Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 24-3-2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 che attua il Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding.
Tra i principali provvedimenti:
- le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata che potranno, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 c.c., essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie (attraverso piattaforme di crowdfunding);
- la definizione delle autorità nazionali competenti;
- la disciplina dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese;
- la definizione delle sanzioni per la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding.
La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dello stesso regolamento.
“Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 1, il comma 5-novies, e’ sostituito dal seguente:
«5-novies. Per “servizi di crowdfunding” si intendono i servizi indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503.»;
b) dopo l’articolo 4-sexies, e’ inserito il seguente:
«Art. 4-sexies.1 (Individuazione delle autorita’ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937). – 1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/1503.
La Consob e la Banca d’Italia sono le autorita’ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente:
a) alla Consob ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3;
b) alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2.
La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d’Italia, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/1503.
In deroga al comma 3, la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/1503.
Per le finalita’ indicate al comma 2, la Consob e’ l’autorita’
competente:
a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503:
1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;
2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalita’ di esercizio della funzione di controllo della conformita’ alle norme ove prevista;
b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonche’ a svolgere la relativa attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/1503.
Per le finalita’ indicate al comma 2, la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:
a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l’attuazione dell’articolo 4-undecies, e di continuita’ dell’attivita’;
c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformita’ alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonche’ con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 25, comma 2, del testo unico bancario;
e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/1503;
f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto, nonche’ con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 26, comma 3, del testo unico bancario.
La Banca d’Italia e la Consob, per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d’intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita’ rilevate nell’esercizio dell’attivita’ di vigilanza. I protocolli d’intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto:
a) l’esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo;
b) lo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarita’ rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attivita’ di vigilanza.
La Consob e’ il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorita’ competenti e con l’ESMA.
Nell’ambito delle competenze e per le finalita’ indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d’Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
Nell’ambito delle competenze e per le finalita’ indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonche’ dal Regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, la Banca d’Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalita’, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall’articolo 30 del Regolamento (UE) 2020/1503, nonche’ dei poteri previsti dal presente decreto in materia di disciplina degli intermediari.
Ai fornitori di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.»;
c) l’articolo 50-quinquies e’ abrogato;
d) l’articolo 100-ter e’ sostituito dal seguente:
«Art. 100-ter (Offerte di crowdfunding). – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in societa’ a responsabilita’ limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2020/1503.
In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di societa’ a responsabilita’ limitata:
a) la sottoscrizione puo’ essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o piu’ dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarita’ di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinche’ i medesimi:
1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identita’ degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarita’ delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, e’ nominativamente riferita al sottoscrittore, non e’ trasferibile, neppure in via temporanea ne’ a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprieta’ delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facolta’ di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se’ stessi delle quote di loro pertinenza;
c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.
La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri ne’ per l’acquirente ne’ per l’alienante. La successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita’ di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 e’ chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresi’ predisposte apposite idonee modalita’ per consentire all’investitore di esercitare l’opzione oppure indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da societa’ a responsabilita’ limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalita’ previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante e’ indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche’ in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla e’ dovuto agli intermediari.
La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, e’ resa disponibile agli investitori, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalita’ e termini stabiliti dalla Consob.
Nei casi previsti dall’articolo 23, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto e’ responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.
Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding e’ responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.
I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non e’ soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”. L’avvertenza e’ attivata, in particolare, anche all’accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l’intera durata della navigazione.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.»;
e) all’articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: «eserciti l’attivita’ di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 50-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «presti servizi di crowdfunding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503»;
f) l’articolo 190-quater e’ sostituito dal seguente:
«Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding).
Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonche’ nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell’articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 500.000 e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. Per i casi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2020/1503 e’ fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilita’ per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.
Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.
Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l’applicazione delle misure di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.».
La Consob e la Banca d’Italia, anche nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 4-sexies.1, commi 9 e 10, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, possono prevedere procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia’ autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento, nonche’ per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding.
Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, ai soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, sino al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, o, se precedente, sino all’ottenimento dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.”