Si parla di Fusione transfrontaliera quando due o più società appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi si fondono tra loro o per incorporazione o mediante ricorso ad una NewCo.
- Normativa unionale
- Normativa italiana
- Normativa bulgara
- Fasi di una fusione transfrontaliera
- Efficacia della fusione
- Formalità semplificate
- Partecipazione dei lavoratori
Normativa unionale.
Nell’ambito dell’Unione Europea la libertà di trasferire la sede della società all’estero è stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (‘Trattato CEE’), della c.d. ‘libertà di stabilimento’ (Capo 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO).
La Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378/10 del 12 luglio 2012, ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( nel caso trasformazione transfrontaliera di una società di diritto italiano in società di diritto ungherese) .
Le questioni sollevate vertevano sull’interpretazione degli articoli 49 e 54 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
In tema di fusione transfrontaliera intracomunitaria di società di capitali era stata emanata la Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali).
Successivamente è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario che al Titolo II, Capo II tratta delle Fusioni transfrontaliere di società di capitali
Modificata da:
Particolare attenzione viene posta alla tutela dei creditori: Articolo 126 ter “Tutela dei creditori”:
“1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.
Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.
Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.
2. Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.“
Particolare attenzione viene posta anche alla partecipazione dei lavoratori: Articolo 133 “Partecipazione dei lavoratori”.
Gli organi di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera intracomunitaria devono preparare un progetto comune di fusione transfrontaliera.
Il Progetto comune di fusione transfrontaliera è regolamentato dall’art. 122 gli Effetti della fusione transfrontaliera dall’art.131.
L’art. 122 della Direttiva (UE) 2017/1132 definisce il contenuto minimo del progetto comune di fusione transfrontaliera (1).
L’art. 123 (2) della Direttiva (UE) 2017/1132 stabilisce che il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.
A norma dell’art. 124 della della Direttiva (UE) 2017/1132 l’organo di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera, ed espone le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti.
A norma dell’art. 125 della della Direttiva (UE) 2017/1132 una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell’assemblea generale di cui all’articolo 126 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.
Ai sensi dell’art. 126 (Approvazione da parte dell’assemblea generale) della Direttiva (UE) 2017/1132, preso atto delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 124 e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 123, l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato.
Ai sensi dell’art. 128 della Direttiva (UE) 2017/1132 ogni Stato membro designa l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest’ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state stabilite a norma dell’art. 133
Per l’Italia tale controllo viene effettuato dal Notaio.
Per la Bulgaria dal Registro delle imprese.
Dopo i controlli di legittimità, la legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia (art. 129), nonché le modalità della pubblicità della fusione nel registro pubblico (art. 130).
Ai sensi del terzo comma dell’art. 130 della Direttiva (UE) 2017/1132 gli Stati membri garantiscono che il registro dello Stato membro dove è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera notifica al registro dello Stato membro di ciascuna delle società partecipanti alla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri che la fusione è divenuta efficace. Gli Stati membri garantiscono inoltre che l’iscrizione della società che partecipa alla fusione è cancellata o rimossa dal registro immediatamente al ricevimento di tale notifica.
L’ art. 131 (3) della Direttiva (UE) 2017/1132 elenca gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera.
L’ art. 132 (4) della Direttiva (UE) 2017/1132 prevede una semplificazione della formalità quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate.
Normativa italiana
Codice Civile
La “Fusione delle società” è regolamentata dal titolo V , capo X, sezione II, del libro V del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater)
Gli artt. del titolo V , capo X, sezione II, del libro V del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater) sono
- Art. 2501. Forme di fusione
- Art. 2501-bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
- Art. 2501-ter. Progetto di fusione
- Art. 2501-quater. Situazione patrimoniale
- Art. 2501-quinquies. Relazione dell’organo amministrativo
- Art. 2501-sexies. Relazione degli esperti
- Art. 2501-septies. Deposito di atti
- Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione
- Art. 2502-bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione
- Art. 2503. Opposizione dei creditori
- Art. 2503-bis.Obbligazioni
- Art. 2504. Atto di fusione
- Art. 2504-bis. Effetti della fusione
- Art. 2504-ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote
- Art. 2504-quater. Invalidità della fusione
- Art. 2505. Incorporazione di società interamente possedute
- Art. 2505-bis. Incorporazione di società possedute al novanta per cento
- Art. 2505-ter. Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
- Art. 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni
Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19
In attuazione della direttiva CE 56/2005 è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108
La Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere è stata recepita dal Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19.
Il Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 è dedicato alle fusioni transfrontaliere.
Gli artt. del Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 sono:
- Art. 17 Definizioni
- Art. 18 Norme applicabili alla fusione
- Art. 19 Progetto di fusione
- Art. 20 Pubblicità
- Art. 21 Relazione dell’organo amministrativo
- Art. 22 Relazione degli esperti
- Art. 23 Termini e deposito di atti
- Art. 24 Decisione
- Art. 25 Recesso
- Art. 26 Contestazione del rapporto di cambio
- Art. 27 Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio.
- Art. 28 Opposizione dei creditori
- Art. 29 Certificato preliminare: Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione……..
- Art. 30 Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici
- Art. 31 Modalità di costituzione e disciplina delle garanzie per i debiti e benefici pubblici
- Art. 32 Atto di fusione transfrontaliera
- Art. 33 Controllo di legalità della fusione transfrontaliera
- Art. 34 Pubblicità
- Art. 35 Efficacia della fusione transfrontaliera
- Art. 36 Effetti della fusione transfrontaliera
- Art. 37 Invalidità della fusione transfrontaliera
- Art. 38 Formalità semplificate quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e’ realizzata da una societa’ che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della societa’ incorporata
- Art. 39 Partecipazione dei lavoratori
- Art. 40 Informazione e consultazione dei lavoratori
Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88
Successivamente in data 19 giugno 2025 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 88.
Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88 reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Le modifiche al Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 sono contenute nel terzo comma dell’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88.
Tra le altre cose è stato sostituito il secondo comma dell’Art. 18 (Norme applicabili alla fusione) del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 che nella nuova formulazione dispone che:
- Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V , capo X, sezione II, del libro V del codice civile (Artt. da 2501 a 2505 Quater)
- Fermo quanto disposto dall’articolo 32, in caso di conflitto della legge italiana con le norme applicabili a una o più società di altro Stato che partecipano alla fusione in ordine agli adempimenti richiesti per la sua attuazione successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge applicabile alla società risultante dalla fusione.
- L’articolo 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) del codice civile non trova applicazione se la società partecipante alla fusione il cui controllo e’ oggetto di acquisizione non è una società italiana.
……………………………….
Normativa bulgara
In Bulgaria è stata modificata (in vigore dal 01.01.2004) la Sezione II – TRASFORMAZIONE TRAMITE INFUSIONE, FUSIONE, DIVISIONE E SEPARAZIONE – (artt. 262 e ss.) del Capitolo sedici –
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), in particolare la Sezione V. (artt. da 265г a 265с) “Trasformazione con la partecipazione di società di stati membri dell’unione europea o di altro stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo” .
Successivamente nella Gazzetta Ufficiale dello Stato bulgaro, numero 82 del 27 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 239 (УКАЗ № 239) con cui è stata promulgata la Legge sulle modifiche e integrazioni al Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), adottata dalla 50ª Assemblea Nazionale il 18 settembre 2024 che ha modificato la Sezione V. (artt. da 265г a 265с), in attuazione, ai sensi del § 24 Disposizioni aggiuntive (Допълнителна разпоредба) del Decreto 239 (УКАЗ № 239), della Direttiva (UE) 2019/2121 del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Nelle Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби) il Decreto 239 (УКАЗ № 239) dispone:
al § 25. (1) Le trasformazioni delle società commerciali ai sensi del capo sedicesimo, sezioni V e VI, per le quali sono state presentate domande di registrazione o di rilascio di un certificato di legalità prima dell’entrata in vigore della presente legge, si concludono alle condizioni e con la procedura precedenti e hanno effetto secondo le disposizioni precedenti.
(2) Le domande di registrazione o di rilascio del certificato di legalità presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge saranno esaminate entro un mese dalla fornitura della capacità tecnica pertinente e dall’istituzione del sistema informativo necessario per l’attuazione della legge.
al § 27. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia del registro garantisce la capacità tecnica per l’attuazione del capitolo sedicesimo, sezioni V e VI……….
al § 30. Nella Legge sul registro commerciale e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ) vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 3a, sono creati i commi 4 e 5:
………………………
(5) L’Agenzia del Registro garantisce, attraverso il sistema di interconnessione dei registri (sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), l’accesso agli atti e alle informazioni sulla registrazione e cancellazione di una società in procedimenti di trasformazione ai sensi delle sezioni V e VI del capitolo sedici della legge sul commercio.”
Gli artt. della Sezione V. (artt. da 265г a 265с) del Capitolo sedici –
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) sono:
- CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 265г.
- PIANO DI TRASFORMAZIONE Art. 265д.
- RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Art. 265е
PRESENTAZIONE DEL PIANO E DELLA RELAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Art. 265ж - CONTROLLO DI CONVERSIONE Art. 265з.
- RAPPORTO DELL’ISPETTORE Art. 265и
- DELIBERA DI TRASFORMAZIONE Art. 265к
- CERTIFICAZIONE DELLA LEGALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265л
- REGISTRAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265м
- EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE Art. 265н
- TUTELA DEI SOCI E DEGLI AZIONISTI Art. 265о
- TUTELA DEI CREDITORI Art. 265п
- REGOLE SPECIALI Art. 265р quando la società incorporante in caso di fusione o acquisizione è l’unico proprietario del capitale di tutte le società trasformande, la trasformazione deve essere effettuata sulla base di una decisione dell’unico proprietario del capitale ……..
- PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DIPENDENTI Art. 265с
Fasi di una fusione transfrontaliera
Prima fase
La prima fase della Fusione transfrontaliera comprende la stesura del
- del “Progetto di fusione”
- della “Relazione dell’organo amministrativo”
- della “Relazione degli esperti”
Progetto di fusione
Il “Progetto di fusione” è regolamentato dall’art. 19 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))
Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19
1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all’articolo 2501-ter (Progetto di fusione), primo comma, del codice civile.
“L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [2249, 2250];
- l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro [2436, 2440];
- le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [2350];
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [2348];
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.”
Ai sensi dell’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))
13. garanzie e altre misure di tutela dei creditori, compresi quelli i cui crediti sono sorti ma non sono ancora scaduti alla data di redazione del piano.
Ai sensi del primo coma dell’Art. 265д. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))le società partecipanti alla trasformazione devono elaborare un piano di trasformazione comune.
Relazione dell’organo amministrativo
Gli amministratori devono redigere una Relazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art.265е del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).
Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19
4. Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, la relazione dell’organo amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti ((contiene, per ciascuno dei benefici pubblici o dei benefici pubblici localizzati percepiti nei cinque anni anteriori, le informazioni previste dall’articolo 30, comma 6. In caso di fusione internazionale, la relazione contiene informazioni relative ai benefici pubblici percepiti negli ultimi cinque anni e ai benefici pubblici localizzati percepiti negli ultimi dieci anni)).
5. La relazione non è necessaria quando la società partecipante alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo amministrativo.
6. Gli amministratori riferiscono all’assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dai lavoratori stessi. Se il parere di cui al primo periodo è ricevuto almeno cinque giorni prima dell’assemblea, è allegato alla relazione e messo a disposizione nelle medesime forme.
Ai sensi dell’Art. 265е. del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))
(5) Entro 6 settimane prima della data dell’assemblea generale che delibera sulla trasformazione, la relazione dell’organo direttivo e il piano di trasformazione devono essere sottoposti al parere dei rappresentanti dei lavoratori e degli impiegati ai sensi dell’art. 7a del Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА)e, in mancanza di rappresentanti, a tutti i lavoratori e gli impiegati. I pareri ricevuti devono essere allegati alla relazione.
Relazione degli esperti
Ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile dell’art. 22 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art.265з. e dell’Art.265и del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) deve essere redatta una Relazione di esperti le cui modalità sono disposte dagli artt. di cui sopra.
La relazione di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile (Revisione legale dei conti).
Seconda fase – Pubblicità del progetto di fusione transfrontaliera e Termini e deposito di atti
Per quanto attiene la società italiana, ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile dell’art. 23 (Termini e deposito di atti) del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19:
- Il progetto di fusione, una volta redatto, è depositato in copia presso la sede della società e messo a disposizione in forma elettronica. Lo stesso è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti.
- la relazione dell’organo amministrativo è depositata in copia presso la sede della società e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti.
- la relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall’articolo 2501-sexies del codice civile restano a disposizione dei soci, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione.
Per quanto attiene la società bulgara, ai sensi dell’Art. 265ж del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)):
Il progetto di fusione e la relazione dell’organo amministrativo di ciascuna società trasformante e/o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria devono essere depositati presso il Registro delle imprese almeno un mese prima della data dell’assemblea generale convocata per deliberare sulla trasformazione.
Insieme agli atti di cui al comma 1, deve essere pubblicato nel registro di commercio un avviso secondo cui i soci o azionisti, i creditori, nonché i lavoratori e gli impiegati possono presentare proposte e obiezioni al piano di trasformazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale.
Il libero accesso del pubblico ai registri pertinenti in cui è iscritta una società trasformanda e/o incorporante con sede legale in un altro Stato membro, per quanto riguarda gli atti e le informazioni di cui all’articolo 123 (Pubblicità), paragrafo 7, comma 1 e all’articolo 160 octies (Pubblicità), paragrafo 6, comma 1 della direttiva (UE) 2017/1132 è garantito tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)) di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132.
Terza fase – Certificato preliminare
Ai sensi dell’art. 29 (Certificato preliminare) del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione……..
Ai sensi dell’Art. 265л del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))
- Qualora la società incorporante in seguito a fusione o la società neocostituita in seguito a fusione abbia sede in un altro Stato membro, l’organo di gestione di ciascuna società trasformante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione in relazione a tale società.
- Qualora la società trasformante in seguito a scissione o separazione abbia sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’organo di gestione richiede al registro delle imprese il rilascio di un certificato di legalità della trasformazione.
Quarta fase – Delibera di trasformazione ed atto di fusione
Ai sensi del primo comma dell’art. 2504 del c.c. e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 la fusione deve risultare da atto pubblico.
Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione è una società italiana il notaio redige l’atto pubblico di fusione di cui all’art. 2504 del c.c. ed espleta il controllo di legalità di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione relativi a ciascuna delle società partecipanti, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce il certificato preliminare redatto dalla competente autorità, senza oneri, dal registro delle imprese, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)).
Ai sensi del quarto comma dell’articolo 33 (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro il controllo di legalità di cui al comma 1 è espletato dall’autorità all’uopo designata da tale Stato.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 32 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato l’atto pubblico di fusione è redatto dall’autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione ed è depositato presso il notaio ai fini di cui all’articolo 34, comma 2 (Se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall’espletamento del controllo di cui all’articolo 33, comma 2, l’atto pubblico di fusione, unitamente all’attestazione dell’espletamento del suddetto controllo, è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.
Per quanto attiene la società italiana, per quanto detto sui termini, va da sé che l’assemblea che dovrà deliberare la trasformazione dovrà essere convocata almeno
- quarantacinque giorni dopo il deposito
- del “Progetto di fusione”
- della “Relazione dell’organo amministrativo”;
- trenta giorni dopo il deposito della relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall’articolo 2501-sexies del codice civile;
- trenta giorni dopo l’iscrizione del progetto di fusione transfrontaliera nel registro delle imprese
Per quanto attiene la società bulgara, per quanto detto sui termini, va da sé che l’assemblea che dovrà deliberare la trasformazione dovrà essere convocata almeno trenta giorni dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese
- del “Progetto di fusione”
- della “Relazione dell’organo amministrativo”.
la Delibera di trasformazione è regolamentata dell’art. 24 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265к del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).
Quinta fase – Pubblicità
Ai sensi del primo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione è italiana, entro trenta giorni, l’atto di fusione, unitamente all’attestazione di cui all’articolo 33, comma 1, e ai certificati preliminari, ((ove previsti,)) è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti e la società risultante dalla fusione. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall’espletamento del controllo di cui all’articolo 33, comma 2, l’atto pubblico di fusione, unitamente all’attestazione dell’espletamento del suddetto controllo, è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. ((Nel caso di fusione internazionale, il termine di deposito di cui al primo periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia.))
Ai sensi dell’Art. 265м del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) l’organo di gestione della società neocostituita o incorporante con sede legale nella Repubblica di Bulgaria presenta domanda di iscrizione nel Registro delle imprese della fusione o dell’acquisizione……….
Efficacia della fusione
Ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19:
4. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nel caso di cui al comma 3, la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, tramite il sistema europeo di interconnessione dei registri (BRIS (Business Registers Interconnection System)), da parte del registro delle imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che la fusione ha acquistato efficacia, a condizione che si sia provveduto all’iscrizione di cui all’articolo 34, comma 2 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 .
Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19:
Ai sensi dell’Art. 265н del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)):
2. in caso di fusione o acquisizione, quando la società ricevente o di nuova costituzione è di un altro Stato membro, la data determinata conformemente alla legislazione di tale Stato……………
Formalità semplificate
Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società incorporata, ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e dell’Art. 265р del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))sono previste formalità semplificate.
Partecipazione dei lavoratori
La partecipazione dei lavoratori alla trasformazione è regolamentata dall’art. 39 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e dall’Art. 265с del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).
(1) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
Articolo 122
Progetto comune di fusione transfrontaliera
L’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:
a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l’ubicazione della sede sociale proposta;
b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;
c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;
i) l’atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;
(2) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
Articolo 123
Pubblicità
1. Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126:
Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.
Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.
I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.
3. Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126, le informazioni seguenti:
Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.
Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.
(3) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
Articolo 131
Effetti della fusione transfrontaliera
1. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:
2. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:
c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.
5. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:
(4) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
Articolo 132
Formalità semplificate
1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:
