Premessa
L’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell’Unione europea.
L’articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i modelli e le relative
istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione , nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica.
Successivamente è stato emanato il Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
L’art. 1 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
L’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua la “Periodicita’ degli elenchi”.
Con Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 sono stati approvati i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – periodi di riferimento decorrenti dal 2022
| MODELLO | DESCRIZIONE |
| Modello Intra -1 | Cessione di beni registrate nel periodo di riferimento |
| Modello Intra -1 Bis | Riepilogo di cessioni beni registrate nel periodo di riferimento |
| Modello Intra – 1 Ter | Rettifiche alle cessioni di beni relative ai periodi precedenti |
| Modello Intra – 1 Quater | Servizi resi registrati nel periodo di riferimento |
| Modello Intra – 1 Quinquies | Rettifiche ai servizi resi relative ai periodi precedenti |
| Modello Intra -2 | Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento |
| Modello Intra -2 Bis | Riepilogo di Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento |
| Modello Intra – 2 Ter | Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti |
| Modello Intra – 2 Quater | Servizi ricevuti registrati nel periodo di riferimento |
| Modello Intra – 2 Quinquies | Rettifiche ai servizi ricevuti relative ai periodi precedenti |
| Modello Intra – 1 Sexies | Operazioni in regime di call-off stock |
Allegato 11 – Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi – pdf
Inizialmente ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 gli elenchi riepilogativi erano presentati con riferimento
:a) a periodi trimestrali, per i soggetti che avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovavano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Con Provvedimento Prot. n. 194409/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto
Nazionale di Statistica sono state stabilite “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”)”.
Tra le “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi” a proposito delle semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello Intra -2 Bis) veniva stabilito che I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno
dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.
Successivamente con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 era stato previsto che i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie dovevano presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti fosse stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o
superiore a 350.000 euro.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.
INTRA 2 bis – Obbligo mensile solo oltre i 2 milioni di euro
Attualmente la Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026 di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica introduce una semplificazione che riduce l’onere amministrativo per migliaia di operatori economici.
La Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026 conferma integralmente la modulistica e le specifiche tecniche già approvate con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.
La principale novità riguarda la periodicità del Modello Intra -2 Bis.
Ai sensi dell’art.1 (Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra -2 Bis)) viene stabilito che i “Soggetti obbligati”presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.
Da quella data, gli operatori che non superano la soglia dei 2 milioni potranno continuare a presentare gli INTRA con periodicità trimestrale, riducendo tempi e adempimenti.
Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.
Restano invariate le altre soglie Intrastat:
- Cessioni di beni (Intra 1-bis): obbligo mensile al superamento di 50.000 euro nel trimestre.
- Servizi ricevuti (Intra 2-quater): soglia confermata a 100.000 euro trimestrali.
- Servizi resi (Intra 1-quater): nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.