Ai sensi del § 1 “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria
Disposizioni aggiuntive
Ai sensi del § 1 “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria
Disposizioni aggiuntive
“§ 1, punto 1 . Per “Rifiuto” – “Отпадък”” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
“§ 1, punto 8. Per “Smaltimento dei rifiuti” – “Обезвреждане на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
“§ 1, punto 17. Per ” recupero dei rifiuti ” – “Оползотворяване на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
L’ALLEGATO II e le note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO
R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )
( *8 ) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))
dove:
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.
Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:
CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.
CCF = 1 se HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,25/1 200 ) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350
CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:
CCF = 1 se HDD ≥ 3 350
CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,12/1 200 ) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350
(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).
Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di «d» (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.
( *9 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.
( *10 ) È compresa la preparazione per il riutilizzo.
( *11 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.
( *12 ) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
( *13 ) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.
“Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria
Capitolo V – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI
La Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata al rilascio delle licenze in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.
Ai sensi dell’art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ), in Bulgaria, le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento, vengono rilasciate:
2. Il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
La Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata ai documenti richiesti per rilascio delle licenze in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.
Il CSS (Combustibile Solido Secondario) è un combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti.
Dal punto di vista normativo, il CSS (Combustibile Solido Secondario) è definito e disciplinato a livello nazionale dall’articolo 183 “Definizioni” lettera cc) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) : “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) vedi: Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”
Il terzo comma dell‘articolo 184 “Classificazine” del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) definisce rifiuti speciali:
“3. Sono rifiuti speciali
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis (Sottoprodotto);
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).));
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.))
NORMA UNI-EN 15359
Dal punto di vista tecnico, il CSS (Combustibile Solido Secondario) viene disciplinato a livello europeo e nazionale da una serie di norme, tra le quali la UNI EN 15359:2011 “Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche” che stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà dei CSS.
DEFINIZIONE CSS = combustibile solido ottenuto* da rifiuti non pericolosi preparato per essere avviato al recupero di energia in impianti di incenerimento o coincenerimento, rispondente alle specifiche e alla classificazione della UNI EN 15359:2011
*NOTE: “Ottenuto” è inteso come lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore
CLASSIFICAZIONE
La classificazione del CSS (Combustibile Solido Secondario) è basata su tre parametri:
1. Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) – parametro economico che quantifica il contenuto energetico.
2. Contenuto di Cloro (Cl) – parametro tecnico di processo (incide sul livello di usura degli impianti) e di prodotto (nel caso del cemento dove esser inferiore allo 0.1%).
3. Contenuto di Mercurio, parametro ambientale unico metallo “non pesante” e quindi volatile.
Per ciascun parametro sono individuate cinque classi di valori (da 1 a 5 in ordine di qualità decrescente). Pertanto, ad ogni CSS (Combustibile Solido Secondario) viene attribuita una classe (tra le 125 possibili) individuata con una terna di numeri (un numero per ciascun parametro)
Oltre a effettuare la classificazione, il produttore del CSS (Combustibile Solido Secondario) deve indicare i valori di ulteriori parametri (perlopiù la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma tecnica menzionata, bensì sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del materiale.
Ordine di approvazione della Guida alla classificazione dei rifiuti
Заповед № 136/12.06.2020г. – Ordinanza n. 136/12.06.2020 del direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente (Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) – Executive Environment Agency (ExEA)) per l’approvazione dei metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componenti sfd (сфд) ai fini della classificazione e della procedura per elaborare e concordare il piano di campionamento.
Заповед РД-250/21.04.2015 г. – Ordinanza RD-250/21.04.2015 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque sui metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componente ai fini della classificazione e sulla procedura per preparare e concordare il piano di campionamento
NOVITÀ: Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP (Il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ) stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (Cassification, Labelling and Packaging (CLP)) di sostanze chimiche e delle miscele secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS).
Le Materie Prime Secondarie (MPS) sono state introdotte nella normativa italiana dall’art.2 (Materie prime secondarie) della Legge 9 novembre 1988, n. 475 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali).
Il primo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: “Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.”
Il secondo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: “Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell’ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.”
Il terzo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: ” Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.” ed Il quinto comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che:
“Spetta al Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.”
Considerato che il recupero di materiali con il conseguente riciclo
degli stessi costutisce un mezzo efficace per la riduzione della
produzione di rifiuti e che il perseguimento di tale obiettivo è
importante ai fini della tutela dell’ambiente e delle risorse e ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 475 del 1988 il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto 26 gennaio 1990 (Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attivita’ di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie.).
Successivamente è stato emanato il DL 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.), Decreto-Legge decaduto per mancata conversione, ma La LEGGE 11 novembre 1996, n. 575 (in G.U. 12/11/1996, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.
In attuazione degli articoli 2 e 5 del DL 8 luglio 1994, n. 438il Ministero dell’ Ambiente ha emanato il DM 5 settembre 1994 che escludeva dalla disciplina dei rifiuti tutta una serie di materiali e sostanze.
In seguito all’emanazione della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991, che modificava la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi).
A seguito dell’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato emanato il Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
TOP
In seguito, con l’emanazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) è stata posta attenzione alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare con gli artt.
L’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari), come detto, abrogato dal comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, escludeva dal regime dei rifiuti le Materie Prime Secondarie (MPS) derivanti da attività di recupero individuate
La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti ha abrogato alcune direttive (link a Testo consolidato) tra cui la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai relativa ai rifiuti, che a sua volta ha abrogato la Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
L’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE (cessazione della qualifica di rifiuto) rappresenta il punto di partenza della regolamentazione attualmente vigente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).
Il primo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)) nella versione originale stabiliva che:”
“1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.”
In seguito il comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ha modificato il paragrafo 1 dell’art. 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
a) |
il paragrafo 1 è così modificato:
|
Il successivo secondo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)) disponeva che criteri di cui al paragrafo 1 dovessero essere trasposti in regolamenti ad hoc per singole categorie di rifiuti (modificato dalla lettera B) del comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).
Il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)) prevedeva, in via residuale rispetto al livello comunitario, la possibilità per ogni singolo Stato membro, previa informazione alla Commissione europea, di stabilire “caso per caso” se uno specifico rifiuto perdesse, a seguito di operazione di recupero, la “qualifica rifiuto” (modificato dalla lettera B) del paragrafo 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018)..
In seguito all’emanazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (link a Testo consolidato)) ha modificato ampiamente il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)
In Particolare con
Come abbiamo visto, il comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ha abrogato l’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA).
Di rilievo è l’Art. 12 (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto) del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, dopo l’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha inserito nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a Testo consolidato):
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (( (RECER) ))concluse ai sensi del presente articolo.
Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.
Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”
Successivamente gli artt.184-bis e 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) hanno subito varie modifiche.
TOP
In considerazione del fatto che
ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) sono stati emanati
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al
Quadro riassuntivo della normativa sui rifiuti dell’Unione Europea