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Attuazione della Direttiva ATAD 1 in Bulgaria – Decreto n. 272, pubblicato sulla gazzetta ufficiale bulgara  del 27 novembre 2018

Il Decreto n. 272, pubblicato sulla gazzetta ufficiale bulgara  del 27 novembre 2018, ha ha apportato modifiche su vasta scala delle leggi fiscali bulgare, con l’entrata in vigore, in via generale, dal 1 ° gennaio 2019.

Le modifiche comprendono l’attuazione parziale della  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,  (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 1) ( limiti alla deduzione degli oneri finanziari netti e e norme sulle società estere controllate (CFC)) e della Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni.

Implementazione parziale della Direttiva  ATAD 1

Regole di limitazione della spesa per interessi

Le nuove regole introducono una regola di limitazione della deduzione degli interessi che limita la deduzione degli oneri finanziari netti nella misura in cui superano il 30% del EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) (1)  fiscale (un interesse passivo non superiore a 3 milioni di EUR può essere dedotto nella misura in cui non è vietato in base alle attuali regole sulla “thin capitalization” (2)).

Le nuove regole contengono una definizione più ampia dei costi di finanziamento. Ad esempio, a differenza delle attuali regole sulla “thin capitalization” della Bulgaria, le nuove regole si applicano agli interessi passivi sui prestiti bancari e sui leasing finanziari che non sono garantiti da una parte correlata.

Le attuali regole sulla “thin capitalization” rimangono in vigore e vengono applicate insieme alle nuove regole. Tuttavia, il periodo di riporto di cinque anni per gli interessi passivi non consentiti in base alle norme esistenti è stato abrogato; le detrazioni non consentite da entrambe le serie di regole possono essere portate avanti indefinitamente.

Né le regole sulla “thin capitalization” né le regole di limitazione della deduzione degli interessi si applicano agli enti creditizi.

Regole CFC (Controlled Foreign Companies)

L’attuazione parziale dell’ATAD 1 comprende l’introduzione di un regime CFC.

Le regole della CFC operano nell’attribuire il reddito di una controllata a capitale estero a una società madre  bulgara e prevedono che l’azionista bulgaro includa la sua quota proporzionale degli utili imponibili della CFC nel suo reddito imponibile bulgaro.

Una società  estera è considerata una “Controlled Foreign Companies” quando si presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il  contribuente bulgaro detiene direttamente o indirettamente, da solo o con imprese associate, più del 50% del capitale, diritti di voto o diritti sui profitti dell’entità estera;
  • l’effettiva imposta societaria pagata suoi profitti è inferiore alla metà dell’imposta sul reddito delle società che sarebbe stata pagata in Bulgaria (ci si perdoni il commento, ma, data la tassazione bulgara al 10%, sembra difficile trovare una tassazione inferiore al 5%).

Le norme CFC non si applicano qualora la controllata estera svolga un’attività economica sostanziale con l’assistenza di personale, attrezzature, beni e strutture.

Il contribuente bulgaro è tenuto a mantenere al riguardo un registro speciale e presentarlo alle autorità fiscali su richiesta. Il registro deve contenere informazioni sulla CFC, quali utili non distribuiti, partecipazioni, ecc. Può essere imposta una sanzione per il mancato mantenimento del registro o in caso di segnalazioni errate.

Leasing operativi

I proventi e gli oneri relativi a contratti di leasing operativo registrati nel conto leasing ai sensi del nuovo IFRS 16 (3) (che ha efficacia dal 1° gennaio 2019) non possono essere rilevati ai fini fiscali. Sono inclusi i proventi / oneri derivanti da un cambiamento del principio contabile dovuto alla prima adozione dell’IFRS 16. Inoltre, le attività nell’ambito del leasing operativo non sono ammortizzabili. Invece, i ricavi e le spese per leasing operativi calcolati in base al principio contabile nazionale bulgaro 17 dovrebbero essere riconosciuti ai fini fiscali.

Altre variazioni delle imposte sulle società

  • Un soggetto passivo che non ha svolto attività commerciali durante l’anno in corso è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi aziendale per segnalare eventuali obblighi relativi all’imposta sul reddito delle società o imposte sulle spese, o per segnalare altre informazioni pertinenti (quali perdite sostenute, ecc. .).
  • in caso di liquidazione / insolvenza di un’impresa e cessazione di una società la dichiarazione e i relativi pagamenti per il periodo fiscale finale ai fini dell’imposta sul reddito delle società, ritenuta alla fonte, imposta sulle spese e imposta alternativa sono semplificati . Queste imposte devono essere dichiarate e pagate entro 30 giorni dalla data di cancellazione.
  • Una dichiarazione dei redditi aziendale e le relative imposte non sono più dovuti al momento della registrazione della cessazione di una società nel registro delle imprese.

Regime IVA d’importazione differita per alcune importazioni

A partire dal 1 ° luglio 2019, l’IVA sostenuta per l’importazione di determinati tipi di merci (ad esempio alluminio e zinco) il cui valore supera BGN 50.000 sarà soggetta a un regime IVA d’importazione differita e l’importatore potrà decidere di non pagare  l’IVA alle autorità doganali al momento dell’importazione.

I prodotti per cui si applica la modifica sono elencati in un nuovo allegato 3 all’articolo 167 bis della legge sull’IVA.

Qualsiasi azienda che desideri utilizzare il regime dovrà richiedere un’autorizzazione alle autorità fiscali bulgare che, una volta accettata, rimuoverà l’obbligo di pagare l’IVA all’importazione quando le merci vengono sdoganate nel Paese. L’IVA sarà rinviata alla  dichiarazione IVA delle imprese.

Per applicare questo regime, l’importatore deve soddisfare determinate condizioni, quali l’iscrizione dell’IVA per almeno sei mesi prima dell’importazione e l’assenza di passività fiscali non pagate.

Luogo di fornitura di servizi di telecomunicazione, di trasmissione e di fornitura elettronica – nuova soglia

Il luogo di fornitura di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di fornitura elettronica forniti a consumatori non soggetti a tassazione IVA è lo stato membro del fornitore in cui il fornitore non fornisce più di EUR 10.000 in tali servizi nell’anno civile. Se il fornitore supera questa soglia, il luogo di cessione è lo stato membro del destinatario.

Altre variazioni dell’IVA

Le società in liquidazione sono autorizzate a rimanere iscritte all’IVA fino a quando non vengono cancellate presso l’Agenzia del registro.

Le norme per l’inversione contabile dell’IVA sulle forniture di determinati prodotti agricoli, rottami e servizi connessi ai rifiuti sono prorogate al 30 giugno 2022.

Il periodo in cui le società registrate ai fini IVA su base volontaria sono tenuti a rimanere registrati è ridotto da 24 a 12 mesi.

Viene abolito il requisito per le società che commerciano in combustibili liquidi di fornire un importo minimo di 50.000 BGN in garanzia.

A partire dal 1 ° gennaio 2019, il codice di procedura amministrativa introduce diverse modifiche procedure del contenzioso tributario relative ai ricorsi di appello finale ed alla competenza territoriale dei tribunali amministrativi.

Le società che appellano gli atti di accertamento fiscale presso il Tribunale amministrativo supremo sono tenuti a pagare:

  • Una commissione statale proporzionale pari allo 0,8% della valutazione impugnata (interessi fiscali e penali), ma non oltre BGN 1,700;
  • Una tassa statale fissa pari a BGN 4.500, se la valutazione impugnata supera i 10.000.000 di BGN.

Le valutazioni fiscali inferiori a 4.000 BGN non possono più essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo supremo.

Il tribunale amministrativo incaricato di esaminare i ricorsi  è il tribunale che presiede l’ubicazione dell’indirizzo permanente / sede della ricorrente al momento della prima azione procedurale.

 

(1) L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti. La differenza tra il MOL e l’EBITDA è rappresentata dagli accantonamenti che nell’EBITDA vengono dedotti e quindi considerati nel calcolo mentre nel MOL vengono trattati al pari degli ammortamenti e non considerati.

(2) La thin capitalization o capitalizzazione sottile consiste nella sottocapitalizzazione di una società rispetto all’attività d’impresa esercitata e nel contestuale finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati.

L’operazione si presta a trasformare dividendi in interessi passivi per la società partecipata e attivi per i soci qualificati; per questo motivo il legislatore fiscale ha ritenuto regolamentarla.

Il vantaggio fiscale ottenibile da tale trasformazione di flussi reddituali consiste:

  1. per la società partecipata, nell’imposta che la stessa risparmia grazie alla deducibilità dal suo reddito d’impresa degli interessi passivi corrisposti ai soci, rispetto alla diretta corresponsione di dividendi fiscalmente indeducibili;
  2. per i soci qualificati, nel minore o nullo ammontare dell’imposta che gli stessi assolvono sugli interessi attivi percepiti rispetto all’ammontare dell’imposta che avrebbero scontato sui dividendi.

(3) i principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Financial Reporting Standard)sono emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board) e approvati con regolamento comunitario.

Direttive anti elusione – Anti Tax Avoidance Directives (ATAD 1 e 2)

La  direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016  (cosiddetta Anti Tax Avoidance DirectiveATAD 1) fa parte del pacchetto anti elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.
Essa si basa sulle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 volte ad
affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto Base erosion and profit shifting (BEPS)): si tratta di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva  e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Oltre 125 paesi e giurisdizioni, nell’ambito del quadro inclusivo dell’OCSE / G20, collaborano per attuare le misure BEPS.

Le norme della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) sono in vigore dal 1° gennaio 2019 e saranno operative e a pieno regime dalla metà del 2019.

Tutti gli Stati membri:
  • tasseranno i profitti fiscali trasferiti verso Paesi a fiscalità ridotta in cui l’impresa non possiede alcuna attività economica reale ((Articolo 7 – Norme sulle società controllate estere) L’azione BEPS 3 contiene raccomandazioni per rafforzare le regole per la tassazione delle società straniere controllate (CFC));
  • limiteranno l’importo degli interessi passivi netti che un’impresa può detrarre dal reddito imponibile ((Articolo 4 – Norma relativa ai limiti sugli interessi)BEPS 4) .
  • saranno nella posizione, anche legiferando in modo autonomo, di applicare norme anti abuso (Articolo 6 – Norma generale antiabuso (La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1)).

La direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 ) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo scopo di contrastare i cd. disallineamenti da ibridi (Azione BEPS 2) che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.
La direttiva 2016/1164 (Atad 1) , infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall’interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. L’obiettivo della modifica è applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità
residenti in Paesi terzi.

La direttiva del 2017 prevede inoltre:

  • l’esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di
    applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie;
  • l’entrata in vigore delle proprie disposizioni il 1° gennaio 2020 (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).
Le direttive impongono agli Stati membri di applicare:
  • la nuova normativa sulle CFC e le disposizioni generali antiabuso nel diritto interno con effetto dal 1° gennaio 2019;
  • l’applicazione della regola di tassazione in uscita con effetto dal 1° gennaio 2020;
  • la maggior parte delle misure relative ai disallineamenti ibridi con effetto dal 1° gennaio 2020 (nel caso di particolari schemi ibridi, 1° gennaio 2022).
  • l’attuazione delle misure di limitazione degli interessi può, in alcuni casi, essere rinviata al 1° gennaio 2024.
L’UE si adopera inoltre per garantire che i suoi partner internazionali attuino norme globali contro l’elusione fiscale, attraverso un lavoro continuo su un elenco di giurisdizioni fiscali non collaborative (vedi: Nuova Black List UE al 12/03/2019).
In attuazione delle due Direttive in Italia è stato emanato il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)

Vedi: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0045.pdf

La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1

La norma generale anti elusione (General anti avoidance rule (GAAR)) è un tipo di norma concepita per combattere gli scenari di elusione fiscale che in  forma giuridica legittima mirano a eludere le conseguenze giuridiche.

Un sistema fiscale, per affrontare scenari innovativi di evasione fiscale, adotta la General anti avoidance rule .

La General anti avoidance rule è contemplata dall’art. 6 (1) della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad  (Anti tax avoidance Directive)  1) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Nel campo del diritto tributario, la GAAR è stata criticata per essere troppo astratta e quindi dannosa per la certezza del diritto.

Nell’art. 6 della ATAD 1 sono contemplati cumulativamente un  test soggetto ed un test oggettivo che esaminano l’intensione soggettiva dei contribuenti e la realtà economica oggettiva.

Al riguardo del test soggettivo (comma 1 art. 6)  vengono considerate quelle costruzioni poste in essere allo scopo principale  di ottenere un vantaggio fiscale  in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile.

Al riguardo del test oggettivo (comma 1 art. 6) una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

(1) DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2016

Articolo 6 – Norma generale antiabuso

1.   Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2.   Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

3.   Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l’imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale.

Direttive Atad 1 e 2

Atad è la sigla che indica due direttive europee (la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) e la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 )adottate nel contesto di un pacchetto antielusione (Anti tax avoidance) varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati UE un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

In attuazione delle due Direttive è stato emanato il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2019