- Il reverse charge interno
- Fatturazione elettronica
- Fattura elettronica e reverse charge interno
- Il reverse charge esterno
- Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
- Reverse charge (inversione contabile) per cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea
- Sdoganare in reverse charge
- Fattura elettronica e reverse charge esterno
- Esterometro e fatturazione elettronica
Il reverse charge interno
Il reverse charge (o inversione contabile), disciplinato dai commi 5, 6 e 7 dell’art 17, del d.p.r. n. 633/1972 e dai comma 7, 8 dell’art 74, del d.p.r. n. 633/1972 è un meccanismo fiscale introdotto al fine di “semplificare” la riscossione dell’IVA nonché di contrastare la frode, l’evasione e l’elusione fiscale nei settori considerati a rischio.
Il reverse charge interno, come definito dagli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/72, si applica a specifiche operazioni nazionali tra soggetti passivi IVA italiani.
Il reverse charge (o inversione contabile) è un meccanismo fiscale che, spostando l’onere dell’assolvimento dell’imposta dal fornitore all’acquirente, determina l’inversione contabile dell’IVA, che, contrariamente a quanto accade normalmente, va assolta, invece che dal fornitore, dal destinatario (il cliente) dei beni o dei servizi oggetto di fornitura.
Il reverse charge (o inversione contabile) evita la possibilità che il debitore del tributo (cedente/prestatore) ometta il versamento e, al contempo, l’acquirente (cessionario/committente) rivendichi il proprio credito IVA.
Non viene meno l’onere di integrare l’importo della fattura con l’imposta sul valore aggiunto che, contrariamente a quanto accade normalmente, invece di ricadere sul cedente/ venditore ricade in capo al cessionario/acquirente.
Quindi, per effetto del reverse charge (o inversione contabile) si determina lo spostamento del carico tributario IVA che passa dal cedente/ venditore al cessionario/acquirente.
Il reverse charge (o inversione contabile) è un meccanismo IVA, utilizzato in settori ad alto rischio di frode come edilizia, telefonia e compravendita di materiali preziosi, volto principalmente a contrastare l’evasione fiscale e le frodi, in particolare le “frodi carosello” e quelle nel settore edile.
Infatti, l’inversione contabile si applica:
in virtù di quanto disposto dall’art 17, del d.p.r. n. 633/1972:
- alle cessioni imponibili di oro da investimento e alle cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
- alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore,
- alle vendite di fabbricati o di loro porzioni di cui all’articolo 10, comma 1, numeri 8-bis) e 8-ter), del d.p.r. n. 633/1972, per le quali il cedente abbia manifestato espressamente nel relativo atto l’opzione per l’imposizione;
- ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento nel settore edile;
- alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura;
- alle prestazioni di servizi diverse da quelle fino a ora citate effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma (eccezion fatta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11-ter del d.p.r. n. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro);
- alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, dei loro componenti e dei loro accessori;
- alle cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra o di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e dei certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
in virtù di quanto disposto dall’art 74, del d.p.r. n. 633/1972
- cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche’ di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura;
- Le disposizioni si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).
- Le disposizioni si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).
Grazie a questa inversione si impedisce a chi cede ed a chi acquista il bene di aggirare il versamento dell’Iva e di chiederne il rimborso.
In effetti, senza il reverse charge c’è il rischio che il fornitore o venditore emetta una fattura con IVA che l’acquirente verserebbe al fornitore, con la speranza che quest’ultimo poi la versi allo Stato a fronte della detrazione da parte dell’acquirente.
Operativamente, in caso di applicazione del reverse charge (o inversione contabile):
- il cedente/fornitore dei beni od il prestatore dei servizi emette una fattura nella quale non aggiunge l’IVA all’imponibile, ma indica in fattura che tale mancato addebito è ai sensi delreverse charge, citando il corrispondente articolo di legge come ad es. il quinto comma dell’art 17, del d.p.r. n. 633/1972;
- il cessionario/acquirente che riceve la fattura è gravato da un duplice onere:
- integrare la fattura ricevuta applicando l’aliquota IVA prevista;
- annotarla in entrambi i registri IVA, sia nel registro vendite di cui all’art.23 che nel registro acquisti di cui all’art.25, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Con il reverse charge, se entrambe le operazioni vengono compiute dall’acquirente i rischi di frode praticamente si azzerano.
Infatti grazie al reverse charge (o inversione contabile) l’Iva, annotata in entrambi i registri IVA, sia nel registro vendite di cui all’art.23 che nel registro acquisti di cui all’art.25, non viene materialmente versata dall’acquirente, per cui l’operazione, dal punto di vista contabile, è neutra, ma, l’acquirente, quando, a sua volta, emetterà la fattura di vendita dovrà versare la relativa IVA senza aver potuto portare in detrazione quella relativa all’acquisto, con una perdita pari a 0 per l’erario.
Fatturazione elettronica
La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), apportando modifiche all’art.1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha introdotto in Italia, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica, obbligatoria sia per le transazioni B2B sia per quelle B2C.
Il comma 909 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:
- residenti,
- stabiliti
- identificati nel territorio dello Stato
L’obbligo della fatturazione elettronica si applica a tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Per garantire il rispetto di questo obbligo, le imprese devono adottare un sistema di fatturazione elettronica in grado di generare, inviare, ricevere e archiviare documenti elettronici in linea con la normativa italiana.
Fattura elettronica e reverse charge interno
- Il fornitore emette una fattura senza l’addebito dell’IVA, indicando come natura IVA uno dei sottocodici N6 “inversione contabile”.
- L’acquirente integra la fattura con l’IVA dovuta, e può trasmettere l’integrazione allo SdI usando il tipo documento TD16.
- L’acquirente registra il documento nei registri IVA acquisti e vendite, in modo da garantire la “neutralità” dell’operazione ai fini IVA.
Il reverse charge esterno
Come abbiamo visto il reverse charge (o inversione contabile) è un meccanismo fiscale che, spostando l’onere dell’assolvimento dell’imposta dal fornitore all’acquirente, determina l’inversione contabile dell’IVA, che, contrariamente a quanto accade normalmente, va assolta, invece che dal fornitore, dal destinatario (il cliente) dei beni o dei servizi oggetto di fornitura.
L’art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che: “se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e non identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, il debitore dell’imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata ai fini dell’IVA nello Stato membro.
Inoltre, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi definite, che il debitore dell’imposta debba essere il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.”
In recepimento della facoltà concessa agli Stati membri dall’art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE l’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 prevede che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Le operazioni interessate includono:
- Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter DPR 633/72) ricevute da soggetti UE o extra-UE;
- Acquisti di beni da cedente UE;
- Acquisti di beni già presenti in Italia da cedente Extra-UE. Diversamente, non è previsto alcun obbligo di emissione e trasmissione in Sdi nel caso di ricevimento delle fatture Extra-UE relative a cessioni di beni fisicamente non presenti già in Italia, ciò in quanto le importazioni sono corredate di bolletta doganale ed è la stessa Agenzia delle Dogane a comunicare i dati inerenti l’operazione di importazione.
Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
Esenzioni delle cessioni di beni
Il primo comma dell’art. 138 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dal comma 3 dell’Art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 (c.d. direttiva ”quick fixes”), stabilisce che:
1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
La lettera a) del primo comma dell’art. 140 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto stabilisce che gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio.
Reverse charge (inversione contabile) per cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea
Il primo comma dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che: “L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.”
La prima parte del secondo comma dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che: “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. “
La Legge di stabilità 2013, L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 325, lettera b) ha modificato l’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilendo che dal 1° gennaio 2013 viene estesa l’applicazione della procedura di assolvimento dell’IVA con la tecnica dell’inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura ex articoli 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331) oltre che ai servizi generici di cui all’art.7-ter del D.P.R. 633/72, anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (anche non generici) rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea.
La seconda parte del secondo comma dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che: “Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.“
Ai sensi del primo comma dell’articolo 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331: “La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.”
Ai sensi del primo comma dell’articolo 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331:
“Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. “
Sdoganare in reverse charge
L’art. 70, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che l’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Il reverse charge sulle importazioni di determinati beni (Oro industriale, oro da investimento (con attestazione), rottami, componenti elettronici, edilizia) permette di non pagare l’IVA in dogana, trattandola come una partita di giro.
L’art. 70, commi 5 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati, come definiti nell’ articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.
L’art. 70, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Si tratta, quindi, delle importazioni di “oro industriale” e delle importazioni di rottami e altri materiali di recupero.
Le operazioni in esame, ove interne, sono soggette a “reverse charge”, con la conseguente traslazione dell’obbligo d’imposta dal cedente al cessionario.
In caso di importazione, invece, non si verifica alcuna inversione del soggetto considerato come debitore IVA, che resta infatti
l’importatore che, tramite questo meccanismo, applicabile per specifiche merci (oro, rottami, elettronica, ecc.), evita l’esborso immediato dell’IVA, migliorando la liquidità aziendale.
Sdoganare in reverse charge (inversione contabile) significa assolvere l’IVA all’importazione non contestualmente allo sdoganamento, ma tramite registrazione della bolletta doganale nel registro acquisti e vendite, garantendo la neutralità dell’imposta.
È fondamentale la corretta indicazione del tipo documento nel file XML (es. TD16, TD17, TD18, TD19).
Fattura elettronica e reverse charge esterno
Procedura per fornitori UE:
- L’acquirente riceve la fattura senza l’addebito dell’IVA, con l’annotazione “inversione contabile”
- L’acquirente integra la fattura tramite SdI:
- Per servizi: usa il tipo documento TD17
- Per beni: usa il tipo documento TD18
Procedura per fornitori extra-UE:
- L’acquirente riceve la fattura senza l’addebito dell’IVA.
2. L’acquirente emette un’autofattura elettronica tramite SdI:
-
- Per servizi: usa il tipo documento TD17
- Per beni: usa il tipo documento TD19.
Esterometro e fatturazione elettronica
Il comma 909 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha introdotto nell’art.1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 3-bis: ” I soggetti passivi di cui al comma 3 (soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato) trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3. La trasmissione telematica e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”
Quindi, a partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”, con cui si trasmetteranno i dati delle operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE.
I soggetti obbligati sono quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.
L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i seguenti:
«Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».
Quindi la Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 , ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).
Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021 e nel DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.“.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
- il punto 9 è sostituito come segue:
“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”
Quindi, nel dettaglio, il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 stabilisce che:
- in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per quanto riguarda le fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
- quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
In relazione all’eliminazione dell’esterometro ed all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione con Provvedimento del 23 dicembre 2021 sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7 per una nuova versione del tracciato per la fattura elettronica utilizzabile dal 01/07/2022.
Il 30 settembre 2022 vi è stato un ulteriore aggiornamento, sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7.1 utilizzabile dal 01/10/2022.
L’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022) ha sostituito l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
La versione aggiornata dell’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 risulta essere:
“3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3, nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”
Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), all’art. 12, ha previsto una importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro”. Nel dettaglio è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro (e quindi dal 1° luglio 2022 dall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l’estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SDI, anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972) e di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.
Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi è l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.
Il 13 luglio 2022 è stata emessa la CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro.
Il 7 lug 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO“.
Successivamente è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)
Il 30 settembre 2022 è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.8)
La fatturazione nel ciclo attivo
Quando si emette una fattura verso un cliente estero non si dovrà far altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di sette “x”, come indicato dall’Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, “00000”.
La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al cliente estero si invierà la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità).
La fatturazione nel ciclo passivo
Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19:
- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72 – Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. );
- TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE (art.46 c. 1 DL 331/93);
- TD19: Integrazione/autofattura per beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72).
In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:
- “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
- “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
- “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
- “Data documento” rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
- “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
- “imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
- N3.4 nel caso di non imponibilità;
- N3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
- N3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
- N4 nel caso di esenzione.
Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all’interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.8) rilasciata dall’Agenzia delle entrate. È possibile anche allegare la fattura originaria ricevuta dal fornitore all’interno delle fatture elettroniche così generate e trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da poterle portare in conservazione congiuntamente. Diversamente, ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva.
Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate, versione 1.6, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore. Segnaliamo anche che l’Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell’operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.
Sanzioni
L’Articolo 1 Comma 1104 della Legge del 30/12/2020 n. 178 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ha aggiunto all‘articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguentii: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati».
Sempre il Decreto semplificazioni all’art. 13, modificando l’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) tornano applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.
Quindi le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari ad Euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili – e non più fino al limite di Euro 1.000 trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria).
