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San Marino – La tassazione sui dividendi

La primaria fonte normativa del sistema fiscale sammarinese è la Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi” che disciplina sia le imposte dirette sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche.
A San Marino sui dividendi percepiti da  Persone Fisiche, residenti e non, viene  applicata una ritenuta del 5% (art. 103, comma 6, primo periodo, della Legge 16 dicembre 2013 n.166).

Per i dividendi di fonte estera, su opzione, il contribuente può optare per la tassazione separata, 3% sul netto frontiera  (art. 13, comma 1, lettera f,  e comma 2, V, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) Con la definizione “netto frontiera” si intende l’ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal
soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte (art. 13, comma 4,  della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

Per i residenti sammarinesi che percepiscono dividendi da fonti estere, è possibile beneficiare del credito d’imposta per le imposte già pagate all’estero, grazie anche a convenzioni bilaterali come quella con l’Italia.
Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta del 5% a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica (art. 103, comma 6, secondo periodo, della Legge 16 dicembre 2013 n.166).

Il testo dell’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino è stato modificato dall’Articolo 1 del Protocollo di modifica alla suindicata Convenzione, sottoscritto e ratificato da San Marino nel giugno 2012.

L’Articolo 10 “Dividendi” nella nuova formulazione dispone che:

“1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.”

La nuova formulazione è in linea con le previsioni comunitarie contenute nella   Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , che disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Effetti della Direttiva 2011/96/UE sono:

• eliminare le ritenute in uscita sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre (ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte);

• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre degli utili distribuiti dalla società figlia.

L’art. 3 della Direttiva 2011/96/UE dispone che “gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 10%] nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte”.

Si ricorda che l’applicazione del regime “madre-figlia” è subordinato alla verifica di presupposti di carattere:

  • soggettivo (legati alla natura della società “madre”)
  • oggettivo (relativi alla partecipazione nella società “figlia”).

Ai sensi dell’art. 2 della della Direttiva 2011/96/UE

  • a) «società di uno Stato membro» qualsiasi società:

    i) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A;

    ii) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori dell’Unione;

    iii) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate;

Ai fini dell’applicazione della Direttiva, la qualità di società “madre” è riconosciuta alle società che soddisfano i requisiti di cui sopra e che detengono nel capitale di una società “figlia” di un altro Stato membro una partecipazione minima del 10%.

  • Società di capitali italiana: se distribuisce dividendi a una società di capitali sammarinese, non sono applicate imposte in Italia a titolo di ritenuta se la partecipazione è qualificata (almeno 10% per almeno 12 mesi).
  • Società di persone italiana: i dividendi sammarinesi sono tassati per trasparenza in Italia (49,72% dell’ammontare del dividendo) con il calcolo del credito d’imposta.
  • Persona fisica italiana: i dividendi sammarinesi sono tassati in Italia al 26%.