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Bulgaria – Accise su alcol e bevande alcoliche

L’accisa è un’imposta indiretta  sulla produzione o sull’importazione.

L’accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche è disciplinata dalla legge sulle accise e sui depositi fiscali (ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ЗАДС)) e dal regolamento per l’attuazione della legge sulle accise e sui depositi fiscali (ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ППЗАДС)). Questa legge e le norme per la sua applicazione disciplinano sia l’imposizione delle accise stessa che il controllo della produzione, dell’uso, dello stoccaggio e della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Come funziona il sistema In Bulgaria

L’obbligo di pagare l’accisa sorge dalla data di immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa nei seguenti casi: quando si producono prodotti soggetti ad accisa sul territorio della Bulgaria; quando si importano prodotti soggetti ad accisa in Bulgaria e quando si introducono prodotti soggetti ad accisa nel territorio del paese da un altro stato membro dell’Unione Europea. È anche possibile che il pagamento dell’accisa avvenga in una fase successiva, quando vengono poste in regime di pagamento differito.

Ai sensi della legge sulle accise e sui depositi fiscali (ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ) , si è tenuti a pagare le accise se si è un:

  • magazziniere autorizzato;
  • produttore ;
  • importatore ;
  • fornitore ai sensi della vendita a distanza ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto;
  • utente finale.

Le direttive europee prevedono accise differenziate a seconda della modalità di utilizzo dei relativi beni. La legge mi impone di fare brevi calcoli. Otterrò l’importo dell’accisa da me dovuta se moltiplicherò la base imponibile dei beni per l’ aliquota dell’accisa.  La base imponibile per l’accisa è determinata in base al tipo di merci e alle loro proprietà come segue:

Parlando di alcol e bevande alcoliche , è la quantità di ettolitri che determina i gradi Plateau per la birra, ad esempio, o per un prodotto finito, come nel caso del vino.  Pertanto, l’aliquota dell’accisa può essere determinata secondo la legge da BGN 1,50. (per la birra), fino a BGN 1100. per 1 ettolitro di alcool puro (per alcool etilico).

Gli alcolici e le bevande alcoliche, che rientrano nel gruppo dei prodotti soggetti ad accisa e sono disciplinati nel capo secondo, sezione I della presente legge, si riferiscono a:

  1. birra o miscele di birra , con una gradazione alcolica superiore a 0,5% vol;
  2. vini tranquilli , con una gradazione alcolica superiore a 1,2% vol a 15% vol e superiore a 15% vol a 18%, l’alcol nel prodotto finale essendo il risultato della fermentazione;
  3. vini spumanti (champagne) , con tappo a “spugna” dovuto alla sovrapressione, con una gradazione alcolica superiore a 1,2% vol a 15% vol e, dove l’alcol nel prodotto finale è ancora una volta il risultato della fermentazione;
  4. altre bevande fermentate , diverse dalla birra e dal vino di cui sopra, con un titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% vol a 10% vol e superiore a 10% vol a 15%, l’alcole nel prodotto finale di quelli superiori a 10% vol essendo interamente dovuto alla fermentazione;
  5. prodotti intermedi , che si riferiscono a quelli con una gradazione alcolica compresa tra 1,2% vol e 22% vol e diversi da quelli indicati ai punti 1, 2, 3 e 4;
  6. alcool etilico , nella maggior parte dei casi ad alto contenuto alcolico in volume, superiore a 22% vol.

Ai sensi della legge sulle accise e sui depositi fiscali (ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ)

Art. 5. Per ” birrasi intende qualsiasi prodotto compreso nel codice NC 2203 o qualsiasi prodotto costituito da una miscela di birra e bevande analcoliche incluso nel codice NC 2206, in entrambi i casi con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 0,5 % vol.

Art. 6. (1) Per ” vini tranquilli ” si intendono tutti i prodotti compresi nei codici NC 2204 e 2205, ma che non rientrano nell’ambito di applicazione del par. 2, che sono con:
1. un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol ma non superiore a 15 % vol e a condizione che l’alcol contenuto nel prodotto finale sia interamente dovuto alla fermentazione, oppure
2. un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol ma non superiore a 18 % vol, a condizione che siano stati ottenuti senza alcun arricchimento e purché l’alcol contenuto nel prodotto finale sia interamente dovuto alla fermentazione.
(2)  vini “sono tutti i prodotti compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10 e 2205, che sono:
1. in bottiglie con “tappi di sughero” trattenuti da fascette o legacci o aventi una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica disciolta pari o superiore a tre bar, e
2. con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol ma non superiore a 15 % vol, ea condizione che l’alcol contenuto nel prodotto finale sia interamente dovuto alla fermentazione.
Art. 7. Sono ” altre bevande fermentate “, diverse dalla birra e dal vino:
1. le bevande ancora fermentate comprese nei codici NC 2204 e 2205, ma non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art . 6 , nonché i prodotti compresi nel codice NC 2206, ma non rientranti nel campo di applicazione del punto 2, che sono con:
a) un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol ma non superiore a 10 % vol, oppure
b) un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 10 % vol ma non superiore a 15 % vol e a condizione che l’alcol contenuto nel prodotto finale sia interamente dovuto alla fermentazione;
2. bevande fermentate gassate , comprese nei codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39 , nonché i prodotti compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10 e 2205, ma non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art . 6 , che sono:
a) in bottiglie con “tappi di sughero” trattenuti da fascette o legacci o aventi una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica disciolta di tre bar o più, e
b) con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2% vol ma non superiore a 13% vol, o con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol, e a condizione che l’alcol contenuto nel prodotto finale , è interamente dovuto alla fermentazione.
Arte. 8. Per ” prodotti intermedi ” si intendono tutti i prodotti con una gradazione alcolica effettiva superiore a 1,2% vol, ma non superiore a 22% vol, e compresi nei codici NC 2204, 2205 e 2206, ma non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art . 5 , 6 e 7 .
Arte. 9. ” Alcool etilico (alcol)” è qualsiasi prodotto:
1. (modifica – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.12.2009 ) incluso nei codici NC 2207 e 2208, con un contenuto alcolico effettivo superiore a 1,2% vol, anche quando questo prodotto fa parte di un prodotto che rientra sotto un altro capitolo della nomenclatura combinata;
2. compresi nei codici NC 2204, 2205 e 2206, con un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22% vol;
3.  ottenuti per distillazione e bevibili, contenenti altri prodotti allo stato disciolto o non disciolto.

La suddetta suddivisione fa riferimento alla Nomenclatura Combinata (NC) dell’Unione Europea, istituita dal Reg. CEE N. 2658/87 e aggiornata annualmente,  è lo strumento in base al quale le imprese attribuiscono ai propri prodotti commerciali o industriali un codice che identifichi le merci al momento dell’importazione o esportazione. Detto codice viene denominato “voce doganale”.La voce doganale (VD) è composta da 8 cifre, per le dichiarazioni in export, e da 10 cifre per le dichiarazioni in import. Le prime 6 cifre della voce doganale corrispondono al “Sistema Armonizzato” stabilito in seno al WTO e sono identiche, in quanto applicate da tutti gli stati aderenti all’Organizzazione Mondiale del Commercio.

La Nomenclatura Combinata (NC) viene annualmente aggiornata.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 282 del
31/10/2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 2023.

Per  alcol e bevande alcoliche vedi: Estratto con codici da NC 2201 a NC 2209 00 99

La base imponibile è definita dall’art. 28 della legge sulle accise e sui depositi fiscali

La base imponibile per l’accisa è la seguente:
1. per la birra, comprese le birre aromatizzate – Gradi Plato (1)  per la quantità di ettolitri ; per il calcolo dei gradi Plato si tiene conto di tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione;
2. per il vino – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
3. per le altre bevande fermentate – la quantità di ettolitri di prodotto finito;
4. per i prodotti intermedi – la quantità di ettolitri di prodotto finito;

5.  per l’alcole etilico, compreso il bioetanolo – la quantità di ettolitri di alcol puro, misurata alla temperatura di 20°C;

L’Aliquota dell’accisa per gli alcolici e le bevande alcoliche è definita dall’art. 31 della legge sulle accise e sui depositi fiscali

Art. 31.
(1) L’aliquota dell’accisa per gli alcolici e le bevande alcoliche è la seguente:

1. per la birra – 1,5 lev lev per 1 ettolitro per grado Plateau, ad eccezione dei casi di cui al comma 7;
2. per il vino: 0 BGN per 1 ettolitro;
3. per le altre bevande fermentate – BGN 0 per 1 ettolitro di prodotto finito;
4. per i prodotti intermedi – BGN 90 per 1 ettolitro di prodotto finito;
5. per l’alcool etilico – 1.100 BGN per 1 ettolitro di alcole puro;
6.  per l’alcool etilico (brandy) prodotto in una piccola distilleria specializzata – BGN 550 per 1 ettolitro di alcol puro;
7.  per la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti – BGN 0,75 per 1 ettolitro per grado Plateau.
(2)  L’aliquota dell’accisa di cui al par. 1, comma 7, si applica anche alla birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti registrati nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea, alle condizioni e secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione della legge .


La prova dell’accisa pagata è 
la banderuola ( бандеролът) , che è un titolo di Stato che si deve acquistarlo dal Ministero delle Finanze.

Infatti ai sensi dell’art. 64 della legge sulle accise e sui depositi fiscali (ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ) i produttori e gli importatori di bevande alcoliche in bottiglia con codice NC 2208 e con gradazione alcolica pari e superiore a 15% vol destinati a vendita sul mercato interno sono tenuti ad apporre un’etichetta sulla confezione di consumo.

Le nuove etichette sono in vigore  dal 1° gennaio 2022. Ai sensi dell’art. 64, par. 6 della della legge sulle accise e sui depositi fiscali , i nuovi modelli sono stati approvati dal Ministro delle finanze tre mesi prima della loro entrata in vigore ed i provvedimenti di approvazione sono pubblicati in SG, n. 79/21.09.2021.

Il prezzo unitario della banderuola ( бандеролът) per le bevande alcoliche è di  BGN 0,032.

Modello della nuova confezione per bevande alcoliche in bottiglia con codice NC 2208 e con gradazione alcolica pari e superiore a 15% vol, destinate alla vendita sul mercato nazionale:

Campione della nuova etichetta “DUTY FREE” per le bevande alcoliche in bottiglia con codice NC 2208 e con gradazione alcolica pari e superiore a 15% vol, destinate agli esercizi commerciali autorizzati al commercio duty-free:

(1) I gradi Plato (°P) sono una unità di misura della densità di una soluzione particolarmente utilizzata nell’industria birraria per la sua immediatezza d’uso. Tale sistema di misurazione fu sviluppato dal chimico tedesco Fritz Plato (1858-1938) da cui deriva appunto il nome dell’unità di misura.

Per definizione, si dice che la densità di una soluzione misurata in gradi Plato è l’equivalente della densità, misurata in percentuale peso/peso, di una soluzione di saccarosio diluita in acqua.

In altre parole, dire che un litro di mosto di birra abbia un contenuto pari a 12 gradi Plato, equivale a dire che la densità di estratto (cioè di zuccheri disciolti nel mosto) in questione sia pari a quella di un litro di soluzione acquosa contenente il 12% peso/peso di saccarosio: approssimando il peso specifico dell’acqua a 1 kg/l (o 1 g/ml) e supponendo di essere sul livello del mare e a temperatura ambiente, si può quindi dire che il campione di mosto (la densità del mosto è superiore a 1 kg/l) contiene circa 120 grammi di estratto.