Tassazione delle Plusvalenze realizzate da soci persone fisiche non imprenditori

Ai sensi del primo comma dell’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

  • lettera C) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate . Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ) e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del T.U.I.R. lettere a)(le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;), b) (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) e d) (e società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
  • lettera c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R. e dei soggetti di cui all’articolo 73 del T.U.I.R.

L’art. 5  del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi) si occupa dell’Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 (ora art. 67 del TUIR ) del testo unico delle imposte sui redditi.

L’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha portato al 26 per cento le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico.

La Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), commi dal 999 al 1002 ha modificato la normativa al riguardo della tassazione delle plusvalenze

Con la modifica dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 461/1997, ad opera dell’art. 1, comma 1000, della Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) , il trattamento delle plusvalenze, che si realizzeranno a decorrere dall’1.1.2019, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di soci persone fisiche non imprenditori è stato equiparato a quelle da partecipazioni non qualificate.

.Ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi)  come modificato dall’art. 1, comma 1000, della Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dall’articolo 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81, del test o unico delle imposte sui redditi (ora art. 67 del T.U.I.R. è pari al 26 per cento, sia che siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non  qualificate, sia che siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) anche alle plusvalenze su partecipazioni qualificate in società estere, purché a regime fiscale ordinario, si applica l’imposizione sostitutiva del 26%.

L’art. 5 (Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti), comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art. 68 (Plusvalenze. (ex art.82)) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi periodi d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del TUIR nella previgente formulazione.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 68 (Plusvalenze. (ex art.82)) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del primo comma dell’art. 67 (Redditi diversi) realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati…….. .

Vedi: Regimi fiscali privilegiati – Art. 47/bis del TUIR

Quindi ricapitolando:

  • Plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni non qualificate:
    per le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate (italiane, o estere non a regime fiscale privilegiato), scontano l’imposta sostitutiva del 26%.
  • Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate
    per effetto della novità introdotta dalla Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), anche le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate (italiane, o estere non a regime fiscale privilegiato) saranno assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%,  risultato  ottenuto con un’apposita modifica all’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi) , che in precedenza menzionava le sole plusvalenze di natura non qualificata.
  • Plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società estere:
    • a regime fiscale ordinario: a seguito delle novità introdotte dalla Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), alle plusvalenze su partecipazioni, qualificate e non, in società estere, purché a regime fiscale ordinario, si applica l’imposizione sostitutiva del 26%, .
    • regime fiscale privilegiato: le plusvalenze su partecipazioni, qualificate e non, in società estere a regime fiscale privilegiato individuato in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.

Il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR. In particolare, le sezioni I-A, II-A, III-A, IV-A e V-A, vanno utilizzate dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Nella successiva sezione dei “Dati calcolati”, sono presenti i campi per il calcolo delle imposte sostitutive dovute ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva, deve essere utilizzato il codice tributo “1100” sia per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, e sia per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2024.

La Sezione II-A del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

La Sezione II-A del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, comma 1, lett. c.

L’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento, sarà calcolata ed evidenziata nella Sezione II-B del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche.

La Sezione IV-A del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, comma 1, lettera c) e c) bis, del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare.
In ogni caso, a norma del comma 4 dell’art. 68 (Plusvalenze. (ex art.82)) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

L’imponibile sarà evidenziato nel rigo RT 86 nella Sezione IV-B del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche,  tale importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5.

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