- Società residenti in uno Stato terzo non UE o SEE
- Società residenti in Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
- Società residenti in Stati membri dell’Unione europea che soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell’art. 27-bis del D.P.R.600/73
Premessa
Quando i dividendi di fonte italiana sono distribuiti nei riguardi di società residenti in un Paese estero, il regime di tassazione può cambiare a seconda del Paese di riferimento.
Possono prospettarsi i seguenti casi a seconda della residenza fiscale della società che percepisce i dividendi:
- residenza fiscale della società che percepisce i dividendi in uno Stato UE, in Norvegia o in Islanda: se la società estera è soggetta a tassazione diretta nello stato di residenza, in Italia subisce una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% (Art. 27 comma 3-ter del D.P.R. n. 600/1973 );
- residenza fiscale della società che percepisce i dividendi in uno Stato UE: se gli utili sono relativi ad una partecipazione nella società italiana non inferiore al 10% del capitale, detenuta per almeno un anno, in Italia non subisce alcuna ritenuta (Direttiva Madre-Figlia – Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 );
- residenza fiscale della società che percepisce i dividendi in uno Stato terzo (Non UE o SEE): gli utili subiscono in Italia una ritenuta del 26% (Art. 27 comma 3-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Società residenti in uno Stato terzo non UE o SEE
Il terzo comma dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi) del D.P.R. 600/73 dispone che: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 (26) per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter …”
La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci di solito viene effettuata tramite bonifico, al netto della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione; pertanto, le scadenze possono essere quelle:
del 16 aprile, con riferimento al primo trimestre;
del 16 luglio, con riferimento al secondo trimestre;
del 16 ottobre, con riferimento al terzo trimestre;
del 16 gennaio, con riferimento al quarto trimestre.
Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo 1036 – Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere. e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.
Ai sensi dell’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi) del D.P.R. 600 /73 i soggetti percipienti i dividendi (tranne che per i possessori di azioni di risparmio) hanno il diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
Quindi, l’aliquota del 26% può essere ridotta con le seguenti modalità:
a) il percettore estero può richiedere l’applicazione di una ritenuta alla fonte con aliquota minore, così come prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento (la cui aliquota può variare dal 5% al 15%);
b) il percettore estero che dimostra di aver pagato all’estero imposte a titolo definitivo sui dividendi italiani, può chiedere il rimborso della ritenuta italiana, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta stessa.
Il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate ha predisposto la modulistica di riferimento. Vedi: Rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero
Restano ferme le disposizioni convenzionali.
Società residenti in Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
Il comma 3-ter dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi) del D.P.R. 600/73 dispone che: “ La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi…….. “
Quindi è è operata la ritenuta a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti a società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo incluso nella white list (lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi).
La modulistica predisposta con il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate (Vedi: Rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero) non contempla l’ipotesi di cui all’art. 27, comma 3-ter.
Appare evidente come il sostituto d’imposta italiano abbia la necessità di avere una qualche documentazione al fine di applicare la ritenuta ridotta dell’1,20 per cento.
La prassi operativa ritiene idonea la compilazione del Modello A predisposto con il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Modello A – Dividendi) nel quale inserire la dichiarazione della autorità fiscale estera di residenza nel paese UE o SEE.
Società residenti in Stati membri dell’Unione europea che soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell’art. 27-bis del D.P.R.600/73
La Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.
Effetti della Direttiva sono:
• eliminare le ritenute in uscita sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre(ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte) – Art.5 della Direttiva 2011/96/UE;
• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre degli utili distribuiti dalla società figlia.
La direttiva madre-figlia è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo del 06/03/1993 n. 136
L’art. 2 del Decreto legislativo del 06/03/1993 n. 136 ha introdotto l’Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti) nel D.P.R. n. 600/1973.
Il primo comma dell’Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che:
“1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.”
Il secondo comma dell’Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che: “Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.”
Il terzo comma dell’Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che: “Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
Il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate ha predisposto la modulistica di riferimento. Vedi: Rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero.
- E’ approvato l’annesso modello, con le relative istruzioni, contraddistinto dalla lettera E, previsto dall’articolo 27-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, inserito dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 1993, n.136, di recepimento della direttiva 90/435/CEE (direttiva “madre-figlia”)(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Modello E Direttiva Madre Figlia), per l’esenzione dell’imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società “figlia” italiana alla società “madre” o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell’Unione europea.
- Il modello può essere utilizzato dal soggetto che riceve i dividendi e che possiede i requisiti indicati nel comma 1, lettere da a) a d), dell’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Vedi: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E
la società estera deve compilare il Modello E (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Modello E Direttiva Madre Figlia) e consegnare alla società residente, nonché sostituto d’imposta, la documentazione, affinché quest’ultima possa
procedere all’erogazione con l’esenzione della ritenuta.
I requisiti a), b), c) devono essere verificati dall’autorità fiscale estera; viceversa il requisito d) deve essere auto dichiarato con attestazione scritta delle società percipiente.
Nel caso la società percipiente non abbia consegnato la documentazione relativa al Modello E alla società residente – e quindi, questa abbia proceduto con l’erogazione effettuando la trattenuta – il Modello E può essere utilizzato anche per ottenere il rimborso, inoltrando lo stesso al Centro Operativo di Pescara.
