Determinazione del reddito delle società e degli enti (commerciali e non commerciali) non residenti


 

Principio di territorialità

Quando si parla di redditi prodotti all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia la regola generale di tassazione, stabilita dal combinato degli articoli 2 e 3 del DPR n. 917/86,   è quella di tassazione mondiale del reddito (c.d. “worldwide taxation principle“). In base a questa regola devono essere assoggettati ad imposizione in Italia tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri.

Questo principio di tassazione è alternativo al “territorial” tax system  (tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte).

Secondo il principio della tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonteè soggetto a imposizione in uno Stato  il reddito che trae origini da fonti ubicate nella sua giurisdizione, indipendentemente dal fatto che questo reddito sia attribuibile a soggetti residenti o non residenti.

In Italia, in base al  principio di territorialità , società ed enti (commerciali e non commerciali) non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23 (Applicazione dell’imposta ai non residenti. ( ex art. 20)) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22/12/1986 n. 917

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Reddito complessivo derivante da fonte italiana

Il reddito complessivo derivante da fonte italiana (ai sensi dell’articolo 23 del TUIR ) delle società e degli enti (commerciali e non commerciali) non residenti di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR è soggetto ad  IRES ed è determinato

Il concetto di stabile organizzazione viene individuato, nel nostro ordinamento, dall’art. 162 del TUIR  e dall’art5 del Modello di Convenzione dell’OCSE .

Entrambe le norme definiscono la stabile organizzazione come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

La definizione di stabile organizzazione fu introdotta, per la prima volta nel nostro diritto interno il 1° gennaio del 2004 dall’articolo 1 del Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 che introdusse nel TUIR l’art.162, in seguito novellato dall’articolo 1, comma 1010, della Legge del 27/12/2017 n. 205.

Vedi: La stabile organizzazione

Un ente non residente, commerciale o non, con o senza stabile organizzazione in Italia, è sempre soggetto a tassazione ai fini IRES del reddito derivante da fonte italiana (ex articolo 23 del TUIR ):

  • se non ha una stabile organizzazione in Italia, il reddito complessivo sarà dato dalla sommatoria dei redditi che si considerano imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 23 del TUIR e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano;
  • se  ha una stabile organizzazione in Italia il reddito della stabile organizzazione sarà determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II del TUIR, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

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Modalità dichiarative

Per tutti i redditi prodotti in Italia, le società e gli enti (commerciali e non commerciali) non residenti , con o senza stabile organizzazione,  devono presenta un’unica dichiarazione dei redditi.

Le società (di persone e di capitali) e gli enti (compresi i trust) commerciali  non residenti , con o senza stabile organizzazione, dovranno utilizzare il Modello Redditi SC.

Nel Frontespizio al Modello SC devono essere compilati  i Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C

Le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione compilano il Quadro RF (Determinazione del reddito di impresa).

Le società e gli enti commerciali non residenti compilano, se in possesso dei relativi redditi per i quali ricorre l’obbligo della presentazione della dichiarazione, anche i seguenti quadri:

  • Quadro RA (Redditi dei terreni) e Quadro RB (Redditi dei fabbricati).
    Da compilare nel caso in cui la società o l’ente commerciale non residente sia in possesso di terreni o fabbricati (redditi fondiari) in Italia.
    Ai sensi dell’articolo 23 , comma 1, lettera a) del TUIR I redditi fondiari derivanti da queste proprietà sono imponibili in Italia. Tali redditi devono essere determinati con i criteri dei redditi fondiari contenuti nel Capo II del Titolo I del TUIR, articoli da 25 a 43;
  • Quadro RL (Altri redditi)
    • SEZIONE I-A  (Redditi di capitale) – Ai sensi dell’articolo 23 , comma 1, lettera b) del TUIR ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
    • SEZIONE II  (Redditi diversi) – Ai sensi dell’articolo 23 , comma 1, lettera f) del TUIR ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso;
  • Quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria)
    Ai sensi dell’articolo 23 , comma 1, lettera f) del TUIR ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotte nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti;
  • Quadro RH (Deve essere compilato nei casi in cui la società estera detenga partecipazioni in società di persone residenti e altri soggetti “trasparenti”, i cui redditi sono imponibili in Italia)
    Ai sensi dell’articolo 23 , comma 1, lettera g) del TUIR ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di cui agli articoli 5 (Redditi prodotti in forma associata), 115 (Opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del TUIR imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

Le società (società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate) e gli enti (compresi i trust) non commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione, dovranno utilizzare il Modello Redditi ENC.

Nel Frontespizio al Modello ENC devono essere compilati  i Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C

Le società e gli enti non commerciali non residenti compilano, se in possesso dei relativi redditi per i quali ricorre l’obbligo della presentazione della dichiarazione, i seguenti quadri:
• quadro RA (Redditi dei terreni);
• quadro RB (Redditi dei fabbricati);
• quadro RL (Altri redditi);
• quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria);
• quadro RH (Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti).

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Convenzioni contro le doppie imposizioni

A seguito dell’applicazione dell’imposta a non residenti potremmo trovarci in presenza di un fenomeno di doppia imposizione in quanto le normative fiscali estere, a cui è soggetto il “soggetto” non residente,  potrebbero parimenti considerare imponibili le medesime fonti di reddito considerate nell’Articolo 23  del Testo unico delle imposte sui redditi.

A questo proposito è indispensabile verificare cosa dispone in merito la Convenzione, ove presente, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali siglata tra la Repubblica italiana e lo Stato estero.

È da considerare come in forza degli artt. 169 ( Accordi internazionali) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu’ favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione) e 75 (Accordi internazionali)  del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600  (Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.) vi sia prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno.

 

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