AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE “RICORSO/APPELLO E PRATICA DI ASSICURAZIONE FISCALE” SOFIA
N -53-04-273/7.8.2014
Nella direzione della pratica fiscale e assicurativa abbiamo ricevuto una richiesta scritta, N. 53-04-273 / … .2014 in riferimento alle disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e della legge sul reddito delle società.
Nella richiesta non e’stata esposta una situazione di fatto ma le questioni relative al trattamento fiscale delle fatture di criptovalute.
- Come dovrebbero essere tassate le transazioni digitali delle criptovalute? Esistono particolarità nel trattamento di questa attività ai fini della legge di IVA?
- Esistono norme o particolari per la formazione, la valutazione corrente o periodica del risultato finanziario, compreso il reddito imponibile ai sensi Legge sul reddito delle società ?
Alla luce delle domande e della legislazione in materia, si esprime il seguente parere:
Sull’applicazione dell’IVA:
Non esiste alcuna legge sulla legge sull’IVA sule cosiddette valute virtuali come bitcoin, litecoin o simili. Per quanto riguarda lo stato delle cosiddette ” valute virtuali, la loro acquisizione e lo scambio, non sono state stabilite regole specifiche e le regole generali di diritto e di pratica della Corte di giustizia EUROPEA dovrebbero essere affrontate quando si discute le questioni sollevate.
Siamo ufficialmente consapevoli che la creazione di bitcoin (monete digitali) avviene tramite sistemi informatici specializzati calcolando determinati algoritmi. Nella domanda non è stato specificato esattamente come avvenga la generazione, quali calcoli sono fatti a beneficio di chi, quali rapporti ci sono tra l’azienda e eventualmente, gli altri appartenenti al processo di produzione / estrazione / di bitcoin. Data la situazione di fatto non sufficientemente chiarita, il parere sul trattamento del processo di estrazione del bitcoin è in linea di principio.
Il processo di acquisizione di bitcoin tramite lavoro informatico è chiamato “mining”. Definendo le attività di “mining” di bitcoin come attività relative all’elaborazione di dati o alla fornitura di informazioni, si dovrebbe considerare se esiste un’offerta di servizi ai sensi dell’IVA.
Come interpretato dalla Corte di giustizia EUROPEA, sentenza della Corte di giustizia nella causa C-16/93, Tolsma il concetto di prestazione di servizi effettuati a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva presuppone l’esistenza di un legame diretto tra i servizi forniti e il pagamento ricevuto. Secondo il giudice, un servizio è da considerare ai fini IVA solo se esiste tra il prestatore e il destinatario di un rapporto giuridico, con scambio di reciproci vantaggi, come il corrispettivo ricevuto dal fornitore, corrispettivo effettivo del servizio prestato all’utente.
Alla luce di quanto precede, va osservato che se esiste un collegamento diretto tra il servizio fornito – il lavoro svolto e il corrispettivo ricevuto in forma di unità di pagamento bitcoin nel contesto di una relazione tra il fornitore e il destinatario, le attività di estrazione del bitcoin potrebbe essere definito come un servizio di consegna. Dato che la fornitura di questo servizio non rientra nel campo di applicazione del capitolo quarto “Esenzione dalle acquisizioni e acquisizioni di IVA”, sarebbe prevista una fornitura imponibile, ai sensi dell’art. 12, par. 1 della legge sull’IVA, quando viene eseguita da un soggetto passivo ai sensi della presente legge e ha luogo di esecuzione nel territorio del paese.
Nel caso non esiste alcun legame diretto tra i servizi forniti e il pagamento ricevuto e non esiste alcuna relazione giuridica tra il fornitore e il destinatario nel quale si scambiano benefici reciproci, le attività di mining di bitcoin non rientrano nell’ambito dell’IVA.
Per quanto riguarda la questione del trattamento IVA della vendita di bitcoin, occorre tener conto delle caratteristiche giuridiche ed economiche di tale valuta virtuale (v., In tal senso, sentenza Commissione – Germania, C 427/98, EU: C: 2002: 581, punto 57).
La valuta virtuale Bitcoin non esiste in forma diversa da quella digitale e viene venduto al cosiddetto ” scambi privati, in quanto il venditore non ha informazioni sul compratore finale. Secondo l’art. 8 della legge sull’IVA ai sensi della legge servizio è tutto ciò che ha valore e diverso dalla merce, dal denaro in circolazione e dalla valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento. A questo proposito, le transazioni in valuta virtuale bitcoin dovrebbero essere considerate come un’offerta di servizi ai fini dell’IVA e si dovrebbe valutare se esista un’offerta esente.
Secondo i concetti della Corte utilizzati in riferimento alle esenzioni di cui all’articolo 13 della sesta direttiva costituiscono concetti indipendenti del diritto dell’Unione europea che mirano di evitare le differenze nell’applicazione dell’IVA negli Stati membri (decisione Nordea Pankki Suomi, C 350/10, UE: C: 2011: 532, punto 22 e la pratica guridica citata), e devono essere interpretati restrittivamente, poiché le esenzioni sono un’eccezione al principio generale che ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, soggetta ad IVA (decisioni Stichting Uitvoering Financiële Acties, 348/87, UE: C: 1989: 246, punto 13 e Skandinaviska Enskilda Banken, C 540/09, UE: C: 2011: 137, punto 20).
A questo proposito, occorre stabilire, se tali attività rientrano nel campo del concetto di «altri strumenti negoziabili» di cui all’art. 13, parte B, lett. D), nn. 5 e 3, della sesta direttiva.
Ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, gli Stati membri esentano dall’imposta operazioni IVA che interessano in particolare i “conti di deposito e correnti, pagamenti, giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali.” La norma dell’art. 46, para. 1, punto 3 della legge sull’IVA corrisponde a quello dell’art. 13, parte B, lett. D), punto 3, della sesta direttiva, rispettivamente dall’art. 135, par. 1, b. “D” della direttiva 2006/112 / CE. In base a tale disposizione, gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di conti correnti, pagamenti, giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad esclusione di recupero crediti.
Per determinare se la valuta virtuale bitcoin rientra nell’ambito del concetto di «altri strumenti trasferibili» di cui all’art. 13, parte B, lett. D), della sesta direttiva, occorre esaminare in particolare la formulazione di tale disposizione, il contesto in cui (v., in tal senso, Merck, 292/82, EU: C: 1983: 335, punto 12, ebookers.com Deutschland, C 112/11 , EU: C: 2012: 487, paragrafo 12, e RVS Levensverzekeringen, C 243/11, EU: C: 2013: 85, punto 23).
In termini di contesto di questa disposizione dovrebbe essere notato la Corte, in base al quale fornisce esenti da IVA ai sensi dell’articolo 13 B, lettera d), della sesta direttiva, per sua natura, una prestazione di servizi finanziari. Nonostante il fatto che tali servizi, che sono determinati dalla natura del servizio prestato, sono effettuati da banche o istituti finanziari, tutti appartengono al settore della prestazione di servizi finanziari (v., In tal senso, sentenza Velvet & Steel Immobilien , C 455/05, EU: C: 2007: 232, punti 21 e 22 e giurisprudenza citata). Nella sua sentenza nella causa C-461/12, la GECE precisa che «l’art. 13, parte B, lett. D), terzo comma, della sesta direttiva riguarda in particolare gli strumenti di pagamento come i controlli».
Per quanto riguarda la questione se si deve ritenere che i bitcoin, moneta virtuale, sono “altri strumenti trasferibili” ai sensi dell’articolo 13 B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, si deve rilevare se può essere definito come uno strumento di pagamento e il suo modo di operare prevede il trasferimento di somme di denaro simili a pagamenti, trasferimenti. Anche se la cosiddetta valuta virtuale non ha valore nominale, può essere sostituita da denaro o merci. In queste circostanze, la vendita di tale moneta virtuale con la consegna natura dei servizi finanziari sotto la Corte, ai sensi dell’articolo 13 B, lettera d), della sesta direttiva (v In questo senso soluzioni Velvet & Steel Immobilien, UE:. C: 2007: 232, paragrafi 22 e 23, e Nordea Pankki Suomi, EU: C: 2011: 532, paragrafi 24-27). Se la valuta virtuale può essere rivenduta a un certo prezzo, il suo modo di operare prevede il trasferimento di somme di denaro simili a pagamenti, traduzioni e controlli. Dato che la moneta virtuale diventa un diritto a una certa quantità di denaro, dovrebbe essere considerata rientrante nell’ambito del concetto di “altri strumenti trasferibili”. La base imponibile di un’operazione in valuta virtuale come tipo di transazione che rappresenta la consegna di “altri strumenti trasferibili” è il prezzo pagato dagli utenti quando acquista bitcoin di valuta virtuale.
Per quanto riguarda la questione se vi sia un diritto a un credito d’imposta per i beni acquistati per produrre un BITCOIN , si dovrebbe tenere presente che il diritto a un credito d’imposta per dispositivi e / o software acquistati necessari per acquisire unità di valute virtuali possono sorgere per la società solo se sono soddisfatte le disposizioni generali della legge sull’IVA
Se le attività acquistate devono essere utilizzate per attività non soggette all’IVA e / o alle forniture esenti, la società non avrà diritto ad un credito d’imposta.
Come tassa sistemata dalla legislazione dell’UE, il trattamento IVA della bitcoin virtuale di valuta deve essere riconciliato con il trattamento che può essere applicato in tutta l’UE. Finora, i problemi relativi al trattamento IVA per fini IVA sono stati presentati in considerazione dal Comitato IVA della Commissione Europea. In considerazione di ciò, oltre alla natura evolutiva della moneta virtuale, il parere espresso può essere rivisto alla luce della posizione IVA del Comitato della Commissione europea e non sarà applicata in modo retrospettivo.
All Implementazione della Legge sull’approccio fiscale delle società:
A causa del fatto che secondo la legge sul reddito delle società il risultato finanziario fiscale è determinato dalla trasformazione a fini fiscali del bilancio contabile e la Legge sull approccio fiscale delle società e che non regola un trattamento fiscale speciale sui redditi contabili generati dalla vendita di una valuta virtuale, ad esempio. la corazzata, il lightton e simili, questi ultimi sono generalmente riconosciuti a fini fiscali, cioè, non convertono il risultato finanziario contabile.
Nella misura in cui la valuta virtuale può essere definita come attività finanziaria ai sensi dei principi contabili applicabili di cui al § 1, comma 3 della Legge sul reddito delle società, è necessario tener conto delle disposizioni di questa legge che disciplinano un trattamento fiscale specifico per quanto riguarda alcune operazioni commerciali relative a attività finanziarie.
Va notato che la disposizione dell’art. 34, para. 2 della Legge non si applica in considerazione del fatto che la valuta virtuale non è legata al tasso di cambio centrale della Banca nazionale bulgara.
Nel caso in cui la vostra società rappresentata sia un’istituzione finanziaria ai sensi del § 1, punto 26, lettera a) della Legge è opportuno prendere in considerazione le disposizioni del capitolo 16 “Istituzioni finanziarie” della stessa legge.
Tale parere, in linea di principio, non ha conclusive categoriche dell’attività di valuta virtuale in corso con la valuta virtuale, in quanto nessun contratto o altri documenti sono stati presentati alla richiesta. Una valutazione specifica a questo proposito può essere fatta da un’autorità reddituale in una procedura di verifica o revisione, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti per le transazioni commerciali.