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Fusione transfrontaliera intracomunitaria tra una società italiana ed una bulgara

Si parla di Fusione transfrontaliera quando due o più società appartenenti ad  ordinamenti giuridici diversi si fondono tra loro o per incorporazione o mediante ricorso ad una NewCo.

Normativa unionale.

Nell’ambito dell’Unione Europea la libertà  di trasferire la sede della società all’estero è stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (‘Trattato CEE’), della c.d. ‘libertà di stabilimento’ (Capo 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO).

La Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378/10 del 12 luglio 2012,  ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( nel caso trasformazione transfrontaliera di una società di diritto italiano in società di diritto ungherese) .

Le questioni sollevate vertevano sull’interpretazione degli articoli 49   e 54 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

(Vedi:  Corte di giustizia dell’Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 98/12 Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-378/10: Quando uno Stato membro riconosce a una società la facoltà di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una società costituita in un altro Stato membro )

In tema di fusione transfrontaliera intracomunitaria di società di capitali era stata emanata la Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali).

Successivamente è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario che al Titolo II, Capo II tratta  delle Fusioni transfrontaliere di società di capitali

Modificata da:

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019
DIRETTIVA (UE) 2019/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019
DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020

Particolare attenzione viene posta alla tutela dei creditori: Articolo 126 ter “Tutela dei creditori”:

“1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2.   Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Particolare attenzione viene posta anche alla partecipazione dei lavoratori: Articolo 133 “Partecipazione dei lavoratori”.

Gli organi di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera intracomunitaria devono preparare un progetto comune di fusione transfrontaliera.

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera è regolamentato dall’art. 122 gli Effetti della fusione transfrontaliera dall’art.131.

L’art. 122  della Direttiva (UE) 2017/1132 definisce il contenuto minimo del progetto comune di fusione transfrontaliera (1).

L’art. 123 (2) della Direttiva (UE) 2017/1132 stabilisce che il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

A norma dell’art. 124 della della Direttiva (UE) 2017/1132  l’organo di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera, ed espone le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti.

A norma dell’art. 125 della della Direttiva (UE) 2017/1132  una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell’assemblea generale di cui all’articolo 126 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

Ai sensi dell’art. 126 (Approvazione da parte dell’assemblea generale)  della Direttiva (UE) 2017/1132preso atto delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 124 e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 123, l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato.

Ai sensi dell’art. 128  della Direttiva (UE) 2017/1132 ogni Stato membro designa l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest’ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state stabilite a norma dell’art. 133

Per l’Italia tale controllo viene effettuato dal Notaio.

Per la Bulgaria dal  Registro delle imprese.

Dopo i controlli di legittimità, la legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia (art. 129), nonché le modalità della pubblicità della fusione nel registro pubblico (art. 130).

Ai sensi del terzo comma dell’art. 130  della Direttiva (UE) 2017/1132 gli Stati membri garantiscono che il registro dello Stato membro dove è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera notifica al registro dello Stato membro di ciascuna delle società partecipanti alla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri che la fusione è divenuta efficace. Gli Stati membri garantiscono inoltre che l’iscrizione della società che partecipa alla fusione è cancellata o rimossa dal registro immediatamente al ricevimento di tale notifica.

L’ art. 131 (3) della Direttiva (UE) 2017/1132 elenca gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera.

L’ art. 132 (4) della Direttiva (UE) 2017/1132 prevede una semplificazione della formalità quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate.

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Normativa italiana

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Codice Civile

La “Fusione delle società” è regolamentata dal titolo V , capo X, sezione II, del libro V  del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater)

Gli artt. del titolo V , capo X, sezione II, del libro V  del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater) sono

  • Art. 2501. Forme di fusione
  • Art. 2501-bis.  Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
  • Art. 2501-ter. Progetto di fusione
  • Art. 2501-quater. Situazione patrimoniale
  • Art. 2501-quinquies. Relazione dell’organo amministrativo
  • Art. 2501-sexies. Relazione degli esperti
  • Art. 2501-septies. Deposito di atti
  • Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione
  • Art. 2502-bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione
  • Art. 2503. Opposizione dei creditori
  • Art. 2503-bis.Obbligazioni
  • Art. 2504. Atto di fusione
  • Art. 2504-bis. Effetti della fusione
  • Art. 2504-ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote
  • Art. 2504-quater. Invalidità della fusione
  • Art. 2505. Incorporazione di società interamente possedute
  • Art. 2505-bis. Incorporazione di società possedute al novanta per cento
  • Art. 2505-ter. Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
  • Art. 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

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Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19

In attuazione della  direttiva CE 56/2005 è stato emanato il Decreto Legislativo  30 maggio 2008, n. 108 

La  Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere è stata recepita dal Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19.

Il Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 è dedicato alle fusioni transfrontaliere.

Gli artt. del  Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 sono:

  • Art. 17 Definizioni
  • Art. 18 Norme applicabili alla fusione
  • Art. 19 Progetto di fusione
  • Art. 20 Pubblicità
  • Art. 21 Relazione dell’organo amministrativo
  • Art. 22 Relazione degli esperti
  • Art. 23 Termini e deposito di atti
  • Art. 24 Decisione
  • Art. 25 Recesso
  • Art. 26 Contestazione del rapporto di cambio
  • Art. 27 Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio.
  • Art. 28 Opposizione dei creditori
  • Art. 29 Certificato preliminare: Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione……..
  • Art. 30 Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici
  • Art. 31 Modalità di costituzione e disciplina delle garanzie per i debiti e benefici pubblici
  • Art. 32 Atto di fusione transfrontaliera
  • Art. 33 Controllo di legalità della fusione transfrontaliera
  • Art. 34 Pubblicità
  • Art. 35 Efficacia della fusione transfrontaliera
  • Art. 36 Effetti della fusione transfrontaliera
  • Art. 37 Invalidità della fusione transfrontaliera
  • Art. 38 Formalità semplificate quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e’ realizzata da una societa’ che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della societa’ incorporata
  • Art. 39 Partecipazione dei lavoratori
  • Art. 40 Informazione e consultazione dei lavoratori

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Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88

Successivamente in data 19 giugno 2025 è stato emanato il Decreto Legislativo  n. 88.

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88 reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Le modifiche al Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 sono contenute nel terzo comma dell’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88.

Tra le altre cose è stato sostituito il secondo comma dell’Art. 18 (Norme applicabili alla fusione) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 che nella nuova formulazione dispone che:

  1. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V , capo X, sezione II, del libro V  del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater)
  2. Fermo quanto disposto dall’articolo 32, in caso di conflitto della legge italiana con le norme applicabili a una o più società di altro Stato che partecipano alla fusione in ordine agli adempimenti richiesti per la sua attuazione successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge applicabile alla società risultante dalla fusione.
  3. L’articolo 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) del codice civile non trova applicazione se la società partecipante alla fusione il cui controllo e’ oggetto di acquisizione non è una società italiana.

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Normativa bulgara

In Bulgaria  è stata modificata (in vigore dal 01.01.2004) la Sezione II – TRASFORMAZIONE TRAMITE INFUSIONE, FUSIONE, DIVISIONE E SEPARAZIONE  – (artt. 262 e ss.) del Capitolo sedici –
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), in particolare la Sezione V. (artt. da 265г a 265с) “Trasformazione con la partecipazione di società di stati membri dell’unione europea o di altro stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo” .

Successivamente nella Gazzetta Ufficiale dello Stato bulgaro, numero 82 del 27 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 239 (УКАЗ № 239) con cui è stata promulgata la Legge sulle modifiche e integrazioni al Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), adottata dalla 50ª Assemblea Nazionale il 18 settembre 2024 che ha modificato la Sezione V. (artt. da 265г a 265с),  in attuazione,  ai sensi del § 24 Disposizioni aggiuntive (Допълнителна разпоредба) del Decreto 239 (УКАЗ № 239),  della Direttiva (UE) 2019/2121 del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Nelle Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби) il Decreto 239 (УКАЗ № 239) dispone:

al § 25. (1) Le trasformazioni delle società commerciali ai sensi del capo sedicesimo, sezioni V e VI, per le quali sono state presentate domande di registrazione o di rilascio di un certificato di legalità prima dell’entrata in vigore della presente legge, si concludono alle condizioni e con la procedura precedenti e hanno effetto secondo le disposizioni precedenti.

(2) Le domande di registrazione o di rilascio del certificato di legalità presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge saranno esaminate entro un mese dalla fornitura della capacità tecnica pertinente e dall’istituzione del sistema informativo necessario per l’attuazione della legge.

al § 27. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia del registro garantisce la capacità tecnica per l’attuazione del capitolo sedicesimo, sezioni V e VI……….

al § 30. Nella Legge sul registro commerciale e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ) vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. All’art. 3a, sono creati i commi 4 e 5:

………………………

(5) L’Agenzia del Registro garantisce, attraverso il sistema di interconnessione dei registri (sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), l’accesso agli atti e alle informazioni sulla registrazione e cancellazione di una società in procedimenti di trasformazione ai sensi delle sezioni V e VI del capitolo sedici della legge sul commercio.”

Gli artt. della Sezione V. (artt. da 265г a 265с) del Capitolo sedici –
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) sono:

  • CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 265г.
  • PIANO DI TRASFORMAZIONE Art. 265д.
  • RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Art. 265е
    PRESENTAZIONE DEL PIANO E DELLA RELAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Art. 265ж
  • CONTROLLO DI CONVERSIONE Art. 265з.
  • RAPPORTO DELL’ISPETTORE Art. 265и
  • DELIBERA DI TRASFORMAZIONE Art. 265к
  • CERTIFICAZIONE DELLA LEGALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265л
  • REGISTRAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265м
  • EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265н
  • TUTELA DEI SOCI E DEGLI AZIONISTI Art. 265о
  • TUTELA DEI CREDITORI Art. 265п
  • REGOLE SPECIALI Art. 265р quando la società incorporante in caso di fusione o acquisizione è l’unico proprietario del capitale di tutte le società trasformande, la trasformazione deve essere effettuata sulla base di una decisione dell’unico proprietario del capitale ……..
  • PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DIPENDENTI Art. 265с

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Fasi di una fusione transfrontaliera

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Prima fase

La prima fase della Fusione transfrontaliera comprende la stesura del

  • del “Progetto di fusione”
  • della “Relazione dell’organo amministrativo”
  • della “Relazione degli esperti”

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Progetto di fusione

Il “Progetto di fusione” è regolamentato dall’art. 19 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all’articolo 2501-ter (Progetto di fusione), primo comma, del codice civile.

“L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

  1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [22492250];
  2. l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
  3.  il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro [24362440];
  4.  le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [2350];
  6.  la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  7.  il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [2348];
  8.  i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.”
Da esso devono altresì risultare:
a) il tipo, la denominazione, e la sede nonché la legge regolatrice della società risultante dalla fusione e di ciascuna delle società partecipanti;
b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;
c) i diritti accordati dalla società risultante dalla fusione ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;
d) i vantaggi eventualmente attribuiti a favore dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione;
e) quando ne ricorrono i presupposti, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione e le alternative possibili;
f) le probabili ripercussioni della fusione sull’occupazione;
g) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione;
h) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione;
i) ove necessario, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione;
l) la data di efficacia della fusione o i criteri per la sua determinazione;
m) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell’articolo 25 e l’indicazione del domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso;
n) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
o) il calendario proposto a titolo indicativo per l’operazione.
………………………

Ai sensi dell’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

il Progetto di fusione deve contenere almeno:
1.  la forma giuridica, la denominazione sociale e la sede legale di ciascuna delle società trasformande, della società incorporante in caso di fusione, nonché della società di nuova costituzione in caso di fusione, scissione e separazione;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б (Rapporo di sostituzione), comma 2 , del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), nonché il termine per il loro pagamento;
4. la descrizione delle azioni o quote che ciascun socio o azionista acquisisce nella società neocostituita o incorporante, compreso l’aumento di capitale previsto nella società incorporante, se necessario per realizzare la trasformazione, nonché le condizioni relative alla distribuzione e al trasferimento delle azioni da parte della società neocostituita o incorporante;
5. il momento a partire dal quale la partecipazione ad una società di nuova costituzione o ospitante dà diritto ad una quota degli utili, nonché tutti i dettagli relativi a tale diritto;
6. il momento dal quale gli atti delle società trasformatrici si considerano compiuti a spese della società neocostituita o incorporante ai fini contabili;
7. i diritti che la società neocostituita o incorporante riconosce agli azionisti dotati di diritti speciali e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. ogni vantaggio concesso agli esaminatori ai sensi dell’articolo 265з o ai membri degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti alla trasformazione;
9. l’impatto della trasformazione sull’occupazione;
10. la procedura per determinare la partecipazione dei lavoratori e degli impiegati alla gestione della società di nuova costituzione o incorporante, se esiste la possibilità di farlo;
11. informazioni sulla valutazione dei beni trasferiti alla società neocostituita o ricevente;
12. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano lasciare la società, nonché la scadenza per il suo pagamento;

13.  garanzie e altre misure di tutela dei creditori, compresi quelli i cui crediti sono sorti ma non sono ancora scaduti alla data di redazione del piano.

Ai sensi del primo coma dell’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))le società partecipanti alla trasformazione devono elaborare un piano di trasformazione comune.

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Relazione dell’organo amministrativo

Gli amministratori devono redigere una Relazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art.265е del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19

1. L’organo amministrativo di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai lavoratori nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e illustra le implicazioni della fusione transfrontaliera per i lavoratori e per l’attività futura della società. L’organo amministrativo può redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori.
2. La relazione destinata ai soci illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il valore di liquidazione delle azioni o quote per il caso di recesso, il rapporto di cambio e i criteri utilizzati per determinarli nonché segnala le eventuali difficoltà di valutazione insorte. La relazione indica, altresì, i diritti e le tutele di cui i soci dispongono ai sensi degli articoli 25 e 26. La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto della società italiana partecipante alla fusione.
3. Nella relazione destinata ai lavoratori sono illustrati l’impatto giuridico ed economico della fusione sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o all’ubicazione delle attività e sono indicate le misure eventualmente previste per la salvaguardia dell’occupazione e le ricadute dell’operazione su eventuali società controllate.

4. Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, la relazione dell’organo amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti  ((contiene, per ciascuno dei benefici pubblici o dei benefici pubblici localizzati percepiti nei cinque anni anteriori, le informazioni previste dall’articolo 30, comma 6. In caso di fusione internazionale, la relazione contiene informazioni relative ai benefici pubblici percepiti negli ultimi cinque anni e ai benefici pubblici localizzati percepiti negli ultimi dieci anni)).
5. La relazione non è necessaria quando la società partecipante alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo amministrativo.
6. Gli amministratori riferiscono all’assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dai lavoratori stessi. Se il parere di cui al primo periodo è ricevuto almeno cinque giorni prima dell’assemblea, è allegato alla relazione e messo a disposizione nelle medesime forme.

Ai sensi dell’Art. 265е. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

(1) L’organo direttivo di ciascuna società trasformante o incorporante redige una relazione scritta sulla trasformazione, che contiene una motivazione giuridica ed economica dettagliata della trasformazione e informazioni sulle conseguenze per l’attività futura della società.
(2) La relazione deve includere una sezione contenente informazioni per i soci e gli azionisti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione nei confronti dei soci e degli azionisti;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica, e le modalità di determinazione del rapporto di cambio;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б, comma 2 , nonché il termine per il loro pagamento;
4. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano uscire dalla società, il termine per il suo pagamento e le modalità per la sua determinazione.
(3) Qualora la società o le sue controllate impieghino lavoratori e dipendenti che non sono membri degli organi di gestione, la relazione deve includere una sezione con informazioni sui lavoratori e dipendenti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione sui rapporti di lavoro e le misure di tutela degli stessi;
2. le modifiche significative delle condizioni di impiego e del luogo di svolgimento delle attività conseguenti alla trasformazione.
(4) Se tutti i soci o azionisti delle società partecipanti alla trasformazione hanno espresso il loro consenso scritto, nonché quando la società trasformanda è un’impresa individuale, la relazione non può contenere le informazioni di cui al comma 2. Non è possibile redigere una relazione quando è stato prestato il consenso ai sensi della frase precedente e non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3. Per le informazioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere redatte due relazioni distinte.

(5) Entro 6 settimane prima della data dell’assemblea generale che delibera sulla trasformazione, la relazione dell’organo direttivo e il piano di trasformazione devono essere sottoposti al parere dei rappresentanti dei lavoratori e degli impiegati ai sensi dell’art. 7a del Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА)e, in mancanza di rappresentanti, a tutti i lavoratori e gli impiegati. I pareri ricevuti devono essere allegati alla relazione.

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Relazione degli esperti

Ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile dell’art. 22 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art.265з. e dell’Art.265и del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) deve essere redatta una Relazione di esperti le cui modalità sono disposte dagli artt. di cui sopra.

La relazione di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile (Revisione legale dei conti).

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Seconda fase – Pubblicità del progetto di fusione transfrontaliera e Termini e deposito di atti

Ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19il progetto di fusione transfrontaliera è  ((iscritto)) nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione, insieme con un avviso ai soci, creditori e rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi, che li informa della facoltà e delle modalità di presentazione di osservazioni al progetto fino a cinque giorni prima della data dell’assemblea. Gli amministratori riferiscono all’assemblea delle osservazioni pervenute.
2. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e l’avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza oneri, nel sito Internet della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea e, nel caso di approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La pubblicazione avviene con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
3. La società che si avvale della pubblicazione sul sito Internet deposita per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota informativa che indica:
a) per ciascuna società partecipante alla fusione e per l’eventuale società di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede;
b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione;
c) per ciascuna società partecipante alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;
d) il sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l’avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c).
4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), il progetto di fusione transfrontaliera, l’avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo.
5. I diritti applicati alla società per la pubblicità nel registro delle imprese, prevista dal presente articolo, non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.

Per quanto attiene la società italiana, ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile dell’art. 23 (Termini e deposito di atti) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19:

  • Il progetto di fusione, una volta redatto,  è depositato in copia presso la sede della società e messo a disposizione in forma elettronica. Lo stesso è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti.
  • la relazione dell’organo amministrativo è depositata in copia presso la sede della società e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti
  • la relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall’articolo 2501-sexies del codice civile  restano a disposizione dei soci, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione.

Per quanto attiene la società bulgara, ai sensi dell’Art. 265ж del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)):

Il progetto di fusione e la relazione dell’organo amministrativo di ciascuna società trasformante e/o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria devono essere depositati presso il Registro delle imprese almeno un mese prima della data dell’assemblea generale convocata per deliberare sulla trasformazione.

Insieme agli atti di cui al comma 1, deve essere pubblicato nel registro di commercio un avviso secondo cui i soci o azionisti, i creditori, nonché i lavoratori e gli impiegati possono presentare proposte e obiezioni al piano di trasformazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale.

Il libero accesso del pubblico ai registri pertinenti in cui è iscritta una società trasformanda e/o incorporante con sede legale in un altro Stato membro, per quanto riguarda gli atti e le informazioni di cui all’articolo 123 (Pubblicità), paragrafo 7, comma 1 e all’articolo 160 octies (Pubblicità), paragrafo 6, comma 1 della direttiva (UE) 2017/1132 è garantito tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132.

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Terza fase – Certificato preliminare

Ai sensi dell’art. 29 (Certificato preliminare) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione……..

Ai sensi dell’Art. 265л  del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

  • Qualora la società incorporante in seguito a fusione o la società neocostituita in seguito a fusione abbia sede in un altro Stato membro, l’organo di gestione di ciascuna società trasformante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione in relazione a tale società.
  • Qualora la società trasformante in seguito a scissione o separazione abbia sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’organo di gestione richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione.

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Quarta fase – Delibera di trasformazione ed atto di fusione

Ai sensi del primo comma dell’art. 2504 del c.c. e dell’art. 32 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 la fusione deve risultare da atto pubblico.

Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione  è una società italiana il notaio redige l’atto pubblico di fusione di cui all’art. 2504 del c.c. ed espleta il controllo di legalità di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19.

Ai sensi del primo comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione relativi a ciascuna delle società partecipanti, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce il certificato preliminare redatto dalla competente autorità, senza oneri, dal registro delle imprese, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)).

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che:
a) le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;
b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle società partecipanti;
c) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 39 (Partecipazione dei lavoratori).

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro il controllo di legalità di cui al comma 1 è espletato dall’autorità all’uopo designata da tale Stato.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 32 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato l’atto pubblico di fusione è redatto dall’autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione ed è depositato presso il notaio ai fini di cui all’articolo 34, comma 2 (Se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall’espletamento del controllo di cui all’articolo 33, comma 2, l’atto pubblico di fusione, unitamente all’attestazione dell’espletamento del suddetto controllo, è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. 

((Nel caso di fusione internazionale, il termine di deposito di cui al primo periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia.))). Quando tale legge non prevede che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico e nel caso di fusione internazionale, l’atto di fusione è redatto dal notaio.

Per quanto attiene la società italiana, per quanto detto sui termini, va da sé che l’assemblea che dovrà deliberare la trasformazione dovrà essere convocata almeno

  • quarantacinque giorni dopo il deposito 
    • del “Progetto di fusione”
    • della “Relazione dell’organo amministrativo”;
  • trenta giorni dopo il deposito della relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall’articolo 2501-sexies del codice civile;
  • trenta giorni dopo l’iscrizione del progetto di fusione transfrontaliera nel registro delle imprese

Per quanto attiene la società bulgara, per quanto detto sui termini, va da sé che l’assemblea che dovrà deliberare la trasformazione dovrà essere convocata almeno trenta giorni dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese

  • del “Progetto di fusione”
  • della “Relazione dell’organo amministrativo”.

la Delibera di trasformazione è regolamentata dell’art. 24  del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265к del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

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Quinta fase – Pubblicità

Ai sensi del primo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione  è italiana, entro trenta giorni, l’atto di fusione, unitamente all’attestazione di cui all’articolo 33, comma 1, e ai certificati preliminari, ((ove previsti,))  è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti e la società risultante dalla fusione. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall’espletamento del controllo di cui all’articolo 33, comma 2, l’atto pubblico di fusione, unitamente all’attestazione dell’espletamento del suddetto controllo, è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. ((Nel caso di fusione internazionale, il termine di deposito di cui al primo periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia.))

Ai sensi dell’Art. 265м   del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) l’organo di gestione della società neocostituita o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta domanda di iscrizione nel Registro delle imprese della fusione o dell’acquisizione……….

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Efficacia della fusione

Ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19:

1. Se la società risultante dalla fusione è italiana, la fusione ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione mediante incorporazione può essere stabilita una data successiva.
2. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l ‘ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società partecipante alla fusione che l’operazione ha acquistato efficacia, affinchè provveda alla relativa cancellazione.
3. Quando la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società.

4. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nel caso di cui al comma 3, la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), da parte del registro delle imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che la fusione ha acquistato efficacia, a condizione che si sia provveduto all’iscrizione di cui all’articolo 34, comma 2 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 .

Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19:

1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all’articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile (La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.).
2. La società italiana risultante dalla fusione adempie le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla società di altro Stato membro partecipante alla fusione per l’opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale società.

Ai sensi dell’Art. 265н  del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)):

(1) La trasformazione ha effetto dalla data della trasformazione, che è determinata come segue:
1. in caso di fusione e acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione ha sede nella Repubblica di Bulgaria: la data di iscrizione nel registro delle imprese;

2. in caso di fusione o acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione è di un altro Stato membro, la data determinata conformemente alla legislazione di tale Stato……………

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Formalità semplificate

Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società incorporata, ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art. 265р del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))sono previste formalità semplificate.

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Partecipazione dei lavoratori

La partecipazione dei lavoratori alla trasformazione è regolamentata dall’art. 39 del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265с del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

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(1) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 122

Progetto comune di fusione transfrontaliera

L’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l’ubicazione della sede sociale proposta;

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull’occupazione;
e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;
g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;
h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i) l’atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;

 

j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell’articolo 133 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;
k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;
l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;
m) dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 126 bis;
n) eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.

(2) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 123

Pubblicità

1.   Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126:

a) il progetto comune di fusione transfrontaliera; e
b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società partecipante alla fusione o, in loro mancanza, i dipendenti stessi della possibilità di presentare alla rispettiva società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di comune di fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri possono esonerare le società che partecipano alla fusione dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se esse, per un periodo continuativo che ha inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 126 e finisce non prima della conclusione di detta assemblea generale, mettono i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel loro sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.   Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126, le informazioni seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale, nonché il tipo e la denominazione proposti per l’eventuale società di nuova costituzione e l’ubicazione proposta della sua sede sociale;
b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;
c) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e
d) l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.   Se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è effettuata almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.
6.   Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto comune di fusione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso, provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.
7.   Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni di cui al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

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(3) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 131

Effetti della fusione transfrontaliera

1.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante;
b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;
c) la società incorporata si estingue.

2.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società;
b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;

c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3.   Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica il presente capo, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.
4.   I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell’efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia.

5.   Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;
b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

(4) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

Articolo 132

Formalità semplificate

1.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:

l’articolo 122, lettere b), c), e) ed m), l’articolo 125 e l’articolo 131, paragrafo 1, lettera b), non si applicano;
l’articolo 124 e l’articolo 126, paragrafo 1, non si applicano alla o alle società incorporate.
2.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la o le società incorporate, conformemente al capo I del titolo II.
3.   Se la normativa di ciascuno Stato membro delle società che partecipano alla fusione prevede l’esonero dall’approvazione dell’assemblea in conformità dell’articolo 126, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del presente articolo, il progetto comune di fusione transfrontaliera o, rispettivamente, le informazioni previste all’articolo 123, paragrafi da 1 a 3, e le relazioni previste agli articoli 124 e 125 sono messi a disposizione almeno un mese prima della data in cui la società adotta la decisione sulla fusione a norma del diritto nazionale.

Bulgaria – Trasformazione con la partecipazione di società di stati membri dell’unione europea o di altro stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo – Codice Commerciale Capitolo XVI Sezione V

BulgariaCodice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))Capitolo sedicesimo “Trasformazione di società commerciali” – Sezione V (artt. da 265г a 265с) del “Trasformazione con la partecipazione di società di stati membri dell’unione europea o di altro stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo”

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 265г.  (1) La trasformazione secondo la procedura di cui al presente articolo è effettuata mediante fusione, consolidamento, scissione mediante stabilimento, separazione mediante stabilimento o separazione di una società unipersonale, laddove almeno una delle società partecipanti alla trasformazione sia costituita conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, il cui tipo sia specificato nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169/46 del 30 giugno 2017), di seguito denominata ” direttiva (UE) 2017/1132 “, e abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale in un altro Stato membro, e le società partecipanti alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria siano società di capitali.
(2) Nessuna trasformazione ai sensi del paragrafo 1 può essere effettuata quando:
1. una qualsiasi delle società partecipanti alla trasformazione ha sede al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
2. la legge dello Stato membro applicabile a una qualsiasi delle società partecipanti alla conversione non consente tale conversione;
3. una qualsiasi delle società partecipanti alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria è una società di investimento a capitale variabile;
4. in relazione a ciascuna delle società partecipanti alla trasformazione, si applicano gli strumenti, i poteri e i meccanismi di ristrutturazione, nonché le misure di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 . che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173/190 del 12 giugno 2014).
(3) Le norme del presente articolo si applicano alla società partecipante alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria.
(4) La limitazione di cui all’articolo 261б, comma 2, non si applica quando almeno una delle società partecipanti alla trasformazione è stata costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro che consente versamenti superiori al 10 per cento.

 

PIANO DI TRASFORMAZIONE

Art. 265д.  (1) Prima di adottare una decisione sulla trasformazione, le società incorporanti e/o trasformanti che vi partecipano devono elaborare un piano di trasformazione. In caso di trasformazione mediante fusione e acquisizione, le società partecipanti alla trasformazione devono elaborare un piano di trasformazione comune.
(2)  Il piano di trasformazione deve essere redatto per iscritto e, per le società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria che partecipano alla trasformazione, deve essere firmato dalle persone che rappresentano la società.
(3)  Il piano di trasformazione deve disciplinare le modalità di attuazione della trasformazione. Deve contenere almeno:
1.  la forma giuridica, la denominazione sociale e la sede legale di ciascuna delle società trasformande, della società incorporante in caso di fusione, nonché della società di nuova costituzione in caso di fusione, scissione e separazione;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б, comma 2 , nonché il termine per il loro pagamento;
4. la descrizione delle azioni o quote che ciascun socio o azionista acquisisce nella società neocostituita o incorporante, compreso l’aumento di capitale previsto nella società incorporante, se necessario per realizzare la trasformazione, nonché le condizioni relative alla distribuzione e al trasferimento delle azioni da parte della società neocostituita o incorporante;
5. il momento a partire dal quale la partecipazione ad una società di nuova costituzione o ospitante dà diritto ad una quota degli utili, nonché tutti i dettagli relativi a tale diritto;
6. il momento dal quale gli atti delle società trasformatrici si considerano compiuti a spese della società neocostituita o incorporante ai fini contabili;
7. i diritti che la società neocostituita o incorporante riconosce agli azionisti dotati di diritti speciali e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. ogni vantaggio concesso agli esaminatori ai sensi dell’articolo 265з o ai membri degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti alla trasformazione;
9. l’impatto della trasformazione sull’occupazione;
10. la procedura per determinare la partecipazione dei lavoratori e degli impiegati alla gestione della società di nuova costituzione o incorporante, se esiste la possibilità di farlo;
11. informazioni sulla valutazione dei beni trasferiti alla società neocostituita o ricevente;
12. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano lasciare la società, nonché la scadenza per il suo pagamento;
13.  garanzie e altre misure di tutela dei creditori, compresi quelli i cui crediti sono sorti ma non sono ancora scaduti alla data di redazione del piano.
(4)  Il piano di trasformazione mediante divisione o separazione deve inoltre comprendere:
1. una descrizione accurata dei diritti e degli obblighi della società trasformanda e della loro distribuzione tra le società partecipanti alla trasformazione, incluso il metodo di distribuzione dei diritti e degli obblighi che non possono essere esplicitamente distribuiti alla data della trasformazione;
2. un programma per l’attuazione della divisione o separazione pianificata;
3. la distribuzione delle azioni e delle quote nelle società di nuova costituzione, nella società trasformanda o in entrambe, nonché i criteri di tale distribuzione.
(5)  Costituiscono parte integrante del piano di trasformazione:
1. la bozza dell’atto costitutivo o dello statuto di ciascuna società di nuova costituzione in caso di fusione, scissione e separazione, nonché le modifiche e le integrazioni dell’atto costitutivo o dello statuto delle società trasformande o incorporanti;
2. i bilanci annuali e la relazione sull’attività e/o il bilancio delle società partecipanti alla trasformazione, sulla base dei quali è stato redatto il piano di trasformazione.

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 265е  (1) L’organo direttivo di ciascuna società trasformante o incorporante redige una relazione scritta sulla trasformazione, che contiene una motivazione giuridica ed economica dettagliata della trasformazione e informazioni sulle conseguenze per l’attività futura della società.
(2) La relazione deve includere una sezione contenente informazioni per i soci e gli azionisti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione nei confronti dei soci e degli azionisti;
2. il rapporto di cambio delle azioni o quote, determinato ad una data specifica, e le modalità di determinazione del rapporto di cambio;
3. l’importo dei pagamenti in denaro, se previsti ai sensi dell’art. 261б, comma 2 , nonché il termine per il loro pagamento;
4. informazioni dettagliate sul compenso monetario proposto ai soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione e desiderano uscire dalla società, il termine per il suo pagamento e le modalità per la sua determinazione.
(3) Qualora la società o le sue controllate impieghino lavoratori e dipendenti che non sono membri degli organi di gestione, la relazione deve includere una sezione con informazioni sui lavoratori e dipendenti riguardanti:
1. le conseguenze della trasformazione sui rapporti di lavoro e le misure di tutela degli stessi;
2. le modifiche significative delle condizioni di impiego e del luogo di svolgimento delle attività conseguenti alla trasformazione.
(4) Se tutti i soci o azionisti delle società partecipanti alla trasformazione hanno espresso il loro consenso scritto, nonché quando la società trasformanda è un’impresa individuale, la relazione non può contenere le informazioni di cui al comma 2. Non è possibile redigere una relazione quando è stato prestato il consenso ai sensi della frase precedente e non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3. Per le informazioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere redatte due relazioni distinte.
(5) Entro 6 settimane prima della data dell’assemblea generale che delibera sulla trasformazione, la relazione dell’organo direttivo e il piano di trasformazione devono essere sottoposti al parere dei rappresentanti dei lavoratori e degli impiegati ai sensi dell’art. 7a del Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА) e, in mancanza di rappresentanti, a tutti i lavoratori e gli impiegati. I pareri ricevuti devono essere allegati alla relazione.

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO E DELLA RELAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 265ж. (1) Il piano generale di trasformazione e la relazione dell’organo di gestione di ciascuna società trasformante e/o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria devono essere depositati presso il registro delle imprese. La pubblicazione deve essere effettuata contemporaneamente negli archivi di ciascuna società trasformante e/o incorporante almeno un mese prima della data dell’assemblea generale convocata per deliberare sulla trasformazione.
(2) Insieme agli atti di cui al comma 1, deve essere pubblicato nel registro di commercio un avviso secondo cui i soci o azionisti, i creditori, nonché i lavoratori e gli impiegati possono presentare proposte e obiezioni al piano di trasformazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale.
(3)  Il libero accesso del pubblico ai registri pertinenti in cui è iscritta una società trasformanda e/o incorporante con sede legale in un altro Stato membro, per quanto riguarda gli atti e le informazioni di cui all’articolo 123 (Pubblicità), paragrafo 7, comma 1 e all’articolo 160 octies (Pubblicità), paragrafo 6, comma 1 della   direttiva (UE) 2017/1132  è garantito tramite il sistema di interconnessione dei registri.

 

CONTROLLO DI CONVERSIONE

Art. 265з.  (1) Il piano generale di trasformazione è esaminato da un esaminatore speciale per ciascuna società trasformante o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, nominato dall’organo di gestione della società interessata.
(2) Su richiesta congiunta di tutte le società trasformatrici e incorporanti, il funzionario addetto alla registrazione presso l’Agenzia del registro può nominare un esaminatore congiunto per tutte le società trasformatrici e incorporanti, comprese quelle con sede legale in un altro Stato membro.
(3) All’esaminatore nominato ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l’articolo 262л, comma 3 .
(4) Il revisore nominato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 o nominato in conformità alla legge di un altro Stato membro in cui ha sede legale la società trasformante o incorporante ha i diritti previsti dall’articolo 262л, paragrafo 4 , ed è responsabile ai sensi dell’articolo 262м, paragrafo 3 .

(5) La verifica della trasformazione non ha luogo se tutti i soci o azionisti della società trasformanda e della società incorporante hanno espresso il loro consenso scritto.

 

RAPPORTO DELL’ISPETTORE

Art. 265и (1) Alla relazione dell’esaminatore si applicano gli artt. 262л, comma 4 e 262м, commi 1 e 2.
(2)  Quando la società di nuova costituzione ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria o quando avviene una fusione, il capitale della società ricevente, che ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria, viene aumentato, l’esaminatore deve anche redigere una relazione ai sensi dell’art. 262ф.
(3)  La relazione dell’esaminatore deve includere un parere sulla congruità e la ragionevolezza del rapporto di cambio delle azioni e delle quote previsto nel piano di trasformazione, nonché del corrispettivo in denaro proposto in caso di uscita di un socio o azionista. Nel valutare il corrispettivo in denaro, l’esaminatore deve tenere conto del prezzo di mercato delle azioni o delle quote delle società trasformate o del valore netto delle attività di tali società, determinato secondo metodi di valutazione generalmente accettati, escludendo l’effetto della trasformazione.
(4)  La relazione dell’esaminatore, nonché la relazione dell’organo di gestione, devono essere consegnate presso la sede legale e l’indirizzo della società trasformatrice e/o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria entro un mese dalla data dell’assemblea generale. Su richiesta, una copia dei documenti o estratti degli stessi deve essere fornita gratuitamente a ciascun socio o azionista.

 

DELIBERA DI TRASFORMAZIONE

Art. 265к  Dopo aver esaminato le relazioni di cui agli articoli 265е e 265и, nonché le proposte e le obiezioni presentate ai sensi dell’articolo 265ж, comma 2 , e i pareri di cui all’articolo 265е comma 5 , l’assemblea generale di ciascuna società trasformanda e di ciascuna società incorporante delibera separatamente sulla trasformazione, con la quale viene approvato il piano generale di trasformazione.
(2) La decisione di trasformare una società trasformante o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria viene presa in conformità all’articolo 262п, paragrafi 2, 3 e 4 .
(3) Quando un socio di una società a responsabilità limitata o un azionista di una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria diventa socio a responsabilità illimitata nella società ricevente o di nuova costituzione, si applica anche l’articolo 262п.
(4) Il verbale della decisione di trasformazione deve riportare le dichiarazioni dei soci o azionisti che hanno votato contro la decisione di trasformazione

 

CERTIFICAZIONE DELLA LEGALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE

Art. 265л  (1) Qualora la società incorporante in seguito a fusione o la società neocostituita in seguito a fusione abbia sede in un altro Stato membro, l’organo di gestione di ciascuna società trasformante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione in relazione a tale società. Qualora la società trasformante in seguito a scissione o separazione abbia sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’organo di gestione richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione.
(2) Per il rilascio del certificato di legalità della trasformazione valgono le seguenti disposizioni:
1. il piano di trasformazione;
2. la relazione dell’organo direttivo;
3. le proposte e le obiezioni presentate ai sensi dell’art. 265ж, comma 2 , nonché i pareri ai sensi dell’art. 265е, comma 5 ;
4. la relazione dell’esaminatore;
5. i consensi di cui all’art. 265к, comma 3 ;
6. la decisione sulla trasformazione;
8. prova circa il rispetto di altri obblighi previsti dalla legge.
(3) Il certificato di cui al comma 1 deve essere rilasciato entro tre mesi, ma non prima di 14 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora una legge preveda il parere di un altro organo statale, il termine può essere prorogato di altri tre mesi, con comunicazione preventiva al richiedente. Qualora la legge pertinente non disponga diversamente e non venga sollevata alcuna opposizione entro il termine specificato, si considera che l’organo competente dia il proprio consenso alla trasformazione.
(4) Il certificato di cui al paragrafo 1 non può essere rilasciato quando:
1. non sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2;
2. le informazioni e i dati di cui all’articolo 61, paragrafo 1 della legge sulle misure antiriciclaggio riguardanti i titolari effettivi del capitale della società trasformatrice con sede legale nella Repubblica di Bulgaria non sono stati inseriti nel registro delle imprese ;
3. si accerta, sulla base del parere di un’autorità di cui al paragrafo 3, che la trasformazione è effettuata per conseguire obiettivi vietati dalla legislazione bulgara o dal diritto dell’Unione europea.

 

REGISTRAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE

Art. 265м  (1) L’organo di gestione della società neocostituita o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta domanda di iscrizione nel registro delle imprese della fusione o dell’acquisizione. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati il ​​piano di trasformazione e le decisioni di tutte le società partecipanti alla trasformazione, nonché i certificati di cui all’art. 127 della  direttiva (UE) 2017/1132 per le società trasformande con sede legale in un altro Stato membro. Si applica di conseguenza l’articolo 263 , paragrafo 2. La denominazione sociale, la forma giuridica e i dati di registrazione di tutte le società trasformande devono essere iscritti nel registro.
(2) L’iscrizione della fusione o dell’acquisizione deve essere effettuata nel fascicolo della società ricevente, rispettivamente della società di nuova costituzione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, nonché nel fascicolo delle società trasformande con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, non prima di 14 giorni dalla presentazione della domanda, se:
1. le società trasformatrici con sede legale in altri Stati membri hanno presentato certificati ai sensi dell’articolo 127 della   direttiva (UE) 2017/1132;
2. le società partecipanti alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria hanno rispettato i requisiti del presente articolo e i requisiti della legge in merito all’adozione della decisione di trasformazione;
3. le società trasformatrici e riceventi hanno approvato un piano di trasformazione; e
4. sono stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge bulgara in merito alla società ricevente o di nuova costituzione.
(3) Quando la sede legale della società neocostituita in seguito alla fusione o della società incorporante in seguito alla fusione è in un altro Stato membro, le società trasformande con sede legale nella Repubblica di Bulgaria vengono cancellate dal registro delle imprese sulla base di una notifica dell’iscrizione effettuata tramite il sistema di interconnessione dei registri dal registro dello Stato membro in cui è iscritta la società incorporante o neocostituita.
(4) L’organo di gestione della società trasformanda con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta domanda di iscrizione nel registro delle imprese della scissione o della separazione contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’articolo 265л, paragrafo 1. L’iscrizione della scissione o della separazione avviene nel fascicolo della società trasformanda immediatamente dopo la ricezione delle notifiche ai sensi dell’articolo 160p, paragrafo 3, della  direttiva (UE) 2017/1132 dai registri degli Stati membri presso la sede legale di tutte le società di nuova costituzione. La denominazione sociale, la forma giuridica e i dati di registrazione di tutte le società di nuova costituzione sono iscritti nel registro. Il registro delle imprese comunica al registro dello Stato membro in cui è iscritta la società di nuova costituzione, tramite il sistema di interconnessione dei registri, l’iscrizione della trasformazione e la sua data.
(5) Qualora una società di nuova costituzione, a seguito di scissione o separazione, abbia sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’organo di amministrazione della società trasformante deve presentare domanda di iscrizione della sede nel registro delle imprese. Il piano di trasformazione e la decisione di trasformazione devono essere allegati alla domanda di iscrizione. L’iscrizione deve essere effettuata non prima di 14 giorni dalla domanda, se:
1. sono stati soddisfatti i requisiti della legge bulgara relativi al rispettivo tipo di società commerciale;
2. è stato ottenuto un certificato di legalità della conversione ai sensi dell’articolo 160м della  direttiva (UE) 2017/1132 tramite il sistema di interconnessione dei registri; e
3. siano garantiti, ove applicabili, i diritti dei lavoratori e dei dipendenti.
(6) Nel caso di cui al paragrafo 5, il registro delle imprese, tramite il sistema di interconnessione dei registri, notifica al registro dello Stato membro in cui ha sede legale la società trasformanda l’iscrizione della società di nuova costituzione. Sulla base di una notifica ricevuta tramite il sistema di interconnessione dei registri dal registro di tale Stato membro per l’iscrizione della trasformazione, il registro delle imprese registra la data della trasformazione.
(7) Contestualmente alla fusione o alla separazione deve essere iscritta una modifica del contratto di società o dello statuto, una modifica del capitale o un cambiamento delle persone che gestiscono e rappresentano la società incorporante o trasformante, se intervenuti durante la trasformazione.

 

EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE

Art. 265н  (1) La trasformazione ha effetto dalla data della trasformazione, che è determinata come segue:
1. in caso di fusione e acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione ha sede nella Repubblica di Bulgaria: la data di iscrizione nel registro delle imprese;
2. in caso di fusione o acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione è di un altro Stato membro, la data determinata conformemente alla legislazione di tale Stato;
3. in caso di scissione e separazione, quando la società trasformanda ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria – la data di iscrizione nel registro delle imprese;
4. in caso di scissione e separazione, qualora la società trasformanda abbia sede in un altro Stato membro, la data determinata conformemente alla legislazione di tale Stato membro, specificata nella notifica ai sensi dell’articolo 160п, paragrafo 4, della della  direttiva (UE) 2017/1132.
(2) Dalla data della trasformazione mediante fusione, la nuova società avrà origine e tutte le società trasformatrici saranno estinte, con i loro diritti e obblighi trasferiti alla nuova società. I ​​soci e gli azionisti delle società trasformatrici diventeranno soci o azionisti della nuova società, a meno che non abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art . 265o, comma 1 .
(3) A partire dalla data della trasformazione mediante fusione, tutte le società trasformatrici si estinguono e i loro diritti e obblighi passano alla società incorporante. I soci e gli azionisti delle società trasformatrici diventano soci o azionisti della società incorporante, a meno che non abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art . 265o, comma 1. Qualora le società trasformatrici siano possedute dalla stessa persona o da soci o azionisti in parti uguali, i soci o gli azionisti non possono acquistare nuove azioni o quote della società incorporante.
(4) A decorrere dalla data della trasformazione per scissione, le società di nuova costituzione avranno origine e la società trasformatrice si estinguerà, e i suoi diritti e obblighi saranno trasferiti alle società di nuova costituzione secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione. I soci o azionisti della società trasformatrice acquisiranno azioni o quote di una o più società di nuova costituzione secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione.
(5) Dalla data della trasformazione per separazione, sorgeranno una o più società di nuova costituzione, e parte dei diritti e degli obblighi della società trasformante saranno trasferiti alle società di nuova costituzione secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione. I soci o azionisti della società trasformante acquisiranno azioni o quote di una o più società di nuova costituzione, della società trasformante o contestualmente della società di nuova costituzione o trasformante secondo la ripartizione prevista nel piano di trasformazione. In caso di trasformazione per separazione di un’impresa individuale, la società trasformante diverrà l’unica proprietaria del capitale della società di nuova costituzione.
(6) Qualora il piano di trasformazione mediante scissione o scissione non preveda una precisa ripartizione di determinati diritti od obblighi tra le società partecipanti alla trasformazione, tali diritti od obblighi sono ripartiti tra tutte le società di nuova costituzione e, in caso di scissione, tra la società trasformanda e le società di nuova costituzione, in proporzione alla quota del valore netto dell’attivo distribuita secondo il piano di trasformazione.
(7) Qualora i beni di una società trasformanda con sede legale nella Repubblica di Bulgaria contengano un diritto reale su beni immobili, beni mobili o altri diritti, le cui transazioni sono soggette all’iscrizione in un registro speciale, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, rispettivamente la notifica di iscrizione ai sensi dell’articolo 265н del registro di uno Stato membro devono essere presentati per l’iscrizione nel registro pertinente.
(8) I permessi, le licenze o le concessioni detenuti dalla società trasformatrice sono trasferiti alla società ricevente o di nuova costituzione, salvo diversa disposizione di legge o dell’atto di concessione.

 

TUTELA DEI SOCI E DEGLI AZIONISTI

Art. 265о (1) Un socio o un azionista di una società trasformanda che abbia votato contro la decisione di trasformazione ha il diritto di recedere dalla società dietro pagamento di un indennizzo in denaro se, a seguito della trasformazione, acquisisce azioni o quote di una società di un altro Stato membro. La cessazione della partecipazione deve essere effettuata mediante notifica notarile alla società, inviata entro un mese dalla tenuta dell’assemblea generale ai sensi dell’art. 265k , e può anche essere inviata alla società tramite posta elettronica. La cessazione ha effetto dalla data della trasformazione. Le azioni del socio uscente sono rilevate dai soci rimanenti, offerte a terzi o il capitale è ridotto con esse. Le azioni del socio uscente sono rilevate dalla società e ad esse si applicano le norme per l’acquisizione di azioni proprie, ad eccezione dell’articolo 187a, paragrafo 4 .
(2) Il socio o azionista uscente ha diritto a un indennizzo in denaro, rispettivamente pari all’equivalente delle azioni o quote da lui possedute. L’indennizzo è corrisposto dalla società in cui le azioni o quote del socio o azionista sono state distribuite in conformità al piano, entro il termine previsto dal piano, ma non oltre due mesi dalla data della trasformazione. Qualora l’indennizzo proposto nel piano non sia adeguato e ragionevole, il socio o azionista uscente può richiedere un indennizzo aggiuntivo.
(3) Il socio o azionista di una società in trasformazione che non abbia votato contro la decisione di trasformazione può richiedere un conguaglio in denaro se il rapporto di cambio adottato nel piano di trasformazione non è equivalente. In luogo del conguaglio in denaro, azioni o quote del capitale della società incorporante o di nuova costituzione possono essere trasferite al socio o azionista.
(4) La domanda di risarcimento danni ai sensi del comma 2 e la domanda di rettifica patrimoniale ai sensi del comma 3 devono essere presentate entro tre mesi dalla data della trasformazione presso il tribunale distrettuale presso la sede legale della società trasformatrice. Il convenuto nella domanda è la società ricevente o di nuova costituzione e, in caso di scissione o separazione, la società di nuova costituzione nella quale si intende acquisire o far acquisire azioni o quote dal socio o azionista, indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia una sede legale nella Repubblica di Bulgaria.
(5) La trasformazione ai sensi del presente articolo non può essere dichiarata invalida. Non è ammesso alcun ricorso contro la decisione di trasformazione di una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 74. Né può essere richiesta la dichiarazione di invalidità della società di nuova costituzione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 263п.
(6) La trasformazione può essere contestata secondo la procedura di cui all’art. 263o , qualora non siano soddisfatti i requisiti di questa sezione. Un rapporto di cambio non equivalente, una compensazione monetaria inadeguata o la non conformità alla legge delle informazioni fornite su tali circostanze non costituiscono motivo di presentazione di un ricorso per contestare la trasformazione. Qualora la società incorporante in caso di fusione, la società di nuova costituzione in caso di fusione e la società trasformanda in caso di scissione o separazione abbiano sede nella Repubblica di Bulgaria, il ricorso deve essere presentato al più tardi al momento della registrazione della trasformazione e, qualora abbiano sede in un altro Stato membro, al più tardi al momento del rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 265л. Il ricorso sospende la registrazione della trasformazione o il rilascio di un certificato. Sulla base della decisione entrata in vigore, con la quale il ricorso è accolto, la registrazione della trasformazione o il rilascio del certificato vengono rifiutati.

 

TUTELA DEI CREDITORI

Art. 265п (1) Il creditore, il cui credito è sorto ma non è esigibile alla data di redazione del piano, che non è soddisfatto delle misure di garanzia e delle altre misure di tutela dei creditori proposte nel piano di trasformazione, può, entro tre mesi dalla pubblicazione del piano, richiedere l’adempimento o la costituzione di una garanzia in base ai propri diritti. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto alla soddisfazione preferenziale dei diritti spettanti al debitore, nonché a chiedere al tribunale l’ammissione di un’idonea garanzia per il credito mediante pignoramento o sequestro. Il tribunale ammette la garanzia se il creditore presenta prove convincenti che a causa della trasformazione sussiste un rischio di soddisfazione del suo credito. La garanzia ammessa ha effetto dalla data della trasformazione, mentre il termine di cui all’art. 390, comma 3, del Codice di procedura civile (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС) per la presentazione del credito inizia a decorrere dalla data della trasformazione.
(2) A garanzia dei debiti pubblici in essere e/o dei debiti di importo stimato per i quali sono state imposte misure cautelari preliminari nel corso di un procedimento di verifica non concluso ai sensi dell’art. 121 del Codice di procedura fiscale e previdenziale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), la società trasformatrice deve fornire una garanzia in contanti sul conto dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) o una fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a favore dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) con una durata di validità non inferiore a un anno. La garanzia deve coprire l’importo dei debiti pubblici in essere insieme agli interessi dovuti fino al rimborso finale del capitale, nonché l’importo stimato dei debiti pubblici per i quali sono state imposte misure cautelari preliminari. La garanzia è valida anche dopo la data di trasformazione.
(3) Tutte le società partecipanti alla trasformazione mediante scissione o scissione, ad eccezione di quelle estinte, rispondono solidalmente per le obbligazioni contratte fino alla data della trasformazione. La responsabilità di ciascuna società è limitata ai diritti da essa acquisiti, ad eccezione della società alla quale l’obbligazione è stata attribuita in base al piano di trasformazione. Qualora, in seguito alla scissione, un’obbligazione non sia stata attribuita, tutte le società di nuova costituzione e la società trasformanda rispondono solidalmente per essa in proporzione al valore netto del patrimonio spettante loro in base al piano di trasformazione.
(4) La società ricevente o di nuova costituzione in seguito a fusione o acquisizione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria gestisce separatamente i beni trasferitile da ciascuna delle società trasformatrici per un periodo di 6 mesi dal momento della registrazione della trasformazione.

 

REGOLE SPECIALI

Art. 265р (1) Quando la società incorporante in caso di fusione o acquisizione è l’unico proprietario del capitale di tutte le società trasformande, la trasformazione deve essere effettuata sulla base di una decisione dell’unico proprietario del capitale. L’articolo 265e , comma 3, punti 2-5 , gli artt. 265з, 265и e l’art. 265o, comma 2 , seconda frase non si applicano e, per quanto riguarda le società trasformande, non si applicano gli artt. 265е e 265k . Il piano di trasformazione e la relazione dell’organo di gestione devono essere presentati alla sede legale e all’indirizzo delle società trasformande e incorporanti con sede legale nella Repubblica di Bulgaria entro un mese prima della data dell’assemblea generale.
(2) In caso di separazione non si applicano gli artt. 265д, comma 3, numeri 2 – 5, 7 e 12 , 265е , 265и e 265o .

 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DIPENDENTI

Art. 265с (1) Quando una delle società trasformate, la società ricevente o di nuova costituzione, ha la sede nella Repubblica di Bulgaria, la partecipazione dei lavoratori e degli impiegati alla trasformazione è soggetta agli articoli da 12 a 15 , all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, punti 4 e 5 (laddove invece del 25 per cento del numero totale dei lavoratori e degli impiegati in esse, è richiesto un terzo), agli articoli 17 , 18 , 19 , 29 e 30 della Legge sull’informazione e la consultazione dei lavoratori e degli impiegati nelle imprese multinazionali, nei gruppi di imprese e nelle società europee (Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества), e la società ricevente o di nuova costituzione ai sensi della presente sezione è considerata una società europea.
(2) Qualora la sede legale della società incorporante o di nuova costituzione sia nella Repubblica di Bulgaria, gli organi di gestione delle società trasformande e della società incorporante possono, senza condurre trattative, decidere di applicare le norme di riferimento di cui agli articoli 16 e 17 della Legge sull’informazione e la consultazione dei lavoratori e degli impiegati nelle imprese multinazionali, nei gruppi di imprese e nelle società europee (Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества). Qualora la sede legale della società incorporante o di nuova costituzione sia in un altro Stato membro, essi possono decidere di applicare le norme di riferimento adottate nella sua legislazione ai sensi della Direttiva 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
(3) Qualora la sede legale della società incorporante o di nuova costituzione sia nella Repubblica di Bulgaria e una delle società trasformande abbia applicato norme sulla partecipazione dei lavoratori ai sensi del § 1, punto 20, delle disposizioni aggiuntive della legge sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, nei gruppi di imprese e nelle società europee , la società incorporante o di nuova costituzione è tenuta a garantire l’esercizio dei diritti derivanti da tali norme. Tale norma si applica anche in caso di successiva trasformazione ai sensi del presente capo o del Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio relativo allo statuto della società europea (SE), ma non oltre 4 anni dalla data di cui all’articolo 265н, paragrafo 1 .