Trasferimento fittizio di una società all’estero

La Corte di Cassazione con l‘ordinanza n. 29575 depositata il 7 novembre 2025 ha equiparato il trasferimento fittizio all’estero di una società alla liquidazione rendendo così applicabile, a carico degli amministratori,  gli artt. 36 (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) del DPR n. 602/73 e  2495 (Cancellazione della società) del Codice Civile.

Il terzo comma dell’Articolo 2495 (Cancellazione della società) del Codice Civile dispone che: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.”

Il primo comma dell’art. 36 (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) del DPR n. 602/73 dispone che: I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”.

Una società aveva trasferito formalmente la sua sede legale all’estero e di conseguenza si era cancellata dal Registro Imprese.  L’Agenzia delle Entrate aveva individuato a monte dell’operazione gravi irregolarità fiscali ed aveva raccolto prove in base alle quali si evidenziava come il centro direttivo e l’attività operativa fossero rimasti in Italia.

La difesa degli amministratori della società trasferita all’estero nei primi due gradi di giudiziosi reggeva sull’assunto che   la società non si era estinta ma aveva solo trasferito la sede, quindi non poteva scattare la responsabilità prevista dall’art. 36 (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) del DPR n. 602/73, articolo che chiama a rispondere liquidatori e amministratori solo quando una società viene liquidata e cancellata.

La Corte di Cassazione, con  l’ordinanza n. 29575 depositata il 7 novembre 2025, ha cassato la sentenza  della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in quanto i giudici di secondo grado non avevano valutato le prove sul fittizio trasferimento della società all’estero. Infatti l’Agenzia delle Entrate aveva documentato che il centro effettivo di direzione, controllo e attività della società  era rimasto in Italia e, quindi, il trasferimento della società all’estero era privo di valenza essendo solo formale e non sostanziale.

La Corte di Cassazione con  l’ordinanza n. 29575 depositata il 7 novembre 2025 si esprime nel senso che se l’operazione è reale il trasferimento della sede legale di una società all’estero non equivale alla liquidazione.

La società, se continua la sua attività imprenditoriale nello Stato di destinazione, mantiene la sua continuità giuridica e conserva la sua personalità giuridica , motivo per cui, non si rende applicabile l’art. 36 (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci) del DPR n. 602/73 e, quindi, solo la società, e non i suoi amministratori, risponde dei propri debiti tributari.

Attenzione va posta sulla vera sostanza economica  dell’attività aziendale, non avendo alcuna valenza, per esempio, un solo contratto di affitto di una sede all’estero all’estero od un amministratore locale estero, se le decisioni strategiche sull’attività aziendale continuano ad essere prese in Italia, nel qual caso il trasferimento della sede legale all’estero è solo apparente e lo stesso è considerato fittizio.

Quando si evince che il centro di direzione effettivo, controllo effettivo ed attività principale rimangono in Italia l’operazione di trasferimento della sede legale all’estero di una società viene equiparata a una liquidazione con successiva cancellazione e, quindi, si rendono  applicabili gli artt. 2495 cod. civ. e 36 del
d.P.R. n. 602 del 1973, comportando la responsabilità sussidiaria degli amministratori per i debiti fiscali.

Nelle considerazioni dell’ordinanza n. 29575 depositata il 7 novembre 2025 della Suprema Corte si legge:
“5.3. La cancellazione di società dal registro delle imprese italiano che sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione (cfr. Cass. Sez. U. n.5945 del 2013), bensì, come nella specie, come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, e, quindi, sull’assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita (v. Cass. n.4818 del 2015). Inoltre, non ne comporta, in alcun modo, la cessazione dell’attività e neppure l’estinzione a mente dell’art.2495 cod. civ.. Ne deriva che, in tale ipotesi, non è applicabile la responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma sempre purché il trasferimento all’estero della società non sia stato fittizio (ragionando, da Cass. n.43 del 2017).
5.4. Dev’essere così affermato il principio di diritto secondo il quale: «In tema di accertamento a carico di amministratori di fatto di
società di capitali, ai fini dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 del
d.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una
società all’estero non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, salvo che il trasferimento sia fittizio.».”

 

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