In Bulgaria l’attività di acquacoltura è regolata
- dalla Legge sulla pesca e l’acquacoltura – ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ– art. 25, par. 1; Arte. 25a
- dal Regolamento n. 37 del 10.11.2008 sull’uso delle dighe – demanio, in materia di pesca e disciplina della pesca commerciale, ricreativa e dell’acquacoltura nei siti
In base all’art. 2 della Legge sulla pesca e l’acquacoltura il diritto di proprietà sulle risorse ittiche nei siti e nelle strutture per l’allevamento e l’allevamento di pesci e altri organismi acquatici appartiene alla persona registrata ai sensi dell’art. 25 che dispone:“Allevamento e coltivazione di pesci e altri organismi acquatici e produzione di vettori di materiale genetico da idrobionti è svolto da ditte individuali e persone giuridiche registrate nella ’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).“
Vedi: Bulgaria – Registrazione delle persone che allevano pesci e altri organismi acquatici
L’art. 25, tra l’altro, dispone che: “Persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici in le acque del Mar Nero e nelle dighe sono registrate dopo aver fissato i limiti per il volume di produzione, le aree necessarie per l’allevamento ittico e l’obbligo di cambiare l’ubicazione degli impianti tecnici durante un certo periodo. Quando le strutture tecniche si trovano nelle acque del Mar Nero, la registrazione viene effettuata anche previo coordinamento con i capi delle direzioni territoriali dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” (Изпълнителна агенция “Морска администрация”) e con i capi delle basi navali dell’Esercito bulgaro.
Per il rilascio dei documenti di immatricolazione è dovuta una tassa, determinata dalla tariffa di cui all’art . 17a, par. 4
Il Ministro dell’agricoltura e il Ministro dell’ambiente e delle acque determinano con ordinanza le condizioni e la procedura per la fissazione dei limiti al volume di produzione nei siti di acquacoltura.
Per l’iscrizione nel registro, le persone di cui al par. 1 dovrebbero avere le autorizzazioni pertinenti ai sensi della legge sull’acqua, una decisione ai sensi del capitolo sei della legge sulla protezione dell’ambiente o un’autorizzazione ai sensi dell’art. 67, par. 2 della Legge sulla Diversità Biologica , e quando gli impianti tecnici si trovano nelle acque del Mar Nero – e coordinando le bozze con le autorità ai sensi del par. 2.”
Ai sensi dell’art 27 della Legge sulla pesca e l’acquacoltura:
“Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici sono tenute a:
L’Art. 27a. dispone che:
“(1) Una persona che ha registrato un’impresa per la lavorazione del pesce e di altri organismi acquatici deve presentare annualmente allaAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura entro la fine di gennaio un modulo per la statistiche secondo il modello approvato per ordine del direttore esecutivo della Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura.
(2) Il modulo di cui al par. 1 contiene: