L’art. 4 del Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84, convertito senza modifiche nella Legge n. 108 del 30/07/2025, ha apportato modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate (Controlled Foreign Companies) , novellando i commi 4-bis, 4-ter, 5 e9 dell’art. 167, TUIR.
La lettera a) del primo comma dell’art. 4 del Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 ha modificato il comma 4-bis dell’art. 167, TUIR, disponendo che ai fini del calcolo della tassazione effettiva: “rileva anche l’imposta minima nazionale equivalente (il quindici per cento (15%)), definita nell’allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209), dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del precedente periodo, l’imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell’articolo 12 (Criteri di localizzazione di un’impresa) del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209), rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.”
La lettera b) del primo comma dell’art. 4 del Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 ha sostituito il comma 4-ter dell’art. 167, TUIR disponendo che la tassazione effettiva : “si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. L’importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata , secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell’esercizio e della revoca dell’opzione. Nel caso di esercizio dell’opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b) (oltre 1/3 dei proventi realizzati all’estero deve rientrare nella categoria dei c.d. passive income).”
La lettera c) del primo comma dell’art. 4 del Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 dispone che al comma 5, secondo periodo, dell’art. 167, TUIR: “le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)”.
La lettera d) del primo comma dell’art. 4 del Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 dispone che al comma 9 dell’art. 167, TUIR, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente (il quindici per cento (15%)), definita nell’allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209), dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis».
Ai sensi del secondo comma dell’art. 4 del Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 le modifiche apportate all’art. 167, TUIR, saranno operative a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209 (29/12/2023), quindi dal periodo d’imposta 2024.
Quindi, la decorrenza giuridica delle nuove disposizioni sarà riferibile al periodo d’imposta 2024 con la presentazione del Modello Redditi 2025.