o altra persona giuridica attraverso l’esercizio di diritti tramite terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, concessi mediante autorizzazione, contratto o altra transazione, nonché altre forme giuridiche che offrono la possibilità di esercitare un’influenza determinante tramite terzi.

Secondo l’art. 63, par. 3 del ЗМИП per il procedimento, la procedura ei termini per l’iscrizione delle circostanze relative ai titolari effettivi, si applicano rispettivamente la legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e la legge sul registro BULSTAT.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

 

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione