- Il contratto di rete
- Facoltà di acquisire la Soggettività giuridica per le reti dotate di fondo patrimoniale comune
- Risoluzione del 30/06/2011 n. 70 della Agenzia delle Entrate”
- Circolare del 18/06/2013 n. 20 della Agenzia delle Entrate – Aspetti fiscali della “RETE-CONTRATTO”
- Impresa Estera partecipante ad una “RETE-CONTRATTO”
Il contratto di rete
Il contratto di rete è stato introdotto nella normativa italiana dall’articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese), commi 4-ter e 4-quater, del Decreto-legge del 10/02/2009 n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Successivamente, l’articolo 42 (Reti di imprese) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea.
La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.
In particolare, in riferimento alla localizzazione territoriale, sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
In merito all’agevolazione di cui all’Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 vedi: Circolare n. 15 del 14/04/2011.
Facoltà di acquisire la Soggettività giuridica per le reti dotate di fondo patrimoniale comune
La possibilità, per la rete dotata di fondo patrimoniale comune, di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, è stata concessa
- dall’articolo 45 (Contratto di rete) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
- e poi dall’articolo 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 36 del cosiddetto decreto crescita-bis, l’attuale formulazione della norma prevede che – nell’ambito di determinate procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito o inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento – l’organo comune “agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”.
Attualmente, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009, il contratto di rete che prevede
- l’organo comune e
- il fondo patrimoniale
non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi dell’ ultima parte del comma 4-quater del Dl n. 5/2009 (se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell”articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..)
Quindi un contratto di rete acquista soggettività giuridica se:
- prevede
- l’organo comune e
- il fondo patrimoniale
- è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- si iscrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
Quindi, l’attuale contesto normativo offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese, ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009, l’alternativa fra due diverse forme giuridiche:
- l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese (cosiddetta “RETE-CONTRATTO”);
- oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “RETE-SOGGETTO”).
Risoluzione del 30/06/2011 n. 70 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di imprese”
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, si esprime, ferma restando l’esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese, sulla possibile attribuzione alla rete di un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi.
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Circolare del 18/06/2013 n. 20 della Agenzia delle Entrate – Aspetti fiscali della “RETE-CONTRATTO”
Con la Circolare del 18/06/2013 n. 20, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, ha fornito chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalle modifiche introdotte dai cosiddetti “decreti crescita” alla disciplina civilistica del contratto di rete di imprese.
Nel punto 3 della Circolare del 18/06/2013 n. 20, a proposito della “Rete Contratto” , viene chiarito che, successivamente alle modifiche introdotte dai cosiddetti “decreti crescita” alla disciplina civilistica del contratto di rete di imprese, rimangono valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per le reti di imprese che non acquisiscono soggettività giuridica.
Tale impostazione è stata confermata con Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, con la quale è stato chiarito che alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.
L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.
Nella “Rete Contratto” la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.
Infatti, nella “Rete Contratto”, priva di soggettività giuridica, se esistente, il fondo comune costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza (cfr. articolo 3, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto legge n. 5 del 2009).
Il soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti, e quindi, gli atti posti in essere dal “soggetto designato” producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.
La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti.
Pertanto, ai fini fiscali, per le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune:
- vi è l’obbligo per il fornitore, per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, di emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile;
- specularmente, vi è l’obbligo per ciascun partecipante rappresentato di emettere fattura, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile.
Viceversa gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall'”impresa capofila” – che operano senza rappresentanza – non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.
In tale ipotesi, infatti, qualora trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.
Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza.
Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.
Nel particolare caso di un conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel contratto di rete e, conseguentemente, le ritenute operate dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.
Impresa Estera partecipante ad una “RETE-CONTRATTO”
Per quanto detto sopra un’impresa estera partecipante ad una “Rete Contratto”
- non sarà soggetta ad imposizione in Italia;
- a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo, da tassare nello Stato di residenza fiscale, i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete, che saranno deducibili o imponibili secondo le regole impositive fissate dalla normativa del proprio Stato di appartenenza;
- avrà l’obbligo di emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune;
- se opera senza rappresentanza, per gli eventuali atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, che non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto, dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.