Legge di Bilancio 2026: Riforma del regime di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze

Il comma 42 (1) dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”,  dispone un’importante modifica all’art. 86 del TUIR, sostituendo il comma 4 che tratta delle plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 (Vedi: Plusvalenze esenti (c.d. Participation EXemption (PEX)) (2), determinate a norma del comma 2 (plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86 del TUIR, commi 1, 2 e 3).

Trattasi delle:

  •  plusvalenze generate dalla cessione di beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85 del TUIR (Ricavi)  concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. 
    Quindi, per le plusvalenze generate dalla cessione di singoli beni strumentali viene meno la possibilità per il contribuente di optare, a condizione che il bene sia stato posseduto da almeno 3 anni, per  la rateizzazione della plusvalenza  in cinque anni.
    (Precedente formulazione: Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.)
  • plusvalenze generate dalla cessione di beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 del TUIR,  concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
    (precedente formulazione: Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.)
  • plusvalenze generate dalla cessione di azienda o rami d’azienda che concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
    Quindi le modalità di rateizzazione della plusvalenza rimangono immutate( 5 periodi d’imposta a condizione che l’azienda sia posseduta da almeno 3 anni)
  • plusvalenze generate dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

La scelta di rateizzazione per la tassazione della plusvalenza deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Il comma 43 dell’art. 1 della della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”,  dispone “Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

Quindi, con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir:

  • le  plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime Participation EXemption (PEX)(2), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate;
  • la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

(1)

1. All’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo,
concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate
per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta
del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a
formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata ».

(2)

La partecipation exemption (PEX) è un particolare regime che consente, al verificarsi di alcuni requisiti,  indicati agli articoli 58  (Plusvalenze) e 87 (Plusvalenze esenti) del DPR n. 917/86 (in caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione) , di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile (non imponibilità parziale ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF)) una parte delle plusvalenze realizzate in seguito dalla cessione di partecipazioni societarie, nella misura:

Da tenere presente che la lettera c) del comma 51 dell’art. 1 della della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”, ha modificato l’art. 87 (Plusvalenze esenti) del TUIR, limitando l’accesso al rispettivo “regime di esenzione” PEX a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

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