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Definizioni della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” in Bulgaria

Ai sensi del § 1 “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Disposizioni aggiuntive

§ 1. Ai sensi della presente legge:
1. Per ” rifiuto ” – “Отпадък“si intende una sostanza, un oggetto o una parte di oggetto di cui il detentore si disfa o intende disfarsi, o ha l’obbligo di disfarsi e rientra in almeno una delle seguenti categorie:
a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
б) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
в) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
г) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
д) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
е) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
ж) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
з) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
и) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
к) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
л) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
м) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
н) tutti i materiali, sostanze o prodotti il ​​cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
о) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
п) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
р) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere  “а” – “п”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.
2. I ” rifiuti domestici ” – “Битови отпадъци” sono i rifiuti prodotti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle case, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati anche i rifiuti degli esercizi commerciali e delle attività accessorie alla produzione artigianale, degli esercizi ricreativi e di intrattenimento, quando non hanno carattere di rifiuti pericolosi e allo stesso tempo la loro quantità o composizione non ne impedisce il trattamento insieme ai rifiuti domestici.
3. Per ” rifiuti industriali ” – “Производствени отпадъци” si intendono i rifiuti generati dall’attività industriale delle persone fisiche e giuridiche.
4. Per ” rifiuti pericolosi ” – “Опасни отпадъци”  si intendono i rifiuti la cui composizione, quantità e proprietà creano un rischio per la salute umana e per l’ambiente, hanno una o più proprietà che li definiscono pericolosi e/o contengono componenti che li rendono pericolosi e/o sono definiti come pericolosi tale secondo la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento .
5. Per ” rifiuti edili “- “Строителни отпадъци”  si intendono i rifiuti ottenuti a seguito delle attività di costruzione nei cantieri, nonché i rifiuti derivanti dalla demolizione o ricostruzione di edifici e impianti.
6. ” Causatore di rifiuti ” – “Причинител на отпадъци” è una persona fisica o giuridica la cui attività genera rifiuti – un causante primario e/o chiunque effettui operazioni preliminari di trattamento, miscelazione o altre operazioni che portano a un cambiamento nelle proprietà o nella composizione dei rifiuti.
7. Per ” trattamento dei rifiuti ” – “Третиране на отпадъците” si intende la raccolta, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e tutte le operazioni intermedie, nonché il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero o produzione di energia e materiali dai rifiuti.
8. Per ” smaltimento dei rifiuti ” – “Обезвреждане на отпадъците” si intende qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
а) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
б) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
в) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
г) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
д) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
е) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
ж) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
з) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “м” -codice D8;
и) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”) – codice D9;
к) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
л) incenerimento in mare – codice D11;
м) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
н) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere а” – “м” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
о) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “н” – codice D14;
п) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “а” – “о”, escluso lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.
9. Il ” riciclaggio dei rifiuti ” – “Рециклиране на отпадъците”  è un’attività volta a ripristinare o ripristinare le proprietà della materia prima.
10. Il ” trattamento dei rifiuti ” – “Преработване на отпадъци” è un’attività che modifica le proprietà o la composizione dei rifiuti, trasformandoli in materie prime per la produzione di prodotti finali o in prodotti finali.
11. Per “ smaltimento dei rifiuti ” – “Депониране на отпадъци”  si intende una modalità nella quale non è previsto alcun ulteriore trattamento dei rifiuti e rappresenta lo stoccaggio dei rifiuti per un periodo superiore a tre anni – per i rifiuti destinati al recupero, e ad un anno – per i rifiuti destinati allo smaltimento, in modo tale da non rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente.
12. I ” rifiuti voluminosi ” – “Масово разпространени отпадъци” sono rifiuti che si generano dopo l’utilizzo di prodotti provenienti da numerose fonti sul territorio nazionale e che, per le loro caratteristiche, richiedono una gestione speciale.
13. Per ” rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” – “Отпадъци от черни и цветни метали” si intendono i rifiuti tecnologici ottenuti dall’estrazione, lavorazione o lavorazione meccanica di metalli non ferrosi e ferrosi e loro leghe, macchine, attrezzature, dettagli e costruzioni dismessi di un impianto di produzione, costruzione o carattere domestico, ad eccezione dei rifiuti pericolosi.
14. Per ” rifiuti domestici di metalli ferrosi e non ferrosi ” – “Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер”  si intendono i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle abitazioni, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti da esercizi commerciali, attività artigianali, esercizi ricreativi e di intrattenimento.
15. Per “ violazione recidiva ”- “Повторно нарушение” si intende la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con il quale l’autore del reato è stato punito per una violazione dello stesso tipo.
16. Il ” riutilizzo ” – “Повторно използване” è l’utilizzo dei rifiuti come un prodotto che è già stato utilizzato una volta nella stessa forma per lo stesso scopo.
17. Per ” recupero dei rifiuti ” –  “Оползотворяване на отпадъците“si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
б) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
в) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
г) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
д) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
е) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
ж) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
з) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
и) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
к) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
л) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “а” – “к” – codice R11;
м) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “а” – “л” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
н) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.
18. Per ” raccolta ” –  “Събиране” si intende la consegna, l’accumulo, la cernita e/o la miscelazione dei rifiuti ai fini del trasporto – codice C.
19. Per “ trasporto ” – “Транспортиране”  si intende il trasporto di rifiuti, comprese le attività accessorie di carico, ricarico e scarico, quando effettuato dal gestore come attività autonoma – codice T.
20. Per ” gestione dei rifiuti ” –  “Управление на отпадъците” si intendono le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento e utilizzo dei rifiuti, compreso il controllo su tali operazioni, nonché le attività svolte dopo la chiusura dei siti in cui sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti.
21. Per “ deposito temporaneo ” – “Временно съхраняване” si intende l’attività relativa allo stoccaggio dei rifiuti presso siti nel luogo della loro formazione o con la loro raccolta presso siti per un periodo non superiore a:
a) tre anni in caso di successiva cessione per recupero;
б) un anno in caso di successiva consegna allo smaltimento.
22. Per ” violazione grave ”  – “Грубо нарушение”  si intendono le azioni o inazioni del richiedente che hanno portato a impatti che superano le norme consentite per l’impatto su componenti dell’ambiente o sulla salute umana, stabilite e documentate nell’ordinanza pertinente dalle autorità competenti.
23. (modifica – SG n. 41 del 2010) “ Violazione sistemica ” – “Системно нарушение” è la commissione di tre o più violazioni per le quali sono state inflitte sanzioni amministrative alle persone con decreti penali entrati in vigore.
24. Per ” attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” –  “Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” si intende l’attuazione di operazioni di smaltimento di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché attività connesse (raccolta, trasporto, stoccaggio, nonché attività accessorie quali smistamento, lavorazione meccanica e altro).
25. Sono “ parti correlate ” –  “Свързани лица“:
a) coniugi, parenti in linea diretta – senza restrizioni, parenti in linea collaterale – fino al quarto grado compreso, e parenti in linea diretta – fino al terzo grado compreso;
б) datore di lavoro e lavoratore;
в) i soggetti uno dei quali partecipa alla gestione dell’impresa dell’altro;
г) soci;
д) una società e una persona che possiede più del 5% delle quote e delle azioni emesse con diritto di voto della società;
е) i soggetti la cui attività è controllata direttamente o indirettamente da terzi;
ж) i soggetti che controllano congiuntamente, direttamente o indirettamente, un terzo;
з) le persone di cui una sia rappresentante commerciale dell’altra.
26. L’“ Ente di recupero ” – “Организация по оползотворяване” è una persona giuridica registrata ai sensi del Codice Commerciale, che non distribuisce utili e che gestisce le attività di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti massivamente distribuiti.
27 . (modifica -. SG. 63 del 2006, in vigore dal 08.04.2006) Il ” prezzo di mercato ” – “Пазарна цена” è il prezzo ai sensi del § 1 comma 8 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

Bulgaria – Rifiuti codici da Q1 a Q16

Ai sensi del § 1, punto 1, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 1 . Per “Rifiuto”  – “Отпадък”” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
б) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
в) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
г) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
д) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
е) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
ж) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
з) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
и) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
к) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
л) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
м) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
н) tutti i materiali, sostanze o prodotti il ​​cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
о) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
п) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
р) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere  “а” – “п”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.

Bulgaria – Smaltimento dei rifiuti codici da D1 a D15

Ai sensi del § 1, punto 8, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 8. Per “Smaltimento dei rifiuti”  – “Обезвреждане на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

а) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
б) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
в) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
г) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
д) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
е) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
ж) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
з) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “м” -codice D8;
и) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”) – codice D9;
к) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
л) incenerimento in mare – codice D11;
м) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
н) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere а” – “м” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
о) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “н” – codice D14;
п) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “а” – “о”, escluso lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.

Bulgaria – Recupero dei rifiuti codici da R1 a R13

Ai sensi del § 1, punto 17, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 17. Per ” recupero dei rifiuti ” – “Оползотворяване на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
б) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
в) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
г) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
д) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
е) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
ж) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
з) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
и) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
к) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
л) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “а” – “к” – codice R11;
м) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “а” – “л” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
н) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.

OPERAZIONI DI RECUPERO – ALLEGATO II e note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (  *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

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( *8 ) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009,
0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:

1.

CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200 ) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200 ) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350

(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).

Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di «d» (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.

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( *9 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.

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( *10 ) È compresa la preparazione per il riutilizzo.

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( *11 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

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( *12 ) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

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( *13 ) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

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Autorizzazioni per attività con rifiuti in Bulgaria

“Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Capitolo V – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

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Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti

La Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  al rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi dell’art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ), in Bulgaria, le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento, vengono rilasciate:

1. dal direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico (директора на регионалната инспекция по околната среда и водите), nel cui territorio si svolgono le attività;
2. dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da un funzionario da lui autorizzato, quando le attività sono svolte sul territorio di più ispezioni regionali sull’ambiente e sulle acque.
L’Art. 38 dispone che  per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art . 37 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 (persona fisica o giuridica registrata come commerciante ai sensi della legislazione bulgara o nazionale, a imprese statali e municipali, associazioni di comuni, cooperative e imprese a bilancio ai sensi del § 1 , punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità, che soddisfano i requisiti della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) presentare una domanda indicando:
1. il termine per il quale viene presentata la domanda;
2. l’ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti;
3. la tipologia, composizione, proprietà, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare;
4. le attività richieste e il relativo codice;
5. i metodi e le tecnologie che verranno applicate;
6. le strutture e gli impianti che verranno utilizzati, nonché la loro capacità;
7. le misure di sicurezza che verranno adottate;
8. il responsabile della gestione, indirizzo, telefono e fax per eventuali contatti;
9. l’elenco del personale dirigente necessario per posizione, mansione, qualifica e numero;
10. le condizioni alle quali le attività saranno svolte dal richiedente;
11 . le categorie di dispositivi o i tipi di batterie e accumulatori secondo la normativa pertinente di cui all’Art. 24, par. 2 , nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione per lo svolgimento di attività con apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o con batterie e accumulatori inutilizzabili.
(2) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’Art. 37 . La domanda viene presentata in formato cartaceo ed elettronico.
(3) La domanda ai sensi del par. 1, nonché le istanze di cui all’Art. 43, par. 3, comma 3 , Art. 44, par. 1 e dell’Art. 45, par. 3 sono presentati secondo campioni approvati dal Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.
Art. 39. (1) Alla domanda ex Art. 38 si applicano:
1. documento di compenso pagato;
2. programma approvato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3  della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
3. uniforme codice identificativo e, per le persone straniere, un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
4. progetto della tecnologia per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti;
5. progetto per la bonifica definitiva e la cura del sito dopo la chiusura dell’attività;
6. piano di emergenza;
7 .  la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)) o la decisione di non effettuare una valutazione dell’impatto ambientale (VIA)  ai sensi della Legge sulla tutela dell’ambiente (ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА) e/o decisione sulla valutazione di compatibilità ex Art. 31 della Legge sulla Diversità Biologica (ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ);
8.  certificato sanitario (санитарно удостоверение ) dell’ispettorato sanitario regionale (регионалната здравна инспекция (РЗИ)) – per le persone che svolgono attività con rifiuti pericolosi provenienti da esseri umani attività di ricerca medica o affine sul territorio dell’ispezione pertinente, o dal Ministro della sanità – quando le attività sono svolte sui territori di più di un RZI;
9 . i documenti di cui all’Art. 51, par. 1, comma 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))– per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi nei casi di cui all’Art. 12, par. 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
10. una dichiarazione autenticata del richiedente che non è imparentato ai sensi della presente legge con una persona il cui permesso è stato revocato o gli è stato negato il rilascio del permesso prima della scadenza di un anno dalla revoca o dal rifiuto;
11 . Piano per il monitoraggio e il controllo delle discariche di rifiuti, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti;
12 .  certificata dall’autorità competente, una copia – un modello di un efficace piano di sviluppo dettagliato e nei casi di cui all’art . 13a, par. 3 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) – e disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per il trasporto pubblico di rilevanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
13 .  una copia autenticata di un atto notarile o di un contratto di locazione, accompagnato da un altro documento attestante la proprietà dell’immobile, rilasciato dai servizi competenti nel cui territorio si trova il sito, contenente i dati sull’indirizzo del sito, terreno, numero della planimetria e altri dati descrittivi quando l’immobile è fuori regolamento;
14 . alcune detrazioni per una tonnellata di rifiuti depositati ai sensi dell’Art. 71a della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante messa in discarica.
(2) Se il richiedente è una persona straniera, il documento sotto il par. 1 punto 3 viene presentata anche in traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2, 4, 5, 6, 10 e 11, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
Art. 40. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze ai sensi dell’Art. 38 e dell’Art. 39 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) e/o al fine di eliminare le irregolarità.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità di cui all’Art. 37 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(3)  Entro due mesi dalla notifica ai sensi del par. 2 il richiedente rettifica le irregolarità o fornisce informazioni complementari.
Art. 41. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))valuta la conformità della domanda di rilascio dell’autorizzazione ai requisiti della presente legge.
(2) Per rilasciare le autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti, l’autorità competente o una persona da essa autorizzata ispeziona il sito.
(3) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per svolgere attività di incenerimento o coincenerimento che soddisfano i requisiti di legge, o dalla rimozione di irregolarità e/o fornitura di ulteriori informazioni nei casi di cui all’Art. 40, par. 1 , l’autorità competente ai sensi dell’Art. 37, commi 1 e 2, di concerto con i Comuni, rende pubblica e consente l’accesso alla domanda agli interessati paritetici per un mese.
Art. 42. (1)  L’autorità a cui è stata presentata la domanda decide entro due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di ulteriori informativa o dalla scadenza del termine di un mese previsto dall’art . 41, par. 3 , rilasciando o rifiutando motivatamente il rilascio di un permesso.
(2) Nella decisione di cui al par. 1, l’autorità competente determina le condizioni per lo svolgimento delle attività relative ai rifiuti al fine di rispettare questa legge.
(3) L’autorità competente rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi dell’Art. 39 non soddisfano i requisiti normativi;
2. la domanda è stata presentata fino a un anno dopo la scadenza del precedente permesso, durante il quale il richiedente ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con un decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II ;
3. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
4 . vi è inadempimento dell’art . 39, par. 2;
5 . il sito e le attività che verranno svolte su di esso non soddisfano i requisiti minimi della normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
6 .  La domanda è presentata da un’organizzazione di recupero.
Art. 43. (1) Il permesso è rilasciato per il periodo specificato nella domanda, ma non superiore a 5 anni.
(2)  L’autorità competente o una persona da essa autorizzata controlla almeno una volta all’anno le persone in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , per accertare la conformità delle condizioni di gestione dei rifiuti con quelle previste dall’autorizzazione rilasciata.
(3) L’autorizzazione rilasciata per attività con rifiuti termina con:
1. la scadenza del suo termine;
2. la sua revoca entro il periodo della sua validità;
3. l’emissione di un provvedimento dell’autorità competente su richiesta del titolare dell’autorizzazione con cui si chiede la cessazione dell’attività prima della scadenza del suo termine.
(4) Dopo la scadenza del permesso, l’autorità che lo ha rilasciato controlla l’adempimento delle condizioni relative alla liquidazione in sicurezza dell’attività e al ripristino (bonifica) del terreno.
Art. 44. (1) Al più tardi due mesi prima della scadenza del permesso, la persona presenta una richiesta di proroga della sua durata.
(2) Alla domanda sotto il par. 1 la persona richiede:
1. dichiarazione che non vi è stata alcuna modifica nelle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
2. approvato programma aggiornato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 .
(3) L’autorità competente decide entro un mese sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione.
(4) In caso di mancata presentazione dei documenti necessari ai sensi del par. 2 entro il termine stabilito, la persona richiede il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 .
Art. 45. (1) Il permesso rilasciato deve essere modificato e/o integrato dall’autorità competente su:
1. modifica dei requisiti normativi relativi all’autorizzazione;
2. imminenti cambiamenti nelle materie prime o nei processi tecnologici, a seguito dei quali si verificheranno cambiamenti nella quantità, composizione e proprietà dei rifiuti;
3. cambiamenti attesi nella composizione e nelle proprietà dei rifiuti pericolosi destinati al trattamento in un determinato impianto, o dei processi tecnologici per il trattamento;
4. mutamenti delle circostanze di cui all’Art. 38, par. 1, punto 8 ;
5. la necessità di integrarlo con nuovi dati, attività, siti o condizioni in cui le attività verranno sviluppate.
(2) Entro un mese dal verificarsi di un cambiamento nelle circostanze in cui è stata rilasciata la licenza, la persona presenta una richiesta di modifica e/o integrazione della licenza, insieme alla documenti rilevanti ai sensi dell’Art. 38 e/o 39 attestante la variazione.
(3) Nei casi di cui al par. 1, commi 2 e 3, le persone presentano domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione entro e non oltre due mesi prima che avvenga la modifica.
(4) L’autorità di cui al par. 1 può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire informazioni aggiuntive alla domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione, quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze di cui all’art . 38 e 39 e/o al fine di eliminare irregolarità.
(5)  Nei casi sotto il par. 4 l’autorità di cui al par. 1 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(6)  Entro un mese dalla notifica ai sensi del par. 5 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(7) L’autorità competente entro un mese decide sulla richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione.
(8) L’autorità competente rifiuta di modificare e/o integrare l’autorizzazione quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi del par. 2 non soddisfano i requisiti normativi;
2. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
3. nei casi di cui al par. 1, comma 5, il sito e le attività che sullo stesso verranno svolte non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. i requisiti di cui al par. 6.
Art. 46. (1) Una persona fisica o giuridica ai sensi dell’Art. 12, par. 7, viene rilasciata un’unica autorizzazione per tutte le attività svolte, indipendentemente dal numero di siti in cui vengono svolte le attività di smaltimento dei rifiuti consentite e dal numero di tipologie di rifiuti a cui si applica l’autorizzazione.
(2) Per un sito vengono rilasciate tante autorizzazioni quante sono le persone che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sul suo territorio.
(3) I diritti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla procedura aperta per il loro rilascio vengono trasferiti in caso di cambiamento del titolare mantenendo le condizioni della licenza dopo aver informato l’autorità competente, che ex officio riflette il cambiamento.
Art. 47. (1) L’autorità competente revoca l’autorizzazione rilasciata quando:
1. sono state presentate informazioni false che sono servite da base per la sua pubblicazione;
2. a seguito di una violazione grave o sistematica della presente legge, delle norme sulla sua attuazione o delle condizioni definite nell’autorizzazione, la salute umana è messa in pericolo e l’ambiente è danneggiato o inquinato oltre i limiti consentiti.
(2) In caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi del par. 1, il trasgressore non ha diritto di chiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno dalla data della sua revoca.
Art. 48. (1) Le decisioni dell’autorità competente sono comunicate per iscritto ai richiedenti entro 7 giorni dalla loro emissione.
(2) L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’attività di gestione dei rifiuti informa il pubblico in modo adeguato di ciascuna autorizzazione rilasciata, nonché delle modifiche e/o integrazioni apportate alle autorizzazioni rilasciate, entro 10 giorni dalla data del loro rilascio. .
Art. 49. Contro il permesso rilasciato e contro la decisione di modificare e/o integrare il permesso rilasciato ovvero di rifiutare di rilasciare, modificare e/o integrare il permesso è impugnabile nell’ordine:
1. il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emesso dal direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e l’acqua;

2. Il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

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Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti 

La Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  ai documenti richiesti per rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 50.  Per il rilascio di un documento di registrazione ai sensi dell’art . 12, par. 4 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 presentare una domanda su un modulo approvato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, in cui si afferma:
1 .le persone da cui i rifiuti sono accettati per il trasporto;
2. la tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti con cui verranno svolte le attività;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. il responsabile della gestione, indirizzo, numero di telefono e fax a cui rivolgersi.
Art. 51. (1) Al ricorso ex Art. 50 si applicano:
1 . identificazione uniforme codice del richiedente, per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente, rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
2 . nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 – disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per i trasporti pubblici di importanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
3 . certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
4. documento di compenso pagato;
5 . copie dei contratti scritti con le persone a cui vengono consegnati i rifiuti, in possesso di un documento di autorizzazione ai sensi dell’Art. 12, par. 1 per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti con relativo codice, secondo la disciplina di cui all’Art. 3 ;
6 .  Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su strada devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia della carta di circolazione del veicolo;
b) copia del ticket di ispezione tecnica superata;
c) copia dell’attestato del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
d) copia del certificato di superamento dell’esame da parte del conducente del mezzo di trasporto ai sensi dell’Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose ADR;
e) un documento attestante l’idoneità tecnica del mezzo di trasporto – per la conformità del mezzo di trasporto ai requisiti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose;
7 . Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su ferrovia devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia dell’attestato di consulente per la sicurezza, rilasciato secondo modello conforme al Regolamento per il trasporto ferroviario di merci pericolose (RID) , valido per il trasporto ferroviario;
b) documento attestante l’idoneità del mezzo di trasporto, secondo i requisiti indicati nel RID;
8. per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi da mezzi di trasporto in corpi idrici, deve essere presentata una copia di un documento attestante l’idoneità delle attrezzature galleggianti usate e delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti pericolosi. .
(2) (Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(3) Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, il documento di cui al par. 1 punto 1 viene presentata anche in una traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2 e 3, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
(4) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata al direttore dell’ispezione ambientale regionale e delle acque nel cui territorio la persona è domiciliata.
Art. 52. (1)Il documento di registrazione o il rifiuto motivato viene rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale per l’ambiente e le acque, sul cui territorio si trova la sede della persona, entro 14 giorni dal la data di presentazione della domanda.
(2) L’autorità di cui al par. 1 rifiuta il rilascio della carta di registrazione se almeno uno dei requisiti di cui all’Art. 50 e 51 o quando la domanda è presentata da un organismo di recupero.
(3) Il rifiuto di cui al par. 1 è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa entro 14 giorni dalla sua notifica.
Art. 53. (1) Alla cessazione dell’attività, la persona di cui all’Art. 50 notifica all’autorità competente entro un mese.
(2) (Modifica e integrazione – SG. 41 del 2010) Nei casi di cui al par. 1, l’autorità competente con ordinanza cancella la persona di cui all’Art. 50 del registro ex Art. 26, par. 1, comma 1 e revoca il documento di registrazione rilasciato.
Art. 53a. Se viene riscontrata una violazione di uno dei requisiti di cui all’art . 60, par. 7 , dopo che è stata irrogata all’impresa individuale o alla persona giuridica una sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 106, par. 4, comma 3 , l’autorità competente revoca il documento di registrazione rilasciato.

Il CSS (Combustibile Solido Secondario)

Il CSS (Combustibile Solido Secondario) è un combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti.

Dal punto di vista normativo, il CSS (Combustibile Solido Secondario) è definito e disciplinato a livello nazionale dall’articolo 183 “Definizioni” lettera cc) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) : “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) vedi: Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”

Il terzo comma dell‘articolo 184 “Classificazine” del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) definisce rifiuti speciali:

“3. Sono rifiuti speciali
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis (Sottoprodotto);
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).));
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.))

NORMA UNI-EN 15359

Dal punto di vista tecnico, il CSS (Combustibile Solido Secondario) viene disciplinato a livello europeo e nazionale da una serie di norme, tra le quali la UNI EN 15359:2011 “Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche” che stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà dei CSS.

DEFINIZIONE  CSS = combustibile solido ottenuto* da rifiuti non pericolosi preparato per essere avviato al recupero di energia in impianti di incenerimento o  coincenerimento, rispondente alle specifiche e alla classificazione della UNI EN 15359:2011

*NOTE: “Ottenuto” è inteso come lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore

CLASSIFICAZIONE

La classificazione del CSS (Combustibile Solido Secondario)  è basata su tre parametri:

1. Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) – parametro economico che quantifica il contenuto energetico.
2. Contenuto di Cloro (Cl) – parametro tecnico di processo (incide sul livello di usura degli impianti) e di prodotto (nel caso del cemento dove esser inferiore allo 0.1%).
3. Contenuto di Mercurio, parametro ambientale unico metallo “non pesante” e quindi volatile.

Per ciascun parametro sono individuate cinque classi di valori (da 1 a 5 in ordine di qualità decrescente). Pertanto, ad ogni CSS (Combustibile Solido Secondario) viene attribuita una classe (tra le 125 possibili) individuata con una terna di numeri (un numero per ciascun parametro)

Oltre a effettuare la classificazione, il produttore del CSS (Combustibile Solido Secondario) deve indicare i valori di ulteriori parametri (perlopiù la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma tecnica menzionata, bensì sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del materiale.

Classificazione dei rifiuti – Normativa Bulgara

Ordine di approvazione della Guida alla classificazione dei rifiuti

REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 LUGLIO 2014 SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI  (НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ)

Заповед РД-950/13.12.2014 г. – Ordinanza RD-950/13.12.2014 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque sui metodi per la caratterizzazione di base dei rifiuti e per testare e stabilire la conformità e procedure semplificate di test dei rifiuti e requisiti di ispezione in loco, compresi metodi di test rapidi dei rifiuti (

Заповед № 136/12.06.2020г. – Ordinanza n. 136/12.06.2020 del direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente (Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)  – Executive Environment Agency (ExEA)) per l’approvazione dei metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componenti sfd (сфд) ai fini della classificazione e della procedura per elaborare e concordare il piano di campionamento.

Заповед РД-250/21.04.2015 г. – Ordinanza RD-250/21.04.2015 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque sui metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componente ai fini della classificazione e sulla procedura per preparare e concordare il piano di campionamento

NOVITÀ: Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP (Il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ) stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (Cassification, Labelling and Packaging (CLP)) di sostanze chimiche e delle miscele secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). 

Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

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Normativa sulle Materie Prime Secondarie (MPS) 

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Ante Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (Direttiva quadro sui rifiuti)

Le Materie Prime Secondarie (MPS)  sono state introdotte nella normativa italiana dall’art.2 (Materie prime secondarie) della Legge 9 novembre 1988, n. 475 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali).

Il primo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: “Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.”

Il secondo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che:  “Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell’ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.”

Il terzo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: ” Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.” ed Il quinto comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che:
“Spetta al Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.”

Considerato che il recupero di materiali con il conseguente riciclo
degli stessi costutisce un mezzo efficace per la riduzione della
produzione di rifiuti e che il perseguimento di tale obiettivo è
importante ai fini della tutela dell’ambiente e delle risorse e ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 475 del 1988 il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto 26 gennaio 1990 (Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attivita’ di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie.).

Successivamente è stato emanato il DL 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.), Decreto-Legge decaduto per mancata conversione, ma La LEGGE 11 novembre 1996, n. 575 (in G.U. 12/11/1996, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

In attuazione degli articoli 2 e 5 del DL 8 luglio 1994, n. 438il Ministero dell’ Ambiente ha emanato il DM 5 settembre 1994 che escludeva dalla disciplina dei rifiuti tutta una serie di materiali e sostanze.

In seguito all’emanazione della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991, che modificava la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi).

A seguito dell’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato emanato il Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 –  Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In seguito, con l’emanazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) è stata posta attenzione alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare con gli artt.

L’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari), come detto, abrogato dal comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, escludeva dal regime dei rifiuti le Materie Prime Secondarie (MPS) derivanti da attività di recupero individuate

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Post  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (Direttiva quadro sui rifiuti) – Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti ha abrogato alcune direttive  (link a Testo consolidato) tra cui la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai relativa ai rifiuti, che a sua volta ha abrogato la Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

L’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE (cessazione della qualifica di rifiuto) rappresenta il punto di partenza della regolamentazione attualmente vigente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

Il primo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)) nella versione originale stabiliva che:”

“1.   Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.”

In seguito il comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ha modificato il paragrafo 1 dell’art. 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

Il successivo secondo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  disponeva che criteri di cui al paragrafo 1 dovessero essere trasposti in regolamenti ad hoc per singole categorie di rifiuti (modificato dalla lettera B) del comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).

Il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  prevedeva, in via residuale rispetto al livello comunitario, la possibilità per ogni singolo Stato membro, previa informazione alla Commissione europea, di stabilire “caso per caso” se uno specifico  rifiuto perdesse, a seguito di operazione di recupero, la “qualifica rifiuto” (modificato dalla lettera B) del paragrafo 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018)..

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Modifiche al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In seguito all’emanazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive  (link a Testo consolidato)) ha modificato ampiamente il  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In Particolare con

Come abbiamo visto, il comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ha abrogato l’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA).

Di rilievo è l’Art. 12 (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto) del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, dopo l’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha inserito nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a Testo consolidato):

  • l’Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
    “1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
    a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
    c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
    d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
    2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ((garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale)).
    All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120.”
  • l’Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
    b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
    c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
    d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
    2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
    3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)) o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:
    a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
    b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
    c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
    d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
    e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
    In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
    3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. (127)
    3-ter. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
    3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.
    3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.
    3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il

    ((31 gennaio)).

    3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (( (RECER) ))concluse ai sensi del presente articolo.
    Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.
    Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
    5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
    5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”

Successivamente gli artt.184-bis e 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato)  hanno subito varie modifiche.
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Regolamenti dell’Unione Europea recanti i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE 

Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011 , recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012 , recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 , recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In considerazione del fatto che

  • Il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  prevede, in via residuale rispetto al livello comunitario, la possibilità per ogni singolo Stato membro, previa informazione alla Commissione europea, di stabilire “caso per caso” se uno specifico  rifiuto perdesse, a seguito di operazione di recupero, la “qualifica rifiuto”.
  • Il secondo comma dell’articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che: “i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ………..”

ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato)  sono stati emanati

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

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Decreti che , ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, dello stesso articolo

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

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Quadro riassuntivo della normativa sui rifiuti dell’Unione Europea

Quadro riassuntivo della normativa sui rifiuti dell’Unione Europea