La Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 , sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, completata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 , recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE, recepita dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, detta norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro della UE.
Le richieste di assistenza, finalizzate al recupero dei crediti erariali nazionali, le stesse sono trasmesse, corredate della relativa documentazione in forma elettronica (in formato .xml.), mediante l’utilizzo dei formulari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011:
- ai fini delle notifiche (modello UNF, Modulo standard di notifica contenente informazioni sul documento o sui documenti notificati) all. 1 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011
- ai fini delle richieste di recupero vere e proprie (modello UIPE, titolo esecutivo europeo, Titolo uniforme che consente l’esecuzione di crediti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2010/24/EU del Consiglio ) all. 1 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011
disponendo l’invio e la ricezione delle richieste di cui trattasi esclusivamente attraverso la rete denominata “CCN/CSI”, rete di comunicazione certificata, gestita dai servizi della Commissione Europea attraverso l’utilizzo di caselle di posta istituzionale, attribuite a ciascun Punto di Contatto.
La mission della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 , sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure è quella di tutelare gli interessi finanziari della UE e degli Stati membri, a seguito del moltiplicarsi delle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.
Tra le modifiche più rilevanti è da annoverare il riconoscimento di una diretta ed immediata efficacia del titolo esecutivo estero allegato alla richiesta di recupero crediti, inoltrata da uno Stato membro. Pertanto, è il titolo estero che fa nascere l’obbligazione.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, l’autorità competente per l’Italia, è il Direttore generale delle Finanze mentre le autorità abilitate a gestire le istanze di mutua assistenza sono:
- Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti, sono:
a) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate;
b) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle dogane;
c) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia del territorio;
d) l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.
Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell’attività di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze:
a) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle dogane è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia del territorio è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
L’Agenzia delle Entrate, in qualità di Ufficio Centrale di Collegamento (C.L.O), responsabile principale dei contatti con la Commissione Europea e con gli altri Stati membri, svolge inoltre funzioni di coordinamento con gli altri uffici di collegamento.