Tassazione dei dividendi di fonte italiana percepiti da persone fisiche non residenti in Italia

La normativa relativa alla distribuzione di utili di partecipazione da parte di società ed enti residenti a soggetti non residenti è stabilita  dall’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.

Il terzo comma dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi)  del D.P.R. 600/73 dispone che: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 (26)  per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter …

Quindi, i dividendi di fonte italiana percepiti dalle persone fisiche non residenti in Italia vengono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, per cui, la società residente che eroga dividendi ad un soggetto non residente deve applicare una
ritenuta a titolo d’imposta all’atto del pagamento pari al 26%.

L’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% è operata ai soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3-ter, dell’art. 27, cioè dai soggetti diversi dalle  società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo incluso nella white list (lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi), per i quali è  è operata la ritenuta a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti. (1)

In questo caso non è previsto alcun  rimborso e, detta disciplina, non si applica in presenza dei presupposti della direttiva madre/figlia (2).

La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci di solito viene  effettuata tramite bonifico,  al netto della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta tramite  modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione; pertanto, le scadenze possono essere quelle:

del 16 aprile, con riferimento al primo trimestre;
del 16 luglio, con riferimento al secondo trimestre;
del 16 ottobre, con riferimento al terzo trimestre;
del 16 gennaio, con riferimento al quarto trimestre.

Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo 1036 – Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere. e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.

Ai sensi dell’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi)  del D.P.R. 600 /73 i soggetti percipienti i dividendi (tranne che per i possessori di azioni di risparmio) hanno il diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Quindi, l’aliquota del 26% può essere ridotta con le seguenti modalità:
a) il percettore estero può richiedere l’applicazione di una ritenuta alla fonte con aliquota minore, così come prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento (la cui aliquota può variare dal 5% al 15%);
b) il percettore estero che dimostra di aver pagato all’estero imposte a titolo definitivo sui dividendi italiani, può chiedere il rimborso della ritenuta italiana, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta stessa.

Il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate ha predisposto la modulistica di riferimento. Vedi: Rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero

Restano ferme le disposizioni convenzionali.

(1) La modulistica predisposta con il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate (Vedi: Rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero) non contempla l’ipotesi di cui all’art. 27, comma 3-ter.
Appare evidente come il  sostituto d’imposta italiano abbia la necessità di avere una qualche documentazione al fine di applicare la ritenuta ridotta dell’1,20 per cento.
La prassi operativa ritiene idonea la compilazione del Modello A predisposto con il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate  (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Modello A – Dividendi) nel quale inserire la dichiarazione della autorità fiscale estera di residenza nel paese UE o SEE.

(2) La   Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Effetti della Direttiva sono:

• eliminare le ritenute in uscita sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre(ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte) – Art.5 della Direttiva 2011/96/UE;

• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre degli utili distribuiti dalla società figlia.

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