Ritenuta operata da società residente sugli utili corrisposti a società residente (Non UE o SEE)

Il terzo comma dell’art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 prevede che le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative…..) devono operare una ritenuta  a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter (società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ……..in questo caso l’aliquota è dell’1,20 per cento, ma vedi: Direttiva Madre Figlia).

Quindi , la società residente che eroga dividendi ad un società non residente (che non sia una  società soggetta ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo SEE) deve applicare una ritenuta a titolo d’imposta all’atto del pagamento pari al 26%. 

Naturalmente, se la società non residente , è residente in uno Stato con cui l’Italia ha siglato una  Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, questa può richiedere l’applicazione della ritenuta con l’aliquota minore prevista dalla Convenzione (l’aliquota può variare dal 5% al 15%).

Elenco Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi siglate dallo Stato Italiano   

La società percettrice non residente che vuole ottenere l’applicazione  dell’aliquota convenzionale ridotta può chiedere l’applicazione diretta della Convenzione al sostituto d’imposta italiano già in sede di effettuazione della ritenuta.

A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86/1977, n. 115/1978 e n. 147/1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.

Con il provv. n.84404  del 10.7.2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di domanda per il rimborso, l’esonero dall’imposta italiana o l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.

Per i dividendi il provv. n.84404  del 10.7.2013 prevede la compilazione del MODELLO A – DIVIDENDI, che contempla due fattispecie:

  • esonero/applicazione aliquota convenzionale;
  •  rimborso, se è stata applicata una ritenuta maggiore rispetto a quella indicata dalla Convenzione.

La società percettrice non residente che vuole ottenere l’applicazione  dell’aliquota convenzionale ridotta deve compilare, il MODELLO A – DIVIDENDI, indicando le generalità della società erogante e l’ammontare dei dividendi incassati.
Successivamente alla compilazione, il modello deve essere completato dall’Autorità Fiscale estera che deve attestare la residenza della  società percettrice nello Stato estero.
Solo dopo aver ricevuto l’attestazione dall’Autorità Fiscale estera, la società percettrice non residente potrà consegnare il MODELLO A – DIVIDENDI alla  società erogante residente.

Nel caso invece in cui la società percettrice non residente non abbia predisposto prima della percezione delle somme la specifica documentazione e, quindi, la società erogante residente abbia già operato ritenute sugli utili corrisposti nella misura del 27% prevista dal terzo comma dell’art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 , per ottenere il
rimborso pari alla differenza tra il 27% e l’aliquota convenzionale ridotta, la società percettrice non residente potrà presentare la richiesta di rimborso su MODELLO A – DIVIDENDI al Centro
Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del Dpr n. 602 del 1973).

Il modello deve contenere:

  • l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale
  • la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta
  • la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione