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Bulgaria – Condizioni e procedura per la registrazione delle imprese che forniscono lavoro temporaneo – Capitolo Otto a della Legge sulla promozione dell’occupazione

Alle condizioni e procedura per la registrazione delle imprese che forniscono lavoro temporaneo ( “lavoro temporaneo”(временна работа – lavoro interinale) )in Bulgaria è dedicato il Capitolo Otto “a” della Legge sulla promozione dell’occupazione (ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗНЗ)) ( artt. da 74е a 74п)).

Vedi anche: Bulgaria – Iscrizione e rilascio di certificati alle imprese che prestano lavoro interinale

Art. 74е
(1) L’attività di fornitura di lavoro interinale deve essere svolta sulla base dell’iscrizione presso l’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта.
(2) Possono presentare domanda di registrazione dell’attività ai sensi del paragrafo 1 le persone fisiche o giuridiche locali, nonché le persone giuridiche straniere, che svolgono attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria e che soddisfano le seguenti condizioni:
1. non hanno obblighi pecuniari nei confronti dello Stato o del Comune ai sensi dell’art. 162, comma 2, del Codice di procedura tributaria e previdenziale – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , stabiliti con atto efficace di un’autorità competente, a meno che non sia consentita una riprogrammazione o un differimento degli obblighi, oppure obblighi pecuniari relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
2. non sono stati dichiarati falliti o non sono sottoposti a una procedura fallimentare aperta;
3. non sono sottoposte a procedure di liquidazione e le entità giuridiche straniere non sono sottoposte a una procedura analoga ai sensi della legislazione del Paese in questione;
4. sono rappresentati da persone che non siano state condannate per un delitto non colposo di natura generale, a meno che non siano state riabilitate;
5. non hanno avuto la cessazione della registrazione per motivi di cui all’art. 74м, comma 1, punto 2 o 3 o art. 15, comma 1 dell’Ordinanza sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento delle attività di mediazione del lavoro nel periodo di tre anni precedente alla data della domanda di registrazione;
6. non sono stati oggetto di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 o dell’articolo 81a, paragrafo 1, nel periodo di tre anni precedente la data della domanda di registrazione;
7.  hanno stipulato un’assicurazione collettiva per un importo di 200.000 BGN o una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile per un importo di 200.000 BGN per i crediti dei lavoratori e degli impiegati che saranno da loro assunti per svolgere lavoro temporaneo;
8. aver predisposto regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività con bozze di contratti con l’impresa utilizzatrice e contratti con lavoratori o impiegati per l’invio degli stessi a svolgere lavori temporanei presso l’impresa utilizzatrice.
(3)  Le persone devono soddisfare le condizioni di cui al comma 2 per tutta la durata del periodo di registrazione.
Art. 74ж.  L’iscrizione avviene presso l’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта dopo la presentazione per via telematica della domanda di iscrizione nel registro di cui all’art. 25a, comma 1 ( L’Agenzia per l’impiego tiene e aggiorna un registro elettronico centralizzato unico delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione e/o forniscono lavoro temporaneo) .
(2) Alla domanda di cui al paragrafo 1, le persone registrate secondo la legislazione bulgara devono allegare:
1. (abrogato – SG, n. 97 del 2017)
2. (abrogato – SG, n. 33 del 2016, in vigore dal 21.05.2016)
3. (abrogato – SG, n. 33 del 2016, in vigore dal 21.05.2016)
4. (abrogato – SG, n. 103 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
5. (modificato – SG, n. 25 del 2024) documenti assicurativi o bancari ai sensi dell’art. 74е, comma 2, punto 7 ;
6. (modificato – SG, n. 25 del 2024) le disposizioni di cui all’art. 74е, comma 2, punto 8 .
(3) (Nuovo – SG, n. 25 del 2024) La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata con firma elettronica ai sensi della legge sui documenti elettronici e sui servizi di certificazione elettronica , salvo nei casi previsti dall’art. 22, comma 6 della legge sulla governance elettronica- Закона за електронното управление .
(4) (Modificato – SG, n. 97 del 2017, integrato – SG, n. 103 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, precedente paragrafo 3 – SG, n. 25 del 2024) Le persone registrate ai sensi della legislazione di un altro paese devono provare le circostanze di cui all’art. 74е, comma 2, punti 1 – 4 in conformità con la legislazione del paese di registrazione. Le circostanze relative ai precedenti penali dei cittadini bulgari devono essere accertate d’ufficio dall’Agenzia per l’impiego. I cittadini stranieri devono presentare un certificato del casellario giudiziale o un documento analogo.
(5) (Nuovo – SG, n. 97 del 2017, precedente paragrafo 4, modificato – SG, n. 25 del 2024) L’Agenzia per l’impiego verifica d’ufficio le circostanze di cui all’art. 74е, comma 2, punti 1 – 6 per le persone registrate secondo la legislazione bulgara.
Art. 74з. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Il direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта o un funzionario da lui autorizzato decide sulla domanda e sui documenti allegati entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento.
(2) (Modificato e integrato – SG n. 25/2024) Nei casi in cui la domanda e/o i documenti allegati non soddisfano i requisiti dell’art . 74е, comma 2, punto 1 e dell’art. 74ж , il richiedente viene informato tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1, di sanare le carenze e/o inesattezze riscontrate entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica.
(3) Nei casi di cui al comma 2, i documenti si considerano presentati a partire dalla data di eliminazione delle incompletezze e/o inesattezze.
(4) Il Consiglio del Direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта è informato periodicamente delle domande ricevute dall’Agenzia per l’impiego ai sensi dell’articolo 74ж, paragrafo 1 .
Art. 74и. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) La registrazione viene rifiutata quando non sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 74е, comma 2 o non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 74ж , art. 74з, comma 2 e art. 74k, comma 3 .
(2) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) Al richiedente devono essere notificati tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1 , i motivi del diniego entro il termine di cui all’art. 74з, comma 1 .
(3) Il diniego di registrazione può essere impugnato ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Art. 74к. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Il direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта o un funzionario da lui autorizzato rilascia un certificato di registrazione dell’impresa che fornisce lavoro temporaneo.
(2) (Modificato e integrato – SG, n. 25 del 2024) Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato come documento elettronico per un periodo di 5 anni secondo il modello di cui all’allegato n. 2 e viene inserito nel registro di cui all’art. 25a, comma 1 .
(3) Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dietro pagamento di una tassa determinata da una tariffa del Consiglio dei ministri.
(4) (Abrogato – SG, n. 25 del 2024)
Art. 74л. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Abrogato – SG, n. 25 del 2024)
(2) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) Nella parte pubblica del registro ai sensi dell’art. 25a, comma 1 , devono essere annotati :
1. il numero di registrazione e la data del certificato;
2. il nome dell’impresa che fornisce lavoro temporaneo;
3. la sede legale e l’indirizzo della direzione della persona;
4. l’indirizzo dell’ufficio/degli uffici;
5. il nome della persona che rappresenta l’impresa che fornisce lavoro temporaneo;
6. il termine di registrazione;
7. la data di cancellazione della registrazione e il motivo della stessa;
8. altre circostanze soggette all’ingresso.
(3) (Modificato – SG, n. 97 del 2017) In caso di modifica e/o aggiunta alle circostanze iscritte nei documenti che hanno costituito la base per la registrazione, l’impresa che fornisce lavoro interinale è tenuta a darne comunicazione all’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi della modifica e/o aggiunta.
(4) (Modificato – SG, n. 33 del 2016, in vigore dal 21.05.2016) Ogni anno entro il 30 giugno, l’Agenzia per l’impiego – Агенцията по заетостта verifica d’ufficio le circostanze di cui all’art. 74е, comma 2, punto 1 per le imprese registrate che forniscono lavoro interinale e comunica all’Agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro” – Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” le modifiche intervenute.
(5) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) Entro il termine di cui al comma 4, le imprese che forniscono lavoro interinale devono presentare tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1, i documenti assicurativi o bancari che attestano il rispetto dei requisiti di cui all’art. 74е, comma 2, punto 7 .
(6) Il Consiglio nazionale per la promozione dell’occupazione – Националният съвет за насърчаване на заетостта è informato annualmente ed esprime un parere sull’attività delle imprese che forniscono lavoro temporaneo.
(7) (Nuovo – SG n. 26/2025, in vigore dal 01.01.2025) L’impresa utilizzatrice che ha stipulato un contratto di lavoro temporaneo con un’impresa che fornisce lavoro temporaneo, ma non è registrata ai sensi del Capitolo Otto “a” , è responsabile in solido ai sensi del Codice di procedura tributaria e previdenziale – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс per le imposte e i contributi previdenziali obbligatori dovuti dall’impresa che ha fornito lavoro temporaneo ai lavoratori e ai dipendenti forniti, nonché per l’ imposta sul valore aggiunto dovuta sulla fornitura. La responsabilità è limitata all’importo dell’obbligazione non pagata per il periodo di riferimento.
Art. 74м (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) La registrazione si conclude con ordine del Direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego o di un funzionario da lui autorizzato:
1. (modificato – SG, n. 25 del 2024) con domanda elettronica presentata tramite il registro di cui all’art. 25a, comma 1, dall’impresa che fornisce lavoro interinale;
2. in caso di violazioni sistematiche degli obblighi di un’impresa che fornisce lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 107c del Codice del lavoro ;
3. (modificato – SG, n. 101 del 2015, integrato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) in caso di violazione delle disposizioni dell’art.74е, comma 3 o dell’art. 74л, comma 3 , stabilite da decreto penale entrato in vigore;
4. (nuovo – SG, n. 101 del 2015) in caso di decreto penale efficace che impone una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 81a, comma 1 , emesso prima della registrazione per lo svolgimento dell’attività;
5. (punto precedente 4 – SG, n. 101 del 2015) alla scadenza del periodo di registrazione.
(2) (Modificato – SG, n. 25 del 2024) La cessazione ai sensi del comma 1 avviene mediante la cancellazione dal registro ai sensi dell’art. 25a, comma 1 .
(3) (Abrogato – SG, n. 25 del 2024)
Art. 74н. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo è tenuta a notificare per iscritto all’impresa utilizzatrice, nonché ai lavoratori e agli impiegati con cui ha stipulato contratti di lavoro, la cessazione della registrazione. La notifica deve essere effettuata entro tre giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 74м, comma 1 .
Art. 74о. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011) (1) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo può presentare domanda, secondo la procedura della presente legge, per la proroga del periodo di registrazione entro tre mesi prima della scadenza del certificato.
(2) (Modificato – SG, n. 82 del 2023, in vigore dal 01.01.2024, abrogato – SG, n. 25 del 2024)
Art. 74п. (Nuovo – SG, n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011, modificato – SG, n. 88 del 2016) Le imprese che forniscono lavoro interinale, la cui registrazione è stata revocata in base all’art. 74м, comma 1, punti 2, 3 e 4 , possono presentare domanda di nuova registrazione dopo la scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di revoca.