Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Il requisito di non essere stati residenti in Italia nei periodi d’imposta precedenti – Punto 2_4 della Circolare n. 20 del 4 novembre 2024

Circolare n. 20 del 4 novembre 2024

2.4 Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il requisito di non essere stati residenti in Italia nei periodi d’imposta precedenti.

Come noto, l’ordinamento tributario italiano prevede degli specifici regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si tratta, ad esempio:

  • del regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR, che regolamenta l’“Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”;
  • del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR, che disciplina l’“Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno”;
  • del regime di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che prevede il “Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”.

Tali regimi, pur differendo per disciplina e platea di potenziali beneficiari, presentano in comune il requisito secondo cui i relativi destinatari non devono avere avuto in precedenza la residenza fiscale in Italia per un determinato numero di periodi d’imposta.

A tale riguardo, va rilevato che, come chiarito al precedente paragrafo 2.3, la nuova disciplina della residenza delle persone fisiche introdotta dal Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2024. Pertanto, il requisito della mancata residenza fiscale in Italia, propedeutico all’accesso ai tre regimi agevolativi di cui sopra, andrà valutato alla luce del nuovo articolo 2, comma 2, del TUIR, solamente per i periodi d’imposta 2024 e successivi.

Per i periodi d’imposta fino al 2023 (compreso), occorrerà invece fare riferimento ai criteri di radicamento della residenza individuati dal previgente articolo 2, comma 2, del TUIR, ivi inclusa la presunzione dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che valeva a radicare la residenza fiscale in Italia.

Tale criterio, avente carattere di presunzione assoluta ai fini dei regimi di cui agli articoli 24-bis e 24-ter del TUIR, con riferimento al regime dei “nuovi impatriati” di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è, tuttavia, temperato dalla previsione contenuta nel comma 6 della disposizione da ultimo citata, secondo cui il contribuente che intende accedervi può dimostrare di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei periodi oggetto di monitoraggio provando di aver “(…) avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”.

Analoga previsione è contenuta per i cittadini italiani rientrati in Italia a decorrere dal 2020 nel comma 5-ter dell’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015,

  1. 147, articolo che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati e che, ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell’articolo 5 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, “(…) continua (…) a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 (…)”. Anche questi ultimi soggetti, infatti, possono accedere al regime speciale per lavoratori impatriati qualora abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i periodi d’imposta richiesti dal citato articolo 16.

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