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Isole Vergini britanniche (BVI) – Vantaggi fiscali

Le Isole Vergini Britanniche sono un territorio d’oltremare del Regno Unito. Fanno parte dell’arcipelago delle Isole Vergini nel Mar delle Antille ripartito tra Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Le Isole Vergini Britanniche sono un arcipelago di 40 isole, 15 delle quali abitate fra cui Tortola, Anegada e Virgin Gorda. Il capoluogo è la cittadina di Road Town, situata sull’isola di Tortola.

Il capo dello Stato è il sovrano del Regno Unito (attualmente re Carlo III), che esercita le sue funzioni tramite un governatore; a quest’ultimo spettano, su mandato del sovrano, alcuni incarichi tra i quali quello della nomina del primo ministro.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • non  è prevista alcuna ritenuta d’acconto
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Attualmente non esistono forme di imposta sul reddito o sulle plusvalenze nelle Isole Vergini britanniche (BVI). Il concetto di residenza e domicilio non è applicabile, tuttavia una persona fisica è imponibile nelle BVI se esercita un’attività lucrativa  o trasferisce i diritti della proprietà nelle BVI .

Il modo in cui sono strutturate le leggi sulle entrate delle nelle Isole Vergini britanniche (BVI) comporta, in pratica, che è improbabile che esse incidano su qualsiasi transazione o struttura che non effettui un’operazione commerciale all’interno del territorio.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non ci sono tasse sulle plusvalenze. 

Le Isole Vergini britanniche (BVI) hanno un regime di imposta sul reddito ad aliquota zero.

Le imposte sui salari sono calcolate su ogni dipendente e presunto dipendente per i servizi resi interamente o principalmente nelle BVI, indipendentemente dal fatto che la remunerazione sia pagata o meno nelle BVI. La remunerazione include salari e stipendi, tuttavia non include i dividendi pagati da una società registrata nelle BVI e i pagamenti effettuati da un datore di lavoro a beneficio di un dipendente a qualsiasi regime di assicurazione sanitaria o regime pensionistico approvato.

I soci in una società di persone e gli azionisti e membri di una società o associazione che svolgono attività nelle BVI e che partecipano, diversamente che come dipendenti, al reddito dell’azienda saranno considerati dipendenti ai fini dell’imposta sui salari.

A seconda delle dimensioni dell’impresa e delle operazioni, l’imposta sui salari sarà valutata al 10% (se l’impresa impiega meno di 7 persone) o al 14% della retribuzione annua totale pagata al dipendente o presunto dipendente; L’8 per cento può essere prelevato alla fonte dal lavoratore dipendente, mentre il resto è a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo. Nessuna detrazione sarà effettuata in relazione ai primi US$ 10.000 di remunerazione effettiva corrisposta a un dipendente in qualsiasi anno finanziario (che attualmente corrisponde all’anno solare).

L’imposta sui salari è generalmente pagabile entro 21 giorni dalla fine del mese in cui è stata pagata la retribuzione. La dichiarazione annuale è dovuta entro 120 giorni dalla fine dell’anno solare.

Inoltre, i dipendenti pagano anche i contributi previdenziali del 4%, mentre i datori di lavoro devono pagare il 4,5% (entrambi soggetti a un massimale). Inoltre, sia il datore di lavoro che il dipendente versano contributi all’assicurazione sanitaria nazionale a un’aliquota del 7,5% dello stipendio del dipendente diviso equamente tra datore di lavoro e dipendente.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non  è prevista alcuna ritenuta d’acconto.

Poiché le Isole Vergini britanniche (BVI) non hanno  imposte sul reddito o sulle plusvalenze, non è possibile che si verifichi una doppia imposizione.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non vi è alcuna tassa sul patrimonio.

Non sono previste imposte di successione o di donazione, indipendentemente dal luogo di residenza del defunto o del beneficiario di un patrimonio, del donatore o del donatario di una donazione. C’è tuttavia un’imposta di bollo di US $ 5 pagabile sul trasferimento di terra come dono di amore e affetto naturale a un “Appartenente” nelle Isole Vergini Britanniche. Se il titolo di proprietà immobiliare BVI viene acquisito tramite donazione o eredità, è necessaria una licenza affinché i non appartenenti possano detenere tale proprietà immobiliare.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non esistono forme di imposizione diretta applicabili alle persone fisiche. 

Le forme indirette di imposta comprendono i dazi doganali, l’imposta sugli assegni, le tasse di soggiorno, i diritti di noleggio e le tasse sulla proprietà.

Nel gennaio 2007, il Business Company Act (“BCA”) ha sostituito l’IBCA e dal 1° gennaio 2011  il Companies Act. Il BCA prevede che il Registro dei Soci, il Registro degli Amministratori e tutti i verbali e le risoluzioni della società siano conservati solo presso l’Agente Registrato sotto la dovuta diligenza riservata e non compaiano nei registri pubblici. In particolare:

  • le informazioni sugli azionisti (Registro degli azionisti) devono essere conservate presso l’Agente registrato, dove sono riservate e accessibili solo ai membri della società;
  • i dettagli dei titolari effettivi, degli amministratori e degli azionisti della società non sono disponibili al pubblico;
  • gli unici documenti tenuti agli atti pubblici sono l’Atto Costitutivo e lo Statuto, e normalmente non contengono alcuna indicazione circa gli effettivi azionisti, amministratori o beneficiari effettivi della società;
  • I servizi di Company Management (Nominee) possono essere utilizzati se il proprietario di un IBC offshore desidera mantenere un ragionevole segreto per quanto riguarda la sua reale posizione di controllo sulla particolare società offshore. Un intestatario proteggerebbe efficacemente il beneficiario effettivo della società offshore dal controllo pubblico e da un’ovvia relazione con la società in questione;
  • analogamente, i servizi di Nominee Shareholder possono essere utilizzati per raggiungere il livello di riservatezza desiderato.

Il BCA richiede alla società di tenere registri sufficienti a mostrare e spiegare le transazioni della società e consentirà, in qualsiasi momento, di determinare con ragionevole accuratezza la posizione finanziaria della società. Questi registri non sono documenti pubblici.

Una gamma di trust può essere istituita nelle Isole Vergini britanniche (BVI), inclusi trust discrezionali, trust a interesse fisso in possesso, trust con poteri riservati e trust a scopo di beneficenza. 

Inoltre, i trust a scopo non caritatevole possono essere istituiti a beneficio di persone e/o raggiungere o promuovere scopi legittimi, caritatevoli o meno, purché non siano né immorali né contrari all’ordine pubblico. Questi trust devono nominare un esecutore che abbia potere esclusivo per far rispettare lo scopo per il quale il trust è stato istituito e può essere particolarmente utile per creare trust dinastici che esistono a tempo indeterminato (poiché i trust di scopo non sono soggetti alla regola contro i perpetuità), per creare holding orfane strutture (ad esempio, per detenere azioni di una società fiduciaria privata), o per investimenti filantropici o di impatto (ma dove questi potrebbero non qualificarsi come scopi strettamente di beneficenza).

Esiste un regime speciale ai sensi del Virgin Islands Special Trust Act 2003 (VISTA), che può essere applicato a tutti i tipi di trust BVI. Il VISTA consente a un disponente di creare un trust che detenga azioni in una società incorporata in BVI in base alla quale il trustee può essere svincolato dalla responsabilità manageriale in relazione agli affari della società, lasciando così un maggiore controllo al disponente o ai suoi delegati per gestire la società come ritengono opportuno. Un uso appropriato di VISTA può anche fornire un veicolo che può sopprimere la necessità di ottenere una concessione di successione in BVI alla morte di un proprietario di azioni BVI, consentendo allo stesso tempo la gestione e il controllo individuale efficace del società dopo essersi spogliato di tale proprietà.

Le Private Trust Companies (PTC) sono un altro veicolo interessante utilizzato per agire come fiduciari di trust familiari privati ​​in cui l’unica attività della PTC è quella di agire come trustee di tale trust. Il Regolamento BVI PTC è stato recentemente riformato (a partire dal 9 luglio 2021) per aumentare la flessibilità e l’attrattiva delle strutture BVI PTC rimuovendo una serie di requisiti ingombranti come la necessità di non svolgere altra attività se non fiduciaria (cosa che ha creato un livello di incertezza su ciò che esattamente un PTC potrebbe legalmente fare). Questo tipo di struttura consente un maggior grado di controllo da parte del disponente o di altri membri della famiglia sull’amministrazione del trust e su specifici obiettivi di investimento (ad esempio effettuare investimenti più speculativi). Sono spesso favoriti dai disponenti delle giurisdizioni di diritto civile che possono essere più timorosi di trasferire la loro ricchezza a una terza parte indipendente. Piuttosto che detenere personalmente le azioni della PTC, tuttavia, un meccanismo di strutturazione comune ai fini della pianificazione della successione prevede che le azioni della PTC siano detenute in un trust VISTA.

I trust BVI sono esenti dalla registrazione ai sensi del Registration and Records Act e i trustee sono esentati dagli obblighi di segnalazione e archiviazione, garantendo un elevato grado di riservatezza.

Non esiste alcuna disposizione legislativa per l’istituzione di fondazioni ai sensi della legge BVI.

Le Isole Vergini britanniche (BVI) non sono tra i firmatari della Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ( “Strumento multilaterale ” o ” BEPS MLI”).

Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono ricomprese nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Le Isole Vergini britanniche (BVI) figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

Le Isole Vergini britanniche (BVI) figurano nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 febbraio 2023.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono anche incluse nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).