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Bulgaria – Capitolo quattro della Ordinanza N 16 della Banca Nazionale Bulgara

ORDINANZA N. 16 DEL 29 MARZO 2018 PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO EX ART. 19 DELLA LEGGE SUI SERVIZI E SUI SISTEMI DI PAGAMENTO E SUI REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI PAGAMENTO CON FINALITÀ DI REGOLAMENTO

Capitolo quattro.
SOCIETÀ DI MONETA ELETTRONICA

Artt. da 22 a 33б

Sezione I.
Emissione della licenza per la società di moneta elettronica

Domanda per il rilascio della licenza

Arte. 22. (1) La richiesta per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’impresa di moneta elettronica deve essere presentata per iscritto alla BNB.
(2) La domanda contiene il nome, la sede legale e l’indirizzo della direzione del richiedente, una descrizione completa dell’attività di emissione di moneta elettronica che il richiedente intende svolgere, l’indirizzo e-mail e l’eventuale sito web del richiedente, nonché i dettagli di una persona da contattare in merito ai documenti forniti.

Documenti e informazioni richiesti

Arte. 23. (1) Al ricorso ex art. 22 si applicano i seguenti documenti e informazioni sul richiedente:
1. copia autenticata dello statuto o del contratto societario e, per le società in fase di costituzione, copia autenticata della decisione dell’assemblea costitutrice di costituire la società e del verbale dell’assemblea per l’elezione dell’amministratore devono essere presentati anche gli organi di gestione;
2. documenti attestanti che il capitale richiesto è stato versato ai sensi dell’art. 38 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ; per le società in fase di costituzione è allegata la certificazione bancaria attestante che i contributi monetari sono stati versati su un conto di riscossione e per i contributi non monetari i documenti di cui all’art. 72 e 73 della Legge Commerciale ;
3. dichiarazione e documentazione dei soci/soci sulla provenienza dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti a fronte delle azioni, rispettivamente quote sottoscritte, o con cui le stesse sono state acquistate;
4. codice identificativo uniforme;
5. informazioni se il richiedente è stato regolamentato o è attualmente regolamentato da un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari;
6 . (Nuova – SG. 38 del 2020 ) dichiarazione ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto 6 ;
7 . (punto precedente 6 – SG n. 38 del 2020) una descrizione completa dell’attività del richiedente negli ultimi 3 anni o per il periodo di esistenza della società, a meno che il richiedente non sia una società in fase di costituzione;
8 . (Precedente punto 7 – SG n. 38 del 2020) programma per lo svolgimento dell’attività, che comprende almeno:
a) una descrizione esaustiva delle attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica e di prestazione di servizi di pagamento che il richiedente intende svolgere, contenente l’indicazione in relazione a ciascuno dei servizi previsti di:
aa) schema del flusso dei fondi;
bb) descrizione del processo di regolamento dei fondi;
cv) bozze di contratti tra tutte le parti coinvolte nella fornitura di servizi di pagamento, compresi quelli con circuiti di carte di pagamento, se applicabili;
gg) i termini per l’esecuzione dei servizi connessi all’attività di emissione di moneta elettronica e, se applicabili, i termini per l’esecuzione delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 87 e 88 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ;
b) copia di una bozza di contratto tra l’emittente e il titolare di moneta elettronica e di una bozza di contratto quadro ai sensi dell’art . 59, par. 2 della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per la fornitura di servizi di pagamento, se il richiedente intende fornirli;
c) numero stimato dei locali in cui il richiedente intende emettere, distribuire e riacquistare moneta elettronica o prestare servizi di pagamento, anche tramite filiali o rappresentanze, e i loro indirizzi, se applicabili;
d) descrizione delle attività accessorie all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di pagamento, comprese le attività ai sensi dell’art . 42, par. 1, punto 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , se applicabile;
e) dichiarazione dell’intenzione del richiedente di concedere finanziamenti ai sensi dell’art. 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e in quali importi, se intende fornire servizi di pagamento oltre all’attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica;
f) una dichiarazione attestante se il richiedente acquisirà il controllo effettivo sui fondi;
g) una dichiarazione indicante se il richiedente intende emettere, distribuire e riacquistare moneta elettronica o fornire servizi di pagamento in altri Stati membri o in paesi terzi;
h) l’indicazione se il richiedente intende svolgere o sta già svolgendo nei prossimi tre anni ulteriori attività ai sensi dell’art . 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , diverse dalle attività di cui alla lettera “d”, compresa una descrizione della tipologia e del volume previsto delle attività;
i) le informazioni specificate negli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/08, nel caso in cui il richiedente intenda prestare servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
9 . (Precedente punto 8 – SG n. 38 del 2020) piano aziendale e budget stimato per i primi tre anni di attività, che comprendono almeno:
a) piano di sviluppo e giustificazione economica dell’attività, che comprende:
aa) le fasi di attuazione del piano di sviluppo della società in relazione all’emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica o alla fornitura dei servizi di pagamento richiesti e il calendario previsto per l’attuazione del piano di sviluppo con periodi specifici per ciascuna fase;
bb) analisi completa del mercato della moneta elettronica e, se il richiedente prevede di fornire servizi di pagamento, del segmento rilevante del mercato dei servizi di pagamento, compresa la concorrenza e i vantaggi competitivi specifici dell’azienda;
cv) la descrizione dei titolari di moneta elettronica e degli utenti dei servizi di pagamento ai quali sono rivolti i servizi previsti, qualora il richiedente intenda fornire servizi di pagamento, dei materiali di marketing e dei canali distributivi;
b) bilanci sottoposti a revisione contabile degli ultimi 3 anni o del periodo di esistenza della società o una sintesi della situazione finanziaria per quelle società che non hanno ancora redatto il bilancio annuale, a meno che il richiedente non sia una società in fase di costituzione;
c) un budget stimato per i primi tre anni di attività, basato su stime realistiche, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per consentire lo svolgimento affidabile della propria attività, in conformità con la linea guida 4.1 lettera “c” dal gruppo di linee guida 4.3 delle Linee guida del EBA EBA/GL/2017/09, che contiene:
aa) le previsioni di conto economico e stato patrimoniale, compresi gli scenari target e di crisi, nonché le ipotesi di base relative al volume e al valore delle operazioni, al numero di clienti, al metodo di determinazione dei prezzi, alla dimensione media delle operazioni, all’aumento previsto della soglia di redditività;
bb) (suppl. – SG. 47 del 2023 ) spiegazioni sulle principali fonti di entrate e spese, comprese le spese per la funzione di controllo interno e per le attività assegnate ai subappaltatori, se previste, passività finanziarie e immobilizzazioni ;
cv) schema e ripartizione dettagliata dei flussi di cassa stimati per il prossimo triennio;
d) le informazioni sul capitale sociale, compreso l’importo e la descrizione dettagliata degli elementi del capitale iniziale, come precisato all’art . 38 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ;
e) (modifica -. SG. 21 del 2019 ) informazioni sull’importo minimo del capitale proprio richiesto ai sensi dell’art. 39, par. 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , se la società intende fornire solo servizi di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica, e ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per quanto riguarda i servizi di pagamento che non sono legati all’emissione di moneta elettronica, se la società prevede di fornirli, che comprende una previsione annuale del suo importo e una ripartizione per elementi di patrimonio netto per tre anni;
10. (ex punto 9 – SG. 38 del 2020) le regole e le procedure per la gestione dell’attività di una società di moneta elettronica, che coprono l’attività del richiedente, delle sue filiali e rappresentanti, che includono:
a) descrizione della struttura organizzativa in conformità con l’orientamento 5 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, inclusa una descrizione dell’interazione del richiedente con altri fornitori di servizi di pagamento e/o sistemi di pagamento;
b) quadro di gestione e meccanismi di controllo interno in conformità con l’orientamento 8 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficienti;
c) meccanismi di controllo interno utilizzati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in conformità con la linea guida 14 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
d) progetto di norme interne in materia di misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
e) una procedura per il monitoraggio, la gestione e il tracciamento degli incidenti legati alla sicurezza e dei reclami dei clienti legati alla sicurezza in conformità con la linea guida 9 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
f) una procedura per la registrazione, il monitoraggio, il tracciamento e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili sui pagamenti in conformità con l’orientamento 10 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
g) misure per garantire la continuità operativa in conformità con l’orientamento 11 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, inclusa una chiara descrizione dei processi più importanti, piani di emergenza efficaci e una procedura per test periodici e revisione dell’adeguatezza e l’efficacia di questi piani;
h) i principi applicati nella raccolta di dati statistici su performance, operazioni e frodi in conformità all’orientamento 12 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
i) regole di sicurezza in conformità alla linea guida 13 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
11. (precedente punto 10 – SG n. 38 del 2020 ) misure per proteggere i fondi dei detentori di moneta elettronica e/o degli utenti dei servizi di pagamento, nonché gli strumenti di pagamento utilizzati secondo la linea guida 7.1 delle linee guida del gruppo 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
12 . (punto precedente 11 – SG n. 38 del 2020) l’elenco delle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
13 . (precedente punto 12 – SG n. 38 del 2020) l’elenco dei soci/soci e delle azioni/partecipazioni del capitale da essi posseduti, contenente il loro codice identificativo univoco o i dati personali secondo un documento di identità;
14. (punto precedente 13 – SG n. 38 del 2020) schema che mostra la struttura del richiedente, che comprende il nome e la percentuale di partecipazione (nel capitale/diritto di voto) di ogni persona che possiede o possiederà direttamente o indirettamente titoli qualificati partecipazione ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del soggetto richiedente, indicando i soggetti che si intendono titolari di partecipazione qualificata;
15 . (ex punto 14 – SG. 38 del 2020 ) elenco delle persone che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del soggetto richiedente, contenente l’indicazione per ciascuno dei soggetti del numero e della tipologia delle azioni o altre partecipazioni che sono state sottoscritte o saranno sottoscritte, nonché del valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;
16 . (Nuova – SG n. 38 del 2020 ) elenco delle persone che detengono il tre per cento o più delle azioni/quote di società o diritti di voto sulle azioni/quote di società nel capitale del richiedente, con l’indicazione di ciascuna persona in numero e la tipologia delle azioni o altre partecipazioni che sono state sottoscritte o saranno sottoscritte, nonché il valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;
17 . (punto precedente 15 – SG. 38 del 2020) descrizione del gruppo a cui appartiene il richiedente e, se del caso, informazioni sulla società madre;
18 . (punto precedente 16 – SG n. 38 del 2020 ) elenco delle persone con le quali il richiedente è strettamente imparentato ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 38 del Regolamento (UE) n. 575/2013 , contenente l’indicazione della natura degli stretti legami rispetto a ciascuno dei soggetti;
19 . (punto precedente 17 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 25 per i dirigenti e rappresentanti della ricorrente e per i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
20 . (precedente punto 18 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 26 per i soggetti titolari di una partecipazione qualificata;
21 . (Nuova – SG. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 27a per le persone che detengono almeno il 3% delle azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di società;
22 . (punto precedente 19 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 32 per le rappresentanze e le filiali di cui si avvale il richiedente, qualora intenda averne;
23 . (Nuova – SG. 38 del 2020) documenti e informazioni in conformità con le linee guida EBA EBA/GL/2019/02, nel caso in cui il richiedente intenda affidare a un subappaltatore l’attuazione delle funzioni operative;
24 . (ex art. 20 modificato – SG. 38 del 2020) dati identificativi delle persone determinate ai sensi dell’art. 10, par. 4, punto 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento società di revisione, revisore contabile iscritto ai sensi della Legge sulla revisione finanziaria indipendente , con indicazione del nome, della sede e dell’indirizzo della direzione e dei dettagli di contatto;
25 . (ex punto 21 – SG. 38 del 2020 ) un contratto di assicurazione o altro documento equivalente che conferma l’esistenza di un’assicurazione di “responsabilità professionale” o altra garanzia comparabile, con un importo di copertura conforme alle linee guida dell’EBA EBA /GL/2017/08, indicante la copertura dei relativi obblighi, nel caso in cui il richiedente intenda prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
26. (precedente punto 22 – SG. 38 del 2020) documento relativo al modo in cui il richiedente ha calcolato il valore minimo dell’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia comparabile in conformità con i requisiti delle Linee guida EBA/ GL/ 2017/08, comprensivo di tutte le componenti applicabili di cui all’art. 14 formula, nel caso in cui il richiedente intenda prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
27 . (precedente punto 23 – SG n. 38 del 2020) dichiarazione che le informazioni allegate alla domanda e i documenti allegati alla domanda sono aggiornati, completi e affidabili;
28 . (ex punto 24 – SG. N. 38 del 2020) documento per il compenso pagato ai sensi dell’art. 70 .
(2) Le disposizioni dell’art . 3, par. 2 – 9 .

Requisiti di qualificazione, esperienza professionale e onorabilità

Arte. 24. Per le persone che gestiscono e rappresentano la ricorrente, per i membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché per le persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale della ricorrente, e per le persone che per legge rappresentare le persone giuridiche, titolari di una partecipazione qualificata, diretta o indiretta, nel capitale della richiedente, si applicano le disposizioni dell’art . 4, par. 1, 2 e 4 .

Dati sui dirigenti e rappresentanti del richiedente e sui membri dei suoi organi di gestione e di vigilanza

Arte. 25. I documenti e le informazioni di cui all’art. 5 .

Dati relativi ai soggetti titolari di una partecipazione qualificata

Arte. 26. (1) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata diretta o indiretta ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale della società richiedente, i documenti e le informazioni di cui all’art. 6, par. 1 e 2 .
(2) Il richiedente non presenta documenti e informazioni ai sensi dell’art. 6, par. 2 , quando la persona giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata è la BNB o un prestatore di servizi di pagamento autorizzato dalla BNB. In questo caso, la Banca nazionale bulgara può richiedere la fornitura di documenti e informazioni aggiuntivi per certificare la conformità ai requisiti pertinenti ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .

Approvazione per l’acquisizione del controllo della partecipazione azionaria

Arte. 27. Una persona fisica o giuridica che desidera ottenere la previa approvazione della BNB ai sensi dell’art . 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ad acquisire o ad aumentare, direttamente o indirettamente, azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di società della società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB, se a seguito dell’acquisizione la sua partecipazione diventa qualificato ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero se tale partecipazione raggiunge o supera le soglie del 20, 30 o 50 per cento delle azioni/società o dei diritti di voto sulle azioni/società, nonché quando la società di moneta elettronica diventa una società affiliata, deve presentare una richiesta scritta alla BNB per la sua decisione acquisizione alla quale vengono forniti i documenti e le informazioni di cui all’art. 7 .

Notifica in caso di acquisizione di tre o più del tre per cento di azioni/azioni di società o diritti di voto su azioni/azioni di società

Arte. 27a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Chi acquisisce tre o più per cento di azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di persone in una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB deve presentare una notifica scritta alla BNB, a alla quale allega la documentazione e le informazioni di cui all’art. 7a .

Valutazione delle informazioni sugli stretti collaboratori

Arte. 27b. (Nuova – SG. 47 del 2024) Per la valutazione delle informazioni relative a persone vicine ai sensi dell’art. 24 , art. 26, par. 1 e dell’art. 27 si applica conseguentemente l’art. 7b .

Sezione II.
Capitale di una società di moneta elettronica e obblighi di informazione (Titolo aggiuntivo – SG n. 38 del 2020, modificata – SG n. 47 del 2024)

Sezione II.
Capitale sociale di moneta elettronica e misure di protezione (Titolo aggiuntivo – SG n. 38 del 2020)

Sezione II.
Capitale di una società di moneta elettronica

Condizioni generali

Arte. 28. (1) Nel capitale iniziale ai sensi dell’art. 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , che la società di moneta elettronica deve possedere al momento dell’ottenimento della licenza, comprende uno o più degli elementi di cui all’art. 8, par. 1, punto 1 – 5 .
(2) Per il capitale iniziale della società di moneta elettronica si applicano le disposizioni dell’art . 8, par. 2 e 3 .
(3) In qualsiasi momento dello svolgimento dell’attività, la società di moneta elettronica è tenuta a possedere un capitale proprio per un importo che non può scendere al di sotto del maggiore dei valori di cui all’art. 38 o ai sensi dell’art. 39, par. 2 – 6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(4) Se la società di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo al quale appartiene anche un’altra società di moneta elettronica, un istituto di credito, un istituto di pagamento, un intermediario di investimenti, una società di gestione patrimoniale o una compagnia di assicurazione o di riassicurazione, gli elementi che soddisfano le condizioni del capitale proprio non possono essere utilizzato più di una volta nel calcolo. Tale obbligo si applica anche quando l’impresa di moneta elettronica svolge le ulteriori attività previste dall’art. 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(5) Quando la società di moneta elettronica svolge una delle attività aggiuntive di cui all’art. 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento e il valore della moneta elettronica in circolazione non è noto in anticipo, la società di moneta elettronica può calcolare l’importo del capitale proprio sulla base di una quota rappresentativa, che si presuppone venga utilizzata per l’emissione di moneta elettronica se tale quota rappresentativa può essere ragionevolmente stimata sulla base di dati storici e in modo soddisfacente.
(6) Quando la società di moneta elettronica non ha svolto attività economica per un periodo sufficientemente lungo, i requisiti per l’importo del capitale proprio sono calcolati sulla base dei dati stimati della moneta elettronica in circolazione, supportati dal piano aziendale presentato, che sono soggetti a correzioni nel presente piano aziendale.

(7) (Nuova – SG. 38 del 2020 ) Una società di moneta elettronica deve informare immediatamente la BNB quando la sua solvibilità è in pericolo o il capitale proprio della società di moneta elettronica è sceso al di sotto del maggiore dei valori di cui all’art. 38 o ai sensi dell’art. 39, par. 2 – 6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .

 

Dichiarazioni patrimoniali

Arte. 29. (1) La società di moneta elettronica redige un conto patrimoniale sulla base del bilancio dell’ultima data di ogni trimestre. Il rapporto viene presentato al dipartimento “Banking” della BNB entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento trimestrale.
(2) La Banca nazionale bulgara può richiedere alla società di moneta elettronica di fornire la relazione sul patrimonio netto ai sensi del par. 1 con diversa periodicità e termine per la presentazione della relazione.
(3) La Banca nazionale bulgara può richiedere alla società di moneta elettronica di fornire informazioni sul patrimonio netto su base consolidata per un determinato periodo.

(4) Il vicegovernatore responsabile del dipartimento “Banche” della BNB determina con istruzioni la forma e il contenuto del rapporto di cui al par. 1.

 

Ulteriori informazioni

Arte. 30. L’impresa di moneta elettronica è tenuta a comunicare alla BNB le ulteriori attività previste dall’art. 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , che intende effettuare, entro un mese prima di iniziare ad effettuarli.

 

Obblighi di informazione da parte della società di moneta elettronica

Arte. 31. (1) Una società autorizzata ad operare come società di moneta elettronica fornisce alla BNB il conto annuale e il conto semestrale ai sensi dell’art . 12, par. 1 e 2 .
(2) (abrogato – SG. 38 del 2020)

Fornire informazioni sugli account di sicurezza

Arte. 31a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Una società autorizzata ad operare come società di moneta elettronica fornisce alla BNB informazioni sui conti protetti aperti ai sensi dell’art. 12a .

Fornitura di informazioni sui prestiti concessi

Arte. 31b. (Nuova – SG. 83 del 2022) Una società di moneta elettronica che concede prestiti ai sensi dell’art. 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , fornisce alla BNB informazioni sui prestiti concessi ai sensi dell’art. 12b .

Fornitura di informazioni sui reclami ricevuti

Arte. 31c. (Nuova – SG. 47 del 2024) La Società di moneta elettronica informa la BNB sul numero e sul tipo di reclami ricevuti in relazione all’emissione di moneta elettronica e alla fornitura di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 12c .

Sezione III.
Rappresentanti, succursali e subappaltatori di una società di moneta elettronica (Titolo modificato e integrato – SG n. 38 del 2020)

Sezione III.
Rappresentanti e filiali di una società di moneta elettronica

Rappresentante e della filiale

Arte. 32. (1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.
(2) Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica e fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti.
(3) Quando una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante quanto specificato nel par. 2 attività, presentare alla BNB i seguenti documenti e informazioni:
1. descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica presterà tramite il rappresentante;
2. i documenti e le informazioni di cui all’art. 15, par. 1, punto 1, 2, 4, 5, 6 e 7 .
(4) Se il rappresentante è una società autorizzata o registrata dalla BNB, la società di moneta elettronica può fornire alla BNB solo informazioni sulla data e sul numero delle informazioni già presentate alla BNB in ​​conformità con i requisiti di un altro atto normativo , che soddisfa il contenuto e il volume delle informazioni richieste dal par. 3 informazioni.
(5) Se un’impresa di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere le attività di cui al par. 2 attività tramite un rappresentante sul territorio di un altro Stato membro, presentare alla BNB una descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica presterà tramite il rappresentante, nonché i documenti e le informazioni di cui all’art. 15, par. 3 .
(6) Quando una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere attività tramite una filiale nel territorio di un altro Stato membro, deve presentare alla BNB una descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica svolgerà tramite la filiale, nonché documenti e informazioni di cui all’art. 15, par. 4 .
(7) Entro 7 giorni dalla notifica alla società di moneta elettronica della decisione della BNB di registrare il rappresentante o la succursale ai sensi dell’art. 32, par. 7 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, la società di moneta elettronica comunica alla BNB la data a partire dalla quale inizierà ad operare tramite una rappresentanza o una filiale nel territorio di un altro Stato membro.
(8) L’iscrizione, il rifiuto dell’iscrizione e la cancellazione di un rappresentante o di una filiale di una società di moneta elettronica da parte della BNB nel registro da essa tenuto ai sensi dell’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento sarà effettuato per ordine del vicedirettore responsabile del dipartimento “Banche”, per i motivi previsti dall’art . 43 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(9) Le società di moneta elettronica autorizzate nella Repubblica di Bulgaria, che operano direttamente o tramite una filiale o svolgono le attività di cui al par. 2 attività tramite rappresentante nel territorio di altro Stato membro dopo aver adempiuto ai requisiti di cui all’art. 43 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(10) Un rappresentante di una società di moneta elettronica non può svolgere le attività di cui al par. 2 tramite terzi.
(11) (Nuova – SG. 38 del 2020) I documenti e le informazioni di cui al par. 3, 5 e 6 sono presentati in bulgaro. Tutti i documenti in lingua straniera devono essere presentati in originale e accompagnati da una traduzione in bulgaro, inoltre i documenti ufficiali presentati devono essere legalizzati secondo i requisiti della legislazione vigente.
(12) (Nuova – SG. 38 del 2020) Documento sotto il par. 3, 5 e 6 possono essere sostituiti da una dichiarazione autenticata nei casi in cui l’ordinamento giuridico del Paese estero non preveda il rilascio di una dichiarazione autenticata da un documento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti di detto Paese.
(13) (Precedente par. 11 -. SG. 38 del 2020, modificata -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3, 5 e 6, l’impresa di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni rilevanti entro 14 giorni dall’avvenuto cambiamento.
(14) (Nuova – SG. 47 del 2024 ) Entro 14 giorni dall’inizio dell’attività tramite un rappresentante, la società di moneta elettronica ne informa la BNB. Nel caso in cui una società di moneta elettronica non inizi ad operare tramite un rappresentante entro tre mesi dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 19 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento o dalla data di cui al par. 7, l’impresa di moneta elettronica presenta alla BNB una richiesta di cancellazione del rappresentante dal registro.

Punto di contatto centrale

Arte. 33. (1) Una società di moneta elettronica, autorizzata in un altro Stato membro, che svolge sul territorio della Repubblica di Bulgaria le attività di cui all’art. 32, par. 2 attraverso rappresentanti, dovrebbe istituire un punto di contatto centrale nella Repubblica di Bulgaria, nel caso in cui:
1. (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) Il numero totale dei rappresentanti attraverso i quali la società di moneta elettronica svolge attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento è: dieci piccoli;
2 . (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica di Bulgaria attraverso rappresentanti in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi per anno solare precedente, comprese le operazioni di pagamento avviate in occasione della prestazione del servizio di cui all’art. 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , supera i 6 milioni BGN o il loro controvalore in un’altra valuta e la società di moneta elettronica opera sul territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento attraverso almeno due rappresentanti; O
3 . (modifica e integrazione -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica di Bulgaria tramite rappresentanti in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, incluso il numero delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , supera le 100.000 transazioni e la società di moneta elettronica opera sul territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento attraverso almeno due rappresentanti.
(2) (Modifica e integrazioni -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) La società di moneta elettronica affida all’unità centrale di contatto la comunicazione e il reporting di informazioni alla BNB riguardanti le attività dei rappresentanti della società. per la moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria, compresa la fornitura di informazioni sul rispetto dei requisiti dei capitoli quattro e cinque della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e fornitura di dati statistici riguardanti i servizi di pagamento prestati e la moneta elettronica distribuita sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nonché la presentazione alla BNB del rapporto ai sensi dell’art. 51, par. 2 ed eventualmente, ai sensi dell’art. 51, par. 1 dell’Ordinanza BNB n. 3 del 2018. sui termini e sulle condizioni per l’apertura dei conti di pagamento, per l’esecuzione delle operazioni di pagamento e per l’utilizzo degli strumenti di pagamento . Il punto di contatto centrale funge da punto di contatto unico per la società di moneta elettronica nei suoi rapporti con le autorità competenti dello Stato membro mittente e con la BNB, anche fornendo documenti e informazioni alle autorità competenti su richiesta. L’unità centrale di contatto facilita le autorità competenti dello Stato membro mittente o della BNB nello svolgimento dei controlli di vigilanza dei rappresentanti e nell’attuazione delle misure di vigilanza imposte dalle autorità competenti.
(3) La società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni di cui all’art. 16, par 3 in relazione all’istituzione di un punto di contatto centrale.
(4) (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3 la società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni rilevanti entro 14 giorni dal verificarsi della modifica.
(5) La società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni di cui al par. 3 fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare in cui si verifica una delle circostanze di cui al par. 1.

Attività in outsourcing

Arte. 33a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Una società di moneta elettronica affida a un subappaltatore l’esecuzione delle funzioni operative ai sensi dell’art. 16a .

Sezione IV.
Trasformazione di una società di moneta elettronica (Nuova – SG n. 83 del 2022)

(Nuova – SG. 83 del 2022) (1) Una società di moneta elettronica deve essere convertita ai sensi dell’art. 16b .
(2) Le disposizioni dell’art . 16c .

 

Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

QUESTIONARIO-DICHIARAZIONE

PER QUALIFICHE, ESPERIENZA PROFESSIONALE E BUONA REPUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, AL. 1, t. 2 DELL’ORDINANZA N. 16 DELLA BNB

 

  1. Dati generali

1.1. Nome ed EIC dell’azienda che desidera ottenere una licenza:

__________________________________________________________________________

1.2. Nome ed EIC della succursale/rappresentante della persona al punto 1.1 o di un istituto di pagamento o società di moneta elettronica autorizzato, nome corrispondente ed EIC dell’istituto di pagamento o società di moneta elettronica autorizzato:

__________________________________________________________________________

 (nel caso in cui sia compilato dalle persone che gestiscono e rappresentano le filiali o dai rappresentanti della società di cui al punto 1.1 o di un istituto di pagamento o di una società di moneta elettronica abilitato)

1.3. Posizione della persona che dirige e rappresenta la società di cui al punto 1.1 (o la succursale/rappresentante della persona di cui al punto 1.2):

__________________________________________________________________________

1.4. Data in cui viene assunta questa posizione: _______________________________________

1.5. Posizione Responsabilità, Doveri e Poteri:

__________________________________________________________________________

  1. Dati personali della persona che dirige e rappresenta o che è membro di un organo di direzione e vigilanza della società di cui al punto 1.1 (rispettivamente dati anagrafici della persona che dirige e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)

2.1. Nome, cognome e cognome: __________________________________________________

2.2. Data e luogo di nascita: ____________________________________________________

2.3. EGN/ENCH: _________________________________________________________________

2.4. Nazionalità: ___________________________________________________________

2.5. Genere: __________________________________________________________________________

2.6. Residenza: ___________________________________________________________

2.7. Indirizzo attuale, se diverso da quello permanente: _________________________

2.8. Numero di telefono: __________________________________________________________

2.9. Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________

2.10. Il tuo nome è cambiato?

NO
   
   

(Se “sì” – inserire le informazioni ai punti 2.10.1 – 2.10.3.)

2.10.1. Nome precedente: __________________________________________________________

2.10.2. Data di modifica (gg/mm/aaaa): __________________________________________

2.10.3. Motivo della modifica: _________________________________________________

  1. Istruzione e qualificazione professionale

3.1. Istruzione:

3.1.1. Tipologia di studi (indicare i titoli di studio e di qualificazione acquisiti e le specialità per le quali sono stati acquisiti):

__________________________________________________________________________

3.1.2. Istituzione scolastica, anno del titolo di studio e di qualificazione acquisito:

__________________________________________________________________________

3.2. Conoscenza delle lingue straniere:

Lingua Livello di competenza (Livello di conoscenza di una lingua straniera secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.)
   
   

(Se parli più di 2 lingue straniere, aggiungi campi aggiuntivi.)

3.3. Qualifica professionale:

3.3.1. Qualifica acquisita, data di acquisizione, ente che ha rilasciato il certificato di qualifica:

__________________________________________________________________________

3.3.2. Qualifica acquisita, data di acquisizione, ente che ha rilasciato il certificato di qualifica:

__________________________________________________________________________

(per maggiori informazioni continua l’elenco)

 

 

  1. Esperienza professionale

4.1. Luogo di lavoro: ___________________________________________________________________

4.1.1. Posizione mantenuta: __________________________________________________________

4.1.2. Periodo (gg/mm/aaaa)

Da Fino a
   

4.1.3. Indirizzo del posto di lavoro, tel. numero e indirizzo email:

__________________________________________________________________________

4.2. Luogo di lavoro: ___________________________________________________________

4.2.1. Posizione mantenuta: ___________________________________________________________

4.2.2. Periodo (gg/mm/aaaa)

Da Fino a
   

4.2.3. Indirizzo del posto di lavoro, tel. numero e indirizzo email:

__________________________________________________________________________

  1. Informazioni sulle società in cui la persona che dirige e rappresenta o che è membro dell’organo di amministrazione e vigilanza della società al punto 1.1 (rispettivamente, la persona che gestisce e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2), possiede/ha posseduto negli ultimi 5 anni una quota qualificata del capitale

5.1.1. Nome e EIC della società, sede e indirizzo della direzione:

_______________________________________________________________________

5.1.2. Percentuale di partecipazione al capitale, numero di azioni e importo nominale totale in BGN:

Condividere (%) Numero di azioni/

partizioni

Importo nominale totale (BGN)
     

5.1.3. Data di acquisizione della partecipazione (gg/mm/aaaa): ___________________________

5.1.4. Data di modifica (gg/mm/aaaa): __________________________________________

 

 

 

5.1.5. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

5.1.6. La società è stata/è attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare cosa e per quali compiti.)

__________________________________________________________________________

5.1.7. La società è stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il numero e la data della decisione di chiusura della procedura fallimentare e di cancellazione della società, rispettivamente il numero e la data della decisione con cui è stata avviata la procedura fallimentare.)

__________________________________________________________________________

5.2.1. Nome e EIC della società, sede e indirizzo della direzione:

__________________________________________________________________________

5.2.2. Percentuale di partecipazione al capitale, numero di azioni e importo nominale totale in BGN:

Condividere (%) Numero di azioni/

partizioni

Importo nominale totale (BGN)
     

5.2.3. Data di acquisizione della partecipazione (gg/mm/aaaa): __________________________

5.2.4. Data di modifica (gg/mm/aaaa): _________________________________________

 

 

 

5.2.5. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata raggiunta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

5.2.6. La società è stata/è attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare cosa e per quali compiti.)

__________________________________________________________________________

5.2.7. La società è stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il numero e la data di conclusione della procedura di fallimento e di liquidazione della società, rispettivamente il numero e la data della decisione con la quale è stata avviata la procedura di fallimento.)

__________________________________________________________________________

  1. Informazioni sulle società nelle quali la persona che dirige e rappresenta o che è membro di un organo di amministrazione e vigilanza della società al punto 1.1 (rispettivamente, il soggetto che dirige e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2), esercita/o ha esercitato il controllo negli ultimi 5 anni

6.1. Nome della società, sede e indirizzo della direzione, EIC:

__________________________________________________________________________

6.2. Modalità di esercizio del controllo sulla società:

__________________________________________________________________________

6.3. Data a partire dalla quale eserciti il ​​controllo (gg/mm/aaaa): _______________________

6.4. Data di modifica (gg/mm/aaaa): ____________________________________________________________

 

 

 

6.5. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata raggiunta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

6.6. La società è stata/è attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare cosa e per quali compiti.)

__________________________________________________________________________

6.7. La società è stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il numero e la data della decisione di chiusura della procedura fallimentare e di cancellazione della società, rispettivamente il numero e la data della decisione con cui è stata avviata la procedura fallimentare.)

__________________________________________________________________________

  1. Informazioni sulla disciplina/correttezza finanziaria della persona che dirige e rappresenta o che fa parte di un organo di amministrazione e vigilanza della società al punto 1.1 (rispettivamente, il soggetto che dirige e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)

7.1. Sei/sei stato in ritardo?

NO
   

(Se rispondi “sì” – indica il tipo e l’importo di tali obblighi, nonché a chi sono dovuti tali obblighi (Stato, comune, banca, terzi.)

__________________________________________________________________________

7.2. Come sono stati rimborsati i tuoi obblighi ai sensi della voce 7.1?

__________________________________________________________________________

 

 

7.3. L’esecuzione è stata/è attualmente pendente nei tuoi confronti?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

7.4. Sei stato sottoposto a sanzioni amministrative per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare il motivo dell’imposizione di una sanzione amministrativa, nonché il tipo di sanzione imposta.)

__________________________________________________________________________

7.5. Al momento sono stati avviati nei vostri confronti procedimenti penali amministrativi per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” indicare la violazione per la quale è stato avviato il procedimento penale amministrativo, nonché lo stadio in cui si trova.)

__________________________________________________________________________

7.6. Indica l’importo dell’imposta sul reddito personale da te pagata negli ultimi 2 anni:

Anno Importo (migliaia di BGN)
   
   
  1. Informazioni sulla disciplina/correttezza finanziaria della società al punto 1.1 (o la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)

8.1. La società è/era in arretrato?

NO
   

(Se rispondi “sì” – indica il tipo e l’importo di tali obblighi, nonché a chi sono dovuti tali obblighi (Stato, comune, banca, terzi.)

__________________________________________________________________________

 

8.2. Come sono state rimborsate le passività della società alla voce 8.1?

__________________________________________________________________________

8.3. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

8.4. Sono state comminate sanzioni amministrative alla società per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il motivo dell’irrogazione di una sanzione amministrativa, nonché il tipo di sanzione irrogata)

__________________________________________________________________________

8.5. Allo stato sono stati avviati procedimenti penali amministrativi a carico della società per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” indicare la violazione per la quale è stato avviato il procedimento penale amministrativo e in quale fase si trova)

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rapporti con le autorità competenti

9.1. Sono state imposte sanzioni amministrative o misure amministrative coercitive per violazione di leggi e regolamenti applicabili alle attività di imprese del settore bancario o finanziario, compresi un istituto di pagamento, una società di moneta elettronica o un fornitore di servizi di informazione sui conti, paragonabili a banche, istituti o società assimilabili alle banche, a Lei o ad una società: 1) nella quale ha ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali (“Incarichi con funzioni dirigenziali” ai sensi del § 1, punto 1 del le disposizioni aggiuntive dell’ordinanza n. 20 del 2009 sul rilascio delle approvazioni per i membri del consiglio di amministrazione (consiglio di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza di un ente creditizio e i requisiti relativi all’esercizio delle loro funzioni.); 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(In caso di risposta affermativa – indicare la denominazione sociale e la Cai della società; la carica ricoperta, le rispettive modalità di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta; le norme di legge violate, la data e il numero delle atto che irroga la sanzione o misura e l’autorità che l’ha emessa.)

__________________________________________________________________________

9.2. È a conoscenza di procedimenti pendenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative o misure amministrative coercitive di cui al punto 9.1?

NO
   

(In caso di risposta “sì” – indicare la denominazione sociale e l’EIC della società; la carica ricoperta, rispettivamente le modalità di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta; le disposizioni di legge violate, la data di avvio dell’operazione procedimento; l’autorità che si è costituita.)

________________________________________________________________________________

9.3. Sei stato licenziato sulla base di un provvedimento amministrativo coercitivo da una posizione con funzioni dirigenziali di un’impresa del settore bancario o finanziario, compreso un istituto di pagamento, una società di moneta elettronica o un fornitore di servizi di informazione sui conti, un istituto paragonabile a una banca? o paragonabile alla società bancaria?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare la denominazione e la CIE della società, la carica ricoperta, il motivo della revoca dalla carica, la data e il numero dell’atto di revoca dalla carica e l’autorità che l’ha emessa.)

__________________________________________________________________________

 

 

 

9.4. Il rilascio della licenza per svolgere un’attività soggetta a licenza da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorità competente in un altro paese è stato rifiutato a una società: 1) nella quale hai ricoperto una posizione con funzioni di gestione? ; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’oggetto della licenza; l’autorità competente che ha rifiutato il rilascio della licenza; nome ed EIC della società; posizione ricoperta, corrispondente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta, motivo della rifiuto; numero e data dell’atto con cui è stata rifiutata la licenza.)

__________________________________________________________________________

9.5. È stata revocata una licenza o è stato avviato un procedimento per revocare una licenza di un’azienda: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare oggetto della licenza; autorità competente che ha revocato la licenza; nome e EIC della società; carica ricoperta, corrispondente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta; motivo della revoca della licenza licenza, numero e data dell’atto con cui la licenza è stata revocata.)

__________________________________________________________________________

9.6. Se tu, come individuo o società, sei stato rifiutato o cancellato dal registro di una società che svolge attività soggette a un regime di registrazione da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorità competente in un altro paese: 1) in cui hai ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’oggetto della registrazione, l’autorità competente che ha rifiutato o cancellato la registrazione, il motivo del rifiuto o della cancellazione, rispettivamente numero e data dell’atto; nome e CIE dell’impresa; qualifica detenute, rispettivamente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta.)

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

9.7. Ti è stata rifiutata l’iscrizione, l’iscrizione o il rilascio di un permesso o di una licenza per l’esercizio di un’attività commerciale, di un’attività imprenditoriale o di una professione, a te come persona fisica o ad una società: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se si risponde “sì” – indicare l’oggetto della registrazione, permesso, adesione, licenza, l’autorità competente che ha rifiutato la registrazione, permesso, adesione o licenza, il motivo del rifiuto, il numero e la data dell’atto, rispettivamente ; nome e EIC della società; posizione ricoperta, rispettivamente, modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta.)

__________________________________________________________________________

9.8. È stata revocata la licenza o è stata revocata l’iscrizione, il permesso o l’iscrizione per l’esercizio di un’attività commerciale, di un’attività economica o di una professione, tua come persona fisica o di una società: 1) nella quale hai ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali ; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’oggetto della registrazione, permesso, adesione, licenza, l’autorità competente che ha revocato la licenza, revocato la registrazione, permesso, adesione o licenza, motivo della revoca della licenza, cessazione della registrazione , autorizzazione, appartenenza, rispettivamente numero e data dell’atto; denominazione e EIC della società, corrispondente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata.)

_______________________________________________________________________

9.9. Sei stato radiato da un ente pubblico o da un ente del settore dei servizi finanziari oppure da un ordine o associazione professionale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare nome e EIC della società; posizione ricoperta; numero e data della decisione con la quale si viene esclusi da un ente o ente del settore pubblico nel settore dei servizi finanziari o da un’attività professionale ente o associazione).

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

9.10. Hai ricoperto funzioni dirigenziali o di socio accomandatario in una società sciolta per fallimento o in una società attualmente sottoposta a procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il nome e l’EIC della società; la posizione ricoperta; il numero e la data della decisione che dichiara il fallimento, il numero e la data corrispondenti della decisione di avvio della procedura di fallimento.)

__________________________________________________________________________

9.11. Una società è stata sciolta per decisione del tribunale: 1) nella quale ricoprivi una posizione con funzioni dirigenziali; 2) su cui hai esercitato il controllo; 3) in cui possedevi una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il nome e l’EIC della società; posizione ricoperta, numero e data della decisione con la quale è stata cessata l’attività della società.)

__________________________________________________________________________

9.12. Le vostre qualifiche, esperienza professionale e buona reputazione (affidabilità e idoneità) sono state valutate dalla Banca nazionale bulgara, dalla Commissione di vigilanza finanziaria o da un’altra autorità competente dei settori finanziario e non finanziario, nonché da un’autorità competente in un altro paese? paese per ricoprire un incarico con funzioni gestionali o per acquisire una partecipazione azionaria?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’autorità che ha effettuato la valutazione, la data della valutazione, il motivo e il risultato della stessa.)

__________________________________________________________________________

9.13. Ti è stato rifiutato un posto con funzioni dirigenziali o l’acquisizione di una partecipazione azionaria da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorità competente in un altro paese?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’autorità che ha emesso il rifiuto e il motivo.)

__________________________________________________________________________

 

 

 

  1. Informazioni aggiuntive

10.1. Hai obblighi finanziari nei confronti della società ai sensi del punto 1.1 (o la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare il tipo e l’importo di tali obblighi.)

__________________________________________________________________________

10.2. Sei stato sanzionato per aver violato le leggi sul lavoro?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare il nome del datore di lavoro, il motivo dell’imposizione della sanzione disciplinare e la sua tipologia.)

________________________________________________________________________________

10.3. Al di fuori dei casi di cui al punto 10.2 sei stato licenziato da un incarico con funzioni dirigenziali?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare i motivi dell’esenzione.)

__________________________________________________________________________

10.4. È a conoscenza di procedimenti penali pendenti per un reato generale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare la qualificazione giuridica del reato, la data e il luogo di avvio del procedimento.)

__________________________________________________________________________

10.5. Hai ricevuto un giudizio con modifica da parte del revisore (rispettivamente certificazione con riserva o rifiuto di certificazione) durante un audit di un’azienda: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni gestionali; 2) su cui hai esercitato il controllo; 3) in cui possedevi una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il nome e l’EIC della società, rispettivamente la posizione ricoperta, le modalità di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta, le ragioni del giudizio modificato del revisore.)

10.6. Indica eventuali altre informazioni aggiuntive che ritieni rilevanti: ____________________

Dichiaro che:

  1. Acconsento espressamente al trattamento da parte della BNB dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione-questionario.
  2. Le dichiarazioni rese e le informazioni indicate in questo questionario-dichiarazione sono vere e accurate e non sono a conoscenza di altre informazioni, la cui presentazione potrebbe influenzare le circostanze dichiarate.
  3. Mi impegno a informare la BNB in ​​caso di cambiamento delle circostanze dichiarate ai sensi dell’art. 3, par. 8 dell’Ordinanza n. 16 del 2018. della BNB per il rilascio di licenze e approvazioni, per l’iscrizione nel registro ai sensi dell’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e sui requisiti per l’attività degli operatori di sistemi di pagamento con definitività di regolamento.
  4. Dichiaro di essere consapevole della responsabilità derivante dalla presentazione di dati falsi.

La Banca nazionale bulgara è l’amministratore dei dati personali. I dati personali da te forniti volontariamente sono raccolti e trattati ai fini della tua identificazione e ai fini del Regolamento n. 16 della BNB del 2018. per il rilascio di licenze e approvazioni, per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e sui requisiti per l’attività degli operatori di sistemi di pagamento con definitività di regolamento. Terzi possono ricevere informazioni solo in conformità e alle condizioni previste dalla legge. Hai il diritto di accesso e il diritto di rettifica dei dati personali raccolti.

 

Data (gg/mm/aaaa): _______________ Firma: ____________________

 

Bulgaria – Autorizzazione, Capitale e Misure di Tutela degli istituti di moneta elettronica

Direttive Unione Europea

Una Licenza Electronic Money Institution (EMI)  è un documento legale concesso dagli organismi di regolamentazione competenti a un ente, che autorizza quest’ultimo ad operare ed erogare moneta elettronica

Una Electronic Money Institution può operare solo dopo aver ricevuto una licenza EMI dagli enti competenti.

I servizi chiave svolti dagli istituti di moneta elettronica includono quanto segue:

  • Emissione e distribuzione di moneta elettronica (i clienti mantengono i propri fondi convertiti in moneta elettronica nel portafoglio elettronico (il proprio conto online) ed eseguono pagamenti con tali fondi)
  • Servizi di cambio valuta
  • Addebito diretto o bonifici
  • Rimessa di denaro
  • Conto di pagamento prelievi e depositi di contanti
  • Fornire informazioni sull’account

È anche importante evidenziare i servizi che le Electronic Money Institution (EMI) NON forniscono:

  • conto in banca
  • Depositi (o offrire garanzie sui depositi)
  • Offrire conti bancari perché non possono ricevere depositi;
  • Transazioni internazionali

Un istituto di pagamento autorizzato (API Autorithed Payment Istitution (API )) è una classe di gateway di pagamento istituita ai sensi della Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)). Ora, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 e la sua attuazione nazionale da parte degli Stati membri dell’UE controllano l’attività degli istituti di pagamento.

Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)), definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più in dettaglio, la PSD risponde ai seguenti obiettivi:

  • regolamentare l’accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
  • garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
  • standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell’utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
  • stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (Payment Services Directive – PSD)definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici.

La Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (Payment Services Directive – PSD) è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2)  relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che, oltre ad abrogare la Payment Services Directive – PSD, modifica:

La Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2) è stata modificata dal Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

(vedi testo consolidato 08/04/2024 della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2))

La seconda direttiva sui servizi di pagamento, Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016, con termine di recepimento negli Stati Membri due anni dopo, si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti.
Gli ambiti di maggiore novità della PSD2 rispetto alla prima direttiva sui servizi di pagamento sono relativi alle nuove procedure di sicurezza per l’accesso al conto online ed i pagamenti elettronici e ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da nuovi operatori di mercato.

Le norme che regolano le nuove misure di sicurezza e la comunicazione sicura tra i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di pagamento disciplinati dalla Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , sono contenute ne Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri che ha trovato applicazione il 14 settembre 2019.

Secondo la Commissione Europea, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e  abroga la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, Payment Services Directive 1 (PSD1) mira a modernizzare ulteriormente i servizi di pagamento europei a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Promuove lo sviluppo di pagamenti online e mobili innovativi, pagamenti più sicuri e una migliore protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, la Payment Services Directive 2 mira a migliorare la parità di condizioni per i fornitori di servizi di pagamento, compresi i nuovi attori o le FinTech, e contribuire a un mercato europeo dei pagamenti più integrato ed efficiente. Nel complesso, le norme aggiornate contribuiranno a facilitare l’innovazione, la concorrenza e l’efficienza nel mercato dei pagamenti online dell’UE. La PSD2 segna anche un altro passo verso il completamento del mercato unico digitale nell’UE e offre ai consumatori scelte migliori e più ampie quando si tratta di pagamenti al dettaglio.

I Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo.
In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2), concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.

(vedi testo consolidato al13/01/2018 della  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica)

L’estensione della disciplina degli istituti di pagamento agli Istituti di moneta elettronica ha configurato quindi la presenza di 3 diverse tipologie di prestatori di pagamento:

  • gli istituti di pagamento;
  • gli istituti di moneta elettronica;
  • le banche.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2)  prevede una nuova definizione di moneta elettronica, maggiormente generalizzata e flessibile che consenta di non porre limiti, in futuro, allo sviluppo di prodotti diversi da quelli presenti al momento dell’emanazione della Direttiva.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2): «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.

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Bulgaria – Autorizzazione, Capitale e Misure di Tutela degli istituti di moneta elettronica

La Repubblica di Bulgaria ha una legge speciale: la Legge 2009 sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 2009 Г. (ЗПУПС)) (Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Law on Payment Services and Payment Systems)  che specifica le caratteristiche dei sistemi di pagamento elettronico .

Alla Moneta elettronica è dedicato il Capitolo cinque della Legge 2009 sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 2009 Г. (ЗПУПС))

L’articolo 74 è dedicato agli emittenti di moneta elettronica:

(1) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:
1. banche ai sensi dell’art . 2 della Legge sugli enti creditizi ;
2. società di moneta elettronica che hanno ricevuto una licenza ai sensi della presente legge;
3. La Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di organi di politica monetaria o di organi che svolgono funzioni di diritto pubblico.
(2) Le disposizioni del presente capitolo non si applicano a:
1 . (modifica – SG. 59 del 2016 ) valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell’emittente o in base a un contratto commerciale con l’emittente nell’ambito di una rete limitata di fornitori di servizi ovvero per l’acquisizione di beni o servizi di tipologia limitata;
2. valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento eseguite tramite un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati e utilizzati tramite un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e a condizione che l’operatore di telecomunicazioni, digitale o informatico services non agisce solo come intermediario tra l’utente dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

L’articolo76 definisce “società di moneta elettronica una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per l’emissione di moneta elettronica ai sensi della presente sezione”.

(1) Una società di moneta elettronica è una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per emettere moneta elettronica ai sensi della presente sezione.
(2) La moneta elettronica è il valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa quella magnetica, che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di eseguire operazioni di pagamento ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente della moneta elettronica.
(3) Una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come società di moneta elettronica prima di iniziare a emettere moneta elettronica.

Articolo 77 – Condizioni per il rilascio, rifiuto al rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività:

 (1) La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per l’esercizio dell’attività di società di moneta elettronica, quando la sede del richiedente è nella Repubblica Bulgaria.
La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza quando il richiedente ha presentato tutte le informazioni e i documenti richiesti in conformità con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione e se, a discrezione della BNB, il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di una licenza.

(2) Per le condizioni di rilascio, rifiuto di rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività si applicano di conseguenza le disposizioni
(3) La Banca nazionale bulgara emette un’ordinanza sull’applicazione del presente articolo (Vedi: Capitolo quattro (Artt. da 22 a 33-ter) dell’Ordinanza № 16 della BNB)
.”

Quindi, la  Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB))(La Banca centrale della Repubblica di Bulgaria è stata istituita e opera ai sensi della legge sulla Banca nazionale bulgara (Закона за Българската народна банкаrilascia licenze alle società per operare come istituto di pagamento, società di moneta elettronica o operatore di sistemi di pagamento ai sensi della Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems. I documenti necessari per il rilascio di una licenza sono determinati dall’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)).

Alle società di moneta elettronica è dedicato il Capitolo quattro (Artt. da 22 a 33-ter) dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB))La Sezione I al Rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica.

Per ottenere un permesso di attività, i fondatori dell’impresa devono fornire un certificato attestante l’assenza di precedenti penali, documenti autenticati e apostillati:

  • copie di passaporti, altre carte d’identità;
  • una conferma dell’indirizzo: una fattura, una ricevuta per i pagamenti di utenze per un periodo non anteriore a due mesi prima della data di deposito;
  • un estratto dell’estratto conto bancario in cui il richiedente è notificato per almeno due anni.

Agli imprenditori, che necessitano di una licenza per la moneta elettronica, la Bulgaria chiederà di affittare un vero ufficio, non limitato a una casella di posta. I locali sono controllati da rappresentanti delle autorità di regolamentazione.

Se è richiesta anche una licenza di pagamento,  si dovranno fornire altri documenti alla Banca nazionale Bulgara:

  • business plan relativo ai primi tre anni di attività;
  • una descrizione delle politiche antiriciclaggio (Anti Money Laundering) e Know your customer (“Conosci il Tuo Cliente”, talvolta indicata come Know Your Client e spesso abbreviata in KYC) è un’espressione con cui si indica un processo di riconoscimento utilizzato dalle aziende per verificare l’identità dei propri clienti e valutare potenziali rischi o intenzioni illegali nel rapporto con il cliente), gestione del rischio;
  • modello dei contratti con i clienti;
  • una conferma della disponibilità di capitale (a partire da 100mila lev, a seconda del numero dei tipi di servizi), la dichiarazione dei proprietari sull’origine del denaro;
  • copie dei documenti di registrazione delle società;
  • una prova di esperienza professionale di registi, proprietari (con un’autobiografia), qualifiche di dirigenti chiave.

I documenti devono essere obbligatoriamente tradotti in lingua bulgara e autenticati.

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Forma societaria

In base all’art. 76 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) Una società di moneta elettronica è una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per emettere moneta elettronica. La Bulgaria offre l’opportunità di scegliere una delle forme societarie: Società Per Azioni – Акционерно дружество (АД) Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (ООД).

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Capitale iniziale

In base all’art. 77a della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) al momento dell’ottenimento della licenza, l’istituto di pagamento deve disporre di un capitale iniziale di importo non inferiore a a 700.000 lev.
Gli elementi inclusi nel capitale iniziale sono determinati dall’art. 28 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) .

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Documenti  richiesti

L’art. 23, punto 2, dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) richiede che vengano allegati alla domanda: “documenti attestanti il ​​versamento del capitale iniziale di importo non inferiore a a 700.000 lev richiesto ai sensi dell’art. 77a della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.

Per una società in via di costituzione si allega l’attestazione di una banca che i contributi monetari sono stati versati su un conto di incasso, e per i contributi non monetari documenti di cui all’art. 72 e 73 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).”

Vedi anche sul sito della BNBDocumenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

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Importo minimo del capitale proprio (Собственият капитал) richiesto durante lo svolgimento dell’attività

Ai sensi dell’art. 77б della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  il capitale proprio di una società di moneta elettronica non può scendere al di sotto del maggiore dei valori tra 700.000 lev,. ai sensi dell’art. 77a, e di cui al par. 2 – 6 dell’art. 77б .

Per quanto riguarda le attività indicate all’art. 77д, par. 1, punto 1 (prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  ) che non riguardano l’emissione di moneta elettronica, i requisiti per l’importo del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  .
(3) Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, l’importo del capitale proprio della società di moneta elettronica deve ammontare al 2% del valore medio della moneta elettronica in circolazione.
(4) Per valore medio della moneta elettronica in circolazione si intende il valore medio dell’importo totale delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica emessa alla fine di ciascun giorno di calendario per i 6 mesi di calendario precedenti, calcolato il primo giorno di calendario di ciascun mese di calendario. e applicato allo stesso mese di calendario.
(5) L’impresa di moneta elettronica dispone in ogni momento di capitale proprio, che non può scendere al di sotto della somma degli importi richiesti di cui al par. 2 e 3.
(6) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata sui dati sui rischi di perdite e sui meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la  Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) può richiedere alla società di moneta elettronica di avere un capitale proprio superiore al 20% l’importo ottenuto nel determinare l’importo ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 oppure consentire alla società di moneta elettronica di disporre di un capitale proprio inferiore fino al 20% rispetto all’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 .
(7) La struttura e gli elementi, le modalità e i metodi del suo calcolo, la periodicità, la forma e il contenuto dei rapporti sull’importo del capitale proprio sono determinati da un’ordinanza della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) (Vedi art. 28 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) .


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Requisiti di qualificazione, esperienza professionale e onorabilità

Ai sensi dell’art. 24 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) per le persone che gestiscono e rappresentano la ricorrente, per i membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché per le persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale della ricorrente, e per le persone che per legge rappresentare le persone giuridiche, titolari di una partecipazione qualificata, diretta o indiretta, nel capitale della richiedente, si applicano le disposizioni dell’art . 4, par. 1, 2 e 4 ddell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)).

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Dati sui dirigenti e rappresentanti del richiedente e sui membri dei suoi organi di gestione e di vigilanza

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Dati relativi ai soggetti titolari di una partecipazione qualificata

Ai sensi dell’art. 26 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata diretta o indiretta ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale della società richiedente, i documenti e le informazioni di cui all’art. 6, par. 1 e 2 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB))

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Attività aggiuntive

Ai sensi dell’art. 77д della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  (1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, la società di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:
1. prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) (in questo caso, ai sensi dell’art. 77б della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  i requisiti per l’importo del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) );
2. erogazione di credito relativa ai servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 4, 5 o 7 , quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) );
3. prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento indicati al punto 1;
4. svolgere attività di operatore di sistemi di pagamento, ad eccezione dei sistemi di pagamento che garantiscono la definitività del regolamento ai sensi della Direttiva 98/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998. sulla definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla Direttiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, fermo quanto previsto dall’art . 85 e 86 ;
5. altra attività conforme ai requisiti normativi per il suo svolgimento.
(2) Il prestito di cui al par. 1, punto 2 non possono essere forniti dai fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 77c .
(3) Per quanto riguarda i fondi ricevuti per la prestazione dei servizi di pagamento di cui all’art. 4 , al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art . 20 e 21 .
(4) Quando una società di moneta elettronica, oltre all’emissione di moneta elettronica e alla fornitura di servizi di pagamento, svolge anche altre attività commerciali, la BNB ha il diritto di richiedere la separazione dell’attività di emissione di moneta elettronica e/o di fornitura di servizi di pagamento in una società indipendente, se, a discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influire sulla stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o sulla capacità della BNB come autorità di vigilanza di monitorare l’adempimento dei requisiti di questa legge.

 

“Ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara

Capitolo quattro
ISTITUZIONI DI MONETA ELETTRONICA

Sezione I
Autorizzazione degli istituti di moneta elettronica

Domanda di concessione di licenza
Articolo 22.
(1) La domanda per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di istituto di pagamento deve essere presentata per iscritto alla BNB.

La domanda dovrà contenere il nome, l’indirizzo della sede legale e della sede legale del richiedente, una descrizione esauriente dell’attività relativa all’emissione di moneta elettronica che il richiedente intende svolgere, l’e-mail e l’eventuale sito web, nonché i dati delle persone da contattare in merito i documenti presentati.

Documenti e informazioni richiesti
Articolo 23.(1) Alla domanda ai sensi dell’Articolo 22 devono essere allegati i seguenti documenti e informazioni relativi al richiedente:

copia autenticata dello statuto o dell’atto costitutivo e, nel caso di società in corso di costituzione, copia autenticata della deliberazione dell’Assemblea costitutiva di costituzione della società e del verbale dell’Assemblea riunione per l’elezione degli organi gestori;
documenti attestanti che è stato versato il capitale richiesto ai sensi dell’articolo 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento(Art. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di moneta elettronica deve disporre di capitale iniziale, comprensivo di uno o più di gli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.);
nel caso di società in fase di costituzione, un certificato bancario attestante che i conferimenti in denaro sono stati versati su un conto di raccolta fondi e, per i conferimenti non in denaro, i documenti di cui agli articoli 72 (CONTRIBUTI NON MONETARI) e 73 (PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NON MONETARI)della Legge sulla Commercio;
una dichiarazione e i documenti presentati dagli azionisti/soci riguardanti l’origine dei fondi utilizzati per effettuare i conferimenti delle azioni sottoscritte, rispettivamente quote, o per acquisire tali azioni/partecipazioni;
un codice identificativo univoco;
informazioni se il richiedente è stato o è attualmente regolamentato da un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari;
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) una dichiarazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 6 (dichiarazione sulle circostanze di cui Articolo 3, punto 6 o articolo 4 della legge sulle relazioni economiche e finanziarie con Società iscritte in Giurisdizioni a Regime Fiscale Preferenziale, i Soggetti ad esse riconducibili Loro e i loro titolari effettivi;);
una descrizione completa delle attività del richiedente negli ultimi tre anni o nel periodo in cui la società è stata operativa, a meno che il richiedente non sia in fase di costituzione;
un programma di attività, che includa almeno quanto segue:
a) una descrizione esaustiva delle attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica e di prestazione di servizi di pagamento che il richiedente intende prestare, con l’indicazione di ciascuno dei servizi previsti di:
aа) un diagramma del flusso di fondi;
una descrizione del processo di regolamento dei fondi;
bozze di contratti tra tutte le parti coinvolte nella fornitura di servizi di pagamento, compresi quelli con circuiti di carte di pagamento, se applicabili;
il tempo di esecuzione dei servizi relativi alle attività di emissione di moneta elettronica e, ove applicabile, il tempo di esecuzione delle operazioni di pagamento ai sensi degli articoli 87 e 88 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento;
una copia di un progetto di contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica e un progetto di contratto quadro ai sensi dell’articolo 59, comma 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento sulla fornitura di servizi di pagamento se il il richiedente prevede di fornire tali servizi;
il numero stimato dei locali dai quali il richiedente intende emettere, distribuire e rimborsare moneta elettronica o prestare i servizi di pagamento, anche tramite filiali o agenti, e i loro indirizzi, se applicabili;
una descrizione delle attività accessorie all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento, comprese le attività ai sensi dell’articolo 42, comma 1, punto 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, se applicabile;
una dichiarazione indicante se il richiedente intende concedere prestiti ai sensi dell’articolo 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e gli importi di tali prestiti, qualora il richiedente intenda fornire servizi di pagamento oltre all’emissione, distribuzione e riscatto di moneta elettronica ;
una dichiarazione attestante se il richiedente entrerà in possesso dei fondi in questione;
una dichiarazione attestante se il richiedente intende emettere, distribuire e riscattare moneta elettronica o fornire servizi di pagamento in altri Stati membri o paesi terzi;
l’indicazione se il richiedente intende, per i prossimi tre anni, fornire o fornisce già attività aggiuntive ai sensi dell’articolo 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, diverse da quelle di cui alla lettera “d”, inclusa una descrizione del tipo e del volume previsto delle attività;
le informazioni specificate negli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/08 nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punti 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento;
9. un piano aziendale o un budget previsionale per i primi tre anni di attività, comprendente almeno quanto segue:
а) un piano di sviluppo dell’azienda e la giustificazione economica dell’attività, che deve contenere:
аа) le fasi di attuazione del piano di sviluppo della società in relazione all’emissione, alla distribuzione e al riscatto di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento richiesti e il calendario previsto per l’attuazione del piano di sviluppo con periodi specifici per ciascuna fase;
un’analisi completa del mercato della moneta elettronica e, se il richiedente intende fornire servizi di pagamento, del relativo segmento di mercato dei servizi di pagamento, compresa la concorrenza e i vantaggi competitivi individuali dell’azienda;
una descrizione dei detentori di moneta elettronica e degli utenti dei servizi di pagamento a cui sono destinati i servizi di pagamento previsti, se il richiedente prevede di fornire servizi di pagamento, materiale di marketing e canali di distribuzione;
rendiconti finanziari sottoposti a revisione degli ultimi tre anni o del periodo durante il quale la società è stata operativa, o una sintesi della situazione finanziaria per quelle società che non hanno ancora prodotto rendiconti finanziari annuali a meno che il richiedente non sia in fase di costituzione;
un budget previsionale per i primi tre anni di attività, basato su stime realistiche, che dimostri che il richiedente è in grado di impiegare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati che consentono al richiedente di operare correttamente in conformità con la linea guida 4.1, punto “c” nel set di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, che contiene:
аа) previsioni di conto economico e stato patrimoniale, compresi scenari target e di stress, nonché le relative ipotesi di base, relative al volume e al valore delle transazioni, al numero di clienti, ai prezzi, all’importo medio per transazione, all’aumento previsto della redditività soglia;
 spiegazioni delle principali linee di entrate e spese, compresi i costi della funzione di controllo interno e delle attività esternalizzate, se previste; debiti finanziari e beni patrimoniali;
uno schema e una ripartizione dettagliata dei flussi di cassa stimati per i prossimi tre anni;
informazioni sui fondi propri, compreso l’importo e la ripartizione dettagliata della composizione del capitale iniziale, come previsto dall’articolo 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento);
 informazioni sui fondi propri minimi richiesti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, se l’istituto di moneta elettronica intende fornire solo servizi di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica, e ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per quanto riguarda i servizi di pagamento che non sono legati all’emissione di moneta elettronica, se l’istituto di moneta elettronica prevede di fornire tali servizi, che comprende una proiezione annuale dell’importo dei fondi propri e una ripartizione dei fondi propri per elemento per tre anni;
10. regole e procedure per la gestione delle attività di un istituto di moneta elettronica, che coprono l’attività del richiedente, le sue filiali e i suoi agenti, che contengono:
а) una descrizione dell’organizzazione strutturale in conformità con la Linea guida 5 nella serie di Linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09, inclusa una descrizione dell’interazione del richiedente con altri prestatori di servizi di pagamento e/o sistemi di pagamento;
un dispositivo di governance e meccanismi di controllo interno in conformità con la linea guida 8 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficaci;
meccanismi di controllo interno utilizzati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in conformità con la linea guida 14 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09;
progetto di norme interne sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
una procedura per il monitoraggio, la gestione e il tracciamento degli incidenti di sicurezza e dei reclami dei clienti relativi alla sicurezza in conformità con la Linea guida 9 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
una procedura per l’archiviazione, il monitoraggio, il tracciamento e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili sui pagamenti in conformità con la Linea guida 10 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
accordi di continuità operativa in conformità con la linea guida 11 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09, inclusa una chiara descrizione dei processi critici, piani di emergenza efficaci e una procedura per testare e rivedere regolarmente l’adeguatezza e l’efficienza di tali piani;
i principi applicati alla raccolta di dati statistici su performance, transazioni e frodi in conformità alla Linea guida 12 nel set di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA/GL/2017/09;
regole di sicurezza in conformità alla Linea guida 13 nel set di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
11. (ex punto 10; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) misure per la salvaguardia dei fondi dei detentori di moneta elettronica e/o dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento e strumenti di pagamento utilizzati in conformità con la linea guida 7.1 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
12. un elenco delle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
13. un elenco degli azionisti/partner e delle azioni/quote di capitale da essi detenute, compreso il loro codice identificativo univoco o dati di identità personale;
14.  un diagramma che mostra la struttura del richiedente, che include il nome e la percentuale di partecipazione (nel capitale/diritti di voto) di qualsiasi persona che ha o avrà, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, indicando le persone considerate titolari di una partecipazione qualificata;
l’elenco delle persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, indicando per ciascuno di essi il numero e la tipologia delle azioni o altre quote, sottoscritte o da sottoscrivere, nonché il valore nominale di tali azioni o altre quote;
un elenco delle persone che detengono il tre o più del tre per cento delle azioni/quote o dei diritti di voto connessi alle azioni/quote del capitale del richiedente, indicando per ciascuna persona il numero e il tipo di azioni o altre quote, sottoscritte o da sottoscrivere, nonché il valore nominale di tali azioni o altre quote;

 una descrizione del gruppo a cui appartiene il richiedente e informazioni sull’impresa madre, ove applicabile;
 un elenco delle persone che hanno stretti legami con il richiedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 38 del regolamento (ЕU) n. 575/2013, con l’indicazione della natura degli stretti legami rispetto a ciascuna delle persone;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 25 sulle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e sui membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 26 sui soggetti titolari di una partecipazione qualificata;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 27a sulle persone che detengono il tre o più del tre per cento delle azioni/quote o dei diritti di voto connessi alle azioni/quote;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 32 sugli agenti e sulle filiali di cui si avvale il richiedente, se presenti;
 documenti e informazioni in conformità agli Orientamenti EBA/GL/2019/02 nel caso in cui il richiedente intenda esternalizzare funzioni operative;
dati identificativi della società di revisione designata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, punto 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), che è una società di revisione registrata secondo le disposizioni di la Legge sulla revisione finanziaria indipendente, con l’inclusione del nome, della sede legale e dell’indirizzo della sede centrale, nonché i dettagli di contatto;
 un contratto di assicurazione o altro documento equivalente che confermi l’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o altra garanzia comparabile, con un importo di copertura conforme alle Linee guida EBA/GL/2017/08, indicando la copertura delle relative passività nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, commi 7 e 8 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento  un documento su come il richiedente ha calcolato l’importo minimo dell’assicurazione sulla responsabilità professionale o altra garanzia comparabile, in conformità con i requisiti degli orientamenti EBA/GL/2017/08, compresi tutti i componenti applicabili della formula specificata nell’articolo 14, nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punti 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento);
 una dichiarazione che le informazioni allegate alla domanda e i documenti allegati alla domanda sono aggiornati, completi e veritieri;
(ex punto 24; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un documento attestante che la tassa di cui all’articolo 70 è stata pagata.
(2) Alla domanda, ai documenti e alle informazioni ad essa allegati si applicano le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2–9.

Requisiti di qualifica, esperienza professionale e onorabilità
Articolo 24.Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 si applicano alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente, ai membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché alle persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, e alle persone che per legge rappresentano le persone giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente.


Dati relativi alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e ai membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza
Articolo 25.(1) I documenti e le informazioni di cui all’articolo 5 devono essere presentati alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e ai membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza.


Dati sulle persone che detengono una partecipazione qualificata
Articolo 26.((1) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia o abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, i documenti e devono essere fornite le informazioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.

Il richiedente non deve presentare documenti e informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, se la persona giuridica che detiene o ha sottoscritto una partecipazione qualificata è la BNB o un prestatore di servizi di pagamento autorizzato dalla BNB. In questo caso, la Banca nazionale bulgara può richiedere che vengano forniti documenti e informazioni aggiuntivi per certificare la conformità ai requisiti pertinenti ai sensi della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.

Approvazione per l’acquisizione del controllo della partecipazione
Articolo 27.(1) Una persona fisica o giuridica che richiede la previa approvazione della BNB ai sensi dell’articolo 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) per acquisire o aumentare direttamente o indirettamente azioni/partecipazioni o azioni/partecipazioni con diritto di voto in una moneta elettronica istituto autorizzato dalla BNB, se a seguito dell’acquisizione la partecipazione diventa qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013, o se tale partecipazione raggiunge o supera i 20 , soglie del 30 o 50% delle azioni/partecipazioni o delle azioni/partecipazioni con diritto di voto, nonché nel caso in cui l’istituto di moneta elettronica diventi una filiale, presenta alla BNB una domanda scritta sulla sua decisione di acquisizione, allegando i documenti e le informazioni sotto Articolo 7 dello stesso.


Notifica in caso di acquisizione di tre o più del tre per cento di azioni/quote o diritti di voto associati ad azioni/quote

Articolo 27a.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) (1) Qualsiasi persona/entità che ha acquisito tre o più del tre per cento di azioni/quote o diritti di voto associati ad azioni/quote in un istituto di moneta elettronica autorizzato da la BNB, trasmette alla BNB una comunicazione scritta allegando i documenti e le informazioni di cui all’articolo 7a.

Sezione II
Capitale dell’Istituto di Moneta Elettronica e  Misure di Tutela

(titolo modificato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Disposizioni generali
Articolo 28.(1) Il capitale iniziale ai sensi dell’articolo 38 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, che l’istituto di moneta elettronica detiene al momento dell’ottenimento della licenza, comprende uno o più elementi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, punti 1– 5.

Al capitale iniziale dell’istituto di moneta elettronica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.
L’istituto di moneta elettronica detiene in ogni momento fondi propri per un importo che non può rientrare nel valore più elevato ai sensi dell’articolo 38 o dell’articolo 39, paragrafi 2–6 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.
Se un istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo, al quale appartiene anche un altro istituto di moneta elettronica, un ente creditizio, un istituto di pagamento, un intermediario degli investimenti, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazione o di riassicurazione, gli elementi che soddisfano i requisiti di fondi propri devono non essere utilizzato più di una volta nel calcolo dei fondi propri. Questo requisito si applica anche qualora l’istituto di moneta elettronica svolge le attività accessorie di cui all’articolo 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento).
Qualora l’istituto di moneta elettronica svolga una delle attività accessorie di cui all’articolo 42 dei servizi di pagamento e dei sistemi di pagamento e il valore della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, l’istituto di moneta elettronica può calcolare l’importo dei fondi propri sulla base su una quota rappresentativa, per la quale si presuppone che sarà utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, se tale quota rappresentativa può essere ragionevolmente stimata sulla base di dati storici e in modo affidabile.
Se l’istituto di moneta elettronica non ha svolto attività commerciale per un periodo sufficientemente lungo, i requisiti di fondi propri di un istituto di moneta elettronica sono calcolati sulla base dei dati previsionali sulla moneta elettronica in circolazione, supportati dal piano aziendale presentato, che deve essere soggetto ad aggiustamenti nel suddetto business plan.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, edizione 38 del 2020) L’istituto di moneta elettronica informa immediatamente la BNB se la sua solvibilità è in pericolo o se i fondi propri dell’istituto di moneta elettronica scendono al di sotto del valore più elevato di cui all’articolo 38 o all’articolo 39 , paragrafi 2–6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento).

Report sui fondi propri
Articolo 29.(1) L’istituto di moneta elettronica redige una relazione sui fondi propri sulla base del bilancio dell’ultimo giorno di ogni trimestre. Tale rapporto dovrà essere presentato al Dipartimento bancario della BNB entro il 15 del mese successivo al periodo trimestrale di riferimento.

La Banca nazionale bulgara può richiedere a un istituto di moneta elettronica di presentare la relazione sui fondi propri ai sensi del paragrafo 1 con frequenza e scadenza diverse per la presentazione della relazione.
La Banca nazionale bulgara può richiedere ad un istituto di moneta elettronica di fornire informazioni sui propri fondi su base consolidata per un periodo specifico.
Il vicegovernatore della BNB a capo del dipartimento bancario impartisce istruzioni per determinare la forma e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 1.

Informazioni aggiuntive
Articolo 30.L’istituto di moneta elettronica comunica alla BNB le attività accessorie di cui all’articolo 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento che intende svolgere, entro un mese prima dell’inizio di dette attività.


Obblighi di informazione da parte dell’Istituto di moneta elettronica
Articolo 31.(1) Una società autorizzata ad esercitare l’attività di istituto di moneta elettronica presenta alla BNB il conto annuale e il conto semestrale conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 commi 1 e 2.

(2) (abrogato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Fornitura di informazioni sui conti di salvaguardia
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Articolo 31a.Una società autorizzata a svolgere operazioni come istituto di moneta elettronica fornisce alla BNB informazioni sui conti di salvaguardia aperti ai sensi dell’articolo 12а.

Fornitura di informazioni sui prestiti concessi
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022)

Articolo 31 ter. Un istituto di moneta elettronica che concede prestiti ai sensi dell’articolo 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento fornisce alla BNB informazioni sui prestiti concessi secondo la procedura dell’articolo 12b.

Sezione III
Agenti, Filiali ed Enti a cui vengono esternalizzate le attività
di un istituto di moneta elettronica
(titolo modificato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)


Registrazione degli agenti e delle filiali
Articolo 32.(1) Gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti.

Gli istituti di moneta elettronica possono distribuire e riscattare moneta elettronica e fornire servizi di pagamento tramite agenti.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere sul territorio della Bulgaria le attività di cui al paragrafo 2, presenta alla BNB i seguenti documenti e informazioni:
1. una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica fornirà tramite l’agente;
2. documenti e informazioni di cui all’articolo 15, comma 1, punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Se l’agente è un istituto di moneta elettronica autorizzato o registrato dalla BNB, l’istituto di moneta elettronica fornirà alla BNB solo le informazioni relative alla data e al numero delle informazioni già presentate in linea con i requisiti di un altro atto legislativo, che è coerente con la contenuto e volume delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere le attività di cui al paragrafo 2 tramite un agente sul territorio di un altro
Stato membro, presenta alla BNB una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica presterà tramite l’agente, nonché i documenti e le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere attività tramite una succursale nel territorio di un altro Stato membro, presenta alla BNB una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica svolgerà tramite la succursale, nonché i documenti e le informazioni di cui all’articolo 15, comma 4.
Entro sette giorni dalla notifica all’istituto di moneta elettronica della decisione della BNB di registrare l’agente o la succursale ai sensi dell’articolo 32, comma 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), l’istituto di moneta elettronica notifica all’istituto di moneta elettronica BNB dalla data a partire dalla quale inizia la propria attività tramite un agente o una filiale nel territorio di un altro Stato membro.
La BNB iscrive, rifiuta di iscrivere o cancella un agente o una succursale di un istituto di moneta elettronica dal registro tenuto dalla BNB ai sensi dell’articolo 19 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento per ordine del Vicegovernatore. dirigere il dipartimento bancario per i motivi previsti dall’articolo 43 della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.
Gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Bulgaria, che svolgeranno attività direttamente o tramite una succursale, o svolgeranno le attività specificate al paragrafo 2 tramite un agente sul territorio di un altro Stato membro dopo aver soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 43 della La Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) sarà iscritta nel registro presso la BNB.
L’agente di un istituto di moneta elettronica non può svolgere le attività di cui al comma 2 tramite terzi.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) I documenti e le informazioni di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 devono essere presentati in lingua bulgara. Tutti i documenti in lingua straniera devono essere presentati in originale e devono essere accompagnati da una traduzione in lingua bulgara, e i documenti formali presentati devono essere legalizzati in conformità con la legislazione in vigore.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) Un documento di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 può essere sostituito da una dichiarazione autenticata da un notaio nei casi in cui l’ordinamento giuridico di un altro Paese non prevede il rilascio di tale documento -mento, che deve essere certificato da un documento formale rilasciato dalle autorità competenti di questo paese.
Qualora i dati di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 siano cambiati, l’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni pertinenti entro 14 giorni dopo il verificarsi della modifica.

Punto di contatto centrale
Articolo 33.(1) Un istituto di moneta elettronica autorizzato in un altro Stato membro che svolge le attività di cui all’articolo 32 paragrafo 2 sul territorio della Bulgaria tramite agenti istituisce un punto di contatto centrale nella Repubblica di Bulgaria nel caso in cui:

il numero totale di agenti attraverso i quali l’istituto di moneta elettronica svolge attività sul territorio della Bulgaria in regime di stabilimento non è inferiore a dieci;
il valore totale delle operazioni di pagamento eseguite sul territorio della Bulgaria tramite agenti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, compreso il pagamento le transazioni avviate nella fornitura del servizio ai sensi dell’articolo 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), superano i 6 milioni di BGN o il suo equivalente in valuta estera e l’istituto di pagamento opera sul territorio della Bulgaria con il diritto di stabilimento attraverso a almeno due agenti; O
il numero totale delle operazioni di pagamento eseguite sul territorio della Bulgaria tramite agenti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, compreso il numero del pagamento transazioni ai sensi dell’articolo 4, punto 7 della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, supera le 100.000 transazioni e l’istituto di moneta elettronica opera sul territorio della Bulgaria con il diritto di stabilimento attraverso almeno due agenti.
Il punto di contatto centrale funge da punto di contatto unico dell’istituto di pagamento nei suoi rapporti con le autorità competenti dello Stato membro d’origine e con la BNB, anche presentando documenti e informazioni alle autorità competenti su richiesta. Il punto di contatto centrale agevola le autorità competenti dello Stato membro d’origine o della BNB nello svolgimento degli esami di vigilanza degli agenti e nell’attuazione delle misure di vigilanza imposte dalle autorità competenti.
(3) L’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni ai sensi dell’articolo 16 comma 3 sull’istituzione di un punto di contatto centrale.
(4) In caso di modifica dei dati di cui al paragrafo 3, l’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni pertinenti entro 14 giorni dal verificarsi della modifica.
L’istituto di moneta elettronica presenta alla BNB i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 3 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare in cui si è verificata una delle circostanze di cui al paragrafo 1.

Esternalizzazione

Articolo 33a.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) Un istituto di moneta elettronica esternalizza le funzioni operative ai sensi delle disposizioni dell’articolo 16а.

Trasformazione di un istituto di moneta elettronica

Articolo 33 ter.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022) (1) Un istituto di moneta elettronica viene trasformato secondo la procedura dell’articolo 16b.
Per la concessione dell’autorizzazione alla trasformazione di un istituto di moneta elettronica si applicano le disposizioni dell’articolo 16c.”

Bulgaria – Capitolo III (MONETA ELETTRONICA) della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento

Bulgaria –  Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento –  Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) 

Capitolo tre (Глава трета)

MONETA ELETTRONICA (ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ)

Sezione I

Generale

Moneta elettronica ed emittenti di moneta elettronica

Arte. 34.
(1) La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa quella magnetica, che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di eseguire operazioni di pagamento ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dal emittente di moneta elettronica.

(2) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:

  • banche ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli Istituti di Credito;
  • società di moneta elettronica autorizzate ai sensi di questa legge;
  • La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che svolgono funzioni di diritto pubblico.

(3) Le persone che non emettono moneta elettronica non hanno il diritto di emettere moneta elettronica, ad eccezione dei casi di cui al par. 5.
(4) Moneta elettronica alla quale l’emittente ha fornito accesso remoto

ai fini delle operazioni di pagamento, sono memorizzati su un conto di moneta elettronica. Un conto di moneta elettronica è un conto di pagamento in cui è conservata moneta elettronica.

(5) Le disposizioni del presente capo non si applicano:

  • valore monetario custodito negli strumenti di cui all’art. 2, par. 1, punto 11;
  • valore monetario, utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento di cui all’art. 2, par. 1, punto 12.

Emissione e Rimborso

Arte. 35.(1) Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale al ricevimento dei fondi.

Gli emittenti di moneta elettronica riacquistano in qualsiasi momento al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica specifica in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni di rimborso, comprensive di tutte le relative commissioni, e nel caso di emissione di moneta elettronica, alla quale è previsto l’accesso remoto tramite carta prepagata, e le condizioni di utilizzo
emissione della carta da parte dell’utente dei servizi di pagamento abilitato all’utilizzo dello strumento di pagamento, informando il detentore di moneta elettronica di tali condizioni prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta.

Solo in tal caso può essere addebitata una commissione per il riscatto specificato nel contratto ai sensi del par. 3 e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1. quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto;

2. quando il contratto prevede una data di scadenza e il titolare di moneta elettronica risolve il contratto prima di tale data;
3. quando il riacquisto è richiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto.
La tassa di cui al par. 4 è proporzionato e commisurato ai costi effettivi sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
Quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il riscatto di parte della moneta elettronica o dell’intero importo.

Quando il riscatto è richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo, la società di moneta elettronica deve:

1. riacquista l’intero valore della moneta elettronica detenuta, oppure

2. riacquista tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica, se l’impresa di moneta elettronica svolge altre attività ai sensi dell’art. 42, par. 1, punto 5 e la quota di fondi destinati ad essere utilizzati come moneta elettronica non è nota in anticipo.

Indipendentemente da quanto previsto dal par. 5, 6 e 7, i diritti di riscatto dei soggetti diversi dagli utenti che accettano pagamenti con moneta elettronica sono disciplinati dal contratto tra gli emittenti di moneta elettronica ei soggetti interessati.

Sezione II (Раздел II)

Licenza (Лицензиране)

Società di moneta elettronica (Дружество за електронни пари)

Arte. 36
(1) Una società di moneta elettronica ( Дружество за електронни пари) è una persona giuridica (юридическо лице) che ha ottenuto una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) in conformità con questa sezione.

Una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come società di moneta elettronica prima di iniziare a emettere moneta elettronica.

Condizioni per il rilascio, rifiuto del rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività

Arte. 37.
(1) La Banca nazionale bulgara (Българска народна банка) rilascia una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) quando la sede legale ( седалище) del richiedente (заявителя) si trova nella Repubblica di Bulgaria (Република България).

(Supplemento – SG. 45 del 2022) Le disposizioni dell’art. 10 – 13, artt. 15 – 17 e art. 19, par. 2 e 5. L’infusione di una società di moneta elettronica in una banca è effettuata in conformità con la legge sugli istituti di credito.

La licenza ad operare come istituto di pagamento, se rilasciata al richiedente, è revocata contestualmente al rilascio della licenza ad operare come società di moneta elettronica.

Nel caso in cui il richiedente intenda continuare a fornire servizi di pagamento come attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 42, con la domanda per il rilascio di una licenza per operare come società di moneta elettronica, ne dà comunicazione alla BNB.

I documenti richiesti per il rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica sono determinati da un regolamento della BNB.

Capitale iniziale

Arte. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di monetica elettronica deve disporre di un capitale iniziale, comprendente uno o più degli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) n. 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.

Equità

Arte. 39.
(1) (Supplemento – SG. 13 del 2020) Il capitale proprio di una società di moneta elettronica non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati ai sensi del par. 2 – 6 o dell’art. 38. La società di moneta elettronica prepara e presenta alla BNB relazioni sull’ammontare del capitale proprio.

Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 42, par. 1, comma 1, che non riguardano l’emissione di moneta elettronica, i requisiti per l’ammontare del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2.

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, la dimensione del capitale proprio della società per la moneta elettronica deve ammontare al 2 per cento del valore medio della moneta elettronica da essa emessa in circolazione.

Per valore medio della moneta elettronica in circolazione si intende il valore medio dell’ammontare complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno di calendario per il 6 precedente mesi di calendario, calcolati il primo giorno di calendario di ciascun mese di calendario e applicati per lo stesso mese di calendario.

La società di moneta elettronica dispone in ogni momento di un proprio capitale, che non può essere inferiore alla somma degli importi richiesti di cui al par. 2 e 3.

(Modificata – SG. 45 del 2022) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata sui dati sui rischi di perdite e sui meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la BNB può richiedere alla società di moneta elettronica di disporre di un proprio capitale, che supera fino al 20 per cento l’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5, o per consentire alla società di moneta elettronica di disporre di un capitale proprio, inferiore fino al 20 per cento rispetto all’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5.

La Banca nazionale bulgara emana un’ordinanza sull’attuazione di questa sezione.

Sezione III

Requisiti per l’attività

Divieto di accettare depositi e addebitare interessi

Arte. 40.
(1) Una società di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi della legge sugli istituti di credito.
I fondi ricevuti da una società di moneta elettronica da un detentore di moneta elettronica vengono immediatamente scambiati con moneta elettronica. Questi fondi non costituiscono un deposito o altri fondi rimborsabili ai sensi della Legge sugli istituti di credito.

Un emittente di moneta elettronica non può addebitare interessi o fornire altri vantaggi relativi al periodo di tempo in cui il detentore di moneta elettronica detiene la moneta elettronica.

Per il contabile ei revisori di una società di monetica, l’art. 24, 25 e 26.

Misure protettive

Arte. 41.
(1) Una società di moneta elettronica applica le misure di protezione di cui all’art. 23.
I fondi ricevuti sotto forma di pagamento con uno strumento di pagamento non sono soggetti alle misure di protezione di cui al par. 1, fino a quando non siano verificati sul conto di pagamento dell’impresa di monetica o siano resi in altro modo disponibili all’impresa di monetica secondo i requisiti per il periodo di esecuzione di cui all’art. Arte. 87, par. 2. In ogni caso, tali fondi sono soggetti a misure di protezione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’emissione della moneta elettronica.

La società di moneta elettronica informa preventivamente la BNB di qualsiasi cambiamento significativo nelle misure adottate per proteggere i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

Attività aggiuntive

Arte. 42.(1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, la società di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:

  • prestazione di servizi di pagamento ex art. 4;

“Art. 4 Servizi di pagamento
I servizi di pagamento sono:
1. servizi relativi al deposito di denaro in contanti su un conto di pagamento, nonché relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
2. servizi relativi ai prelievi di contanti da un conto di pagamento, nonché alle relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
3. esecuzione di operazioni di pagamento, compreso il trasferimento di fondi sul conto di pagamento dell’utente presso il prestatore di servizi di pagamento o presso altro prestatore di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi fanno parte di un credito concesso all’utente di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
5. emettere strumenti di pagamento e/o accettare pagamenti con strumenti di pagamento;
6. esecuzione dei trasferimenti di denaro disponibili;
7. servizi di disposizione di ordine di pagamento;
8. servizi di fornitura di informazioni sui conti.”

  • erogazione di crediti relativi a servizi di pagamento ex art. 4, comma 4 o 5, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21;

“Art. 21 Concessione di crediti
(1) Gli istituti di pagamento possono concedere prestiti relativi ai servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 4 o 5, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . (modifica -. SG. 45 del 2022) Il credito ha carattere ausiliario e viene concesso solo in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;;
2. il termine per il rimborso del prestito concesso in relazione a un’operazione di pagamento non supera i 12 mesi;
3 . (modifica – SG. 45 del 2022) i fondi da cui viene concesso il credito non sono stati ricevuti e non sono detenuti dall’istituto di pagamento ai fini dell’esecuzione dell’operazione di pagamento;
4. il capitale proprio dell’istituto di pagamento in qualsiasi momento, a discrezione della BNB, è sufficiente in considerazione dell’importo del credito concesso.
(2) Un istituto di pagamento che intende concedere prestiti ai sensi del par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare la concessione di prestiti, fornendo informazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività.
(3) Quando ritiene che una delle condizioni di cui al par. 1 non è disponibile, la BNB può vietare la concessione di prestiti da parte dell’istituto di pagamento fino a quando la violazione non sarà sanata.
(4) Alla concessione di prestiti ai consumatori si applica la legge sul credito al consumo.”

  • prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui al comma 1;
  • svolgere attività di operatore di sistemi di pagamento ad eccezione dei sistemi di pagamento che assicurano il carattere definitivo del regolamento ai sensi della direttiva 98/26/CE, fermo restando quanto previsto dall’art. 125 e 126;
  • altra attività nel rispetto dei requisiti normativi per il suo svolgimento.

(2) Una società di moneta elettronica che intenda svolgere una delle attività di cui al par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare a svolgere la relativa attività e, qualora intenda prestare servizi di pagamento, fornisce informazioni sulla relativa tipologia di servizi di pagamento per le modalità di esecuzione, nonché l’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia analoga per la responsabilità per le prestazioni di cui all’articolo 4, punti 7 e 8.

(3) Il credito di cui al par. 1, comma 2, non possono essere forniti con fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 40.
(4) In merito ai fondi ricevuti per la prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4, al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art. 22 e 23.

(5) Quando una società di moneta elettronica, oltre all’emissione di moneta elettronica e alla prestazione di servizi di pagamento, svolge anche altre attività commerciali, la BNB ha il diritto di chiedere la separazione in una società indipendente dell’attività di emissione di moneta elettronica e/o fornire servizi di pagamento, se, a discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influire sulla stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o sulla capacità della BNB come autorità di vigilanza di monitorare l’adempimento dei requisiti di questa legge.

Rappresentanti, filiali e subappaltatori

Arte. 43.

(1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.

Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica attraverso rivenditori rappresentativi che agiscono per suo conto.

(Modificato – SG n. 12 del 2021) Per i rappresentanti di una società di monetica elettronica, l’art. 28 – 30, e per i subappaltatori, art. 30 e 31.

(Modifica – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica può fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 28 – 30, ovvero di affidare l’espletamento di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 30 e 31.

Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può operare direttamente o tramite una filiale nel territorio di un altro stato membro ai sensi dell’art. 32. Società di moneta elettronica autorizzata

altro stato membro, può svolgere attività direttamente o tramite una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 33.
(Supplemento – SG n. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro di cui all’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

(Supplemento – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica precedentemente autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può fornire servizi di pagamento sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro ai sensi dell’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può fornire servizi di pagamento sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

Negli eventi di cui all’art. 37, par. 3 BNB invia alle autorità competenti del paese ospitante informazioni sui cambiamenti avvenuti.

Partecipazione qualificata

Art. 44. Le disposizioni dell’art. 14.

Acquisizione del tre o più del tre percento di azioni/società o diritti di voto su azioni/società

(Nuovo – SG n. 13 del 2020)

Art. 44a. (Nuovo – SG. 13 del 2020) Le disposizioni dell’art. 14a.

Accesso delle società di moneta elettronica ai conti bancari

Art. 45. Le banche e le succursali di banche operanti nel territorio del Paese devono aprire e mantenere conti di pagamento delle società di monetica elettronica secondo modalità oggettive, non discriminatorie e proporzionate che non ostacolino la capacità delle società di monetica elettronica di prestare servizi di pagamento. In ogni caso di rifiuto, la banca fornisce alla BNB un parere motivato.

Bulgaria – Licenza Electronic Money Institution (EMI)

Bulgaria – Licenza Electronic Money Institution (EMI)

Una Licenza Electronic Money Institution (EMI)  è un documento legale concesso dagli organismi di regolamentazione competenti a un ente, che autorizza quest’ultimo ad operare ed erogare moneta elettronica

Una Electronic Money Institution può operare solo dopo aver ricevuto una licenza EMI dagli enti competenti.

I servizi chiave svolti dagli istituti di moneta elettronica includono quanto segue:

  • Emissione e distribuzione di moneta elettronica (i clienti mantengono i propri fondi convertiti in moneta elettronica nel portafoglio elettronico (il proprio conto online) ed eseguono pagamenti con tali fondi)
  • Servizi di cambio valuta
  • Addebito diretto o bonifici
  • Rimessa di denaro
  • Conto di pagamento prelievi e depositi di contanti
  • Fornire informazioni sull’account

È anche importante evidenziare i servizi che le EMI NON forniscono:

  • conto in banca
  • Depositi (o offrire garanzie sui depositi)
  • Offrire conti bancari perché non possono ricevere depositi;
  • Transazioni internazionali

Un istituto di pagamento autorizzato (API) è una classe di gateway di pagamento istituita ai sensi della Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)). Ora, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 e la sua attuazione nazionale da parte degli Stati membri dell’UE controllano l’attività degli istituti di pagamento.

I Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)), definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più in dettaglio, la PSD risponde ai seguenti obiettivi:

  • regolamentare l’accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
  • garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
  • standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell’utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
  • stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

La seconda direttiva sui servizi di pagamento, Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016, con termine di recepimento negli Stati Membri due anni dopo, si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti.
Gli ambiti di maggiore novità della PSD2 rispetto alla prima direttiva sui servizi di pagamento sono relativi alle nuove procedure di sicurezza per l’accesso al conto online ed i pagamenti elettronici e ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da nuovi operatori di mercato.

Le norme che regolano le nuove misure di sicurezza e la comunicazione sicura tra i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di pagamento disciplinati dalla Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , sono contenute ne Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri che ha trovato applicazione il 14 settembre 2019.

Secondo la Commissione Europea, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e  abroga la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, Payment Services Directive 1 (PSD1),  mira a modernizzare ulteriormente i servizi di pagamento europei a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Promuove lo sviluppo di pagamenti online e mobili innovativi, pagamenti più sicuri e una migliore protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, la Payment Services Directive 2 mira a migliorare la parità di condizioni per i fornitori di servizi di pagamento, compresi i nuovi attori o le FinTech, e contribuire a un mercato europeo dei pagamenti più integrato ed efficiente. Nel complesso, le norme aggiornate contribuiranno a facilitare l’innovazione, la concorrenza e l’efficienza nel mercato dei pagamenti online dell’UE. La PSD2 segna anche un altro passo verso il completamento del mercato unico digitale nell’UE e offre ai consumatori scelte migliori e più ampie quando si tratta di pagamenti al dettaglio.

I PI sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo. In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.

L’estensione della disciplina degli istituti di pagamento agli Istituti di moneta elettronica ha configurato quindi la presenza di 3 diverse tipologie di prestatori di pagamento:

  • gli istituti di pagamento;
  • gli istituti di moneta elettronica;
  • le banche.

La Direttiva prevede una nuova definizione di moneta elettronica, maggiormente generalizzata e flessibile che consenta di non porre limiti, in futuro, allo sviluppo di prodotti diversi da quelli presenti al momento dell’emanazione della Direttiva.

EMI vs API: differenze tra istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento

Disparità tra i due concetti sono :

  • Emissione di denaro – La capacità di emettere moneta elettronica è la differenza fondamentale tra EMI e PI. Solo gli istituti di moneta elettronica possono emettere moneta elettronica, mentre i PI no. Allo stesso tempo, le EMI possono fornire tutti i servizi forniti dai PI (ma ciò non significa che siano autorizzati a farlo automaticamente: quest’area è rigorosamente regolamentata, quindi hanno bisogno dell’autorizzazione di un’agenzia nazionale di regolamentazione per fornire specifici tipi di pagamento Servizi

La Repubblica di Bulgaria ha una legge speciale  Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) (Law on Payment Services and Payment Systems)  che specifica le caratteristiche dei sistemi di pagamento elettronico .

Da tenere in cosiderazione che la bassa imposta sulle società (10%) e l’appartenenza della Bulgaria all’UE rendono il paese favorevole agli investimenti e alle iniziative con le criptovalute.

Alla Moneta elettronica è dedicato il Capitolo III della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA)– (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС)

L’articolo 34 è dedicato agli emittenti di moneta elettronica:

Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:
1. banche;
2. società di moneta elettronica che hanno ricevuto una licenza ai sensi della presente legge;
3. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che esercitano funzioni di diritto pubblico.”

L’articolo 36 definisce “società di moneta elettronica una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per l’emissione di moneta elettronica ai sensi della presente sezione”.

Articolo 77 – Condizioni per il rilascio, rifiuto al rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività: ” La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per l’esercizio dell’attività di società di moneta elettronica, quando la sede del richiedente è nella Repubblica Bulgaria. La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza quando il richiedente ha presentato tutte le informazioni e i documenti richiesti in conformità con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione e se, a discrezione della BNB, il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di una licenza.
(2) Per le condizioni di rilascio, rifiuto di rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività si applicano di conseguenza le disposizioni
(3) La Banca nazionale bulgara emette un’ordinanza sull’applicazione del presente articolo
.”

Quindi, la Bulgarian National Bank (La Banca centrale della Repubblica di Bulgaria è stata istituita e opera ai sensi della legge sulla Banca nazionale bulgara (Закона за Българската народна банкаrilascia licenze alle società per operare come istituto di pagamento, società di moneta elettronica o operatore di sistemi di pagamento ai sensi della Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems. I documenti necessari per il rilascio di una licenza sono determinati dall’ordinanza № 16 della Bulgarian National Bank.

Alle società di moneta elettronica è dedicato il Capitolo quattro (Artt. da 22 a 33-ter) dell’Ordinanza № 16 della BNB. La Sezione I al Rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica.

Vedi anche sul sito della BNB: Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

L’art. 23, punto 2, dell’ordinanza № 16 della BNB richiede che vengano allegati alla domanda: “documenti attestanti il ​​versamento del capitale richiesto ai sensi dell’art. 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (Art. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di moneta elettronica deve disporre di capitale iniziale, comprensivo di uno o più di gli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.); per una società in via di costituzione si allega l’attestazione di una banca che i contributi monetari sono stati versati su un conto di risparmio, e per i contributi non monetari documenti di cui all’art. 72 e 73 del Codice Commerciale.”

Ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA), il diritto di fornire tutti i servizi relativi alla moneta elettronica ei relativi regolamenti è concesso alle banche (centrali europee, centrali nazionali, commerciali) e alle società autorizzate. Imprenditori impegnati nel campo della PSP e della moneta elettronica, la Bulgaria offre l’opportunità di scegliere una delle forme commerciali: Società Per Azioni – Акционерно дружество (АД) o Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (ООД).

Per ottenere un permesso di attività, i fondatori dell’impresa devono fornire un certificato attestante l’assenza di precedenti penali, documenti autenticati e apostillati:

  • copie di passaporti, altre carte d’identità;
  • una conferma dell’indirizzo: una fattura, una ricevuta per i pagamenti di utenze per un periodo non anteriore a due mesi prima della data di deposito;
  • un estratto dell’estratto conto bancario in cui il richiedente è notificato per almeno due anni.

Se è richiesta anche una licenza di pagamento, la Bulgaria è obbligata a fornire altri documenti alla Banca nazionale:

  • business plan relativo ai primi tre anni di attività;
  • una descrizione delle politiche AML e KYC, gestione del rischio;
  • modello dei contratti con i clienti;
  • una conferma della disponibilità di capitale (a partire da 100mila lev, a seconda del numero dei tipi di servizi), la dichiarazione dei proprietari sull’origine del denaro;
  • copie dei documenti di registrazione delle società;
  • una prova di esperienza professionale di registi, proprietari (con un’autobiografia), qualifiche di dirigenti chiave.

I documenti devono essere obbligatoriamente tradotti in lingua bulgara e autenticati. Diversi stati (ad esempio la Francia) hanno firmato accordi con la Repubblica, che consentono di non apporre l’apostille e di non legalizzare la documentazione. I residenti di paesi che non hanno tali accordi devono autenticare il pacchetto. Agli imprenditori, che necessitano di una licenza per la moneta elettronica, la Bulgaria chiederà di affittare un vero ufficio, non limitato a una casella di posta. I locali sono controllati da rappresentanti delle autorità di regolamentazione.