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Condizioni per svolgere attività di tour operator e/o agente di viaggio in Bulgaria

In Bulgaria  la gestione, la regolamentazione e il controllo delle attività (come da esempio: attività di tour operator (туроператорска) e agenzia di viaggi (туристическа агентска дейност);  l’industria alberghiera;  il settore della ristorazione), dei servizi e dei siti turistici  regolamentata dalla Legge sul turismo (Закон за туризма)

L’attività di tour operator (туроператорска) o agenzia di viaggi (туристическа агентска дейност) sul territorio della Repubblica di Bulgaria è svolta solo da persone registrate ai sensi della Legge sul turismo (Закон за туризма).

L’iscrizione nel Registro degli Operatori Turistici e delle Agenzie di Viaggio è effettuata dal Ministro del Turismo (министъра на туризма) . Il registro è pubblico.

Per svolgere l’attività di tour operator o agente di viaggio, è necessario essere iscritti nel Registro degli Operatori Turistici e degli Agenti di Viaggio, facente parte dell’Albo Nazionale del Turismo, che soddisfi i seguenti requisiti :

  1. è un commerciante ai sensi della legge sul commercio o è una persona giuridica che ha il diritto, in base ad un’altra legge, di svolgere un’attività economica;
  2. dispone di personale con formazione, qualifiche linguistiche ed esperienza adeguate;
  3. la persona che svolge le funzioni di gestione di un’attività di tour operator o agente di viaggio possiede un’istruzione, qualifiche linguistiche ed esperienza adeguate;
  4. ha messo a disposizione locali idonei allo svolgimento dell’attività di tour operator o agente di viaggio;
  5. ha stipulato un contratto preliminare di assicurazione “Responsabilità Civile del Tour Operator”;
  6. non è in liquidazione o in procedura fallimentare;
  7. non ha svolto attività di tour operator o agente di viaggio senza registrazione negli ultimi 12 mesi;
  8. non ha avuto una registrazione cancellata per lo svolgimento dell’attività in questione negli ultimi 12 mesi.

L’attività di tour operator e/o agente di viaggio può essere svolta anche da una persona stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, se al momento dello stabilimento nel territorio della Repubblica di Bulgaria presenta una copia di un documento che certifichi il suo diritto a svolgere tale attività e un certificato o altro documento di un istituto di credito o di assicurazione contenente dati sull’esistenza di un’assicurazione che copra la sua responsabilità per i danni causati, che possono verificarsi a seguito di un inadempimento colposo degli obblighi professionali.

In base alla Classificazione delle attività economiche (Класификация на икономическите дейности (КИД)) Rev. 2025 i rispettivi codici possono essere:

79 Attività di agenzia e operatore di viaggi e altre attività connesse ai viaggi e alle prenotazioni

79.1 Attività di agenzia e operatore di viaggio

79.11 Attività di agenzia di viaggi

79.12 Attività del tour operator

79,9 Altre attività legate ai viaggi e alle prenotazioni

79,90 Altre attività legate ai viaggi e alle prenotazioni

Costituire una Società a San Marino

La legge sulle società a San Marino è regolata principalmente dalla  Legge sulle società n. 47 del 23 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le diverse forme societarie, come S.p.A., S.r.l. e S.n.c.. Le norme stabiliscono requisiti di capitale sociale minimo per le società di capitali (ad es. € 77.000 per la S.p.A. e € 25.500 per la S.r.l.), con l’obbligo di versare il capitale sociale entro specifici termini dalla costituzione. 

Vedi: Raccolta coordinata di norme in materia di società ed attività di impresa (aggiornato al 27 novembre 2024)

Anche per i non residenti  è possibile costituire una società di diritto sammarinese ed intestare  ad essa la licenza per l’esercizio di un’ attività industriale o di servizi o commerciale.

Per costituire una società di diritto sammarinese è necessario ottenere la licenza ad operare nel territorio della Repubblica di San Marino. Per ottenerla è necessario fare istanza all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio di San Marino, esibendo:

  • un contratto d’affitto relativo ai locali che diverranno sede dell’impresa, registrato presso l’Ufficio Registro e Conservatoria;
  • eventuali autorizzazioni speciali richieste in relazione al tipo di attività da svolgere.

 

San Marino – Imposte dirette: Comparazione tra San Marino e Italia

La primaria fonte normativa del sistema fiscale sammarinese è la Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi” che disciplina sia le imposte dirette sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche.

Imposte dirette: Comparazione tra San Marino e Italia

Italia San Marino
Imposta sulle Persone Giuridiche 24% IRES + 3,9% IRAP 17% (art. 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166), ridotto a 8,5% per nuove attività per i primi 5 anni (art. 73, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Dividendi percepiti da  Persone Fisiche residenti e non 26% Ritenuta del 5% (art. 103, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n.166).
Su opzione il contribuente può optare per la tassazione separata per i dividendi di fonte estera, 3% sul netto frontiera
  (art. 13, comma 1, lettera f,  e comma 2, V, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) Con la definizione “netto frontiera” si intende l’ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal
soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte (art. 13, comma 4,  della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Royalties a Non Residenti 30% (salvo convenzioni contro le doppie imposizioni) Ritenuta del 20% (art. 102, comma 1, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Interessi su Conti Correnti 26% Ritenuta del  11% (art. 103, comma 2, lettera a, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) esenti per non residenti (art. 103, comma 4, lettera a, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Plusvalenze su Cessioni Immobiliari 26% (entro 5 anni dall’acquisto, salvo eccezioni) Alla formazione del reddito complessivo concorrono le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di
lavoro autonomo, provenienti da: a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e
beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior
parte del periodo intercorrente tra la data dell’acquisto e/o della costruzione e
quello della cessione;
ii. dei beni ricevuti in successione (art. 41 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Ritenute su Lavoro Autonomo a Non Residenti 20%-30% (a seconda del tipo di reddito) Ritenuta del 20% (art. 102, comma 1, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

San Marino – Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi”

La primaria fonte normativa del sistema fiscale sammarinese è la Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi” che disciplina sia le imposte dirette sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche.

San Marino – Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi” 

Il Titolo I (Artt. da 1 a 9) è dedicato a “Norme e principi generali”

Il Titolo II (Artt. da 10 a 41) è dedicato a “Dell’imposizione in capo alle persone fisiche”

Il Titolo III (Artt. da 42 a 60) è dedicato a “Dell’imposizione in capo alle persone giuridiche”

Il Titolo IV (Artt. da 61 a 75) è dedicato a “Delle misure d’incentivazione”

Il Titolo V (Artt. da 76 a 82) è dedicato a “Delle operazione straordinarie”

Il Titolo VI (Artt. da 83 a 95) è dedicato a “Della dichiarazione”

Il Titolo VII (Artt. da 96 a 100) è dedicato a “Delle scritture contabili”

Il Titolo VIII (Artt. da 101 a 104) è dedicato a “Delle ritenute alla fonte”

Il Titolo IX (Artt. da 105 a 123) è dedicato a “Dell’accertamento”

Il Titolo X (Artt. da 124 a 134) è dedicato a “Della riscossione”

Il Titolo XI (Artt. da 134 a 145) è dedicato a “Delle violazioni e delle sanzioni”

Il Titolo XII (Artt. da 146 a 147) è dedicato a “Modifiche al codice penale”

Il Titolo XIII (Artt. da 148 a 153) è dedicato a “Disposizioni transitorie e finali”

Imposte dirette: Comparazione tra San Marino e Italia

Italia San Marino
Imposta sulle Persone Giuridiche 24% IRES + 3,9% IRAP 17% (art. 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166), ridotto a 8,5% per nuove attività per i primi 5 anni (art. 73, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Dividendi percepiti da  Persone Fisiche residenti e non 26% Ritenuta del 5% (art. 103, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n.166).
Su opzione il contribuente può optare per la tassazione separata per i dividendi di fonte estera, 3% sul netto frontiera
  (art. 13, comma 1, lettera f,  e comma 2, V, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) Con la definizione “netto frontiera” si intende l’ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal
soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte (art. 13, comma 4,  della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Royalties a Non Residenti 30% (salvo convenzioni contro le doppie imposizioni) Ritenuta del 20% (art. 102, comma 1, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Interessi su Conti Correnti 26% Ritenuta del  11% (art. 103, comma 2, lettera a, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) esenti per non residenti (art. 103, comma 4, lettera a, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Plusvalenze su Cessioni Immobiliari 26% (entro 5 anni dall’acquisto, salvo eccezioni) Alla formazione del reddito complessivo concorrono le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di
lavoro autonomo, provenienti da: a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e
beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior
parte del periodo intercorrente tra la data dell’acquisto e/o della costruzione e
quello della cessione;
ii. dei beni ricevuti in successione (art. 41 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Ritenute su Lavoro Autonomo a Non Residenti 20%-30% (a seconda del tipo di reddito) Ritenuta del 20% (art. 102, comma 1, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

San Marino – La tassazione sui dividendi

La primaria fonte normativa del sistema fiscale sammarinese è la Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi” che disciplina sia le imposte dirette sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche.
A San Marino sui dividendi percepiti da  Persone Fisiche, residenti e non, viene  applicata una ritenuta del 5% (art. 103, comma 6, primo periodo, della Legge 16 dicembre 2013 n.166).

Per i dividendi di fonte estera, su opzione, il contribuente può optare per la tassazione separata, 3% sul netto frontiera  (art. 13, comma 1, lettera f,  e comma 2, V, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) Con la definizione “netto frontiera” si intende l’ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal
soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte (art. 13, comma 4,  della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

Per i residenti sammarinesi che percepiscono dividendi da fonti estere, è possibile beneficiare del credito d’imposta per le imposte già pagate all’estero, grazie anche a convenzioni bilaterali come quella con l’Italia.
Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta del 5% a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica (art. 103, comma 6, secondo periodo, della Legge 16 dicembre 2013 n.166).

Il testo dell’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino è stato modificato dall’Articolo 1 del Protocollo di modifica alla suindicata Convenzione, sottoscritto e ratificato da San Marino nel giugno 2012.

L’Articolo 10 “Dividendi” nella nuova formulazione dispone che:

“1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.”

La nuova formulazione è in linea con le previsioni comunitarie contenute nella   Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , che disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Effetti della Direttiva 2011/96/UE sono:

• eliminare le ritenute in uscita sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre (ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte);

• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre degli utili distribuiti dalla società figlia.

L’art. 3 della Direttiva 2011/96/UE dispone che “gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 10%] nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte”.

Si ricorda che l’applicazione del regime “madre-figlia” è subordinato alla verifica di presupposti di carattere:

  • soggettivo (legati alla natura della società “madre”)
  • oggettivo (relativi alla partecipazione nella società “figlia”).

Ai sensi dell’art. 2 della della Direttiva 2011/96/UE

  • a) «società di uno Stato membro» qualsiasi società:

    i) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A;

    ii) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori dell’Unione;

    iii) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate;

Ai fini dell’applicazione della Direttiva, la qualità di società “madre” è riconosciuta alle società che soddisfano i requisiti di cui sopra e che detengono nel capitale di una società “figlia” di un altro Stato membro una partecipazione minima del 10%.

  • Società di capitali italiana: se distribuisce dividendi a una società di capitali sammarinese, non sono applicate imposte in Italia a titolo di ritenuta se la partecipazione è qualificata (almeno 10% per almeno 12 mesi).
  • Società di persone italiana: i dividendi sammarinesi sono tassati per trasparenza in Italia (49,72% dell’ammontare del dividendo) con il calcolo del credito d’imposta.
  • Persona fisica italiana: i dividendi sammarinesi sono tassati in Italia al 26%.

 

 

 

San Marino – Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e San Marino

Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali firmata a Roma il 21/03/2002

Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

 

Bulgaria – Da ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate facilita le dichiarazioni IVA per le aziende inattive

Dall’inizio di ottobre 2025, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  ha introdotto una nuova funzionalità nel  servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni IVA .

Essa consente ai soggetti che non hanno svolto attività commerciale di indicare solo il periodo in cui non hanno nulla da dichiarare.

Non sono più tenuti a generare file senza voci e inviarli tramite il servizio elettronico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), anche se non hanno nulla da dichiarare. Una volta completato il periodo, il   NAP (НАП) genera automaticamente la dichiarazione con valori pari a zero e i registri di vendita e acquisto, che  l’utente deve solo firmare e inviare.

Calendario per l’adozione della fatturazione elettronica in Bulgaria

La fatturazione elettronica, nota anche come eInvoicing, è lo scambio digitale tra un fornitore e un acquirente di una fattura elettronica, ovvero una fattura emessa, inviata e ricevuta in un formato di dati strutturato che ne consente l’elaborazione automatica ed elettronica, come definito nella direttiva sulla fatturazione elettronica. Nell’Unione Europea (UE), le imprese e le pubbliche amministrazioni utilizzano lo standard europeo per la fatturazione elettronica.

L’adozione della Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici ha segnato un passo importante verso la promozione della fatturazione elettronica, non solo in Europa ma anche a livello globale. Da allora, si sono verificati diversi sviluppi politici e di mercato nel contesto della fatturazione elettronica, per garantire che la direttiva rimanga pertinente in un’era digitale in rapida evoluzione.

La Commissione ha collaborato a stretto contatto con le parti interessate alla fatturazione elettronica per elaborare strategie che soddisfacessero le loro esigenze. Di conseguenza, lo standard europeo è stato ampiamente adottato sia a livello europeo che internazionale.

La Commissione Europea ha introdotto lo standard nel 2017 per semplificare i formati di fatturazione elettronica utilizzati in tutta l’UE e, di conseguenza, favorire semplificazioni e significativi risparmi sui costi per tutte le parti interessate.

Nell’UE, alcune aziende e tutte le pubbliche amministrazioni utilizzano lo standard europeo per la fatturazione elettronica. Tutte le pubbliche amministrazioni dell’UE possono ricevere fatture elettroniche per gli appalti pubblici . Alcuni paesi dell’UE hanno introdotto l’obbligo per i fornitori di presentare fatture elettroniche per la stessa procedura.

L’8 dicembre 2022 la Commissione europea ha proposto misure volte a modernizzare il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE, a renderlo più funzionale per le imprese e più resiliente alle frodi, e ad affrontare le sfide in materia di IVA sollevate dallo sviluppo dell’economia delle piattaforme.

L’iniziativa “ViDA” (VAT in the Digital AgeL’IVA nell’era digitale) prevede che entro il 2030 la fatturazione elettronica sia obbligatoria per tutti gli stati membri, con tappe intermedie che iniziano nel 2026 in paesi come Belgio, Croazia e Francia. 

  • Calendario per l’adozione della fatturazione elettronica in Bulgaria

    • Gennaio 2026: Grandi imprese con fatturato superiore a 300 milioni di BGN nel 2023 o imposte superiori a 3,5 milioni di BGN.
    • Gennaio 2027: grandi, medie e piccole imprese con un fatturato superiore a 300 milioni di BGN nel 2024 o tasse superiori a 3,5 milioni di BGN.
    • Gennaio 2028: grandi, medie e piccole imprese con un fatturato superiore a 15 milioni di BGN nel 2025 o tasse superiori a 1,5 milioni di BGN.
    • Gennaio 2029: obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni o dal fatturato.
    • Gennaio 2030: Obbligatorio anche per le piccole imprese.

    Caratteristiche della fatturazione elettronica obbligatoria in Bulgaria

    1. Modello: centralizzato. È richiesta l’integrazione con il Sistema Nazionale di Fatturazione Elettronica (National Electronic Billing System (NEFS)).
    2. Validazione e firma elettronica : tutte le fatture elettroniche devono essere convalidate e firmate elettronicamente utilizzando certificati digitali.
    3. Formati: Standardizzato – XML ​​(UBL 2.1) e SAFT.
    4. Archiviato : 10 anni.
    5. Rendicontazione : obbligo di presentare una rendicontazione annuale, ma anche una rendicontazione mensile composta dal libro mastro, dai conti fornitori e clienti, dalle fatture di acquisto e di vendita.

SAF-T (Standard Audit File for Tax)

SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale per lo scambio elettronico di dati contabili affidabili dalle organizzazioni a un’autorità fiscale nazionale o a revisori esterni. Lo standard è definito dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). I requisiti del file sono espressi in XML , ma l’OCSE non impone alcun formato di file specifico, raccomandando (paragrafo 6.28) che “Spetta interamente agli enti fiscali sviluppare le proprie politiche per l’implementazione di SAF-T, inclusa la sua rappresentazione in XML. Tuttavia, gli enti fiscali dovrebbero considerare formati di dati che consentano l’automazione della revisione contabile oggi, riducendo al minimo i potenziali costi per tutte le parti interessate, quando si passa a nuovi standard aperti globali per i dati aziendali e finanziari, come XBRL e XBRL_GL in particolare”.

Lo standard è ormai sempre più adottato nei paesi europei come mezzo per presentare le dichiarazioni dei redditi in formato elettronico.

Nel maggio 2005, il Comitato per gli Affari Fiscali (CFA) dell’OCSE ha pubblicato la prima versione delle linee guida SAF-T. La versione 1.0 si basava sulle registrazioni presenti in un piano dei conti del libro mastro generale, insieme ai dati del file master per clienti e fornitori e ai dettagli di fatture, ordini, pagamenti e rettifiche. Lo standard descrive un insieme di messaggi per lo scambio di dati tra software di contabilità e autorità fiscali o revisori nazionali. La sintassi è proprietaria e basata su XML. Sono disponibili diverse versioni localizzate compatibili con lo standard generale v1.0. Lo schema era originariamente definito nel vecchio formato DTD , un precursore dell’attuale XML Schema .

La versione rivista (2.0) ha esteso lo standard per includere informazioni su inventario e immobilizzazioni. L’occasione è stata anche colta per migliorare la specifica SAF-T originale per tenere conto dei suggerimenti dei paesi membri dell’OCSE e di altri. Lo schema è stato modificato nel formato XML Schema e sono state aggiunte nuove informazioni relative a inventario e immobilizzazioni. Lo schema non è completamente compatibile con la versione 1.0.

La Bulgaria adotta ufficialmente i requisiti SAF-T a partire dal 2026

Il bilancio statale bulgaro del 2025 introduce formalmente l’obbligo per le aziende di presentare il file SAF-T (Standard Audit File for Tax) a partire dal 1° gennaio 2026. (1)

(1) Legge sul bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2025 (Закон за държавния бюджет на Репуб­лика България за 2025 г.)  – DECRETO N. 53  (УКАЗ № 53) del 27/03/2025

Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби)

§ 17. (1) L’obbligo di presentare inizialmente un fascicolo di verifica standard ai fini fiscali ai sensi del capitolo otto “b” (FILE DI REVISIONE STANDARD PER FINI FISCALI) del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) sorge:

1. dal 1° gennaio 2026 – per le imprese che al 31 dicembre 2023 sono grandi imprese ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge sulla contabilità e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) il fatturato netto delle vendite per il 2023 è superiore a 300.000.000 di BGN;

b) nel 2023, le entrate nei conti dell’Agenzia nazionale delle entrate derivanti da imposte e contributi previdenziali, ridotte degli importi rimborsati per imposte e contributi previdenziali, superano i 3.500.000 BGN;

2. dal 1° gennaio 2027 – per le imprese che sono grandi, medie o piccole imprese ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge sulla contabilità al 31 dicembre 2024 e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) il fatturato netto delle vendite per il 2024 è superiore a 300.000.000 di BGN;

b) nel 2024, le entrate nei conti dell’Agenzia nazionale delle entrate derivanti da imposte e contributi previdenziali, ridotte degli importi rimborsati per imposte e contributi previdenziali, superano i 3.500.000 BGN;

3. dal 1° gennaio 2028 – per le imprese che sono grandi, medie o piccole imprese ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge sulla contabilità al 31 dicembre 2025 e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) il fatturato netto delle vendite per il 2025 è superiore a 15.000.000 di BGN;

b) nel 2025, le entrate nei conti dell’Agenzia nazionale delle entrate derivanti da imposte e contributi previdenziali, ridotte degli importi rimborsati per imposte e contributi previdenziali, superano 1.500.000 BGN;

4. dal 1° gennaio 2029 – per le imprese che al 31 dicembre 2026 sono grandi, medie o piccole imprese ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della legge sulla contabilità;

5. dal 1° gennaio 2030 – per le imprese di cui all’art. 71h, comma 1 del Codice di procedura fiscale e previdenziale, non specificate nei punti 1 – 4.