La Direttiva 2003/49 / CE (concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi) esenta da ogni imposta, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, applicata in uno Stato membro sui pagamenti di interessi o di canoni provenienti da tale Stato a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.
«interessi»: i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;
b)
«canoni»: i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
«società consociata»: una società consociata di una seconda società perlomeno allorché:
i)
la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure
ii)
la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure
iii)
una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.
Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità.
Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;
«stabile organizzazione»: una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.
“(7) I proventi da interessi, royalties e canoni di licenza non sono soggetti a ritenuta alla fonte quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea, o una sede di attività in uno Stato membro dell’Unione europea, di una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea;
2. la persona giuridica locale – debitore del reddito, o la persona, il cui luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria è un pagatore del reddito, è una persona correlata con la persona giuridica straniera – titolare del reddito, o con la persona il cui luogo di attività economica è titolare del reddito.
(8) I proventi da interessi, royalties e canoni di licenza non possono essere soggetti a ritenuta alla fonte anche prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.. 12, comma 2, fermo restando che al momento della maturazione del reddito non si interrompe il possesso del minimo richiesto del capitale.
(9) Nei casi di cui al par. 8, quando il possesso del minimo richiesto del capitale si interrompe prima della scadenza del termine minimo di due anni, per lo svincolo di cui al par. 8 Il reddito da interessi, royalties e canoni è dovuto all’imposta alla fonte, applicando l’aliquota fiscale del 10%. Per l’imposta dovuta alla fonte, sono dovuti interessi di mora per il periodo dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’imposta alla fonte fino alla data del suo pagamento.
(10) Quando il reddito non imponibile da interessi, royalties e diritti di licenza è tassato, il titolare del reddito ha il diritto di richiedere il rimborso dell’imposta. . Il rimborso dovrà essere effettuato secondo la procedura ed entro i termini del Codice di procedura fiscale e previdenziale , ma non oltre un anno dalla presentazione della richiesta di rimborso.
(11) I paragrafi 7, 8, 9 e 10 non si applicano a:
1. reddito, che rappresenta la distribuzione del profitto o il rendimento del capitale;
2. proventi da crediti per debiti, che danno diritto a partecipare agli utili del debitore;
3. proventi da crediti debitori, che danno al creditore il diritto di sostituire il suo diritto agli interessi con il diritto di partecipare agli utili del debitore;
4. proventi da crediti per debiti per i quali non è prevista alcuna clausola di rimborso del capitale o il rimborso è oltre 50 anni dalla data di emissione del debito;
5. redditi, rappresentativi di spese non riconosciute ai fini fiscali in un luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria, ad eccezione di quelle di cui all’art. 43 ;
6. reddito maturato da una persona giuridica straniera da uno Stato, che non è uno Stato membro dell’Unione Europea, attraverso un luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria;
7. proventi da operazioni per le quali il motivo principale o uno dei motivi principali è la deviazione o l’evasione fiscale.
(12) Ai fini del par. 7-11:
1. Il soggetto giuridico estero di uno Stato membro dell’Unione europea è qualsiasi soggetto giuridico estero per il quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) la forma giuridica della persona giuridica straniera è conforme all’Allegato № 5 ;
(b) la persona giuridica straniera è residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione europea in conformità con la legislazione fiscale pertinente e non è considerata residente ai fini fiscali in un altro paese al di fuori del paese in virtù di un accordo sulla doppia imposizione con un paese terzo L’Unione europea;
(c) la persona giuridica straniera è soggetta a una qualsiasi delle tasse elencate nell’Allegato № 6 , senza diritto all’esenzione dalla tassazione, o ad una tassa identica o simile imposta in aggiunta o in sostituzione di tali tasse;
2. una persona è una persona imparentata con un’altra persona, se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta al momento della maturazione del reddito:
a) la prima persona detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;
b) la seconda persona detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;
(c) un terzo, che è una persona giuridica locale o una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea, detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale sia del primo che del la seconda persona;
3. una persona giuridica straniera è titolare del reddito quando riceve tale reddito a suo favore e non come intermediario o agente di un’altra persona;
4. il luogo di attività economica è un detentore del reddito, quando allo stesso tempo sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la rivendicazione di debiti, il diritto o l’uso di informazioni in relazione alle quali derivano interessi o royalties sono effettivamente collegati a quella sede di attività;
(b) gli interessi o i canoni rappresentano il reddito in relazione al quale la sede di attività è tassata nello Stato membro dell’Unione europea in cui è situata da una delle imposte elencate nell’Allegato № 6 o in Belgio da “impot des non- residenti / belasting der niet-verblijfhouders “, o in Spagna – con” Impuesto sobre la Renta de no Residentes “, o con un’imposta identica o simile applicata in aggiunta o al posto di queste tasse.”
Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione