A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.
Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:
-
- all’interno della Comunità
- con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere
- verso Paesi dell’Unione Europea TITOLO II del Regolamento (CE) N. 1013/2006
-
- all’interno dell’Unione
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) - con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
- all’interno dell’Unione
-
- spedizioni esclusivamente all’interno degli stati membri TITOLO III
- verso Paesi Terzi TITOLO IV destinati
- allo smaltimento, CAPO 1, per i quali vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione, così come previsto dall’art. 34 del Regolamento (CE) N. 1013/2006, ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA che sono Parti della Convenzione di Basilea (Attualmente l’EFTA conta solo quattro paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, tutti Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
- al recupero, CAPO 2, divisi in base al paese di destinazione, in
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- Articolo 36 Divieto di esportazione
a) rifiuti che figurano nell’allegato V come pericolosi (ALLEGATO V RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 36);b) rifiuti che figurano nell’allegato V, Parte 3;c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell’allegato V;d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell’allegato V;e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
(ARTICOLO 3 DEFINIZIONI NAZIONALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
1. Ciascuna Parte, entro sei mesi dall’adesione alla presente Convenzione, informa il Segretariato della Convenzione dei rifiuti diversi da quelli elencati negli allegati I e II, considerati o definiti pericolosi ai sensi della propria legislazione nazionale e di eventuali requisiti concernente le procedure di movimento transfrontaliero applicabili a tali rifiuti.
2. Ciascuna Parte informa successivamente il Segretariato di eventuali modifiche significative alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1.
3. Il Segretariato informa immediatamente tutte le Parti delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
4. Le parti sono responsabili di mettere a disposizione dei loro esportatori le informazioni loro trasmesse dal segretariato ai sensi del paragrafo 3.);f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; og) rifiuti per i quali l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all’articolo 49 nel paese di destinazione interessato. - Articolo 37 Procedure di esportazione dei rifiuti elencati negli allegati
- Articolo 36 Divieto di esportazione
- Sezione 2 –
- Articolo 38 Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati
- III (ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»))
- III A (ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2)
- III B (ALLEGATO III B RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b))
- IV (ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»))
- IV A (ALLEGATO IV A RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3))
- Articolo 38 Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati
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Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
stati Uniti
Tutti Stati Membri dell’OCSE.
Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti
- destinati allo smaltimento vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione;
- destinati al recupero, l’Articolo 37 (Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell’allegato III o III A), la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36, elencati negli allegati
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- III (ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)) o
- III A (ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2)
prevede che “la Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
i) conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
ii) un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
a) il divieto; o
b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all’articolo 35; oppure
c) nessun controllo nel paese di destinazione.
2. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.
3. Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l’articolo 18.
4. Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
5. In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell’allegato III B e purché l’esportazione non sia vietata in virtù dell’articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.”
Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (CE) N. 1013/2006, sulla base delle risposte ottenute dai paesi non O.C.S.E., è stato emanato il Regolamento CE n. 801/2007, poi sostituito con il Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007 , relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
Modificato da
Noi faremo riferimento alla Versione consolidata del Regolamento (CE) n. 1418/2007
In base all’Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1418/2007, l’Allegato al Regolamento stabilisce le procedure per che l’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
Per ogni Stato indicato, l’Allegato al Regolamento (CE) n. 1418/2007 elenca
- i rifiuti per quei è vietata l’esportazione;
- i rifiuti per la cui esportazione è richiesta la notifica e l’autorizzazione scritta preventiva;
- i rifiuti non assoggettati ad alcun controllo;
- indicazione di altre eventuali procedure di controllo previste dalla normativa nazionale applicabile.