Presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata

Per le persone fisiche la residenza fiscale è individuata dall’attuale formulazione dell’articolo 2 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023 (vedi:Residenza fiscale delle persone fisiche“)

Il comma 2-bis dell’articolo 2 (Soggetti passivi) del TUIR dispone che: ” Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. ( Vedi: Agenzia delle Entrate – La residenza delle persone fisiche – Parte I. della Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023 n.209Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato))

Continua, quindi, a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani “cancellati dalle anagrafi della popolazione residente” e trasferitisi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati nel Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato))

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Lista dei Paesi interessati dalla presunzione

La lista dei Paesi interessati dalla presunzione è stata da ultimo aggiornata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023 (Modifica del decreto 4 maggio 1999, recante: «Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato».), con cui si è provveduto a dare attuazione al disposto dell’articolo 12 della legge 13 giugno 2023, n. 83, espungendo la Svizzera dall’elenco con efficacia dal 1° gennaio 2024.

A seguito delle modifiche apportate l’art.1 del Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato)) si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d’Andorra);

Anguilla;

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

Aruba;

Bahama (Bahamas);

Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Brunei (Negara Brunei Darussalam);

Costa Rica (Republica de Costa Rica);

Dominica;

Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida);

Ecuador (Repuplica del Ecuador);

Filippine (Pilipinas);

Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

Gibuti (Djibouti);

Grenada;

Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

Hong Kong (Xianggang);

Isola di Man (Isle of Man);

Isole Cayman (The Cayman Islands);

Isole Cook;

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

Jersey;

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

Macao (Macau);

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

Maldive (Divehi);

Maurizio (Republic of Mauritius);

Monserrat;

Nauru (Republic of Nauru);

Niue;

Oman (Saltanat ‘Oman);

Panama (Republica de Panama’);

Polinesia Francese (Polynesie Francaise);

Monaco (Principaute’ de Monaco);

Sark (Sercq);

Seicelle (Republic of Seychelles);

Singapore (Republic of Singapore);

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

Saint Lucia;

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

Taiwan (Chunghua MinKuo);

Tonga (Pule’anga Tonga);

Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

Tuvalu (The Tuvalu Islands);

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

Vanuatu (Republic of Vanuatu);

Samoa (Indipendent State of Samoa).

I cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui al citato comma 2-bis, pertanto, a meno che non siano in grado di fornire la prova contraria, si presumono fiscalmente residenti in Italia.

Circa quest’ultimo aspetto si ricorda che, come è stato chiarito dalla Circolare 24 giugno 1999, n. 140  (Persone fisiche residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato), “soltanto la piena dimostrazione, da parte del contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall’assolvimento nello stesso paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente”.

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Notifica di atti impositivi nei confronti dei contribuenti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata

Ai sensi del terzo periodo del secondo comma dell’art. 58 del DPR 600/73, i cittadini italiani considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato (Vedi: Presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).

La suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23354/2017 depositata in data 6 ottobre 2017, si è espressa in merito al luogo di notifica di atti impositivi nei confronti dei contribuenti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Gli ermellini hanno  chiarito che per i soggetti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata il domicilio fiscale è quello previsto terzo periodo del secondo comma dell’art. 58 del DPR 600/73,  “comune di ultima residenza in Italia”.

Secondo la Corte , quindi,  l‘Amministrazione finanziaria ha correttamente effettuato la notifica degli avvisi di accertamento impugnati presso il comune italiano di ultima residenza fiscale.

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