Archivi categoria: Bulgaria – Diritto Tributario

Bulgaria – Modello della Dichiarazione periodica IVA

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA – Данък върху добавената стойност (ДДС)) è regolato dalla Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoЗакон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazioneNorme di attuazione della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Una società In Bulgaria iscritta all’IVA è obbligata a presentare all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) le dichiarazioni IVA mensili (Dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (Per ciascun periodo d’imposta l’iscrizione ex art. 96 , 97 , 97a , 99 e dell’art. 100, par. 1 e 2 devono presentare una dichiarazione di riferimento, redatta sulla base delle scritture contabili di cui all’art. 124) indipendentemente dal fatto che la società bulgara abbia effettuato acquisti o vendite durante il periodo di riferimento (coincidente con il mese).

Dichiarazione di riferimento

Ai sensi dell’art. 116  delle Norme di attuazione della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС), La persona registrata ai fini IVA è tenuta a presentare una dichiarazione di relazione per ciascun periodo fiscale ai sensi dell’art. 125, par. 1 della Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoЗакон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) secondo il modello – allegato n. 13 .
La Dichiarazione di riferimento  viene presentata anche nei casi in cui l’imposta non deve essere pagata o rimborsata, nonché nei casi in cui la persona registrata non ha effettuato o ricevuto forniture o acquisti o non ha effettuato importazioni per questo periodo fiscale.
La persona registrata presenta alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate la dichiarazione  per ciascun periodo d’imposta cui si applica.
La persona registrata presenta alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate insieme alla dichiarazione di riferimento ai sensi del par. 1 e i registri delle segnalazioni ex art. 124, par. 1 della della Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoЗакон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).

Appendice n. 13 all’art. 116, par. 1 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DICHIARAZIONE DI RIFERIMENTO TD dell’ANR/ufficio
PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO N. in arrivo …………../…………….
  viene completata dall’amministrazione finanziaria
  Periodo d’imposta: …………../………………………… ………………………………………. . …………..
  mm/aaaa
R: Nome e indirizzo postale di   Partita IVA: BG…………………………………….. …………………………………………….. … …
la persona registrata   ID:………………………………………… ………………………………………… .. ………
     
 
Sezione A: Dati addebitati sull’imposta sul valore aggiunto
 
Importo totale delle basi imponibili   01 Tutta l’IVA addebitata   20
per IVA (importo da cl. 11 a cl. 16)     (importo da cl. 21 a cl. 24)    
           
           
Base imponibile soggetta a tassazione con aliquota del 20%:          
– base imponibile dei soggetti passivi   11 IVA addebitata   21
consegne, incl. consegne sotto condizioni          
forza vendita a distanza con          
luogo di esecuzione dei territori-          
greggi del paese          
           
– base imponibile del VOP e imposta-   12 IVA addebitata per VOP e   22
in base alle consegne ricevute da     per le consegne ricevute da    
Arte. 82, par. 2 – 5 IVA     Arte. 82, par. 2 – 5 IVA    
           
      Imposta applicata (20%) c   23
      altri casi previsti    
      nell’IVA    
           
Base imponibile dei soggetti passivi   13 IVA addebitata (9%)   24
consegne ad un tasso del 9%          
           
Base imponibile soggetta ad imposta con aliquota dello 0%:          
– base imponibile delle forniture di cui   14      
capo terzo dell’IVA          
           
– Base imponibile IVA dei beni   15      
           
– base imponibile delle forniture di cui   16      
Arte. 140, 146 e dell’art. 173 IVA          
           
Base imponibile delle forniture di   17      
servizi di cui all’art. 21, par. 2 con un posto di          
esecuzione sul territorio di          
un altro Stato membro          
           
Base imponibile delle forniture di cui   18      
Arte. 69, par. 2 IVA, incl. forniture-          
loro nelle condizioni di remoto          
vendita con luogo di adempimento          
sul territorio di un altro paese          
membro così come forniture come          
intermediario in un’operazione tripartita          
           
Base imponibile degli esentati   19      
forniture e

esentati

         
           
 
Sezione B: Dati relativi al diritto al credito d’imposta esercitato
 
Base imponibile e imposta sui semi-   30      
le consegne ricevute, il VOP, il ricevuto          
forniture ex art. 82, par. 2 – 5 IVA          
e l’importazione senza diritto al credito d’imposta          
dit o nessuna tassa          
           
Base imponibile del ricevuto          
forniture, GOP, le forniture ricevute          
secondo l’art. 82, par. 2 – 5 IVA, incl.          
sono, così come la base imponibile dei semi-          
le forniture utilizzate per il          
effettuare consegne ai sensi dell’art. 69,          
parà. 2 IVA:          
           
– ha diritto al credito d’imposta totale   31 IVA con diritto all’intero   41
      credito d’imposta    
           
– con diritto alla tassazione parziale   32 IVA con diritto alle parti-   42
credito     credito d’imposta Chen    
           
      Adeguamento annuale entro   43
      Arte. 73, par. 8 (+/-)    
           
Coefficiente ex art. 73, par. 5 IVA   33 Credito d’imposta totale   40
      (cl. 41 + cl. 42 x cl. 33+    
      +cl. 43)    
           
 
Sezione C: Risultato di periodo
 
IVA all’importazione   50 Rimborso IVA   60
(classe 20 – classe 40) >= 0     (classe 20 – classe 40) < 0    
 
 
Sezione D: IVA sulle importazioni
           
Tassa di importazione da cl. 50, a-   70 Tassa di importazione da cl. 50,   71
rientrano nell’ordine dell’art. 92,     importato in modo efficace    
parà. 1 IVA          
           
 
Sezione E: IVA rimborsabile
 
Secondo l’art. 92, par. 1   80 Secondo l’art. 92, par. 3   81 Secondo l’art. 92, par. 4   82
IVA entro 30 giorni dal     IVA entro 30 giorni dal     IVA entro 30 giorni dal    
presentando questo     presentando questo     presentando questo    
dichiarazione     dichiarazione     dichiarazione    
                 
Il sottoscritto…………………………………….., dichiara che:
 
Rappresento la persona indicata al punto cl. Oh, e le informazioni fornite in questo modulo sono vere e accurate.
le circostanze di cui all’art. 92, par. 3 e 4 IVA.
Sono consapevole di essere responsabile per dati errati ai sensi dell’art. 313 del codice civile.
 
Data di compilazione: ………………………. Posizione: ……. ……………………………. Firma e timbro: ……………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
 

 

Bulgaria – Iscrizione obbligatoria dell’IVA nel disegno di legge sul bilancio dello Stato per il 2025

Entro il  31 dicembre 2024 gli Stati membri devono recepire la direttiva (CE) 2020/285. Da tale direttiva deriva (art. 284) che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui fatturato annuo in un determinato Stato membro non supera una soglia di 85.000 EUR o l’equivalente nazionale valuta.
relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.

Nel disegno di legge sul bilancio dello Stato per il 2025, il governo bulgaro ha abbassato la soglia per l’iscrizione obbligatoria dell’IVA a 50.000 euro (97.791,50 BGN), che dovrebbe aumentare a 84.874 euro (166.000 BGN) dal 01.01.2025 in virtù dell’art.  284 della direttiva (CE) 2020/285. La modifica viene apportata nel disegno di legge sul Bilancio 2025, attraverso le disposizioni transitorie e aggiuntive del § 15, il quale paragrafo a sua volta modifica le disposizioni transitorie e finali della legge sul paragrafo § 37 della legge sull’introduzione dell’euro in la Repubblica di Bulgaria, il cui paragrafo del suo paese modifica la legge sull’IVA e la soglia per la registrazione IVA delle società.
Citazioni da leggi:

Nel disegno di legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria per il 2025.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 15. Nella Legge sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria (Gazzetta ufficiale, n. 70 del 2024),
al § 37 delle disposizioni transitorie e finali sono apportate le seguenti modifiche:
1. In articolo 7 le parole “84.874 euro” sono sostituite da “50.000 euro”;
2. Nell’articolo 9 le parole “€ 84.874” sono sostituite da “€ 50.000”.
LEGGE sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 37. Nella legge sull’imposta sul valore aggiunto (promulgata, SG n. 63 del 2006; modificata, n. 86, 105 e 108 del 2006 Decisione n. 7 della Corte Costituzionale del 2007 – n. 37 del 2007, n. 41, 59, 113 del 2008, n. 12, 23, 74 e 100 del 2009 del 2010, n. 19, 77 e 99 del 2011, n. 54, 94 e 103 del 2012, n. 23, 30, 104 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, 41, 79, 94 e 95 del 2015 N. 58, 60, 74, 95 e 97 del 2017, N. 24, 65 e 98 del 2018, 33, 96, 100, 101 e 102 del 2019, nn. 14, 18, 52, 55, 71, 104 e 107 del 2020, nn. 14, 18, 52, 99 e 102 del 2022., nn. 66, 106 e 108 del 2023 e n. 42 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 14a, par. 5, punto 2 e 4, le parole “l’equivalente prelievo” sono soppresse.
2. Nell’art. 26:
a) al par. 2 le parole “lev e centesimi” sono sostituite da “euro e eurocent”;
b) al par. 6 le parole “l’equivalente in BGN di questa valuta al tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale bulgara alla data in cui l’imposta è diventata esigibile. È possibile determinare l’equivalente in leva della valuta» sono sostituiti da «l’equivalente in euro di tale valuta».
3. Nell’art. 57a, par. 2, punto 2 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
4. Nell’art. 57b, punto 1, lettera “a”, le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
5. Nell’art. 57e, par. 3 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
6. Nell’art. 58, par. 14, punto 2 le parole “fino all’equivalente in BGN di” sono sostituite da “da”.
7. Nell’art. 96, par. 1, le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
8. Nell’art. 99, par. 2 e 3, le parole “20.000 leva” sono sostituite da “10.000 euro”.
9. Nell’art. 102, par. 4 le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
10. Nell’art. 108, par. 1, punto 3, lettera “a”, le parole “20.000 BGN” sono sostituite da “10.000 euro”.
11. Nell’art. 111, par. 2, punto 1 e 2 ovunque le parole “25.000 BGN” sono sostituite da “12.782 euro”.
12. Nell’art. 114:

Bulgaria – Regimi speciali IVA OSS e IOSS

Traduzione della pagina https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-pr-sdelki-v-ES/Specialen-rejim-v-Suuza-i-specialen-rejim-izvun-Suuza del sito dell’Agenzia delle Entrate Bulgara

È possibile accedere ai servizi tramite la pagina https://portal.nra.bg/


TOP

Regimi IVA particolari per i quali viene utilizzato il sistema telematico OSS

Uno sportello unico elettronico (OSS) è un portale/servizio elettronico che può essere utilizzato dai contribuenti (in particolare dai commercianti online e dai commercianti che gestiscono le interfacce elettroniche) per adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativi alle cessioni di beni e/o o servizi all’interno dell’Unione Europea ai clienti/consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2021.

I regimi speciali IVA, per la cui applicazione viene utilizzato il sistema dello sportello unico elettronico (OSS), sono un regime speciale “nell’Unione” e un regime speciale “fuori dall’Unione”.

Quali forniture sono soggette ad un regime speciale “nell’Unione” e ad un regime speciale “fuori dall’Unione”?

  soggetto passivo – un fornitore stabilito al di fuori dell’UE soggetto passivo – un fornitore stabilito nell’UE
Fornitura di servizi ai clienti finali (B2C) Regime speciale “fuori dall’Unione” Regime speciale “nell’Unione”
Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE Regime speciale “nell’Unione” Regime speciale “nell’Unione”
Vendite a distanza nazionali per le quali un soggetto passivo è considerato un fornitore Regime speciale “nell’Unione” Regime speciale “nell’Unione”


TOP

Regime speciale “nell’Unione”


TOP

Che cos’è un regime speciale “nell’Unione”?

Un regime speciale “nell’Unione” è un portale/servizio elettronico che semplifica del 95% il rispetto degli obblighi fiscali IVA per i soggetti passivi (in particolare gli operatori commerciali online e quelli che utilizzano un’interfaccia elettronica) in tutta l’UE, poiché consente loro di :

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in uno Stato membro per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi a clienti/consumatori finali (B2C);
  • denunciare, dichiarare e versare l’IVA dovuta per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi a clienti/utenti finali con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, in un unico riferimento elettronico trimestrale -dichiarazione;
  • trattare con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua, anche se le vendite sono transfrontaliere.


TOP

Chi può avvalersi del regime speciale “nell’Unione” e per quali forniture?

1. Un soggetto passivo stabilito nell’UE può avvalersi del regime “nell’Unione” per:

  • prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (B2C) e che hanno luogo di esecuzione in uno Stato membro in cui gli stessi non sono stabiliti;

Esempi di prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (elenco non esaustivo) che potrebbero essere dichiarate in regime “fuori Unione”:

  • servizi di alloggio forniti da soggetti passivi non stabiliti;
  • accesso/ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento o simili; quali fiere ed esposizioni;
  • servizi di trasporto;
  • Servizi di stima e lavori su beni mobili;
  • attività accessorie al trasporto quali carico, scarico, movimentazione o attività simili;
  • servizi immobiliari;
  • noleggio di mezzi di trasporto;
  • fornitura di servizi di ristorazione e catering per consumazioni a bordo di navi, aerei o treni, ecc.
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

2. Un soggetto passivo che non è stabilito nell’UE, per:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

3. Un soggetto passivo che gestisce un’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che agevola le vendite a distanza di beni (la persona considerata fornitore) per:

vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria;

  • alcune vendite a distanza nazionali di beni.
  • Una vendita a distanza intracomunitaria di beni ha luogo quando i beni sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto della merce al destinatario.

La consegna della merce dovrà essere effettuata per:

  • un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo che non è tenuto ad addebitare l’IVA sull’acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro in cui termina il trasporto, oppure
  • a qualsiasi altro soggetto non passivo.

A seconda che tu sia un commerciante online (soggetto passivo) o un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica (soggetto passivo che gestisce un’interfaccia elettronica):


TOP

Quali sono le novità dal 1 luglio 2021?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Attualmente, i commercianti dell’UE che vendono beni dell’UE al di sopra di una certa soglia (35.000 euro o 100.000 euro, a seconda dello Stato membro) a clienti finali situati in un altro Stato membro dell’UE devono registrarsi e pagare l’IVA nello Stato membro dei clienti finali.

Dal 1° luglio 2021 questa regola sarà rimossa e sostituita da una nuova soglia a livello UE. Al di sotto di questa nuova soglia europea di 10.000 euro, le vendite di beni dovranno essere dichiarate allo Stato membro in cui è stabilito il commerciante-fornitore. Al di sopra di questa soglia, gli operatori potranno registrarsi facilmente in uno speciale sistema elettronico chiamato One-Stop Shop (OSS), dove potranno dichiarare e pagare facilmente l’IVA.

Dal 1° luglio 2021, se un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica (mercato, piattaforma, ecc.) facilita le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di un commerciante stabilito al di fuori dell’UE a un cliente finale dell’UE, quel commerciante che gestisce l’interfaccia elettronica è considerato un venditore ed è responsabile del pagamento dell’IVA. Per dichiarare e pagare tale IVA, l’operatore che gestisce l’interfaccia elettronica potrà registrarsi facilmente in un apposito sistema elettronico denominato Sportello Unico (OSS).


TOP

Quali cessioni di beni beneficiano di un trattamento speciale “all’interno dell’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
  • Forniture di servizi – commerciante a cliente finale (B2C) da fornitori stabiliti nella UE, con luogo di esecuzione in uno Stato membro in cui non sono stabiliti;
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE da parte di fornitori UE stabiliti e non stabiliti.
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE attraverso interfacce elettroniche che facilitano le vendite;
  • Alcune vendite a distanza nazionali di beni.


TOP

Quando un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica è soggetto all’IVA sulle vendite del commerciante online?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica è soggetto all’IVA quando l’interfaccia elettronica agevola le seguenti cessioni di beni effettuate da un fornitore principale (commerciante online) non stabilito nell’UE a utenti finali nell’UE:

  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Vendite a distanza nazionali di beni.

Si ritiene che un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica abbia facilitato la vendita di beni quando consente all’acquirente e al venditore/commerciante di entrare in contatto attraverso tale interfaccia elettronica, quando il risultato finale è la vendita di beni a quell’utente finale.


TOP

Come funzionano un regime speciale “nell’Unione” e un regime speciale “fuori dall’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Nelle vendite a distanza di beni il commerciante dovrà applicare l’aliquota IVA dello Stato membro verso il quale i beni sono destinati o in cui si trova il luogo di esecuzione della prestazione di servizi. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono disponibili sia sul sito web della Commissione europea che sui siti web delle amministrazioni fiscali nazionali.

Le aliquote IVA di tutti gli Stati membri dell’UE sono integrate nei servizi elettronici dell’Agenzia nazionale delle entrate per la presentazione delle dichiarazioni-dichiarazioni IVA ai sensi dei regimi speciali.


TOP

Come registrarsi per un trattamento speciale “nell’Unione” o un trattamento speciale “fuori dall’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Ciascuno Stato membro dell’UE dispone di un portale OSS online dove i commercianti online (compresi i commercianti che utilizzano un’interfaccia elettronica) possono registrarsi.

Tuttavia, questa registrazione per il trattamento speciale “nell’Unione” o per il trattamento speciale “al di fuori dell’Unione” si applicherà a tutte le forniture di beni/servizi a clienti finali in altri Stati membri dell’UE da parte del commerciante/commerciante interessato che gestisce un’interfaccia elettronica, coperta dal relativo regime speciale.

Per la Bulgaria, le registrazioni ai regimi speciali sono integrate nel Portale per i servizi elettronici dell’ANR.


TOP

Quali sono i tuoi obblighi se utilizzi il sistema One Stop Service (OSS)?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
  • applicare l’aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono prestati i servizi;
  • riscuotere l’IVA dal cliente finale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE o per la fornitura di servizi;
  • presentare una dichiarazione-dichiarazione trimestrale elettronica per l’IVA attraverso il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per i regimi speciali;
  • effettuare il pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA di riferimento nello Stato membro in cui sei iscritto ai regimi speciali;
  • conservare per 10 anni i registri di tutte le forniture imponibili alle quali si applicano i regimi speciali.

Per la Bulgaria, la presentazione della dichiarazione di riferimento per l’IVA nell’ambito dei regimi speciali è integrata nel portale per i servizi elettronici dell’ANR.

  • per visualizzare l’importo dell’IVA dovuta dal cliente finale, al più tardi dopo la conclusione del processo di inoltro dell’ordine. L’aliquota IVA dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui i beni vengono spediti/trasportati;
  • garantire la riscossione dell’IVA dai clienti finali sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE e per le vendite a distanza nazionali da te agevolate;
  • presentare una dichiarazione-dichiarazione trimestrale elettronica per l’IVA attraverso il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per i regimi speciali;
  • effettuare il pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA di riferimento nello Stato membro in cui sei iscritto ai regimi speciali;
  • tenere un registro di tutte le forniture alle quali si applica il regime speciale per 10 anni.

Per la Bulgaria, la presentazione della dichiarazione di riferimento per l’IVA nell’ambito dei regimi speciali è integrata nel portale per i servizi elettronici dell’ANR.


TOP

Regime speciale “fuori dall’Unione”

Dal 1° luglio 2021 un regime speciale “extra Unione” ha portata estesa e può essere utilizzato da un soggetto passivo non stabilito nell’UE per prestazioni di servizi che abbiano come destinatari clienti/consumatori finali (B2C) e che abbiano sede di prestazioni in uno Stato membro, compresa la Bulgaria.


TOP

Per quali forniture viene utilizzato il regime speciale “fuori Unione”?

Un regime speciale “fuori dall’Unione” viene utilizzato per:

  • forniture di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (B2C) e che hanno luogo di esecuzione in uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

Esempi di prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (elenco non esaustivo) che potrebbero essere dichiarate in regime “fuori Unione”:

  • servizi di alloggio forniti da soggetti passivi non stabiliti;
  • accesso/ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, di intrattenimento o simili, quali fiere e mostre;
  • servizi di trasporto;
  • Servizi di stima e lavori su beni mobili;
  • attività accessorie al trasporto quali carico, scarico, movimentazione o attività simili;
  • servizi immobiliari;
  • noleggio di mezzi di trasporto;
  • fornitura di servizi di ristorazione e catering per consumazioni a bordo di navi, aerei o treni, ecc.


TOP

Come iscriversi ai regimi speciali “nell’Unione” e “fuori Unione”?

Ogni Stato membro dell’UE avrà un portale OSS elettronico dove gli operatori potranno registrarsi a partire dal 1° aprile 2021 per le forniture effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Tale registrazione sarà possibile per tutte le forniture coperte dai relativi regimi speciali effettuate da commercianti on-line (comprese le interfacce elettroniche) o agevolate da interfacce elettroniche.

Importante! Per l’iscrizione nel Paese (come Stato membro mediante identificazione) per l’applicazione di un regime speciale “nell’Unione” o di un regime speciale “fuori dell’Unione” gli operatori non stabiliti, che dovranno essere identificati con un numero ufficiale ai sensi dell’art. 84, par. 3 del Codice di procedura fiscale e assicurativa, devono preliminarmente presentare domanda per il rilascio di tale numero ufficiale e comunicare all’Agenzia nazionale delle entrate il rappresentante accreditato da loro designato. Il rappresentante accreditato designato deve richiedere l’accesso ai servizi elettronici dell’ANR in qualità di rappresentante accreditato del commerciante non stabilito e presentare domanda di registrazione del commerciante per l’applicazione di un regime speciale “nell’Unione” o per la applicazione di un regime speciale “fuori dall’Unione”.

TOP

Originale in bulgaro della Lettera n. 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate bulgara – Il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

Писмо № 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП

Режима на доставките на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”.

Писмо 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище, във връзка с режима на доставките на стоки втора
употреба ­ леки автомобили, различни от “нови превозни средства”.

I. Прилагане от дилъра на специалния ред на облагане на маржа на цената за доставки на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни
средства”

Съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) стоки втора употреба са употребявани и
индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени.
Следва да се има предвид, че за да бъдат стоки втора употреба превозните средства , за същите не следва да са налице условията, изрично посочени в разпоредбата на параграф 1,
т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС за всеки отделен вид превозно средство.

Данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето
действа като комисионер по смисъла на Търговския закон съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е дилър на стоки втора употреба .

В Закона за данъка върху добавената стойност в глава седемнадесета “Специален ред на облагане на маржа на цената” е предвиден специален режим за извършваните от дилъри
доставки на стоки втора употреба. Целта на този режим е да се избегне една стока втора употреба, за която ДДС връзката купувач-продавач е била прекъсната, поради закупуването
є от краен продавач, да се облага отново при вкарването є в търговската мрежа, без да се вземе предвид данъкът, включен в цената є.

Този специален режим, съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 ЗДДС, се прилага за доставки, извършени от дилър на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови
превозни средства”, доставени му на територията на страната (включително внесени) или от територията на друга държава членка от:

данъчно незадължено лице;
друго данъчно задължено лице като предмет на освободена доставка по чл. 50;
друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон;
друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.

Разпоредбата на чл. 144, ал. 1 ЗДДС определя мястото на изпълнение на този вид доставки и това е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на дилъра, от
който се извършват тези доставки.

На основание чл. 144, ал. 2 ЗДДС данъчното събитие възниква съгласно общите правила на закона. Общият ред на закона за определяне на данъчното събитие е регламентиран в
чл. 25 ЗДДС.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 3 ЗДДС данъкът за доставки по чл. 143 става изискуем на последния ден от данъчния период, през който е
възникнало данъчното събитие за доставката на основание чл. 25 ЗДДС.

Съгласно чл. 145, ал. 1 ЗДДС, данъчната основа в този случай е маржът на цената, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

продажната цена, представляваща общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и
финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от
доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 стоки, включително данъка по този закон, а когато стоката е внесена ­ данъчната основа
при внос, включително данъка по този закон.

Алинея 2 на чл. 145 ЗДДС поставя ограничително условие, според което данъчната основа по ал. 1 не може да бъде отрицателна величина. На облагане подлежат отделните
маржове при всяка продажба, а не сумарният марж за данъчния период.

Размерът на данъка се определя по формулата, посочена в чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), като начисляването му се
извършва с издаването на протокол . Приложимата в случая данъчна ставка е в размер на 20 на сто, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 ЗДДС. Информацията, която следва да
съдържа протоколът, е определена с чл. 90, ал. 2 ППЗДДС. Тези протоколи се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях се попълва информацията в колони
9-25 на Приложение № 10 ППЗДДС.

Следва да се има предвид, че доставката на стока по специалния ред на облагане на маржа е облагаема с нулева ставка , когато за доставката са налице условията на чл. 28 ЗДДС.

Дилърите, съгласно разпоредбата на чл. 89 ЗДДС, документират извършените от тях доставки по специалния ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към
фактури , в които се вписва “чл. 143 от закона”. Фактурите и известията към фактурите се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва
информацията в колони 9-25 на Приложение № 10 ППЗДДС.

Предвид разпоредбата на чл. 147, ал. 5 ЗДДС, дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит за получени или внесени от него стоки, за които прилага специалния ред за
облагане на маржа. Това означава, че ако дилър е внесъл стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” , то предвид горецитираната
разпоредба, за същите няма да е налице правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления при вноса данък върху добавената стойност.

Що се отнася до придобити или внесени от дилъра други стоки и услуги, които използва само за извършване на доставки по Глава седемнадесета от ЗДДС, съгласно чл. 147, ал. 1
от същия закон, е налице правото на приспадане на данъчен кредит. Като такива (без да са изчерпателно изброени) могат да бъдат посочени следните стоки и услуги: доставки на
електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, наем, офис-консумативи и др. подобни. Правото на данъчен кредит възниква и се упражнява по общия ред на закона.

С разпоредбата на чл. 147, ал. 2 ЗДДС е въведено ограничение по отношение на ползвания данъчния кредит. Неговият размер не може да превишава общия размер на начисления
от дилъра данък за доставките на стоки втора употреба ­ превозни средства различни от “нови превозни средства”. Ако ползваният през годината данъчен кредит превишава
начисления през годината данък, лицето дължи данък в размер на превишението. Превишението се декларира в справката-декларация за последния данъчен период за годината
като годишна корекция .

Следва да се има предвид, че когато данъчно задължено лице извършва дейност като дилър на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” по
специалния ред на облагане на маржа, облагаемият му оборот от тези доставки ще е сборът от маржовете, съгласно разпоредбата на чл. 149 ЗДДС.

Дерегистрацията на дилъра се извършва съгласно разпоредбите на Глава десета “Прекратяване на регистрацията (дерегистрация)” от ЗДДС. Съгласно чл. 150, ал. 2 ЗДДС, при
прекратяване на регистрацията по ЗДДС дилърът дължи данък върху добавената стойност за наличните стоки, подлежащи на облагане по специалната схема на маржа. Размерът на
данъка се определя на базата на средния марж, реализиран от дилъра за последните дванадесет месеца преди датата на дерегистрация. Средният марж и дължимият данък се
определят по формулите, посочени в чл. 93, ал. 1 и 2 ППЗДДС. Следва да се има предвид, че по този ред се определя дължимият данък единствено за наличните стоки втора
употреба. За останалите налични активи, които не представляват стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”, дилърът дължи данък по реда и
условията на чл. 111 ЗДДС.

Предвид разпоредбата на чл. 151, ал. 6 ЗДДС, когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, за доставките на
стоки, за които е приложен специалният ред на облагане, следва да бъде съставен отчет за извършените продажби през съответния данъчен период, който съдържа посочената в чл.
120, ал. 1 ЗДДС информация. Така съставеният отчет не се включва в дневника за продажби.

II. Прилагане от дилъра на общия ред за облагане по ЗДДС на доставки на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”

С разпоредбата на чл. 151, ал. 1 ЗДДС е дадена възможност на дилърите да прилагат общия ред за облагане по закона на доставката на стоки втора употреба ­ превозни средства,
различни от “нови превозни средства”.

В закона, както и в правилника за неговото прилагане, не се предвижда от страна на дилъра да бъде подавано уведомление за това. В случаите на избор за облагане по общия ред на
закона правото се упражнява, като във фактурата и известията към тях не се посочва, че се прилага специалният ред за облагане на доставката, т.е. не следва да се вписва текстът
“чл. 143 от закона”. В този случай дилърът ­ регистрирано по ЗДДС лице, на основание от чл. 86, ал. 1 ЗДДС, има задължение да начисли данък върху добавената стойност в размер
на 20 на сто върху данъчната основа на доставката, като посочи данъка на отделен ред във фактурата за документиране на доставката. Документирането на тези доставки се
извършва по общия ред на закона, съгласно разпоредбата на       чл. 151, ал. 5 ЗДДС.

Следва да се има предвид, че когато дилърът е избрал да прилага общия ред, данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС и не може да бъде по-ниска
от данъчната основа при придобиването на стоката или данъчната основа при внос .

Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4 ЗДДС, правото на данъчен кредит за получените или внесените от лицето стоки, за които не се прилага специалният ред за облагане на
маржа, възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка на стоките е станал изискуем.

При придобиване от дилъра на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка,
когато тези лица не прилагат специалния ред на облагане на маржа на цената, ще е налице вътреобщностна доставка за доставчика по реда на приложимия за него закон.
Съответно, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 ЗДДС, за получателя на тази доставка ще е налице вътреобщностно придобиване. В този случай при последващата доставка на
тези стоки дилърът може да избере да приложи общия ред за облагане по ЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената . Ако лицето избере общия ред за облагане
по ЗДДС, той следва да приложи разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС и да определи данъчните основи на извършените от него доставки на тези стоки по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС,
като същите не могат да са по-ниски от данъчните основи при придобиването им. В случай че лицето избере специалния ред на облагане на маржа на цената, същото, съгласно
разпоредбата на чл. 147, ал. 5 ЗДДС, няма да има право на приспадане на данъчен кредит за получените или внесени от него стоки.

При внос от дилъра на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”, при последващата им продажба същият може да избере да приложи
общия ред за облагане по ЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената . В случая данъчно задълженото лице следва да има предвид изложеното в по-горния
абзац при извършването на последващите доставки на тези стоки.

III. Придобити или внесени от дилъра стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила
на новия ЗДДС

За придобитите или внесени от дилъра стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила на новия
ЗДДС, за които дилърът е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит, той може да приложи общия ред за облагане по ЗДДС . В този случай лицето следва да
приложи разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС и да определи данъчните основи на извършените от него доставки на тези стоки (стоки втора употреба ­ превозни средства, различни
от “нови превозни средства”) по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС, като същите не могат да са по-ниски от данъчните основи при придобиването на стоките или от данъчните основи при
вноса.

За придобитите или внесени от дилъра стоки втора употреба преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила на новия закон, дилърът може да приложи и специалния ред на
облагане на маржа. В този случай, на основание чл. 147, ал. 5 ЗДДС, дилърът няма право на данъчен кредит за начисления при вноса или придобиването данък. В тази връзка, на
основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС, ще възникне основание за извършване на корекция на ползвания вече данъчен кредит, тъй като при прилагането на специалния ред на облагане на
маржа се извършва доставка, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит. Корекцията се извършва чрез издаване на протокол по реда на чл. 66 ППЗДДС.

IV. Придобити или внесени от данъчно задължени лица, различни от “дилър”, стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”

Лицата, които в процеса на икономическата си дейност са закупили, придобили или внесли, но не с цел продажбата им, стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от
“нови превозни средства” или “нови превозни средства”, които по време на продажбата им вече не отговарят на условията за такива, посочени в разпоредбата на параграф 1, т. 17
от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, не следва да прилагат специалния ред на облагане на маржа на цената по Глава седемнадесета от ЗДДС при последваща доставка,
извършена от тях с тези стоки. За последващата доставка на тези стоки следва да се приложи общият ред по ЗДДС, като данъчно задължените лица определят данъчната основа на
тези доставки по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС. В случая не се прилага разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС, тъй като същата е приложима само за лица, които извършват такива
продажби в качеството им на “дилър”.

Съгласно разпоредбата на чл. 50 ЗДДС, като освободени ще бъдат третирани доставките на стоки или услуги:

които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на
начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от същия закон.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

Bulgaria – Tassa sulle licenze

Bulgaria – Ritenuta fiscale trattenuta ai sensi  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società

Ritenuta fiscale trattenuta ai sensi  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

Sono soggetti a ritenuta d’acconto:

Dividendi e azioni di liquidazione distribuiti da soggetti giuridici locali a favore di:

  • persone giuridiche straniere, ad eccezione dei casi in cui i dividendi vengono realizzati da una persona giuridica straniera attraverso una sede di attività nel paese;
  • persone giuridiche nazionali che non siano commercianti.

I dividendi e le azioni di liquidazione non sono soggetti a ritenuta alla fonte  quando  sono distribuiti a favore di:

  • una persona giuridica locale che partecipa al capitale di una società in qualità di rappresentante dello Stato;
  • fondo contrattuale;
  • una persona giuridica straniera residente fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

La ritenuta alla fonte viene applicata anche sui seguenti redditi di persone giuridiche straniere, quando non sono realizzati attraverso una sede di attività nel paese:

  1. Proventi da attività finanziarie e da transazioni con attività finanziarie emesse da persone giuridiche locali, dallo Stato e dai comuni.
  2. Interessi, compresi gli interessi contenuti nei canoni di leasing finanziario.
  3. Proventi da affitti o altre prestazioni per l’utilizzo di beni mobili;
  4. Diritti d’autore e royalties.
  5. Commissioni per servizi tecnici.
  6. Commissioni per contratti di franchising e factoring.
  7. Retribuzione per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara.
  8. Reddito derivante dall’affitto o da altra prestazione per l’uso di beni immobili situati nel paese.
  9. Proventi da cessione di beni immobili ubicati nel paese.

10. Remunerazione delle persone giuridiche straniere stabilite in giurisdizioni a regime fiscale preferenziale per servizi o diritti, salvo il caso in cui i servizi o i diritti siano effettivamente forniti.

11. Sanzioni e risarcimenti di qualsiasi genere a carico delle persone giuridiche estere stabilite in giurisdizioni a regime fiscale preferenziale, ad eccezione dei risarcimenti derivanti da contratti assicurativi.

Non soggetti a ritenuta d’acconto:

Base imponibile per la ritenuta alla fonte:

  1. La base imponibile per determinare l’imposta sui dividendi è l’importo lordo dei dividendi distribuiti.
  2. La base imponibile per la determinazione dell’imposta sul reddito derivante dalle azioni di liquidazione è la differenza tra il prezzo di mercato di ciò che deve essere ricevuto dal rispettivo azionista o partner e il prezzo di acquisto documentato delle azioni o delle azioni.
  3. La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte sugli interessi attivi nell’ambito di contratti di locazione finanziaria, nei casi in cui l’importo degli interessi non è specificato nel contratto, è l’interesse di mercato.
  4. La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte sui redditi di persone straniere derivanti dalla cessione di attività finanziarie è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisizione documentato.
  5. La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte sui redditi di persone straniere derivanti dalla cessione di beni immobili è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto documentato di tale immobile.
  6. La base imponibile per la ritenuta alla fonte sui redditi dei non residenti è, in tutti gli altri casi, l’importo lordo del reddito.

Aliquote fiscali:

  1. L’aliquota dell’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 194 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) (dividendi e quote di liquidazione) è del 5%.
  2. L’aliquota dell’imposta sugli altri redditi (ai sensi dell’articolo 195 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)) è del 10%.

Dichiarazione dei redditi:

I soggetti obbligati alla ritenuta e al versamento dell’imposta alla fonte ai sensi degli artt. 194 e 195 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), dichiarare l’imposta dovuta per il trimestre con un modulo di dichiarazione entro la fine del mese successivo al trimestre. La dichiarazione viene presentata alla  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), dove è registrato o soggetto a registrazione il pagatore dei redditi.

Quando il pagatore del reddito non è soggetto a registrazione, la dichiarazione dei redditi viene presentata alla  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) di Sofia.

Nei casi in cui il pagatore del reddito è una persona non tenuta alla ritenuta e al pagamento delle imposte, la dichiarazione viene presentata dal percettore del reddito.

La dichiarazione viene presentata elettronicamente (via Internet con firma elettronica).

Su richiesta dell’interessato viene rilasciato un modello di certificato per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche straniere pagata ai sensi della presente legge. Il certificato viene rilasciato dalla  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), dove la dichiarazione è stata presentata o è soggetta a presentazione.

Dichiarazione di recesso:

Termini per il pagamento dell’imposta

Contribuenti con ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 194 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), sono tenuti al pagamento delle imposte dovute entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata presa la decisione di distribuire i dividendi o le azioni di liquidazione.

Contribuenti con ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 195 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), sono tenuti al pagamento delle imposte dovute entro la fine del mese successivo al trimestre di maturazione dei redditi.

L’imposta dovuta è depositata nella direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) nel luogo di registrazione o dove il pagatore del reddito è soggetto a registrazione.

Quando il contribuente dei redditi (per i redditi ex art. 195 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)) non è un soggetto passivo e per i redditi ex art. 12, par. 3 (da operazioni su attività finanziarie) e par. 8, comma 2 (alienazione di beni immobili) della stessa legge, l’imposta è pagata dal percettore del reddito entro il suddetto periodo e il reddito si considera maturato dalla data del suo ricevimento da parte della persona giuridica straniera .

L’imposta dovuta è depositata nella direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) nel luogo di registrazione o dove il pagatore del reddito è soggetto a registrazione. Quando il pagatore del reddito non è soggetto a registrazione, l’imposta viene depositata nella  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) di Sofia.

Nuovo calcolo dell’imposta preventiva  (art. 202a della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО))

Una persona giuridica straniera residente fiscalmente in uno Stato membro dell’UE o in un altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo ha il diritto di scegliere di ricalcolare la ritenuta alla fonte sui redditi ai sensi dell’art. 12, par. 2, 3, 5 e 8. Quando la persona straniera sceglie di ricalcolare la ritenuta alla fonte, il ricalcolo viene effettuato per tutti i redditi da lui realizzati ai sensi dell’art. 12, par. 2, 3, 5 e 8 nel corso dell’anno.

Quando la persona straniera sceglie di ricalcolare la ritenuta alla fonte sul reddito da lui realizzato, l’imposta ricalcolata è pari all’imposta sulle società che sarebbe dovuta su quel reddito se fosse realizzato da una persona giuridica nazionale. Se la persona straniera ha sostenuto spese relative al reddito di cui alla prima frase, per le quali sarebbe dovuta l’imposta sulle spese se fossero state effettuate da una persona giuridica locale, l’importo dell’imposta ricalcolata sarà aumentato di tale imposta.

Quando l’importo della ritenuta d’acconto di cui all’art. 195, par. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) supera l’importo dell’imposta ricalcolata, la differenza è soggetta a rimborso fino all’importo della ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 195, par. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), che il soggetto straniero non può detrarre dall’imposta dovuta nel Paese in cui risiede.

La scelta di ricalcolare la ritenuta d’acconto si esercita presentando una dichiarazione dei redditi annuale secondo un modello. La dichiarazione dei redditi viene presentata dalla persona straniera al TD dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione del reddito.

Dichiarazione di recesso:

I rimborsi fiscali  vengono effettuati in conformità con il Codice di procedura fiscale e assicurativa dal TD della NRA – Sofia.

L’ordine di ricalcolo della ritenuta alla fonte  non si applica quando la persona straniera è residente fiscalmente in un paese parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che non è uno stato membro dell’UE, con il quale la Repubblica di Bulgaria:

  1. non è in vigore alcuna convenzione contro la doppia imposizione
  2. è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che non prevede:

a) scambio di informazioni o

b) cooperazione nella riscossione dei tributi.

Bulgaria – Cessioni intracomunitarie di beni

  1. Cessioni intracomunitarie di beni
  2. Caratteristiche (art. 7 della Legge IVA (ЗДДС))

La consegna intracomunitaria è definita come la consegna di beni spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro

Il regime delle forniture intracomunitarie sostituisce il regime “EXPORT” verso gli Stati membri dell’UE.

  1. Tipologia di IVA (art. 7 della Legge IVA (ЗДДС))
  • IVA sui beni, diversi dai veicoli nuovi e dai beni soggetti ad accisa (art. 7, comma 1 della Legge IVA (ЗДДС));
  • Veicoli nuovi;
  • IVA dei  prodotti soggetti ad accisa;
  • Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) di merci trasportate da una persona registrata ai fini della sua attività in un altro Stato membro.

ECCEZIONI:

L’articolo 7, comma 5,della Legge IVA (ЗДДС) disciplina le condizioni alle quali, pur ricorrendo le caratteristiche principali dell’IVA , non vi è cessione intracomunitaria.

  1. Regime fiscale dell’IVA (art. 53 della Legge IVA (ЗДДС))

L’IVA è tassata ad aliquota zero, ad eccezione delle cessioni intracomunitarie esentate ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС).

3.1. Tassazione delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))

3.1.1. Luogo di esecuzione della consegna (art. 17, comma 2) – dove inizia il trasporto.

3.1.2. Base imponibile (art. 26) – determinata secondo la procedura generale della legge. Per i soli beni mobili ex art. 51, comma 6 della Legge IVA (ЗДДС) (Cessioni intracomunitarie di beni (ВОД – VOD) ad esecuzione continua) la base imponibile per ciascun mese solare è determinata in proporzione al numero di giorni compresi nel mese solare di riferimento, rispetto al numero complessivo di giorni di esecuzione della fornitura, inclusi i giorni giorni del mese di cessazione della fornitura.

3.1.3. Aliquota d’imposta (art. 53, comma 1) – zero. Se la cessione dei beni è trattata come esente nel territorio del paese, allora l’IVA su questi beni è una cessione esistente, non una cessione ad aliquota zero

3.1.4. Evento fiscale

3.1.4.1. Fatto fiscale (art. 51, comma 1) al momento del trasferimento di proprietà, ad eccezione dei casi di cui all’art. 6, comma 2, punti 2, 3 e 4, dove il fatto fiscale è la data di effettiva consegna di i beni (trasferimento di un diritto di proprietà con condizione sospensiva; fornitura di beni con contratto di locazione, che prevede il trasferimento del diritto di proprietà; fornitura di beni a persona che agisce in nome proprio e per conto di un altro).

Nel caso in cui l’IVA sia di esecuzione continua – un ordine speciale per determinare l’evento fiscale. Ai sensi dell’articolo 51, comma 6 della Legge IVA (ЗДДС) (SG – n. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013), in caso di consegna con prestazione continuativa di beni ai sensi dell’articolo 7, comma 1 – 4 con durata per periodo superiore a un mese solare, il fatto fiscale si verifica alla fine di ciascun mese solare, e per il mese solare di cessazione delle forniture, il fatto fiscale si verifica alla data di cessazione delle forniture.

3.1.4.2. Evento fiscale nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 6, della Legge IVA (ЗДДС)

Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della Legge IVA (ЗДДС) (Modifica – SG. 113 del 2007, in vigore dal 01.01.2008), quando vengono meno le condizioni di cui al comma 5, punti 8 – 10, si considera che in quel momento è stata effettuata una consegna intracomunitaria remunerativa.

Ad esempio: i beni sono stati inviati per eseguire un lavoro nell’altro Stato membro. Il lavoro è stato fatto, ma la merce non è stata restituita.

I beni sono stati inviati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro per essere utilizzati per la prestazione di servizi. Il servizio è stato eseguito, ma la merce non è stata restituita.

Il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 7, comma 5, punto 10 della Legge IVA (ЗДДС) è scaduto e la merce non è stata restituita.

In tali casi, si deve presumere che la data di accadimento dell’evento fiscale sia quella successiva alla data di ultimazione dei lavori o alla scadenza del periodo di cui alla voce 10.

3.1.5. Emissione di fattura (art. 113, comma 5) – entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale.

3.1.6. Estremi della fattura (art. 114) – deve essere indicata la partita IVA del destinatario della consegna e la causale dell’applicazione dell’aliquota zero. Ai sensi dell’articolo 79, comma 2, punto 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) (modifica – SG n. 20 del 2013 , in vigore dal 28.02.2013) nella fattura/avviso come motivo di non addebito dell’imposta deve essere inserito e “reverse charge”, nonché la corrispondente disposizione di legge.

3.1.7. Esigibilità dell’imposta

  • alla data di emissione della fattura (art. 51, comma 4) – se la fattura è stata emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale;
  • il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale (art. 51, comma 3) – se entro tale termine non è stata emessa fattura;
  • l’imposta non è richiesta quando si riceve un acconto ai sensi dell’IVA in tutto o in parte (art. 25, comma 7 e art. 51, comma 5). La fattura trova riscontro nelle scritture contabili nel periodo d’imposta in cui l’imposta diventa esigibile.

Esempio: per un evento fiscale il 20 marzo, l’esigibilità delle imposte è determinata come segue:

Data fattura Scadenza Dichiarazione
25 marzo 25 marzo SD M. Marzo
2 aprile 2 aprile SD M. Aprile
25 aprile 15 aprile SD M. Aprile

3.1.8. Diritto al credito d’imposta

Nei casi di cui all’articolo 7, comma 6, della legge, in assenza di rimborso, il credito d’imposta utilizzato è rettificato, applicando l’articolo 79, comma 2,della Legge IVA (ЗДДС) .

3.2. Documenti attestanti l’esecuzione dell’IVA (art. 53 cpv. 2 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 45 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС)  )

3.2.1. Documento di consegna, il suo tipo dipende dal tipo di Cessione intracomunitaria di beni ((ВОД – VOD). (Fattura, quando il destinatario è titolare di partita IVA in altro Stato membro; protocollo ex art. 117, comma 2 della Legge IVA (ЗДДС) – nei casi di trasferimento di beni in unità strutturali; atto ex art. 168, comma 8, della Legge IVA (ЗДДС) – alla Cessione intracomunitaria di beni ((ВОД – VOD) di un nuovo veicolo, quando il fornitore è una Persona fisica (физическо лице (ФЛ))  che non è una ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ) e non è registrato ai sensi di legge).

3.2.2. Documenti comprovanti la spedizione o il trasporto delle merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro

documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro – nei casi in cui il trasporto sia stato effettuato dal destinatario o da un terzo a spese del destinatario; la conferma scritta indica la data e il luogo di ricevimento, il tipo e la quantità della merce, il tipo, la marca e la targa del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, il nome della persona che ha consegnato la merce e la sua veste ufficiale, il nome del la persona che ha ricevuto la merce e la sua veste ufficiale (art. 45, comma 2, lettera b. «a» delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) , modificata – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011; add. – SG. del 2016, in vigore dal 29.01.2016);

un documento di trasporto che attesti che la merce è stata ricevuta nel territorio di un altro Stato membro – quando il trasporto è stato effettuato dal fornitore o da un terzo a spese del fornitore.

3.3. Correzioni per l’IVA (art. 53 cpv. 3 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 46 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )

Se il fornitore non ottiene i documenti di cui all’articolo 45 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ) entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui l’imposta IVA è divenuta esigibile, dovrebbe applicare un’aliquota del 20%.

L’addebito dell’imposta avviene con protocollo, emesso entro 15 giorni, a decorrere dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Ad esempio: Imposta dovuta ad aprile, entro la fine di maggio il soggetto non si è fornito di alcuni dei documenti necessari, quindi entro il 5 giugno dovrebbe essere emesso un protocollo per l’addebito dell’imposta.

Se successivamente il fornitore ottiene i documenti necessari, corregge il risultato annullando il protocollo emesso entro 5 giorni dalla data in cui ha ottenuto i documenti. Nessun nuovo protocollo viene emesso per la cancellazione.

  1. Dichiarazione delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))

Oltre ai registri di rendicontazione, in base all’art. 125, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС), i soggetti che hanno effettuato  Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), unitamente al verbale-dichiarazione di periodo, presentano anche una dichiarazione VIES. Riflette la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e altri dati effettuati per il periodo (art. 117 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ). Soppressa l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione e del supporto tecnico entro il quattordicesimo giorno compreso del mese successivo al periodo d’imposta a cui si riferisce (art. 125, comma 6, della Legge IVA (ЗДДС), modificato – SG n. 97 del 2016, abrogata, SG n. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018). La dichiarazione è redatta secondo un modello (Appendice n. 14 alle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )).

I casi in cui non viene presentata una dichiarazione VIES sono specificati nell’articolo 117, comma 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ).

  1. IVA sui beni diversi dai veicoli nuovi e sui beni soggetti ad accisa
  2. Condizioni per la sussistenza dell’IVA ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС)
  • Il fornitore è una persona con partita IVA
  • Il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile registrata ai fini IVA in un altro Stato membro
  • La merce è stata spedita o trasportata fuori dal territorio del paese dal fornitore, dal destinatario o per loro conto nel territorio di un altro stato membro
  • La consegna è a pagamento
  1. Regime fiscale delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС)

La tassazione delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС) è soggetta al regime fiscale generale delle Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), specificato al punto I.3.1.

III. VEICOLO NUOVO VEICOLO

  1. Condizioni per avere una Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) di un nuovo veicolo
  • Il veicolo nuovo è trasportato dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, da o per conto del fornitore o del destinatario;
  • Un fornitore è qualsiasi persona, incluso e una persona fisica stabilita in Bulgaria;
  • Il destinatario è una persona di un altro stato membro, incluso e un individuo.
  1. Definizione di veicolo nuovo

Una definizione di veicolo nuovo è data dal § 1, punto 17della Legge IVA (ЗДДС), secondo il quale “Veicoli nuovi” sono:

(a) navi di lunghezza superiore a 7,5 m (ad eccezione di quelle destinate al trasporto di passeggeri o merci, alla navigazione, ad attività commerciali, industriali o di pesca, ad operazioni di salvataggio e soccorso) per le quali è presente una delle seguenti condizioni:

  1. aa) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro fornitura, non siano trascorsi più di tre mesi, computati dalla data della loro prima registrazione, ovvero
  2. bb) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro consegna, non hanno navigato per più di 100 ore;
  3. b) aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 1550 kg, destinati al trasporto di passeggeri o merci (ad eccezione di quelli destinati ad operatori aerei che mantengono rotte internazionali), per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  4. aa) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro fornitura, non siano trascorsi più di tre mesi, computati dalla data della loro prima registrazione, ovvero
  5. bb) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro consegna, non sono stati in volo per più di 40 ore;
  6. c) autoveicoli di cilindrata superiore a 48 cm3. o di potenza superiore a 7,2 kilowatt, destinati al trasporto di passeggeri o merci, per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  7. aa) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro fornitura, non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data della loro prima iscrizione, ovvero
  8. bb) alla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la loro consegna, non hanno percorso più di 6000 km.
  9. Regime fiscale

3.1. Il regime fiscale IVA di un veicolo nuovo fabbricato da una persona titolare di partita IVA (comprese le consegne accessorie) è il regime fiscale generale IVA specificato al punto I.3.1..

Particolarità: Quando si documenta l’IVA ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, punto 15 della legge sull’IVA, le circostanze di cui al § 1, punto 17 della Legge IVA (ЗДДС), che definiscono il veicolo come nuovo, devono essere indicate nella fattura.

3.2. Regime fiscale dell’IVA sugli autoveicoli nuovi, effettuata da soggetti non titolari di partita IVA – Art. 168 della Legge IVA (ЗДДС).

3.2.1. Dichiarazione: entro 14 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel corso del quale è divenuta esigibile l’imposta per la consegna ai sensi dell’art. il codice di procedura fiscale e assicurativa, con dichiarazione secondo il modello – allegato n. 19 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ). Alla dichiarazione è allegata una copia del documento rilasciato dal fornitore ai sensi dell’articolo 79b, paragrafo 2 del regolamento (articolo 101, paragrafo 3 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )S, modificato – SG n. 24 del 2017).

3.2.2. Diritto al rimborso della tassa pagata per il veicolo acquistato

3.2.2.1. Condizioni:

  • la persona:
  • ha una fattura che soddisfa i requisiti dell’articolo 114 dell’IVA – quando il veicolo è stato acquistato sul territorio del paese, o
  • ha una dichiarazione doganale – in caso di importazione, o
  • ha depositato una dichiarazione secondo il modello-allegato n. 19 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ) per l’acquisto intracomunitario – nei casi di acquisto intracomunitario di cui all’articolo 168, comma 1, della Legge IVA (ЗДДС);
  • l’imposta per l’acquisto o l’importazione intracomunitaria sia stata versata al bilancio dello Stato secondo le modalità e nei termini di cui agli articoli 90 e 91 della Legge IVA (ЗДДС).

3.2.2.2. Esercizio del diritto – indicando l’importo dell’imposta nella dichiarazione, allegato n. 19 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )

3.2.2.3. Importo dell’imposta rimborsabile – non può essere superiore all’importo dell’imposta che sarebbe a carico della persona se la fornitura non fosse ad aliquota zero.

Esempio: una persona non registrata acquista un nuovo veicolo sul territorio del paese per un valore di 48.000 BGN (base imponibile 40.000 BGN e 8.000 BGN IVA).

  • Esegue il MOT su questo nuovo veicolo per BGN 24.000 e ha diritto a un rimborso di BGN 4.800.
  • Esegue il MOT su questo nuovo veicolo per 60.000 BGN.

Ha diritto al rimborso dell’intero importo dell’IVA da lui pagata sull’acquisto (BGN 8.000), in quanto questa è l’imposta pagata dalla persona al momento dell’acquisto e la stessa non supera l’importo dell’imposta che gli sarebbe richiesta se la fornitura era tassabile con il 20% (in questo caso BGN 12.000)

3.3. Documentazione – Quando una persona fisica che non esercita la libera professione effettua una consegna incidentale ai sensi del comma 1, la persona deve rilasciare un documento contenente i requisiti di cui all’articolo 114, comma 1, numeri da 3 a 15.

  1. IVA dei prodotti soggetti ad accisa
  2. Oggetto della consegna – Prodotti sottoposti ad accisa: alcolici, tabacchi e prodotti energetici, ad eccezione del gas naturale consegnato attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o attraverso qualsiasi altra rete connessa a tale sistema. Anche l’elettricità non è una merce soggetta ad accisa.
  3. Condizioni per la disponibilità di Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))
  4. di prodotti soggetti ad accisa
  • I prodotti soggetti ad accisa sono inviati o trasportati da o per conto del fornitore o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro;
  • Il fornitore è una persona con partita IVA;
  • Il destinatario è un soggetto passivo (che svolge un’attività economica autonoma) o un soggetto giuridico non soggetto passivo (es. Ministero, dipartimento, associazione, fondazione) non registrato ai fini IVA in un altro Stato membro.

Una Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) non sarà disponibile solo se il destinatario dei prodotti soggetti ad accisa è un privato che acquista i prodotti per il proprio consumo personale.

  1. Regime fiscale – il regime IVA generale specificato al punto I.3.1 .
  2. Cessioni intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) trasportate da una persona registrata ai fini della sua attività in un altro Stato membro

Operazioni equivalenti (art. 7, comma 4, della Legge IVA (ЗДДС))

  1. Definizione

Questi sono i casi in cui una persona registrata ai sensi di questa legge invia o trasporta beni (prodotti, estratti, acquistati, ecc.) da o per suo conto ai fini della sua attività economica dal territorio del paese ad un altro Stato membro in cui il stessa persona è iscritta ai fini IVA (filiali o altre unità strutturali).

  1. Condizioni per la presenza di Cessioni intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) durante il trasferimento di merci tra unità strutturali

È equiparato a cessione intracomunitaria il trasferimento da parte di un soggetto titolare di partita IVA stabilito nel territorio dello Stato di beni della sua attività economica per le esigenze della sua attività economica in un altro Stato membro

(ad esempio: movimentazione di immobilizzazioni materiali a breve o lungo termine)

  • Il contribuente, persona fiscalmente obbligata (данъчно задължено лице (ДЗЛ )) bulgaro deve avere un numero di identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui arrivano le merci
  • Deve dimostrare che le merci sono state effettivamente spedite o trasportate dal territorio del paese verso un altro stato membro
  1. Trattamento fiscale – secondo le regole generali per l’IVA (punto 3.1) con le seguenti caratteristiche:
  • evento fiscale (art. 51, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС))
    • sorge alla data in cui il trasporto ha inizio dal territorio del paese
  • base imponibile (art. 52, comma 2 della Legge IVA (ЗДДС)), modificata – SG n. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019 e art. 52, comma 3 della Legge sull’IVA)
    • la base imponibile per l’acquisto dei beni, o
    • il prezzo di costo della merce, o
    • in caso di importazione – la base imponibile all’importazione, ridotta dei costi di usura data la normale vita economica dei beni. Quando la base imponibile non può essere determinata in questo modo, la base imponibile è il prezzo di mercato.

Ai fini della determinazione della base imponibile degli ammortamenti, tenuto conto della vita economica abituale di beni o servizi che costituiscono immobilizzazioni ai sensi di legge, l’onere del loro ammortamento è preso in considerazione come parte del valore del bene base imponibile, per l’imposta gravante sulla quale è deducibile il credito d’imposta calcolato per ciascun periodo d’imposta a quote costanti lungo la vita utile del bene o servizio. Nel determinare tale termine, dovrebbe essere preso in considerazione il periodo durante il quale si prevede che il bene o servizio sia economicamente utilizzabile da una o più persone, ma non inferiore a 20 anni per i beni immobili, rispettivamente 5 anni per altri beni e servizi. Per beni e servizi per i quali la base imponibile non può essere determinata in base a questo ordine, la base imponibile è il prezzo di mercato (articolo 20, comma 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС)).

In questi casi la base imponibile è maggiorata ai sensi dell’art. 26, comma 3 (altre imposte, contributi, spese di emballago, trasporto, insurance, ad eccezione dei casi in cui l’iscritto è destinatario di servizi di cui all’art. 21, comma 2 con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato ed era tenuto all’autocertificazione fiscale).

  1. Documentazione

Ai sensi dell’art. 117, comma 1, punto 3, della Legge IVA (ЗДДС), il reclamo deve essere presentato entro 15 giorni dalla data in cui l’imposta è dovuta (art. 117, comma 3, della Legge IVA (ЗДДС)).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale e la prova dell’IVA ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 4 della Legge IVA (ЗДДС) – si vida la direttiva del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ex. N. 24-00-27/21.04.2007

 

Bulgaria – Presentazione della domanda di registrazione IVA

In Bulgaria la domanda di registrazione IVA  è presentata da tutte le persone (persone fisiche e giuridiche) per le quali è sorto l’obbligo di registrazione ai fini IVA o che desiderano registrarsi spontaneamente, quando non vi è motivo di registrazione obbligatoria.

In Bulgaria la domanda di partita IVA può essere presentata con le seguenti modalità:

► per via telematica, attraverso il servizio telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , disponibile con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) nel  portale telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

L’utilizzo del servizio con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) richiede la presentazione di:

►Nel  competente direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)  della persona.

►tramite l’agenzia di registrazione durante la registrazione iniziale di un operatore – solo per la registrazione IVA volontaria.

In caso di presentazione di una domanda, è richiesta una procura notarile o una procura espressa redatta ai sensi della legge sull’avvocato tramite una persona autorizzata.

L’Agenzia Nazionale delle Entrate non richiede spese per la presentazione e l’accettazione di una domanda di registrazione IVA  Secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 3 della Legge sulla Agenzia nazionale bulgara delle entrate (Закон за националната агенция за приходите (ЗНАП))

Scadenza presentazione

  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 96, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – ogni soggetto passivo con un fatturato imponibile pari o superiore a BGN 100.000 per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese corrente è tenuto entro 7 giorni dalla scadenza del periodo d’imposta durante il quale ha realizzato tale fatturato, a presentare domanda di iscrizione ai sensi della presente legge. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, l’interessato è tenuto a presentare la domanda entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 96, comma 9 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – Qualsiasi soggetto passivo che non è stabilito nel territorio dello Stato e compie cessioni di beni o servizi imponibili, diversi da quelli per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario , è obbligatoria entro 7 giorni prima della data in cui l’imposta per la cessione di beni o servizi imponibile diventa esigibile, salvo quando sussista la base per l’iscrizione ai sensi degli articoli 97, 97 ter e 98.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale. Indipendentemente dalla cifra d’affari imponibile ex art. 96, è soggetto ad iscrizione IVA il soggetto stabilito in un altro Stato membro che non è stabilito nel territorio dello Stato ed effettua cessioni imponibili di beni che sono montati o installati nel territorio dello Stato da o per suo conto e il destinatario di questa fornitura non è una persona con partita IVA;
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97a, paragrafi 1 e 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta di consegna diventa esigibile. Qualsiasi soggetto passivo che riceve servizi con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, che sono imponibili e per i quali l’imposta è richiesta dal destinatario ai sensi dell’art. 82, comma 2. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che presta i servizi di cui all’art. 21, par. 2 con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97b della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla data dell’evento fiscale della prima consegna. Nei casi in cui il soggetto abbia presentato domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 154, comma 2, IVA ovvero abbia presentato domanda per l’applicazione di un regime dell’Unione o di un regime extracomunitario in un altro Stato membro e abbia ricevuto un diniego di registrarsi per l’applicazione di uno qualsiasi di tali regimi speciali, il termine per la presentazione della domanda di registrazione non è oltre il 7° giorno dalla data di ricezione del diniego, rispettivamente dalla data della prima consegna dopo la sospensione dell’applicazione del regime.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 98, comma 1, della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni dalla data di accadimento dell’evento fiscale per la fornitura per la quale il valore complessivo delle vendite a distanza nell’anno in corso supera l’importo di cui Art. 20, comma 2, punto 2 IVA. Quando il luogo di esecuzione della consegna ai sensi dell’art. 20, par. 4 della legge è sul territorio del paese, le persone sono tenute a presentare domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna o dal ricevimento dell’anticipo.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 99, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per l’acquisizione, entro il quale il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili ha superato i 20.000 lev.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 132 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – 7 giorni dall’iscrizione della circostanza di cui all’articolo 10, comma 1 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o dall’iscrizione nel registro BULSTAT.
  • In caso di decesso di una persona fisica titolare di partita IVA o di una persona fisica – ditta individuale, la cui impresa è stata rilevata per successione o per testamento, l’iscrizione ai sensi dell’articolo 132a, cpv. 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dall’accettazione dell’eredità ex art. 49 e 51 della Legge sulle successioni (Закона за наследството), ma non oltre il 14° giorno compreso del mese successivo al 6° mese dalla data di morte del testatore.
  • Nel caso di società prive di personalità giuridica , alle quali partecipa un socio titolare di Partita IVA, l’iscrizione si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dalla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, e quando il socio risulta iscritto ai sensi IVA successiva alla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, la domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di registrazione del socio, che ai sensi della presente legge è considerata data di registrazione della società.
  • Non c’è scadenza per l’iscrizione volontaria .

La domanda di registrazione è presentata secondo un modello e deve contenere la base per la registrazione, con allegati i documenti specificati nel regolamento per l’applicazione della legge a seconda della base per la registrazione:

Risultato dell’invio

  • Domanda accettata/respinta.
  • La domanda, in quanto documento informatico, si considera presentata se firmata con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) del soggetto obbligato o da lui autorizzato. La persona obbligata/autorizzata riceve il risultato dell’elaborazione della dichiarazione al suo indirizzo di posta elettronica.

In caso di dati errati o respinti, in base all’articolo 102, comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), entro 7 giorni dalla data di comunicazione dei dati respinti, il mittente è tenuto a presentare una nuova istanza che soddisfi le requisiti

Entro sette giorni dalla presentazione della domanda viene effettuato un controllo circa la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del soggetto ai fini IVA.

Dopo l’accertamento viene emesso atto di registrazione IVA o diniego motivato.

Al momento della consegna di un atto di registrazione, la persona è registrata ai fini IVA.

Sanzioni

La sanzione per la mancata presentazione di una domanda di registrazione obbligatoria è una multa – per le persone fisiche che non sono commercianti, o una sanzione pecuniaria – per le persone giuridiche e le imprese individuali, per un importo da BGN 500 a BGN 5.000.

Bulgaria – Vendita di beni a privati ​​tramite Internet

Al giorno d’oggi, sempre più aziende sono orientate alla vendita online di beni a privati, sia in Bulgaria che all’estero. Alcune aziende utilizzano i propri siti Web e negozi online per commercializzare i propri prodotti, mentre altre utilizzano i servizi delle principali piattaforme come Amazon, eBay, Etsy, ecc.

Nel 2021 sono state apportate modifiche all’IVA, che ha stabilito nuove regole per la tassazione IVA dei beni venduti principalmente via Internet a privati ​​dell’intera Unione Europea, che hanno interessato gran parte del business online in Bulgaria.

Vedi: Disciplina Iva dell’Ecommerce – Regimi OSS e IOSS

1. Quali sono i nuovi cambiamenti nella tassazione delle vendite di beni a persone fisiche dell’Unione Europea

Dal 1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole per la tassazione IVA delle vendite a persone fisiche dell’Unione Europea.

Per comprendere meglio questa affermazione, vorremmo spiegare un concetto normativo, ovvero “vendite a distanza intracomunitarie di beni”.

Infatti, in linea generale, quando un soggetto effettua vendite di beni a persone fisiche provenienti da stati membri dell’Unione Europea, secondo le nuove regole della normativa IVA, quel soggetto effettua vendite di beni cosiddette a distanza intracomunitarie .

Le nuove norme della legge sull’IVA richiedono che, per tipi di vendite simili, l’IVA sia addebitata in base all’aliquota fiscale dello stato membro in cui si trova il rispettivo cliente – una persona fisica.

Ciò significa praticamente che se vendiamo beni a persone fisiche stabilite in Germania, per queste vendite dovremo addebitare non il 20% di IVA, che è l’aliquota fiscale standard in Bulgaria, ma il 19% di IVA, che è l’aliquota fiscale in Germania.

2. Caratteristiche delle vendite a distanza intracomunitarie di beni

Le vendite a distanza intracomunitarie di beni presentano alcune importanti caratteristiche che è bene conoscere quando si svolge questo tipo di attività:

1. La merce è spedita dal fornitore oa sue spese dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro.

2. I destinatari dei beni sono soggetti non passivi

3. Le merci sono prodotte nel territorio dell’Unione Europea o sono ammesse alla libera pratica

In primo luogo , dalle caratteristiche di cui sopra risulta che, affinché si verifichi una vendita a distanza intracomunitaria, i beni devono essere fisicamente trasportati dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro.

Questa è una condizione importante perché se, ad esempio, la merce viene trasportata da un paese extra UE, non ci saranno vendite a distanza e non si applicheranno i nuovi regimi.

È importante precisare che, affinché vi sia una vendita a distanza di beni, non è necessario che i beni si allontanino dal paese in cui è stabilito il fornitore. Ciò significa che non vi è alcun ostacolo per un fornitore bulgaro alla vendita di merci il cui trasporto parte dal territorio di un altro Stato membro.

Esempio 1 per la vendita a distanza:

Una società bulgara vende merci a privati ​​dalla Romania e le merci vengono trasportate dalla Bulgaria alla Romania.

Esempio 2 per la vendita a distanza:

Una società bulgara vende merci a persone fisiche dalla Grecia e le merci vengono trasportate dalla Germania alla Grecia.

In secondo luogo , è importante notare che le nuove regole sono applicabili solo a quei destinatari (clienti) definiti come soggetti non passivi. I non soggetti passivi sono persone che non sono obbligate ad addebitare l’IVA nel rispettivo paese.
Molto spesso, in pratica, le persone esenti da imposta sono persone fisiche, ma è possibile che una persona esente da imposta sia una società commerciale straniera, che, tuttavia, non ha la registrazione IVA nello stato membro interessato.

ATTENZIONE! Se il destinatario della merce è una persona fisica o una società commerciale che ha un numero di partita IVA valido nel rispettivo paese, la vendita a distanza intracomunitaria non è disponibile. In questo caso, è probabile che vi sia una cessione intracomunitaria di beni tassati in modo diverso.

In terzo luogo, come accennato in precedenza, la merce spedita deve essere prodotta nel territorio dell’Unione Europea o essere immessa in libera pratica.

L’ammissione alla libera pratica si riferisce a beni che non sono prodotti nel territorio dell’Unione Europea. La produzione di tali beni, denominati beni non unionali , è stata realizzata al di fuori dell’Unione Europea e, pertanto, prima che la vendita a distanza fosse effettuata ai relativi soggetti non soggetti passivi provenienti dagli Stati membri, essi sono stati importati nel territorio dell’Unione Europea Unione.

Le importazioni di merci non unionali destinate al mercato dell’Unione sono ammesse alla libera pratica. Con l’immissione in libera pratica vengono riscossi i dazi all’importazione e gli altri crediti dovuti e si espletano le altre formalità previste per l’importazione della merce. L’immissione in libera pratica conferisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.

Esempio 1 per la libera circolazione delle merci:

Una società bulgara importa merci dalla Turchia. Le merci vengono trasportate dalla Turchia alla Bulgaria, essendo tassate con IVA e dogana al confine bulgaro – in questa fase, le merci vengono importate.
Successivamente, questi beni, situati sul territorio del paese, vengono venduti a privati ​​dell’UE, con il loro trasporto a partire dalla Bulgaria verso il rispettivo stato membro – in questa fase viene effettuata la vendita a distanza.

Esempio 2 per merci prodotte nell’UE:

Una società bulgara vende due tipi di merci a privati ​​dell’Unione europea. Un tipo di merce è prodotto dalla società stessa e l’altro tipo di merce viene acquistato da un’altra società bulgara.

Esempio 3 per merci prodotte nel territorio dell’UE:

Una società bulgara vende merci via Internet a persone dell’Unione europea. I beni in vendita sono acquistati da una società francese registrata ai fini IVA in Francia.

Una parte dei beni viene trasportata dalla Francia ai vari Stati membri e un’altra parte dei beni viene trasportata prima in Bulgaria e poi nei vari Stati membri in cui le persone fisiche sono stabilite.

3. Quali sono le regole per l’addebito dell’IVA estera?

Secondo le norme del nuovo regime, quando effettuiamo vendite a distanza intracomunitarie di beni, abbiamo l’obbligo di addebitare l’IVA in base all’aliquota fiscale valida per il rispettivo Stato membro in cui inviamo i beni.

Per poter addebitare l’IVA estera sono possibili due opzioni, tra le quali dobbiamo scegliere:

La prima opzione è registrarsi sotto un nuovo regime chiamato “regime in the union” (in inglese, One Stop Shop – OSS) . Quando ci registriamo a questo regime, dovremo segnalare le nostre vendite a distanza all’Agenzia nazionale delle entrate bulgara presentando un’apposita dichiarazione.

Questa dichiarazione indica le vendite da noi effettuate per paese e l’IVA corrispondente che abbiamo riscosso da ogni stato membro secondo l’aliquota fiscale ivi stabilita.

Il vantaggio di questa opzione è principalmente legato al fatto che la rendicontazione amministrativa delle vendite verrà effettuata solo davanti all’agenzia delle entrate bulgara e di conseguenza non dovremo avere rapporti relativi alla dichiarazione e dichiarazione dell’IVA davanti alle agenzie delle entrate degli altri paesi – membri.

L’altro vantaggio importante è che per quanto riguarda le regole per la tassazione delle vendite effettuate, ci faremo guidare solo dalle disposizioni dell’IVA bulgara.

La seconda opzione è registrarsi per l’IVA in ogni stato membro in cui effettuiamo vendite a persone fisiche (o società senza partita IVA). Al momento della registrazione in ogni stato membro, riceveremo un numero di partita IVA locale attraverso il quale dovremmo effettuare le nostre vendite sul territorio del rispettivo stato.

A nostro avviso, questa opzione è estremamente svantaggiosa e aggravante, in quanto dovremo utilizzare i servizi di un consulente fiscale o contabile locale che sarà responsabile dei nostri doveri amministrativi relativi alla presentazione della dichiarazione IVA nel rispettivo paese.

Ultimo ma non meno importante, dovremo familiarizzare con la legislazione IVA locale di ogni stato membro in cui effettuiamo vendite.

4. Come viene registrata e dichiarata l’IVA nel regime OSS?

L’iscrizione al regime OSS si effettua presentando all’ANR una domanda on line di iscrizione.

Dopo la presentazione della domanda verrà avviata una procedura di iscrizione, che si concluderà con l’emissione di un atto di iscrizione all’OSS da parte dell’Agenzia delle Entrate.

È importante notare che, a differenza della nostra ben nota dichiarazione IVA mensile standard, nel regime OSS, la rendicontazione viene effettuata su base trimestrale. Ciò significa che la dichiarazione OSS è presentata all’ANR entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state effettuate le vendite.

Esempio: Per le vendite effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione OSS deve essere presentata entro il 30 aprile.

Successivamente, vorremmo sottolineare che la dichiarazione OSS fornisce informazioni solo sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Le restanti tipologie di vendita vengono rendicontate attraverso la dichiarazione IVA mensile, che va presentata entro il 14 di ogni mese per quella precedente.

Sulla base di quanto sopra, la dichiarazione IVA mensile standard non dovrebbe rivelare informazioni sulle vendite a distanza di beni.

Le informazioni nella dichiarazione OSS come struttura includono i fatturati che abbiamo realizzato per ogni singolo stato membro e l’IVA riscossa all’aliquota fiscale pertinente valida per il dato stato.

L’importo totale dell’IVA riscossa viene versato sul conto bancario indicato dell’ANR e il bonifico deve essere effettuato in euro.

5. Qual è la soglia di 10.000 € per la registrazione OSS?

Al fine di fornire agevolazioni alle micro e piccole imprese, il nuovo regime prevede un’opzione per cui se le entrate derivanti dalle vendite a distanza sono inferiori a 10.000 EUR entro l’anno solare, tali vendite saranno tassabili all’aliquota fiscale bulgara (20% o 9%) , e non all’aliquota del rispettivo Stato membro.

È importante notare che per poter sfruttare questa opportunità è necessario che il fatturato delle vendite a distanza sia inferiore a 10.000 euro per l’anno in corso e che non abbiamo superato questo fatturato nell’anno precedente.

La soglia di 10.000 euro si applica in generale a tutti gli Stati membri in cui effettuiamo vendite a distanza, non a ciascun paese individualmente.

Esempio di raggiungimento della soglia:
una società bulgara ha effettuato le seguenti vendite a distanza nell’arco di un anno solare:

Vendite in Romania: 3.000€

Vendite in Grecia: 5.000 euro

Vendite in Italia: 7.000€

Totale vendite a distanza: € 15.000

Tuttavia, una volta che i nostri ricavi delle vendite a distanza superano il fatturato dichiarato, avremo inevitabilmente una scelta: registrarci al regime OSS o registrarci ai fini IVA in ogni singolo Stato membro in cui effettuiamo vendite a distanza.

Precisiamo che la legge non ci obbliga ad attendere un fatturato di 10.000 euro per registrarci in regime OSS. Ciò significa che abbiamo il diritto di presentare domanda di registrazione al regime anche se non abbiamo realizzato il fatturato, se riteniamo che questa decisione sarebbe più redditizia per noi.

Ad esempio: se vendiamo merci a privati ​​dalla Germania, sarebbe più redditizio per noi registrarci immediatamente al regime OSS, poiché l’aliquota fiscale standard in Germania è del 19%, mentre in Bulgaria, come sappiamo, è del 20%. .

6. Depositi all’estero

L’istituzione di un deposito all’estero comporta riflessi fiscali in materia di  IVA  diversi a seconda della natura giuridica specifica del rapporto contrattuale utilizzato.

Il deposito all’estero può essere:

  • di proprietà dell’operatore economico nazionale;
  • detenuto in locazione;
  • presso i locali di agenti o commissionari.

Occorre distinguere tra i rapporti di deposito che implicano trasferimenti di beni ad effetti traslativi sospesi, da quelli che riguardano beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti.

Nel  caso di beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti  l’operatore economico nazionale che trasferisce i beni in un deposito   all’estero  non realizza alcuna vendita e l’invio dei beni all’estero avviene per motivi meramente di carattere distributivo, legati all’organizzazione ed alla logistica di vendita, rimanendo i beni spediti all’estero  di proprietà dell’impresa residente, situazione  riconducibile a quella disciplinata  nell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112: “È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunita’, per le esigenze della sua impresa.

Quindi i trasferimenti di beni in altro Stato membro,  assimilati ai fini IVA a cessioni di beni a titolo oneroso, implicano l’insorgere dei relativi obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e compilazione dei modelli Intrastat.

I trasferimenti di beni nell’ambito del territorio unionale per le esigenze dell’impresa configurano,  sebbene in assenza di cessioni che originano ricavi di vendita , operazioni rilevanti ai soli fini IVA, con la conseguente necessità, per l’operatore residente, di acquisire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

Il soggetto residente, pertanto, dovrà provvedere a nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA o ad identificarsi direttamente nello Stato membro in cui è situato il deposito a cui sono trasferiti i beni.

Quindi se si stoccano i prodotti in centri logistici  all’estero (basta anche un solo prodotto stoccato), si dovrà obbligatoriamente acquisire una posizione IVA nello Stato membro in cui la tua merce è stoccata.

ATTENZIONE: È molto importante notare che la soglia di 10.000 € non si applica quando la merce viene spedita da uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore.

Ciò significa che se una società bulgara, che ha sede in Bulgaria, vende merci a persone fisiche, che vengono spedite però non dalla Bulgaria, ma da un altro stato membro, la società bulgara non dovrebbe aspettare di raggiungere un fatturato di 10.000 euro, e dovrebbe immediatamente registrarsi sotto il regime OSS o registrarsi ai fini dell’IVA in ogni stato membro.

Esempio: una società bulgara, stabilita in Bulgaria e registrata ai sensi del regime OSS, vende merci a privati ​​in tutta l’Unione europea. Le merci vengono trasportate dal Belgio verso i vari stati membri.

Bulgaria – Tassazione del commercio dropshipping

  1. Cos’è il dropshipping?

Molto spesso , le attività online sotto forma di negozi elettronici all’inizio della loro creazione incontrano difficoltà legate agli ingenti costi di acquisto di vari beni, al loro stoccaggio, nonché alla consegna della merce al cliente finale.

Il dropshipping è un metodo estremamente popolare per vendere vari beni online, che risolve gran parte dei problemi logistici del commerciante. Questa modalità di negoziazione consente al commerciante di non tenere alcuna merce in magazzino e quindi di non essere gravato dal costo dello stoccaggio della merce.

Nel dropshipping, il negozio online funge da partner commerciale di un importante fornitore all’ingrosso accettando ordini dai clienti per l’acquisto di beni che non si trovano fisicamente presso il commerciante. Ciò consente al negozio online di vendere più prodotti in tutto il mondo senza la necessità di acquistarli e immagazzinarli in anticipo.

Quando il negozio online riceve un ordine da un cliente, invia semplicemente i dettagli dell’indirizzo del cliente al fornitore principale della merce e quest’ultimo spedisce la merce al cliente.

Il più grande vantaggio del dropshipping è che il commerciante (negozio online) non deve preoccuparsi dell’evasione dell’ordine o della disponibilità.

L’idea del dropshipping è che offre al fornitore principale un’opzione per vendere prodotti senza che il rivenditore li acquisti in primo luogo. In questo senso si può dire che agiscono anche come prestatori di servizi.

  1. Qual è il processo aziendale di dropshipping?

In generale, tre entità operano nel commercio dropshipping:

  • Un importante fornitore all’ingrosso , generalmente stabilito all’estero, che produce o immagazzina le merci
  • Commerciante: un negozio online che offre merci tramite una piattaforma di trading su Internet (Amazon, eBay, Wix, Etsy, ecc.) o tramite il proprio negozio online
  • Cliente finale, che nella maggior parte dei casi è una persona fisica, che acquista la merce dal negozio online del commerciante

Di solito, il processo delle transazioni nel commercio dropshipping viene eseguito nella seguente sequenza:

Innanzitutto, il cliente effettua un ordine per l’acquisto di un prodotto, che viene inviato al negozio online del commerciante. Il cliente trasferisce l’importo corrispondente sul conto bancario del commerciante online.

In secondo luogo, il negozio online inoltra l’ordine effettuato al principale fornitore all’ingrosso con i dettagli dell’indirizzo di consegna. In questa fase, il commerciante online dovrebbe acquistare la merce ordinata in questione dal fornitore all’ingrosso, di solito a un prezzo inferiore a quello a cui il cliente finale ha effettuato un ordine.

In terzo luogo, il fornitore all’ingrosso spedisce la merce in questione al cliente finale per conto del commerciante online.

  1. Qual è la tassazione del dropshipping?

L’introduzione di questo metodo di negoziazione in Bulgaria solleva una serie di questioni fiscali, principalmente legate alla tassazione dell’IVA dei commercianti online.

È importante notare che dal 01.07.2021 sono entrate in vigore nuove regole per la tassazione dell’IVA del commercio online, che per la maggior parte riguardano anche il commercio in dropshipping.

Vedi: Disciplina Iva dell’Ecommerce – Regimi OSS e IOSS

In questo articolo considereremo una delle ipotesi più comuni, in cui un’azienda bulgara vende beni online a privati ​​dell’Unione Europea, poiché i beni vengono acquistati da un paese al di fuori dell’UE (ad esempio, Cina, India, ecc. ) registrandosi su una delle grandi piattaforme di trading online (Amazon, eBay, Etsy e altre).

Nell’ipotesi considerata, le persone fisiche effettuano ordini attraverso la piattaforma alla società bulgara, che a sua volta ordina la merce da un paese terzo (ad esempio la Cina) e la merce viene spedita direttamente dalla Cina al cliente finale senza arrivare fisicamente sul territorio della Bulgaria.

Con le nuove modifiche all’IVA dal 01.07.2021 è stato introdotto il regime c.d. “import” (Import One Stop Shop – IOSS) che si applica nei casi in cui un commerciante venda beni importati da un paese al di fuori dell’Unione Europea e gli stessi sono venduti a clienti/utenti finali stabiliti in un determinato paese dell’UE.

Secondo la nuova normativa, per queste vendite, l’IVA viene riscossa, dichiarata e pagata dal relativo commerciante, e non dal cliente finale, come avveniva prima del 07/01/2021.

Il nuovo regime rende molto più semplice per i clienti finali che non devono più sostenere costi imprevisti relativi a IVA e dazi doganali quando le merci vengono sdoganate, in quanto i consumatori pagheranno effettivamente l’IVA al momento del completamento dell’ordine.

Tuttavia, se il commerciante in questione non è registrato sotto il regime speciale, il cliente dovrà pagare l’IVA e le normali spese doganali per lo sdoganamento della merce.

Questa circostanza è importante da tenere presente, perché secondo le nuove modifiche di legge, lo sgravio fiscale di non pagare IVA e dazi doganali per merci fino a 22 euro, che era valido prima delle modifiche di legge, non è più disponibile.

Per l’attuazione del regime IOSS è importante che siano soddisfatti contestualmente alcuni requisiti di legge, ovvero:

  • Le merci che vengono vendute devono essere importate da un paese terzo (ovvero un paese che è al di fuori dell’UE) sul territorio di uno stato membro, inclusa la Bulgaria.
  • Le merci sono spedite o trasportate dal territorio di un paese terzo al momento della consegna. Ciò significa che al momento della vendita, questi beni non devono trovarsi fisicamente nel territorio dell’UE.
  • Le merci che vengono importate sono sotto forma di spedizioni fino a 150 euro
  • La merce viene trasportata o spedita da o per conto del fornitore (ad esempio tramite un corriere)
  • Le merci non sono merci soggette ad accisa o veicoli nuovi
  • Il cliente finale è una persona non passiva (il più delle volte un individuo)

Quando si tratta del commercio dropshipping, è importante chiarire un altro nuovo concetto: “l’interfaccia elettronica che facilita la vendita”.

In poche parole, un’interfaccia elettronica può essere un sito Web, un portale, una piattaforma, un mercato, un’API e altro ancora.

Si dice che un’interfaccia elettronica faciliti la vendita di beni quando consente a venditori e acquirenti di effettuare una transazione attraverso l’interfaccia elettronica che si traduce nella vendita di beni

La maggior parte delle principali piattaforme di trading come Amazon, eBay, Wix, Etsy e altre sono in realtà solo tali interfacce elettroniche che facilitano la vendita di merci.

Le nuove modifiche all’IVA hanno introdotto importanti sgravi per i commercianti online che utilizzano le principali piattaforme di trading, perché secondo le nuove regole, quando un commerciante online vende beni importati da paesi terzi (sotto i 150 euro) che vengono consegnati a clienti finali – persone fisiche della UE, ci sono due transazioni contemporaneamente:

  1. Una transazione tra il commerciante online e l’interfaccia elettronica

In questa transazione si presume che il commerciante online venda la merce alla relativa piattaforma – interfaccia elettronica. Per questa vendita, il commerciante online deve emettere una fattura con il destinatario della relativa piattaforma e addebitare l’IVA allo 0,00% ai sensi dell’art. 35a della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) .

  1. Transazione tra l’interfaccia elettronica e l’utente finale

Secondo l‘art. 14a, par. 6 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) si considera che quando un’interfaccia elettronica facilita la vendita di beni fino a 150 euro importati da un terzo, la piattaforma è considerata un fornitore di quei beni al cliente finale. Ciò significa che la responsabilità dell’addebito dell’IVA sulla vendita dei beni spetta alla piattaforma e non al commerciante online. La piattaforma dovrebbe addebitare l’IVA in base all’aliquota valida per ciascuno Stato membro in cui vengono spedite le merci. Questa regola si applica quando l’interfaccia elettronica ha la registrazione in modalità IOSS.

Se l’interfaccia elettronica non è registrata al regime, verranno applicate le regole standard per l’importazione delle merci e, di conseguenza, l’IVA e le tasse doganali saranno pagate dal cliente finale quando le merci vengono sdoganate nel paese di riferimento.

Nel commercio in dropshipping, in pratica, molti trader online rientrano proprio in questa ipotesi, visto che utilizzano le grandi piattaforme attraverso le quali vendere merce.

Ciò significa che in questo caso i commercianti online non hanno bisogno di registrarsi al regime IOSS, in quanto sono tenuti a emettere fattura per la vendita della merce alla rispettiva piattaforma online e non ai clienti finali.

Tuttavia, nel caso in cui il commerciante online venda beni importati da terzi, ma il valore della spedizione supera i 150 euro, allora la piattaforma online non è considerata un fornitore di questi beni e, di conseguenza, sono possibili due opzioni per il commerciante online:

  1. Iscriversi al regime IOSS e conseguentemente addebitare l’IVA secondo l’aliquota di ciascuno stato membro verso il quale la merce viene spedita; È importante notare che il regime IOSS si applicherà solo alle merci con un valore fino a 150 euro e inviate dal territorio di un paese terzo (ad esempio, Cina).
  2. Non registrarsi al regime IOSS in quanto in questo caso verranno applicate le normali regole di importazione e di conseguenza il cliente finale dovrà pagare l’IVA e i dazi di importazione dovuti nel rispettivo paese.

In questa opzione, il commerciante online non addebita l’IVA, in quanto fornisce beni con un luogo di adempimento al di fuori del paese, il che significa che le forniture non sono tassabili.

È importante notare che quanto sopra si applicherà anche nei casi in cui il commerciante online vende beni attraverso il proprio sito Web e non attraverso una delle principali piattaforme, indipendentemente dal valore dei beni importati da terzi.

Per completezza di questa presentazione, vorremmo prendere in considerazione un’ipotesi abbastanza comune nella pratica del commercio dropshipping , in cui un commerciante online vende merci a privati ​​​​attraverso una determinata piattaforma online, ma al momento della loro vendita, le merci sono situato in un magazzino affittato dalla piattaforma sul territorio dell’Unione Europea .

Questa è un’opzione abbastanza comune dato che Amazon ha in affitto magazzini sul territorio extra-Unione Europea (ad esempio un magazzino in Germania) e di conseguenza, quando vengono effettuate vendite di merci, queste non vengono spedite da un paese terzo (ad esempio, Cina), ma dal magazzino di Amazon situato nell’Unione Europea .

In questo scenario, le disposizioni del regime IOSS non sono applicabili al commerciante online, in quanto viene violato il requisito che la merce sia spedita dal territorio di un paese terzo al momento della ricezione dell’ordine da parte del cliente.

Procedendo da quanto sopra, si precisa che il commerciante on line effettua la cosiddetta vendita a distanza intracomunitaria di beni e ricade sotto un altro nuovo regime, entrato in vigore il 01.07.2021 – regime “nell’Unione” (One Stop Shop ( OSS )).

In base alle nuove norme IVA, quando un soggetto effettua vendite a distanza intracomunitarie, deve addebitare l’IVA all’aliquota di ciascuno Stato membro in cui invia i beni ai privati.

Ciò impone al commerciante online l’obbligo di registrarsi ai fini IVA in ogni Stato membro in cui invia i beni o di registrarsi secondo il nuovo regime OSS, che è la pratica più comune dato il minore onere amministrativo associato alla dichiarazione IVA.