DECRETO N. 200
Sulla base dell’art. 98, punto 4 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria
DECRETO:
Promulgare nella “Gazzetta dello Stato” la legge sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, adottata dalla 50a Assemblea nazionale il 7 agosto 2024.
Rilasciato a Sofia il 19 agosto 2024.
Presidente della Repubblica: Rumen Radev
Sigillato con il sigillo dello stato.
Ministro della Giustizia: Maria Pavlova
LEGGE
per l’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria
Capitolo uno
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
Oggetto, scopo e contesto
Soggetto
Arte. 1. La presente legge garantisce l’attuazione degli atti rilevanti dell’Unione europea determinando le misure necessarie a livello nazionale per l’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria.
Bersaglio
Arte. 2. Lo scopo della legge è quello di integrare e facilitare l’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria e di aumentare la trasparenza e la consapevolezza del processo di introduzione dell’euro nel paese in conformità con la legge direttamente applicabile dell’Unione Europea.
Data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria
Arte. 3. La data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria è la data specificata nella Decisione del Consiglio dell’Unione Europea sull’adozione dell’euro da parte della Repubblica di Bulgaria, adottata ai sensi dell’art. 140, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di seguito “Decisione sull’adozione dell’euro”, e del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea, adottato ai sensi dell’art. 140, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Unità monetaria ufficiale
Arte. 4. Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998. sull’introduzione dell’euro, di seguito denominato “Regolamento (CE) n. 974/98”, a partire dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, la valuta della Repubblica di Bulgaria è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento centesimi.
Tasso di cambio ufficiale
Arte. 5. Il tasso di cambio ufficiale del leva rispetto all’euro è il tasso di cambio irrevocabilmente fissato del leva rispetto all’euro, determinato nel regolamento del Consiglio, adottato ai sensi dell’art. 140, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Sezione II
Principi e regole fondamentali
Principi
Arte. 6. Nel processo di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, il principio di tutela dei consumatori, il principio di informazione, il principio di efficienza ed economia, il principio di trasparenza e il principio di continuità e conversione automatica degli importi da BGN a Vengono applicati gli Euro.
Principio di tutela del consumatore
Arte. 7. (1) La conversione dei prezzi e di altri valori da BGN a EUR non può portare a mettere i consumatori in una posizione finanziariamente meno favorevole di quella che sarebbero stati se l’EUR non fosse stato introdotto come valuta della Repubblica di Bulgaria, in conformità con gli atti applicabili dell’Unione Europea nel campo della tutela dei consumatori.
(2) L’introduzione dell’euro non può portare ad un aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, tranne quando ciò sia giustificato da fattori economici oggettivi.
Principio di consapevolezza
Arte. 8. Agli utenti vengono fornite informazioni chiare, precise e tempestive sui principi, le regole e le procedure per l’introduzione dell’euro come unità monetaria della Repubblica di Bulgaria, compresi l’ordine e le regole per il cambio dei lev in euro, la conversione da lev in euro e la presentazione dei prezzi di beni e servizi e altri valori in euro.
Principio di efficienza ed economia
Arte. 9. (1) L’introduzione dell’euro come unità monetaria della Repubblica di Bulgaria e tutte le procedure e attività che ne derivano saranno effettuate nel modo più efficace e opportuno, in conformità con gli atti applicabili dell’Unione Europea in materia della tutela dei consumatori, poiché i costi sostenuti dai privati non vengono compensati con fondi pubblici.
(2) I requisiti per l’approvazione da parte di un ente statale non si applicano quando l’introduzione del euro nel paese e sono relativi solo alla conversione dei valori da BGN a EUR.
Principio di trasparenza
Arte. 10. Il processo di introduzione dell’euro come unità monetaria della Repubblica di Bulgaria dovrebbe essere portato avanti in modo trasparente, con le istituzioni, gli organi e le persone responsabili che forniscono pubblicamente informazioni tempestive, dettagliate, chiare, accurate e comprensibili.
Principio di continuità e conversione automatica degli importi da BGN a EUR
Arte. 11. (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 e ad altre leggi direttamente applicabili dell’Unione europea, l’introduzione dell’euro non pregiudica il funzionamento degli strumenti giuridici esistenti con riferimenti al leva o con riferimenti al leva .
(2) Ai sensi dell’art. 6 – 9 del Regolamento (CE) n. 974/98 i valori specificati in BGN negli strumenti giuridici esistenti sono considerati valori in euro quando si applica il tasso di cambio ufficiale e le regole per la conversione valutaria di cui all’art. 12 e, conseguentemente, per gli arrotondamenti di cui all’art. 13 o dalle particolari regole di arrotondamento previste dalla presente legge.
(3) Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. relativo a talune disposizioni relative all’introduzione dell’euro, di seguito denominato “regolamento (CE) n. 1103/97”, l’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuna delle clausole di uno strumento giuridico né di esonerare dall’obbligo o l’esecuzione ai sensi di qualsiasi costituisce uno strumento legale, né autorizza una parte a modificare o risolvere unilateralmente tale strumento. Il presente paragrafo si applica senza pregiudicare l’accordo tra le parti.
(4) Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento (CE) 974/98, i riferimenti negli strumenti giuridici al BGN senza indicarne il valore sono considerati riferimenti all’euro.
Regola per la conversione da BGN a EUR
Arte. 12. (1) Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1103/97, la conversione da BGN a EUR viene effettuata dividendo il valore numerico in BGN per il valore numerico intero del tasso di cambio ufficiale, espresso in sei cifre con tutte e cinque le cifre dopo il punto decimale .
(2) Il tasso di cambio ufficiale non deve essere arrotondato o troncato durante la conversione.
Regola di arrotondamento
Arte. 13. (1) Ai sensi dell’art. 4 e 5 del Regolamento (CE) 1103/97 previa conversione ai sensi dell’art. 12 l’importo risultante viene arrotondato alla seconda cifra decimale in base alla terza cifra decimale secondo la seguente regola matematica di arrotondamento:
1. quando la terza cifra dopo la virgola è inferiore a cinque, la seconda cifra dopo la virgola resta invariata;
2. quando la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque, la seconda cifra decimale è aumentata di una unità.
(2) Eccezione alla regola di cui al par. 1 relativo al segno dopo la virgola, in base al quale viene effettuato l’arrotondamento, è consentito solo quando questa o altra legge o atto giuridico dell’Unione Europea prevede che l’arrotondamento sia effettuato al segno dopo la virgola, diverso da quello specificato al par. 1.
Sezione III
Accesso alle informazioni
Diritto all’informazione
Arte. 14. (1) Entro un anno dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni sul valore monetario in BGN dei suoi diritti e obblighi di proprietà a partire dal data di conversione.
(2) Le persone che hanno effettuato la conversione valutaria secondo la procedura della presente legge forniscono gratuitamente le informazioni di cui al par. 1 entro 7 giorni dalla richiesta.
Capitolo due
REGOLE PER LA DESIGNAZIONE E IL PERIODO DI DOPPIA GESTIONE. DISTRIBUZIONE E CAMBIO BANCONOTE E MONETE IN EURO
Sezione I
Doppia marcatura dei prezzi di beni e servizi
Obbligo e termine per la doppia etichettatura dei prezzi di beni e servizi
Arte. 15. (1) I prezzi di tutti i beni e servizi offerti ai consumatori sono indicati in euro e in BGN per quanto specificato al par. 2 periodo e le regole per la conversione valutaria di cui all’art. 12 e, conseguentemente, per gli arrotondamenti di cui all’art. 13 o dalle particolari regole di arrotondamento previste dalla presente legge.
(2) Il periodo di doppia designazione dei prezzi di beni e servizi in euro e in lev inizia un mese dopo la data di entrata in vigore della decisione sull’adozione dell’euro e termina 12 mesi dopo la data di introduzione dell’euro. euro nella Repubblica di Bulgaria.
(3) Il requisito della doppia designazione non si applica a:
1. il prezzo di vendita delle merci e il valore nominale dei titoli al portatore e degli strumenti di pagamento che non rientrano nell’ambito di applicazione della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, che vengono posti permanentemente e direttamente su di essi durante il processo di produzione e in cui è prevista la doppia designazione tecnicamente impossibile;
2. il prezzo di vendita dei prodotti del tabacco, indicato sulla confezione di consumo o sulla confezione – per sigari e sigaretti, al quale sono venduti al dettaglio al consumatore finale;
3. il prezzo di vendita dei prodotti di origine petrolifera e del gas naturale utilizzati come carburanti, visualizzati su pannelli informativi (totem prezzo) e colonnine con display per il rifornimento degli autoveicoli nei punti di rifornimento commerciali;
4. il prezzo del servizio di trasporto, visualizzato su macchine taxi dotate di display;
5. rilascio dei documenti ex art. 112, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Designazione dei prezzi di beni e servizi
Arte. 16. (1) Quando i prezzi di beni e servizi sono indicati due volte, i prezzi in euro e in lev sono posti molto vicini, sono scritti in modo chiaro, leggibile, inequivocabile e facilmente comprensibile, con la stessa dimensione del carattere, in modo ciò non introduce gli utenti nell’illusione.
(2) I due prezzi sono accompagnati dalla dicitura della relativa valuta, segno distintivo o sigla, che ne consente l’agevole riconoscimento.
(3) Le eccezioni di cui all’art. 15, par. 3, punto 1 – 4 non esonerano i commercianti dall’obbligo di comprendere in modo chiaro, leggibile, inequivocabile e facilmente comprensibile la doppia indicazione dei prezzi di beni e servizi in altro modo adeguato e non in grado di indurre in errore i consumatori.
(4) Nel caso di messaggi commerciali e pubblicità in formato audio e video, che mirano a promuovere la vendita di beni e servizi, i prezzi possono essere presentati verbalmente solo in BGN fino alla data di introduzione dell’euro, e successivamente solo in euro.
Designazione del prezzo per unità di misura di un prodotto
Arte. 17. (1) Quando l’indicazione del prezzo unitario dei beni è obbligatoria ai sensi dell’art. 20 – 23 della legge sulla tutela dei consumatori, il commerciante può limitare la doppia indicazione del prezzo solo in relazione al prezzo di vendita del bene, senza indicare il prezzo per unità di misura.
(2) Quando il prezzo per unità di misura è identico al prezzo di vendita del bene, il commerciante può fornire una doppia indicazione solo del prezzo di vendita del bene.
Annunci di riduzioni dei prezzi di beni e servizi
Arte. 18. Quando annuncia una riduzione dei prezzi di beni e servizi, espressa in valore assoluto o in percentuale, il professionista può fornire una doppia indicazione dei prezzi di beni e servizi solo in relazione al prezzo finale pagato dal consumatore .
Messaggi per confrontare i prezzi di beni e servizi
Arte. 19. Nei messaggi di comparazione dei prezzi di beni e servizi, il professionista può effettuare una doppia indicazione del prezzo dei beni e servizi solo in relazione al prezzo finale pagato dal consumatore.
Annuncio del prezzo finale nel voucher fiscale/di sistema
Arte. 20. (1) Nel periodo di doppia etichettatura dei prezzi di beni e servizi, l’importo totale finale a carico del consumatore è annunciato nella ricevuta fiscale/di sistema emessa o in altro documento attestante il pagamento, emesso in sostituzione di una ricevuta fiscale/di sistema, in euro e in BGN, insieme al tasso di cambio ufficiale BGN/EUR.
(2) Dalla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, chiunque accetta pagamenti per i quali è obbligato a emettere un buono fiscale/di sistema, è tenuto a registrarli e contabilizzarli in euro e centesimi.
Doppia etichettatura nella fornitura di servizi finanziari
Arte. 21. (1) L’obbligo della doppia etichettatura dei prezzi nel periodo di cui all’art. 15, par. 2 sarà applicato dalle persone sottoposte al controllo della Banca nazionale bulgara in relazione alle tariffe per gli onorari e le commissioni per i servizi finanziari da loro forniti e dalle persone sotto il controllo della Commissione di vigilanza finanziaria in relazione all’importo dei le tariffe e le commissioni per i servizi finanziari da loro forniti. L’informativa sulla sentenza è preliminarmente pubblicata presso gli uffici e sui siti internet dei soggetti rilevanti, ove previsto. Tali informazioni vengono fornite in ogni caso gratuitamente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole su richiesta del cliente.
(2) Nel periodo di cui all’art. 15, par. 2 le persone vigilate dalla Banca nazionale bulgara indicano le informazioni su:
1. il saldo di apertura e di chiusura dei conti di pagamento negli estratti forniti su supporto cartaceo o altro supporto durevole ai sensi del § 1, punto 8 delle disposizioni aggiuntive della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, per tutti i conti leva aperti prima della data di introduzione dell’euro;
2. il valore dell’operazione di pagamento in BGN su tutti i conti in BGN aperti fino alla data di introduzione dell’euro e l’importo delle spese e commissioni dovute ai sensi dell’art. 57, par. 1, punto 2 e 3, art. 58, par. 1, punto 2 e 3, art. 64, punto 2, art. 65, par. 1, punto 2 e 3 e art. 66, par. 1, punto 2 e 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento;
3. il valore dell’operazione di pagamento e il saldo residuo sul conto nelle operazioni di pagamento per prelievi di contanti presso un terminale ATM;
4. il saldo dei prestiti e l’importo delle rate dovute sui prestiti concessi ai sensi della legge sul credito al consumo e della legge sul credito immobiliare al consumo in BGN, forniti presso l’ufficio di un istituto di credito o finanziario o tramite Internet o mobile banking, su richiesta di il cliente;
5. i pagamenti di capitale, interessi e altri relativi a prestiti concessi in BGN, su richiesta del cliente;
6. interessi maturati sui conti deposito in BGN aperti prima della data di introduzione dell’euro, su richiesta del cliente.
(3) Nel periodo di cui all’art. 15, par. 2 le società di gestione e i fondi comuni aperti nazionali pubblicano sui propri siti internet le informazioni sintetiche di cui all’art. 64, par. 2 della Legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo per il mese precedente con doppia indicazione dei valori monetari in euro e in BGN.
(4) Nel periodo di cui all’art. 15, par. 2 quando si forniscono servizi di investimento a clienti non professionali ai sensi del § 1, par. 1, punto 11 delle disposizioni aggiuntive della Legge sui mercati degli strumenti finanziari, gli intermediari di investimento indicano due volte in BGN e in EUR il saldo di cassa sul conto in BGN del cliente, il valore totale degli strumenti finanziari del cliente, nonché le informazioni sulle commissioni e sui costi ai sensi dell’art. . 71, par. 2, punto 4 della Legge sui Mercati degli Strumenti Finanziari.
(5) Nel periodo di cui all’art. 15, par. 2 quando si prestano servizi di investimento di gestione del portafoglio a clienti non professionali ai sensi del § 1, par. 1, punto 11 delle disposizioni aggiuntive della Legge sui mercati degli strumenti finanziari, si applicano le società di gestione e le persone che gestiscono fondi di investimento alternativi par. 4.
(6) Le compagnie di assicurazione pensionistica indicano i fondi disponibili nei conti assicurativi individuali degli assicurati, nei fondi di assicurazione pensionistica complementare, nonché nei conti analitici dei soggetti che ricevono pagamenti dai fondi di pagamento differiti, alla fine dell’anno solare precedente la data di introduzione dell’euro. Le informazioni di cui al primo periodo sono fornite gratuitamente ai soggetti entro il termine di cui all’art. 123z2 , par. 1, punto 3 e 6 del Codice della Previdenza Sociale.
(7) Nel periodo di cui all’art. 15, par. 2, gli assicuratori e gli intermediari assicurativi indicano due volte in euro e in lev:
1. l’importo totale dovuto dall’assicuratore in base a un contratto di assicurazione concluso in questo periodo, nonché l’importo delle rate per il pagamento differito di un premio assicurativo ai sensi di tale contratto;
2. gli annunci circa l’importo delle rate dovute in questo periodo in caso di ritardato pagamento del premio assicurativo previsto da un contratto assicurativo, indipendentemente dalla data della sua conclusione.
(8) Nel periodo di cui all’art. 15, par. 2 il gestore del mercato, rispettivamente l’intermediario d’investimento, che organizza una sede di negoziazione, indica due volte in lev e in euro:
1. il fatturato della sede commerciale interessata, pubblicato sul sito web della sede commerciale;
2. prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo minimo e massimo, prezzo di chiusura precedente e prezzo medio ponderato di ciascuno strumento finanziario sul sito web della sede di negoziazione.
(9) Nel periodo di cui all’art. 15, par. 2 le persone di cui al cpv. 1 fornire le informazioni di cui al par. 2, 4 e 7 gratuiti per i loro clienti.
Sezione II
Fornitura di banconote e monete in euro
Preparazione, produzione e consegna di monete e banconote in euro
Arte. 22. Fino alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, la Banca nazionale bulgara, in conformità con gli atti giuridici dell’Unione europea, organizza e attua la tempestiva preparazione e produzione delle monete in euro con la faccia nazionale bulgara e il consegna di banconote e monete in euro.
Distribuzione delle monete e delle banconote in euro
Arte. 23. (1) In conformità alle Linee Guida 2006/525/CE della Banca Centrale Europea del 14 luglio 2006. su alcuni preparativi per il passaggio al contante in euro e per il caricamento iniziale e il rifornimento con banconote e monete in euro provenienti da paesi terzi (BCE/2006/9) fino alla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria Banca nazionale bulgara organizza la fornitura agli enti creditizi di banconote in euro, monete in euro e kit di avvio con monete in euro (carico iniziale). La caricazione iniziale viene effettuata in base ai contratti conclusi tra la Banca nazionale bulgara e ciascun istituto di credito.
(2) Fino alla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli enti creditizi organizzano la fornitura di EAD “Poste Bulgari” e agli operatori commerciali con banconote in euro, monete in euro e set iniziali con monete in euro (ricarica). La ricarica viene effettuata in base ai contratti stipulati tra l’istituto di credito e l’EAD “Bulgarian Post” rispettivamente ciascun commerciante.
(3) Fino alla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli enti creditizi vendono kit di avvio con monete in euro a privati e commercianti in conformità con la legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro e la legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo.
(4) Fino alla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, l’EAD “Bulgarian Post” vende kit iniziali con monete in euro a privati in conformità con la legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro e la legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo .
(5) Fino alla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli enti creditizi organizzano la ricarica delle banconote in euro sugli apparecchi self-service, compresi i terminali ATM.
(6) Dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, quando si prelevano contanti tramite gli sportelli automatici self-service, compresi i terminali ATM, vengono distribuite solo banconote in euro.
(7) Le banconote in euro, le monete in euro e i set iniziali con monete in euro ricevuti durante la carica iniziale e la ricarica non possono essere utilizzati prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, tranne nei casi di cui al par. 2.
(8) Gli istituti di credito forniscono alla Banca nazionale bulgara informazioni sull’esecuzione della commissione iniziale e dell’integrazione secondo l’ordine stabilito dalla banca centrale.
(9) La Banca nazionale bulgara emana un’ordinanza per l’attuazione del presente articolo da parte degli enti creditizi.
(10) Fino alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, la vendita dei set iniziali con monete in euro ai sensi del presente articolo sarà effettuata al tasso di cambio ufficiale.
Sezione III
Periodo di doppia circolazione del leva e dell’euro
Periodo di doppia circolazione del leva e dell’euro
Arte. 24. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (CE) n. 974/98 dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, per un periodo di un mese, le banconote e le monete in BGN continuano ad avere corso legale nel territorio della Repubblica di Bulgaria (periodo di doppia circolazione di BGN ed Euro) .
Norme nel periodo di doppia circolazione
Arte. 25. (1) Durante il periodo di doppia circolazione, quando il pagamento viene ricevuto in contanti in lev o in euro, il commerciante restituisce l’intero saldo in euro. Quando il commerciante non ha disponibilità attuali sufficienti per restituire il saldo interamente in euro, restituisce il saldo interamente in BGN.
(2) Durante il periodo di doppia circolazione il commerciante non può accettare più di 50 monete in BGN, compresi i centesimi, in una transazione.
(3) Nel periodo di doppia circolazione in caso di reclamo di un prodotto o servizio, quando il consumatore ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere il rimborso dell’importo pagato, il commerciante restituisce l’intero importo pagato in euro . Quando il commerciante non ha disponibilità attuali sufficienti per restituire l’importo pagato in contanti in euro, restituisce l’importo pagato interamente in BGN.
(4) Dalla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, quando i commercianti effettuano transazioni in contanti con macchine, apparecchi e sistemi self-service, compresi quelli senza alimentazione elettrica, verrà utilizzato solo l’euro.
(5) Durante il periodo di doppia circolazione, i commercianti non possono aumentare i prezzi dei beni e dei servizi da loro offerti, quando ciò non è giustificato da fattori economici oggettivi.
Sezione IV
Cambio di banconote e monete
Cambio di banconote e monete
Arte. 26. (1) Ai sensi dell’art. 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 974/98, la Banca nazionale bulgara cambia le banconote e le monete in BGN in euro al tasso di cambio ufficiale gratuitamente, in quantità illimitata e senza limiti di tempo.
(2) Durante i primi 6 mesi dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli istituti di credito cambiano un numero illimitato di banconote e monete da lev in euro al tasso di cambio ufficiale, per importi superiori a 30.000 BGN. per transazione, gli istituti di credito cambiano gratuitamente banconote e monete da lev in euro previa richiesta di 3 giorni lavorativi. Il primo periodo si applica per analogia anche al deposito e al relativo cambio di banconote e monete in BGN sul conto del cliente in Euro presso l’istituto di credito presso il quale è avvenuto il cambio.
(3) Durante i primi 6 mesi dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, le “Poste Bulgare” EAD scambiano gratuitamente banconote e monete da lev in euro al tasso di cambio ufficiale per un importo fino a BGN 1.000. al giorno per una persona. Per importi di BGN 1.000. fino a 10.000 BGN al giorno per una persona Le Poste Bulgare EAD cambiano gratuitamente banconote e monete da lev in euro previa richiesta entro 3-5 giorni lavorativi solo presso gli uffici postali preannunciati del paese. L’EAD “Bulgarian Post” non scambia banconote e monete da lev a euro per un importo superiore a 10.000 BGN. al giorno per persona.
(4) L’EAD “Bulgarian Post” cambia banconote e monete da lev in euro solo nelle aree popolate dove non ci sono uffici o filiali di un istituto di credito, assegnando l’attività come servizio di interesse economico generale per un periodo di 6 mesi, a partire dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, secondo la decisione della Commissione del 20 dicembre 2011. sull’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione del servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della fornitura di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE) (GU L 7 dell’11 gennaio 2012).
(5) Le condizioni e la procedura per l’esecuzione del servizio di interesse economico generale ai sensi del par. 4 e la compensazione dei costi netti della sua attuazione sono determinati con atto del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni.
(6) Dopo la scadenza del termine di cui al par. 2 Gli istituti di credito possono introdurre una commissione per il servizio di cambio di banconote e monete da BGN in euro in contanti, nonché per il deposito e il relativo cambio di banconote e monete in BGN su un conto.
(7) Dopo la scadenza del termine di cui al par. 3 L’EAD “Bulgarian Post” può introdurre una tariffa per il servizio di cambio di banconote e monete da lev a euro in contanti.
(8) Fino alla scadenza di 12 mesi dalla data di introduzione dell’euro, gli enti creditizi non possono rifiutarsi di fornire i servizi di cui al par. 2. L’EAD “Bulgarian Post” non può rifiutarsi di fornire i servizi di cui al par. 3, salvo in assenza di disponibilità di contante.
(9) Dopo 12 mesi dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli istituti di credito e l’EAD “Bulgarian Post” possono sospendere il servizio di cambio di banconote e monete da lev a euro in contanti.
(10) Gli enti creditizi e l’EAD “Bulgarian Post” mettono in un posto ben visibile nei loro locali le informazioni sulle condizioni dei servizi da loro forniti ai sensi del presente articolo e le pubblicano sui loro siti web.
(11) Il cambio di banconote e monete da lev a euro viene effettuato in conformità con i requisiti della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro e della legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo.
(12) Gli enti creditizi forniscono alla Banca nazionale bulgara informazioni sui servizi forniti ai sensi del presente articolo secondo una procedura determinata dalla banca centrale.
(13) La Banca nazionale bulgara assicura il ritiro, la custodia e la distruzione delle banconote e delle monete in BGN.
(14) La Banca nazionale bulgara emana un’ordinanza sull’attuazione del presente articolo da parte degli enti creditizi.
(15) Il cambio delle banconote e monete danneggiate da lev in euro al tasso di cambio ufficiale viene effettuato conformemente alla procedura stabilita da un’ordinanza della Banca nazionale bulgara.
Capitolo tre
SOVRAVALUTA
Sezione I
Regole generali per la conversione della valuta
Rivalutazione dei prezzi di beni e servizi
Arte. 27. (1) Ai sensi dell’art. 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97, la conversione dei prezzi di beni e servizi da BGN a EUR viene effettuata applicando le regole di conversione di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13.
(2) Il prezzo unitario di beni e servizi in BGN, espresso con più di due cifre dopo la virgola, può essere espresso con lo stesso numero di cifre dopo la conversione della valuta ai sensi dell’art. 12 in euro con corrispondente applicazione dell’art. 13, par. 1.
Conversione dei conti
Arte. 28. (1) Alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli istituti di credito e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 3, par. 1 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento converte in euro tutti i saldi in BGN sui conti dei propri clienti in conformità con le regole per la conversione valutaria e l’arrotondamento ai sensi dell’art. 12 e 13, senza spese e commissioni per il cliente e fatte salve le condizioni dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11, par. 3, valido prima della conversione.
(2) Nel caso di contratti di deposito in contante previa conversione e arrotondamento secondo le norme dell’art. 12 e 13, senza spese e commissioni per il cliente, i termini di tali contratti sono conservati ai sensi dell’art. 11, par. 3, in vigore prima di tale data, a partire dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, l’importo del tasso di interesse sul deposito non può essere inferiore all’importo del tasso di interesse in vigore prima di tale data.
(3) Una persona che, alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, ha conti di pagamento liberi da gravami, vincoli o altre restrizioni legali, compresi conti di moneta elettronica, in BGN e in euro con lo stesso servizio di pagamento prestatore, può, entro un termine di due mesi dalla data di introduzione dell’euro, chiedere la chiusura di un conto di pagamento e il trasferimento del suo saldo positivo sull’altro conto di pagamento della stessa persona, mantenendo le condizioni di il conto di pagamento su cui vengono trasferiti i fondi. Per queste operazioni non vengono addebitati costi o commissioni. Nel caso in cui sul conto di pagamento in chiusura o su una carta di credito emessa vi sia un saldo debitore, la persona deve rimborsare l’obbligo corrispondente prima della chiusura.
Unità monetaria quando si eseguono operazioni di pagamento
Arte. 29. (1) Dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, le operazioni di pagamento relative alla fornitura di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, che prima della data di introduzione dell’euro sono stati avviati in BGN e saranno conclusi a partire dalla data di introduzione dell’euro, saranno eseguiti in euro.
(2) Dalla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, l’avvio e l’esecuzione delle operazioni di pagamento in BGN relative alla fornitura di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, ad eccezione dei casi di cui all’art. 26, par. 8.
Tutela dei diritti degli azionisti e dei soci
Arte. 30. La conversione da BGN in EUR del capitale di una società per azioni, di una società per azioni e di una società a responsabilità limitata viene effettuata in modo tale da non pregiudicare i diritti degli azionisti, rispettivamente dei soci, nonché dei la loro quota nel capitale.
Rivalutazione del valore nominale delle azioni e rivalutazione del capitale delle società commerciali
Arte. 31. (1) Il valore nominale di un’azione viene convertito da BGN in EUR dividendo il valore nominale dell’azione in BGN per l’intero valore numerico del tasso di cambio ufficiale e arrotondando il risultato ai sensi dell’art. 13, par. 1.
(2) Il capitale di una società per azioni e di una società in accomandita con azioni in euro è formato dal valore nominale di un’azione, determinato in euro ai sensi del par. 1 moltiplicato per il numero di azioni.
(3) La differenza tra il valore del capitale, che si ottiene applicando la regola di conversione valutaria di cui all’art. 12, e il valore del capitale, che si ottiene secondo il par. 2, si riflette come utili non distribuiti/perdite non coperte degli anni precedenti.
(4) Il capitale di una società a responsabilità limitata viene convertito da BGN in EUR dividendo il valore iscritto del capitale in BGN per l’intero valore numerico del tasso di cambio ufficiale e arrotondando il risultato ai sensi dell’art. 13, par. 1.
(5) L’importo della quota di capitale di ciascun socio di una società a responsabilità limitata è calcolato come l’importo rivalutato del capitale ai sensi del par. 1 viene ripartito tra i soci in base alla loro partecipazione al capitale prima della conversione.
Modifica e annuncio di documenti di società commerciali, valutazione del prospetto
Arte. 32. (1) Le società commerciali accettano modifiche ai documenti di cui all’art. 9, par. 2, nonché portare con sé la propria documentazione interna diversa da quelle indicate all’art. 9, par. 2 in conformità con i requisiti di questa legge entro 12 mesi dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria.
(2) Le società per azioni e le società in accomandita con azioni devono presentare per l’annuncio nel registro delle imprese, autenticato dalla persona o dalle persone che rappresentano la società, una copia dello statuto con l’indicazione dell’importo del capitale e del valore nominale le azioni convertite secondo le norme della presente legge.
(3) Le società a responsabilità limitata presentano per la pubblicazione nel registro delle imprese, autenticata dall’organo che rappresenta la società, una copia del contratto di società con il tasso di cambio riflesso secondo la procedura dell’art. 31, par. 4 ammontare del capitale, nonché l’importo convertito delle azioni con le quali i soci partecipano al capitale.
(4) La presentazione per l’annuncio di copie dello statuto e del contratto societario ai sensi del par. 2 e 3 devono essere effettuate contemporaneamente alla presentazione della prima domanda successiva di iscrizione, cancellazione o pubblicazione nel registro delle imprese. Per la comunicazione degli atti di cui al par. 2 e 3 non viene riscossa alcuna tassa statale.
(5) Nel caso in cui, al fine di preservare i diritti dei soci di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 30, in caso di rivalutazione delle proprie quote di capitale, è richiesta una modifica della rivalutazione secondo l’ordine dell’art. 31, par. 4 del capitale sociale, la modifica può ammontare solo fino al 5% del capitale sociale e deve essere effettuata secondo la procedura di modifica del contratto societario. In questo caso non si applicano le norme della legge commerciale sull’aumento e la diminuzione del capitale.
(6) Le persone di cui all’art. 1, par. 2, punto 1 – 3 e 6 della legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria presentano alla Commissione di vigilanza finanziaria i documenti di cui al par. 1 entro 7 giorni dall’adozione delle decisioni volte ad adeguarle ai requisiti della presente legge, quando esiste l’obbligo della loro approvazione, notificano conseguentemente alla Commissione di vigilanza finanziaria la loro modifica, quando esiste l’obbligo di notificarla.
(7) Gli emittenti di titoli per la cui emissione esiste un prospetto approvato per l’offerta pubblica e la loro successiva ammissione alla negoziazione su un mercato mobiliare regolamentato e per i quali il periodo di offerta non è scaduto alla data di introduzione dell’euro nel mercato La Repubblica di Bulgaria non ha iniziato le negoziazioni sul mercato regolamentato, entro 7 giorni lavorativi dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria pubblicheranno in un luogo ben visibile sui propri siti web e sui siti web degli investimenti aziende intermediari coinvolti nell’offerta, dichiarare se l’introduzione dell’euro è rilevante ai fini della valutazione dei titoli e comunicarlo alla Commissione di Vigilanza Finanziaria. Nel caso in cui l’introduzione dell’euro sia legata alla valutazione di titoli, l’art. 89c della legge sull’offerta pubblica di titoli.
(8) Fermi restando i requisiti di doppia designazione, i soggetti di cui all’art. 1, par. 2, punto 1 – 3 e 6 della legge sulla commissione per la vigilanza finanziaria convertono da BGN in euro secondo le regole di questa legge i valori monetari specificati in tutti i documenti che sono tenuti a fornire agli investitori, agli assicurati e alle persone assicurate, sul data di introduzione dell’Euro come moneta ufficiale.
Conversione automatica nel registro di commercio
Arte. 33. (1) Alla data dell’introduzione dell’euro, l’importo del capitale di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni e di una società in accomandita con azioni iscritte nel registro delle imprese, nonché il valore nominale registrato delle le azioni di società per azioni e di società in accomandita per azioni sono automaticamente sostituite con i valori in euro e centesimi di euro determinati ai sensi dell’art. 31, par. 1, 2 e 4.
(2) La conversione di cui al par. 1 è effettuato d’ufficio dall’Agenzia di registrazione.
Rivalutazione dei titoli di debito diversi dai titoli di Stato
Arte. 34. (1) Il valore nominale totale di un’emissione di titoli di debito diversi dai titoli di Stato deve essere convertito secondo le regole di conversione e arrotondamento di cui all’art. 12 e 13.
(2) Il valore nominale unitario dei titoli di debito dematerializzati, diversi dai titoli di Stato, è calcolato come valore ricevuto in euro ai sensi del par. 1 è diviso per il numero di titoli di debito emessi dalla rispettiva emissione.
(3) La rivalutazione dei valori nominali ai sensi del par. 1 e 2 non costituiscono modifica dei diritti e degli obblighi dell’emittente o del detentore.
Rivalutazione e regola di arrotondamento del valore di una quota dei fondi di previdenza complementare. Contributi assicurativi per l’assicurazione pensionistica obbligatoria aggiuntiva
Arte. 35. (1) Il valore di una quota in euro del fondo di assicurazione pensionistica complementare, valido per il primo giorno lavorativo dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, è calcolato come il valore netto del patrimonio di il fondo in lev alla fine del giorno lavorativo precedente viene convertito in conformità con le regole di conversione e arrotondamento ex art. 12 e 13 e diviso per il numero totale delle quote del fondo alla fine della stessa giornata. Il valore risultante per frase viene prima arrotondato alla quinta cifra decimale come segue:
1. quando la sesta cifra dopo la virgola è inferiore a cinque, la quinta cifra dopo la virgola resta invariata;
2. quando la sesta cifra decimale è pari o superiore a cinque, la quinta cifra decimale è aumentata di una unità.
(2) Quando si utilizzano i valori di una quota del fondo di assicurazione pensionistica complementare, valido prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, la conversione da lev in euro viene effettuata dividendo il valore di una quota per l’intero valore numerico del tasso di cambio ufficiale e il valore risultante è arrotondato alla quinta cifra decimale.
(3) I contributi assicurativi per l’assicurazione pensionistica aggiuntiva obbligatoria, relativi ai mesi precedenti l’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, vengono trasferiti dall’Agenzia nazionale delle entrate alla compagnia di assicurazione pensionistica, calcolati secondo i dati di cui all’art. 5, par. 4, punto 1 del Codice della Previdenza Sociale e convertito ai sensi dell’art. 12 e ad eccezione dell’art. 13, par. 1. In fase di conversione gli importi vengono calcolati alla seconda cifra decimale, senza arrotondamenti.
Rivalutazione e regola per l’arrotondamento del valore delle quote di investimenti collettivi di capitale
Arte. 36. (1) Il primo giorno lavorativo dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, viene calcolato il valore netto delle attività di un organismo di investimento collettivo in euro e il valore netto delle attività in BGN a la fine del giorno lavorativo precedente viene convertita secondo le regole di conversione valutaria e di arrotondamento di cui all’art. 12 e 13. Il valore patrimoniale netto per quota in euro si calcola dividendo innanzitutto il valore patrimoniale netto tradotto per frase per il numero di quote in circolazione e arrotondando il valore risultante al quarto decimale come segue:
1. quando la quinta cifra dopo la virgola è inferiore a cinque, la quarta cifra dopo la virgola resta invariata;
2. quando la quinta cifra decimale è uguale o superiore a cinque, la quarta cifra decimale è aumentata di una unità.
(2) Il valore di emissione di un’azione in euro e il prezzo di rimborso di un’azione in euro vengono arrotondati secondo la regola di cui al par. 1, frase seconda.
(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano rispettivamente ai fondi di investimento nazionali e ai fondi di investimento alternativi.
Norme particolari per gli strumenti finanziari indisponibili
Arte. 37. (1) Alla data dell’introduzione dell’euro, il gestore del mercato, rispettivamente l’intermediario di investimento che organizza una sede di negoziazione, converte il valore di mercato degli strumenti finanziari non disponibili ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione da BGN in euro, fatto salvo il rispetto delle regole di conversione valutaria e di arrotondamento di cui all’art. 12 e 13, salvo che questa o altra legge o atto dell’Unione Europea preveda particolari regole di arrotondamento per lo strumento finanziario interessato.
(2) Alla data dell’introduzione dell’euro, la JSC “Central Depository” converte automaticamente il valore nominale degli strumenti finanziari non correnti iscritti nel registro centrale dei titoli da BGN a EUR, fatto salvo il rispetto delle regole di conversione valutaria e arrotondamento ex art. 12 e 13, salvo che questa o altra legge o atto dell’Unione Europea preveda particolari norme per l’arrotondamento del valore nominale del relativo strumento finanziario.
(3) Il regolamento dei conti in contanti per le transazioni con strumenti finanziari concluse in BGN prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, che saranno chiusi a partire dalla data di introduzione dell’euro, sarà effettuato in euro.
(4) Non vengono riscosse commissioni o commissioni per le attività di conversione valutaria ai sensi del presente articolo.
Rivalutazione dei titoli di Stato
Arte. 38. (1) A partire dalla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, il valore nominale di tutti i titoli di stato in lev verrà convertito una volta da lev in euro ai sensi dell’art. 12 e il risultato viene arrotondato ai sensi dell’art. 13.
(2) Ai sensi del par. 1 tre giorni lavorativi prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria:
1. sono sospese tutte le transazioni e operazioni con titoli di Stato;
2. i soggetti titolari dei sistemi di registrazione dei titoli di Stato di cui all’art. 35, par. 4 della legge sul debito statale, inviano alla Banca nazionale bulgara gli estratti conto dei conti individuali dei loro clienti.
(3) La rivalutazione dei valori nominali ai sensi del par. 1 per ogni singolo conto cliente per titoli di stato, per ogni emissione di titoli di stato tramite codice di identificazione internazionale (ISIN) viene effettuata dalla Banca nazionale bulgara, sistemi leader per la registrazione dei titoli di stato, ai sensi dell’art. 35, par. 2 della legge sul debito dello Stato.
(4) Non vengono riscosse commissioni o commissioni per le attività di conversione valutaria ai sensi del presente articolo.
(5) Dopo la conversione il valore nominale ai sensi del par. 1 è considerato il valore nominale delle emissioni di titoli di Stato in euro.
(6) La Banca nazionale bulgara invia informazioni dai sistemi da essa gestiti per la registrazione dei titoli di Stato ai sensi dell’art. 35, par. 2 della legge sul debito statale del Ministero delle finanze, in base alla quale il Ministero delle finanze iscrive nel registro ufficiale del debito statale e del debito garantito dallo stato ai sensi dell’art. 38, par. 1 della Legge sul debito dello Stato, i valori nominali aggregati per ciascuna emissione di titoli di Stato in BGN convertiti in Euro.
(7) In caso di differenze tra le informazioni fornite ai sensi del par. 6 e quello rivalutato ex art. 12 e arrotondato ai sensi dell’art. 13 valore nominale aggregato originario per ciascuna emissione di BGN in Euro, tenuto al registro ufficiale di cui all’art. 38, par. 1 della legge sul debito statale, la differenza è considerata come nuovo debito statale assunto oltre i limiti determinati ai sensi dell’art. 37 della Legge sulla Finanza Pubblica nella legge sul bilancio dello Stato per l’anno di riferimento.
(8) Nei certificati nominativi di proprietà di titoli di Stato in BGN emessi, i valori indicati in BGN sono considerati valori in euro quando si applicano le regole di conversione valutaria di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13. I certificati sono validi fino al rimborso definitivo dei crediti delle persone in essi nominate derivanti dal diritto di proprietà sui titoli di Stato della rispettiva emissione.
(9) Il valore di mercato in euro dei titoli di Stato originariamente emessi in BGN è determinato sulla base del valore nominale rivalutato dei titoli di Stato alla pari. 1 ed è calcolato per 100 unità di taglio con due cifre decimali.
Azione collettiva
Arte. 39. Dalla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria si applicano le clausole di azione collettiva previste dall’art. 12, par. 3 del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità dopo la sua ratifica da parte dell’Assemblea Nazionale e l’entrata in vigore per la Repubblica di Bulgaria.
Rivalutazione dei prestiti statali e con garanzia statale
Arte. 40. ( 1) Il valore nominale dei prestiti statali e garantiti dallo Stato viene convertito in euro secondo le regole di conversione di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13.
(2) Dopo la conversione di cui al par. 1 il valore nominale di cui al par. 1 non è considerata una modifica dei valori nominali del prestito statale iniziale o garantito dallo stato ricevuto in BGN e ricalcolato ai sensi del par. 1.
Conversione di valuta con clausola valutaria in euro
Arte. 41. (1) Dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, tutti i titoli di stato, i prestiti statali e le garanzie statali, originariamente emessi, contratti ed emessi in BGN o con una clausola valutaria in euro, sono considerati titoli di stato, prestiti statali e garanzie statali in euro.
(2) Dalla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, tutti i titoli comunali, i prestiti comunali e le garanzie originariamente emessi, concordati ed emessi in BGN o con una clausola valutaria in euro sono considerati titoli comunali, prestiti comunali e garanzie comunali. nell’euro.
Rivalutazione delle passività pubbliche
Arte. 42. (1) Tutti gli obblighi pubblici non pagati e le somme indebitamente pagate o riscosse nell’ambito degli obblighi pubblici prima dell’introduzione dell’euro saranno convertiti in euro alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria in conformità con le regole di conversione di cui all’art. . 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13.
(2) Ogni credito e ogni obbligazione accertata e riscossa dall’Agenzia nazionale delle entrate, comprese le obbligazioni trasferite ad essa per la riscossione forzata, il cui importo ammonta a un centesimo a partire dall’ultimo giorno prima dell’introduzione dell’euro, non verrà convertito il giorno dell’introduzione dell’euro ai sensi dell’art. 12 e 13 ed è considerato cancellato.
Sezione II
Regole speciali
Titoli al portatore e strumenti di pagamento che non rientrano nel campo di applicazione della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento dopo la data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, nonché prodotti del tabacco
Arte. 43. Francobolli, lotterie con esito predeterminato, buoni sconto, buoni per il valore della merce restituita, buoni, compresi buoni pasto ai sensi del § 1, articolo 36 delle disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sui redditi delle società, altri titoli al portatore, strumenti compensativi ex art. 2 della legge sulle transazioni con strumenti compensativi, nonché strumenti di pagamento di cui all’art. 2, par. 1, punto 11 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, nonché i prodotti del tabacco che erano in vendita, in circolazione o immessi in consumo sul territorio del paese prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria e i cui valori sono espressi in BGN, vengono utilizzati anche dopo la data di introduzione dell’euro fino alla loro data di scadenza oppure vengono venduti nella rete commerciale fino ad esaurimento delle scorte applicando il tasso di cambio ufficiale e secondo le regole di conversione valutaria e arrotondamento secondo Arte. 12 e 13.
Tassi di interesse sui contratti di credito
Arte. 44. (1) In caso di modifica significativa o di cessazione della preparazione di un benchmark, compresi gli indici e/o gli indicatori pubblicati dalla Banca nazionale bulgara o dall’Istituto nazionale di statistica, o una combinazione di essi, utilizzati come base per il calcolo tasso di interesse variabile sui contratti di credito convertiti da BGN a EUR, viene applicato un benchmark alternativo, che viene utilizzato come sostituto del benchmark che non è più preparato o che è cambiato in modo significativo, secondo piano d’azione ex art. 28, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Consiglio Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016. sugli indici utilizzati come parametri di riferimento ai fini di strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014 (OB, L 171 /1 del 29 giugno 2016).
(2) Per le modifiche ai contratti di credito derivanti dall’attuazione dei piani di cui al par. 1 e l’utilizzo di un benchmark alternativo in sostituzione del benchmark che non è più preparato o è cambiato in modo significativo, il creditore informa il cliente ai sensi dell’art. 58, par. 3 e 4 della Legge sugli enti creditizi, art. 14 della legge sul credito al consumo e dell’art. 28 della Legge sui prestiti immobiliari al consumo.
(3) A partire dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, il nuovo tasso di interesse applicabile ai contratti di credito a tasso di interesse variabile non può essere superiore all’importo del tasso di interesse su di essi prima della data di introduzione dell’euro euro.
(4) Nel caso di un contratto di prestito in cui è concordato un tasso di interesse fisso, a partire dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, il tasso di interesse rimane quello concordato prima della data di introduzione dell’euro .
Retribuzione, benefici, prestazioni monetarie e sociali e pensioni ai sensi della Parte Prima del Codice della previdenza sociale
Arte. 45. (1) A partire dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, la remunerazione del lavoro, le prestazioni, le prestazioni monetarie e sociali e le pensioni ai sensi della prima parte del codice di previdenza sociale saranno pagate in euro e saranno ricalcolate in ai sensi dell’art. 12. In deroga alla regola di cui all’art. 13, se la terza cifra decimale è maggiore di zero, la seconda cifra decimale è aumentata di uno.
(2) Il comma 1 si applica anche alle remunerazioni per il lavoro svolto, ai benefici, ai benefici monetari e sociali e alle pensioni ai sensi della prima parte del Codice di previdenza sociale, che sono determinati in BGN, ma non sono stati pagati entro la data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria.
Capitolo quattro
ADATTAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LAVORARE CON L’EURO. REGISTRI, DOCUMENTI CONTABILI E DI BILANCIO, DOCUMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI TASSE, TASSE E CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI. PAGAMENTO E INCASSO CREDITI PUBBLICI. STATISTICHE UFFICIALI
Sezione I
Adeguamento dei sistemi informativi e dei registri per il funzionamento con l’euro
Adeguamento dei sistemi informativi
Arte. 46. (1) Entro tre mesi prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli organi amministrativi, le persone che svolgono funzioni pubbliche e le organizzazioni che forniscono servizi pubblici adeguano i loro sistemi informativi che elaborano informazioni finanziarie con i requisiti di questa legge e della legge sul governo elettronico.
(2) Le modifiche al sistema di pagamento elettronico del bilancio in relazione all’introduzione dell’euro devono essere apportate entro un mese prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell’art. 58b, par. 2 della legge sul governo elettronico non si applica. Il Ministro dell’e-Government può richiedere informazioni sulla natura e il carattere dei cambiamenti e può fornire raccomandazioni e indicazioni.
(3) Il Ministro del governo elettronico impartisce istruzioni metodologiche alle persone di cui al par. 1 riguardante l’adeguamento dei sistemi informatici che elaborano i dati finanziari in relazione all’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria.
Conversione automatica e adattamento dei registri
Arte. 47. (1) Alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, gli organi amministrativi, le persone che svolgono funzioni pubbliche e le organizzazioni che forniscono servizi pubblici convertono automaticamente da BGN a EUR i valori nei registri da loro tenuti da applicando le regole di conversione di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13, salvo che questa legge disponga diversamente.
(2) Le persone di cui all’art. 56, par. 2 della Legge sugli enti creditizi alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria convertono da BGN in EUR e trasmettono le informazioni sugli obblighi monetari dei loro clienti alla Centrale dei rischi.
(3) Il requisito del par. 1 non si applica ai valori in BGN contenuti nelle relazioni finanziarie e di altro tipo o nelle relazioni pubblicate nei registri.
Sezione II
Documenti contabili
Reporting contabile e compilazione delle operazioni contabili
Arte. 48. ( 1) Alla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, i saldi dei conti contabili in BGN saranno convertiti in euro secondo le regole di conversione valutaria di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13.
(2) Il valore di ogni singola attività o passività disponibile viene ricalcolato da BGN a EUR in conformità con le norme di cui all’art. 12 ed è arrotondato ai sensi dell’art. 13, ad eccezione delle posizioni di retribuzione di lavoro, monetaria e sociale, nonché delle pensioni di cui alla prima parte del Codice della Previdenza Sociale, che sono rivalutate ai sensi dell’art. 45.
(3) Quando le attività e le passività risultano nei libri e nei registri contabili e quantitativamente, il ricalcolo viene effettuato calcolando il valore per una unità di misura secondo le regole dell’art. 12 e 13 ed il valore unitario così determinato viene moltiplicato per la quantità corrispondente. Ai fini della contabilità analitica, il valore di una unità di misura in BGN, espressa con più di due cifre decimali, può essere espresso con lo stesso numero di cifre decimali previa conversione di cui all’art. 12 in euro con corrispondente applicazione dell’art. 13, par. 1.
(4) Le differenze di cambio risultanti dal ricalcolo di cui al par. 2 e 3, sono contabilizzati come costi e ricavi contabili correnti e sono riconosciuti ai fini fiscali nell’anno della loro rendicontazione contabile.
(5) Quando vengono riportati i saldi dei conti contabili che rappresentano il patrimonio netto e il ricalcolo quantitativo viene effettuato calcolando il valore di un’unità di misura secondo le regole dell’art. 12 e 13 ed il valore unitario così determinato viene moltiplicato per l’importo corrispondente. Per il ricalcolo del capitale sottoscritto (azioni e quote sociali) si applicano le regole di conversione valutaria di cui all’art. 30-33.
(6) Tutte le differenze derivanti dal ricalcolo del capitale sono contabilizzate nel patrimonio netto.
(7) Dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, l’attuale documentazione contabile e rendicontazione è effettuata in euro e il bilancio annuale è redatto in migliaia di euro, con i dati del periodo di riferimento precedente ricalcolato in migliaia di euro secondo le norme dell’art. 12 e 13, al fine di garantire la comparabilità tra il periodo corrente e quello precedente.
(8) I rendiconti finanziari annuali sono preparati nell’unità monetaria che è l’unità monetaria ufficiale della Repubblica di Bulgaria alla fine del periodo di riferimento, e i dati comparabili per il periodo di riferimento precedente dovrebbero essere nella stessa unità monetaria.
(9) I paragrafi da 1 a 8 si applicano di conseguenza nella preparazione di relazioni finanziarie intermedie, altre relazioni e riferimenti per scopi specifici, quando ciò è richiesto dalla legislazione bulgara o dalla legge direttamente applicabile dell’Unione Europea.
Sezione III
Documenti di bilancio
Previsioni di bilancio a medio termine aggiornate e programma fiscale consolidato
Arte. 49. (1) Le disposizioni dell’art. 11 – 13 si applicano rispettivamente ai parametri e alle ipotesi inclusi nelle previsioni di bilancio a medio termine aggiornate, nonché al programma fiscale consolidato.
(2) Le disposizioni dell’art. 48 si applicano di conseguenza nell’attuazione e nella rendicontazione dei bilanci inclusi nel programma fiscale consolidato, dei conti per i fondi dell’Unione europea e dei conti per i fondi esteri secondo la Legge sulle finanze pubbliche.
Sezione IV
Documenti relativi agli obblighi relativi a tasse, tasse e contributi assicurativi obbligatori
Dichiarazioni fiscali, assicurative e di gioco, compensi, atti, messaggi e altri documenti
Arte. 50. (1) I valori monetari nelle dichiarazioni fiscali e nelle dichiarazioni per i contributi assicurativi obbligatori e in altri documenti presentati per un periodo fiscale/assicurativo scaduto sono indicati nell’unità monetaria che era l’unità monetaria ufficiale della Repubblica di Bulgaria al momento la fine del periodo fiscale/assicurativo per il quale viene presentata la dichiarazione o il documento. Quando il periodo per il quale viene presentata la dichiarazione o il documento termina/include il periodo di doppia circolazione di BGN ed EUR, i valori monetari nella dichiarazione fiscale/assicurativa o nel documento sono indicati in EUR. I valori monetari nelle dichiarazioni fiscali presentate per un periodo fiscale futuro sono indicati nell’unità monetaria che è l’unità monetaria ufficiale della Repubblica di Bulgaria al momento della loro presentazione.
(2) Nelle notifiche sugli obblighi relativi all’imposta sugli immobili e sulla tassa sui rifiuti domestici, inviate alle persone obbligate dopo la data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, i valori monetari sono indicati in euro.
(3) I valori monetari nelle dichiarazioni ai sensi della legge sul gioco d’azzardo, presentate per un periodo scaduto, sono indicati nell’unità monetaria che era l’unità monetaria ufficiale della Repubblica di Bulgaria alla fine del periodo per il quale viene presentata la dichiarazione. Quando il periodo per il quale viene presentata la dichiarazione comprende il periodo di doppia circolazione di BGN ed EUR, i valori monetari nella dichiarazione sono indicati in EUR.
(4) Negli atti e documenti emessi ai sensi del Codice di procedura fiscale e assicurativa, dopo la data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria e relativi a periodi precedenti all’introduzione dell’euro, i valori monetari sono indicati in BGN, indipendentemente da quanto disposto dall’art. 42 e 52. Gli importi da depositare e gli importi da rimborsare sono indicati in euro.
Dichiarazioni correttive e altri documenti
Arte. 51. I valori monetari nelle dichiarazioni correttive e negli altri documenti sono indicati nell’unità monetaria che era l’unità monetaria ufficiale della Repubblica di Bulgaria alla fine del periodo per il quale è stata presentata la dichiarazione o il documento correttivo.
Sezione V
Pagamento e riscossione post-euro di crediti pubblici e recupero post-euro di importi di debito pubblico pre-euro indebitamente pagati o incassati
Pagamento dei crediti pubblici dopo l’introduzione dell’euro
Arte. 52. (1) Dopo la data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria tutti i crediti pubblici nei confronti dello Stato e dei comuni saranno pagati e incassati in euro. Nel periodo di doppia circolazione BGN ed Euro, nei casi in cui è consentito il pagamento in contanti degli obblighi pubblici, i pagamenti in contanti possono essere effettuati anche in BGN.
(2) La rivalutazione dei crediti ai sensi del par. 1 in euro viene effettuato secondo le regole per la conversione valutaria di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13.
Rimborso di somme indebitamente pagate o incassate prima dell’introduzione dell’euro per crediti pubblici
Arte. 53. Dopo la data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, il rimborso/la soppressione degli importi indebitamente pagati o incassati per crediti pubblici prima dell’introduzione dell’euro sarà effettuato in euro, e la conversione sarà effettuata in conformità con le regole di conversione di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13.
Sezione VI
Statistiche ufficiali
Statistiche ufficiali
Arte. 54. (1) L’Istituto nazionale di statistica, la Banca nazionale bulgara e le autorità statistiche convertono in euro le informazioni statistiche pubblicate in BGN per i periodi precedenti all’introduzione dell’euro in conformità con le regole di conversione valutaria di cui all’art. 12 e per gli arrotondamenti ex art. 13.
(2) Le autorità di cui al par. 1 di loro competenza, determinano i periodi precedenti alla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, per i quali le informazioni statistiche vengono convertite da BGN a EUR.
Capitolo cinque
CONTROLLO, ESECUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILITÀ PENALE AMMINISTRATIVA
Sezione I
Controllo del rispetto della legge e segnalazioni di violazioni
Controllare
Arte. 55. (1) La Banca nazionale bulgara, nell’ambito delle sue competenze, controlla il rispetto dei requisiti di cui all’art. 23, par. 2 – 3, 5 – 8, art. 26, par. 2, 6, 8 – 12, art. 28, 29, 38 e 44 dei suoi subordinati .
(2) La Commissione di vigilanza finanziaria e i suoi organi, nell’ambito delle loro competenze, vigilano sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 14, par. 2, art. 16, par 1, 2 e 4, art. 21, par. 1, 3 – 9, art. 25, par. 5, art. 27, par. 1, art. 32, par. 1, 6 – 8 e art. 34 – 37 dei suoi subordinati.
(3) L’Agenzia nazionale delle entrate, nell’ambito delle sue competenze, controlla il rispetto dei requisiti di cui all’art. 20 e dell’art. 25, par. 5.
(4) La Commissione per la Tutela dei Consumatori, nell’ambito delle sue competenze, vigila sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 14, par. 2, art. 15, art. 16, art. 21, par. 1 – in relazione alle persone sottoposte alla vigilanza della Banca nazionale bulgara, art. 21, par. 2, punto 4, art. 25, par. 1 – 4, nonché i requisiti di cui all’art. 27, par. 1.
(5) I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle persone sottoposte alla vigilanza della Commissione per la vigilanza finanziaria.
(6) Il Ministro dell’e-Government, nell’ambito delle sue competenze, vigila sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 46 e dell’art. 47, par. 1.
(7) Nello svolgimento delle funzioni di controllo previste dalla presente legge, le autorità competenti collaborano e possono effettuare ispezioni congiunte.
Segnalazioni di violazioni della legge
Arte. 56. (1) Ogni persona ha il diritto di denunciare all’autorità competente le violazioni ai sensi di questa legge per quanto riguarda le violazioni dei requisiti di questa legge.
(2) Tutti gli organi statali sono tenuti a prestare assistenza all’autorità competente e a fornire informazioni su richiesta.
Sezione II
Misure amministrative coercitive
Autorità competenti
Arte. 57. (1) Quando si accerta che una persona sotto la supervisione della Banca nazionale bulgara ha violato l’art. 23, par. 2 – 3, 5 – 8, art. 26, par. 2, 6, 8 – 12, art. 28, 29, 38 e 44, la Banca nazionale bulgara può applicare misure coercitive ai sensi dell’art. 58.
(2) Quando si accerta che una persona sotto la supervisione della Commissione di vigilanza finanziaria, con l’azione o l’inazione, ha commesso una violazione dell’art. 14, par. 2, art. 16, par 1, 2 e 4, art. 21, par. 1, 3 – 9, art. 25, par. 5, art. 27, par. 1, art. 32, par. 1, 6 – 8 e art. 34 – 37, il vicepresidente dipartimentale della Commissione di vigilanza finanziaria, che vigila sull’attività dell’assoggettato interessato, può applicare misure coercitive ai sensi dell’art. 58.
(3) Quando rileva il mancato rispetto dei requisiti di questa legge in relazione ai documenti di pagamento emessi, l’Agenzia nazionale delle entrate può applicare misure coercitive ai sensi dell’art. 58.
(4) Quando riscontra il mancato rispetto dell’art. 46, par. 1 e dell’art. 47, par. 1 della presente legge, il Ministro dell’e-Government può applicare le misure coercitive previste dall’art. 58.
(5) Quando riscontra l’inosservanza dell’art. 14, par. 2, art. 15, art. 16, art. 21, par. 1 – in relazione alle persone sottoposte alla vigilanza della Banca nazionale bulgara, art. 21, par. 2, punto 4, art. 25, par. 1 – 4, nonché i requisiti di cui all’art. 27, par. 1 di questa legge, la Commissione per la Tutela dei Consumatori può applicare misure coercitive ai sensi dell’art. 58.
Tipologie di misure amministrative coercitive
Arte. 58. (1) Nei casi di cui all’art. 57, l’autorità competente può emettere un avvertimento scritto all’interessato o obbligarlo per iscritto entro un termine indicato dall’autorità ad adottare misure specifiche necessarie per far cessare o eliminare la violazione commessa o le sue conseguenze dannose.
(2) Quando si applicano le misure di cui al par. 1 l’autorità competente tiene conto di tutte le circostanze rilevanti per il caso.
(3) Procedimento relativo all’esecuzione di misure coercitive ai sensi del par. 1 inizia su iniziativa dell’autorità competente.
(4) Le misure coercitive di cui al par. 1 si applicano con provvedimento scritto motivato dell’autorità competente, che è comunicato all’interessato entro 7 giorni dalla sua emissione.
(5) I singoli atti amministrativi di cui al par. 4 sono impugnabili dinanzi al competente giudice amministrativo.
(6) La decisione di applicare una misura amministrativa coercitiva è soggetta a esecuzione immediata, indipendentemente dal fatto che sia impugnata.
(7) Nella misura in cui questa sezione non prevede norme speciali, si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura amministrativa.
Sezione III
Responsabilità penale amministrativa
Responsabilità penale amministrativa
Arte. 59. (1) Chiunque commette o permette che venga commessa una violazione di:
1. L’articolo 20 è punito con la multa di 50 lev. fino a BGN 200
2. L’articolo 15, par. 1, art. 16, 21, 25, artt. 27, par. 1 e dell’art. 32, par. 7 e 8, è punito con la multa di 400 BGN. fino a 5.000 BGN;
3. L’articolo 46, par. 1, è punito con la multa di 500 BGN. fino a BGN 1.500;
4. L’articolo 23, par. 6, è punito con la multa di 500 BGN. fino a 3.000 BGN;
5. Gli articoli da 34 a 37 sono puniti con la multa di 1.000 lev. fino a 6.000 BGN
(2) Chiunque commette una violazione della presente legge o dello statuto sulla sua attuazione, esclusi i casi di cui al par. 1, è punito con la multa di 100 lev. fino a BGN 1000
(3) Chi non adempie o permette l’inadempimento di una misura coercitiva imposta ai sensi di:
1. L’articolo 57, par. 5, è punito con la multa di 500 lev. fino a BGN 1.500;
2. L’articolo 57, par. 2, è punito con la multa di 500 BGN. fino a 7.000 BGN;
3. L’articolo 55, par. 1, è punito con la multa di 1.000 BGN. fino a 5.000 BGN
(4) In caso di violazione ripetuta, il colpevole sarà punito con una multa pari a:
1. per le violazioni di cui al par. 1, punto 1 è inflitta la multa di 100 lev. fino a 400 BGN;
2. per le violazioni di cui al par. 1, punto 2 è inflitta la multa di 800 lev. fino a 10.000 BGN;
3. per le violazioni di cui al par. 1, punto 3 è prevista la sanzione pecuniaria di 1.000 lev. fino a 3.000 BGN;
4. per le violazioni di cui al par. 1, punto 4 è prevista la sanzione pecuniaria di 1.000 lev. fino a 6.000 BGN;
5. per le violazioni di cui al par. 1, punto 5 è prevista la sanzione pecuniaria di 2.000 lev. fino a 12.000 BGN;
6. per le violazioni di cui al par. 2 è inflitta la multa di 200 lev. fino a 2.000 BGN;
7. per le violazioni di cui al par. 3, punto 1 è prevista la sanzione pecuniaria di 1.000 lev. fino a 3.000 BGN;
8. per le violazioni di cui al par. 3, punto 2 è prevista la sanzione pecuniaria di 1.000 lev. fino a 14.000 BGN;
9. per le violazioni di cui al par. 3, punto 3 è prevista la sanzione pecuniaria di 2.000 lev. fino a 10.000 BGN
(5) Per violazioni da parte di persone giuridiche e imprese individuali ai sensi di:
1. paragrafo 1, punto 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 100 BGN. fino a 400 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 200 BGN. fino a BGN 800;
2. paragrafo 1, punto 2 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 600 BGN. fino a 7.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 1.200 BGN. fino a 14.000 BGN;
3. paragrafo 1, punto 3 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 700 BGN. fino a 3.500 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 1.500 BGN. fino a 7.000 BGN;
4. paragrafo 1, punto 4 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 700 BGN. fino a 5.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 1.500 BGN. fino a 10.000 BGN;
5. paragrafo 1, punto 5 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 1.500 BGN. fino a 8.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 3.000 BGN. fino a 16.000 BGN;
6. comma 2 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 150 BGN. fino a 1.500 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 300 BGN. fino a 3.000 BGN;
7. paragrafo 3, punto 1 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 1.500 BGN. fino a 15.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 3.000 BGN. fino a 30.000 BGN;
8. paragrafo 3, punto 2 viene inflitta una sanzione patrimoniale pari a 2.000 BGN. fino a 20.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 4.000 BGN. fino a 40.000 BGN;
9. paragrafo 3, punto 3 viene inflitta una sanzione patrimoniale di 10.000 lev. fino a 50.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 20.000 BGN. fino a 100.000 BGN;
10. Articolo 14, par. 2, art. 23, par. 2, 3, 5, 6 e 8 e dell’art. 26, par. 2, 6, 8, 9 – 10 e 12 viene inflitta una sanzione patrimoniale di 5.000 BGN. fino a 30.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 10.000 BGN. fino a 60.000 BGN;
11. Gli articoli 28, 29 e 44 impongono una sanzione patrimoniale pari a 5.000 BGN. fino a 10.000 BGN e in caso di violazione ripetuta – da 10.000 BGN. fino a 20.000 BGN
Emanazione e appello dei decreti penali
Arte. 60. (1) Gli atti per accertare violazioni amministrative ai sensi della presente legge sono redatti da funzionari autorizzati da:
1. il vice governatore della Banca nazionale bulgara, quando la violazione è stata commessa da una persona sotto la supervisione della Banca nazionale bulgara, ad eccezione della violazione dell’art. 21;
2. il relativo vicepresidente della Commissione di vigilanza finanziaria, quando la violazione è stata commessa da una persona sottoposta alla vigilanza della Commissione di vigilanza finanziaria;
3. il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate;
4. il Ministro del Governo Elettronico;
5. il presidente della Commissione per la Tutela dei Consumatori.
(2) I decreti penali ai sensi del par. 1 sono emessi dall’autorità penale amministrativa competente o da funzionari da essa autorizzati:
1. al par. 1, punto 1 – dal Vice Governatore competente della Banca Nazionale Bulgara;
2. al par. 1, punto 2 – dal relativo vicepresidente della Commissione di Vigilanza Finanziaria;
3. al par. 1, punto 3 – dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate;
4. al par. 1, punto 4 – dal Ministro del Governo Elettronico;
5. secondo il par. 1, punto 5 – dal presidente della Commissione per la Tutela dei Consumatori.
(3) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità con la Legge sulle violazioni e sanzioni amministrative.
(4) Una persona che, entro un mese dall’entrata in vigore del decreto penale, non paga la multa o la sanzione patrimoniale impostagli, deve interessi per l’importo degli interessi legali per il periodo dalla data successivo al giorno di scadenza del periodo di un mese fino alla data del pagamento.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
§ 1. Ai sensi della presente legge:
1. “Deposito” è un termine ai sensi del § 1, par. 1, punto 2 delle disposizioni aggiuntive della Legge sugli enti creditizi.
2. La “doppia indicazione dei prezzi” è l’indicazione simultanea dei prezzi di beni e servizi in euro e in BGN.
3. La “moneta elettronica” è una nozione ai sensi dell’art. 34, par. 1 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.
4. “Istituto creditizio” è un termine ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi.
5. “Sede di negoziazione” è un concetto ai sensi del § 1, par. 1, punto 18 delle disposizioni aggiuntive della Legge sui mercati degli strumenti finanziari.
6. I “fattori economici oggettivi” sono fattori relativi alla produzione, alla circolazione e alla vendita di beni e servizi, sui quali il commerciante non può influenzare.
7. “Servizi pubblici” è un concetto ai sensi del § 1, n 12 delle disposizioni aggiuntive della legge sul governo elettronico.
8. È “reiterata” la violazione commessa entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto penale, che ha imposto una sanzione per la stessa tipologia di violazione.
9. “Utente” è qualsiasi persona fisica che acquista beni o utilizza servizi non destinati all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, nonché qualsiasi persona fisica che, come parte di un contratto ai sensi della presente legge, agisce al di fuori dell’ambito delle sue attività commerciale o professionale.
10. “Strumento giuridico” è una nozione ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. su alcune disposizioni relative all’introduzione dell’euro.
11. “Conversione” significa cambiare l’unità monetaria in cui è specificato un importo o valore, da BGN a EUR applicando il tasso di cambio ufficiale e le regole di arrotondamento stabilite nella presente legge.
12. “Prezzo di vendita” è il prezzo finale per unità o per una quantità specifica di beni o servizi, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le tasse e commissioni aggiuntive.
13. “Prodotto di origine petrolifera” è un concetto ai sensi del § 1, n 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla regolamentazione amministrativa delle attività economiche legate al petrolio e ai prodotti petroliferi.
14. Il “set iniziale con monete in euro” è un set di monete in euro con motivi nazionali della Repubblica di Bulgaria sul dritto, che contiene un certo numero di monete in euro di diversi valori nominali.
15. Per “Beni” si intendono:
a) qualsiasi cosa mobile materiale, beni compresi l’acqua, il gas e l’energia elettrica, quando sono offerti in vendita, imballati in volume limitato o in una certa quantità;
b) qualsiasi cosa mobile materiale che contiene un contenuto digitale o un servizio digitale o è interconnessa con il contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che l’assenza del contenuto digitale o del servizio digitale impedirebbe al bene di svolgere le sue funzioni (“beni contenenti elementi digitali”).
16. Per “dispositivo terminale ATM” (Automated Teller Machine) si intende un dispositivo per prelevare e/o depositare contanti, pagare servizi, effettuare giroconti tra conti di pagamento e di riferimento ed altre operazioni di pagamento e non pagamento.
17. “Commerciante” è un termine ai sensi dell’art. 1 della Legge Commerciale.
18. Per “servizio” si intende qualsiasi attività materiale o intellettuale svolta in modo autonomo, destinata ad un’altra persona e non avente per oggetto principale il trasferimento del possesso di un oggetto.
19. “Strumento finanziario” è un concetto ai sensi dell’art. 4 della Legge sui Mercati degli Strumenti Finanziari.
20. “Servizio finanziario” è un concetto ai sensi del § 1, n 10 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla prestazione di servizi.
21. “Prezzo per unità di misura” è il prezzo finale comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le tasse e oneri aggiuntivi per unità di misura della merce offerta. L’unità di misura è: per le merci scambiate a seconda del loro volume – 1 litro o 1 metro cubo; per le merci scambiate in base al loro peso – 1 chilogrammo; per le merci vendute in lunghezza – 1 metro; per beni scambiati su una superficie di 1 metro quadrato.
§ 2. La riproduzione nella presente legge di disposizioni del diritto dell’Unione europea direttamente applicabili ha carattere esclusivamente dichiarativo ed è stata introdotta per ragioni di coerenza e comprensibilità per i soggetti ai quali si riferiscono.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 3. (1) Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze presenta il regolamento di cui all’art. 118, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge, determinando:
1. le condizioni e le modalità per la registrazione e contabilizzazione delle operazioni di vendita e/o storno di beni e servizi mediante emissione di ricevuta fiscale/di sistema o altro documento attestante il pagamento, in euro;
2. le condizioni e le modalità di annuncio dell’importo finale nel voucher fiscale/di sistema emesso in lev e in euro durante il periodo di doppia indicazione dei prezzi di beni e servizi;
3. i requisiti funzionali e tecnici dei dispositivi fiscali e dei sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale in connessione con l’introduzione dell’euro;
4. la presentazione dei dati all’Agenzia Nazionale delle Entrate;
5. tutte le altre modifiche derivanti e connesse all’attuazione della presente legge.
(2) L’ordinanza definisce inoltre i termini nei quali i soggetti obbligati, produttori/importatori di dispositivi fiscali e di sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale, produttori/distributori di software per la gestione delle vendite negli esercizi commerciali, devono adeguare la propria attività alla normativa requisiti di cui al par. 1.
§ 4. Entro tre giorni lavorativi prima della data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, tutte le transazioni e operazioni con strumenti finanziari non disponibili saranno sospese. Le transazioni e le operazioni riprendono il primo giorno lavorativo dopo l’introduzione dell’euro. Tutti i sistemi di regolamento prevedono la possibilità di concludere operazioni in euro a partire da tale data.
§ 5. (1) Gli attuali atti giuridici, che regolano gli obblighi per il pagamento di tasse, sanzioni, multe e altri obblighi pubblici allo Stato e ai comuni in lev bulgari, continuano ad essere applicati in conformità con le regole di conversione valutaria previste in questa legge.
(2) Quando l’importo monetario in BGN è indicato in una legge o in uno statuto a seguito dell’introduzione di un atto giuridico dell’Unione Europea nella legislazione bulgara, in cui è esplicitamente indicato l’importo corrispondente in euro, in caso di modifica della legge, rispettivamente dell’atto statutario, è indicato l’importo in euro dell’atto giuridico dell’Unione Europea.
§ 6. (1) Gli organi statali e gli organi delle autonomie locali adottano entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge:
1. statuto di attuazione della presente legge;
2. le modifiche e le integrazioni statutarie necessarie per l’attuazione della presente legge in relazione all’introduzione dell’euro come unità monetaria della Repubblica di Bulgaria.
(2) Modifiche e integrazioni alle leggi di cui al par. 1, punto 2 entrerà in vigore a partire dalla data di introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria.
§ 7. La Banca Nazionale Bulgara pubblica nella “Gazzetta dello Stato” le norme di cui all’art. 23, par. 9 e dell’art. 26, par. 14 e 15 entro tre mesi dalla data di adozione della Decisione del Consiglio dell’Unione Europea sull’adozione dell’euro da parte della Repubblica di Bulgaria, adottata ai sensi dell’art. 140, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
§ 8. (1) La decisione rilasciata e inviata alle autorità ai sensi dell’art. 5, par. 1 della Legge sulle transazioni con strumenti di compensazione prima dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, i documenti di certificazione per il possesso di strumenti di compensazione, in cui è indicata l’equivalenza in BGN, vengono utilizzati per un periodo illimitato dopo l’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria Repubblica di Bulgaria e vengono forniti ai loro titolari ai sensi dell’art. 7 della Legge sulle operazioni con strumenti compensativi.
(2) Il depositario centrale, su richiesta del titolare, effettuata tramite una banca o un intermediario di investimento – membro del depositario, sostituisce i certificati di proprietà degli strumenti di compensazione con un valore specificato in BGN con nuovi, in cui il valore di la registrazione compensativa è espressa in euro, a titolo gratuito. Le credenziali vengono fornite al titolare tramite il soggetto per il tramite del quale è stata effettuata la richiesta.
§ 9. Nella legge sulla denominazione del lev (promulgata, SG n. 20 del 1999; modificata, nn. 30 e 65 del 1999) l’art. 4 è abrogato.
§ 10. Nella legge commerciale (promulgata, SG n. 48 del 1991; modificata, n. 25 del 1992, n. 61 e 103 del 1993, n. 63 del 1994, n. 63 del 1995, n. 42, 59 , 83 e 104 del 1996, n. 58, 100 e 124 del 1998, n. 33, 42, 64, 81, 90 e 114 del 1999., n. 84 del 2000, N. 28, 61 e 96 del 2002, N. 31, 39, 42, 43, 66 e 105 del 2005, 80 e 105 del 2006, N. 59, 92 e 104 del 2007, nn. 50, 67, 100 e 108 del 2009, nn. 41 e 101 del 2010, nn. 14, 18 e 34 del 2011 N. 53 e 60 del 2013, N. 27 del 2015, N. 13 e 105 del 2016, n. 62 e 102 del 2017, n e n. 28, 33 e 2019, n. 25 del 2022 e n. 35 e 41 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 117 par. 1 è così modificato:
“(1) Il capitale della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a 1 euro. È costituito dalle quote dei soci, che non possono essere inferiori a un centesimo di euro.”
2. Nell’art. 161 par. 1 e 2 sono così modificati:
“(1) Il capitale ed il valore delle azioni sono determinati in euro, rispettivamente in centesimi di euro.
(2) Il valore minimo del capitale della società per azioni è di 25.000 euro.”
3. L’articolo 162 è così modificato:
“Valore nominale del titolo
Arte. 162. Il valore nominale minimo di un’azione è di un centesimo di euro.”
4. Nell’art. 260d, co. 2 le parole “un penny” sono sostituite da “un centesimo di euro”.
5. Nell’art. 309a, par. 1, le parole “80 BGN” sono sostituite da “40 EUR”.
6. Nell’art. 766, par. 3 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
7. Al § 2 delle disposizioni aggiuntive, le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
§ 11. Nella legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo (promulgata, SG n. 77 del 2011; modificata, n. 21 del 2012, n. 109 del 2013, n. 27 del 2014, n. 22 e 34 del 2015, n. 42, 76 e 95 del 2016, nn. 62, 95 e 103 del 2018, nn. 83, 94 e 102 del 2019, n. 26, 28 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021, nn. 25 e 51 del 2022 e nn. 65, 84 e 106 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 7, par. 1, 2 e 6, le parole “500.000 leva” sono sostituite da “300.000 euro”.
2. Nell’art. 9, par. 1 ovunque le parole “500.000 BGN” sono sostituite da “250.000 euro”.
3. Nell’art. 35, par. 2, punto 2 le parole “1.500.000 BGN” sono sostituite da “750.000 euro”.
4. Nell’art. 38, par. 1, punto 9, lettera “d”, pedice “bb”, le parole “l’equivalente in lev” sono soppresse.
5. Nell’art. 90, par. 1 e 3 ovunque le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
6. Nell’art. 93, par. 8, punto 4 le parole “1.500.000 BGN” sono sostituite da “750.000 euro”.
7. Nell’art. 108, par. 6 le parole “30.000 BGN” sono sostituite da “15.000 euro”.
8. Nell’art. 174:
a) al par. 1 le parole “250.000 BGN” sono sostituite da “125.000 euro”;
b) al par. 2 le parole “BGN 100.000” sono sostituite da “EUR 50.000”;
c) al par. 3 le parole “250.000 leva” sono sostituite da “125.000 euro”;
d) al par. 4 le parole “100.000 leva” sono sostituite da “50.000 euro”.
9. Nell’art. 197, par. 1, punto 1 e 2, art. 199, par. 1 – 3 e art. 234, par. 10, punto 2 e 3 sono soppresse le parole “l’equivalente del prelievo”.
§ 12. Nella Legge sui mercati degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 15 del 2018; modificata, n. 16 del 2018; modificata, n. 24 e 98 del 2018, n. 17, 83, 94 e 102 del 2019, nn. 26, 28 e 64 del 2020, n. 12 e 21 del 2021, n. 25 e 51 del 2022 e n. 8, 65, 84 e 85 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 9b, par. 1, nel testo prima del punto 1 sono soppresse le parole “l’equivalente della tassa”.
2. Nell’art. 10:
a) al par. 1 ovunque e nel par. 2 e 3 sono soppresse le parole “l’equivalente in BGN”;
b) al par. 6 le parole “1.000.000 BGN” sono sostituite da “500.000 euro”.
3. Nell’art. 13, par. 3, punto 4 le parole “1.500.000 BGN” sono sostituite da “750.000 euro”.
4. Nell’art. 49, par. 9, punto 2 la parola “leves” e la virgola successiva vengono cancellate.
5. Nell’art. 61a, par. 1 e dell’art. 70a, par. 1, punto 3 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
6. Nell’art. 156, par. 1, le parole “5.000.000 BGN” sono sostituite da “2.500.000 euro”.
7. Al § 1 delle disposizioni aggiuntive, al par. 1, punto 12, le parole “o dall’equivalente in BGN dell’importo indicato” sono soppresse.
8. In appendice al § 1, par. 1, punto 10, le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
§ 13. Nella legge sull’offerta pubblica di titoli (promulgata, SG n. 114 del 1999; modificata, n. 63 e 92 del 2000, n. 28, 61, 93 e 101 del 2002, n. 8, 31 , 67 e 71 del 2003, n. 37 del 2004, nn. 19, 31, 103 e 105 del 2005, nn. 30, 33, 34, 59, 63, 84 e 105 del 2006, 52, 53 e 109 del 2007, N. 67 e 69 del 2008, N. 43 e 101 del 2011, N. 21 del 2012., N. 34, 61, 62, 95 e 102 del 2015, n. 33, 42 e 76 del 2016, n. 7, 15, 24 e 77 del 2018, 83, 94 e 102 del 2019, n. 26, 28 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021, e nn. 8, 65 e 84 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 77d, par. 1, le parole “40.000 BGN” sono sostituite da “20.000 euro”.
2. Nell’art. 77n, par. 13 le parole “100 leva” sono sostituite da “50 euro”.
3. Nell’art. 77y, par. 2 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
4. Nell’art. 89c, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 sono soppresse le parole “l’equivalente della tassa”.
5. Nell’art. 100 g, par. 2, punto 2 le parole “1.500.000 BGN” sono sostituite da “750.000 euro”.
6. Nell’art. 100k, par. 2, comma 1, lettera “a”, le parole “equivalente in lev” sono soppresse.
7. Nell’art. 100p:
a) al par. 1 articolo 2 è così modificato:
“2. emittenti che emettono solo titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato con un valore nominale non inferiore a 100.000 euro o, nel caso di titoli di debito denominati in una valuta diversa dall’euro, con un valore nominale alla data della loro emissione, non inferiore al controvalore di 100.000 euro.”;
b) al par. 2, punto 1 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse;
c) al par. 3 le parole “l’equivalenza del prelievo” sono sostituite da “l’equivalenza”.
8. Nell’art. 100f:
a) al par. 5 le parole “l’equivalente di 100.000 euro in BGN o” sono sostituite con “100.000 euro o” e le parole “l’equivalente di 100.000 euro in BGN” sono sostituite con “l’equivalente di 100.000 euro in”;
b) al par. 6 le parole “dell’equivalente BGN di EUR 50.000 o” sono sostituite da “50.000 EUR o” e le parole “dell’equivalente BGN di EUR 50.000” sono sostituite da “dell’equivalente di EUR 50.000”.
9. Nell’art. 100c, par. 4 e 5, le parole “l’equivalente prelievo” sono soppresse.
10. Nell’art. 116c, par. 3, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
11. Nell’art. 119, par. 1, punto 1, lettera “b”, le parole “500.000 BGN” sono sostituite da “250.000 euro”.
§ 14. Alla Legge sulle società con finalità di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione (promulgata, SG n. 21 del 2021; modificata, n. 25 e 51 del 2022) vengono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 7, par. 1 le parole “500.000 BGN” sono sostituite da “250.000 euro”.
2. Nell’art. 22, par. 7 le parole “20.000 leva” sono sostituite da “10.000 euro”.
3. Nell’art. 42, par. 1 le parole “50.000 BGN” sono sostituite da “25.000 euro”.
4. Nell’art. 45 le parole “500.000 leva” sono sostituite da “250.000 euro”.
§ 15. Nel Codice delle assicurazioni (promulgato, SG n. 102 del 2015; modificato, nn. 62, 95 e 103 del 2016, nn. 8, 62, 63, 85, 92, 95 e 103 del 2017, n. 7 , 15, 24, 27, 77 e 101 del 2018, nn. 26, 28 e 2021, nn. 16 e 25 del 2022 e nn. 66, 68, 80. 84 e 85 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 16, punto 1 – 3 e 5 e art. 192, par. 2, punto 1 – 4 ovunque le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
2. Nell’art. 198, par. 3 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
3. Nell’art. 206:
a) al par. 3 le parole “lev bulgari o dalla valuta di uno degli Stati membri” sono sostituite da “euro o da un’altra valuta di uno Stato membro”;
b) al par. 5 le parole “in lev bulgari, in euro o” sono soppresse.
4. Nell’art. 210:
a) alla voce 1 le parole “quattromilioniseicentomila lev” sono sostituite da “duemilionitrecentomila euro”;
b) alla voce 2 le parole “sette milioni di BGN” sono sostituite da “tre milioni cinquecentomila euro”.
5. Nell’art. 295, par. 1, punto 2, le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
6. Nell’art. 492:
a) alla voce 1 le parole “10.420.000 BGN” sono sostituite da “6.450.000 euro”;
b) alla voce 2 le parole “2.100.000 BGN” sono sostituite da “1.300.000 euro”.
7. Nell’art. 499, par. 3 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
8. Nell’art. 565, par. 2, punto 2 le parole “BGN 196.000” sono sostituite da “EUR 100.000”.
9. Nell’art. 568, par. 5 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
10. Al § 1 delle disposizioni aggiuntive, al punto 32, lettera “c”, sottolettere “aa” e “bb”, le parole “l’equivalente levantino di” sono soppresse.
§ 16. Nel Codice della previdenza sociale (promulgato, SG n. 110 del 1999; decisione n. 5 della Corte costituzionale del 2000 – n. 55 del 2000; modificata, n. 64 del 2000, n. 1, 35 e 41 del 2001, n. 1, 10, 45, 74, 112, 119 e 120 del 2002, nn. 8, 42, 67, 95, 112 e 114 del 2003, nn. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 115 del 2004, n. . 38, 39, 76, 103, 105 del 2005, n. 17, 34, 57, 59 e 68 del 2006., n. 80, 82, 95, 102; e 105 del 2006, nn. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 e 113 del 2007, nn. 33, 43, 67, 69, 89, 102 e 109 del 2008. , n. 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 e 103 del 2009, n. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 e 100 del 2010 anno – n. 45 del 2011; modificati, nn. 60, 77 e 100 del 2011, nn. 7, 21, 40, 44, 58, 81, 94 e 99 del 2012, nn. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 e 111 del 2013, nn. 1, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014, nn. 62, 95, 98 e 105 del 2016, n. 62, 92, 99 e 103 del 2017, n. 7 e 15 del 2018; corr., no. 16 del 2018; emendamento, n. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021, n. 16, 18, 25, 51, 58 e 62 del 2022, n. 8, 53, 66, 84, 85 e 106 del 2023. e no. 2, 16 e 27 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 121c, par. 2, 6 e 10 la dicitura “7,5 milioni BGN” sono sostituiti da “3.750 mln. euro”.
2. Nell’art. 123l, par. 2 le parole “500.000 BGN” sono sostituite da “250.000 euro”.
3. Nell’art. 129:
a) al par. 3 la parola “lev” è sostituita da “euro”;
b) al par. 10 le parole “1 BGN” sono sostituite da “0,50 EUR”.
4. Nell’art. 178, par. 17 le parole “lev e” sono soppresse.
5. Nell’art. 178a, par. 12 le parole “lev e” sono soppresse.
6. Nell’art. 179a, par. 3 le parole “1.500.000 BGN” sono sostituite da “750.000 euro”.
7. Nell’art. 192a:
a) al par. 9 le parole “un lev” sono sostituite da “cinquanta centesimi di euro”;
b) al par. 10 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
8. Nell’art. 202 le parole “10 leva” sono sostituite da “5 euro”.
9. Nell’art. 234:
a) al par. 3 la parola “lev” è sostituita da “euro”;
b) al par. 10 le parole “un lev” sono sostituite da “cinquanta centesimi di euro”.
10. Nell’art. 234a:
a) al par. 8 la parola “lev” è sostituita da “euro”;
b) al par. 10 le parole “un lev” sono sostituite da “cinquanta centesimi di euro”.
11. Nell’art. 251, par. 14 le parole “lev e” sono soppresse.
12. Nell’art. 256, par. 1, punto 1 le parole “10 BGN” sono sostituite da “5 EUR”.
13. Nell’art. 258, par. 2 le parole “20 leva” sono sostituite da “10 euro”.
14. Nell’art. 313, art 1 le parole “10 BGN” sono sostituite da “5 EUR”.
15. Nell’art. 315, par. 2 le parole “20 leva” sono sostituite da “10 euro”.
§ 17. Nella legge sul debito municipale (promulgata, SG n. 34 del 2005; modificata, n. 105 del 2005, n. 30 e 37 del 2006, n. 80 del 2007, n. 93 e 110 del 2008, n. 99 del 2010 35, 93 del 2011, 15 del 2015, 43 e 98 del 2016, 96 e 99 del 2017 e 66 del 2023) Arte. 8, par. 1 e 2, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
§ 18. Nella legge sul debito statale (promulgata, SG n. 93 del 2002; modificata, n. 34 del 2005, n. 52 del 2007, n. 23 del 2009, n. 101 del 2010, n. 99 del 2011) , n. 103 del 2012, n. 50 del 2015, n. 91 del 2017 e n. 86 del 2018. 51 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 3, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
2. Nell’art. 6 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
§ 19. Nella legge sulla tutela dei consumatori (promulgata, SG n. 99 del 2005; modificata, nn. 30, 51, 53, 59, 105 e 108 del 2006, nn. 31, 41, 59 e 64 del 2007, n. 36 e 102 del 2008 nn. 23, 42 e 2009, nn. 18 e 2011, nn. 15 e 27 e 30 del 2013, n. 61 del 2014, n. 14, 57 e 102 del 2015, nn. 59 e 74 del 2017, nn. 7, 20 e 37 del 2018, 45 e 100 del 2019, n. 13 e 52 del 2020, n. 20 e 23 del 2021, e n. 84 e 102 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 19, par. 1, le parole “in lev” sono sostituite da “in euro”.
2. Nell’art. 27, par. 1, le parole “in lev” sono sostituite da “in euro”.
3. Nell’art. 131, par. 1, punto 2 le parole “1000 leva” sono sostituite da “500 euro”.
4. Nell’art. 203, par. 4 le parole “BGN 3.920.000” sono sostituite da “EUR 2.000.000”.
§ 20. Nella legge sul credito al consumo (promulgata, SG n. 18 del 2010; modificata, n. 58 del 2010, n. 91 del 2012, n. 30 del 2013, n. 35 e 61 del 2014, n. 14 e 57 del 2015, 59 del 2016, 17 del 2019 e 41 del 2024 sono modificati:
1. Nell’art. 3, par. 4 le parole “BGN 147.000” sono sostituite da “EUR 75.000”.
2. Nell’art. 4, par. 1, punto 1, le parole “BGN 147.000” sono sostituite da “EUR 75.000”.
3. Nell’art. 19, par. 4 le parole “obbligazioni in BGN e in valuta estera” sono sostituite da “obbligazioni in euro e in valuta estera”.
4. Nell’art. 29a, le parole “400 BGN” sono sostituite da “200 EUR”.
5. Nell’allegato n. 1 all’art. 19, par. 2, all’art 3, lettera “k”, le parole “BGN 3.000” sono sostituite da “Euro 1.500”.
§ 21. Nella legge sull’indennità ai proprietari dei beni espropriati (promulgata, SG n. 107 del 1997; decisione n. 4 della Corte costituzionale del 1998 – n. 30 del 1998; modificata, n. 45, 88 e 135 del 1998, n. 12 del 1999, n. 9, 10 e 2000, n. 28, 45 e 2002, n. 101 del 2004. 24 del 2006, n. 59 del 2007, n. 77 del 2010, n. 61 del 2015 e n. 77 del 2018) nell’art. 4 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Nel par. 3:
a) alla voce 2 le parole “leva odierno” sono sostituite da “valore odierno”;
b) l’elemento viene creato. 4:
“4. il valore ricevuto in leva viene convertito e arrotondato in euro secondo le regole previste dall’art. 12 e 13 della legge sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria.”
2. Nel par. 5, la prima frase è soppressa e nella seconda frase, dopo la parola “ricevere”, è aggiunta “compensativa” e le parole “cento BGN” sono sostituite da “un euro”.
§ 22. Nella legge sul ripristino della proprietà dei beni immobili espropriati (promulgata, SG n. 15 del 1992; modificata, n. 28 del 1992, nn. 20 e 40 del 1995; decisione n. 9 della Corte costituzionale del 1995 – n. 66 del 1995, così come modificate; 87 del 1995; decisione n. 94 del 1995; modifica n. 11 del 1996 del 1996; 1996 – N. 107 del 1998 – N. 45 del 1998 N. 9 del 2000, N. 30 e N. 53 del 2006 e n. 61 del 2015) nell’art. 7 sono apportate le seguenti integrazioni:
1. Nel par. 2 dopo la parola “valore” è inserita una virgola e è aggiunto “convertito in euro”.
2. Nel par. 3 dopo la parola “nominale” è inserita una virgola e è aggiunto “convertito in euro”.
§ 23. Nella legge sui prestiti immobiliari al consumo (promulgata, SG n. 59 del 2016; modificata, n. 97 del 2016, n. 103 del 2017, n. 20 e 51 del 2018, n. 17 del 2019, n. 65 e 85 del 2023 e n. 41 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 5, par. 2, punto 7 le parole “l’obbligo non si applica ai crediti offerti in euro a un consumatore il cui reddito è in BGN e ai crediti offerti in BGN a un consumatore il cui reddito è in euro” sono soppresse.
2. Nell’art. 11, par. 3, punto 10, le parole “l’obbligo non si applica ai prestiti offerti in euro a un consumatore il cui reddito è in BGN e ai prestiti offerti in BGN a un consumatore il cui reddito è in EUR” sono soppresse.
3. Nell’art. 29, par. 9, le parole “in BGN e valuta estera” sono soppresse.
4. Nell’allegato n. 1 all’art. 29, par. 2, all’art 3, lettera “e”, le parole “340.000 BGN” sono sostituite da “170.000 EUR” e le parole “3.000 BGN” sono sostituite da “1.500 EUR”.
§ 24. Nella legge sulla garanzia dei depositi bancari (promulgata, SG n. 62 del 2015; modificata, n. 96 e 102 del 2015, n. 103 del 2017, n. 7, 15, 20 e 27 del 2018, n. 17 e 37 del 2019 12 e 19 del 2021, n. 16 del 2022 e n. 84 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 8 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
2. Nell’art. 9, par. 1 le parole “BGN 196.000” sono sostituite da “EUR 100.000”.
3. Nell’art. 10, par. 1, le parole “250.000 BGN” sono sostituite da “125.000 euro”.
4. Nell’art. 12, par. 1, le parole “il loro equivalente in leva” sono sostituite da “il loro equivalente in euro”.
5. Nell’art. 14, par. 3, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
6. Nell’art. 20, par. 8 le parole “20 leva” sono sostituite da “10 euro”.
§ 25. Nella legge sull’insolvenza bancaria (promulgata, SG n. 92 del 2002; modificata, n. 67 del 2003, n. 36 del 2004, n. 31 e 105 del 2005, n. 30, 34, 59 e 80 del 2006, n. 53 e 59 del 2008, n. 105 del 2014, n. 22, 41, 50, 61 e 94 del 2015, n. 33 e 95 del 2016, n. 20 91 e 103 del 2017, n. 33 e 83 del 2021; Decisione n. 8 del 2021 25 del 2022) sono così redatte modifiche:
1. Nell’art. 17, par. 2 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
2. Nell’art. 31, par. 1, punto 16 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
3. Nell’art. 39, par. 1, punto 7 le parole “10.000 BGN” sono sostituite da “5.000 euro”.
4. Nell’art. 62a, par. 1 e 2, le parole “30.000 BGN” sono sostituite da “15.000 EUR”.
5. Nell’art. 72, par. 2 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
6. Nell’art. 74, par. 2 le parole “BGN 1.000” sono sostituite da “EUR 500” e le parole “BGN 2.000” sono sostituite da “EUR 1.000”.
7. Nell’art. 80, par. 2 le parole “2000 leva” sono sostituite da “1000 euro”.
8. Nell’art. 83, par. 7 le parole “20.000 leva” sono sostituite da “10.000 euro”.
§ 26. Nella legge sul turismo (promulgata, SG n. 30 del 2013; modificata, n. 68 e 109 del 2013, n. 40 del 2014, n. 9, 14 e 79 del 2015, n. 20, 43, 59 e 75 del 2016 N. 58, 85 e 96 del 2018, N. 17, 60 e 100 del 2019, N. 13, 21 e 60 del 2020 N. 21 del 2021, N. 102 del 2022, n. 56, 80, 102 e 106 del 2023 e n. 41 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 82, par. 1, punto 3 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
2. Nell’art. 115, art 3, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
§ 27. Nella legge sull’Agenzia statale per la sicurezza nazionale (promulgata, SG n. 109 del 2007; modificata, n. 69 e 94 del 2008, n. 22, 35, 42, 82 e 93 del 2009, n. 16, 80 e 97 del 2010, n. 9 e 100 del 2012, nn. 15, 30, 65 e 2014, nn. 14, 24 e 61 del 2015., n. 15, 101, 103 e 105 del 2016, n. 103 del 2017, n. 7, 27, 56 del 2018, n. 51 del 2019, n. 67 e 84 del 2023 e n. 18 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 74, par. 2, punto 2 le parole “il suo equivalente in BGN” sono sostituite da “il suo equivalente in euro”.
2. Nell’art. 117, par. 5 le parole “il suo equivalente in BGN” sono sostituite da “il suo equivalente in euro”.
§ 28. Nella legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (promulgata, SG n. 27 del 2018; modificata, n. 94 del 2018, nn. 17, 34, 37, 42 e 94 del 2019 ., nn. 18 e 69 del 2020, n. 7, 17 e 21 del 2021, n. 25 e 32 del 2022 e n. 60, 82 e 84 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 11:
a) al par. 1, le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
b) al par. 2:
aa) alla voce 1 le parole “l’equivalente di 15.000 euro BGN” sono sostituite da “quindicimila euro”;
bb) nella voce 2 le parole “lev equivalente a 5.000 euro” sono sostituite da “cinquemila euro”.
2. Nell’art. 12, par. 1 e 2 ovunque le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
3. Nell’art. 13, par. 1 sono soppresse le parole “l’equivalente della tassa”.
4. Nell’art. 24, par. 1 e 2 ovunque le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
5. Nell’art. 30, par. 1, punto 1, le parole “2.000 BGN” sono sostituite da “1.000 EUR” e le parole “5.000 BGN” sono sostituite da “2.500 EUR”.
6. Nell’art. 71, par. 2, punto 2 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
7. Nell’art. 76, par. 1 le parole “30.000 BGN” sono sostituite da “15.000 euro”.
8. Nell’art. 98, par. 4 le parole “50.000 BGN” sono sostituite da “25.000 euro”.
§ 29. Nella legge sul risanamento e la ristrutturazione degli istituti di credito e degli intermediari di investimento (promulgata, SG n. 62 del 2015; modificata, n. 59 del 2016, nn. 85, 91 e 97 del 2017, n. 15, 20 e 106 del 2018, n. 37 del 2019, n. 12 del 2021, n. 8 e n. 13 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 67a le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
2. Nell’art. 68, par. 3, punto 3 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
3. Nell’art. 69, par. 1 e 3, le parole “l’equivalente prelievo” sono soppresse.
4. Nell’art. 136, par. 3, punto 1 le parole “sinistra e” sono soppresse.
5. Nell’art. 145, par. 1, punto 1 sono soppresse le parole “l’equivalente della tassa”.
§ 30. Nella Legge sulla difesa e le forze armate della Repubblica di Bulgaria (promulgata, SG n. 35 del 2009; modificata, nn. 74, 82, 93 e 99 del 2009, nn. 16, 88, 98 e 101 del 2010, nn. 23, 48, 99 e 100 del 2011, nn. 20, 38 del 2012, nn. 1 e 98 del 2014, nn. 14, 24, 61 e 88 del 2015, nn. 98 e 103 del 2016, nn. 7, 77 e 94 del 2019, nn. 38 e 69 del 2019 109 del 2020, n. 16, 23 del 2021, modificati n. 15 e 2022, n. 38 e n. 39 del 2024 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 224, par. 1:
a) alla voce 1 le parole “il suo equivalente in BGN” sono sostituite da “il suo equivalente in euro”;
b) alla voce 3 le parole “il loro controvalore in BGN” sono sostituite da “il loro controvalore in Euro”.
2. Nell’art. 240, par. 5 le parole “equivalenza Bev” sono sostituite da “equivalenza euro”.
3. Nell’art. 286, par. 1, punto 1, le parole “il loro equivalente in leva” sono sostituite da “il loro equivalente in euro”.
§ 31. Nella Legge sulla riserva delle forze armate della Repubblica di Bulgaria (promulgata, SG n. 20 del 2012; modificata, n. 15 e 66 del 2013, n. 98 del 2014, n. 14, 79 e 88 del 2015, n. 103 del 2016, n. 103 del 2017, n. 17 del 2019, n. 69 del 2020 e n. 56 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 13, par. 2 le parole “equivalenza Bev” sono sostituite da “equivalenza euro”.
2. Nell’art. 57, par. 5, punto 1 le parole “il suo equivalente in BGN” sono sostituite da “il suo equivalente in euro”.
§ 32. Nella legge sulla regolamentazione amministrativa delle attività economiche legate al petrolio e ai prodotti petroliferi (promulgata, SG n. 62 del 2018; modificata, n. 13, 17 e 83 del 2019, n. 9, 28, 44 e 51 del 2020, n. 15 del 2021, n. 102 del 2022 e nn. 8, 86 e 102 del 2023) nell’art. 10, par. 1, le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
§ 33. Nella legge sulle piccole e medie imprese (promulgata, SG n. 84 del 1999; modificata, n. 80 e 92 del 2000, n. 42 del 2001, n. 28 del 2002, n. 64 del 2004, n. 34, 59 e 80 del 2006, N. 53 del 2008, N. 14 del 2016, N. 30 del 2018., N. 21 del 2020 e N. 66 del 2023 d.) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 3:
a) al par. 1, punto 2 le parole “97.500.000 BGN e/o valore patrimoniale non superiore a 84.000.000 BGN” sono sostituite da “50.000.000 EUR e/o valore patrimoniale non superiore a 43.000.000 EUR”;
b) al par. 2, punto 2 le parole “19.500.000 BGN e/o valore patrimoniale non superiore a 19.500.000 BGN” sono sostituite da “10.000.000 EUR e/o valore patrimoniale non superiore a 10.000.000 EUR”;
c) al par. 3, punto 2 le parole “3.900.000 BGN e/o valore del patrimonio non superiore a 3.900.000 BGN” sono sostituite da “2.000.000 di euro e/o valore del patrimonio non superiore a 2.000.000 di euro”.
2. Nell’art. 4, par. 4:
a) alla voce 3 le parole “2.400.000 BGN” sono sostituite da “1.250.000 euro”;
b) alla voce 6, le parole “19.000.000 BGN” sono sostituite da “10.000.000 di euro”.
§ 34. Nel Codice di procedura fiscale e assicurativa (promulgato, SG n. 105 del 2005; modificato, nn. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, n. 46, 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, nn. 36, 69 e 98 del 2009, nn. 15, 94, 100 e 101 del 2010., nn. 14, 31, 77 e 99 del 2011, n. 26, 38, 94 e 99 del 2012, n. 1 del 2014; La Corte Costituzionale del 2014 – n. 14 del 2014; Modificati n. 18, 40, 53 e 105 del 2015, n. 13, 42, 62 e 97 del 2016, n. 92 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 27 e 98 del 2018, nn. 17, 64, 83 e 102 del 2019, nn. 18, 28, 34, 69 104 e 105 del 2020, n. 25, 56, 100 e 102 del 2022, n. 8, 66, 80, 84, 102 e 106 del 2023 e n. 36 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 71b, par. 2, punto 3:
a) alla lettera “a”, le parole “38.000.000 BGN” sono sostituite da “20.000.000 euro”;
b) alla lettera “b”, le parole “76.000.000 BGN” sono sostituite da “40.000.000 di euro”.
2. Nell’art. 134n, par. 1, punto 2 le parole “o il loro equivalente in BGN” sono soppresse.
3. Nell’art. 142k, par. 1 ovunque le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
4. Nell’art. 142l, par. 2 ovunque le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
5. Nell’art. 142 milioni ovunque le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
6. Nell’art. 142n, par. 3, punto 1, lettera “c”, pedice “aa”, le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
7. Nell’art. 142p, par. 5 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
8. Nell’art. 142p, par. 3, punto 3 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
9. Nell’art. 142c, par. 1, punto 5 ovunque la parola “leva” è sostituita da “euro”.
10. Nell’art. 143y, par. 3 le parole “BGN 1.466.872.500” sono sostituite da “EUR 750.000.000”.
11. Nell’art. 143x, par. 6 le parole “BGN 1.466.872.500” sono sostituite da “EUR 750.000.000”.
12. Nell’art. 143c, par. 6, le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”, e le parole “1.466.872.500 BGN” sono sostituite da “750.000.000 di euro”.
13. Nell’art. 143° 9 , par. 4, punto 4 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
14. Nell’art. 143° 11 , par. 7 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
15. Nell’art. 162, par. 3, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
16. Nell’art. 228, par. 3 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
17. Nell’art. 269l, par. 4 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
18. Nell’art. 269t, par. 6, le parole “l’equivalente di 1.500 euro in lev bulgari” sono sostituite da “1.500 euro”.
19. Al § 1a delle disposizioni aggiuntive:
a) alla voce 18, lettera “c”, pedice “gg”, le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”;
b) alla voce 21, lettera “b”, le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”;
c) alla voce 29, secondo periodo, le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”;
d) alla voce 36 ovunque le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”;
e) alla voce 37 ovunque le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”;
f) alla voce 39 ovunque le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
§ 35. Nella legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche (promulgata, SG n. 95 del 2006; modificata, nn. 52, 64 e 113 del 2007, nn. 28, 43 e 106 del 2008 a., nn. 25, 32, 35, 41, 82, 95 e 99 del 2009, nn. 16, 49, 94 del 2010, nn. 19, 35, 51 e 99 del 2011, nn. 40, 81 e 94 del 2012 23, 66, 100 e 109 del 2013 nn. 1, 53, 98, 107 del 2014, nn. 12, 22, 61 e 95 del 2015, nn. 32, 74, 97 e 98 del 2016, nn. 58, 63 e 97 del 2017, n. 15, 98, 105 del 2018, nn. 24, 79, 96 e 101 del 2019, nn. 14, 28, 38 e 104 del 2020., 14, 17, 52, 100 e 102 del 2022 e n. 102 e 106 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 10:
a) al par. 3 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”;
b) al par. 4 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
2. Nell’art. 48, par. 8 le parole “ogni intero lev” sono sostituite da “ogni intero euro”.
§ 36. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata, nn. 52, 108 e 110 del 2007, nn. 69 e 106 del 2008, nn. 32, 35 e 95 del 2009, N. 94 di 2010, nn. 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2012, nn. 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013., nn. 1, 105 e 107 del 2014, N. 12, 22, 35 e 95 del 2015, N. 32, 74 e 97 del 2016, N. 58, 85, 97 e 103 del 2017, N. 15, 91, 98, 102, 103 e n. 105 del 2018, n. 24, 96, 101 e 102 del 2019, n. 18, 28, 38, 69, 104 e 110 del 2020, n. 14 e 21 del 2021 a., n , 17, 25, 51, 99, 100, 102 e 104 del 2022, n. 66, 102, 106 e 108 del 2023 e n. 42 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 43a, par. 7 le parole “l’equivalente BGN di 3.000.000 di euro, determinato al tasso di cambio ufficiale del BGN rispetto all’euro” sono sostituite da “3.000.000 di euro”.
2. Nell’art. 188:
a) al par. La prima frase è modificata come segue: “Le agevolazioni fiscali che rappresentano l’aiuto minimo sono concesse quando l’importo dell’aiuto minimo ricevuto dal contribuente negli ultimi tre anni, compreso quello attuale, indipendentemente dalla forma o dalla fonte di acquisizione, non supera un soglia di 200.000 euro e, per un soggetto passivo che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi o dietro compenso, soglia di 100.000 euro.”;
b) al par. 2 le parole “da leva equivalenza” sono soppresse.
3. Nell’art. 189b, par. 2, punto 5 le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
4. Nell’art. 209, par. 2, punto 6, lettera “d”, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
5. Nell’art. 260a, par. 2 le parole “o il loro equivalente in leva, determinato al tasso di cambio ufficiale del leva rispetto all’euro” sono soppresse.
6. Nell’art. 260m, par. 2, punto 3 le parole “o il loro equivalente in BGN, determinato in base al tasso di cambio ufficiale BGN rispetto all’euro” sono soppresse.
7. Nell’art. 260c, par. 3 e 6, le parole “o il loro equivalente in leva, determinato al tasso di cambio ufficiale del leva rispetto all’euro” sono soppresse.
8. Nell’art. 260° 1 , par. 1 ovunque le parole “o il loro equivalente in leva, determinato al tasso di cambio ufficiale del leva rispetto all’euro” sono soppresse.
9. Nell’art. 260° 3 , par. 4, le parole “o il loro equivalente in leva, determinato al tasso di cambio ufficiale del leva rispetto all’euro” sono soppresse.
10. Nell’art. 260 5 ovunque le parole “o il loro equivalente leva, determinato al tasso di cambio ufficiale del leva rispetto all’euro” sono cancellate.
11. Nell’art. 260° 18 , par. 3, punto 2 le parole “o il loro equivalente in leva, determinato al tasso di cambio ufficiale del leva rispetto all’euro” sono soppresse.
12. Nell’art. 260° 20 , par. 1, punto 1 e par. 7 le parole “o il loro equivalente in BGN, determinato in base al tasso di cambio ufficiale BGN rispetto all’euro” sono soppresse.
13. Al § 1 delle disposizioni aggiuntive al punto 48, le parole “equivalente in lev” e “determinato al tasso di cambio ufficiale del lev rispetto all’euro” sono soppresse.
§ 37. Nella legge sull’imposta sul valore aggiunto (promulgata, SG n. 63 del 2006; modificata, n. 86, 105 e 108 del 2006; decisione n. 7 della Corte costituzionale del 2007 – n. 37 del 2007, modificata, N. 41, 52, N. 108 e 113 del 2008, N. 12, 23 e 95 del 2010, N. 19, 77 e 99 del 2011., N. 54, 94 e 103 del 2012, n. 23, 30, 68, 98, 101, 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, n. 41, 79, 94 e 95 del 2015, n. 58, 60, 74, 88, nn. 95 e 97 del 2016, nn. 24, 65 e 98 del 2018, nn. 24, 33, 96, 100, 101 e 102 del 2019., nn. 55, 71, 107 del 2020, nn. 17 e 111 del 2021, nn. 14, 18, 52, 99 e 102 del 2022, nn. 66 e 108 del 2023 e n. 42 del 2024). vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1. Nell’art. 14a, par. 5, punto 2 e 4, le parole “l’equivalente prelievo” sono soppresse.
2. Nell’art. 26:
a) al par. 2 le parole “lev e centesimi” sono sostituite da “euro e eurocent”;
b) al par. 6 le parole “l’equivalente in BGN di questa valuta al tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale bulgara alla data in cui l’imposta è diventata esigibile. È possibile determinare l’equivalente in leva della valuta» sono sostituiti da «l’equivalente in euro di tale valuta».
3. Nell’art. 57a, par. 2, punto 2 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
4. Nell’art. 57b, punto 1, lettera “a”, le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
5. Nell’art. 57e, par. 3 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
6. Nell’art. 58, par. 14, punto 2 le parole “fino all’equivalente in BGN di” sono sostituite da “da”.
7. Nell’art. 96, par. 1, le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
8. Nell’art. 99, par. 2 e 3, le parole “20.000 leva” sono sostituite da “10.000 euro”.
9. Nell’art. 102, par. 4 le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
10. Nell’art. 108, par. 1, punto 3, lettera “a”, le parole “20.000 BGN” sono sostituite da “10.000 euro”.
11. Nell’art. 111, par. 2, punto 1 e 2 ovunque le parole “25.000 BGN” sono sostituite da “12.782 euro”.
12. Nell’art. 114:
a) al par. 5 le parole “leva bulgaro” sono sostituite da “euro”;
b) al par. 7 le parole “o il loro equivalente in BGN” sono soppresse.
13. Nell’art. 118:
a) al par. 1a frase due è modificata come segue: “La frase uno non si applica quando:
1. la presente legge o il regolamento di cui al par. 4 consentire che le consegne o le vendite in un esercizio commerciale non rilascino ricevuta fiscale o di sistema;
2. il cliente ha richiesto l’emissione del buono fiscale o di sistema in formato elettronico nei casi di cui al par. 21.”;
b) al par. 3 il terzo capoverso è soppresso;
c) il comma 21 è così modificato:
“(21) La ricevuta fiscale/di sistema attestante la vendita può essere generata in formato elettronico e consegnata elettronicamente al destinatario, senza emissione di documento cartaceo, alle condizioni, ordine e modalità determinati dall’ordinanza di cui al par. 4 da persone che:
1. effettuare vendite di beni o servizi tramite un negozio elettronico;
2. hanno scelto di utilizzare software compreso nell’elenco di cui al par. 16;
3. utilizzare un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale;
4. utilizzare nell’esercizio commerciale un sistema elettronico con memoria fiscale.”;
d) vengono creati i commi. 22 e 23:
“(22) Nei casi di cui al par. 21 su richiesta del cliente la ricevuta fiscale/di sistema viene emessa in formato cartaceo.
(23) È consentito che i dispositivi fiscali e i sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale abbiano la possibilità di indicare l’importo totale da pagare nei documenti emessi e in un’altra valuta. I requisiti per la FU/IASUTD, nonché le condizioni e la procedura per l’applicazione di questa disposizione sono determinati dall’ordinanza ai sensi del par. 4.”
14. Nell’art. 126b, par. 8 e 9, le parole “100.000 BGN” sono sostituite da “51.130 euro”.
15. Nell’art. 151a, par. 1, punto 1 sono soppresse le parole “l’equivalente della tassa”.
16. Nell’art. 152, par. 5 nel testo prima del punto 1 e nell’art 1 e 2, le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
17. Nell’art. 156, par. 3, punto 2 le parole “o lev” sono soppresse.
18. Nell’art. 157a:
a) al par. 1, punto 1 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse;
b) al par. 5, punto 3 e par. 7, punto 3 le parole “o lev” sono soppresse.
19. Nell’art. 157b, par. 1 sono soppresse le parole “l’equivalente della tassa”.
20. Nell’art. 166 par. 4 è così modificato:
“(4) Le prestazioni minime ricevute ai sensi del par. 3, punto 6 e 7, indipendentemente dalla loro forma e provenienza, per il periodo di tre anni antecedenti la data di concessione dell’autorizzazione non devono superare euro 300.000, indipendentemente dal fatto che l’aiuto sia finanziato in tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea.
21. Il § 15f è creato nelle disposizioni transitorie e finali:
§ 15 seg. Consegna esentata ai sensi dell’art. 46, punto 4 è la vendita di set iniziali con monete in euro ai sensi dell’art. 23 della Legge sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria, effettuata al tasso di cambio ufficiale. Non sono esentate la consegna e la vendita di set iniziali con monete in euro quando il loro valore è superiore al tasso di cambio ufficiale ai sensi dell’art. 5 della Legge sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria o quando hanno valore numismatico.”
§ 38. Nella legge sulle accise e sui depositi fiscali (promulgata, SG n. 91 del 2005; modificata, n. 105 del 2005, nn. 30, 34, 63, 80, 81, 105 e 108 del 2006, n. 31 , 53, 108 e 109 del 2007, N. 36 e 106 del 2009, N. 55 e 94 del 2010, N. 35 e 99 del 2011., N. 29, 54 e 94 del 2012, N. 15, 101 e 109 del 2014, N. 30, 92 e 95 del 2016, N. 9, 58, 63, 92, 97 e 103 del 2017, N. 24, 65, 98 e 103 del 2018, N. 9, 14, 18, 44, 65 del 2019 104 del 2020, N. 77 del 2021 nn. 12, 42, 100 e 102 del 2022, nn. 8, 86, 96, 102, 105 e 106 del 2023 e nn. 11 e 23 del 2024 d.) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Nell’art. 80, par. 2, art. 81b, par. 7, art. 83, par. 3, art. 83d, par. 2, art. 83e, par. 3 e dell’art. 83k le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
2. Il § 6d è creato nelle disposizioni transitorie e finali:
“§ 6 Dalla data dell’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria i prodotti del tabacco sono immessi in consumo ai sensi dell’art. 20, par. 2 con il prezzo di vendita in euro scritto sulla confezione di consumo o sull’etichetta (per sigari e sigari).’
§ 39. Nella legge sulle imposte e tasse locali (promulgata, SG n. 117 del 1997; modificata, n. 71, 83, 105 e 153 del 1998, n. 103 del 1999, n. 34 e 102 del 2000, n. 109 del 2001, N. 28, 45 e 119 del 2002, N. 6, 18, 36 e 106 del 2004, N. 87, 94, 103 e 105 del 2005, N. 30, 36 e n. 55 e 110 del 2008, n. 12, 19 e 95 del 2009, n. 19, 28, 31, 35 e 39 del Decisione del 2011 n. 5 del 2012, modificata n. 53, 54 e 101 del 2013., n. 105 del 2014, n. 14; 35, 37, 79 e 95 del 2015, nn. 32, 43, 80 e 97 del 2016, nn. 98 e 108 del 2017 2018, n. 1 e 24 del 2019 Decisioni n. 4 del 2019, n. 38, 96 e 102 del 2019, n. 104, 110 del 2020, n. 14 e 16 del 2021 8, 17 e 104 del 2022 e nn. 66, 80 e 106 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 33, par. 1 nel testo prima dell’articolo 1 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
2. Nell’art. 46, par. 1 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
3. Nell’art. 67, par. 3, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
4. Nell’allegato n. 2:
a) nell’art. 1 la parola “lev” è sostituita da “euro”;
b) nell’art. 4 ovunque la parola “levs” è sostituita da “euro”;
c) nell’art. 13, par. 1 ovunque la parola “lev” è sostituita da “euro”;
d) nell’art. 19, par. 1 ovunque la parola “lev” è sostituita da “euro”;
e) nell’art. 22 la parola “lev” è sostituita da “euro”;
f) nell’art. 23, par. 1 ovunque la parola “lev” è sostituita da “euro”.
§ 40. Nella legge sul gioco d’azzardo (promulgata, SG n. 26 del 2012; modificata, n. 54, 82 e 94 del 2012, n. 68 del 2013, n. 1 e 105 del 2014, n. 61 e 79 del 2015, n 98 del 2016, n. 42 del 2019, n. 11 e 14 del 2022., n. 84, 106 e 108 del 2023 e n. 41 e 42 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 3, par. 4 le parole “in lev bulgari e” sono soppresse.
2. Nell’art. 4:
a) al par. 2 ovunque le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”;
b) al par. 4 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
3. Nell’art. 7, par. 1, punto 2 le parole “l’equivalente in lev di 10.000.000 di euro al tasso di cambio ufficiale del lev rispetto all’euro” sono sostituite da “10.000.000 di euro”.
§ 41. Nella legge sull’imposta sui premi assicurativi (promulgata, SG n. 86 del 2010; modificata, n. 105 del 2014, n. 102 del 2015 e n. 43 del 2016 ) all’art. 8, par. 6 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
§ 42. Nella legge sulla restrizione dei pagamenti in contanti (promulgata, SG n. 16 del 2011; modificata, n. 109 del 2013, n. 98 e 107 del 2014, n. 95 del 2015, n. 63 del 2017, n. 31 del 2018 n. 94 del 2019 e n. 66 del 2023) nell’art. 3, par. 2, le parole “il loro equivalente in leva” sono sostituite da “il loro equivalente in euro”, e le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
§ 43. Nella legge contabile (promulgata, SG n. 95 del 2015; modificata, nn. 74, 95 e 97 del 2016, nn. 85, 92 e 97 del 2017, nn. 15, 22 e 98 del 2018, nn. 13, 37 e 96 del 2019, n. 26, 28, 105 del 2020, n. 19 del 2021 e n. 105 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 5, par. 1, la parola “lev” è sostituita da “euro” e le parole “il suo equivalente in lev” sono sostituite da “il suo equivalente in euro”.
2. Nell’art. 19:
a) al par. 2 articoli 1 e 2 sono così modificati:
“1. valore contabile dei beni – 450.000 euro;
2. fatturato netto – 900.000 euro;’
b) al par. 3 articoli 1 e 2 sono così modificati:
“1. valore di bilancio dei beni – 5.000.000 di euro;
2. ricavi netti delle vendite – 10.000.000 di euro;’
c) al par. 4 articoli 1 e 2 sono così modificati:
“1. valore contabile delle attività – 25.000.000 di euro;
2. ricavi netti delle vendite – EUR 50.000.000;’
d) al par. 5 articoli 1 e 2 sono così modificati:
“1. valore contabile delle attività – 25.000.000 di euro;
2. fatturato netto – 50.000.000 di euro.”
3. Nell’art. 21:
a) al par. 2 articoli 1 e 2 sono così modificati:
“1. valore di bilancio dei beni – 5.000.000 di euro;
2. ricavi netti delle vendite – 10.000.000 di euro;’
b) al par. 3 articoli 1 e 2 sono così modificati:
“1. valore contabile delle attività – 25.000.000 di euro;
2. ricavi netti delle vendite – EUR 50.000.000;’
c) al par. 4 articoli 1 e 2 sono così modificati:
“1. valore contabile delle attività – 25.000.000 di euro;
2. fatturato netto – 50.000.000 di euro.”
4. Nell’art. 23 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
5. Nell’art. 53:
a) al par. 3 le parole “195.600 leva” sono sostituite da “100.000 euro”;
b) al par. 4 le parole “195.600 leva” sono sostituite da “100.000 euro”.
6. Nell’art. 54 nel testo prima del punto 1 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
§ 44. Nella legge sulla revisione finanziaria indipendente (promulgata, SG n. 95 del 2016; modificata, n. 15 del 2018, n. 17 del 2019, n. 18, 28 e 105 del 2020, n. 25 e 52 del 2022) nell’art. 23, par. 1, le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
§ 45. Nel Codice del lavoro (promulgato, SG n. 26 e 27 del 1986; modificato, n. 6 del 1988, n. 21, 30 e 94 del 1990, n. 27, 32 e 104 del 1991, n. 23 , 26, 88 e 100 del 1992, n. 12 del 1995, modificata, n. 12 del 1996 1997, n. 22 del 1998, decisione n. 11 del Corte costituzionale del 1998, modificati n. 56, 108 e 1999, n. 25 del 2001, n. 1, 105 e 120 del 2002 N. 18, 86 e 95 del 2004, N. 19, 27, 46, 83 e 2005, N. 24, 30, 48, 68, 75, 102 e 105 del 2006, N. 40, 46, 64 e 104 del 2008, N. 35, 41 e 103 del 2009 e 77 del 2010 Decisione n. 12 della Corte Costituzionale; corte del 2010, n. 91 del 2010, n. 100 e 101 del 2011, n. 7, 15, 20 e 38 del 2012, decisione della Corte Costituzionale n. NO. 49 del 2012; emendamento, n. 77 e 82 del 2012, n. 15 e 104 del 2013, n. 1, 27 e 61 del 2014, n. 54, 61, 79 e 98 del 2015, n. 8, 57, 59, 98 e 105 del 2016, n. 85, 86, 96 e 102 del 2017, n. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 e 92 del 2018, n. 79 del 2019, n. 13, 28, 44, 64, 104, 107 e 109 del 2020, n. 25, 51, 58, 62 e 104 del 2022, n. 11, 14, 66, 84, 85 e 106 del 2023. e no. 27 e 39 del 2024) nell’art. 420, par. 2, punto 2 le parole “o il loro equivalente in BGN” sono soppresse.
§ 46. Nella legge sul Ministero degli affari interni (promulgata, SG n. 53 del 2014; modificata, nn. 98 e 107 del 2014, nn. 14, 24, 56 e 61 del 2015, nn. 81, 97, 98 e 103 del 2016, n. 13 del 2017, sentenze n. 26 del 2017, n. 97 e n. 10 del 2018 della Corte Costituzionale n. 10 del 2018 – n. 48 del 2018; Modificati nn. 55 e 77 del 2019, nn. 60 e 85 del 2021, nn. 22, 56 e 62 del 2022, nn. 48, 67 e 84 del 2023 e n. 18, 19 e 33 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 181:
a) al par. 1 le parole “il suo equivalente in BGN” sono sostituite da “il suo equivalente in euro”;
b) al par. 3 le parole “il loro equivalente in leva” sono sostituite da “il loro equivalente in euro” e le parole “il loro equivalente in leva” sono sostituite da “il loro equivalente in euro”.
2. Nell’art. 234, par. 5 le parole “il suo equivalente in BGN” sono sostituite da “il suo equivalente in euro”.
3. Nell’art. 247a, par. 3 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
4. Al § 1 delle disposizioni aggiuntive di cui al punto 29 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
§ 47. Nella legge sulla protezione dei dati personali (promulgata, SG n. 1 del 2002; modificata, n. 70 e 93 del 2004, n. 43 e 103 del 2005, n. 30 e 91 del 2006, n. 57 del 2007 , n. 42 del 2009, n. 94 e 2010, n. 81 e 2013, n. 85 e 103 del 2017., n. 7 del 2018, n. 17 del 2019; Decisione n. 8 del 2019 – Modificate n. 11 e 84 del 2023 85, par. 6 le parole “e saranno imposti nel loro equivalente in BGN” sono soppresse.
§ 48. Nella legge sull’assistenza ai produttori agricoli (promulgata, SG n. 58 del 1998; modificata, n. 79 e 153 del 1998, n. 12, 26, 86 e 113 del 1999, n. 24 del 2000, n. 34 e 41 del 2001 nn. 46 e 96 del 2004, nn. 14 e 105 del 2005, nn. 18, 30, 34 e 108 del 2006., nn. 13, 53 e 59 del 2007, n. 16, 36 e 100 del 2008, n. 32 e 85 del 2010, n. 38 del 2012, n. 15, 66, 101 e 109 del 2013 n. 40 e 98 del 2015, n. 45 e 61 del 2017, n. 2, 18 e 77 del 2018, n. 51 e 98 del 2019, n. 63 e 2020, n. 61 e 102 del 2023 e n. 41 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 47e, par. 1 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
2. Ovunque nella legge le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
§ 49. Nella legge sulla proprietà e l’uso dei terreni agricoli (promulgata, SG n. 17 del 1991; modificata, n. 20 del 1991; modificata, n. 74 del 1991, n. 18, 28, 46 e 105 del 1992, n. 48 del 1993 Decisione n. 12 del 1993, modificata n. 83 del 1994, n. 57 del 1995. Decisioni n. 7 e 8 della Corte Costituzionale del 1995 – N. 59 del 1995, emendamento n. 20 del 1996, emendamento n. 104 del 1996 tribunale del 1997 – n. 15 del 1997, modificato; n. 62, 87, 124 del 1997, n. 36, 88 e 1998, n. 34 e 106 del 2000. 28, 47 e 99 del 2002, n. 16 del 2003, n. 38 del 2005, n. 13, 24 e 36 del 2007 43 del 2008, n. 44, 94 e 99 del 2010, nn. 8 e 39 del 2012, nn. 15 e 66 del 2013, n. 38, 49 e 98 del 2014, n. 12, 14, 31, 61 e 100 del 2015, n. 61 del 2016, n. 13 e 58 del 2017, n. 42, 55 e 77 del 2018, n. 61 del 2019, n. 79 del 2020, n. 13 del 2021, n. 102 del 2022, n. 102 del 2023 e no. 33 e 39 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 35, par. 9 le parole “0,001 BGN” sono sostituite da “0,000511 EUR”.
2. Al § 2e, par. 1 delle disposizioni aggiuntive, le parole “in BGN per ettaro” sono sostituite da “in euro per ettaro”.
§ 50. Nella legge sul tabacco, sul tabacco e sui prodotti affini (promulgata, SG n. 101 del 1993; modificata, n. 19 del 1994, n. 110 del 1996, n. 153 del 1998, n. 113 del 1999, n. 33 e 102 del 2000, n. 20 del 2003, n. 91, 95 e 105 del 2005, 34, 70, 80 e 108 del 2006, N. 53 e 109 del 2008, N. 12 e 95 del 2011, N. 50 del 2012, N. 12 e 14 del 2015, N. 19, 28, 31 e 101 del 2016, nn. 58, 63, 97 e 103 del 2017, nn. 7, 17 e 83 del 2019., n. 102 del 2022 e n. 52, 100, 102 e 106 del 2023) nell’allegato n. 3 all’art. 37, par. 1 ovunque la parola “lev” è sostituita da “euro” e le parole “in valuta” sono sostituite da “un’altra valuta”.
§ 51. Nel Codice della navigazione mercantile (promulgato, SG n. 55 e 56 del 1970; modificato, n. 58 del 1970; modificato, n. 55 del 1975, n. 10 del 1987, n. 30 del 1990, n. 85 di 1998, n. 12 del 2001, n. 55 del 2004, n. 77, 94 del 2005., n. 30, 62 e 108 del 2006 N. 36, 71 e 98 del 2009, N. 85 del 2011, N. 38 e 77 del 2012. , N. 15, 28 e 109 del 2013, N. 14 e 52 del 2016, n. 28 del 2018, n. 104 del 2020, 106 del 2023 e n. 41 del 2024) c Arte. 346c, par. 1, punto 1 e 2, le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”.
§ 52. Nella legge sulle comunicazioni elettroniche (promulgata, SG n. 41 del 2007; modificata, n. 109 del 2007, nn. 36, 43 e 69 del 2008, nn. 17, 35, 37, 42 del 2009; Decisione N. 3 della Corte Costituzionale del 2009 n. 45 del 2009, n. 82 e 93 del 2009, n. 105 del 2011. 38, 44 e 82 del 2012, n. 15, 27, 28, 52, 60 del 2013, n. 11, 53 e 98 del 2015; Decisione n. 2 del 2015 24, 29, 61 e 79; del 2015, n.50, 97 e 103 del 2016, n.7, 21, 77 e 94 del 2018, 47, 74, 94 e 100 del 2019. 28, 51 e 69 del 2020; Decisione n. 101 del 2020, modificata del 2021, n. 15 e 32 del 2022, n. 58 e 84 del 2023 e n. 41 del 2024) nell’art. 63, par. 2 sono soppresse le parole “equivalente in lev” e “secondo il tasso di cambio ufficiale del lev rispetto all’euro”.
§ 53. Nella legge sulla valuta (promulgata, SG n. 83 del 1999; modificata, n. 45 del 2002, n. 60 del 2003, n. 36 del 2004, n. 105 del 2005, n. 43, 54 e 59 del 2006, n. 24 del 2009, N. 23 del 2011, N. 63 del 2017, N. 17 del 2018 2019, N. 14 del 2020, N. 82 del 2023 e n. 41 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 10, par. 2 le parole “l’equivalente BGN di 50.000 BGN” sono sostituite da “25.000 euro”.
2. Nell’art. 10a, par. 2 le parole “lev o” sono soppresse.
3. Nell’art. 10b, par. 2 le parole “lev o” sono soppresse.
4. Nell’art. 10c, par. 2 e 3 le parole “lev o” sono soppresse.
5. Nell’art. 10d ovunque le parole “levs o” vengono cancellate.
6. Nell’art. 11, par. 1 sono soppresse le parole “lev o”.
7. Nell’art. 11a, par. 7 le parole “in BGN” sono soppresse.
8. L’articolo 12 è così modificato:
“Tassi di cambio dell’euro rispetto alle valute estere
Arte. 12. (1) A fini contabili e statistici vengono utilizzati i tassi di cambio di riferimento dell’euro rispetto alle valute estere pubblicati dalla Banca nazionale bulgara sul proprio sito web.
(2) L’equivalenza delle valute estere all’euro per le esigenze della dichiarazione di cui all’art. 11a e 11b è determinato secondo la legislazione doganale».
9. Nell’art. 16, par 4, punto 3, la parola “lev” è sostituita da “euro”.
§ 54. Nella legge doganale (promulgata, SG n. 15 del 1998; modificata, n. 89 e 153 del 1998, n. 30 e 83 del 1999, n. 63 del 2000, n. 110 del 2001, n. 76 del 2002, N. 37 e 95 del 2004, N. 45, 91 e 105 del 2006, N. 59 e 109 del 2007., N. 28, 43 e 106 del 2008 N. 12, 32, 44 e 95 del 2009, N. 54, 73 e 94 del 2011, N. 38 e 54 del 2012. , N. 15 e 66 del 2013, N. 98 del 2014, nn. 42 e 60 del 2016, nn. 99 e 103 del 2017, nn. 24, 80 e 105 del 2018, n. 7 e 17 del 2019; Corte Costituzionale n. 32 del 2019, n. 75 del 2019, modificate n. 100 del 2019 del 2020, n. 62 del 2022, n. 82 e n. 84 del 2023 e n. 18 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 14:
a) al par. 5 la parola “lev” è sostituita da “euro”;
b) al par. 6 le parole “equivalente lev” sono sostituite da “equivalente euro”;
c) al par. 8 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
2. Nell’art. 186:
a) al par. 2, punto 3 le parole “e lev” sono soppresse;
b) al par. 4 le parole “lev bulgaro” sono sostituite da “euro”.
3. Nell’art. 243, par. 2 Le virgole prima della parola “leves” e della parola “leves” sono soppresse.
4. Nell’art. 269, par. 1 sono soppresse le parole “l’equivalente della tassa”.
§ 55. Nella legge sul diritto d’autore e diritti connessi (promulgata, SG n. 56 del 1993; modificata, n. 63 del 1994, n. 10 del 1998, n. 28 e 107 del 2000, n. 77 del 2002, n. 28, 43, 74, 99 e 105 del 2005, n. 59 del 2007, n. 25 del 2011. 21 del 2014, n. 14 del 2015, n. 28 e 94 del 2018, n. 47 e 98 del 2019 e n. 100 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 20:
a) al par. 4 le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse;
b) al par. 5 le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
2. Nell’art. 20a:
a) al par. 1 ovunque le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse;
b) al par. 4 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
§ 56. Nella legge sulla protezione e lo sviluppo della cultura (promulgata, SG n. 50 del 1999; modificata, n. 1 del 2000, n. 34 del 2001, n. 75 del 2002, n. 55 del 2004, N. 28, 74, 93 e 103 del 2005, n. 21 e 106 del 2007, n. 19, 42 e 74 del 2009, n. 50 e 97 del 2010, n. 25 e 54 del 2011, n. 77 e 102 del 2012, n. 15 e 68 del 2015, n. 7, 28, 94 e 103 del 2018. 47 e 100 del 2019, n. 26, 44 e 52 del 2020, n. 18 del 2022, n. 84 e 108 del 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell’art. 23a, par. 3, punto 1 le parole “un lev” sono sostituite da “un euro”.
2. Nell’art. 31, par. 1 la parola “lev” è sostituita da “euro”.
§ 57. Nella legge sul patrimonio culturale (promulgata, SG n. 19 del 2009; decisione n. 7 della Corte costituzionale del 2009 – n. 80 del 2009; modificata, n. 92 e 93 del 2009, n. 101 del 2010, n. 54 del 2011 n. 15, 38, 77 e 82 del 2013, n. 98 del 2014, n. 52 e 74 del 2016, 96 del 2017, n. 7, 77, 89 e 98 del 2018, n. 1 e 62 del 2019, n. 17 del 2021) nell’art. 138, par. 2, punto 5 le parole “leva bulgaro” sono sostituite da “euro”.
§ 58. Nella legge sull’industria cinematografica (promulgata, SG n. 105 del 2003; modificata, nn. 28, 94 e 105 del 2005, nn. 30, 34 e 80 del 2006, nn. 53 e 98 del 2007, n. 42 e 74 del 2009 N. 99 del 2010; Decisione n. 31 del 2011, modificata n. 15 del 2013. , N. 95 del 2016, N. 20, 77, 88 e 98 del 2018, n. 18 del 2021 e n. 102 del 2023) nell’art. 35b, par. 2 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
§ 59. Nella legge sull’accreditamento degli studenti e dei dottorandi (promulgata, SG n. 69 del 2008; modificata, n. 12, 32, 74 e 99 del 2009, n. 68 del 2013 e n. 107 del 2014) all’art. . 5, par. 3 le parole “lev bulgari” sono sostituite da “euro”.
§ 60. Paragrafo 5, par. 1, § 8 – 36, § 37, punto 1 – 12 e 14 – 20 e § 38 – 59 entrano in vigore dalla data specificata nella Decisione del Consiglio dell’Unione Europea sull’adozione dell’euro da parte della Repubblica di Bulgaria, adottata ai sensi dell’art. 140, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea, adottato ai sensi dell’art. 140, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
La legge è stata adottata dalla 50a Assemblea nazionale il 7 agosto 2024. ed è timbrato con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.
Presidente dell’Assemblea nazionale: Raya Nazaryan