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Tassazione delle criptovalute in Bulgaria

Secondo l’Agenzia delle Entrate Bulgara ai fini della tassazione, il reddito derivante dalla vendita di criptovalute  è trattato come un ricavo dalla vendita di attività finanziarie.

La base imponibile in questi casi è data dalla somma dei profitti realizzati durante l’anno per ogni transazione, meno l’ammontare delle perdite realizzate nel corso dell’ anno per ogni specifica operazione.

L’ utile, o la perdita realizzata, e’ determinato dal prezzo di acquisto ridotto dal costo dell’attività finanziaria.

Ciò equivale a equiparare le transazioni in criptovalute a quelle che avvengono nel mercato Forex (Foreign exchange market).

Ma sui costi c’è una differenza significativa.

Secondo l’art. 33 della legge sull’Imposta sul reddito il costo di acquisizione è zero ” ove non esiste un costo documentato di acquisizione.

Le criptovalute si possono comprare, ma più spesso derivano da un’attività di “mining” legata a costi energetici ed all’ammortamento delle attrezzature informatiche. E’ discutibile su come come NAP guarderà, a questi costi.

Le istruzioni del NAP (Agenzia delle Entrate Bulgara) non tengono conto di questa differenza significa.
Per es., se avete acquistato Bitcoin per $ 250 e li avete venduti per $ 500, la vostra posizione sarà migliore di quella di chi  vende allo stesso prezzo i propri Bitcoin.
Infatti, quale costo di acquisizione, probabilmente, il NAP accetterà zero.
Questo crea disuguaglianza.

La nostra considerazione è che, comunque, i costi anzidetti, energetici ed di ammortamento, vanno ricompresi nei costi dell’attività d’impresa.

Per analogia con le transazioni in valuta estera, il commercio dovrebbe essere tassato su base commerciale.

L’acquisizione di proventi da cessione di attività finanziarie è correlata alla data del trasferimento e non al suo pagamento (articolo 11, paragrafo 2 del Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche).

Non è chiaro come si applica l’imposta nei casi in cui con criptovalute sono  direttamente pagati presso albeghi o negozi on-line.

Per es., il Bitcoin, è già accettato come mezzo di pagamento, anche se limitato.,  in Bulgaria. Non è ancora chiaro come il  NAP possa monitorare questi flussi.

Il reddito derivante dalla vendita di criptovalute deve essere dichiarato nella tabella 5 dell’allegato 5 alla dichiarazione annuale.

La legge non prevede documenti specifici che dimostrino il reddito realizzato da allegare al modulo fiscale.

Trattamento ai fini IVA delle Criptovalute – Parere 53-04-431 / 07.08.2017 – Agenzia Nazionale delle Entrate della Bulgaria

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE “RICORSO/APPELLO E PRATICA DI ASSICURAZIONE FISCALE” SOFIA

N. 53-04-431 / 07.08.2017

Nella Direzione dell’ Ricorso e pratica  assicurazione fiscale, abbiamo ricevuto una richiesta scritta, il N. 53-04-431 / 07.08.2017 in riferimento  alle disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e della Legge sulla contabilità.

Nella richiesta non e’stata esposta una situazione  di fatto, ma le questioni relative al trattamento fiscale l’acquisizione e il trading delle Valute Virtuali :

  1. Sono riconosciuti i costi per l’acquisto di configurazioni del computer assemblate e dispositivi specializzati, necessari per l acquisizione della VV?
  2. Sono riconosciuti i costi dell’acquisito di VV ?
  3. Gli affari con VV sono soggette alla legge sull’IVA?
  4. Il fatturato realizzato dal commercio con VV partecipa nella formazione del fatturato imponibile ai sensi dell’art. 96, comma.1 della Legge IVA ?
  5. Se gli importi in valuta estera che entrano nel conto del beneficiario del reddito dal commercio con VV, vengono ricalcolati in BGN al tasso di cambio della Banca nazionale bulgara (BNB)?

Per quanto riguarda le questioni e la legislazione pertinente, esprimo il seguente parere:

Sull’applicazione delle Legge dell’IVA:

In riferimento al mining di una VV.

Nella richiesta manca l informazione su come viene generata la VV, quali sono i calcoli, a favore di chi, quale rapporto esiste tra la società che acquisisce ed eventualmente altre persone legate al processo di produzione di VV. In considerazione della situazione di fatto non sufficientemente chiarita, il parere espresso prima sul trattamento della legge di IVA e il processo di acquisizione della VV è in linea di principio.

Il processo di acquisizione di VV attraverso il lavoro di calcolo è chiamato “estrazione”acquisizione/.

Nella misura in cui le attività di “estrazione”/ acquisizione della VV possono essere definite come attività di elaborazione dati o di informazione, occorre valutare se esista una prestazione di servizi ai sensi della Legge IVA.

Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea obiettata al punto 13 della sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/93, Tolsma, il concetto di fornitura di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva presuppone l’esistenza di una rapporto tra i servizi forniti e il pagamento ricevuto.

Secondo il Tibunale, una prestazione di un servizio viene ricompensata solo se esiste una relazione giuridica tra il fornitore e il destinatario in cui vengono scambiati benefici reciproci, la remunerazione ricevuta dal fornitore è la contropartita efficace per il servizio del destinatario.

Dato quanto precede, si deve notare che se c’è un legame diretto tra il    servizio prestato –  eseguito lavoro computazionale e il corrispettivo ricevuto sotto la  forma di VV nel rapporto tra prestatore e del destinatario, attività “estrattive” di VV potrebbero essere definiti come la consegna servizio. Dato che la fornitura di tale servizio non rientra nell’ambito di applicazione delle esenzioni e acquisizioni di IVA capitolo Quattro’, ci sarebbe stata una cessione imponibile, ai sensi dell’art. 12, par. 1 della legge sull’IVA, quando viene eseguita da un soggetto passivo ai sensi della presente legge e ha luogo di esecuzione sul territorio nazionale.

A condizione che non vi sia alcun legame diretto tra i servizi forniti e la remunerazione ricevuta e non esista alcuna relazione giuridica tra il fornitore e il destinatario nel quale si scambiano benefici reciproci, le attività di “estrazione” di VV sarebbero fuori dall’ambito dell’applicazione dell’IVA.

Su gli affari con VV

Secondo una decisione della Corte di giustizia europea nella causa C-264/14 Skatteverket contro David Hedqvist, operazioni in valute non tradizionali, cioè con valute diverse dalle unità monetarie che sono strumenti legali di pagamento in uno o più paesi in quanto tali monete sono state accettate dalle parti in un’operazione come mezzo di pagamento,  alternative agli strumenti legali di pagamento e non hanno altro scopo oltre ad essere utilizzati come mezzo di pagamento, sono operazioni finanziarie.

Come risulta dalla citata decisione della Corte di giustizia, le forniture che la società intende effettuare sono esenti dall’IVA e rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 46, para. 1, comma 4 della legge sull’IVA, come transazioni o contratti relativi alla valuta. Ecco perché. sulla base dell’art. 96, par. 2, comma 2 della Legge IVA, il fatturato realizzato da tali operazioni partecipa alla formazione del fatturato di cui all’art. 96, par. 1 della legge sull’IVA.

Viste dettagliate su questi temi sono espresse dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e il vice direttore esecutivo alla stessa con due lettere e i  numeri in uscita rispettivamente № 24-34-50 / 08.07.2014 e №94-C-8 / 17.02.2015, disponibile nel sistema ‘’ Domande e risposte’’ sul sito web dell’Agenzia.

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Trattamento fiscale delle Criptovalute – Parere 53-04-273/7.8.2014 – Agenzia Nazionale delle Entrate della Bulgaria

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE “RICORSO/APPELLO E PRATICA DI ASSICURAZIONE FISCALE” SOFIA

N -53-04-273/7.8.2014

Nella direzione della pratica fiscale e assicurativa abbiamo ricevuto una richiesta scritta, N. 53-04-273 / … .2014 in riferimento  alle disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e della legge sul reddito delle società.

Nella richiesta non e’stata esposta una situazione  di fatto ma le questioni relative al trattamento fiscale delle fatture di criptovalute.

  1. Come dovrebbero essere tassate le transazioni digitali delle criptovalute? Esistono particolarità nel trattamento di questa attività ai fini della legge di IVA?
  2. Esistono norme o particolari per la formazione, la valutazione corrente o periodica del risultato finanziario, compreso il reddito imponibile ai sensi Legge sul reddito delle società ?

Alla luce delle domande e della legislazione in materia, si esprime il seguente parere:

Sull’applicazione dell’IVA:

Non esiste alcuna legge sulla legge sull’IVA sule cosiddette valute virtuali come bitcoin, litecoin o simili. Per quanto riguarda lo stato delle cosiddette ” valute virtuali, la loro acquisizione e lo scambio, non sono state stabilite regole specifiche e le regole generali di diritto e di pratica della Corte di giustizia  EUROPEA dovrebbero essere affrontate quando si discute le questioni sollevate.

Siamo ufficialmente consapevoli che la creazione di bitcoin (monete digitali) avviene tramite sistemi informatici specializzati calcolando determinati algoritmi. Nella domanda non è stato specificato esattamente come avvenga la generazione, quali calcoli sono fatti a beneficio di chi, quali rapporti ci sono tra l’azienda e  eventualmente, gli altri appartenenti al processo di produzione / estrazione / di bitcoin. Data la situazione di fatto non sufficientemente chiarita, il parere sul trattamento del processo di estrazione del bitcoin è in linea di principio.

Il processo di acquisizione di bitcoin tramite lavoro informatico è chiamato “mining”. Definendo le attività di “mining” di bitcoin  come attività relative all’elaborazione di dati o alla fornitura di informazioni, si dovrebbe considerare se esiste un’offerta di servizi ai sensi dell’IVA.

Come interpretato dalla Corte di giustizia EUROPEA,  sentenza della Corte di giustizia nella causa C-16/93, Tolsma il concetto di prestazione di servizi effettuati a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva presuppone l’esistenza di un legame diretto tra i servizi forniti e il pagamento ricevuto. Secondo il giudice, un servizio è da considerare ai fini IVA solo se esiste tra il prestatore e il destinatario di un rapporto giuridico, con scambio di reciproci vantaggi, come il corrispettivo ricevuto dal fornitore, corrispettivo effettivo del servizio prestato all’utente.

Alla luce di quanto precede, va osservato che se esiste un collegamento diretto tra il servizio fornito – il lavoro svolto e il corrispettivo ricevuto in forma di unità di pagamento bitcoin nel contesto di una relazione tra il fornitore e il destinatario, le attività di estrazione del bitcoin potrebbe essere definito come un servizio di consegna. Dato che la fornitura di questo servizio non rientra nel campo di applicazione del capitolo quarto “Esenzione dalle acquisizioni e acquisizioni di IVA”, sarebbe prevista una fornitura imponibile, ai sensi dell’art. 12, par. 1 della legge sull’IVA, quando viene eseguita da un soggetto passivo ai sensi della presente legge e ha luogo di esecuzione nel territorio del paese.

Nel caso non esiste alcun legame diretto tra i servizi forniti e il pagamento ricevuto e non esiste alcuna relazione giuridica tra il fornitore e il destinatario nel quale si scambiano benefici reciproci, le attività di mining di bitcoin non rientrano nell’ambito dell’IVA.

Per quanto riguarda la questione del trattamento IVA della vendita di bitcoin, occorre tener conto delle caratteristiche giuridiche ed economiche di tale valuta virtuale (v., In tal senso, sentenza Commissione – Germania, C 427/98, EU: C: 2002: 581, punto 57).

La valuta virtuale  Bitcoin non esiste in forma diversa da quella digitale e viene venduto al cosiddetto ” scambi privati, in quanto il venditore non ha informazioni sul compratore finale. Secondo l’art. 8 della legge sull’IVA ai sensi della legge servizio è tutto ciò che ha valore e diverso dalla merce, dal denaro in circolazione e dalla valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento. A questo proposito, le transazioni in valuta virtuale bitcoin dovrebbero essere considerate come un’offerta di servizi ai fini dell’IVA e si dovrebbe valutare se esista un’offerta esente.

Secondo i concetti della Corte utilizzati in riferimento alle esenzioni di cui all’articolo 13 della sesta direttiva costituiscono concetti indipendenti del diritto dell’Unione europea che mirano di evitare le differenze nell’applicazione dell’IVA negli Stati membri (decisione Nordea Pankki Suomi, C 350/10, UE: C: 2011: 532, punto 22 e la pratica guridica citata), e devono essere interpretati restrittivamente, poiché le esenzioni sono un’eccezione al principio generale che ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, soggetta ad IVA (decisioni Stichting Uitvoering Financiële Acties, 348/87, UE: C: 1989: 246, punto 13 e Skandinaviska Enskilda Banken, C 540/09, UE: C: 2011: 137, punto 20).

A questo proposito, occorre stabilire, se tali attività rientrano nel campo  del concetto di «altri strumenti negoziabili» di cui all’art. 13, parte B, lett. D), nn. 5 e 3, della sesta direttiva.

Ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, gli Stati membri esentano dall’imposta operazioni IVA che interessano in particolare i “conti di deposito e correnti, pagamenti, giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali.” La norma dell’art. 46, para. 1, punto 3 della legge sull’IVA corrisponde a quello dell’art. 13, parte B, lett. D), punto 3, della sesta direttiva, rispettivamente dall’art. 135, par. 1, b. “D” della direttiva 2006/112 / CE. In base a tale disposizione, gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di conti correnti, pagamenti, giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad esclusione di recupero crediti.

Per determinare se la valuta virtuale bitcoin rientra nell’ambito del concetto di «altri strumenti trasferibili» di cui all’art. 13, parte B, lett. D), della sesta direttiva, occorre esaminare in particolare la formulazione di tale disposizione, il contesto in cui (v., in tal senso, Merck, 292/82, EU: C: 1983: 335, punto 12, ebookers.com Deutschland, C 112/11 , EU: C: 2012: 487, paragrafo 12, e RVS Levensverzekeringen, C 243/11, EU: C: 2013: 85, punto 23).

In termini di contesto di questa disposizione dovrebbe essere notato la Corte, in base al quale fornisce esenti da IVA ai sensi dell’articolo 13 B, lettera d), della sesta direttiva, per sua natura, una prestazione di servizi finanziari. Nonostante il fatto che tali servizi, che sono determinati dalla natura del servizio prestato, sono effettuati da banche o istituti finanziari, tutti appartengono al settore della prestazione di servizi finanziari (v., In tal senso, sentenza Velvet & Steel Immobilien , C 455/05, EU: C: 2007: 232, punti 21 e 22 e giurisprudenza citata). Nella sua sentenza nella causa C-461/12, la GECE precisa che «l’art. 13, parte B, lett. D), terzo comma, della sesta direttiva riguarda in particolare gli strumenti di pagamento come i controlli».

Per quanto riguarda la questione se si deve ritenere che i bitcoin, moneta virtuale, sono “altri strumenti trasferibili” ai sensi dell’articolo 13 B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, si deve rilevare se può essere definito come uno strumento di pagamento e il suo modo di operare prevede il trasferimento di somme di denaro simili a pagamenti, trasferimenti. Anche se la cosiddetta valuta virtuale non ha valore nominale, può essere sostituita da denaro o merci. In queste circostanze, la vendita di tale moneta virtuale con la consegna natura dei servizi finanziari sotto la Corte, ai sensi dell’articolo 13 B, lettera d), della sesta direttiva (v In questo senso soluzioni Velvet & Steel Immobilien, UE:. C: 2007: 232, paragrafi 22 e 23, e Nordea Pankki Suomi, EU: C: 2011: 532, paragrafi 24-27). Se la valuta virtuale può essere rivenduta a un certo prezzo, il suo modo di operare prevede il trasferimento di somme di denaro simili a pagamenti, traduzioni e controlli. Dato che la moneta virtuale diventa un diritto a una certa quantità di denaro, dovrebbe essere considerata rientrante nell’ambito del concetto di “altri strumenti trasferibili”. La base imponibile di un’operazione in valuta virtuale come tipo di transazione che rappresenta la consegna di “altri strumenti trasferibili” è il prezzo pagato dagli utenti quando acquista bitcoin di valuta virtuale.

Per quanto riguarda la questione se vi sia un diritto a un credito d’imposta per i beni acquistati per produrre un BITCOIN , si dovrebbe tenere presente che il diritto a un credito d’imposta per dispositivi e / o software acquistati necessari per acquisire unità di valute virtuali possono sorgere per la società solo se sono soddisfatte le disposizioni generali della legge sull’IVA

Se le attività acquistate devono essere utilizzate per attività non soggette all’IVA e / o alle forniture esenti, la società non avrà diritto ad un credito d’imposta.

Come tassa sistemata  dalla legislazione dell’UE, il trattamento IVA della bitcoin virtuale di valuta deve essere riconciliato con il trattamento che può essere applicato in tutta l’UE. Finora, i problemi relativi al trattamento IVA per fini IVA sono stati presentati in considerazione dal Comitato IVA della Commissione Europea. In considerazione di ciò, oltre alla natura evolutiva della moneta virtuale, il parere espresso può essere rivisto alla luce della posizione IVA del Comitato della Commissione europea e non sarà applicata in modo retrospettivo.

All Implementazione della Legge sull’approccio fiscale delle società:

A causa del fatto che secondo la legge sul reddito delle società il risultato finanziario fiscale è determinato dalla trasformazione a fini fiscali del bilancio contabile e la Legge sull approccio fiscale delle società e che non regola un trattamento fiscale speciale sui redditi contabili generati dalla vendita di una valuta virtuale, ad esempio. la corazzata, il lightton e simili, questi ultimi sono generalmente riconosciuti a fini fiscali, cioè, non convertono il risultato finanziario contabile.

Nella misura in cui la valuta virtuale può essere definita come attività finanziaria ai sensi dei principi contabili applicabili di cui al § 1, comma 3  della Legge sul reddito delle società, è necessario tener conto delle disposizioni di questa legge che disciplinano un trattamento fiscale specifico per quanto riguarda alcune operazioni commerciali relative a attività finanziarie.

Va notato che la disposizione dell’art. 34, para. 2 della Legge non si applica in considerazione del fatto che la valuta virtuale non è legata al tasso di cambio centrale della Banca nazionale bulgara.

Nel caso in cui la vostra società rappresentata sia un’istituzione finanziaria ai sensi del § 1, punto 26, lettera a) della Legge è opportuno prendere in considerazione le disposizioni del capitolo 16 “Istituzioni finanziarie” della stessa legge.

Tale parere, in linea di principio, non ha conclusive  categoriche dell’attività di valuta virtuale in corso con la valuta virtuale, in quanto nessun contratto o altri documenti sono stati presentati alla richiesta. Una valutazione specifica a questo proposito può essere fatta da un’autorità reddituale in una procedura di verifica o revisione, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti per le transazioni commerciali.

Bulgaria – Legge sulle emissioni di criptovalute

Legge sui servizi di pagamento ed i sistemi di pagamento del 2009
Art. 1. Questa legge regola:
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7. (suppl., SG 101/10, in vigore dal 30.04.2011, ex punto 5 – SG 59/2016, in vigore dal 18.09.2016) le condizioni e l’ordine per la concessione di licenze e l’esecuzione di attività da parte di società di moneta elettronica;
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Capitolo quinto 
MONETA ELETTRONICA

Sezione I. Generale (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011)

Emittenti di moneta elettronica
Art. 74. (1) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:

1. banche ai sensi dell’art. 2 della legge sugli istituti di credito ;
2. società di moneta elettronica autorizzate ai sensi della presente legge;
3. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri in cui non agiscono in veste di autorità monetarie o di organismi che esercitano funzioni pubbliche.
(2) Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
1. (modifica -. SG 59 del 2016.) Valore monetario memorizzato su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell’emittente o nell’ambito di un accordo commerciale con l’emittente entro rete limitata di fornitori di servizi o acquisire limitata dal tipo di beni o servizi;
2. Il valore monetario che viene utilizzato per operazioni di pagamento eseguite tramite un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati e utilizzati per telecomunicazione, digitale o informatico, a condizione che la telecomunicazione, digitale o I servizi di informazione non solo agiscono da intermediari tra l’utente dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
Emissione e rimborso
Art. 75. (Modificato, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011) (1) Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale al ricevimento dei fondi.
(2) Su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsano in qualsiasi momento e per valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta.
(3) Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, tra cui tutte le spese connesse come detentore di moneta elettronica fornisce informazioni su tali condizioni prima di essere vincolato dal contratto o da un’offerta .
(4) Una commissione di rimborso può essere addebitata solo se questo è indicato nel contratto in conformità con il par. 3 e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
1. dove il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;
2. se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica ha risolto il contratto prima di tale data;
3. se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
(5) La commissione di cui al par. 4 è proporzionato e proporzionato ai costi effettivi sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
(6) Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica potrà chiedere il rimborso della moneta elettronica o l’intero importo.
(7) Se il rimborso è richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno successivo, la società di moneta elettronica deve:
1. riscatta l’intero valore della moneta elettronica detenuta, o
2. riacquistare tutti i fondi richiesti dal titolare del denaro elettronico se la società di moneta elettronica svolge un’altra attività ai sensi dell’Art. 77e, para. 1, articolo 5 e la quota di fondi destinati ad essere utilizzati come moneta elettronica non è nota in anticipo.
(8) Nonostante le disposizioni del par. 5, 6 e 7 i diritti di riscatto di diversi Enti di utenti che accettano i pagamenti con moneta elettronica sono disciplinate dal contratto tra l’emittente di moneta elettronica e quella persona.

Sezione II.  Licenze (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011)

Società di moneta elettronica
Art. 76. (modifica -. SG 101 del 2010, con efficacia 30.04.2011.) (1) un istituto di moneta elettronica è una persona giuridica, che abbia ottenuto l’autorizzazione a emettere moneta elettronica ai sensi della presente sezione .
(2) La moneta elettronica è valore monetario memorizzato elettronicamente, compresa la forma magneticamente, che è un credito nei confronti dell’emittente emesso dietro ricezione di fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento ed è accettata da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica .
(3) Una persona che intenda emettere moneta elettronica come istituto di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come istituto di moneta elettronica prima di emettere moneta elettronica.
Condizioni per l’emissione, il rifiuto di emettere, il ritiro della licenza e la cessazione dell’attività
Art. 77. (modifica -. SG 101 del 2010, con efficacia 30.04.2011.) (1) La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per condurre gli affari come moneta elettronica quando la sede del richiedente è nella Repubblica Bulgaria. Banca nazionale di Bulgaria ottiene una licenza se il richiedente ha presentato tutte le informazioni ei documenti richiesti in conformità con i requisiti della presente legge e regolamenti di attuazione, e se a giudizio del BNB richiedente può beneficiare di una licenza.
(2) Le condizioni di emissione, rifiuto di rilascio, ritiro della licenza e cessazione dell’attività sono regolate dalle disposizioni dell’art. 10 – 17 .
(3) La Banca nazionale bulgara emanerà un’ordinanza sull’applicazione del presente articolo.

Capitale iniziale
Art. 77a. (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011) (1) Al momento del ricevimento della licenza, la società di moneta elettronica deve disporre di un capitale iniziale di almeno 700 000 Lev.

(2) Le posizioni incluse nel capitale iniziale sono determinate dall’ordinanza di cui all’art. 77, par. 3 .
Capitale proprio
Art. 77b. (Nuovo – SG 101/10, in vigore dal 30.04.2011) (1) I fondi propri di una società di moneta elettronica non possono scendere al di sotto del maggiore dei valori specificati nel par. 2-6 o all’art. 77a.
(2) Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 77e, para. 1, punto 1 , che non sono legati all’emissione di moneta elettronica, i requisiti per il capitale azionario della società di moneta elettronica sono calcolati in conformità con l’ art. 9, par. 1 e 2 .
(3) Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, l’ammontare del capitale della società di moneta elettronica deve ammontare al 2 per cento del valore medio della moneta elettronica in circolazione.
(4) Nella media moneta elettronica in circolazione, la media delle passività finanziarie complessive connesse alla moneta elettronica in circolazione alla fine di ogni giorno di calendario nel corso degli ultimi sei mesi di calendario, calcolato il primo giorno di calendario di ogni mese civile e applicato per lo stesso mese di calendario.
(5) La società di moneta elettronica dispone in qualsiasi momento di un capitale proprio che non può scendere al di sotto della somma degli importi richiesti di cui al paragrafo 2 e 3.
(6) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata su dati di perdita e meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la BNB può richiedere alla società di moneta elettronica di disporre di un proprio capitale che superi il fino al 20 per cento dell’importo che si ottiene nel determinare l’importo di cui all’art. 9, par. 1 e 2 o per consentire alla società di moneta elettronica di avere il proprio capitale, che è fino al 20 per cento in meno rispetto alla somma che si ottiene nel determinare l’importo di cui all’art. 9, par. 1 e 2 .
(7) La struttura e gli elementi, modi e metodi di calcolo, tempistica, la forma e il contenuto delle relazioni sulla quantità di capitale è determinato dalla BNB decreto.

Sezione III. Requisiti per l’attività (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011)

Divieto di prendere depositi e addebitare interessi
Art. 77C. (Nuova – SG 101 del 2010, con efficacia 30.04.2011.) (1) un istituto di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi della legge sugli enti creditizi .

(2) I fondi ricevuti da una società di moneta elettronica da un detentore di moneta elettronica saranno immediatamente scambiati con moneta elettronica. Questi fondi non sono un deposito o altri fondi rimborsabili ai sensi della legge sugli istituti di credito .
(3) Una società di moneta elettronica non può addebitare interessi o fornire altri benefici relativi alla durata del periodo per il quale il detentore di moneta elettronica detiene la moneta elettronica.
(4) Il contabile e il revisore contabile di un istituto di moneta elettronica sono soggetti all’art. 22 , 23 e art. 24, par. 1 .

Misure protettive
Art. 77d. (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011) (1) Una società di moneta elettronica si applica, per i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica emessa, alle misure di protezione di cui all’art. 21 .

(2) I fondi ricevuti sotto forma di pagamento con uno strumento di pagamento non sono soggetti alle misure protettive di cui al par. 1 fino a quando non sono accreditati sul conto di pagamento della società di moneta elettronica o altrimenti resi disponibili alla società di moneta elettronica in conformità con i requisiti per il periodo di esecuzione di cui all’art. 64, par. 2 . In ogni caso, questi fondi sono soggetti a misure di salvaguardia entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’emissione della moneta elettronica.
(3) La società di moneta elettronica informa anticipatamente la BNB di qualsiasi modifica sostanziale delle misure adottate per proteggere i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

 

Attività aggiuntive
Art. 77d. (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011) (1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, l’istituto di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:

1. prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 4 ;
2. prestazione di crediti relativi ai servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 4, 5 o 7 , quando le condizioni previste dall’art. 19 ;
3. fornitura di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi in relazione all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura dei servizi di pagamento di cui al paragrafo 1;
4. Svolgere attività di un operatore di sistema di pagamento ad eccezione dei sistemi di pagamento, fornendo definitivo del regolamento nei direttiva 98/26 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo nei sistemi di pagamento e regolamento dei titoli, come modificato dalla direttiva 2009/44 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 85 e 86 ;
5. altra attività in conformità con i requisiti normativi per le sue prestazioni.
(2) Il credito di cui al par. 1, il punto 2 non può essere fornito da fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 77c .
(3) Per quanto riguarda i fondi ricevuti per la prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 4 , al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art. 20 e 21 .

(4) Qualora un moneta elettronica diverse dall’emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento eseguito e altre attività commerciali, la Banca nazionale può richiedere un’entità separata dell’attività di emissione di moneta elettronica e / o la fornitura di servizi di pagamento, se discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influenzare la stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o la capacità della BNB come supervisore di monitorare l’adempimento dei requisiti della presente legge.

 

Rappresentanti, filiali e subappaltatori
Art. 77F. (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011) (1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.

(2) Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare denaro elettronico attraverso agenti rappresentativi che agiscono per suo conto.
(3) Per i rappresentanti e le filiali di una società di moneta elettronica, l’ art. 25, par. 2-5 , art. 26 e 27, e per i subappaltatori, art. 27 e 28 .
(4) Una società di moneta elettronica può fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti, a condizione che le condizioni di cui all’art. 25, par. 2-5 , art. 26 e 27 , o affidare l’esecuzione di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, se le condizioni di cui all’art. 27 e 28 .
(5) Una società di moneta elettronica con licenza nella Repubblica di Bulgaria può svolgere attività direttamente o attraverso una succursale nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’art. 29 . Una società di moneta elettronica titolare di una licenza in un altro Stato membro può svolgere attività direttamente o attraverso una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria mediante l’ordine di cui all’art. 30 .
(6) Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può distribuire e riacquistare moneta elettronica nel territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante ai sensi della procedura di cui all’art. 29 . Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria attraverso un rappresentante di cui all’art. 30 .
(7) Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può fornire servizi di pagamento nel territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 29 . Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può fornire servizi di pagamento sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante di cui all’art. 30 .

Partecipazione qualificata
Art. 77zh. (Nuovo, SG n. 101/2010, entrata in vigore il 30.04.2011) (1) Una persona fisica o giuridica, nonché le persone che agiscono di concerto, non possono acquisire direttamente o indirettamente azioni senza la previa approvazione della BNB o destra ad alta voce in azioni / quote di un istituto di moneta elettronica autorizzato in Repubblica di Bulgaria, se la partecipazione di acquisizione diventa qualificato o se la partecipazione raggiunge o supera le soglie del 20, 30 o 50 per cento delle azioni / quote o il diritto di voto sulle azioni / azioni, così come quando diventa la società di moneta elettronica una filiale.

(2) Ogni persona fisica o giuridica che intende trasferire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un istituto di moneta elettronica autorizzato in Repubblica di Bulgaria, o per diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che le azioni / quote di lui o destra ad alta voce le azioni scendono rispettivamente al di sotto del 20, 30 o 50% del capitale, informa la BNB dell’importo della sua partecipazione detenuta prima del trasferimento e dell’importo della quota che deterrà dopo il trasferimento.
(3) Nei casi di cui al par. 1 o 2 si applicano rispettivamente all’Art. 28 , 28a , 28b , 31 , 32 e 34 del Credit Institutions Act .
(4) Se l’approvazione ai sensi del par. 1 non è richiesto a tempo debito o è negato, la BNB può privare temporaneamente un azionista / azionista e / o istruirlo / a per iscritto a trasferire le azioni detenute da lui / lei entro 30 giorni.
(5) Nel caso in cui azionisti / partner siano temporaneamente privati ​​dei diritti di voto dall’ordine del par. 4, l’ammontare delle azioni da loro detenute non sarà preso in considerazione nel calcolo del quorum necessario per l’assemblea generale degli azionisti / azionisti e per prendere una decisione da tale riunione. In questi casi, se v’è un pericolo per l’affidabilità o la sicurezza della gestione della società per la moneta elettronica Banca nazionale può limitare le attività della società, come non voglia lui di svolgere determinate attività o di vietare il pagamento di dividendi o altre forme di allocazione del capitale.