Il crowdfunding: è una modalità di finanziamento “collettivo” a cui partecipa un elevato numero di investitori che, utilizzando specifici portali internet, sostengono (anche con investimenti di modesta entità) progetti imprenditoriali di qualsiasi genere, ricevendo in cambio un “premio” o una ricompensa.
(Vedi: Il crowdfunding – evoluzione normativa italiana ed europea)
Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui Equity crowdfunding e Lending crowdfunding, termini che indicano due distinte modalità di investimento. Le loro caratteristiche sono differenti, così come i loro vantaggi:
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Equity crowdfunding: permette di acquistare le quote di una società di capitali, investendo così in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo, l’investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle proprie quote e/o la distribuzione di un importante utile da parte dell’azienda;
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Lending crowdfunding: permette di prestare il proprio denaro ad un’azienda, che lo utilizzerà per i suoi piani di sviluppo pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito.
Equity crowdfunding
Si parla, quindi, di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
L’equity crodwfunding si concentra maggiormente su finanziamento alle imprese, perlopiù PMI o Start Up. Queste richiedono capitali per dare il via al proprio modello del business. Chi crede nel progetto, dunque, acquista delle quote e diventa così socio della realtà che ha richiesto la liquidità.
I progetti in questo caso sono quasi sempre medio-grandi, mentre la remunerazione avviene alla conclusione, con un periodo di durata che può spingersi anche oltre i 35 mesi.
L’equity crodwfunding è lo strumento che consente a chiunque di investire in una società di capitali per il tramite di una piattaforma digitale che funge da intermediario. La società che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding potrà così coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilità di sottoscrivere proprie azioni o quote; in questo modo l’investitore diventa a tutti gli effetti un socio ed entra quindi nel capitale di rischio dell’azienda. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob.
Lending crowdfunding
Il lending crowdfunding è conosciuto anche come social lending o P2P lending. In questo tipo di investimento il rapporto che si crea tra investitore e azienda è totalmente differente rispetto a quello visto nell’equity.
Gli investitori, infatti, non diventano soci né acquistano quote dell’azienda che ha proposto il progetto. Il lending crowdfunding permette loro di prestare denaro per finanziare un progetto, la cui durata si aggira solitamente sui 12 mesi. Il rapporto dunque è vicino a quello di una comune situazione di prestito: da un lato avremo il debitore, l’azienda, e dall’altro il creditore, l’investitore.
Al termine di questo rapporto gli investitori ricevono i loro capitali d’ingresso, che sono, di solito, molto bassi più i rendimenti dell’operazione .
Il lending crowdfunding, conosciuto anche come P2P lending o social lending, consiste, quindi, nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto, tipicamente attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo standardizzato. Il contratto, conferisce al sottoscrittore il diritto di ricevere ad una o più scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli investimenti in lending crowdfunding è meno rigida rispetto a quella relativa all’equity e debt crowdfunding:in Italia le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla Consob per poter operare.
Equity crowdfunding e lending crowdfunding: le differenze
Come abbiamo visto, sebbene stiamo parlando di due modelli di business appartenenti alla stessa macroarea, siamo di fronte a due modalità operative diverse.
La differenza principale è che l’equity consiste nel finanziamento di una campagna con capitale a rischio, mentre invece il lending si serve di capitale di debito. Da un lato dunque parleremo di quote, mentre nel secondo caso di prestito.
In entrambi i casi il finanziamento avviene attraverso una piattaforma digitale che agevola le operazioni mettendo in contatto il proponente, ovvero l’azienda che propone un progetto, e gli investitori/risparmiatori.
Un’altra differenza rispetto a lending crowdfunding è che per quanto riguarda l’equity le piattaforme devono essere iscritte a un registro della Consob.
Così come sono diversi nella teoria questi metodi di investimento, così differiscono anche le piattaforme di lending crowdfunding e equity crowdfunding.
L’obiettivo della piattaforma è l’intermediazione, ovvero il facilitare il contatto fra l’azienda proponente e gli investitori.
Proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)
Con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018 è stato dato un quadro normativo certo al regime fiscale dei proventi derivanti dall’attività di crowdfunding nella forma di lending crowdfunding.
L‘art. 1, comma 43, della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, ha introdotto, nell’articolo 44, “Redditi di capitale”, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) la lettera d-bis):
Quindi, ai sensi della lettera d-bis) del primo comma, dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ricompresi nei redditi di capitale: “i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da societa’ iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia“.
L‘art. 1, comma 44, della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, stabilisce che:”I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Da tener presente che a far data dal primo Luglio 2014 si è avuto l’aumento dal 20% al 26% della tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva ad opera dell’art. 3, comma 1, del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 convertito con la legge 23 giugno 2014, n. 89.
Sgravi fiscali nell’ Equity crowdfunding
L’art. 29 del Decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis“). tratta degli “Incentivi all’investimento in start-up innovative”.
I commi 1, 4 e 7 dell”art. 29 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, prevedono agevolazioni per l’equity crowdfunding riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR.
Le misure fiscali, quindi, si suddividono in due categorie a seconda di chi compie l’investimento:
- se è una persona fisica avrà un’agevolazione sotto forma di detrazione fiscale (comma 1 art. 29 el Decreto legge n. 179/2012). L’incentivo si concretizza in una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi. Per ottenere tali agevolazioni sarà necessario che l’investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico;
- se il soggetto che investe è una persona giuridica può ottenere non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, diversi da imprese start-up innovative, pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di Euro e comporta quindi, un risparmio IRES (24%) massimo all’anno di 129.600 Euro. L’eventuale eccedenza segue un iter specifico.
Gli importi delle agevolazioni sono stati così modificati dal comma 66 dell’art. 1 della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017 e la misura ordinaria delle agevolazioni è stata portata al 30%, autorizzata dalla Commissione Europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.
Il DECRETO 7 maggio 2019 stabilisce le modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.
Il DECRETO 7 maggio 2019, oltre a disciplinare le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati dal 2017, individua i requisiti che le Pmi innovative devono possedere affinché possano essere destinatarie di conferimenti in denaro agevolabili.
Il nuovo Provvedimento viene emanato in seguito:
- alle novità introdotte dalla LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 66) che, a decorrere dal 2017, ha posto pari al 30% la percentuale di detrazione Irpef e di deduzione Ires per gli investimenti in Start up e Pmi innovative, rendendo inoltre permanenti tali agevolazioni;
- all’autorizzazione da parte della Commissione europea (SA.48570 il 17 dicembre 2018), ha dichiarato conformi alla normativa comunitaria i benefici fiscali previsti per gli investimenti in Pmi innovative.
il DECRETO 7 maggio 2019 ha fornito importanti precisazioni sulle caratteristiche anagrafiche che esse devono avere affinché i conferimenti in denaro che ricevono siano fiscalmente agevolabili. In particolare, i benefici fiscali competono solo se la Pmi innovativa è attiva sul mercato da meno di 7 anni oppure se è in grado di dimostrare che è ancora in fase di espansione.
Definizione di Start up innovativa
Una Start up, per qualificarsi come “innovativa”, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 25 del Decreto legge n. 179/2012:
- deve essere una società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione;
- deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni;
- deve essere residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d’azienda.
È necessario, inoltre, che la Start up possegga almeno uno tra i seguenti “requisiti alternativi”:
1. deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzion
2. deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato e in particolare:
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- deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
- oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
3. deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.
Per l’acquisizione della qualifica di Start up innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Definizione di Pmi innovativa
Una Pmi, per qualificarsi come “innovativa”, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 4, c. 1, del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti:
- è costituita come società di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa;
- non è quotata in un mercato regolamentato (ma può essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM);
- è residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ha certificato il suo ultimo bilancio;
- non è iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese;
- presenta una connotazione innovativa, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche:
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- costi di R&S almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
- forza lavoro costituita, per almeno 1/3 del totale, da personale con laurea magistrale, oppure, per almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
- titolarità (anche mediante deposito o licenza) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.
Per acquisire la qualifica di Pmi innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Pmi innovative ammissibili (requisiti anagrafici)
Sono agevolabili solo gli investimenti in “Pmi innovative ammissibili” ossia in Pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.
Dopo 7 anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti società:
- le Pmi innovative operative da più di 7 anni e meno di 10 anni (dalla prima vendita commerciale) se attestano, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
- indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.
Soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali i soggetti Irpef e i soggetti Iresche effettuano investimenti, mediante conferimento in denaro, in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”).
Tali soggetti possono effettuare gli investimenti anche indirettamente attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali:
- i soggetti che sono a loro volta Start up innovative o Pmi innovative ammissibili
- gli incubatori certificati
- gli Oicr e le altre società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili>
con la finalità di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti.
Sono inoltre esclusi dall’agevolazione, in linea generale, i soggetti che non sono “investitori privati indipendenti” ossia coloro che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Start up innovativa o nella Pmi innovativa. Tali soggetti, tuttavia, sono ammessi all’agevolazione se effettuano “investimenti ulteriori” per i quali sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 21, par. 6, del Reg. 651/2014 ossia:
– l’importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”);
– la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale;
– l’impresa destinataria dell’investimento non è “collegata” a un’altra impresa, diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che effettua l’investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili sia gli investimenti diretti in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili sia gli investimenti indiretti attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.
In particolare, con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative e delle Pmi innovative ammissibili.
Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della società sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una società già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.
Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione.
Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili che:
– operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone;
– sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente;
– hanno ricevuto aiuti statali illeciti.
Sono inoltre esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati attraverso Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.
Agevolazioni fiscali per le persone fisiche
I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L’efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.
L’investimento massimo agevolabile è di 1.000.000 di euro, in relazione a ogni categoria di impresa innovativa e per ciascun periodo d’imposta. Pertanto, il risparmio Irpef massimo che può essere conseguito dal conferente persona fisica è di 300.000 euro (=30% x 1.000.000) l’anno, in relazione a ciascuna categoria di impresa innovativa.
La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale (vd. par. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”).
Agevolazioni fiscali per le persone giuridiche
I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di deduzione Ires per gli investimenti in Start up innovative, portandola fino al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale della Start up innovativa, purché mantenuto per almeno 3 anni. L’efficacia di queste nuove misure è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.
L’investimento massimo agevolabile è di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta e in relazione a ogni categoria di impresa innovativa. Pertanto, il risparmio Ires massimo che può essere conseguito è di 129.600 euro (= 30% x 1.800.000 x 24% l’anno, in relazione ad ogni categoria di impresa innovativa.
Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le società che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto, maggiorato degli interessi in misura legale (vd. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. successivo).
Limite dei 15 milioni di euro
La Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non può ricevere, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti fiscalmente agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.
Questo limite è stato introdotto in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio (Reg. UE 651/2014).
In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che in caso di superamento dei 15 milioni di euro l’agevolazione venga meno limitatamente alla quota di investimento eccedente la predetta soglia.
Documentazione necessaria per la fruizione delle agevolazioni fiscali
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, gli investitori (soggetti Irpef e Ires) devono ricevere dalla Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile e conservare:
- una certificazione nella quale la Start up o Pmi innovativa attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l’entità dell’investimento effettuato nel periodo d’imposta. In caso di superamento del limite dei 15 milioni di euro, la Start up innovativa o Pmi innovativa certifica l’importo per il quale spetta l’agevolazione. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento oppure, per i conferimenti effettuati a partire dal 2017 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto (5 luglio 2019), entro il 3 ottobre 2019;
- copia del piano di investimento (business plan) della Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
In caso di investimento in Pmi innovative ammissibili, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento è necessario allegare:
- per le Pmi fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno attestante che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
- per le Pmi “senza limiti di età“, un business plan per un investimento, relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
Se l’investimento viene fatto in Oicr o in altre società che investono prevalentemente in Start up innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell’investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili e certificano l’entità dell’investimento agevolabile.
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
L’investitore decade dall’agevolazione fiscale se, entro tre anni dall’effettuazione dell’investimento, si verifica:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altro fondi costituti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative o delle Pmi innovative ammissibili o delle società che investono prevalentemente in startup innovative o Pmi innovative ammissibili;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- per le Start up innovative, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, c. 2, del D.L. 179/2012. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia di fatturato dei 5 milioni di euro, la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la fuoriuscita dal regime agevolativo per la scadenza dei 5 anni di durata dello stesso o l’acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa ammissibile di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 3/2015;
- per le Pmi innovative ammissibili, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 3/2015. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento delle soglie dimensionali previste dalla normativa comunitariao la quotazione su un mercato regolamentato.
Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:
- le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
- le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.
Tutto questo prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “decreto rilancio”, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77.
Prima ell’entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “decreto rilancio”, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 le persone fisiche che avevano investito in una o più Startup/PMI innovative, avevano il diritto a detrarre ai fini IRPEF attraverso la loro dichiarazione dei redditi un importo pari al 30% della somma investita, entro un limite massimo di € 1.000.000,00 per
ciascun periodo di imposta, avendo l’obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni, con un risparmio fiscale che poteva essere al massimo di € 300.000,00.
La definizione di
- start-up innovativa è contenuta nel comma 2 dell’art. 25 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis“;
- “piccole e medie imprese innovative“, “PMI innovative“, nel comma 1 dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
L’art. 38, comma 7, del “decreto rilancio” ha inserito nel decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, l’Art. 29-bis (Incentivi in regime “de minimis” all’investimento in start-up innovative):
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l‘eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.”
L’art. 38, comma 8, del “decreto rilancio” ha inserito, nell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, il comma 9-ter:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile al momento dell’investimento ed e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di ((euro 300.000)) e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. ((La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all’ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e’ fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”)).”
Grazie al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “decreto rilancio”, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le persone fisiche che hanno investito dall’anno 2020 in poi in una Startup/PMI innovativa, possono detrarre ai fini IRPEF tramite la dichiarazione dei redditi un importo pari al 50% della somma investita, nello specifico:
- Per gli investimenti effettuati in Startup innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 100.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 50.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.
- Per gli investimenti effettuati in Pmi innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 300.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 150.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.
Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, Modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del Decreto interministeriale 28 dicembre 2020: “L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative,….”
Questo meccanismo di aiuti ha una logica molto semplice, ovvero concedere alle aziende (in questo caso Startup e Pmi innovative) una serie di incentivi che non devono superare l’importo di € 200.000 a triennio.
Pertanto se, per il triennio da prendere in considerazione la Startup o la PMI che ha ricevuto l’investimento ha già esaurito il plafond triennale degli aiuti di stato de minimis in quanto ha percepito in passato altri benefici che rientravano in tale agevolazione, come ad es. finanziamenti, bandi a fondo perduto, ecc., chi ha investito nella Startup/PMI non potrà beneficiare della detrazione del 50% di cui all’Art. 29-bis del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, per le start-up innovative, o di cui al comma 9-ter dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative, ma potrà comunque beneficiare di quella del 30% di cui all’art. 29 del “Decreto crescita bis”, per le start-up innovative e per le PMI innovative (vedi ultima parte comma 9-ter dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3)
Quindi è opportuno andate a verificare online sul registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), strumento gestito dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per verificare che le agevolazioni pubbliche vengano concesse nel rispetto della normativa comunitaria e in particolare rispettando i limiti imposti.
Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 30%
Resta sempre valido il regime di cui all’art. 29 deldecreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, che prevede una detrazione del 30%. Pertanto, nel caso non fosse possibile beneficiare della detrazione del 50% è sempre possibile continuare a beneficiare della detrazione del 30% fino ad un investimento di € 1.000.000 (per ciascun periodo di imposta).
Investimenti effettuati da persone giuridiche (Società)
Le Società che investono nel capitale di una o più Startup/Pmi innovative non riendrano dell’agevolazione del 50%, quindi hanno il diritto a dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30% della somma investita, entro il limite massimo di € 1.800.000, potendo ottenere un risparmio fiscale massimo fino ad € 129.600 annui.
Anche in questo caso Vi è ‘obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni.
REDDITI PERSONE FISICHE 2022
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE
FISICHE CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI PF 2022)
Per usufruire dell’agevolazione una persona fisica dovrà compilare all’interno del Modello Unico PF 2022 il rigo RP 80– ” Detrazioni per investimenti in start up o PMI innovative ammissibili” presente nel Quadro RP, Sezione VI – “Altre detrazioni”.