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Bulgaria – Pubblicazione dei bilanci annuali

Pubblicazione dei bilanci annuali

La base per questo sono le disposizioni del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ), in particolare quelle relative all’attività delle società di capitali.

Per quanto riguarda le

  • Società a  Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) – Ai sensi dell’art. 146, comma 1. 4 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)“Il bilancio annuale adottato deve essere depositato presso il registro delle imprese.”
  • Società per azioni – Акционерно дружество (АД) – Ai sensi dell’art.251, comma 2. 4del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)“Il rendiconto finanziario annuale approvato dall’assemblea generale deve essere presentato per la pubblicazione nel registro delle imprese.” 

Su questa base, tutti gli altri requisiti specifici sono regolati dalla Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството). Il capitolo sesto (art. 38) della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) è dedicato alla “Pubblicità dei Bilanci”, il settimo capitolo alle relazioni annuali (artt. da 39 a 47).

Il principio fondamentale adottato dalla Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) è che la pubblicazione dei bilanci previsti a tale scopo avviene mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese (Търговски регистър) presso l’Agenzia del Registro (Агенцията по вписванията).

L’art. 38, comma. 1 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) impone alle imprese di pubblicareil bilancio annuale (годишн финансов отчет), il bilancio consolidato e le relazioni annuali ai sensi del capitolo sette, adottati dall’assemblea generale dei soci o degli azionisti o dall’organismo competente”.

La direzione firma i bilanci annuali e si assume la responsabilità della loro accuratezza.

Prima di poter essere reso pubblico, deve essere approvato, secondo la procedura legale vigente, dai proprietari dell’impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Possono diventare pubblici solo dopo aver accettato i resoconti e i conti presentati loro dalla direzione.

Alla Domanda di pubblicazione dei bilanci annuali (Заявление за обявяване на годишни финансови отчети) è dedicato l‘art. 62а dell’Ordinanza n. 1 sulla tenuta, l’archiviazione e l’accesso al Registro delle imprese e al Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел).

A tale procedura va aggiunto che nei casi previsti dalla legge sulla contabilità, per essere accettati, i bilanci devono essere sottoposti a revisione contabile e corredati delle relative relazioni di revisione.

Una volta che i bilanci annuali sono stati adottati dai proprietari, la garanzia della loro pubblicità viene attuata nel modo seguente:

a) Tutti i commercianti ai sensi della legge commerciale devono richiedere l’iscrizione e presentare per la pubblicazione i bilanci richiesti nel registro commerciale.

b) Anche le persone giuridiche senza scopo di lucro devono presentare domanda di pubblicazione e inserimento nel presente registro, gestito dall’Agenzia del Registro secondo i termini e le condizioni della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro.

c) Tutte le altre aziende dovrebbero farlo tramite una pubblicazione aziendale o via Internet. L’accesso a Internet dovrebbe essere libero e gratuito per almeno tre anni dalla data di pubblicazione.

Il termine per la pubblicazione secondo le modalità sopra indicate è il 30 settembre dell’anno di rendicontazione successivo.

Per le società commerciali registrate in borsa, la Legge sull’offerta pubblica di titoli (Законът за публично предлагане на ценни книжа ) prevede un periodo di 90 giorni dalla fine dell’anno di rendicontazione per la presentazione dei bilanci annuali.

Il  bilancio consolidato (Консолидиран счетоводен баланс), ai sensi della Legge sull’offerta pubblica di titoli (Законът за публично предлагане на ценни книжа ) , deve essere presentato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento.

Ai sensi dell’art. 38, comma. 6 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) , nel caso di un gruppo economico, il bilancio individuale e quello consolidato devono essere presentati per la pubblicazione contestuale.

La pubblicazione del bilancio annuale è considerata regolare solo se accompagnata dalle due seguenti condizioni:

  1. Il testo integrale della relazione di revisione è allegato ai bilanci annuali delle imprese soggette per legge a revisione contabile indipendente. Senza il parere espresso dal revisore contabile iscritto nell’albo, gli utilizzatori delle informazioni finanziarie rendicontate non sarebbero in grado di decidere in quale misura accettarne l’affidabilità. Il revisore contabile abilitato verifica le affermazioni presentate dalla direzione nei bilanci ed esprime in merito il proprio parere professionale indipendente. Comprendere i report di audit non è un compito facile se gli utenti non hanno le conoscenze necessarie per farlo.
  2. È stata fornita la prova dell’accettazione dei bilanci annuali da parte dei proprietari o di un altro organismo autorizzato.

Ai sensi dell‘art. 62а, comma 2, punto 2, dell’Ordinanza n. 1 sulla tenuta, l’archiviazione e l’accesso al Registro delle imprese e al Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел),

  • per le micro, piccole e medie imprese è richiesta solo una dichiarazione del loro rappresentante legale, attestante l’accettazione del bilancio annuale e della relazione annuale sulle attività soggette a pubblicazione secondo il modello allegato n. 3
      1. valore di bilancio delle attività – BGN 900.000;
      2. ricavi netti delle vendite – 1.800.000 BGN;
      3. numero medio del personale nel periodo di riferimento: 10 persone.
      1. valore di bilancio delle attività – BGN 10.000.000;
      2. ricavi netti delle vendite – 20.000.000 BGN;
      3. numero medio del personale per il periodo di riferimento: 50 persone.
      1. valore di bilancio delle attività – BGN 50.000.000;
      2. ricavi netti delle vendite – 100.000.000 BGN;
      3. numero medio del personale per il periodo di riferimento: 250 persone.

DICHIARAZIONE 

ai sensi dell’art. 62a, comma. 2, articolo 2 dell’Ordinanza n. 1 del 2007. per la tenuta, la conservazione e l’accesso al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro

Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………………………………………………………………………….

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……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

(nome, cognome, cognome)

(Numero di identificazione personale, numero di identificazione nazionale o data di nascita di un cittadino straniero)………………………………………………………………………

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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

rappresentante legale di ………………………………………………………………………………………………………………..

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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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(nome dell’impresa)

con UIC/BULSTAT ………………………………………………………………………………………………………………,

sulla base dell’art . 62a, comma. 2, articolo 2 dell’Ordinanza n. 1 del 2007. per la tenuta, la conservazione e l’accesso al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro in relazione all’art . 38, comma. 1, articolo 1 e 2 della legge sulla contabilità

 

DICHIARO CHE:

L’azienda che rappresento è:

1. microimpresa ai sensi dell’art . 19, comma 1. 2 della legge sulla contabilità ;

2. piccola impresa ai sensi dell’art . 19, comma 1. 3 della legge contabile ;

3. media impresa ai sensi dell’art . 19, comma 1. 4 della legge contabile .

(cancellare ciò che non è necessario)

Il rendiconto finanziario annuale e la relazione annuale sulle attività presentati per la pubblicazione per l’anno …………….. è adottato dall’assemblea generale dei soci o degli azionisti o dall’organo competente ai sensi dell’art. 38, comma. 1 della legge sulla contabilità .

Nel determinare la categoria dell’impresa valgono i requisiti dell’art . 20 della legge sulla contabilità .

Sono consapevole che per eventuali dati falsi da me dichiarati sarò ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 313 del Codice penale .

 

città ……………….. Dichiarante: ……………………….
data: …………….

Ai sensi dell‘art. 62а, comma 2, punto 3, dell’Ordinanza n. 1 sulla tenuta, l’archiviazione e l’accesso al Registro delle imprese e al Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел), per le imprese di medie (art. 19, comma. 4 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството)) e grandi dimensioni (art. 19, comma. 5 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството)) e per quelle di interesse pubblico è obbligatoria la presentazione dei verbali delle Assemblee Generali.

Ai sensi dell‘art. 38, comma. 5 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) impone agli stessi gruppi di imprese altri requisiti, che dovrebbero essere riportati nei verbali dell’assemblea generale.

È prevista un’ipotesi nel caso in cui la società madre sia controllata da una società estera, ma non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato. È tenuta a pubblicare in bulgaro i bilanci consolidati della sua società madre entro tre mesi dalla scadenza per la loro pubblicazione.
Questa ipotesi, a parte il fatto che non è formulata in modo preciso, non copre il caso in cui la società madre estera non sia tenuta a redigere bilanci consolidati secondo la legge locale.

Ai sensi dell’art. 38, comma. 9 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) , l’obbligo di pubblicità dei bilanci annuali e delle relazioni correlate non si applica:

a) Le imprese di bilancio che, in quanto gestori di stanziamenti di bilancio, non sono tenute a pubblicare i propri bilanci annuali.

b) Imprese individuali che non sono soggette a revisione contabile indipendente a causa della presunta mancanza di interesse pubblico nelle loro attività.

c) I commercianti individuali e tutte le altre imprese che non hanno svolto alcuna attività nel periodo di riferimento. Tuttavia, tale circostanza deve essere dichiarata una sola volta, mediante pubblicazione nel registro delle imprese entro il 30 giugno dell’anno successivo. I commercianti individuali che non hanno svolto alcuna attività non devono presentare tale dichiarazione.

La definizione di ” imprese che non hanno svolto attività nel periodo di riferimento” è data nel § 1, punto 30 delle “Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби)”  della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) . Per essere tali, devono soddisfare contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:

1) nel periodo di riferimento non hanno effettuato operazioni ai sensi dell’art. 1, comma. 1 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ);

2) nel periodo di riferimento non si sono verificate le condizioni per la rilevazione dei ricavi in ​​conformità alla legge sulla contabilità e agli standard contabili applicabili;

3) non hanno svolto alcuna attività di investimento, produzione e/o vendita;

4) non aver acquistato beni e servizi allo scopo di ottenere redditi e profitti.

Tale impresa è esentata dalla pubblicazione dei propri bilanci annuali secondo la procedura sopra specificata.

Ciò non esime tuttavia la direzione dell’impresa dall’obbligo di predisporre il proprio rendiconto finanziario annuale ai sensi dell’art. 27 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството).

È del tutto possibile che vi siano voci di bilancio senza aver effettuato transazioni e realizzato entrate e uscite durante l’anno di rendicontazione.

I bilanci annuali dovrebbero essere conservati per un periodo di 10 anni.

Esiste anche un’agevolazione rivolta alle piccole imprese che non sono soggette a un controllo finanziario indipendente obbligatorio.
Possono pubblicare almeno il bilancio e la relativa nota integrativa. Questa agevolazione dovrebbe applicarsi anche alle microimprese che non sono soggette a revisione contabile obbligatoria, ma sono tenute a redigere un bilancio e un rendiconto economico. Potrebbe verificarsi una contraddizione con questa norma giuridica qualora una micro o piccola impresa applichi i Principi Contabili Internazionali adottati per l’applicazione nell’Unione Europea. Tali standard non consentono la redazione di alcun rendiconto finanziario diverso da quello completo. Tale ipotesi non è contemplata dalla legge contabile.

La legge sulla contabilità prevede una misura di protezione per le imprese a causa dei ritardi talvolta riscontrati nelle procedure presso l’Agenzia del Registro (Агенцията по вписванията).

Si riferisce ai casi in cui è stata richiesta la pubblicazione entro il termine stabilito, ma è stato disdetto a causa della necessità di eliminare determinati difetti. Se in tal caso l’impresa presenta una nuova richiesta di pubblicazione entro 14 giorni, si presume che il termine di legge sia stato rispettato.

Il controllo sugli obblighi di pubblicità dei bilanci annuali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) .

Per esercitare il controllo sull’obbligo di pubblicità, la legge sulla contabilità obbliga l’Agenzia del Registro (Агенцията по вписванията) a presentare in formato elettronico all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , entro il 31 ottobre dell’anno in corso, un elenco delle imprese che non hanno dichiarato i bilanci annuali richiesti per l’anno precedente.

Pertanto, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , entro due mesi dal ricevimento degli elenchi, dovrà adottare le misure necessarie per effettuare controlli e individuare eventuali violazioni degli obblighi di pubblicità da parte delle imprese.

Ai dirigenti delle imprese vengono inflitte sanzioni pecuniarie e agli stessi sanzioni patrimoniali pari allo 0,1% – 0,5% del valore dei ricavi netti delle vendite del periodo di riferimento.

Come in altri casi di violazioni della legge sulla contabilità, in caso di violazioni ripetute la multa e la sanzione patrimoniale vengono raddoppiate.

Bulgaria – Cooperative

Le cooperative in Bulgaria sono regolamentate dalla Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ) .

Un’eccezione è la cooperativa di edilizia e costruzione (жилищно-строителната кооперация (ЖСК)), la cui regolamentazione è contenuta nella legge sulle cooperative di costruzione di alloggi (Закона за жилищностроителните кооперации). Le norme che regolano le cooperative di mutue assicuratrici (взаимозастрахователните кооперации) sono contenute anche nel Codice delle Assicurazioni ( Кодекса на застраховането) .

La Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ) stabilisce che una cooperativa è un’associazione di almeno 7 persone capaci (Ai sensi dell’Art. 2 della Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ): Una cooperativa può essere costituita da almeno sette persone giuridiche capaci che prendono una decisione in un’assemblea costituente), con capitale variabile e un numero variabile di soci, che, attraverso l’assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attività commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali.

Ai sensi dell’Art. 1 della Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ): La cooperativa è un’associazione di persone fisiche con capitale variabile e un numero variabile di soci che, attraverso l’assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attività commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali. La cooperativa è una persona giuridica.

Quindi la cooperativa è una persona giuridica. Come le società commerciali e le associazioni senza scopo di lucro, una cooperativa è una persona giuridica societaria. A differenza di queste, però, solo le persone fisiche, e non le persone giuridiche, possono essere soci di una cooperativa, vale a dire: La cooperativa è solo un’entità giuridica primaria. La cooperativa nasce dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Costituzione di una cooperativa

Per costituire una cooperativa è necessaria un’assemblea costitutiva.

Nell’assemblea costitutiva, i fondatori eleggono tra loro a maggioranza semplice un presidente e un segretario dell’assemblea, che la presiedono.

Successivamente, si procede all’approvazione all’unanimità dello statuto, che deve specificare la denominazione, la sede legale, l’indirizzo della direzione, l’ambito di attività, i diritti e gli obblighi dei soci, la distribuzione degli utili, l’entità dei contributi, ecc. La legge ha un contenuto obbligatorio e uno facoltativo, una parte del contenuto obbligatorio è subordinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese .

Il passo successivo è l’elezione del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza, che deve essere effettuata all’unanimità. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente.

È il presidente che deve presentare i documenti di registrazione. L’iscrizione nel Registro delle Imprese viene pubblicata nella ” Gazzetta Ufficiale “.

La cooperativa deve iniziare a operare entro un anno dalla sua registrazione, altrimenti un pubblico ministero può chiedere al tribunale di cancellarla dal registro.

Fino alla sua registrazione, potrà svolgere attività commerciale tramite i suoi fondatori. Le transazioni vengono concluse dai fondatori e le loro conseguenze vengono trasferite alla cooperativa dopo la sua registrazione. In caso contrario, i fondatori sono responsabili solidalmente.

Membri

L’adesione avviene in due modi: quando la persona è un fondatore o aderisce dopo la registrazione della cooperativa. L’adesione ad una cooperativa costituita avviene compilando una domanda al consiglio di amministrazione. La domanda è soggetta all’approvazione del consiglio di amministrazione e dell’assemblea generale. Un candidato membro non può essere accettato se non previa approvazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea generale. Dopo che la persona è stata approvata come membro, sorgono i suoi diritti e obblighi in quanto membro della cooperativa.

I diritti e gli obblighi si dividono in revocabili e irrevocabili, legali e statutari, patrimoniali e non patrimoniali.

Diritti

  • diritto al dividendo  – il diritto patrimoniale più importante, revocabile (per decisione dell’assemblea generale, un dividendo non può essere distribuito)
  • Il diritto di voto è il diritto non patrimoniale più importante. Dà diritto al titolare di partecipare al voto nell’assemblea generale
  • il diritto di beneficiare delle attività della cooperativa – un diritto irrevocabile, ma il cooperatore può rinunciarvi
  • diritto di gestione – il cooperatore può partecipare alle riunioni dell’assemblea generale, prendere la parola, fare proposte
  • diritto all’informazione   include la possibilità di porre domande al consiglio di amministrazione e ai suoi membri, di esaminare i libri contabili e di essere informati sull’andamento degli affari della cooperativa
  • diritto a una quota di proprietà al momento della cessazione dell’iscrizione
  • diritto all’assicurazione sociale e sanitaria

Obblighi

  • obbligo di rispettare lo statuto
  • obblighi di versamento dei contributi specificati nello statuto – deriva dall’obbligo di rispettare lo statuto
  • obbligo di assistere e cooperare
  • obbligo di conformarsi alle decisioni degli organi di gestione
  • obbligo di partecipazione personale alle attività della cooperativa, ecc. definito nello statuto o nella legge

Gestione

La cooperativa è dotata di tre gruppi di organi di governo: obbligatorio, facoltativo e liberamente determinato. Tra quelli obbligatori ci sono: l’assemblea generale, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di amministrazione e il presidente. Il direttore esecutivo è designato come organo di gestione facoltativo. Quelli più genericamente definiti sono commissioni, comitati, ecc.

L’Assemblea Generale

Si tratta di un’autorità suprema le cui competenze possono essere suddivise in tre gruppi.

  • competenza giuridica
  • competenza statutaria – tramite lo statuto è possibile ampliare la competenza dell’assemblea generale a scapito di altri organi, ma ciò può essere fatto solo fino a un certo punto. I poteri che la legge espressamente attribuisce ad altri organi di governo non possono essere revocati.
  • competenza residua – tutte le questioni che non sono delegate ad altri organi dalla legge o dallo statuto rientrano nell’ambito dei poteri dell’assemblea generale

All’assemblea generale partecipano tutti i soci della cooperativa. Prende decisioni su questioni di importanza duratura per la cooperativa: cessione di beni immobili , scioglimento con trasformazione e liquidazione , partecipazione a unioni cooperative , costituzione di imprese cooperative , modifica e integrazione degli statuti, ecc.

L’assemblea generale viene convocata una volta all’anno e possono essere tenute riunioni straordinarie, il cui numero è illimitato. Viene convocata in seduta plenaria dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa, su iniziativa del consiglio di controllo, del direttore esecutivo, del consiglio di amministrazione dell’unione cooperativa con 1/3 dei cooperatori. Se il consiglio di amministrazione non convoca l’assemblea generale, a farlo è il consiglio di controllo. A tal fine viene inviato un invito secondo le modalità previste dallo statuto, che deve contenere l’ordine del giorno. Una decisione su una questione non inclusa nell’ordine del giorno non è valida se non partecipano alla riunione tutti i membri e non hanno obiezioni. Affinché le deliberazioni dell’assemblea generale siano valide è necessaria la partecipazione di almeno la metà del numero complessivo dei soci della cooperativa e, in caso di modifica dello statuto, trasformazione e liquidazione, di 2/3 dei soci. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice con voto palese, a meno che lo statuto non disponga diversamente, ad esempio 2/3 o l’unanimità. Ogni membro della cooperativa ha un solo voto.

Consiglio di Amministrazione

Il primo Consiglio di Amministrazione viene eletto dai fondatori, i successivi dall’assemblea generale dei soci della cooperativa. La sua carica ha una durata di 4 anni e non può essere modificata dallo statuto o da una decisione dell’Assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione è subordinato all’Assemblea Generale. In caso di dimissioni, espulsione o decesso di un membro del consiglio direttivo, l’assemblea generale elegge un’altra persona che svolga le sue funzioni per il periodo di tempo rimanente. I suoi membri non possono essere meno di tre, anche se non esiste un numero stabilito dalla legge. Secondo la legge, il loro numero deve essere determinato dall’assemblea generale, ma è prassi comune specificarlo nello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di 1/3 dei suoi membri o del Consiglio di Sorveglianza. I suoi membri hanno la responsabilità materiale e organizzativa. La responsabilità materiale si riferisce al fatto che i soci devono risarcire tutti i danni causati alla cooperativa durante la loro gestione. La responsabilità organizzativa si riduce alla possibilità di revocare in qualsiasi momento i membri del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò debba avvenire nei termini di legge. I poteri del consiglio sono limitati all’esecuzione della gestione operativa della cooperativa: rimozione temporanea dei soci della cooperativa, nomina di un direttore esecutivo, comitati e altri organi, convocazione dell’assemblea generale, sospensione dell’attuazione delle decisioni del direttore esecutivo e del presidente, costituzione di un’impresa cooperativa e rappresentanza della cooperativa in caso di partecipazione a un’unione cooperativa , presentazione all’assemblea generale di una relazione sulle attività annuali, sul bilancio e sulla distribuzione del reddito annuale della cooperativa, ecc.

Presidente

Viene eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e deve essere socio della cooperativa. Esistono altri requisiti per il presidente di una cooperativa di mutua assicurazione, come ad esempio un’istruzione economica superiore e un’esperienza nel settore assicurativo .

Deve essere maggiorenne e non essere sotto tutela . Il suo nome e il suo numero di identificazione personale sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese; egli deve inoltre presentare un campione della sua firma.

Comitato di controllo

Svolge attività di controllo senza incidere sulla supremazia dell’assemblea generale. Svolge inoltre alcune funzioni gestionali, come la convocazione dell’assemblea generale e del consiglio di amministrazione.

Monitora le attività della cooperativa e il controllo viene effettuato in due direzioni: rispetto delle normative e degli statuti e tutela della proprietà della cooperativa . Nell’adempimento di tali compiti, i membri del Consiglio di sorveglianza partecipano alle riunioni del Consiglio di gestione e hanno voto consultivo.

La Corte costituzionale esprime un parere sulla relazione e sul bilancio presentati dal consiglio di amministrazione, convoca l’assemblea generale e il consiglio di amministrazione e chiede al tribunale l’annullamento delle decisioni dell’assemblea generale nel caso in cui siano in contrasto con la legge o lo statuto.

La competenza della Corte costituzionale può essere ampliata tramite legge, ma non limitata.

Direttore esecutivo

Può essere eletto dal consiglio di amministrazione solo se questa possibilità è prevista dallo statuto. Non è necessario che sia membro del Consiglio di Amministrazione o della cooperativa. In pratica, il direttore esecutivo assume gran parte delle funzioni del presidente e gestisce le operazioni correnti della cooperativa e le sue attività. Nella nomina di un direttore esecutivo, il presidente mantiene solo 3 poteri: convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, rappresenta la cooperativa nelle procedure di registrazione in caso di modifica delle circostanze registrate, nonché nella gestione dell’unione cooperativa di cui è membro.

Impresa cooperativa

Il quadro giuridico dell’impresa cooperativa in Bulgaria è contenuto nella Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ) I, che può essere definita speciale rispetto al quadro previsto dal Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))  .

Un’impresa cooperativa (come suggerisce il nome) può essere costituita solo da una cooperativa .

Ogni cooperativa, per svolgere attività economiche, può costituire

  • imprese cooperative ( кооперативни предприятия )
    • Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) 
    •  o Società per azioni unipersonale, Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
  • oppure imprese intercooperative (междукооперативни предприятия) con altre cooperative
    • Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) o
    • Società per azioni – Акционерно дружество (АД)

Per costituire un’impresa cooperativa sono necessarie, nell’ordine, le deliberazioni dell’assemblea generale e una delibera del consiglio di amministrazione. L’assemblea generale delibera sulla costituzione di una cooperativa e ne determina il capitale. Tramite lo statuto, la competenza dell’assemblea generale può essere ampliata, ad esempio, può determinare l’ambito di attività, la sede legale e l’indirizzo della direzione, della società , ecc. a spese del consiglio di amministrazione. Ma lo statuto non può escludere del tutto la partecipazione del consiglio di amministrazione alla costituzione dell’impresa. È l’organismo che compie gli atti di fatto e di diritto per la sua costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla denominazione dell’impresa, alla sua sede legale e all’indirizzo della direzione, all’ambito di attività, adotta uno statuto (in questo caso, un contratto di partnership, che nel caso di una Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) è di natura unilaterale), ecc. Tali poteri possono essere delegati all’assemblea generale tramite lo statuto della cooperativa, ma il Consiglio di Amministrazione non può essere completamente escluso dalla partecipazione alla costituzione.

Dopo l’adozione dell’atto costitutivo e la nomina del primo amministratore, la società viene iscritta nel Registro delle Imprese, secondo la procedura generale prevista per tutti i commercianti . Queste azioni sono solitamente svolte dal presidente del consiglio di amministrazione. Dal momento della registrazione, l’impresa cooperativa è soggetta al regime generale per una Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) o Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)  previsto dalla Legge commerciale. 

 

 

Bulgaria – Legge sulle Cooperative

Bulgaria

Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ)

113 del 28 dicembre 1999. , modificare. SG. NO. 92 del 10 novembre 2000. , modificare. SG. NO. 98 del 16 novembre 2001. , modificare. SG. NO. 13 dell’11 febbraio 2003 , modificare. SG. NO. 102 del 20 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 105 del 29 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 33 del 21 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 34 del 25 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 105 del 22 dicembre 2006. , modificare. SG. NO. 41 del 22 maggio 2007. , modificare. SG. NO. 104 dell’11 dicembre 2007. , modificare. SG. NO. 43 del 29 aprile 2008. , modificare. SG. NO. 91 del 14 novembre 2017. , aggiungere. SG. NO. 27 del 27 marzo 2018 , modificare. SG. NO. 42 del 22 maggio 2018.

Capitolo uno.
DISPOSIZIONI GENERALI

Definizione

Art. 1. (Integrato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) La cooperativa è un’associazione di persone fisiche con capitale variabile e un numero variabile di soci che, attraverso l’assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attività commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali. La cooperativa è una persona giuridica.

Sostegno e incoraggiamento dello Stato

Art. 1a. (Novità – SG, n. 13 del 2003) Lo Stato può sostenere e incoraggiare le cooperative nelle loro attività alle condizioni e secondo la procedura specificate nelle leggi speciali pertinenti.

Capitolo due.
COOPERAZIONI

Sezione I.
Istituzione

Ordine di stabilimento

Art. 2. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Una cooperativa può essere costituita da almeno sette persone giuridiche capaci che prendono una decisione in un’assemblea costituente. L’assemblea costituente adotta lo statuto ed elegge il presidente della cooperativa, un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza.

(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(3) L’atto costitutivo della cooperativa regola:

  1. la denominazione, la sede legale, l’indirizzo della direzione e l’oggetto dell’attività;
  2. le condizioni per l’accettazione dei soci, i loro diritti e obblighi;
  3. (modificato – SG, n. 13 del 2003) gli organi della cooperativa e i loro diritti e obblighi;
  4. l’ordine delle decisioni;
  5. l’ammontare dei conferimenti iniziali e azionari;

5a. (nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 43 del 2008) la procedura per la concessione di terreni agricoli per la coltivazione e di terreni del fondo forestale per l’uso dopo il coordinamento con la forestale statale competente;

  1. l’ordine di distribuzione degli utili e delle perdite;
  2. le tipologie di fondi e dividendi e il metodo di determinazione del loro importo;
  3. la procedura per la dismissione dei beni della cooperativa;
  4. i motivi e la procedura per la cessazione dell’iscrizione.

(4) Lo statuto può regolare i rapporti di lavoro e assicurativi tra le cooperative socie e la cooperativa in conformità alla legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.

(5) La legge può disciplinare anche altre materie, nella misura in cui non siano regolate dalla legge.

(6) Il verbale dell’assemblea costitutiva della cooperativa e lo statuto devono essere firmati dai fondatori.

Registrazione

Art. 3. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa viene iscritta nel registro delle imprese su richiesta del consiglio di amministrazione, alla quale devono essere allegati:

  1. copie del verbale dell’assemblea costitutiva e dello statuto;
  2. esemplari autenticati delle firme delle persone che rappresentano la cooperativa;
  3. (modificato – SG, n. 13 del 2003) dichiarazioni del presidente della cooperativa e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo che non sono privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilità materiale, nonché che non sono sposati tra loro o imparentati in linea retta e non sono fratelli e sorelle;
  4. (integrato – SG, n. 13 del 2003) certificato del casellario giudiziale del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I dati di cui all’art. 2, comma 2. 3, articolo 1 e 3 (solo le autorità), nonché:

  1. (modificato – SG, n. 13 del 2003) il nome e il numero uniforme di registrazione civile del presidente della cooperativa;
  2. l’ammontare della responsabilità dei soci della cooperativa oltre i loro conferimenti azionari, quando tale responsabilità è prevista dallo statuto;
  3. (nuovo – SG, n. 27 del 2018) i dati identificativi dei titolari effettivi e i dati delle persone giuridiche o delle altre persone giuridiche attraverso le quali viene esercitato direttamente o indirettamente il controllo, in conformità con i requisiti della Legge sulle misure antiriciclaggio .

(3) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) In caso di fusione o acquisizione di cooperative, la nuova cooperativa o le modifiche di cui all’art. 37, comma. 1 verrà iscritto nel registro delle imprese dietro presentazione della relativa autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la tutela della concorrenza, quando il suo rilascio è obbligatorio, ai sensi della Legge sulla tutela della concorrenza .

(4) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa è tenuto a chiedere l’iscrizione nel registro delle modifiche delle circostanze soggette a iscrizione, entro 14 giorni dalla decisione dell’assemblea generale.

Evento

Art. 4. (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa nasce dal giorno dell’iscrizione nel registro commerciale .

Art. 5. La cooperativa che non inizia l’attività entro un anno dalla sua registrazione viene sciolta o cancellata, se non ha patrimonio, dal tribunale su richiesta del pubblico ministero.

Azioni fino al verificarsi

Art. 6. Gli atti compiuti in nome della cooperativa fino al giorno della sua costituzione fanno sorgere diritti e obblighi per la stessa se sono compiuti dai fondatori o da persone da loro autorizzate. Se la cooperativa non è registrata, i fondatori rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte.

Sezione II.
Appartenenza, diritti e obblighi

Iscrizione

Art. 7. (1) Possono aderire alla cooperativa le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni, non siano sottoposte a tutela legale completa e concordino con i suoi statuti. I minorenni e le persone sottoposte a tutela limitata possono diventare membri di una cooperativa previo consenso scritto di un genitore o di un tutore.

(2) Una persona può essere socio di più cooperative.

Accettazione di nuovi membri

Art. 8. (1) Un nuovo membro di una cooperativa è ammesso su domanda scritta della persona con decisione del consiglio di amministrazione. La domanda viene esaminata nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla sua ricezione. In via eccezionale, la delibera potrà essere esaminata anche nella seconda seduta, qualora la prima seduta abbia avuto luogo prima che siano trascorsi 14 giorni dal suo ricevimento.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) L’adesione alla cooperativa nasce dalla decisione del consiglio di amministrazione. È soggetto all’approvazione dell’assemblea generale e viene esaminato nella riunione successiva come primo punto all’ordine del giorno. Un candidato a membro non ha diritto di voto. Se la decisione non viene approvata, la qualità di socio decade a partire dal giorno della decisione dell’assemblea generale.

(3) L’annullamento del rifiuto del consiglio di amministrazione di accettare un nuovo membro può essere richiesto dall’assemblea generale entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di revoca del rifiuto, il candidato si considera accettato a partire dal giorno della decisione dell’assemblea generale.

(4) (Modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) Quando il termine di cui al comma 1. 3 o se il rifiuto è confermato dall’assemblea generale, una nuova domanda di adesione può essere presentata al più presto dopo 6 mesi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1. 3, rispettivamente a partire dalla data di tenuta dell’assemblea generale.

(5) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) I soci ammessi devono essere iscritti nel libro dei soci della cooperativa, che deve contenere il nome e l’indirizzo del socio, le date di origine e di cessazione della sua appartenenza, i motivi della cessazione, nonché il tipo e l’importo dei contributi e la data del loro pagamento.

Diritti dei membri

Art. 9. (1) Il socio della cooperativa ha diritto:

  1. partecipare e trarre beneficio dalle sue attività;
  2. partecipare e votare all’assemblea generale della cooperativa personalmente o tramite persona da lui delegata;
  3. (integrato – SG, n. 13 del 2003) essere eletti nei suoi organi e negli organi delle unioni cooperative;
  4. (integrato – SG, n. 41 del 2007) chiedere ai propri organi informazioni sull’attuazione delle decisioni adottate e chiedere informazioni su questioni che riguardano i suoi interessi, nonché gli interessi della cooperativa;
  5. chiedere l’annullamento delle decisioni e degli atti illegittimi, incostituzionali e scorretti dei suoi organi;
  6. ricevere dividendi;
  7. (modificato – SG, n. 13 del 2003) di ricevere la propria quota di contribuzione al momento della cessazione della qualità di socio ai sensi dell’art. 14 ;
  8. (modificato – SG, n. 41 del 2007) dell’assicurazione sociale e sanitaria secondo una legge separata;
  9. (modificato – SG, n. 41 del 2007) accesso per le consultazioni al libro di registrazione delle cooperative.

(2) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Una cooperativa il cui oggetto di attività è la produzione di beni e la fornitura di servizi può fornire lavoro a un socio della cooperativa nell’ambito di un rapporto di lavoro con la cooperativa.

(3) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) Un membro della cooperativa che ha messo a disposizione un terreno agricolo e/o forestale per l’uso mediante contratto:

  1. mantiene la proprietà del terreno entro i confini reali;
  2. riceve una rendita;
  3. riceve una parte del canone in natura come prodotto agricolo, se ciò è previsto nel contratto con la cooperativa.

Obblighi dei soci

Art. 10. (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa è tenuto a:

  1. rispetta lo statuto della cooperativa;
  2. dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della cooperativa;
  3. effettua le azioni e gli altri conferimenti previsti dallo statuto;
  4. contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.

(2) I minorenni e i soci della cooperativa sottoposti a tutela limitata devono effettuare i contributi stabiliti dallo statuto con il consenso di un genitore o di un tutore.

Disciplina

Art. 11. (1) Può essere emesso un avviso e un avvertimento di esclusione in caso di inadempimento degli obblighi del socio della cooperativa.

(2) La comunicazione e l’ammonizione per l’esclusione sono effettuate dal consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dallo statuto della cooperativa.

Cessazione dell’iscrizione

Art. 12. (1) La qualità di socio della cooperativa cessa nei casi di:

  1. uscita dalla cooperativa;
  2. spegnimento;
  3. morte.

(2) La qualità di socio si perde anche con la cessazione della cooperativa, salvo i casi di riorganizzazione.

(3) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) L’uscita dalla cooperativa deve essere effettuata con un preavviso scritto di un mese al consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto.

Escludendo i membri

Art. 13. (1) Il socio della cooperativa può essere escluso dall’assemblea generale quando viola la legge, lo statuto o le decisioni dei suoi organi.

(2) Fino alla convocazione dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione della cooperativa può revocare un socio alle condizioni e secondo la procedura specificate nello statuto della cooperativa. Il socio della cooperativa viene invitato per iscritto a presenziare alle decisioni.

(3) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale esamina come primo punto all’ordine del giorno la decisione del consiglio di amministrazione di escludere una cooperativa socia. La persona proposta per l’esclusione può fornire spiegazioni scritte o orali all’assemblea generale. Non ha votato nella decisione di espellerlo.

Conseguenze sulla proprietà

Art. 14. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Gli ex soci della cooperativa o i loro eredi hanno diritto alla quota versata, ai contributi aggiuntivi e mirati, aggiornati secondo la procedura regolamentare stabilita, al dividendo dovuto, nonché ai prestiti concessi alla cooperativa secondo la procedura dell’art . 31, comma. 6 , compresi gli interessi maturati. I contributi, i dividendi, i prestiti e gli interessi vengono versati agli ex cooperatori o ai loro eredi dopo l’accettazione del rendiconto finanziario annuale e se hanno saldato tutti i loro obblighi nei confronti della cooperativa. In caso di debiti in essere, è possibile effettuare una compensazione con i relativi crediti.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Il termine di prescrizione per la riscossione del conferimento azionario è di 5 anni, e per la riscossione del dividendo è di 3 anni.

Sezione III.

Organi della cooperativa

Assemblea generale. Composizione e poteri

Art. 15. (1) L’assemblea generale della cooperativa è composta da tutti i suoi soci. Può essere sostituita da un’assemblea di delegati eletti secondo la norma di rappresentanza specificata nello statuto, quando la sua composizione sia superiore a 200 membri, e in tal caso il numero dei delegati non può essere inferiore a 70.

(2) L’assemblea dei delegati ha tutti i diritti dell’assemblea generale.

(3) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) I rappresentanti autorizzati ai sensi del par. 1 eserciteranno il loro mandato fino al giorno dell’elezione dei delegati per la successiva assemblea ordinaria della cooperativa.

(4) (Precedente paragrafo 3 – SG, n. 13 del 2003) L’Assemblea generale:

  1. adotta, modifica ed integra gli statuti;
  2. (integrato – SG, n. 13 del 2003) determina il numero dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo e li elegge e li revoca mediante scrutinio segreto;

2a. (nuovo – SG, numero 13 del 2003) elegge e revoca il presidente della cooperativa;

2b. (nuovo – SG, numero 13 del 2003) elegge i rappresentanti per l’assemblea generale dell’unione cooperativa di cui la cooperativa è membro;

  1. (modificato – SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001, modificato – SG, n. 105 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) nominare un revisore dei conti registrato quando il bilancio annuale della cooperativa è soggetto a revisione contabile indipendente ai sensi della legge sulla contabilità ;
  2. (modificato – SG, n. 13 del 2003) dà il consenso alla conclusione di un contratto con i procuratori;
  3. (modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di amministrazione sull’attività annuale, adotta il rendiconto finanziario annuale della cooperativa e la relazione di revisione contabile e la distribuzione degli utili dopo aver ascoltato la conclusione del consiglio di controllo;
  4. (modificato – SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di controllo;
  5. decide in merito all’adesione e alla cessazione dell’adesione alle cooperative e alle società commerciali;
  6. (modificato – SG, n. 13 del 2003) approva le linee guida fondamentali per lo sviluppo delle attività della cooperativa;

8a. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) determina i fondi per le attività del consiglio di controllo della cooperativa;

  1. condona gli obblighi pecuniari nei confronti della cooperativa e ne rinvia o riprogramma l’esecuzione;
  2. (modificato – SG, n. 41 del 2007) decide in merito all’acquisizione e alla cessione di beni immobili e dei diritti reali sugli stessi;
  3. approva la decisione del Consiglio di Amministrazione di ammettere nuovi membri;
  4. esclude i membri;
  5. decide di raccogliere contributi monetari aggiuntivi e mirati dai membri;
  6. annulla le decisioni e gli atti degli altri organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o lo statuto o siano errati;
  7. decide a scrutinio segreto sui risultati delle revisioni contabili della cooperativa e ne chiede conto ai colpevoli;
  8. delibera sulla riorganizzazione e sullo scioglimento della cooperativa e sulla sua dichiarazione di liquidazione;
  9. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) esonera dalla responsabilità il presidente della cooperativa e i membri del consiglio di amministrazione e di controllo;
  10. (nuovo – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) elegge una commissione per le attività sociali nelle cooperative di lavoro e produzione, che svolge anche le funzioni di comitato (gruppo) sulle condizioni di lavoro; La sua composizione è elaborata in conformità alle disposizioni della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro .

(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Lo statuto può anche prevedere l’elezione da parte dell’assemblea generale secondo la procedura del comma 1. 4, articolo 2 dei finalisti per ricoprire la composizione del consiglio di amministrazione e controllo della cooperativa.

(6) (Precedente comma 4 – SG, n. 13 del 2003) L’assemblea generale discute e delibera su tutti gli argomenti inerenti alla cooperativa e alle sue attività, anche quando la legge o lo statuto non lo prevedano espressamente.

Convocazione

Art. 16. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) L’assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione mediante invito scritto, pubblicato secondo le modalità previste dallo statuto, almeno 14 giorni prima della data della sua riunione. L’invito deve specificare gli argomenti da discutere, nonché il giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la riunione. Non può prendere decisioni su argomenti non compresi nell’invito, salvo la convocazione di un’altra assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione garantisce a tutti i membri dell’assemblea generale l’accesso ai materiali oggetto di discussione.

(2) L’assemblea generale può prendere decisioni su argomenti non compresi nell’invito se tutti i soci (delegati) vi partecipano e sono d’accordo. Tali questioni devono essere inserite nell’ordine del giorno all’inizio della riunione.

(3) L’assemblea generale è convocata:

  1. periodicamente – una volta all’anno, entro la fine di aprile, momento in cui vengono rendicontate le attività della cooperativa relative all’anno precedente;
  2. straordinaria – su decisione del consiglio di gestione, nonché su richiesta del consiglio di controllo, di un terzo dei soci della cooperativa o dei loro delegati, del presidente della cooperativa o del consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è socia, indirizzata al consiglio di gestione entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta.

(4) Se il consiglio di amministrazione non convoca l’assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, 3, articolo 2, è convocata dal consiglio di controllo, da un terzo dei soci della cooperativa, dal presidente della cooperativa o dal consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è socia.

(5) I rappresentanti delle unioni cooperative possono partecipare all’assemblea generale con diritto di voto consultivo.

Quorum

Art. 17. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale è legittima e può deliberare se sono presenti più della metà dei soci (per delega), e per la modifica o l’integrazione dello statuto, per la ristrutturazione e la liquidazione della cooperativa, per l’elezione del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo e per l’acquisto e la cessione di immobili e diritti reali sugli stessi – se sono presenti più di due terzi dei soci (per delega).

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Se non si presenta il numero richiesto di membri, la riunione si tiene un’ora dopo, indipendentemente dal numero dei presenti.

Il processo decisionale

Art. 18. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le decisioni dell’assemblea generale sono prese a maggioranza di più della metà dei soci o dei delegati presenti ai sensi dell’art. 17 , salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dallo statuto.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Le decisioni di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 9, 10, 13 e 16 sono adottate a maggioranza di due terzi dei presenti, ai sensi dell’art. 17 .

(3) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Quando, in seguito all’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 15, comma 1. 4, articolo 2a. Se nessuno dei candidati ha ricevuto la maggioranza richiesta, si terrà una nuova elezione tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Nelle nuove elezioni, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti sarà considerato presidente.

(4) (Precedente paragrafo 3, modificato – SG, n. 41 del 2007) Il voto nell’assemblea generale è palese. Lo statuto può prevedere il voto segreto su determinate questioni. L’Assemblea generale può decidere di votare su una determinata questione mediante scrutinio segreto.

(5) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, precedente paragrafo 4 – SG, n. 41 del 2007) Per ogni seduta dell’assemblea generale deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal verbalizzante. Il presidente della cooperativa è responsabile della tenuta periodica del libro dei verbali delle riunioni dell’assemblea generale. Le decisioni prese devono essere verbalizzate e lette al termine della riunione.

Diritto di voto

Art. 19. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Indipendentemente dall’ammontare dei conferimenti azionari, ogni socio ha diritto a un voto. Lo statuto della cooperativa può prevedere che un socio della cooperativa possa rappresentare fino a tre soci della cooperativa nell’assemblea generale sulla base di una procura scritta.

Consiglio di amministrazione. Composizione

Art. 20. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione sono eletti tra i soci della cooperativa per un mandato di 4 anni. Lo statuto della cooperativa stabilisce il numero di mandati per i quali un socio può ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Le persone che: non possono essere elette come presidente e membri del consiglio di amministrazione:

  1. hanno meno di 18 anni e sono sottoposti a tutela;
  2. siano privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilità materiale;
  3. sono coniugati, imparentati o fratelli con un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza;
  4. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono stati esclusi dalla composizione del consiglio di amministrazione a causa della sistematica inadempienza nell’adempimento delle loro funzioni;
  5. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono sottoposti a procedura concorsuale o sono debitori, commercianti individuali o soci di società in nome collettivo, i cui diritti non sono stati ripristinati e che sono stati dichiarati falliti;
  6. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono stati condannati per reati intenzionali di natura generale e non sono stati riabilitati.

(3) (Abrogato – SG, n. 41 del 2007)

(4) (Modificato e integrato – SG, n. 13 del 2003) In caso di dimissioni o morte di membri del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio è completata dai sostituti eletti, fatti salvi i requisiti del comma 1. 2. I nuovi membri restano in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, abrogato – SG, n. 41 del 2007)

Poteri

Art. 21. (1) Il Consiglio di Amministrazione esegue le decisioni dell’assemblea generale e dirige l’attività della cooperativa. Svolge inoltre altre funzioni definite dalla legge e dallo statuto. Il consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea generale sulle sue attività.

(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003, nuovo – SG, n. 41 del 2007) È richiesta una decisione preventiva del consiglio di amministrazione per:

  1. contratto di prestito con terzi e prestazione di garanzie a favore di terzi;
  2. un accordo giudiziale o extragiudiziale mediante il quale vengono riconosciute delle obbligazioni o condonato un debito;
  3. le operazioni di cessione di beni immobilizzati, ad eccezione di quelle di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 10 ;
  4. un contratto di locazione di immobili con un valore contabile superiore al 5 per cento del valore contabile complessivo delle attività fisse al 31 dicembre dell’anno precedente;
  5. contratti di credito, contratti di attività congiunta e contratti per l’assunzione di obbligazioni cambiarie;
  6. costituzione di un pegno sui beni immobili della cooperativa;
  7. altre operazioni di disposizione dei beni della cooperativa, previste dallo statuto.

(3) Il Consiglio di Amministrazione può istituire propri organi – comitati, consigli e altri – per supportare le sue attività.

(4) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di Amministrazione può sospendere l’esecuzione delle decisioni o degli atti del presidente della cooperativa. In tal caso, il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea generale entro un mese.

Convocazione

Art. 22. (1) (Modificato e integrato – SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente almeno una volta al mese. Il Presidente è tenuto a convocarlo su richiesta di un terzo dei suoi membri o del Consiglio di Sorveglianza entro 7 giorni. In caso di inadempienza, il consiglio di amministrazione è convocato dal consiglio di sorveglianza.

(2) Le riunioni del consiglio direttivo sono regolari quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri.

Il processo decisionale

Art. 23. (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le decisioni del consiglio direttivo sono prese a voto palese e a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione dello statuto. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale, sottoscritto dai membri del consiglio direttivo presenti alla riunione. Il membro del consiglio direttivo che non è d’accordo con le decisioni deve annotare nel verbale il proprio parere dissenziente.

Responsabilità

Art. 24. (1) (Testo precedente dell’art. 24 – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione rispondono solidalmente se hanno causato colpevolmente un danno alla cooperativa.

(2) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione che non adempiono ai propri obblighi possono essere revocati anticipatamente dall’assemblea generale su proposta del presidente, del consiglio di amministrazione o del collegio di controllo o di un decimo dei cooperatori.

Rappresentanza in contenzioso

Art. 25. (Integrato – SG, numero 13 del 2003) Nelle controversie legali tra la cooperativa e un membro del consiglio di amministrazione, la cooperativa è rappresentata dal presidente e, quando la controversia è tra la cooperativa e il suo presidente, da una o più persone elette dalla sua assemblea generale.

Presidente della cooperativa

Art. 26. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa è eletto tra i soci della cooperativa per un mandato di quattro anni. È anche presidente del consiglio di amministrazione e partecipa ai suoi lavori con voto paritario.

(2) Il presidente della cooperativa:

  1. rappresenta la cooperativa;
  2. organizza l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale, del consiglio di amministrazione e degli organi dell’unione cooperativa di cui è membro;
  3. gestisce le attività correnti della cooperativa;
  4. conclude e risolve i contratti di lavoro, punisce e premia i lavoratori e gli impiegati della cooperativa e ne determina la retribuzione;
  5. svolge le altre funzioni definite nello statuto, in conformità alla legge.

(3) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa conclude gli affari di cui all’art. 21, comma. 2 sulla base di una decisione preliminare del consiglio di amministrazione e nei casi di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 10 – sulla base di una decisione preliminare dell’assemblea generale.

(4) In caso di dimissioni su propria richiesta, il presidente della cooperativa è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione con almeno tre mesi di anticipo. Entro il termine di preavviso, il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea generale per eleggere un nuovo presidente della cooperativa.

Cessazione anticipata dei poteri del presidente della cooperativa

Art. 26a. (Novità – SG, n. 13 del 2003) I poteri del presidente della cooperativa cessano anticipatamente:

  1. in caso di dimissioni;
  2. in caso di impossibilità oggettiva permanente a svolgere le proprie mansioni;
  3. quando non rispetta o viola sistematicamente i requisiti della legge e dello statuto;
  4. quando abusa della fiducia e danneggia il buon nome della cooperativa;
  5. in caso di danni causati dalle sue azioni.

Pannello di controllo. Composizione

Art. 27. (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di sorveglianza sono eletti per un mandato di quattro anni tra i soci della cooperativa. Il Consiglio di sorveglianza elegge tra i suoi membri il proprio presidente.

(2) Non possono essere membri del Consiglio di Sorveglianza le persone indicate nell’art . 20, comma 2. 2 , nonché i cooperatori che ricoprono o hanno ricoperto nell’anno precedente una posizione di significativa responsabilità o di rendicontazione nella cooperativa o sono stati membri del consiglio di amministrazione.

(3) Ai membri del consiglio di sorveglianza si applica l’art. 111 . 20, comma 2. 2 e 4 .

Poteri

Art. 28. (1) Il Consiglio di controllo esamina l’attività della cooperativa e riferisce sul suo operato all’assemblea generale.

(2) I membri del consiglio di sorveglianza possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione a titolo consultivo.

(3) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Quando accerta violazioni significative della legge o dello statuto, ammesse dal consiglio di amministrazione, e nei casi previsti dall’art. 16, comma. 4 il consiglio di controllo convoca l’assemblea generale.

(4) (Abrogato – SG, n. 41 del 2007)

Responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza

Art. 28a. (Novità – SG, n. 41 del 2007) (1) I membri del consiglio di sorveglianza rispondono solidalmente per i danni da loro causati alla cooperativa.

(2) I membri del consiglio di sorveglianza che non adempiono ai loro doveri possono essere revocati anticipatamente dall’assemblea generale su proposta del consiglio di sorveglianza della cooperativa o del consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è membro.

Garanzia

Art. Italiano: (Novità – SG, n. 41 del 2007) Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza devono fornire una garanzia per le loro attività in un importo determinato dall’assemblea generale, ma non inferiore alla loro retribuzione lorda trimestrale per la carica ricoperta.

Divieto di attività concorrenziale

Art. 28° secolo (Novità – SG, n. 41 del 2007) (1) Il presidente o un membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa non possono:

  1. svolge per conto proprio o per conto terzi operazioni commerciali nell’ambito delle attività della cooperativa;
  2. partecipa o ricopre una carica negli organi di gestione di una società commerciale che non è una cooperativa o un’impresa intercooperativa ai sensi della presente legge, quando la società svolge attività concorrenziali della cooperativa.

(2) Le limitazioni di cui al comma 1. 1 non si applica quando l’assemblea generale della cooperativa abbia dato il suo consenso esplicito e preventivo.

(3) È richiesto il consenso esplicito e preventivo dell’assemblea generale quando la cooperativa assume un’obbligazione nei confronti di un imprenditore individuale o di una società commerciale, quando il proprietario, l’amministratore o un membro dell’organo direttivo della società è il coniuge, un parente diretto o un parente in linea collaterale fino al terzo grado del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Sezione IV.
Proprietà, distribuzione del reddito (Titolo modificato – SG, n. 13 del 2003)

Proprietà

Art. 29. (1) Il patrimonio della cooperativa è costituito dai diritti di proprietà e da altri diritti reali, dai crediti, dai diritti su oggetti di proprietà intellettuale, dai titoli, dalle partecipazioni in società e da altri diritti e obblighi.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Il patrimonio della cooperativa è gestito solo dai soci della cooperativa attraverso i suoi organi.

(3) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003, nuovo – SG, n. 41 del 2007) I fondi ricavati dalla vendita di immobili e di beni materiali fissi della cooperativa possono essere utilizzati per altri scopi solo dopo il rimborso degli obblighi verso lo Stato e il pagamento delle quote associative delle ex cooperative socie.

(4) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(5) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I contributi azionari sono versati ai soci cooperatori uscenti per un periodo di tre anni.

Fonti di finanziamento

Art. 30. Le fonti di finanziamento della cooperativa sono:

  1. contributi introduttivi dei soci;
  2. quote di contribuzione dei soci;
  3. contributi aggiuntivi e mirati dei membri;
  4. reddito derivante dall’attività;
  5. prestiti;
  6. altre ricevute.

Contributi dei membri

Art. 31. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) Ogni socio della cooperativa è tenuto a versare un contributo iniziale e una quota associativa obbligatori, il cui importo, la cui modalità di pagamento e la cui forma sono determinati dallo statuto. L’atto costitutivo determina l’importo minimo e/o massimo del conferimento azionario. Quando il conferimento azionario non è monetario, la valutazione avviene tramite tre esperti nominati dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

(2) L’ammontare dei conferimenti azionari costituisce il capitale sociale della cooperativa.

(3) Con decisione dell’assemblea generale, i soci della cooperativa possono effettuare conferimenti aggiuntivi e mirati che non incidono sui loro conferimenti azionari. La decisione determina lo scopo e la modalità del pagamento, nonché il termine per la restituzione.

(4) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa sceglie il metodo di utilizzo dei suoi terreni:

  1. locazioni o affitti alla cooperativa o ad altre persone fisiche o giuridiche;
  2. elabora in modo autonomo e utilizza servizi di produzione della cooperativa o di altre associazioni e singoli individui;
  3. (modificato – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 42 del 2018, in vigore dal 22.05.2018) prevede la costituzione congiunta della cooperativa con un contratto scritto, soggetto a certificazione notarile e registrazione.

(5) Il conferimento azionario del socio cooperativo non è soggetto a sequestro o esecuzione forzata per le sue obbligazioni.

(6) I soci della cooperativa possono conferirle fondi sotto forma di prestito, senza che ciò incida sui conferimenti azionari.

(7) L’importo degli interessi sui prestiti di cui al comma 1. 6 è determinato dall’assemblea generale della cooperativa.

Responsabilità patrimoniale della cooperativa

Art. 32. (1) La cooperativa risponde delle sue obbligazioni con il suo patrimonio.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I soci della cooperativa rispondono delle obbligazioni fino alla concorrenza delle loro quote conferitesi.

(3) Lo statuto della cooperativa può prevedere che i soci della cooperativa siano responsabili delle obbligazioni fino a un importo superiore all’ammontare della loro quota di conferimento.

Distribuzione degli utili e delle perdite

Art. 33. (1) L’attività contabile della cooperativa è svolta in conformità alla legge sulla contabilità .

(2) L’assemblea generale della cooperativa, conformemente allo statuto, ripartisce gli utili e le perdite e determina la natura dei fondi di cassa e l’ammontare delle detrazioni per essi, la procedura e il modo per la loro riscossione e spesa.

(3) (Integrato – SG, numero 13 del 2003) L’importo dell’utile deve essere ridotto dell’importo delle detrazioni per i fondi della cooperativa. Il resto degli utili viene distribuito, su decisione dell’assemblea generale, come dividendi ai soci e per altri scopi connessi alle attività della cooperativa.

Fondi cooperativi

Art. 34. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) La cooperativa deve obbligatoriamente costituire un fondo di “riserva” e un fondo di “investimento”. Può inoltre istituire altri fondi mediante decisione dell’assemblea generale.

(2) L’ammontare del fondo di “Riserva” non può essere inferiore al 20 per cento dell’ammontare del capitale sociale. L’importo specifico è stabilito dall’assemblea generale.

(3) Quando la cooperativa chiude l’anno solare in perdita, questa viene coperta con una decisione dell’assemblea generale della cooperativa con fondi provenienti dal fondo “Riserva” o rimane per il rimborso negli anni successivi.

(4) (Novità – SG, n. 13 del 2003) La dimensione del fondo “Investimenti” non può essere inferiore al 10 per cento della dimensione del capitale sociale. L’ammontare specifico e le modalità della sua costituzione sono stabiliti dall’assemblea generale.

Sollievo finanziario

Art. 35. Le cooperative e le unioni cooperative sono esenti da qualsiasi tassa in relazione alla loro costituzione, riorganizzazione, cessazione e liquidazione.

Fondo comune di investimento

Art. 36. (1) Con delibera dell’assemblea generale può essere costituito un fondo di mutuo soccorso per i soci della cooperativa.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) La struttura e le attività dei fondi comuni di investimento sono disciplinate da regolamenti adottati dall’assemblea generale.

(3) La cooperativa, con decisione dell’assemblea generale e con decisione della Banca nazionale bulgara, alle condizioni e secondo la procedura disciplinata da una legge speciale, può svolgere attività di deposito e di credito.

Sezione V.
Riorganizzazione, risoluzione, liquidazione

Riqualificazione

Art. 37. (1) Le condizioni per la fusione o l’acquisizione di cooperative devono essere concordate dai loro consigli di amministrazione e approvate dalle loro assemblee generali.

(2) La scissione della cooperativa, nonché la separazione dalla stessa, sono decise dall’assemblea generale.

Appartenenza di diritto

Art. 38. (Integrato – SG, numero 13 del 2003) I soci delle cooperative che si sono fuse o fuse diventano soci della nuova cooperativa, e i soci della cooperativa che si è scissa o separata diventano soci di una delle cooperative di nuova costituzione.

Responsabilità nella ristrutturazione e nella garanzia dei creditori

Art. 39. (1) In caso di scissione, le cooperative di nuova costituzione rispondono solidalmente per le obbligazioni della cooperativa estinta.

(2) In caso di separazione, la cooperativa di nuova costituzione risponde solidalmente per le obbligazioni della cooperativa dalla quale si è separata sorte fino al momento della separazione.

(3) La decisione di fusione o di incorporazione deve essere comunicata per iscritto dal consiglio di amministrazione della cooperativa di nuova costituzione ai creditori delle cooperative che si fondono o incorporano entro un mese dalla sua adozione. Entro 6 mesi dal ricevimento della notifica, i creditori della cooperativa possono richiedere l’adempimento o la costituzione di garanzie in base ai propri diritti. Il patrimonio delle cooperative sciolte è gestito separatamente fino alla scadenza del termine di 9 mesi dalla decisione di fusione o accorpamento.

(4) Il consiglio di amministrazione della cooperativa successoria risponde pienamente dei debiti patrimoniali nei confronti dei creditori ai sensi del comma 1. 3, quando non vengono notificati o il patrimonio della cooperativa estinta non viene gestito separatamente.

Cessazione della cooperativa

Art. 40. (1) La cooperativa si estingue:

  1. con decisione dell’assemblea generale;
  2. con decisione del tribunale distrettuale su richiesta del pubblico ministero o su richiesta dell’unione cooperativa di cui la cooperativa è membro, quando:
  3. a) persegue scopi vietati dalla legge o svolge attività vietate dalla legge;
  4. b) abbia un numero di membri inferiore al minimo stabilito e la sua composizione non sia completata entro un periodo di sei mesi;
  5. alla scadenza del termine per il quale è stata costituita, o negli altri casi previsti dallo statuto;
  6. in caso di fusione o acquisizione in un’altra cooperativa;
  7. quando dichiarato fallito;
  8. al momento della separazione.

(2) La cooperativa sciolta ai sensi del comma 1. 1, articolo 1, 2 e 3 è dichiarata in liquidazione.

Liquidatori

Art. 41. (1) Alla cessazione dell’attività della cooperativa, l’assemblea generale nomina un liquidatore o una commissione di liquidazione composta da tre persone e stabilisce il termine per la liquidazione. Possono essere nominati liquidatori anche soggetti non soci della cooperativa.

(2) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Nei casi di cui all’art. 40, comma. 1, articolo 2 L’Agenzia del registro nomina un liquidatore, determina la durata della liquidazione e il compenso del liquidatore.

(3) I soggetti di cui all’art. 20, comma 2. 2 .

(4) L’autorità che ha nominato i liquidatori può sostituirli.

Effetto della risoluzione e della liquidazione

Art. 42. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La decisione di scioglimento della cooperativa e di dichiarazione della sua liquidazione deve essere iscritta nel registro di commercio .

(2) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Lo scioglimento e la dichiarazione di liquidazione della cooperativa hanno effetto dal momento dell’entrata in vigore della decisione.

Diritti e obblighi dei liquidatori

Art. 43. (1) I liquidatori hanno i diritti e gli obblighi del consiglio di amministrazione. La cooperativa è rappresentata dal liquidatore e, quando viene nominata una commissione di liquidazione, da un membro della stessa nominato dall’assemblea generale o dal tribunale.

(2) I liquidatori devono completare le attività correnti della cooperativa, convertire il suo patrimonio in denaro, riscuotere i crediti e adempiere ai suoi obblighi.

(3) I liquidatori possono risolvere i contratti conclusi dalla cooperativa fino al momento della dichiarazione di liquidazione, pagando il risarcimento dei danni. Il risarcimento viene pagato contestualmente alla soddisfazione dei creditori rimanenti.

(4) (Modificato – SG, n. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) I liquidatori sono tenuti a notificare alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate l’avvio della liquidazione entro 7 giorni dalla data di scioglimento della cooperativa.

Presentazione di reclami

Art. 44. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I creditori di una cooperativa dichiarata in liquidazione devono presentare i loro crediti, indipendentemente dalla loro origine, garanzia e scadenza, ai liquidatori entro due mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di cui all’art. 42, comma 1. 1 .

(2) I liquidatori sono tenuti ad invitare i creditori, il cui indirizzo è noto, a presentare i loro crediti mediante lettera con ricevuta di ritorno.

(3) I liquidatori notificano ai creditori i crediti contestati secondo la procedura di cui al comma 1. 2. Se presentano un reclamo entro un mese dal ricevimento dell’invito, i liquidatori registrano i reclami nel bilancio di liquidazione come contestati.

Rimborso dei contributi

Art. 45. (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) (1) I crediti dei soci cooperatori derivanti dai conferimenti effettuati ai sensi dell’art. 31, comma. 3 e 6 , competono tra loro con le pretese di terzi e vengono pagati proporzionalmente.

(2) I beni che restano dopo la soddisfazione dei creditori vengono ripartiti tra i cooperatori.

Apertura della procedura fallimentare

Art. 46. Quando i liquidatori accertano che il patrimonio della cooperativa non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, sono tenuti a chiedere l’apertura della procedura concorsuale.

Soppressione della cooperativa

Art. 47. (1) Dopo la distribuzione definitiva dei beni, i liquidatori devono riferire all’assemblea generale, che adotta una decisione di liquidazione della cooperativa.

(2) (Abrogato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008)

(3) (Integrato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I liquidatori sono tenuti entro 7 giorni dall’adozione della decisione di cui al comma 1 a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di citazione. 1 per richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

Allocazione delle attività

Art. 48. Allo scioglimento della cooperativa per liquidazione, il patrimonio residuo sarà ripartito tra i soci della cooperativa in proporzione alle loro quote di contribuzione, salvo diversa disposizione dello statuto.

Ripristino dell’attività

Art. 49. (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Quando la cooperativa viene sciolta dall’assemblea generale, questa può decidere fino al completamento della liquidazione che la cooperativa riprenda le sue attività. In tal caso l’assemblea generale procederà ad una elezione ai sensi dell’art. 15, comma 1. 4, articolo 2, 2a e 3 . La decisione viene iscritta nel registro delle imprese.

Manutenzione dei liquidatori

Art. 50. I fondi per il mantenimento dei liquidatori sono approvati dall’assemblea generale e sono a carico della cooperativa. Le parcelle dei liquidatori vengono pagate prima di tutte le altre richieste.

Responsabilità dei liquidatori

Art. 51. I liquidatori rispondono solidalmente nei confronti della cooperativa per i danni da loro causati.

Capitolo due “a”.
SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA (NUOVO – SG, N. 104 DEL 2007)

Istituzione

Art. 51a. (Nuovo – SG, n. 104 del 2007) (1) Una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria è costituita conformemente al regolamento (CE) n. 1435/2003 sullo statuto della società cooperativa europea (SCE), di seguito denominato “regolamento (CE) n. 1435/2003”, e viene iscritta nel registro delle imprese.

(2) La sede legale di una società cooperativa europea ai sensi del paragrafo 1 è l’insediamento in cui ha sede la gestione delle sue attività.

(3) Quando una società partecipante alla costituzione di una società cooperativa europea ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’ufficiale di registrazione presso l’Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell’art. 26, comma 2. 2 del Regolamento (CE) n. 1435/2003 , con l’art. 262l, comma. 3 della Legge Commerciale .

(4) Una società cooperativa europea con sede legale in un altro Stato membro non può essere costituita mediante fusione quando un partecipante alla trasformazione possiede terreni nella Repubblica di Bulgaria. Una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria che possiede terreni non può trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro. Tale divieto si applica conformemente alle condizioni derivanti dall’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.

(5) L’organo di gestione del partecipante alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, rispettivamente di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, presenta una dichiarazione di conformità al requisito di cui al comma 1. 4.

Assemblea generale

Art. Italiano: (Nuovo – SG, n. 104 del 2007) (1) Se l’organo di gestione non convoca l’assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta dell’organo di vigilanza, la convocazione avviene su richiesta del tribunale distrettuale della sede della società cooperativa europea.

(2) La disposizione dell’art . 17 si applica al quorum dell’assemblea generale di una società cooperativa europea.

Relazione finanziaria annuale

Art. 51c. (Novità – SG, n. 104 del 2007) Il bilancio annuale, nonché il bilancio consolidato, se la società cooperativa europea ne redige uno, devono essere sottoposti a revisione contabile indipendente e presentati per la pubblicazione nel registro delle imprese.

Revisore in caso di trasformazione mediante cambiamento di forma giuridica

Art. 51 anni (Novità – SG, n. 104 del 2007) In caso di trasformazione di una cooperativa con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una società cooperativa europea o di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una cooperativa, il funzionario addetto alla registrazione presso l’Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell’art. 35, comma 1. 5 e art. 76, comma. 5 del Regolamento (CE) n. 1435/2003 , in applicazione dell’art. 262l, comma. 3 della legge commerciale .

Risoluzione

Art. 51e. (Novità – SG, n. 104 del 2007) Il tribunale distrettuale del luogo in cui ha sede una società cooperativa europea, anche su richiesta del pubblico ministero, scioglie la società in caso di violazione dell’art . 73, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1435/2003 , se la violazione non è sanata entro il termine stabilito dal giudice.

Capitolo tre.
IMPRESE COOPERATIVE

Formazione

Art. 52. (1) Ogni cooperativa può costituire imprese cooperative o costituire imprese intercooperative con altre cooperative per lo svolgimento di attività economiche.

(2) La decisione di costituire imprese cooperative o di partecipare ad un’impresa intercooperativa è presa dall’assemblea generale, che determina il capitale o le quote di capitale e autorizza il consiglio di amministrazione a realizzare o a partecipare alla costituzione dell’impresa.

Regime legale

Art. 53. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) L’impresa cooperativa è una società a responsabilità limitata con un unico socio o una società per azioni con un unico socio.

(2) L’impresa intercooperativa può essere una società a responsabilità limitata o una società per azioni.

(3) La cooperativa non può partecipare come socio accomandatario a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

(4) Per le imprese cooperative e intercooperative, l’art . 35 .

Capitolo quattro.

SINDACATI COOPERATIVI

Formazione

Art. 54. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le cooperative possono, con decisione delle assemblee generali, unirsi in unioni territoriali, settoriali, nazionali e altre.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Per costituire un sindacato sono necessarie almeno sette cooperative.

(3) L’unione cooperativa è una persona giuridica con lo status di cooperativa.

(4) Le cooperative possono costituire proprie unioni e federazioni.

(5) Per quanto riguarda le unioni cooperative, per quanto non disciplinato nel presente capitolo si applicano le norme relative alle cooperative.

Funzioni

Art. 55. (1) (Testo precedente dell’art. 55 – SG, n. 13 del 2003) L’Unione Cooperativa:

  1. aiuta i suoi membri a raggiungere gli scopi e le finalità dell’unione;
  2. elabora linee guida per lo sviluppo delle attività cooperative;
  3. rappresenta e tutela gli interessi dei suoi membri presso enti e organizzazioni internazionali, statali, pubbliche e di altro tipo;
  4. svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

(2) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad attuare le decisioni degli organi delle unioni cooperative di cui sono membri.

Organi

Art. 56. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Gli organi dell’unione cooperativa sono: l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il consiglio di controllo. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente e i membri del consiglio di sorveglianza vengono eletti dall’assemblea generale per un mandato di 4 anni.

(2) Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione elegga tra i suoi membri un comitato esecutivo, definendone i poteri e la procedura per l’adozione delle decisioni.

(3) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale delle unioni cooperative deve essere convocata annualmente entro la fine di aprile ed è composta da delegati eletti dalle assemblee generali dei suoi membri alle condizioni e secondo la procedura specificate nel suo statuto.

(4) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’Assemblea generale può autorizzare il Consiglio di gestione ad esercitare determinati poteri, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 2, 2a, 5, 6, 8a, 11, 14, 15 e 16 .

(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) L’assemblea generale delle unioni nazionali si riunisce una volta ogni quattro anni.

Fondi

Art. 57. (1) All’interno dell’unione cooperativa possono essere costituiti anche fondi monetari per l’assistenza reciproca, l’istruzione, la qualificazione e altri.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I fondi di cui al par. 1 sono formati mediante decisione dell’assemblea generale del sindacato. Le risorse di questi fondi provengono dalle trattenute sugli utili dei membri del sindacato.

Capitolo cinque.
CONTROLLO GIUDIZIARIO

Motivi e ordine

Art. 58. (1) Le decisioni e gli atti degli organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o con lo statuto possono essere annullati mediante ricorso presentato al tribunale distrettuale presso la sede legale della cooperativa.

(2) Il ricorso può essere proposto da qualsiasi socio della cooperativa, dal consiglio di sorveglianza, dall’unione cooperativa di cui la cooperativa è socia o dal pubblico ministero. Possono aderire alla richiesta anche gli altri soci della cooperativa e il consiglio di sorveglianza. Possono mantenere la richiesta anche se questa viene ritirata.

(3) Il socio della cooperativa può presentare ricorso entro due settimane dal giorno della decisione e, se non era presente alla decisione, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza o ne è stato informato. Quando viene richiesto l’annullamento di un atto, il termine decorre dal giorno della sua notifica.

(4) Il consiglio di controllo della cooperativa può presentare il reclamo entro due settimane dall’adozione della decisione o dall’esecuzione dell’atto, e l’unione delle cooperative di cui al comma 1. 2 – dal giorno della sua scoperta o notifica.

(5) In ogni singolo caso, il ricorso può essere proposto entro e non oltre tre mesi dall’adozione della decisione o dall’esecuzione dell’atto.

Decisione del tribunale

Art. 59. (1) Il tribunale può annullare in tutto o in parte l’atto o l’azione o respingere la domanda.

(2) La decisione del tribunale è soggetta a ricorso secondo la procedura generale.

Unirsi alla causa

Art. 60. Il socio della cooperativa può presentare ricorso per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali violati dagli organi della cooperativa. La domanda può essere riunita con quella di cui all’art. 58 .

Interrompere l’esecuzione

Art. 61. Il tribunale può sospendere l’esecuzione della decisione o dell’atto impugnato fino alla pronuncia della sentenza sul caso.

Capitolo sesto.
CONTABILITÀ E CONTROLLO FINANZIARIO

Controllo di revisione

Art. 62. (Abrogato – SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001)

Controllo finanziario

Art. 63. (1) (Modificato – SG, n. 92 del 2000, in vigore dal 1.01.2001, testo precedente dell’art. 63, modificato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni cooperative è effettuato ogni tre anni dagli organi specializzati di controllo finanziario presso le unioni cooperative nazionali. Le autorità di controllo finanziario elaborano annualmente un’analisi dei controlli effettuati, che viene presentata al Ministro delle Finanze, al Ministro dell’Interno e al Ministro della Giustizia.

(2) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 33 del 2006, integrato – SG, n. 41 del 2007) Nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del par. 1 , Capitolo Due, Sezione Quattro “Misure di follow-up” e Capitolo Tre “Responsabilità patrimoniale” della Legge sull’ispezione finanziaria dello Stato e Capitolo Trentuno del Codice di procedura civile “Procedimenti per reati finanziari” si applicano .

(3) (Novità – SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario di cui al par. 1 delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni territoriali e nazionali, può essere effettuata anche su richiesta del presidente, del consiglio di amministrazione o di un decimo dei soci della cooperativa (unione).

(4) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Le cooperative, le imprese cooperative e intercooperative, le unioni territoriali e nazionali devono collaborare con le autorità di controllo finanziario di cui al comma 1. 1.

(5) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 91 del 2017) In caso di violazioni accertate nell’utilizzo dei fondi previsti dai bilanci statali o comunali, dai trattati internazionali o dai programmi dell’Unione Europea, nonché dalle imprese statali ai sensi dell’art. 62, comma 1. 3 della legge sul commercio , le autorità di controllo finanziario di cui al paragrafo 1. 1 segnale all’Agenzia di Ispezione Finanziaria dello Stato.

(6) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Ogni cooperativa socia ha il diritto di richiedere a proprie spese una revisione contabile da parte dell’ufficio di revisione contabile indipendente. La direzione della cooperativa e il sindacato di cui la cooperativa è membro sono tenuti a prestare assistenza e a fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento della revisione contabile.

(7) (Novità – SG, n. 41 del 2007) Sulla base della verifica di cui al par. 6 Il socio della cooperativa può presentare un reclamo per conto della cooperativa contro le persone che hanno causato danni alla cooperativa.

Disposizioni aggiuntive

  • 1. (1) Il diritto di proprietà delle cooperative e delle unioni cooperative sui beni confiscati, nazionalizzati o comunque ridistribuiti dopo il 10 settembre 1944 è ripristinato se la richiesta è stata presentata entro il 7 febbraio 1993.

(2) La proprietà viene restituita alle cooperative cui è stata sottratta o ai loro successori legali, comprese le cooperative estinte ma non cancellate, che hanno il diritto di riprendere l’attività secondo la procedura di cui all’art. 49 della presente legge, indipendentemente dalle modalità del licenziamento.

(3) Il diritto di proprietà sui beni di cui al comma 1. 1 deve essere accertato mediante atti notarili, verbali, bilanci, ricevute di tasse pagate , tasse, assicurazioni, decisioni giudiziarie e altre prove scritte. In mancanza di tali elementi, il diritto di proprietà è stabilito secondo la procedura generale dei reclami. In questi casi i procedimenti sono esenti da tasse statali.

(4) Lo Stato, i comuni, le aziende, le imprese e le organizzazioni statali e comunali consegnano i beni non consegnati dichiarati secondo la procedura del comma 1. 1, agli aventi diritto ai sensi del comma 1. 2, se la richiesta è loro presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

(5) Le condizioni e la procedura per la restituzione dei beni sono determinate dal Consiglio dei ministri, nella misura in cui non siano disciplinate da altra legge.

Disposizioni transitorie e finali

  • 2. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l’iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.
  • 3. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l’iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.
  • 4. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute a trasformare le imprese cooperative e intercooperative alle quali partecipano in società commerciali ai sensi dell’art. 52 e 53 in conformità con i requisiti della legge commerciale .
  • 5. (1) (Abrogato – Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 13 del 2003).

(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(3) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(4) I consigli di amministrazione delle unioni cooperative controllano d’ufficio se le cooperative e le unioni cooperative che ne sono membri adempiono agli obblighi previsti dai § 2 , 3 e 4 e sono tenuti, in caso di inadempimento, a richiederne lo scioglimento al tribunale distrettuale competente entro il termine di cui al comma 1. 3. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 10.000.

(5) Le procure distrettuali vigilano sull’adempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti e sono tenute a chiedere al tribunale lo scioglimento delle cooperative, unioni e imprese non riformate, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1. 3 e 4.

  • 6. Nell’art . 52, comma 1. 1 della legge sulla contabilità (promulgata nella Gazzetta Ufficiale, numero 4 del 1991; modificata e integrata nel numero 26 del 1992, numero 55 del 1993, numeri 21, 33 e 59 del 1996, numero 52 del 1997, numero 21 del 1998, numeri 57, 81 e 83 del 1999) sarà creata come segue: 6:

“6. cooperative.”

  • 7. Nella Legge sulle locazioni in agricoltura (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 82 del 1996; modificata, n. 35 del 1999) Art. 8, paragrafo 1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 e il § 3 delle disposizioni transitorie e finali (nuove – SG, n. 35 del 1999).
  • 8. La presente legge abroga:
  1. La legge sulle cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 63 del 1991; modificata nei n. 34 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999);
  2. Legge sulla facilitazione della fusione delle associazioni cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, numero 54 del 1947; modificata nei numeri 47 e 228 del 1948).
  • 9. L’attuazione della presente legge è affidata al Consiglio dei ministri.

————————-

La legge è stata adottata dalla XXXVIII Assemblea Nazionale il 16 dicembre 1999. ed è sigillato con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni

(PROMOSSO – SG, N. 13 DEL 2003)

  • 39. (1) Il diritto di proprietà sui beni nazionalizzati o confiscati in base a leggi regolamentari abrogate delle cooperative e delle unioni cooperative che hanno ripreso l’attività è ripristinato se, al giorno dell’entrata in vigore della presente legge, tali beni erano di proprietà statale o comunale. La presente disposizione non si applica ai procedimenti pendenti ai sensi del § 1 della disposizione aggiuntiva.

(2) Esiste una successione giuridica delle unioni cooperative esistenti a partire dal 1959. e che dal 1960 hanno ripreso le loro attività.

  • 40. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa.
  • 41. Nel § 5 delle disposizioni transitorie e finali, par. I paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati e i procedimenti pendenti ai sensi di tali paragrafi sono chiusi.
  • 42. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e di quello di sorveglianza, se non è scaduto, non cessa con l’entrata in vigore della presente legge .

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sull’imposta sul reddito delle società

(PROMESSO IN SG, N. 102 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)

  • 36. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione del § 30, punto 13 e § 33 , che entrano in vigore il giorno della loro promulgazione nella ” Gazzetta Ufficiale “.

Disposizioni transitorie e finali
del codice di procedura fiscale e assicurativa

(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)

  • 88. Il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’art . 179, comma 1. 3 , Art. 183, comma 1. 9 , § 10, voce. 1, lettera “e”, ecc. 4, lettera “c” , § 11, voce 1, lettera “b” e § 14, voce 12 delle disposizioni transitorie e finali, che entreranno in vigore il giorno della promulgazione del codice nella ” Gazzetta Ufficiale dello Stato “.

Disposizioni transitorie e finali
della legge sul registro delle imprese

(PROMESSO IN SG, N. 34 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 80 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 53 DEL 2007, IN VIGORE DAL 01.01.2008)

  • 56. (Modificato – SG, n. 80 del 2006, modificato – SG, n. 53 del 2007) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione dei § 2 e § 3 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella ” Gazzetta Ufficiale dello Stato “.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge contabile

(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)

  • 61. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione del § 48 , che entra in vigore il 1° luglio 2007.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni

(PROMOSSO – SG, N. 41 DEL 2007)

  • 24. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il presidente della cooperativa chiede l’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti soggetti a iscrizione.
  • 25. Con l’entrata in vigore della presente legge, la durata in carica dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo delle cooperative, quando non sia scaduta, è di 4 anni, a partire dalla data delle elezioni.
  • 26. Le cooperative e le unioni cooperative che hanno costruito edifici e strutture con fondi propri entro il 13 luglio 1991 hanno il diritto di presentare allo Stato o al comune una richiesta di disattivazione degli edifici e dei terreni adiacenti. La richiesta dovrà essere presentata al governatore regionale competente o al sindaco di un comune entro il 31 dicembre 2007. In presenza delle circostanze specificate, la proprietà viene disattivata e trasferita in possesso della cooperativa o dell’unione delle cooperative.
  • 27. (1) I diritti di una cooperativa ripristinata ai sensi del § 1 della disposizione aggiuntiva e del § 1 della legge abrogata sulle cooperative (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 63 del 1991; modificata, n. 24 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999; abrogata, n. 113 del 1999) spettano a una cooperativa iscritta nel registro del tribunale dopo il 7 agosto 1991. con la denominazione, la sede legale e l’oggetto dell’attività di una cooperativa esistente, di cui siano soci almeno 7 cooperatori, che ne erano soci alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni della cooperativa.

(2) Il comma 1 si applica anche ad un’unione cooperativa ricostituita da almeno due cooperative che ne erano socie alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni dell’unione.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulla proprietà e l’uso dei terreni agricoli

(PROMESSO – SG, N. 42 DEL 2018, IN VIGORE DAL 22.05.2018)

  • 17. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella ” Gazzetta Ufficiale “, ad eccezione del § 9 , che entra in vigore a partire dall’anno finanziario 2019-2020.

Atti legislativi europei rilevanti

Direttive:

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

Regolamenti:

REGOLAMENTO (CE) 1435/2003 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

Bulgaria – Rilascio di permessi di lavoro agli stranieri nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 70, comma. 2 e art. 72b della legge sulla promozione dell’occupazione

Rilascio di “permessi di lavoro (разрешения за работа)” agli stranieri nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 70, comma. 2 e art. 72б della Legge sulla promozione dell’occupazione (Закона за насърчаване на заетостта)

Quadro normativo

L’occupazione di cittadini di paesi terzi sul territorio della Repubblica di Bulgaria avviene dopo aver ottenuto un permesso di accesso al mercato del lavoro dall'”Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта (АЗ))” sulla base dell’dell’art. 70, comma. 2 e art. 72б della Legge sulla promozione dell’occupazione (Закона за насърчаване на заетостта)

Il permesso di lavoro rilasciato dall'”Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта (АЗ))” costituisce la base per il rilascio di un visto di tipo “D” per l’ingresso nel Paese a fini lavorativi da parte dei “Servizi consolari – “Консулските служби”  del Ministero degli Affari Esteri e di un permesso di soggiorno da parte della Direzione “Migrazione – Миграция” del Ministero degli Interni per la durata del permesso di lavoro.

Nei casi di assunzione nell’ambito di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6, comma. 1 e par. 2, articolo 1, 4, 8, 9 e 11 del Regolamento per l’attuazione della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ)), il permesso di lavoro non viene rilasciato come documento separato, ma è contenuto nel Permesso unico di soggiorno e lavoro rilasciato dal Ministero degli Interni.

Procedura per la prestazione del servizio amministrativo

1.    Autorità competente

L’autorità competente per questo servizio è l’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта (АЗ)).

2.    Richiedente

La richiesta di rilascio o proroga di un permesso di lavoro viene presentata da una determinata persona fisica o giuridica che sia il datore di lavoro dello straniero.

3.    Requisiti normativi per il rilascio del permesso:

3.1 Il permesso di lavoro per stranieri viene rilasciato per ricoprire posizioni per le quali la cittadinanza bulgara non è richiesta dalla legge:
– in conformità con lo Stato, lo sviluppo e gli interessi pubblici del mercato del lavoro nazionale;
– a condizione che il numero totale di stranieri che lavorano per il datore di lavoro locale non superi il 10 percento del numero medio di cittadini bulgari e stranieri con diritto di asilo o con status di rifugiato riconosciuto impiegati nei 12 mesi precedenti (questo requisito non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché ai cittadini di altri paesi parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo);
– quando le condizioni di lavoro e la retribuzione offerte non sono meno favorevoli delle condizioni riservate ai cittadini bulgari per la categoria di lavoro interessata;
– quando la retribuzione assicura i mezzi necessari alla sussistenza nel Paese.

3.2 Un permesso di lavoro per l’impiego di uno straniero nell’ambito di un rapporto di lavoro può essere rilasciato in conformità con lo stato, lo sviluppo e gli interessi pubblici del mercato del lavoro, se:
– il datore di lavoro locale ha presentato la prova di aver attivamente cercato lo specialista di cui ha bisogno in un periodo precedente, non inferiore a un mese, all’interno del mercato del lavoro, anche presso la Direzione “Ufficio del lavoro” dell’Agenzia per l’impiego e attraverso annunci sui mass media nazionali e locali;
– lo straniero possiede un titolo di studio secondario specialistico o superiore e/o qualifiche ed esperienze professionali specifiche, rispondenti ai requisiti oggettivi richiesti per la posizione/lavoro e per l’attività svolta;
– non vi sono cittadini bulgari o stranieri con residenza permanente nella Repubblica di Bulgaria o con diritti equivalenti ai loro ai sensi dell’art. 70, comma. 3 della Legge sulla promozione dell’occupazione con la professione, la specializzazione e/o la qualifica richiesta, compresa la mancanza di opportunità di formazione tempestiva del personale necessario al datore di lavoro, che è stata determinata dopo uno studio del mercato del lavoro, tenendo conto dei requisiti oggettivi per ricoprire la posizione e delle specificità dell’attività; La valutazione del rispetto di queste condizioni è effettuata dall’Agenzia per l’Impiego.

3.3 Al di fuori delle condizioni di cui al punto 3.2, primo e terzo trattino, un permesso di lavoro può essere rilasciato a:
– stranieri la cui occupazione nel territorio del Paese deriva dall’attuazione di trattati internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte;

– personale dirigenziale di una persona giuridica straniera costituita nel territorio della Repubblica di Bulgaria, quando assunto nell’ambito di un trasferimento intra-aziendale;

– specialisti di una persona giuridica estera costituita nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che possiedono conoscenze specifiche nella padronanza delle tecnologie di produzione, delle attrezzature e delle tecniche di gestione, quando assunti nell’ambito di un trasferimento intra-aziendale e con un comprovato titolo di studio e di qualifica corrispondente alla posizione;

– docenti ospiti, docenti e insegnanti nelle scuole superiori e secondarie bulgare su decisione dei consigli accademici delle scuole superiori e degli ispettorati regionali del Ministero dell’Istruzione e della Scienza, rispettivamente;

– dipendenti distaccati di una società estera nell’ambito del coordinamento delle attività e/o dell’attuazione di progetti volti a migliorare le attività di una società o di una filiale da essa costituita sul territorio della Repubblica di Bulgaria;

– specialisti di aziende straniere in relazione all’installazione su contratto, alla messa in servizio e alla riparazione di apparecchiature importate, all’implementazione di tecnologie speciali, know-how, all’applicazione di apparecchiature specializzate e uniche;
– persone che, pur mantenendo la residenza abituale all’estero, vengono inviate dal datore di lavoro straniero per: formazione sulla manutenzione o ricezione di attrezzature, macchine o altri oggetti ordinati; seguire un corso di formazione nell’ambito di un contratto di fornitura per l’esportazione o di un accordo di licenza;

– atleti e allenatori di club sportivi professionistici che hanno manifestato un interesse confermato ad assumerli da parte delle federazioni e dei sindacati sportivi nazionali bulgari, grazie alle loro particolari qualità personali e all’elevato livello di conoscenze e competenze professionali;

– una persona sposata con un cittadino bulgaro, a condizione che le sia stata concessa la residenza a lungo termine su tale base;

– dipendenti di tour operator stranieri distaccati nel territorio della Repubblica di Bulgaria allo scopo di controllare e coordinare l’esecuzione di un contratto concluso con un tour operator o un albergatore bulgaro ai sensi della legge sul turismo.

4.    Documenti richiesti :

4.1. Per rilasciare un permesso di lavoro, il datore di lavoro presenta i seguenti documenti alla Direzione dell’Ufficio del Lavoro presso il luogo di lavoro dello straniero:

a) richiesta-dichiarazione – due copie di un modulo secondo un modello standard approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

(b) giustificazione della richiesta;

c) tre fotografie dello straniero;

d) una copia del documento di registrazione o UIC (codice identificativo unico) ai sensi dell’articolo 23 della legge sul registro commerciale e/o la registrazione presso la Camera di commercio e industria bulgara o un altro documento identificativo del richiedente;

e) documenti comprovanti l’istruzione, la specializzazione, la capacità giuridica o le qualifiche professionali acquisite, le competenze e l’esperienza dello straniero, che sono stati legalizzati secondo la procedura pertinente;

f) dichiarazione-dichiarazione per gli stranieri che lavorano nell’azienda, indicante i nomi sul passaporto, la data di nascita e la cittadinanza per:
– coloro che sono assunti con contratto di lavoro – indicando il numero, la data di rilascio e la durata del permesso di lavoro, del visto o del permesso di soggiorno;
– coloro che sono autorizzati a gestire l’impresa, coloro che lavorano in forza di un contratto di gestione e controllo – con l’indicazione del numero e del periodo di validità della carta personale dello straniero;

g) una dichiarazione del numero medio di cittadini bulgari impiegati con un contratto di lavoro, di stranieri con residenza permanente nella Repubblica di Bulgaria e di stranieri con diritti equivalenti ai loro ai sensi dell’art. 70, comma. 3 della legge sul lavoro, nei 12 mesi precedenti, sottoscritto dal datore di lavoro e dal capo contabile;
h) un contratto di lavoro concluso ai sensi della legislazione bulgara, firmato dalle parti ed entrato in vigore al momento del rilascio del permesso, che dovrebbe anche specificare gli obblighi delle parti in merito alle spese di alloggio, cure mediche, assicurazione e trasporto da e per il paese in cui lo straniero ha la residenza permanente;

i) altri documenti inerenti alle specificità del luogo di lavoro e all’esercizio della professione e dell’attività, richiesti da atti normativi;

j) una copia del passaporto dello straniero.
4.2 La persona locale che riceve dipendenti stranieri distaccati deve presentare alla Direzione dell’Ufficio del lavoro del luogo di lavoro degli stranieri o dove si trova la sua sede centrale, quando l’attività lavorativa verrà svolta sul territorio di diversi insediamenti, i documenti di cui sopra, nonché:

– una copia del contratto con un’impresa estera-datore di lavoro dello straniero, che stabilisca l’accettazione dell’impiego, certificato dalle parti del contratto con firma e timbro;

– documento di registrazione legalizzato che legittima il datore di lavoro straniero;
– una lettera di conferma dell’impresa estera-datore di lavoro dello straniero, per il suo distacco per l’esecuzione di compiti e scadenze specificatamente specificati, con retribuzione garantita, previdenza sociale e assicurazione sanitaria, legalizzata secondo la procedura stabilita.

Nota: Nei casi di trasferimento intra-societario è richiesta la presentazione di un documento ufficiale, legalizzato secondo la procedura stabilita, che certifichi la posizione ricoperta dallo straniero nelle strutture della persona giuridica estera negli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti il ​​suo invio a lavorare nella Repubblica di Bulgaria.

5.    Andamento interno del servizio amministrativo:

La richiesta, corredata dei documenti sopra menzionati, è indirizzata all’Agenzia per l’impiego (EA) e presentata alla Direzione del Lavoro (LBD) competente. Entro 3 giorni, i documenti vengono inviati dal DBT all’AZ tramite canali ufficiali. Entro due giorni vengono predisposte lettere di coordinamento che vengono inviate alla Direzione delle Relazioni Consolari del Ministero degli Affari Esteri e alla Direzione delle Migrazioni del Ministero dell’Interno per effettuare una verifica della residenza degli stranieri. Nel caso in cui sia necessario presentare documenti aggiuntivi o perfezionare quelli presentati, verrà inviata una lettera al richiedente.
Il termine per decidere se rilasciare o rifiutare un permesso di lavoro è di un mese dalla data di presentazione della richiesta all'”Ufficio del Lavoro”. Il termine per il pagamento della tassa per il rilascio del permesso di lavoro è di un mese. Il termine per stampare il documento “permesso di lavoro” dopo aver presentato il documento di pagamento all’Agenzia per l’impiego è di tre giorni.
Il termine per presentare ricorso contro le decisioni di diniego del Direttore esecutivo dell’EA è di 14 giorni, a decorrere dalla loro ricezione ai sensi del Codice di procedura amministrativa dinanzi al MLSP.
Le copie dei permessi di lavoro rilasciati, prorogati e riemessi, nonché dei dinieghi, vengono inviate al Ministero dell’Interno, al Ministero degli Affari Esteri e alla Direzione dell’Ufficio del Lavoro competente.

6.    Taxi

Il documento “permesso di lavoro” e la decisione di esercitare l’attività lavorativa vengono rilasciati dopo il pagamento di una tassa stabilita dalla legge sulla promozione dell’occupazione e la presentazione di un documento per un bonifico bancario:

Per rilasciare o prorogare il permesso di lavoro a uno straniero, il datore di lavoro locale paga una tassa di 600 BGN.

Per lavori stagionali fino a 6 mesi in un anno solare, la tariffa è di 300 BGN.

Per il rilascio di una decisione all’Agenzia per l’impiego per l’esercizio di un’attività lavorativa in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro unico da parte delle autorità del Ministero dell’Interno, la tariffa è di 400 BGN.

Per il riemissione di un permesso di lavoro a causa dello smarrimento, del danneggiamento o della distruzione dei documenti è previsto il pagamento di una commissione di 200 BGN.

7.    Periodo di validità del permesso rilasciato

Il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo massimo di 1 anno, con possibilità di proroga se non sono state rinunciate le condizioni per il rilascio iniziale, per un totale massimo di 3 anni.

I permessi di lavoro possono essere estesi oltre il periodo di impiego di 3 anni per:

– dirigenti di società e filiali di società straniere costituite sul territorio della Repubblica di Bulgaria;

– insegnanti e docenti delle scuole secondarie e superiori;

– atleti professionisti e allenatori di società sportive professionistiche;

– specialisti di aziende straniere per il controllo e l’accettazione della produzione contrattuale.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dello straniero o del viaggio di lavoro nell’ambito della prestazione di servizi, il datore di lavoro o la persona che ha accettato lo straniero è tenuto a darne comunicazione scritta all’Agenzia per l’impiego entro 3 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e a restituire il permesso di lavoro, che è soggetto a revoca. La revoca del permesso di lavoro deve essere notificata al Ministero dell’Interno e al Ministero degli Affari Esteri.

8.    I documenti campione da compilare durante la prestazione del servizio amministrativo sono pubblicati nella sezione “Impiego degli stranieri”.

Richiesta di dichiarazione di occupazione degli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Allegato 1)

ISTRUZIONI per la compilazione del modulo “Richiesta-dichiarazione per l’impiego di uno straniero nella Repubblica di Bulgaria” (Richiesta-dichiarazione) e del modulo “DOMANDA per l’impiego di uno straniero nella Repubblica di Bulgaria (Allegato 6)

DOMANDA per l’esercizio di un’attività lavorativa altamente qualificata da parte di uno straniero nella Repubblica di Bulgaria (Allegato 6)

Fonte: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/ dell’Agenzia per l’impiego della Bulgaria

Bulgaria – Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro

In Bulgaria la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, numero 33 del 26.04.2016) ha introdotto nella legislazione nazionale bulgara le disposizioni di tre  direttive dell’UE:

Inoltre, la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) codifica l’attuale quadro normativo in materia di migrazione e mobilità del lavoro, che è frammentato in atti normativi di diversa natura.

Attualmente, la Legge sulla promozione dell’occupazione (Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)) e i suoi regolamenti sono stati utilizzati come principale strumento giuridico per l’attuazione dell’acquis in questo settore. E con il precedente emendamento del 2011. sono state introdotte disposizioni di altre due direttive: Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25.05.2009. sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2009. sulla definizione di standard minimi per sanzioni e misure nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (SG, n. 43 del 2011).

Al fine di garantire la piena conformità della legislazione nazionale alle direttive in materia di migrazione lavorativa e libera circolazione dei lavoratori, è stato emanato il Regolamento per l’attuazione della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ)).

Le Disposizioni Generali della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) ne definiscono esplicitamente l’ambito di applicazione, escludendo la possibilità di applicazione di tutte le forme di discriminazione costituzionalmente riconosciute. Vengono inoltre stabilite le condizioni in base alle quali viene formulata la politica nazionale nel campo della libera circolazione dei lavoratori nell’UE e quelle relative all’accesso degli stranieri al mercato del lavoro bulgaro, anche per lo svolgimento di attività autonome sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) disciplina:

  • l’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori cittadini di paesi terzi, compreso lo svolgimento di attività autonome;
  • l’esercizio del diritto alla libera circolazione nella Repubblica di Bulgaria dei lavoratori che sono cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera;
  • l’occupazione dei cittadini bulgari nella loro libera circolazione all’interno dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo;
  • la regolamentazione bilaterale dell’occupazione con i paesi terzi, sia dei cittadini bulgari sul loro territorio che dei loro cittadini nella Repubblica di Bulgaria.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), la politica sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla migrazione lavorativa e sull’integrazione degli stranieri viene attuata in collaborazione e previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro e dei dipendenti, nonché con i rappresentanti di altre persone giuridiche senza scopo di lucro registrate ai sensi del Capitolo III della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (Закона за юридическите лица с нестопанска цел).

Questa cooperazione e queste consultazioni sono svolte dal Consiglio nazionale sulla migrazione e la mobilità del lavoro (Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ)). Questo consiglio è istituito presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Consiglio nazionale sulla migrazione e la mobilità del lavoro (НСТМТМ) è composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello nazionale, da rappresentanti dei ministeri, delle agenzie, delle commissioni e degli enti governativi locali. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio anche rappresentanti di organizzazioni internazionali e di enti giuridici senza scopo di lucro che svolgono attività nel campo della migrazione lavorativa, della mobilità lavorativa e dell’integrazione degli stranieri. Il Presidente del Consiglio nazionale sulla migrazione e la mobilità del lavoro (НСТМТМ) è il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (министърът на труда и социалната политика).

La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevede la possibilità per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (министърът на труда и социалната политика), previa consultazione con il Consiglio nazionale sulla migrazione e la mobilità del lavoro (НСТМТМ), di imporre restrizioni all’accesso dei lavoratori – cittadini di paesi terzi – al mercato del lavoro, compresi i lavoratori altamente qualificati e i liberi professionisti, in conformità con lo Stato, lo sviluppo e gli interessi pubblici del mercato del lavoro.

Un cittadino di un paese terzo può accedere al mercato del lavoro quando

  • ha un contratto di lavoro con un datore di lavoro locale,
  • quando è distaccato o inviato nell’ambito della prestazione di servizi sul territorio della Repubblica di Bulgaria;
  • quando è trasferito tramite un trasferimento intra-aziendale
  • quando è impegnato in un lavoro autonomo.

Una condizione obbligatoria per presentare domanda di primo accesso al mercato del lavoro è che lo straniero risieda al di fuori del territorio della Repubblica di Bulgaria.

Ai sensi dell’art. 7 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) l’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori – cittadini di paesi terzi è consentito per l’occupazione di posizioni per le quali non è richiesta la cittadinanza bulgara:

  1. in base allo stato, allo sviluppo e agli interessi pubblici del mercato del lavoro bulgaro dopo uno studio preliminare del mercato del lavoro condotto dal datore di lavoro (test di mercato);
  2. a condizione che nei 12 mesi precedenti il numero totale di cittadini di paesi terzi che hanno lavorato per il datore di lavoro locale non superi il 10 per cento del numero medio di cittadini bulgari, cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, di paesi parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera e delle persone di cui all’e le persone di cui all’art. 9, comma. 1, punti 2 (con un permesso di soggiorno di lunga durata o permanente nella Repubblica di Bulgaria e i loro familiari) – 6 (che sono familiari di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, che, in virtù di trattati internazionali conclusi con l’Unione europea, hanno diritto alla libera circolazione);
  3. quando le condizioni di lavoro e la retribuzione offerte non sono meno favorevoli delle condizioni riservate ai cittadini bulgari per la categoria di lavoro interessata;
  4. quando il cittadino di un paese terzo possiede le conoscenze specialistiche, le competenze e l’esperienza professionale necessarie per la posizione in questione.

I lavoratori – cittadini di paesi terzi con accesso autorizzato al mercato del lavoro – possono lavorare nell’ambito di un rapporto di lavoro o come distaccati nell’ambito della prestazione di servizi sul territorio della Repubblica di Bulgaria – solo per la specifica persona giuridica o fisica e per il luogo, la posizione e la durata dell’impiego specificati nel permesso rilasciato dalle autorità competenti.

Per consentire l’accesso al mercato del lavoro ai lavoratori cittadini di paesi terzi, il direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego fornisce una decisione scritta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

I documenti necessari per la pronuncia della decisione vengono presentati dal datore di lavoro all’Agenzia per l’impiego. Per la concessione o la proroga della durata della decisione, paga una tassa di 400 BGN.

La durata dell’accesso consentito al mercato del lavoro è pari alla durata del contratto con il datore di lavoro locale, ma non superiore a 12 mesi. Tale periodo può essere prorogato fino a un massimo di 3 anni, a condizione che non siano cambiate le condizioni per la sua concessione iniziale.

La legge vieta il diritto di accesso al mercato del lavoro ai lavoratori – cittadini di paesi terzi che sono:

  • titolari di un visto per soggiorno di breve durata ( виза за краткосрочно пребиваване) nella Repubblica di Bulgaria (Република България);
  •  titolari di un permesso per soggiorno di lunga durata (разрешение за продължително пребиваване) nella Repubblica di Bulgaria (Република България) per uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 24, comma 2. 1, punti 2, 6-8, 10, 14, 16, 19 e 20 e art. 24c della Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)).

Al di fuori dei casi sopra menzionati, i lavoratori – cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, quando sono persone di origine bulgara, persone che hanno lavorato in un periodo precedente, prima di presentare la richiesta di accesso al mercato del lavoro, ai sensi di un trattato internazionale di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, ecc. possono ricevere il diritto di accesso al mercato del lavoro.

L’articolo 8 della della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) stabilisce esplicitamente i casi in cui non è richiesto un permesso di accesso al mercato per i lavoratori – cittadini di paesi terzi – per lavorare nella Repubblica di Bulgaria.

La legge prevede l’obbligo per il datore di lavoro di informare l’Agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro” entro 7 giorni dalla data dell’effettivo inizio del lavoro del cittadino di un paese terzo.

L’articolo 11 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) specifica i casi in cui il direttore esecutivo (изпълнителният директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта) rifiuta di prendere una decisione sull’accesso al mercato del lavoro per i cittadini di paesi terzi.
Tali sono i

  • casi in cui il datore di lavoro ha un decreto penale di condanna entrato in vigore nel biennio precedente per aver utilizzato manodopera di uno straniero senza diritto di accesso al mercato del lavoro o per aver impiegato uno straniero soggiornante illegalmente;
  • quando negli ultimi tre mesi, di propria iniziativa, ha licenziato dal lavoro cittadini bulgari, cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, cittadini di paesi terzi con residenza permanente o di lungo periodo autorizzata nella Repubblica di Bulgaria o con diritti equivalenti ai loro, cittadini di paesi terzi che potrebbero essere impiegati nel luogo di lavoro per il quale viene richiesta l’assunzione di un lavoratore – un cittadino di un paese terzo;
  • il datore di lavoro ha nell’anno precedente alla presentazione della richiesta di decisione un decreto penale di condanna entrato in vigore, ha obblighi pecuniari ai sensi dell’art. 162, comma 1. 2 del Codice di procedura fiscale e previdenziale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), stabilito da un atto di un’autorità competente entrato in vigore, a meno che non sia consentita una riprogrammazione o un differimento degli obblighi o degli obblighi monetari relativi al pagamento dei contributi previdenziali, non svolga attività economica o la sua attività sia cessata tramite liquidazione o fallimento, ecc.

Il diniego viene concesso anche quando il lavoratore, cittadino di un paese terzo, è stato sanzionato per impiego illegale in un precedente periodo di 5 anni o, in base ai documenti presentati, ha lavorato illegalmente nella Repubblica di Bulgaria durante un precedente soggiorno o al momento della presentazione della richiesta e quando il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha imposto restrizioni all’accesso dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro.

Contro i dinieghi è possibile presentare ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa (Административнопроцесуален кодекс).

Oltre a negare il diritto di accesso al mercato del lavoro a un lavoratore cittadino di un paese terzo, la legge disciplina anche i casi in cui la decisione può essere revocata. Ciò si verifica quando viene accertato che sono stati presentati dati falsi per la sua fornitura, le autorità di controllo stabiliscono che l’impiego del cittadino di un paese terzo non corrisponde alla posizione, al luogo di lavoro, al datore di lavoro o alla persona locale che assume un lavoratore o un dipendente distaccato da un paese terzo specificato nella decisione e quando il permesso di soggiorno del lavoratore, cittadino di un paese terzo, non è stato rilasciato o è stato revocato in conformità con la legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria.

La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevede un divieto esplicito di impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Nel caso in cui un datore di lavoro assuma un cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, violando il divieto, gli deve la retribuzione concordata, ma non inferiore al salario minimo stabilito per il paese o per l’attività economica rilevante, per un periodo di tre mesi, a meno che il datore di lavoro o il dipendente non dimostri una diversa durata dell’impiego.

Le imposte e i contributi previdenziali obbligatori previsti per i dipendenti dalla legislazione bulgara sono dovuti sulla retribuzione percepita.

Il datore di lavoro sostiene i costi del rimpatrio del cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente.

L’articolo 14 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevede la possibilità in singoli casi per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa comprovata opportunità, anche per la promozione degli investimenti nella Repubblica di Bulgaria, di consentire l’accesso al mercato del lavoro oltre le restrizioni previste dalla legge. In questi casi di concessione dell’accesso al mercato del lavoro, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali richiede pareri alle autorità statali competenti, nonché alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello nazionale, ai sindacati creativi, alle federazioni sportive e alle organizzazioni sportive nazionali, nonché agli enti locali.

Permesso Unico di Soggiorno e di Lavoro (Единно разрешение за пребиваване и работа).

La Sezione II (Раздел II) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ))  è dedicata al Permesso Unico di Soggiorno e di Lavoro (Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР)).

I testi di questa sezione riproducono le disposizioni della Legge sulla promozione dell’occupazione (Закона за насърчаване на заетостта), che nel 2013 sono state recepite nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.2011 . relativa a una procedura uniforme di richiesta da parte dei cittadini di paesi terzi di un permesso unico per soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro .

Il Permesso Unico di Soggiorno e di Lavoro (Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР)) viene rilasciato dal Ministero dell’Interno (Министерството на вътрешните), previa decisione (решение) del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ).

Secondo la Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)), un “Permesso Unico di Soggiorno e di Lavoro (Единно разрешение за пребиваване и работа)” è un documento contrassegnato “единно разрешение за пребиваване и работа“, che consente contemporaneamente la residenza e il lavoro sul territorio della Repubblica di Bulgaria agli stranieri provenienti da paesi terzi.

Il “Permesso Unico di Soggiorno e di Lavoro (Единно разрешение за пребиваване и работа)” viene rilasciato nell’ambito di una procedura di domanda unica ai cittadini di paesi terzi che

  • richiedono un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (разрешение за пребиваване с цел работа)
  • e che sono titolari di un permesso di soggiorno (разрешение за пребиваване) valido nel territorio della Repubblica di Bulgaria (Република България) per scopi diversi dall’occupazione (за цели, различни от трудова заетост).

Esiste una procedura di domanda unificata, in base alla quale, dopo che un datore di lavoro ha presentato un’unica domanda di permesso di soggiorno e di lavoro per un cittadino di un paese terzo, viene presa una decisione sulla domanda stessa.

La durata della decisione unica può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi, qualora sussistano i motivi per la sua concessione iniziale e non vi sia interruzione dell’occupazione, e la durata complessiva non può superare i tre anni.

Carta Blu dell’Unione Europea

La Sezione III (Раздел III) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) è dedicata alla “Carta Blu dell’Unione Europea – Синя карта на Европейския съюз

La parte del capitolo otto della Legge sulla promozione dell’occupazione (Закона за насърчаване на заетостта) è stata trasferita nella Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), che ha introdotto nella legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25.05.2009  sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati .

Il permesso di soggiorno e di lavoro di tipo “Carta Blu dell’Unione Europea – Синя карта на Европейския съюз (СК на ЕС)” per l’esercizio di attività lavorative altamente qualificate è rilasciato dal Ministero dell’Interno, previa decisione del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) nell’ambito di una procedura di domanda unificata.

Ai sensi della Legge, “lavoro altamente qualificato – висококвалифицирана заетост” è l’impiego di una persona che possiede la competenza necessaria per il rispettivo lavoro: istruzione superiore acquisita, certificata da un diploma, certificato o altro documento rilasciato da un’autorità competente dopo una formazione di durata non inferiore a tre anni, condotta da un istituto scolastico riconosciuto come istituto di istruzione superiore dal rispettivo Paese.

La decisione del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта) è fornita entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, quando:

  •  il lavoratore – cittadino di un paese terzo, possiede le competenze necessarie per il lavoro in questione – ha acquisito un’istruzione superiore, certificata da un diploma, certificato o altro documento rilasciato da un’autorità competente, dopo una formazione di durata non inferiore a tre anni, condotta da un istituto scolastico riconosciuto come istituto di istruzione superiore dal paese in questione;
  • lo stipendio lordo specificato nel contratto di lavoro del lavoratore – cittadino di un paese terzo – è almeno 1,5 volte superiore allo stipendio medio nella Repubblica di Bulgaria secondo i dati disponibili degli ultimi 12 mesi precedenti la conclusione del contratto di lavoro.

La validità della decisione è limitata alla durata del contratto di lavoro.

La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) comprende anche una procedura semplificata per il rilascio della “Carta Blu dell’Unione Europea – Синя карта на Европейския съюз“, introdotta con la modifica e l’integrazione del “Regolamento sulle condizioni e la procedura per il rilascio, il rifiuto e la revoca dei permessi di lavoro per gli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (НУРИООРРЧРБ)) (SG, n. 80 del 2015).

Questa procedura prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a condurre uno studio preliminare della forza lavoro, il cosiddetto. “test di mercato – пазарен тест” per l’assunzione di cittadini di paesi terzi nelle professioni definite nell’“Elenco delle professioni per le quali vi è carenza di specialisti altamente qualificati -Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти “.

L’“Elenco delle professioni per le quali vi è carenza di specialisti altamente qualificati -Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти “ viene approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo la discussione in seno al Consiglio Nazionale per la Migrazione del Lavoro e al Consiglio Nazionale per la Promozione dell’Occupazione, condotta sulla base di una proposta motivata delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale. L’elenco potrà essere aggiornato annualmente fino al 31 gennaio.

Al fine di garantire un’occupazione più lunga e paritaria nell’Art. 18 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) è stato introdotto il requisito che il contratto di lavoro deve avere una durata non inferiore a 12 mesi e che l’importo della retribuzione deve essere almeno 2 volte superiore allo stipendio medio nella Repubblica di Bulgaria, secondo i dati disponibili degli ultimi 12 mesi prima della conclusione del contratto di lavoro.

Occupazione stagionale

La Sezione IV (Раздел IV) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) attua gran parte delle disposizioni della Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini dell’impiego come lavoratori stagionali .

Ai sensi della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), un “lavoratore stagionale – сезонен работник” è un cittadino di un paese terzo che mantiene la propria residenza principale in un paese terzo e soggiorna legalmente e temporaneamente nel territorio della Repubblica di Bulgaria per svolgere un lavoro stagionale, sulla base di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato conclusi direttamente con un datore di lavoro con sede legale nella Repubblica di Bulgaria.

Secondo la legge, il lavoro stagionale è un lavoro che dipende dal cambiamento delle stagioni ed è legato a un determinato periodo dell’anno attraverso un evento ricorrente o una serie di eventi legati alle condizioni stagionali, in cui il fabbisogno di manodopera è significativamente maggiore rispetto al normale lavoro continuativo.
Il Ministero degli Interni rilascia al cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno di lungo periodo nel territorio della Repubblica di Bulgaria per lavorare come lavoratore stagionale. Il “Permesso di lavoro stagionale (Разрешение за сезонен работник (РСР)” viene rilasciato a seguito di decisione del Direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego nell’ambito di una procedura unificata. Questo permesso può essere prorogato una volta.

Il Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта) fornisce una decisione entro 15 giorni dalla presentazione di una domanda da parte del datore di lavoro per lavoro stagionale per un periodo da 90 giorni a 9 mesi. Il datore di lavoro non ha bisogno di condurre un’indagine preliminare sul mercato del lavoro per fornire una decisione. Inoltre, non si applica al lavoratore la condizione secondo cui nei 12 mesi precedenti il numero totale di cittadini di paesi terzi che hanno lavorato per lui non abbia superato il 10 per cento del numero medio di cittadini bulgari, cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, cittadini di paesi parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo o cittadini della Confederazione svizzera impiegati con un contratto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2. 1 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) richiede la preparazione di un “Elenco dei settori economici comprendenti le attività la cui attuazione dipende dal cambio delle stagioni – Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните”. L’elenco sarà sottoposto all’approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa consultazione con il Consiglio Nazionale per la Migrazione e la Mobilità del Lavoro. A questo proposito è importante sottolineare che questo elenco sarà approvato una volta sola. La decisione del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта) in merito al rilascio del permesso di lavoro stagionale è prevista solo per le attività incluse nell’Elenco.
La legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria consente il rilascio del permesso di lavoro stagionale con procedura accelerata ai richiedenti che hanno lavorato almeno una volta nel territorio della Repubblica di Bulgaria come lavoratori stagionali negli ultimi 5 anni.
Nei casi di lavoro stagionale fino a 90 giorni, l’iscrizione avviene presso l’Agenzia per l’Impiego sulla base di una dichiarazione presentata dal datore di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24л della Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)), lo straniero deve essere in possesso di un visto valido per svolgere lavoro stagionale, quando ciò è richiesto.

La registrazione nell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта) viene effettuata anche quando lo straniero è esentato dall’obbligo del visto ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15.03.2001. determinare i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo .

La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevede che le spese di trasporto dal luogo di origine del lavoratore stagionale al suo posto di lavoro nella Repubblica di Bulgaria e ritorno siano a carico del datore di lavoro.

La legge obbliga il datore di lavoro a presentare all’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта) la prova che al lavoratore stagionale verrà fornito un alloggio idoneo, che soddisfi tutti i requisiti di sicurezza e salute fino alla scadenza del contratto. L’alloggio è fornito dal datore di lavoro o con la sua assistenza. Per l’utilizzo dell’alloggio, il lavoratore stagionale stipula un contratto di locazione. Il prezzo dell’affitto dell’alloggio deve essere commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore stagionale e alla qualità dell’alloggio e non può essere automaticamente detratto dalla retribuzione del lavoratore stagionale. Nel verificare tali circostanze, l'”Agenzia esecutiva dell’Ispettorato generale del lavoro – Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда”” ha il diritto di accedere all’abitazione del lavoratore stagionale con il suo consenso.

Trasferimento intra-aziendale

La Sezione V (Раздел V) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) è dedicata al Trasferimento intra-aziendale

Nella legge sulla migrazione e la mobilità del lavoro sono state recepite anche le disposizioni della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014 . sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi nell’ambito di un Trasferimento intra-aziendale . La direttiva stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali i cittadini di paesi terzi possono soggiornare e lavorare all’interno dell’UE in qualità di trasferiti ai fini di un trasferimento intrasocietario all’interno di una filiale dell’impresa per cui lavorano.

Secondo la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), il “Permesso per una persona trasferita nell’ambito di un trasferimento intra-aziendale (Разрешение за преместване на лице по вътрешнокорпоративен трансфер (ВКТ)” con diritto di soggiorno di lungo periodo è rilasciato, secondo una procedura uniforme, dal Ministero dell’Interno (Министерството на вътрешните), previa decisione del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ).

Il permesso per una persona trasferita nell’ambito di un trasferimento intra-aziendale viene rilasciato per un periodo di un anno e viene rinnovato se sussistono i presupposti per un nuovo rilascio. Nel caso in cui la durata del contratto di lavoro sia inferiore ad un anno, il permesso viene rilasciato per la durata del contratto.
Analogamente alla procedura di rilascio del permesso per un lavoratore stagionale, le condizioni dell’art. 11 non si applicano alla procedura di rilascio di una decisione di rilascio del permesso per una persona trasferita nell’ambito di un trasferimento intra-aziendale, art.7, comma. 1, punti 1 e 2 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)).

La decisione del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ). autorizza il lavoratore, cittadino di un paese terzo, a svolgere attività lavorative sul territorio della Repubblica di Bulgaria solo per una specifica impresa ospitante o gruppo di imprese e solo per le posizioni di dirigente, specialista o tirocinante. Secondo la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), un “manager” è una persona che ricopre una posizione dirigenziale di alto livello e lavora sotto la supervisione del proprietario o di un organo di gestione collettiva dell’impresa ospitante, gestendo l’impresa ospitante o la sua struttura amministrativa, controllando e supervisionando il lavoro di altro personale professionale o dirigenziale o dipendenti che svolgono il controllo e fornendo raccomandazioni sulle assunzioni, sulla risoluzione del rapporto di lavoro, nonché per altre azioni riguardanti i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei dipendenti.

La legge fornisce anche definizioni giuridiche per i concetti di “specialista – специалист” e “dipendente tirocinante – “служител-стажант“.

Specialista – специалист” è una persona che lavora in una divisione dell’impresa o in un’impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese, con sede o indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria e possiede conoscenze specialistiche che sono di importanza essenziale per i settori di attività, le tecniche o la gestione dell’impresa ospitante.

Dipendente tirocinante – “служител-стажант” è una persona in possesso di un titolo di studio superiore che viene trasferita presso l’impresa ospitante allo scopo di seguire uno sviluppo professionale o una formazione nel campo delle tecniche o dei metodi aziendali e che riceve un compenso per il periodo del trasferimento.

La legge prevede i periodi entro i quali un lavoratore – cittadino di un paese terzo – può svolgere attività lavorative sul territorio della Repubblica di Bulgaria sulla base di un permesso di soggiorno di lungo periodo ai fini di un trasferimento intra-aziendale, come segue:

  1. fino a tre anni – per coloro che lavorano come dirigenti e specialisti;
  2. fino a un anno – per coloro che lavorano come tirocinanti.

La Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)) prevede la possibilità per il titolare di un permesso per persona trasferita nell’ambito di un trasferimento intra-societario, rilasciato da un primo Stato membro dell’UE, di avere il diritto di soggiornare nel territorio della Repubblica di Bulgaria come secondo Stato membro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di ciascun periodo di 180 giorni. È stata inoltre disciplinata l’ipotesi di mobilità in caso di trasferimento intra-societario, ovvero il titolare di un permesso per persona trasferita in caso di trasferimento intra-societario, rilasciato da un primo Stato membro, ha il diritto di soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Repubblica di Bulgaria in quanto secondo Stato membro.
Secondo la legge, le condizioni di lavoro dei lavoratori – cittadini di paesi terzi, trasferiti nell’ambito di un trasferimento intra-aziendale, sono regolate alle stesse condizioni e secondo la procedura per i lavoratori e i dipendenti distaccati o inviati nell’ambito della fornitura di servizi sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
I familiari di una persona trasferita nell’ambito di un trasferimento intra-societario hanno la possibilità di lavorare nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e di svolgere attività di libera professione sul territorio della Repubblica di Bulgaria per il periodo di residenza della persona trasferita nell’ambito di un trasferimento intra-societario, con decisione (решение) del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) per l’accesso al mercato del lavoro secondo la procedura della presente legge.

Occupazione di ricercatori, studenti e tirocinanti

La Sezione VI (Раздел VI) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) regola le questioni relative all’occupazione di ricercatori, studenti e tirocinanti. I cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori allo scopo di condurre un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca possono esercitare un’attività lavorativa nel territorio della Repubblica di Bulgaria senza permesso di lavoro, per tutta la durata del progetto. In questi casi, la registrazione presso l’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) viene effettuata dall’ente di ricerca ospitante.

La legge conferisce ai familiari di un cittadino di un paese terzo, un ricercatore, il diritto di lavorare nell’ambito di un rapporto di lavoro e di svolgere attività di libera professione sul territorio della Repubblica di Bulgaria per il periodo di residenza del ricercatore, su decisione (решение) del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ).

Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che sono studenti a tempo pieno presso un istituto di istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria, la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevede la possibilità per loro di esercitare un’occupazione a breve termine dopo la registrazione da parte del datore di lavoro presso l’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) entro 7 giorni dall’inizio:

  1.  fino a 20 ore alla settimana durante l’anno accademico e
  2. durante le vacanze ufficialmente annunciate per l’istituto di istruzione superiore competente.

Gli stessi requisiti si applicano all’impiego fino a 6 mesi nell’arco di 12 mesi in relazione allo svolgimento di un tirocinio direttamente correlato all’argomento di studio degli studenti.

Permesso di lavoro

La Sezione VII (Раздел VI) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) include anche alcune disposizioni del “Regolamento sulle condizioni e la procedura per il rilascio, il rifiuto e la revoca dei permessi di lavoro per gli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (НУРИООРРЧРБ)) relative al rilascio di un  “Permesso di lavoro – Pазрешение за работа (РР)” da parte del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ), nonché le disposizioni dell'”Ordinanza n. 2 del 10 settembre 2002. sulle condizioni e la procedura per il rilascio di permessi per l’attività autonoma da parte di stranieri nella Repubblica di Bulgaria – Наредба № 2 от 10 септември 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 90 del 2002).

Il Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) rilascia un “Permesso di lavoro – Разрешение за работа (PP)” su richiesta di un datore di lavoro locale o della persona locale che impiega un lavoratore o un dipendente distaccato o inviato da un paese terzo, sulla base del quale viene rilasciato un “permesso di soggiorno di lungo periodo-разрешение за продължително пребиваване “ dal “Ministero degli Interni – Министерството на вътрешните” in conformità con la Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)).

Il  “Permesso di lavoro – Разрешение за работа” viene rilasciato a:

  1. lavoratori e impiegati distaccati o inviati – cittadini di paesi terzi, nell’ambito della prestazione di servizi sul territorio della Repubblica di Bulgaria;
  2. familiari di un cittadino di un paese terzo che hanno ricevuto un permesso di soggiorno di lungo periodo sulla base dell’art. 24, comma  1, punto 13 della Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)).

Il “Permesso di lavoro – Разрешение за работа” viene rilasciato per un periodo massimo di un anno. Per i soggetti che lavorano nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, tale periodo può essere prorogato se non sono state rinunciate le condizioni per il rilascio iniziale. Il periodo per i lavoratori e gli impiegati distaccati o inviati può essere eccezionalmente prorogato fino a 12 mesi se l’attività richiede il superamento della durata inizialmente annunciata.

La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevede anche i casi in cui il Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) rifiuta di rilasciare o prorogare il “Permesso di lavoro – Разрешение за работа”, nonché quelli in cui lo revoca.

Svolgimento di attività autonoma

La Sezione VIII (Раздел VIII) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) è dedicata al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività autonoma, che fino alla sua adozione era regolamentata dall'”Ordinanza n. 2 del 10 settembre 2002. sulle condizioni e la procedura per il rilascio di permessi per l’attività autonoma da parte di stranieri nella Repubblica di Bulgaria – Наредба № 2 от 10 септември 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България .

Ai sensi dell’art. 44 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) il Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта )  rilascia un “Permesso per lo svolgimento di attività autonoma (Pазрешение за извършване на дейност на свободна практика (РСП))” da parte di un cittadino di un paese terzo dopo aver presentato un piano dettagliato di attività per la durata del permesso, sulla base del quale viene rilasciato dal “Ministero degli Interni – Министерството на вътрешните” in conformità con la Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ))

  • o un “permesso di soggiorno di lungo periodo-разрешение за продължително пребиваване “
  • o un “visto di soggiorno di lungo periodo – виза за дългосрочно пребиваване”.

Il “Permesso per lo svolgimento di attività autonoma – Pазрешение за извършване на дейност на свободна” viene rilasciato per un periodo massimo di un anno. Il termine può essere prorogato se non sono state rinunciate le condizioni per il rilascio iniziale.
La legge non consente di modificare l’oggetto dell’attività svolta per la durata del permesso inizialmente rilasciato per lo svolgimento di attività autonoma.

L’art. 47 della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) elenca i casi in cui viene rifiutato il rilascio o la proroga del “Permesso per lo svolgimento di attività autonoma – Pазрешение за извършване на дейност на свободна” da parte di cittadini di Paesi terzi.

Si tratta dei casi in cui il cittadino di un paese terzo non ha presentato i documenti necessari, il piano di attività presentato o la relazione sulla sua attuazione non sono giustificati o non è stato dimostrato alcun effetto economico o sociale, i documenti presentati dimostrano che il cittadino di un paese terzo intende svolgere un’attività lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, non ha adempiuto ai propri obblighi previsti dal Codice della previdenza sociale e ai propri obblighi fiscali, ecc.

L’autorizzazione allo svolgimento di attività autonoma viene revocata con provvedimento del Direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego.

Parità di trattamento

Un capitolo III (Глава трета) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) è dedicato alla parità di trattamento dei lavoratori cittadini dell’UE e di paesi terzi rispetto ai cittadini bulgari per quanto riguarda un insieme di diritti fondamentali riguardanti la loro realizzazione professionale e la loro vita sociale ed economica in Bulgaria. Ciò è necessario in considerazione della crescente importanza dell’accesso ai diritti sociali nell’acquis comunitario, come mezzo per attrarre lavoratori e dipendenti, anche da paesi terzi, di cui vi è carenza sul mercato del lavoro europeo, in particolare altamente qualificati e tramite trasferimenti intra-aziendali, nonché per l’occupazione stagionale.
Inoltre, è stata regolamentata la procedura per la conclusione di accordi bilaterali con paesi terzi nel settore della migrazione lavorativa e dell’occupazione, il che offre un’ulteriore possibilità di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e, di conseguenza, un’opportunità di realizzazione professionale per i cittadini bulgari nei paesi terzi.
La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) regola la possibilità per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di negoziare e concludere, sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri, accordi internazionali per regolamentare la migrazione lavorativa con paesi terzi. Per garantire i diritti sociali dei lavoratori e degli impiegati delle parti contraenti, i contratti saranno conclusi in via prioritaria con i Paesi con i quali sono stati conclusi contratti bilaterali di sicurezza sociale o sono in corso trattative per la loro conclusione.
La legge mira inoltre a garantire tutela giuridica ai cittadini bulgari che lavorano nell’UE/SEE e nei paesi terzi. A tal fine sono state previste disposizioni che prevedono una serie di obblighi per le persone con la cui assistenza e mediazione i cittadini bulgari lavorano in paesi terzi.
I cittadini bulgari, in virtù della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), possono lavorare in un altro Paese in conformità con la legislazione nazionale e/o secondo condizioni e procedure regolate da un accordo internazionale di scambio di lavoro di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, stipulando un contratto con un datore di lavoro del rispettivo Paese tramite un intermediario, essendo distaccati dal loro datore di lavoro, alle condizioni di un trasferimento intra-aziendale in un Paese terzo.
La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) vieta ai datori di lavoro e agli intermediari di negoziare condizioni di lavoro e salariali per i cittadini bulgari al di sotto del minimo previsto dalla legislazione nazionale del paese ospitante.
Per proteggere i diritti dei lavoratori bulgari in altri paesi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gestisce e sviluppa una “rete di servizi del lavoro e degli affari sociali (служби по трудови и социални въпроси (СТСВ))” presso le rappresentanze estere competenti della Repubblica di Bulgaria. I servizi vengono aperti su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo coordinamento con il Ministro degli Affari Esteri. La “rete di servizi del lavoro e degli affari sociali (служби по трудови и социални въпроси (СТСВ))” impiega dipendenti distaccati a lungo termine del Ministero del lavoro e della politica sociale con grado diplomatico temporaneo secondo la procedura della legge sul servizio diplomatico, nominati dopo un concorso alle condizioni e in conformità con la procedura stabilite nei regolamenti per l’attuazione della presente legge.

Controllo

Il capitolo IX (Глава девета) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) è dedicato alle procedure di controllo.

Secondo la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita un controllo generale sul rispetto della legge, mentre le attività di controllo specializzate sono svolte dall’Agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro”.

Le autorità di controllo hanno il diritto di visitare in qualsiasi momento i luoghi in cui viene svolto il lavoro o esercitata una professione, o sono utilizzati dai lavoratori e dagli impiegati, nonché di richiedere alle persone che si trovano sul loro territorio di identificarsi con documenti personali, di richiedere spiegazioni e informazioni scritte alle persone fisiche e giuridiche ispezionate, nonché la fornitura di copie certificate di tutti i documenti e relazioni necessari, e di informarsi direttamente dai lavoratori e dagli impiegati su tutte le questioni relative all’esercizio del controllo, di richiedere loro di dichiarare per iscritto fatti e circostanze relativi all’attività lavorativa svolta, compresi i dati sulla retribuzione del lavoro, nonché i motivi di soggiorno degli stranieri.
La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevede anche obblighi per gli organi di controllo, in quanto sono tenuti a verificare le segnalazioni di violazioni ricevute, a non divulgare informazioni che costituiscono segreto di Stato, ufficiale o commerciale di cui siano venuti a conoscenza in relazione all’esercizio del controllo, a non utilizzare le informazioni ricevute a proprio vantaggio o a quello di altre persone e a mantenere segreta la fonte da cui hanno ricevuto una segnalazione di violazione. Quando vengono rilevate violazioni della legge che contengono prove di un reato, le autorità di controllo devono avvisare la procura.
Sulla base di una valutazione dei rischi, l’Agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro” effettua il controllo sull’occupazione degli stranieri. La valutazione dei rischi viene effettuata allo scopo di individuare le attività economiche e i settori in cui si riscontra o è possibile l’impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare. La valutazione viene effettuata sulla base di un’analisi dei dati disponibili sulla domanda e sull’offerta di manodopera, compresi gli stranieri, per attività e settori, sul livello della retribuzione offerta, sulle violazioni registrate e su altri dati che possono avere implicazioni per l’identificazione di violazioni del divieto di impiego di cittadini di paesi terzi residenti illegalmente nel territorio della Repubblica di Bulgaria. La valutazione del rischio può essere effettuata anche in relazione all’impiego illegale di stranieri legalmente residenti nella Repubblica di Bulgaria.
Secondo la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)), l’agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro” può applicare misure amministrative coercitive emanando istruzioni obbligatorie ai datori di lavoro, ai funzionari, alle persone locali che hanno impiegato lavoratori e dipendenti distaccati dagli Stati membri dell’Unione europea, o lavoratori e dipendenti distaccati da paesi terzi, per porre fine alle violazioni ai sensi della presente legge, sospendere l’attuazione di decisioni o ordini illegali di un datore di lavoro o funzionario nel campo dell’occupazione ai sensi della presente legge, emanare istruzioni obbligatorie ai datori di lavoro, agli organi di nomina, ai funzionari e alle persone locali che hanno impiegato lavoratori e dipendenti distaccati dagli Stati membri dell’Unione europea, o lavoratori e dipendenti distaccati da paesi terzi, per eliminare le violazioni relative all’accumulo di buste paga e al pagamento di importi per la retribuzione del lavoro inferiori al minimo adottato per il paese per la categoria di lavoratori interessata, ed emanare istruzioni obbligatorie a un datore di lavoro che ha impiegato uno straniero residente illegalmente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, per accumulare e pagare il dovuto i suoi pagamenti.
Le misure amministrative coercitive di cui al par. 1 è possibile presentare ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa (Административнопроцесуален кодекс) e il ricorso non ne sospende l’esecuzione.

Sanzioni amministrative

Il capitolo X (Глава десета) della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) è dedicato alle  sanzioni amministrative.

Le violazioni della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) sono accertate mediante atti redatti dagli organi di controllo statali. L’atto che accerta la violazione amministrativa viene consegnato personalmente al trasgressore contro la sua firma e, qualora non sia possibile consegnarlo, viene inviato per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I decreti penali sono emanati dal capo dell’organo di controllo competente o da funzionari da lui delegati in base all’appartenenza ministeriale dei redattori degli atti. L’accertamento delle violazioni, l’emissione, il ricorso e l’esecuzione dei decreti penali vengono effettuati in conformità alla Legge sulle violazioni e sulle sanzioni amministrative (Закона за административните нарушения и наказания).

 

Bulgaria – Normativa sulla assunzione di stranieri

L’occupazione degli stranieri sul territorio della Repubblica di Bulgaria è disciplinata dalla legislazione nazionale vigente in materia di occupazione degli stranieri, che tutela il mercato del lavoro nazionale, garantisce i diritti dei cittadini bulgari ed è conforme alla legislazione e alla prassi dell’Unione Europea in materia.

L’occupazione degli stranieri sul territorio della Repubblica di Bulgaria è regolata

Inoltre bisogna considerare per casi particolari il DIRITTO DELL’ASILO E DEI RIFUGIATI (ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ)

La Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) garantisce pari accesso al mercato del lavoro bulgaro e parità di trattamento ai cittadini di un altro Stato membro dell’UE, di uno Stato parte dell’accordo SEE o della Confederazione svizzera, ma stabilisce determinati requisiti e restrizioni per l’accesso al mercato del lavoro per i cittadini di paesi terzi.

I cittadini di paesi terzi possono svolgere attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria solo se risiedono legalmente nel territorio del paese, cosa certificata dal permesso di soggiorno o dal permesso di soggiorno e lavoro rilasciato dal Ministero dell’Interno, oppure dopo il rilascio di un permesso da parte del direttore esecutivo dell’Agenzia per l’impiego per lavoro o per lo svolgimento di attività autonome.

Per gli stranieri con residenza permanente o di lunga durata nella Repubblica di Bulgaria o con diritti equivalenti ai loro in virtù del diritto d’asilo loro concesso o con protezione internazionale concessa nella Repubblica di Bulgaria ai sensi della Legge sull’asilo e sui rifugiati e sui membri delle loro famiglie, non è richiesto alcun permesso per l’accesso al mercato del lavoro.

L’assunzione di familiari di persone titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, di familiari di cittadini bulgari o di cittadini di uno Stato membro dell’UE, di uno Stato parte dell’accordo SEE o della Confederazione svizzera, è dichiarata dal datore di lavoro secondo la procedura specificata nel Regolamento per l’attuazione della Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ)).

Cittadini di paesi terzi che:

  1. Hanno un visto per la residenza di breve durata nella Repubblica di Bulgaria, tranne nei casi di lavoro stagionale fino a 90 giorni;
  2. Hanno un permesso di soggiorno di lunga durata nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 24, comma 1, punti 2, 6-8,10,14,16,19 e 20 della Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)).

La Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)) e la Legge sulla migrazione del lavoro e sulla mobilità del lavoro (Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)) prevedono regimi e procedure differenti per l’accesso al mercato del lavoro a seconda dell’occupazione che i lavoratori cittadini di paesi terzi desiderano esercitare sul territorio del Paese. In alcuni casi, il permesso viene rilasciato dal Ministero dell’Interno (Министерството на вътрешните), che include anche il parere positivo del Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) ad esempio, il Permesso di soggiorno e lavoro unico (Единното разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР), la Carta Blu dell’Unione Europea – Синя карта на Европейския съюз (СК на ЕС), il “Permesso di lavoro stagionale (Разрешение за сезонен работник (РСР)” e il “Permesso per una persona trasferita nell’ambito di un trasferimento intra-aziendale (Разрешение за преместване на лице по вътрешнокорпоративен трансфер (ВКТ)”, e in altri, un primo permesso di lavoro viene rilasciato dal Direttore esecutivo (изпълнителния директор) dell’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) e sulla base di questo il permesso di soggiorno viene rilasciato dal dal Ministero dell’Interno (Министерството на вътрешните) (ad esempio, il “Permesso di lavoro (Pазрешение за работа (РР))” e il “Permesso per lo svolgimento di attività autonoma (Pазрешение за извършване на дейност на свободна практика (РСП))”

I datori di lavoro stabiliti in un paese terzo che distaccano lavoratori e impiegati nel territorio della Repubblica di Bulgaria sono tenuti a notificare il distacco all’Agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro”  (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ)), presentando una domanda per via elettronica, di persona o tramite una persona da loro designata, al più tardi entro l’inizio della prestazione dei servizi. 

Le domande/dichiarazioni vanno  presentate con il modulo  “DOMANDE – ЗАЯВЛЕНИЯ” del sito web “Sito web nazionale unico bulgaro sul distacco dei lavoratori – Bulgarian single national website on posting of workers”  al seguente indirizzo : https://postedworkers.gli.government.bg/

Ogni eventuale modifica delle circostanze di una domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all’all’Agenzia esecutiva “Ispettorato generale del lavoro”  (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ)).

PROCEDURE

1.   L’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) fornisce alla Direzione delle migrazioni del Ministero dell’interno ( Дирекция „Миграция“ към МВР) un parere scritto sull’accesso al mercato del lavoro nei casi di:

2. L’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) rilascia il “Permesso di accesso al mercato del lavoro (разрешение за достъп до пазара )” nei casi di:

3. L’Agenzia per l’impiego (Агенцията по заетостта ) registra i lavoratori cittadini di paesi terzi per: 

4. Dichiarazione di impiego (Деклариране на заетост ) di cittadini di paesi terzi:

Il datore di lavoro dichiara alla Direzione dell’Ufficio del Lavoro per luogo impiego ( Дирекция „Бюро по труда” по месторабота заетостта) di:

PARTE III REGOLAZIONE REGOLAMENTARE 

Fonte: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/ dell’Agenzia per l’impiego della Bulgaria

Bulgaria – Il salario minimo per il 2025 per tutti i dipendenti compresi quelli dell’amministrazione statale è di 1077 BGN

Ai sensi dell’art. 61 della Legge sul Bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2024 Lo stipendio minimo per i dipendenti pubblici è di 933 BGN. La legge di bilancio dello Stato per il 2024 è annuale ed è in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 compresi.

Dal 1° gennaio 2025 Il salario minimo è di 1077 BGN. per tutti i lavoratori, senza eccezioni.

La base è l’art. 87, comma 1. 1 della Legge sulle finanze pubbliche – nel caso in cui il bilancio dello Stato non venga adottato dall’Assemblea nazionale entro l’inizio dell’anno di bilancio, le entrate di bilancio vengono riscosse in conformità alle leggi vigenti e le spese e l’erogazione di trasferimenti sono di importo non superiore al loro importo per lo stesso periodo dell’anno precedente, fino all’importo delle entrate, degli aiuti e delle donazioni ricevuti, tenendo conto degli atti dell’Assemblea nazionale e del Consiglio dei ministri entrati in vigore, che prevedono fondi di bilancio aggiuntivi o ridotti , e nel rispetto delle norme fiscali ai sensi della presente legge e degli obiettivi fiscali approvati dal Consiglio dei ministri con la previsione di bilancio a medio termine, in relazione all’attuazione della RISOLUZIONE n. 359 del Consiglio dei ministri del 23.10.2024. (adottato sulla base dell’art. 244 del Codice del lavoro) sulla determinazione dell’importo del salario minimo per il Paese ( Promulgato, Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 90 del 25.10.2024, in vigore dal 1.01.2025).

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che dal 1° gennaio 2025. il salario minimo mensile per il paese è di 1077 BGN. e la paga oraria minima è di 6,49 BGN. con una giornata lavorativa normale di 8 ore e una settimana lavorativa di 5 giorni.

Lo stesso decreto ha inoltre aggiornato e reso effettive le modifiche apportate al decreto del Consiglio dei Ministri n. 66 del 1996. per l’assegnazione di personale a determinate attività nelle organizzazioni di bilancio e nel Regolamento sugli stipendi dei dipendenti dell’Amministrazione statale, adottato con Decreto n. 129 del Consiglio dei ministri del 2012, in cui i numeri “933”, “950”, “960”, “970”, “980”, “1000”, “1030”, “1050” sono sostituiti con “1077”, nonché fino all’adozione del Piano d’azione nazionale per l’occupazione per il 2025. il bilancio statale sovvenzionava gli stipendi delle persone impiegate con salario minimo nell’ambito delle misure di incentivazione previste dall’art. 36, comma 1. 1, Art. 46, Art. 50, Art. 51, comma. 1, Art. 51, comma. 2, Art. 55d e art. 55e dell’Employment Promotion Act e nell’ambito dei programmi di occupazione previsti dall’Employment Promotion Act , nonché per i dipendenti con istruzione superiore in posizioni per le quali è richiesto il livello minimo di istruzione e qualifica ai sensi del National Employment Standards Act 2011. è definito come un titolo di studio di istruzione superiore completato nell’ambito del National Retirement Assistance Program, del National Melpomene Program e del National Program for Training and Employment of People with Permanent Disabilities , ed è definito a partire dal 1° gennaio 2025. per un importo di 1077 BGN. per un mese lavorativo completo con una giornata lavorativa di otto ore e 6,49 BGN. salario orario.

Il reddito minimo della previdenza sociale è pari sia a 933 che a 1077 BGN, poiché secondo le normative vigenti, alcuni testi del Codice della previdenza sociale e della Legge sull’assicurazione sanitaria menzionano una sola volta il salario minimo per il Paese e in altri testi il ​​reddito minimo della previdenza sociale.

Ci sono testi nel Codice della previdenza sociale che affermano esplicitamente che il reddito minimo assicurabile è il salario minimo per il paese o una parte di esso . Lo stesso vale per la legge sull’assicurazione sanitaria, che fa esplicito riferimento o rimanda a testi del Codice dell’assicurazione sociale.

Secondo il Codice della Previdenza Sociale – Art. 19. (1) L’Assemblea nazionale adotta una legge sul bilancio della previdenza sociale dello Stato, che comprende un bilancio consolidato della previdenza sociale dello Stato, i bilanci dei fondi di cui all’art. 18 e dal bilancio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è valido per la durata di un anno solare . Il comma 6 stabilisce che nel caso in cui il bilancio della previdenza sociale dello Stato non venga adottato dall’Assemblea nazionale entro l’inizio dell’anno finanziario , le entrate della previdenza sociale saranno riscosse e le spese della previdenza sociale saranno sostenute in conformità con gli atti normativi applicabili .

Dal 1° gennaio 2025 Esiste un nuovo salario minimo di 1.077 BGN, che tuttavia non è diventato automaticamente un reddito minimo assicurato, tranne nei casi in cui la legge sulla previdenza sociale o la legge sull’assicurazione sanitaria lo prevedano espressamente.

In assenza di una legge di emergenza per i bilanci dello Stato, dell’Istituto di previdenza sociale e dell’assicurazione sanitaria, situazione in cui si trova oggi lo Stato, ci sono due soglie minime assicurative principali: una pari a 933 BGN, l’altra pari a 1077 BGN.

Ciò pone gli assicuratori, gli assicurati e l’amministrazione in una situazione insolita. È urgentemente necessario predisporre istruzioni pubbliche dettagliate su come gli assicuratori, gli assicurati e gli autoassicurati possano applicare correttamente le normative e su come l’amministrazione possa applicare in modo univoco la legge.

Con la mancata adozione dei bilanci della Previdenza Sociale dello Stato da parte del Fondo Nazionale di Assicurazione Sanitaria, l’importo del reddito massimo assicurato non è stato aggiornato . Secondo l’attuale disposizione del § 6 del Codice della previdenza sociale, la pensione massima deve essere pari al 40% del reddito massimo assicurato.

Per il 2024, l’importo massimo della pensione è di 3.400 BGN e il reddito massimo della previdenza sociale è di 3.750 BGN. Se la disposizione dovesse essere applicata, il reddito massimo della previdenza sociale dovrebbe essere di 8.500 BGN, calcolato in base all’importo massimo della pensione mensile. La disposizione è in vigore dal 1° luglio 2019. Sono trascorsi più di 5 anni, durante i quali l’importo del reddito massimo della previdenza sociale continua a essere di gran lunga inferiore a quanto richiesto dalla legge.

È ragionevole prevedere ingenti danni ai bilanci del Fondo nazionale di previdenza sociale e del Fondo nazionale di previdenza sanitaria, pari a oltre 1 miliardo. BGN , considerato il mancato aggiornamento del reddito minimo e massimo di previdenza sociale per attività economiche e per professioni alla data del 1° gennaio dell’anno in corso. Anche se un nuovo reddito massimo della previdenza sociale e un nuovo reddito minimo della previdenza sociale venissero adottati tramite legge di emergenza o leggi di bilancio, i nuovi importi entrerebbero in vigore dopo l’adozione delle leggi e non retroattivamente dal 1° gennaio, perché aumentare retroattivamente l’onere della previdenza sociale è incostituzionale.

CODICE DELLA SICUREZZA SOCIALE /estratto incompleto/

Arte. 4a1. (Nuovo – SG, n. 106 del 2023, in vigore dal 1.01.2024) (1) Le persone impegnate nella raccolta di funghi e frutti selvatici sono assicurate interamente a proprie spese per l’invalidità dovuta a malattia generale, vecchiaia e morte su un reddito assicurativo mensile pari alla metà del salario minimo per il paese .

……

Arte. 6. (2) (Integrato – SG, n. 105 del 2006, n. 99 del 2009, in vigore dal 1.01.2010, modificato e integrato, n. 66 del 2023, in vigore dal 1.08.2023) Il reddito su cui sono dovuti i contributi previdenziali comprende tutte le retribuzioni, comprese quelle maturate e non pagate o non maturate, e gli altri redditi da lavoro dipendente. La retribuzione relativa al lavoro svolto è ripartita tra le giornate lavorate durante le quali il lavoro è stato svolto. La legge sul bilancio della previdenza sociale dello Stato definisce:

  1. l’importo massimo mensile del reddito di previdenza sociale durante l’anno solare;
  2. (modificato – SG, n. 98 del 2010, in vigore dal 1.01.2011, n. 99 del 2017, in vigore dal 1.01.2018) l’importo minimo mensile del reddito di previdenza sociale durante l’anno solare per le persone autoassicurate ;
  3. (nuovo – SG, n. 119 del 2002) le principali attività economiche e i gruppi di qualificazione delle professioni per i quali viene introdotto un importo minimo mensile del reddito di previdenza sociale per l’anno solare per attività e gruppi di professioni, nonché il reddito minimo di previdenza sociale per le stesse.

……..

(5) (Modificate e integrate – SG, n. 74 del 2002, integrato, n. 119 del 2002, n. 105 del 2006, modificato, n. 81 del 2012, in vigore dal 1.09.2012, integrato, n. 99 del 2012, in vigore dal 1.01.2013) I contributi assicurativi per i soggetti di cui all’art. 4, comma. 1, articolo 2, 3, 4 e 10 sono dovuti sulla retribuzione mensile lorda percepita o maturata, ma non pagata in base a tali rapporti giuridici, ma non superiore all’importo mensile massimo del reddito di previdenza sociale e non inferiore allo stipendio mensile minimo per il Paese , e sono a carico del bilancio dello Stato, rispettivamente del bilancio della magistratura.

(L’art. 4, comma 1, punti 2, 3, 4 e 10 si applica ai dipendenti pubblici, ai magistrati, alla difesa, ai dipendenti pubblici del Ministero dell’interno, ai vigili del fuoco e ai servizi di sicurezza).

Tassazione di una stabile organizzazione – Convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione

Il sistema fiscale americano prevede una tassazione su tre livelli, sia per i redditi personali che per i redditi di impresa: federale, statale, e a volte anche locale.

  • Tassazione a livello Federale – Per le società del tipo corporation  la riforma Trump del 2018 ha introdotto la flat tax al 21%.
  • Tassazione a livello Statale  – La tasse nei vari stati degli Stati Uniti d’America sono tipicamente calcolate usando una aliquota fissa.
  • Tassazione a livello Locale o cittadino – È presente solo in poche situazioni, ad esempio nel caso della città di New York. Sia le tasse statali che le tasse locali sono deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile a livello federale.

La Costituzione conferisce al Congresso il potere di tassare. Il Congresso in genere promulga la legge fiscale federale nell’Internal Revenue Code del 1986 (IRC)

Le sezioni dell’Internal Revenue Code (IRC)  si trovano nel Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti (26 USC). Una  versione elettronica dell’attuale Codice degli Stati Uniti è reso disponibile al pubblico dal Congresso.

Il Titolo 26, Sottotitolo A, Capitolo 1, Sottocapitolo A, PARTE II del Codice degli Stati Uniti e dedicato all’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

L’Internal Revenue Service (IRS) è l’agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi all’interno del sistema tributario degli Stati Uniti d’America

Vedi: Stati Uniti – Tassazione delle società – Normativa di riferimento e Modalità dichiarative

L’Internal Revenue Service (IRS) ha predisposto la Pubblicazione 901 (09/2024), Trattati fiscali degli Stati Uniti

La convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale, solo il governo federale degli Stati Uniti è tenuto a rispettare la convenzione non i vari stati che formano la federazione.

È importante sottolineare che la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, essendo stata conclusa dal Governo degli Stati Uniti, non si applica alle leggi di ogni singolo Stato americano, pertanto saranno oggetto di compensazioni soltanto le imposte federali e non quelle statali o locali.

Infatti in base all’art. 2 (Imposte considerate) della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione
Le imposte per quanto concerne gli Stati Uniti alle quali si applica la  Convenzione sono le imposte federali sul reddito previste dall'”Internal Revenue Code” (con l’esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come “imposta statunitense”).

C’è, però, da dire che molti stati riconoscono i trattati federali. In questi casi le norme del trattato Italia-Stati Uniti contro la doppia imposizione si applicano anche alle dichiarazioni dei redditi statali.

Le imposte da considerare e sulle quali si applica la Convenzione sono: IRPEF, IRES e IRAP per quanto riguarda l’Italia.

Art. 5 – Stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione è contenuta nell’art.5 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni

La definizione di stabile organizzazione prevista dal trattato Italia Stati Uniti d’America impegna solo lo stato federale.
A livello dei vari stati federali le cose sono differenti perché, come abbiamo visto, la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale. Alcuni stati riconoscono lla convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, ma quello che accade nella pratica è che la maggioranza degli stati ha la sua definizione di stabile organizzazione che vale a creare l’obbligo di dover fare la dichiarazione dei redditi e a pagare le tasse in quello stato.

Art. 7 – Utili delle imprese

L’imponibilità degli utili di una stabile organizzazione nell’una o nell’altra nazione è stabilita nell’art.7 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni che dispone che: “Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attività,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

Per la soluzione delle problematiche di doppia imposizione il Capitolo V (METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital) prevede due metodi per eliminare la doppia tassazione:

  • Articolo 23 A Metodo dell’esenzione (Exemption Method)
  • Articolo 23 B Metodo del credito (Credit Method)

La normativa fiscale italiana prevede ambedue i metodi:

Gli Stati Uniti hanno optato per il Foreign Tax Credit

Le società devono presentare il modulo 1118, Credito d’imposta estero – Società , per richiedere un credito d’imposta estero.

L’Art. 23 della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione stabilisce le regole per eliminare la doppia imposizione.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile
organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) una officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; e
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
(e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini
di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di
attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5) – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro
ordinaria attivita’ di agenti indipendenti.
6. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 7 Utili delle imprese

  1. Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
    soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attivita’,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
  2. Fatte  salve  le  disposizioni  del paragrafo 3, quando un’impresa di uno  Stato contraente  svolge  la  sua  attivita’  nell’altro  Stato contraente per mezzo di   una   stabile   organizzazione   ivi  situata,  in  ciascuno  Stato contraente vanno  attribuiti  a  detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero   stati   da   essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di un’impresa distinta  e  separata  svolgente  attivita’ identiche o analoghe in  condizioni identiche  o  analoghe  e in piena indipendenza dall’impresa di cui  essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
  3. Nella  determinazione  degli  utili  di  una stabile organizzazione, sono  ammesse in  deduzione  le  spese  attribuibili  alle  attivita’  svolte  dalla  stessa stabile  organizzazione,  compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e  delle  spese  generali  di  amministrazione  sostenute  sia nello  Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
  4.  Nessun  utile  puo’  essere  attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
  5. Ai  fini  dei  paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile  organizzazione sono  determinati  annualmente con lo stesso metodo, a meno che  non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente
  6. Nell’applicazione  dei  paragrafi  1  e  2  dell’articolo  7 (Utili delle  imprese), del  paragrafo  4  dell’articolo  10  (Dividendi),  del  paragrafo 5  dell’articolo 11  (Interessi),  del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni), del  paragrafo 2   dell’articolo   13   (Utili   di   capitale),  dell’articolo  14  (Professioni indipendenti)   e   del   paragrafo  2  dell’articolo  22  (Altri redditi), i  redditi  o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o  base fissa  durante  la  sua  esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui  tale  stabile  organizzazione  o  base  fissa  e’  situata  anche se i pagamenti sono  differiti  fino  a  quando  tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.
  7. Quando   gli   utili   comprendono   elementi   di   reddito  considerati separatamente in  altri  articoli  della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.