Rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero

Premessa

I soggetti residenti in Italia, per ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero, devono attivarsi, producendo, in linea di massima, al soggetto non residente che corrisponde i redditi (ente pagatore) e/o all’Amministrazione fiscale estera, il modello eventualmente predisposto dall’Autorità fiscale estera stessa o un’apposita istanza.

Il modello generalmente contiene un’attestazione di residenza ai fini tributari in Italia, che il contribuente dovrà farsi firmare e timbrare da parte di qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Per facilitare l’erogazione del rimborso o l’applicazione della aliquota ridotta prevista dal Trattato fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello di attestazione di residenza fiscale per i soggetti residenti, che il contribuente potrà presentare, nel caso in cui il Paese estero, fonte del reddito, non abbia predisposto alcun modello (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Prot. N. 2013/84404 – Approvazione modelli allegati)

Alcune Amministrazioni estere non accettano l’attestato di residenza fiscale adottato dall’Agenzia delle Entrate e richiedono la compilazione di un proprio modello ad hoc, con l’apposizione di timbro e firma da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per ulteriori informazioni consultare le relative Faq.

La richiesta di rimborso deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.

Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Amministrazione fiscale estera, per avere informazioni aggiornate sui modelli predisposti dalle stesse al fine di ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote agevolate previste dal Trattato.

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Prot. N. 2013/84404

Approvazione dei modelli di domanda per il rimborso, l’esonero dall’imposta italiana o l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva
“madre-figlia”) e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (direttiva “interessi e canoni”), nonché approvazione del modello di attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE
1.          Approvazione dei modelli di domanda di rimborso, esonero dall’imposta italiana o applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Modelli A, B, C e D.
  • I modelli di cui al punto 1.1 sono utilizzati dai soggetti non residenti in Italia che percepiscono redditi di fonte italiana e che posseggono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione della quale gli stessi chiedono l’applicazione.
2.          Approvazione dei modelli per l’applicazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva “madre-figlia”) e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (direttiva “interessi e canoni”). Modelli E ed F.
3.          Frontespizio
  • Unitamente ai modelli di cui ai punti 1e 2, è approvato il frontespizio, annesso al presente provvedimento, da compilare e presentare unitamente agli anzidetti modelli. Il frontespizio, comune a tutti i modelli (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Frontespizio), contiene i dati identificativi del beneficiario effettivo, del legale rappresentante, degli eventuali altri cointestatari del reddito per il quale si chiede il rimborso e del procuratore delegato alla presentazione dell’istanza (se presente) nonché le informazioni relative alle modalità di pagamento in caso di rimborso.
4.          Approvazione del modello di attestazione di residenza fiscale per i soggetti residenti
  • E’ approvato l’annesso modello di attestato di residenza fiscale in Italia, con le relative istruzioni, da presentare all’Amministrazione fiscale dello Stato estero, nel quale il contribuente ha prodotto il reddito in un dato anno, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con detto Stato.
  • L’attestato di residenza fiscale può essere richiesto a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate.
5.          Reperibilità dei modelli
  • I modelli approvati con il presente provvedimento sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito internet agenziaentrate.gov.it.
  • I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche dei modelli indicati nei precedenti punti e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
Motivazioni

Nell’ottica del miglioramento delle relazioni con i contribuenti, residenti e non residenti, si è reso necessario aggiornare la modulistica fiscale internazionale per adeguarla all’evoluzione delle basi giuridiche internazionali di riferimento, secondo principi di trasparenza dell’attività amministrativa e di semplificazione degli adempimenti per tutti i contribuenti interessati.

Con riferimento, in particolare, alla modulistica applicativa della direttiva 90/435/CEE (direttiva “madre-figlia”) e della direttiva 2003/49/CE (direttiva “interessi e canoni”) essa vuole essere anche un ausilio per un corretto uso delle norme di fonte comunitaria e un contributo alla creazione del mercato unico europeo.

La predisposizione di un modello di attestato di residenza fiscale in Italia e la revisione del processo che porta alla sua emissione rispondono all’esigenza di standardizzare questo processo lavorativo e di semplificare gli adempimenti del contribuente, in particolare introducendo la possibilità di richiedere il certificato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma1).

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni: “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917;

Direttiva 1990/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;

Decreto legislativo 6 marzo 1993 n. 136: “Attuazione della Direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e relativi decreti attuativi;

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi, modificata dalle direttive 2004/66/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 e 2004/76/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143: “Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi”;

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49: “Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290 – Serie generale, che ha integrato gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi ratificate dallo Stato italiano e in vigore (l’elenco delle leggi di ratifica è disponibile sul portale dell’Amministrazione finanziaria https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/).

Roma, 10 luglio 2013

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