Il quadro RW 2025 presenta alcune novità rispetto alla versione 2024.
L’articolo 1, comma 91 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), modificando l’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede, a decorrere dal al 1° gennaio 2024:
- alla lettera a) l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) dallo 0,76% all’1,06% per cento;
- alla lettera b) l’aumento dell’aliquota dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999.
A questo proposito, nei righi da RW1 a RW5, è stata aggiunta la colonna 21 che deve essere barrata nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Ai sensi dell’Art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d’Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat ‘Oman);
Panama (Republica de Panama’);
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute’ de Monaco);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);(1)
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule’anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
È da tenere in massima considerazione che il comma 2 dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, Contrasto ai paradisi fiscali dispone che, salva prova contraria, gli investimenti e le attività di natura finanziaria
- detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui
- al DM 4 maggio 1999
- ed al DM 21 novembre 2001;
- non dichiarate nel Quadro RW;
si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione.
Quindi, vi una vera e propria presunzione relativa (salva prova contraria) di evasione fiscale per gli investimenti e le attività di natura finanziaria
- detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001
- non dichiarate nel Quadro RW
e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi.
Il comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, Contrasto ai paradisi fiscali dispone che per l’accertamento basato sulla presunzione relativa di cui sopra i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento sono raddoppiati.
Il comma 2-ter dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, Contrasto ai paradisi fiscali dispone che, parimenti, sono raddoppiati i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento per la violazione attinente al mancato inserimento nel quadro RW.
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale.
A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, così come modificato dall’art. 9 della Legge del 06/08/2013 n. 97 (“Legge Europea 2013”) che ha previsto che la violazione dell’obbligo di dichiarazione nel Quadro RW, relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati (invece della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento).
In sintesi, la normativa prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:
- Una sanzione fissa di 258 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non ricompresi nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001;
- Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ricompresi nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001.
Quindi, in mancanza della compilazione del Quadro RW al riguardo della detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria, relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001,
- gli investimenti e le attività di natura finanziaria si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione (evasione fiscale);
- i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento sono raddoppiati;
- sono raddoppiati i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento per la violazione attinente al mancato inserimento nel quadro RW;
- viene raddoppiata la sanzione prevista per la mancata dichiarazione nel Quadro RW .