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Bulgaria – Decisione n. 88 del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2025 progetto di legge sul bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2025

Con Decisione n. 88 del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2025 è stato approvato il progetto di legge sul bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2025 (Решение № 88 на Министерския съвет от 24 февруари 2025 г. за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) ed  i documenti allegati da sottoporre alla approvazione del parlamento.

Documentazione sui prezzi di trasferimento – Local file – Allegato II al Capitolo V -Linee guida sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione nazionale e nazionale

Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022

OECD G20 Base Erosion and Profit hifting Project Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting – 

Allegato II al Capitolo V

Documentazione sui prezzi di trasferimento – Local file

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel Local File:

Ente locale

  • Una descrizione della struttura gestionale dell’ente locale, un organigramma locale e una descrizione delle persone a cui risponde la direzione locale e dei paesi in cui tali persone hanno le loro sedi principali.
  • Una descrizione dettagliata dell’attività e della strategia aziendale perseguita dall’ente locale, inclusa un’indicazione se l’ente locale è stato coinvolto o interessato da ristrutturazioni aziendali o trasferimenti di beni immateriali nell’anno in corso o immediatamente precedente e una spiegazione degli aspetti di tali transazioni che interessano l’ente locale.
  • Principali concorrenti.

Transazioni controllate

Per ciascuna categoria materiale di transazioni controllate in cui è coinvolta l’entità, fornire le seguenti informazioni:

  • Una descrizione delle transazioni materiali controllate (ad esempio, approvvigionamento di servizi di produzione, acquisto di beni, fornitura di servizi, prestiti, garanzie finanziarie e di prestazione, licenze di beni immateriali, ecc.) e del contesto in cui tali transazioni hanno luogo.
  • L’importo dei pagamenti e delle entrate intragruppo per ciascuna categoria di transazioni controllate che coinvolgono l’entità locale in base alla giurisdizione fiscale del pagatore o del beneficiario estero (ad esempio pagamenti e entrate per prodotti, servizi, royalties, interessi, ecc.)  suddivise  in base alla giurisdizione fiscale del pagatore o del beneficiario estero
  • Identificazione delle imprese associate coinvolte in ciascuna categoria di transazioni controllate e delle relazioni tra di esse.
  • Copie di tutti gli accordi interaziendali rilevanti conclusi dall’entità locale.
  • Un’analisi dettagliata della comparabilità e della funzionalità del contribuente e delle imprese associate rilevanti rispetto a ciascuna categoria documentata di transazioni controllate, comprese eventuali modifiche rispetto agli anni precedenti. (Nella misura in cui questa analisi funzionale duplica le informazioni presenti nel file master, è sufficiente un riferimento incrociato al file)
  • Un’indicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato in relazione alla categoria di transazione e le ragioni per cui è stato selezionato tale metodo.
  • Un’indicazione dell’impresa associata selezionata come parte sottoposta a test, se applicabile, e una spiegazione delle ragioni di tale selezione.
  • Una sintesi delle ipotesi importanti fatte nell’applicazione della metodologia dei prezzi di trasferimento.
  • Se pertinente, una spiegazione delle ragioni per cui si esegue un’analisi pluriennale.
  • Elenco e descrizione di eventuali transazioni comparabili non controllate selezionate (interne o esterne), nonché informazioni sugli indicatori finanziari rilevanti per le imprese indipendenti su cui si è fatto affidamento nell’analisi dei prezzi di trasferimento, inclusa una descrizione della metodologia di ricerca comparabile e della fonte di tali informazioni.
  • Una descrizione di eventuali rettifiche di comparabilità effettuate e un’indicazione se sono state apportate rettifiche ai risultati della parte testata, alle transazioni non controllate comparabili o ad entrambe.
  • Una descrizione delle ragioni per cui si è concluso che le transazioni rilevanti sono state valutate a condizioni di piena concorrenza sulla base dell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento selezionato
  • Riepilogo delle informazioni finanziarie utilizzate nell’applicazione della metodologia dei prezzi di trasferimento.
  • Una copia degli  Advance pricing agreement (APA) unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e di altri ruling fiscali di cui la giurisdizione fiscale locale non è parte e che sono correlati alle transazioni controllate descritte sopra.

Informazioni finanziarie

  • Conti finanziari annuali dell’ente locale per l’anno fiscale interessato. Se esistono dichiarazioni verificate, devono essere fornite e, in caso contrario, devono essere fornite le dichiarazioni non verificate esistenti.
  • Informazioni e tabelle di allocazione che mostrano come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo dei prezzi di trasferimento possono essere collegati ai bilanci annuali.
  • Tabelle riepilogative dei dati finanziari rilevanti per i dati comparabili utilizzati nell’analisi e delle fonti da cui tali dati sono stati ottenuti.

Ordinanza N.16 della Banca Nazionale Bulgara, Capitolo quattro: ISTITUZIONI DI MONETA ELETTRONICA

Ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara

Capitolo quattro
ISTITUZIONI DI MONETA ELETTRONICA

Sezione I
Autorizzazione degli istituti di moneta elettronica

Domanda di concessione di licenza
Articolo 22.
(1) La domanda per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di istituto di pagamento deve essere presentata per iscritto alla BNB.
La domanda dovrà contenere il nome, l’indirizzo della sede legale e della sede legale del richiedente, una descrizione esauriente dell’attività relativa all’emissione di moneta elettronica che il richiedente intende svolgere, l’e-mail e l’eventuale sito web, nonché i dati delle persone da contattare in merito i documenti presentati.

Documenti e informazioni richiesti
Articolo 23.(1) Alla domanda ai sensi dell’Articolo 22 devono essere allegati i seguenti documenti e informazioni relativi al richiedente:
copia autenticata dello statuto o dell’atto costitutivo e, nel caso di società in corso di costituzione, copia autenticata della deliberazione dell’Assemblea costitutiva di costituzione della società e del verbale dell’Assemblea riunione per l’elezione degli organi gestori;
documenti attestanti che è stato versato il capitale richiesto ai sensi dell’articolo 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (Art. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di moneta elettronica deve disporre di capitale iniziale, comprensivo di uno o più di gli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.);
nel caso di società in fase di costituzione, un certificato bancario attestante che i conferimenti in denaro sono stati versati su un conto di raccolta fondi e, per i conferimenti non in denaro, i documenti di cui agli articoli 72 (CONTRIBUTI NON MONETARI) e 73 (PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NON MONETARI) della Legge sulla Commercio;
una dichiarazione e i documenti presentati dagli azionisti/soci riguardanti l’origine dei fondi utilizzati per effettuare i conferimenti delle azioni sottoscritte, rispettivamente quote, o per acquisire tali azioni/partecipazioni;
un codice identificativo univoco;
informazioni se il richiedente è stato o è attualmente regolamentato da un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari;
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) una dichiarazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 6 (dichiarazione sulle circostanze di cui Articolo 3, punto 6 o articolo 4 della legge sulle relazioni economiche e finanziarie con Società iscritte in Giurisdizioni a Regime Fiscale Preferenziale, i Soggetti ad esse riconducibili Loro e i loro titolari effettivi;);
(ex punto 6; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) una descrizione completa delle attività del richiedente negli ultimi tre anni o nel periodo in cui la società è stata operativa, a meno che il richiedente non sia in fase di costituzione;
(ex punto 7; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un programma di attività, che includa almeno quanto segue:
a) una descrizione esaustiva delle attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica e di prestazione di servizi di pagamento che il richiedente intende prestare, con l’indicazione di ciascuno dei servizi previsti di:
aа) un diagramma del flusso di fondi;
una descrizione del processo di regolamento dei fondi;
bozze di contratti tra tutte le parti coinvolte nella fornitura di servizi di pagamento, compresi quelli con circuiti di carte di pagamento, se applicabili;
il tempo di esecuzione dei servizi relativi alle attività di emissione di moneta elettronica e, ove applicabile, il tempo di esecuzione delle operazioni di pagamento ai sensi degli articoli 87 e 88 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento;
una copia di un progetto di contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica e un progetto di contratto quadro ai sensi dell’articolo 59, comma 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento sulla fornitura di servizi di pagamento se il il richiedente prevede di fornire tali servizi;
il numero stimato dei locali dai quali il richiedente intende emettere, distribuire e rimborsare moneta elettronica o prestare i servizi di pagamento, anche tramite filiali o agenti, e i loro indirizzi, se applicabili;
una descrizione delle attività accessorie all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento, comprese le attività ai sensi dell’articolo 42, comma 1, punto 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, se applicabile;
una dichiarazione indicante se il richiedente intende concedere prestiti ai sensi dell’articolo 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e gli importi di tali prestiti, qualora il richiedente intenda fornire servizi di pagamento oltre all’emissione, distribuzione e riscatto di moneta elettronica ;
una dichiarazione attestante se il richiedente entrerà in possesso dei fondi in questione;
una dichiarazione attestante se il richiedente intende emettere, distribuire e riscattare moneta elettronica o fornire servizi di pagamento in altri Stati membri o paesi terzi;
l’indicazione se il richiedente intende, per i prossimi tre anni, fornire o fornisce già attività aggiuntive ai sensi dell’articolo 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, diverse da quelle di cui alla lettera “d”, inclusa una descrizione del tipo e del volume previsto delle attività;
le informazioni specificate negli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/08 nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punti 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento;
9. (ex punto 8; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un piano aziendale o un budget previsionale per i primi tre anni di attività, comprendente almeno quanto segue:
а) un piano di sviluppo dell’azienda e la giustificazione economica dell’attività, che deve contenere:
аа) le fasi di attuazione del piano di sviluppo della società in relazione all’emissione, alla distribuzione e al riscatto di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento richiesti e il calendario previsto per l’attuazione del piano di sviluppo con periodi specifici per ciascuna fase;
un’analisi completa del mercato della moneta elettronica e, se il richiedente intende fornire servizi di pagamento, del relativo segmento di mercato dei servizi di pagamento, compresa la concorrenza e i vantaggi competitivi individuali dell’azienda;
una descrizione dei detentori di moneta elettronica e degli utenti dei servizi di pagamento a cui sono destinati i servizi di pagamento previsti, se il richiedente prevede di fornire servizi di pagamento, materiale di marketing e canali di distribuzione;
rendiconti finanziari sottoposti a revisione degli ultimi tre anni o del periodo durante il quale la società è stata operativa, o una sintesi della situazione finanziaria per quelle società che non hanno ancora prodotto rendiconti finanziari annuali a meno che il richiedente non sia in fase di costituzione;
un budget previsionale per i primi tre anni di attività, basato su stime realistiche, che dimostri che il richiedente è in grado di impiegare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati che consentono al richiedente di operare correttamente in conformità con la linea guida 4.1, punto “c” nel set di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, che contiene:
аа) previsioni di conto economico e stato patrimoniale, compresi scenari target e di stress, nonché le relative ipotesi di base, relative al volume e al valore delle transazioni, al numero di clienti, ai prezzi, all’importo medio per transazione, all’aumento previsto della redditività soglia;
(modificato; Gazzetta dello Stato, numero 47 del 2023) spiegazioni delle principali linee di entrate e spese, compresi i costi della funzione di controllo interno e delle attività esternalizzate, se previste; debiti finanziari e beni patrimoniali;
uno schema e una ripartizione dettagliata dei flussi di cassa stimati per i prossimi tre anni;
informazioni sui fondi propri, compreso l’importo e la ripartizione dettagliata della composizione del capitale iniziale, come previsto dall’articolo 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento);
(modificato; Gazzetta dello Stato, numero 21 del 2019) informazioni sui fondi propri minimi richiesti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, se l’istituto di moneta elettronica intende fornire solo servizi di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica, e ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per quanto riguarda i servizi di pagamento che non sono legati all’emissione di moneta elettronica, se l’istituto di moneta elettronica prevede di fornire tali servizi, che comprende una proiezione annuale dell’importo dei fondi propri e una ripartizione dei fondi propri per elemento per tre anni;
10. (ex punto 9; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) regole e procedure per la gestione delle attività di un istituto di moneta elettronica, che coprono l’attività del richiedente, le sue filiali e i suoi agenti, che contengono:
а) una descrizione dell’organizzazione strutturale in conformità con la Linea guida 5 nella serie di Linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09, inclusa una descrizione dell’interazione del richiedente con altri prestatori di servizi di pagamento e/o sistemi di pagamento;
un dispositivo di governance e meccanismi di controllo interno in conformità con la linea guida 8 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficaci;
meccanismi di controllo interno utilizzati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in conformità con la linea guida 14 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09;
progetto di norme interne sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
una procedura per il monitoraggio, la gestione e il tracciamento degli incidenti di sicurezza e dei reclami dei clienti relativi alla sicurezza in conformità con la Linea guida 9 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
una procedura per l’archiviazione, il monitoraggio, il tracciamento e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili sui pagamenti in conformità con la Linea guida 10 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
accordi di continuità operativa in conformità con la linea guida 11 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09, inclusa una chiara descrizione dei processi critici, piani di emergenza efficaci e una procedura per testare e rivedere regolarmente l’adeguatezza e l’efficienza di tali piani;
i principi applicati alla raccolta di dati statistici su performance, transazioni e frodi in conformità alla Linea guida 12 nel set di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA/GL/2017/09;
regole di sicurezza in conformità alla Linea guida 13 nel set di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
11. (ex punto 10; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) misure per la salvaguardia dei fondi dei detentori di moneta elettronica e/o dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento e strumenti di pagamento utilizzati in conformità con la linea guida 7.1 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
12. (ex punto 11; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un elenco delle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
13. (ex punto 12; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un elenco degli azionisti/partner e delle azioni/quote di capitale da essi detenute, compreso il loro codice identificativo univoco o dati di identità personale;
14. (ex punto 13; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un diagramma che mostra la struttura del richiedente, che include il nome e la percentuale di partecipazione (nel capitale/diritti di voto) di qualsiasi persona che ha o avrà, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, indicando le persone considerate titolari di una partecipazione qualificata (ex punto 14; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) l’elenco delle persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, indicando per ciascuno di essi il numero e la tipologia delle azioni o altre quote, sottoscritte o da sottoscrivere, nonché il valore nominale di tali azioni o altre quote;
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un elenco delle persone che detengono il tre o più del tre per cento delle azioni/quote o dei diritti di voto connessi alle azioni/quote del capitale del richiedente, indicando per ciascuna persona il numero e il tipo di azioni o altre quote, sottoscritte o da sottoscrivere, nonché il valore nominale di tali azioni o altre quote;
(ex punto 15; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) una descrizione del gruppo a cui appartiene il richiedente e informazioni sull’impresa madre, ove applicabile;
(ex punto 16; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un elenco delle persone che hanno stretti legami con il richiedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 38 del regolamento (ЕU) n. 575/2013, con l’indicazione della natura degli stretti legami rispetto a ciascuna delle persone;
(ex punto 17; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) documenti e informazioni di cui all’articolo 25 sulle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e sui membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
(ex punto 18; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) documenti e informazioni di cui all’articolo 26 sui soggetti titolari di una partecipazione qualificata;
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) documenti e informazioni di cui all’articolo 27a sulle persone che detengono il tre o più del tre per cento delle azioni/quote o dei diritti di voto connessi alle azioni/quote;
(ex punto 19; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) documenti e informazioni di cui all’articolo 32 sugli agenti e sulle filiali di cui si avvale il richiedente, se presenti;
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) documenti e informazioni in conformità agli Orientamenti EBA/GL/2019/02 nel caso in cui il richiedente intenda esternalizzare funzioni operative;
(ex punto 20; modificato; Gazzetta dello Stato, edizione 38 del 2020) dati identificativi della società di revisione designata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, punto 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), che è una società di revisione registrata secondo le disposizioni di la Legge sulla revisione finanziaria indipendente, con l’inclusione del nome, della sede legale e dell’indirizzo della sede centrale, nonché i dettagli di contatto;
(ex punto 21; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un contratto di assicurazione o altro documento equivalente che confermi l’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o altra garanzia comparabile, con un importo di copertura conforme alle Linee guida EBA/GL/2017/08, indicando la copertura delle relative passività nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, commi 7 e 8 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento (ex punto 22; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un documento su come il richiedente ha calcolato l’importo minimo dell’assicurazione sulla responsabilità professionale o altra garanzia comparabile, in conformità con i requisiti degli orientamenti EBA/GL/2017/08, compresi tutti i componenti applicabili della formula specificata nell’articolo 14, nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punti 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento);
(ex punto 23; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) una dichiarazione che le informazioni allegate alla domanda e i documenti allegati alla domanda sono aggiornati, completi e veritieri;
(ex punto 24; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un documento attestante che la tassa di cui all’articolo 70 è stata pagata.
(2) Alla domanda, ai documenti e alle informazioni ad essa allegati si applicano le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2–9.

Requisiti di qualifica, esperienza professionale e onorabilità
Articolo 24.Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 si applicano alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente, ai membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché alle persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, e alle persone che per legge rappresentano le persone giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente.

Dati relativi alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e ai membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza
Articolo 25.(1) I documenti e le informazioni di cui all’articolo 5 devono essere presentati alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e ai membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza.

Dati sulle persone che detengono una partecipazione qualificata
Articolo 26.((1) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia o abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, i documenti e devono essere fornite le informazioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
Il richiedente non deve presentare documenti e informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, se la persona giuridica che detiene o ha sottoscritto una partecipazione qualificata è la BNB o un prestatore di servizi di pagamento autorizzato dalla BNB. In questo caso, la Banca nazionale bulgara può richiedere che vengano forniti documenti e informazioni aggiuntivi per certificare la conformità ai requisiti pertinenti ai sensi della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.

Approvazione per l’acquisizione del controllo della partecipazione
Articolo 27.(1) Una persona fisica o giuridica che richiede la previa approvazione della BNB ai sensi dell’articolo 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) per acquisire o aumentare direttamente o indirettamente azioni/partecipazioni o azioni/partecipazioni con diritto di voto in una moneta elettronica istituto autorizzato dalla BNB, se a seguito dell’acquisizione la partecipazione diventa qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013, o se tale partecipazione raggiunge o supera i 20 , soglie del 30 o 50% delle azioni/partecipazioni o delle azioni/partecipazioni con diritto di voto, nonché nel caso in cui l’istituto di moneta elettronica diventi una filiale, presenta alla BNB una domanda scritta sulla sua decisione di acquisizione, allegando i documenti e le informazioni sotto Articolo 7 dello stesso.

Notifica in caso di acquisizione di tre o più del tre per cento di azioni/quote o diritti di voto associati ad azioni/quote
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)
Articolo 27a.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) (1) Qualsiasi persona/entità che ha acquisito tre o più del tre per cento di azioni/quote o diritti di voto associati ad azioni/quote in un istituto di moneta elettronica autorizzato da la BNB, trasmette alla BNB una comunicazione scritta allegando i documenti e le informazioni di cui all’articolo 7a.

Sezione II
Capitale dell’Istituto di Moneta Elettronica e Tutela
Le misure
(titolo modificato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Disposizioni generali
Articolo 28.(1) Il capitale iniziale ai sensi dell’articolo 38 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, che l’istituto di moneta elettronica detiene al momento dell’ottenimento della licenza, comprende uno o più elementi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, punti 1– 5.
Al capitale iniziale dell’istituto di moneta elettronica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.
L’istituto di moneta elettronica detiene in ogni momento fondi propri per un importo che non può rientrare nel valore più elevato ai sensi dell’articolo 38 o dell’articolo 39, paragrafi 2–6 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.
Se un istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo, al quale appartiene anche un altro istituto di moneta elettronica, un ente creditizio, un istituto di pagamento, un intermediario degli investimenti, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazione o di riassicurazione, gli elementi che soddisfano i requisiti di fondi propri devono non essere utilizzato più di una volta nel calcolo dei fondi propri. Questo requisito si applica anche qualora l’istituto di moneta elettronica svolge le attività accessorie di cui all’articolo 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento).
Qualora l’istituto di moneta elettronica svolga una delle attività accessorie di cui all’articolo 42 dei servizi di pagamento e dei sistemi di pagamento e il valore della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, l’istituto di moneta elettronica può calcolare l’importo dei fondi propri sulla base su una quota rappresentativa, per la quale si presuppone che sarà utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, se tale quota rappresentativa può essere ragionevolmente stimata sulla base di dati storici e in modo affidabile.
Se l’istituto di moneta elettronica non ha svolto attività commerciale per un periodo sufficientemente lungo, i requisiti di fondi propri di un istituto di moneta elettronica sono calcolati sulla base dei dati previsionali sulla moneta elettronica in circolazione, supportati dal piano aziendale presentato, che deve essere soggetto ad aggiustamenti nel suddetto business plan.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, edizione 38 del 2020) L’istituto di moneta elettronica informa immediatamente la BNB se la sua solvibilità è in pericolo o se i fondi propri dell’istituto di moneta elettronica scendono al di sotto del valore più elevato di cui all’articolo 38 o all’articolo 39 , paragrafi 2–6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento).

Report sui fondi propri
Articolo 29.(1) L’istituto di moneta elettronica redige una relazione sui fondi propri sulla base del bilancio dell’ultimo giorno di ogni trimestre. Tale rapporto dovrà essere presentato al Dipartimento bancario della BNB entro il 15 del mese successivo al periodo trimestrale di riferimento.
La Banca nazionale bulgara può richiedere a un istituto di moneta elettronica di presentare la relazione sui fondi propri ai sensi del paragrafo 1 con frequenza e scadenza diverse per la presentazione della relazione.
La Banca nazionale bulgara può richiedere ad un istituto di moneta elettronica di fornire informazioni sui propri fondi su base consolidata per un periodo specifico.
Il vicegovernatore della BNB a capo del dipartimento bancario impartisce istruzioni per determinare la forma e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 1.

Informazioni aggiuntive
Articolo 30.L’istituto di moneta elettronica comunica alla BNB le attività accessorie di cui all’articolo 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento che intende svolgere, entro un mese prima dell’inizio di dette attività.

Obblighi di informazione da parte dell’Istituto di moneta elettronica
Articolo 31.(1) Una società autorizzata ad esercitare l’attività di istituto di moneta elettronica presenta alla BNB il conto annuale e il conto semestrale conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 commi 1 e 2.
(2) (abrogato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Fornitura di informazioni sui conti di salvaguardia
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)
Articolo 31a.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) Una società autorizzata a svolgere operazioni come istituto di moneta elettronica fornisce alla BNB informazioni sui conti di salvaguardia aperti ai sensi dell’articolo 12а.

Fornitura di informazioni sui prestiti concessi
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022)
Articolo 31 ter.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022) Un istituto di moneta elettronica che concede prestiti ai sensi dell’articolo 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento fornisce alla BNB informazioni sui prestiti concessi secondo la procedura dell’articolo 12b.

Sezione III
Agenti, Filiali ed Enti a cui vengono esternalizzate le attività
di un istituto di moneta elettronica
(titolo modificato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Registrazione degli agenti e delle filiali
Articolo 32.(1) Gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti.
Gli istituti di moneta elettronica possono distribuire e riscattare moneta elettronica e fornire servizi di pagamento tramite agenti.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere sul territorio della Bulgaria le attività di cui al paragrafo 2, presenta alla BNB i seguenti documenti e informazioni:
1. una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica fornirà tramite l’agente;
2. documenti e informazioni di cui all’articolo 15, comma 1, punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Se l’agente è un istituto di moneta elettronica autorizzato o registrato dalla BNB, l’istituto di moneta elettronica fornirà alla BNB solo le informazioni relative alla data e al numero delle informazioni già presentate in linea con i requisiti di un altro atto legislativo, che è coerente con la contenuto e volume delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere le attività di cui al paragrafo 2 tramite un agente sul territorio di un altro
Stato membro, presenta alla BNB una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica presterà tramite l’agente, nonché i documenti e le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere attività tramite una succursale nel territorio di un altro Stato membro, presenta alla BNB una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica svolgerà tramite la succursale, nonché i documenti e le informazioni di cui all’articolo 15, comma 4.
Entro sette giorni dalla notifica all’istituto di moneta elettronica della decisione della BNB di registrare l’agente o la succursale ai sensi dell’articolo 32, comma 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), l’istituto di moneta elettronica notifica all’istituto di moneta elettronica BNB dalla data a partire dalla quale inizia la propria attività tramite un agente o una filiale nel territorio di un altro Stato membro.
La BNB iscrive, rifiuta di iscrivere o cancella un agente o una succursale di un istituto di moneta elettronica dal registro tenuto dalla BNB ai sensi dell’articolo 19 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento per ordine del Vicegovernatore. dirigere il dipartimento bancario per i motivi previsti dall’articolo 43 della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.
Gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Bulgaria, che svolgeranno attività direttamente o tramite una succursale, o svolgeranno le attività specificate al paragrafo 2 tramite un agente sul territorio di un altro Stato membro dopo aver soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 43 della La Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) sarà iscritta nel registro presso la BNB.
L’agente di un istituto di moneta elettronica non può svolgere le attività di cui al comma 2 tramite terzi.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) I documenti e le informazioni di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 devono essere presentati in lingua bulgara. Tutti i documenti in lingua straniera devono essere presentati in originale e devono essere accompagnati da una traduzione in lingua bulgara, e i documenti formali presentati devono essere legalizzati in conformità con la legislazione in vigore.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) Un documento di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 può essere sostituito da una dichiarazione autenticata da un notaio nei casi in cui l’ordinamento giuridico di un altro Paese non prevede il rilascio di tale documento -mento, che deve essere certificato da un documento formale rilasciato dalle autorità competenti di questo paese.
(ex paragrafo 11; Gazzetta dello Stato, edizione 38 del 2020; modificato; Gazzetta dello Stato, edizione 23 del 2021) Qualora i dati di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 siano cambiati, l’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni pertinenti entro 14 giorni dopo il verificarsi della modifica.

Punto di contatto centrale
Articolo 33.(1) Un istituto di moneta elettronica autorizzato in un altro Stato membro che svolge le attività di cui all’articolo 32 paragrafo 2 sul territorio della Bulgaria tramite agenti istituisce un punto di contatto centrale nella Repubblica di Bulgaria nel caso in cui:
(modificato; Gazzetta dello Stato, numero 23 del 2021) il numero totale di agenti attraverso i quali l’istituto di moneta elettronica svolge attività sul territorio della Bulgaria in regime di stabilimento non è inferiore a dieci;
(modificato; Gazzetta dello Stato, numero 23 del 2021) il valore totale delle operazioni di pagamento eseguite sul territorio della Bulgaria tramite agenti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, compreso il pagamento le transazioni avviate nella fornitura del servizio ai sensi dell’articolo 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), superano i 6 milioni di BGN o il suo equivalente in valuta estera e l’istituto di pagamento opera sul territorio della Bulgaria con il diritto di stabilimento attraverso a almeno due agenti; O
(modificato; Gazzetta dello Stato, numero 23 del 2021) il numero totale delle operazioni di pagamento eseguite sul territorio della Bulgaria tramite agenti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, compreso il numero del pagamento transazioni ai sensi dell’articolo 4, punto 7 della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, supera le 100.000 transazioni e l’istituto di moneta elettronica opera sul territorio della Bulgaria con il diritto di stabilimento attraverso almeno due agenti.
Il punto di contatto centrale funge da punto di contatto unico dell’istituto di pagamento nei suoi rapporti con le autorità competenti dello Stato membro d’origine e con la BNB, anche presentando documenti e informazioni alle autorità competenti su richiesta. Il punto di contatto centrale agevola le autorità competenti dello Stato membro d’origine o della BNB nello svolgimento degli esami di vigilanza degli agenti e nell’attuazione delle misure di vigilanza imposte dalle autorità competenti.
(3) L’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni ai sensi dell’articolo 16 comma 3 sull’istituzione di un punto di contatto centrale.
(4) (modificato; Gazzetta dello Stato, numero 23 del 2021) In caso di modifica dei dati di cui al paragrafo 3, l’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni pertinenti entro 14 giorni dal verificarsi della modifica.
L’istituto di moneta elettronica presenta alla BNB i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 3 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare in cui si è verificata una delle circostanze di cui al paragrafo 1.

Esternalizzazione
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)
Articolo 33a.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) Un istituto di moneta elettronica esternalizza le funzioni operative ai sensi delle disposizioni dell’articolo 16а.

Trasformazione di un istituto di moneta elettronica
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022)
Articolo 33 ter. (nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022) (1) Un istituto di moneta elettronica viene trasformato secondo la procedura dell’articolo 16b.
Per la concessione dell’autorizzazione alla trasformazione di un istituto di moneta elettronica si applicano le disposizioni dell’articolo 16c.

Dichiarazione dei Redditi Società di Persone 2023 (Periodo d’imposta 2022) Modelli e istruzioni

Devono utilizzare il modello Redditi Sp:

  • le società semplici
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

Modello Redditi società di persone 2023 – pdf

Dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali ed equiparati 2023 (Periodo d’imposta 2022) Modelli e istruzioni

Il modello Redditi Enc – Enti non commerciali ed equiparati deve essere utilizzato dai seguenti soggetti Ires:

Sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni.

  • enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) a eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
  • società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
  • curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Attenzione: gli enti non commerciali si caratterizzano per non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, che non determina reddito d’impresa. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività (cioè, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto) è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; regola che si applica, in ogni caso agli enti non residenti.

Dichiarazione dei Redditi Società di Capitali 2023 (Periodo d’imposta 2022) Modelli e istruzioni

Devono utilizzare il modello Redditi Sc i soggetti Ires e più precisamente:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato
  • gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
  • le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

Provvedimento – pdf

Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2023 (Periodo d’imposta 2022) Modelli e istruzioni

Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:

  • nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe).

Provvedimento – pdf

Fascicolo 1

Modello Redditi persone fisiche (fascicolo 1) – pdf

Istruzioni per la compilazione (fascicolo 1) – pdf

Fascicolo 2

Fascicolo 3

 

Servizi Tayros Consulting

Costituzione di Società in Bulgaria

Assistenza

      • nell’individuazione della forma di società in Bulgaria più idonea allo svolgimento della sua attività d’impresa;
      • nel predisporre lo statuto della società individuando le clausole che possano meglio regolare la
        • gestione della società;
        • la sua attività;
        • i rapporti tra i suoi organi.
      • nel costituire società in Bulgaria
      • nella registrazione presso gli uffici amministrativi e fiscali della Bulgaria

Tutti gli atti della costituenda società sono redatti in italiano e bulgaro, nel pieno rispetto della normativa della Bulgaria, con deleghe rilasciate ai ns. professionisti per rendere il quanto più agevole possibile al cliente l’iter costitutivo.

Assistenza all’individuazione o realizzazione di Insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, negozi, officine.

Assistenza nell’espletamento di tutte le procedure, pratiche amministrative e domande presso le Pubbliche Amministrazioni finalizzate al rilascio di

  • Iscrizioni
  • Licenze
  • Autorizzazioni

Monitoraggio Bandi di Finanziamento Europei in Bulgaria ed assistenza alla redazione, presentazione  dei relativi Progetti

Accompagnamento in tutte le fasi di predisposizione e gestione di una domanda di agevolazione fino, in caso di successo, alla pianificazione operativa e alla gestione del progetto stesso.

      • Monitoraggio Bandi Europei in Bulgaria
      • Presentazione della Domanda di Agevolazione

Rilevazione contabile, fatturazione, prima nota, registrazione e gestione amministrativa dei flussi finanziari

Contabilità in Bulgaria

      • Gestione della fatturazione passiva fino all’elaborazione delle disposizioni di pagamento
      • Fatturazione attiva e gestione incassi
      • Gestione amministrativa dei flussi finanziari in entrata ed in uscita
      • Gestione anagrafica dei fornitori e dei clienti
      • Supporto alla definizione di policy aziendali di carattere organizzativo/contabile
      • Tenuta della contabilità

Predisposizione, Redazione e presentazione dei Bilanci presso l’Amministrazione  della Bulgaria

Predisposizione, Redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie in Bulgaria

Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2022 (Periodo d’imposta 2021) Modelli e istruzioni

Modelli e istruzioni aggiornati il 12 settembre 2022. Motivi dell’aggiornamento – pdf

Fascicolo 1

Fascicolo 2

Fascicolo 3