Normativa UE ed italiana sulle caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti
- Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e Classificazione di un rifiuto come pericoloso nell’Elenco dei rifiuti”ALLEGATO D alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
- ALLEGATO I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) alla alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
Normativa UE ed italiana sulle caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti
La normativa UE ed italiana sulle caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti è contenuta:
- nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging )), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (più volte modificato, in ultimo dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1434 del 25 aprile 2023) che ha introdotto nell’Unione Europea il sistema di classificazione GHS (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle miscele pericolose.
Il Globally Harmonized System (GHS) ha l’obiettivo di armonizzare a livello mondiale le regolamentazioni in materia, facilitando ulteriormente la libera circolazione delle merci.
In particolare nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” come sostituito dalla Decisione 2014/955/UE, viene definita come «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP ) – Allegato I- PARTE 2: PERICOLI FISICI
- PARTE 5: PERICOLI SUPPLEMENTARI
- nell’ Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)) ;
- nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” come sostituito dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014.
In particolare nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER):- viene definita come «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP );
- nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti.
- nell’ALLEGATO D alla Parte Quarta (disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – Elenco dei rifiuti.
In particolare nell’Elenco dei rifiuti:- viene definita (al pari della definizione contenuta nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER)) come «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP );
- nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti).
Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e Classificazione di un rifiuto come pericoloso nell’ Elenco dei rifiuti “ALLEGATO D alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall’elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
ALLEGATO I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) alla alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
L’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
- nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO I alla Decisione 94/904/CE del Consiglio (poi abrogata) che istituiva un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
- Attualmente, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), sostituito dall’Allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017)
ALLEGATO I
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9 Se disponibili metodi di prova.
* Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»”.