Bulgaria
Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ)
113 del 28 dicembre 1999. , modificare. SG. NO. 92 del 10 novembre 2000. , modificare. SG. NO. 98 del 16 novembre 2001. , modificare. SG. NO. 13 dell’11 febbraio 2003 , modificare. SG. NO. 102 del 20 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 105 del 29 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 33 del 21 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 34 del 25 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 105 del 22 dicembre 2006. , modificare. SG. NO. 41 del 22 maggio 2007. , modificare. SG. NO. 104 dell’11 dicembre 2007. , modificare. SG. NO. 43 del 29 aprile 2008. , modificare. SG. NO. 91 del 14 novembre 2017. , aggiungere. SG. NO. 27 del 27 marzo 2018 , modificare. SG. NO. 42 del 22 maggio 2018.
Capitolo uno.
DISPOSIZIONI GENERALI
Definizione
Art. 1. (Integrato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) La cooperativa è un’associazione di persone fisiche con capitale variabile e un numero variabile di soci che, attraverso l’assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attività commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali. La cooperativa è una persona giuridica.
Sostegno e incoraggiamento dello Stato
Art. 1a. (Novità – SG, n. 13 del 2003) Lo Stato può sostenere e incoraggiare le cooperative nelle loro attività alle condizioni e secondo la procedura specificate nelle leggi speciali pertinenti.
Capitolo due.
COOPERAZIONI
Sezione I.
Istituzione
Ordine di stabilimento
Art. 2. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Una cooperativa può essere costituita da almeno sette persone giuridiche capaci che prendono una decisione in un’assemblea costituente. L’assemblea costituente adotta lo statuto ed elegge il presidente della cooperativa, un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza.
(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).
(3) L’atto costitutivo della cooperativa regola:
- la denominazione, la sede legale, l’indirizzo della direzione e l’oggetto dell’attività;
- le condizioni per l’accettazione dei soci, i loro diritti e obblighi;
- (modificato – SG, n. 13 del 2003) gli organi della cooperativa e i loro diritti e obblighi;
- l’ordine delle decisioni;
- l’ammontare dei conferimenti iniziali e azionari;
5a. (nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 43 del 2008) la procedura per la concessione di terreni agricoli per la coltivazione e di terreni del fondo forestale per l’uso dopo il coordinamento con la forestale statale competente;
- l’ordine di distribuzione degli utili e delle perdite;
- le tipologie di fondi e dividendi e il metodo di determinazione del loro importo;
- la procedura per la dismissione dei beni della cooperativa;
- i motivi e la procedura per la cessazione dell’iscrizione.
(4) Lo statuto può regolare i rapporti di lavoro e assicurativi tra le cooperative socie e la cooperativa in conformità alla legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.
(5) La legge può disciplinare anche altre materie, nella misura in cui non siano regolate dalla legge.
(6) Il verbale dell’assemblea costitutiva della cooperativa e lo statuto devono essere firmati dai fondatori.
Registrazione
Art. 3. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa viene iscritta nel registro delle imprese su richiesta del consiglio di amministrazione, alla quale devono essere allegati:
- copie del verbale dell’assemblea costitutiva e dello statuto;
- esemplari autenticati delle firme delle persone che rappresentano la cooperativa;
- (modificato – SG, n. 13 del 2003) dichiarazioni del presidente della cooperativa e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo che non sono privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilità materiale, nonché che non sono sposati tra loro o imparentati in linea retta e non sono fratelli e sorelle;
- (integrato – SG, n. 13 del 2003) certificato del casellario giudiziale del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I dati di cui all’art. 2, comma 2. 3, articolo 1 e 3 (solo le autorità), nonché:
- (modificato – SG, n. 13 del 2003) il nome e il numero uniforme di registrazione civile del presidente della cooperativa;
- l’ammontare della responsabilità dei soci della cooperativa oltre i loro conferimenti azionari, quando tale responsabilità è prevista dallo statuto;
- (nuovo – SG, n. 27 del 2018) i dati identificativi dei titolari effettivi e i dati delle persone giuridiche o delle altre persone giuridiche attraverso le quali viene esercitato direttamente o indirettamente il controllo, in conformità con i requisiti della Legge sulle misure antiriciclaggio .
(3) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) In caso di fusione o acquisizione di cooperative, la nuova cooperativa o le modifiche di cui all’art. 37, comma. 1 verrà iscritto nel registro delle imprese dietro presentazione della relativa autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la tutela della concorrenza, quando il suo rilascio è obbligatorio, ai sensi della Legge sulla tutela della concorrenza .
(4) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa è tenuto a chiedere l’iscrizione nel registro delle modifiche delle circostanze soggette a iscrizione, entro 14 giorni dalla decisione dell’assemblea generale.
Evento
Art. 4. (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa nasce dal giorno dell’iscrizione nel registro commerciale .
Art. 5. La cooperativa che non inizia l’attività entro un anno dalla sua registrazione viene sciolta o cancellata, se non ha patrimonio, dal tribunale su richiesta del pubblico ministero.
Azioni fino al verificarsi
Art. 6. Gli atti compiuti in nome della cooperativa fino al giorno della sua costituzione fanno sorgere diritti e obblighi per la stessa se sono compiuti dai fondatori o da persone da loro autorizzate. Se la cooperativa non è registrata, i fondatori rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte.
Sezione II.
Appartenenza, diritti e obblighi
Iscrizione
Art. 7. (1) Possono aderire alla cooperativa le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni, non siano sottoposte a tutela legale completa e concordino con i suoi statuti. I minorenni e le persone sottoposte a tutela limitata possono diventare membri di una cooperativa previo consenso scritto di un genitore o di un tutore.
(2) Una persona può essere socio di più cooperative.
Accettazione di nuovi membri
Art. 8. (1) Un nuovo membro di una cooperativa è ammesso su domanda scritta della persona con decisione del consiglio di amministrazione. La domanda viene esaminata nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla sua ricezione. In via eccezionale, la delibera potrà essere esaminata anche nella seconda seduta, qualora la prima seduta abbia avuto luogo prima che siano trascorsi 14 giorni dal suo ricevimento.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) L’adesione alla cooperativa nasce dalla decisione del consiglio di amministrazione. È soggetto all’approvazione dell’assemblea generale e viene esaminato nella riunione successiva come primo punto all’ordine del giorno. Un candidato a membro non ha diritto di voto. Se la decisione non viene approvata, la qualità di socio decade a partire dal giorno della decisione dell’assemblea generale.
(3) L’annullamento del rifiuto del consiglio di amministrazione di accettare un nuovo membro può essere richiesto dall’assemblea generale entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di revoca del rifiuto, il candidato si considera accettato a partire dal giorno della decisione dell’assemblea generale.
(4) (Modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) Quando il termine di cui al comma 1. 3 o se il rifiuto è confermato dall’assemblea generale, una nuova domanda di adesione può essere presentata al più presto dopo 6 mesi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1. 3, rispettivamente a partire dalla data di tenuta dell’assemblea generale.
(5) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) I soci ammessi devono essere iscritti nel libro dei soci della cooperativa, che deve contenere il nome e l’indirizzo del socio, le date di origine e di cessazione della sua appartenenza, i motivi della cessazione, nonché il tipo e l’importo dei contributi e la data del loro pagamento.
Diritti dei membri
Art. 9. (1) Il socio della cooperativa ha diritto:
- partecipare e trarre beneficio dalle sue attività;
- partecipare e votare all’assemblea generale della cooperativa personalmente o tramite persona da lui delegata;
- (integrato – SG, n. 13 del 2003) essere eletti nei suoi organi e negli organi delle unioni cooperative;
- (integrato – SG, n. 41 del 2007) chiedere ai propri organi informazioni sull’attuazione delle decisioni adottate e chiedere informazioni su questioni che riguardano i suoi interessi, nonché gli interessi della cooperativa;
- chiedere l’annullamento delle decisioni e degli atti illegittimi, incostituzionali e scorretti dei suoi organi;
- ricevere dividendi;
- (modificato – SG, n. 13 del 2003) di ricevere la propria quota di contribuzione al momento della cessazione della qualità di socio ai sensi dell’art. 14 ;
- (modificato – SG, n. 41 del 2007) dell’assicurazione sociale e sanitaria secondo una legge separata;
- (modificato – SG, n. 41 del 2007) accesso per le consultazioni al libro di registrazione delle cooperative.
(2) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Una cooperativa il cui oggetto di attività è la produzione di beni e la fornitura di servizi può fornire lavoro a un socio della cooperativa nell’ambito di un rapporto di lavoro con la cooperativa.
(3) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) Un membro della cooperativa che ha messo a disposizione un terreno agricolo e/o forestale per l’uso mediante contratto:
- mantiene la proprietà del terreno entro i confini reali;
- riceve una rendita;
- riceve una parte del canone in natura come prodotto agricolo, se ciò è previsto nel contratto con la cooperativa.
Obblighi dei soci
Art. 10. (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa è tenuto a:
- rispetta lo statuto della cooperativa;
- dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della cooperativa;
- effettua le azioni e gli altri conferimenti previsti dallo statuto;
- contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.
(2) I minorenni e i soci della cooperativa sottoposti a tutela limitata devono effettuare i contributi stabiliti dallo statuto con il consenso di un genitore o di un tutore.
Disciplina
Art. 11. (1) Può essere emesso un avviso e un avvertimento di esclusione in caso di inadempimento degli obblighi del socio della cooperativa.
(2) La comunicazione e l’ammonizione per l’esclusione sono effettuate dal consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dallo statuto della cooperativa.
Cessazione dell’iscrizione
Art. 12. (1) La qualità di socio della cooperativa cessa nei casi di:
- uscita dalla cooperativa;
- spegnimento;
- morte.
(2) La qualità di socio si perde anche con la cessazione della cooperativa, salvo i casi di riorganizzazione.
(3) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) L’uscita dalla cooperativa deve essere effettuata con un preavviso scritto di un mese al consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto.
Escludendo i membri
Art. 13. (1) Il socio della cooperativa può essere escluso dall’assemblea generale quando viola la legge, lo statuto o le decisioni dei suoi organi.
(2) Fino alla convocazione dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione della cooperativa può revocare un socio alle condizioni e secondo la procedura specificate nello statuto della cooperativa. Il socio della cooperativa viene invitato per iscritto a presenziare alle decisioni.
(3) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale esamina come primo punto all’ordine del giorno la decisione del consiglio di amministrazione di escludere una cooperativa socia. La persona proposta per l’esclusione può fornire spiegazioni scritte o orali all’assemblea generale. Non ha votato nella decisione di espellerlo.
Conseguenze sulla proprietà
Art. 14. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Gli ex soci della cooperativa o i loro eredi hanno diritto alla quota versata, ai contributi aggiuntivi e mirati, aggiornati secondo la procedura regolamentare stabilita, al dividendo dovuto, nonché ai prestiti concessi alla cooperativa secondo la procedura dell’art . 31, comma. 6 , compresi gli interessi maturati. I contributi, i dividendi, i prestiti e gli interessi vengono versati agli ex cooperatori o ai loro eredi dopo l’accettazione del rendiconto finanziario annuale e se hanno saldato tutti i loro obblighi nei confronti della cooperativa. In caso di debiti in essere, è possibile effettuare una compensazione con i relativi crediti.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Il termine di prescrizione per la riscossione del conferimento azionario è di 5 anni, e per la riscossione del dividendo è di 3 anni.
Sezione III.
Organi della cooperativa
Assemblea generale. Composizione e poteri
Art. 15. (1) L’assemblea generale della cooperativa è composta da tutti i suoi soci. Può essere sostituita da un’assemblea di delegati eletti secondo la norma di rappresentanza specificata nello statuto, quando la sua composizione sia superiore a 200 membri, e in tal caso il numero dei delegati non può essere inferiore a 70.
(2) L’assemblea dei delegati ha tutti i diritti dell’assemblea generale.
(3) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) I rappresentanti autorizzati ai sensi del par. 1 eserciteranno il loro mandato fino al giorno dell’elezione dei delegati per la successiva assemblea ordinaria della cooperativa.
(4) (Precedente paragrafo 3 – SG, n. 13 del 2003) L’Assemblea generale:
- adotta, modifica ed integra gli statuti;
- (integrato – SG, n. 13 del 2003) determina il numero dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo e li elegge e li revoca mediante scrutinio segreto;
2a. (nuovo – SG, numero 13 del 2003) elegge e revoca il presidente della cooperativa;
2b. (nuovo – SG, numero 13 del 2003) elegge i rappresentanti per l’assemblea generale dell’unione cooperativa di cui la cooperativa è membro;
- (modificato – SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001, modificato – SG, n. 105 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) nominare un revisore dei conti registrato quando il bilancio annuale della cooperativa è soggetto a revisione contabile indipendente ai sensi della legge sulla contabilità ;
- (modificato – SG, n. 13 del 2003) dà il consenso alla conclusione di un contratto con i procuratori;
- (modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di amministrazione sull’attività annuale, adotta il rendiconto finanziario annuale della cooperativa e la relazione di revisione contabile e la distribuzione degli utili dopo aver ascoltato la conclusione del consiglio di controllo;
- (modificato – SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di controllo;
- decide in merito all’adesione e alla cessazione dell’adesione alle cooperative e alle società commerciali;
- (modificato – SG, n. 13 del 2003) approva le linee guida fondamentali per lo sviluppo delle attività della cooperativa;
8a. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) determina i fondi per le attività del consiglio di controllo della cooperativa;
- condona gli obblighi pecuniari nei confronti della cooperativa e ne rinvia o riprogramma l’esecuzione;
- (modificato – SG, n. 41 del 2007) decide in merito all’acquisizione e alla cessione di beni immobili e dei diritti reali sugli stessi;
- approva la decisione del Consiglio di Amministrazione di ammettere nuovi membri;
- esclude i membri;
- decide di raccogliere contributi monetari aggiuntivi e mirati dai membri;
- annulla le decisioni e gli atti degli altri organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o lo statuto o siano errati;
- decide a scrutinio segreto sui risultati delle revisioni contabili della cooperativa e ne chiede conto ai colpevoli;
- delibera sulla riorganizzazione e sullo scioglimento della cooperativa e sulla sua dichiarazione di liquidazione;
- (nuovo – SG, n. 13 del 2003) esonera dalla responsabilità il presidente della cooperativa e i membri del consiglio di amministrazione e di controllo;
- (nuovo – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) elegge una commissione per le attività sociali nelle cooperative di lavoro e produzione, che svolge anche le funzioni di comitato (gruppo) sulle condizioni di lavoro; La sua composizione è elaborata in conformità alle disposizioni della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro .
(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Lo statuto può anche prevedere l’elezione da parte dell’assemblea generale secondo la procedura del comma 1. 4, articolo 2 dei finalisti per ricoprire la composizione del consiglio di amministrazione e controllo della cooperativa.
(6) (Precedente comma 4 – SG, n. 13 del 2003) L’assemblea generale discute e delibera su tutti gli argomenti inerenti alla cooperativa e alle sue attività, anche quando la legge o lo statuto non lo prevedano espressamente.
Convocazione
Art. 16. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) L’assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione mediante invito scritto, pubblicato secondo le modalità previste dallo statuto, almeno 14 giorni prima della data della sua riunione. L’invito deve specificare gli argomenti da discutere, nonché il giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la riunione. Non può prendere decisioni su argomenti non compresi nell’invito, salvo la convocazione di un’altra assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione garantisce a tutti i membri dell’assemblea generale l’accesso ai materiali oggetto di discussione.
(2) L’assemblea generale può prendere decisioni su argomenti non compresi nell’invito se tutti i soci (delegati) vi partecipano e sono d’accordo. Tali questioni devono essere inserite nell’ordine del giorno all’inizio della riunione.
(3) L’assemblea generale è convocata:
- periodicamente – una volta all’anno, entro la fine di aprile, momento in cui vengono rendicontate le attività della cooperativa relative all’anno precedente;
- straordinaria – su decisione del consiglio di gestione, nonché su richiesta del consiglio di controllo, di un terzo dei soci della cooperativa o dei loro delegati, del presidente della cooperativa o del consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è socia, indirizzata al consiglio di gestione entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta.
(4) Se il consiglio di amministrazione non convoca l’assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, 3, articolo 2, è convocata dal consiglio di controllo, da un terzo dei soci della cooperativa, dal presidente della cooperativa o dal consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è socia.
(5) I rappresentanti delle unioni cooperative possono partecipare all’assemblea generale con diritto di voto consultivo.
Quorum
Art. 17. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale è legittima e può deliberare se sono presenti più della metà dei soci (per delega), e per la modifica o l’integrazione dello statuto, per la ristrutturazione e la liquidazione della cooperativa, per l’elezione del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo e per l’acquisto e la cessione di immobili e diritti reali sugli stessi – se sono presenti più di due terzi dei soci (per delega).
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Se non si presenta il numero richiesto di membri, la riunione si tiene un’ora dopo, indipendentemente dal numero dei presenti.
Il processo decisionale
Art. 18. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le decisioni dell’assemblea generale sono prese a maggioranza di più della metà dei soci o dei delegati presenti ai sensi dell’art. 17 , salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dallo statuto.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Le decisioni di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 9, 10, 13 e 16 sono adottate a maggioranza di due terzi dei presenti, ai sensi dell’art. 17 .
(3) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Quando, in seguito all’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 15, comma 1. 4, articolo 2a. Se nessuno dei candidati ha ricevuto la maggioranza richiesta, si terrà una nuova elezione tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Nelle nuove elezioni, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti sarà considerato presidente.
(4) (Precedente paragrafo 3, modificato – SG, n. 41 del 2007) Il voto nell’assemblea generale è palese. Lo statuto può prevedere il voto segreto su determinate questioni. L’Assemblea generale può decidere di votare su una determinata questione mediante scrutinio segreto.
(5) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, precedente paragrafo 4 – SG, n. 41 del 2007) Per ogni seduta dell’assemblea generale deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal verbalizzante. Il presidente della cooperativa è responsabile della tenuta periodica del libro dei verbali delle riunioni dell’assemblea generale. Le decisioni prese devono essere verbalizzate e lette al termine della riunione.
Diritto di voto
Art. 19. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Indipendentemente dall’ammontare dei conferimenti azionari, ogni socio ha diritto a un voto. Lo statuto della cooperativa può prevedere che un socio della cooperativa possa rappresentare fino a tre soci della cooperativa nell’assemblea generale sulla base di una procura scritta.
Consiglio di amministrazione. Composizione
Art. 20. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione sono eletti tra i soci della cooperativa per un mandato di 4 anni. Lo statuto della cooperativa stabilisce il numero di mandati per i quali un socio può ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Le persone che: non possono essere elette come presidente e membri del consiglio di amministrazione:
- hanno meno di 18 anni e sono sottoposti a tutela;
- siano privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilità materiale;
- sono coniugati, imparentati o fratelli con un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza;
- (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono stati esclusi dalla composizione del consiglio di amministrazione a causa della sistematica inadempienza nell’adempimento delle loro funzioni;
- (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono sottoposti a procedura concorsuale o sono debitori, commercianti individuali o soci di società in nome collettivo, i cui diritti non sono stati ripristinati e che sono stati dichiarati falliti;
- (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono stati condannati per reati intenzionali di natura generale e non sono stati riabilitati.
(3) (Abrogato – SG, n. 41 del 2007)
(4) (Modificato e integrato – SG, n. 13 del 2003) In caso di dimissioni o morte di membri del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio è completata dai sostituti eletti, fatti salvi i requisiti del comma 1. 2. I nuovi membri restano in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, abrogato – SG, n. 41 del 2007)
Poteri
Art. 21. (1) Il Consiglio di Amministrazione esegue le decisioni dell’assemblea generale e dirige l’attività della cooperativa. Svolge inoltre altre funzioni definite dalla legge e dallo statuto. Il consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea generale sulle sue attività.
(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003, nuovo – SG, n. 41 del 2007) È richiesta una decisione preventiva del consiglio di amministrazione per:
- contratto di prestito con terzi e prestazione di garanzie a favore di terzi;
- un accordo giudiziale o extragiudiziale mediante il quale vengono riconosciute delle obbligazioni o condonato un debito;
- le operazioni di cessione di beni immobilizzati, ad eccezione di quelle di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 10 ;
- un contratto di locazione di immobili con un valore contabile superiore al 5 per cento del valore contabile complessivo delle attività fisse al 31 dicembre dell’anno precedente;
- contratti di credito, contratti di attività congiunta e contratti per l’assunzione di obbligazioni cambiarie;
- costituzione di un pegno sui beni immobili della cooperativa;
- altre operazioni di disposizione dei beni della cooperativa, previste dallo statuto.
(3) Il Consiglio di Amministrazione può istituire propri organi – comitati, consigli e altri – per supportare le sue attività.
(4) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di Amministrazione può sospendere l’esecuzione delle decisioni o degli atti del presidente della cooperativa. In tal caso, il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea generale entro un mese.
Convocazione
Art. 22. (1) (Modificato e integrato – SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente almeno una volta al mese. Il Presidente è tenuto a convocarlo su richiesta di un terzo dei suoi membri o del Consiglio di Sorveglianza entro 7 giorni. In caso di inadempienza, il consiglio di amministrazione è convocato dal consiglio di sorveglianza.
(2) Le riunioni del consiglio direttivo sono regolari quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri.
Il processo decisionale
Art. 23. (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le decisioni del consiglio direttivo sono prese a voto palese e a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione dello statuto. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale, sottoscritto dai membri del consiglio direttivo presenti alla riunione. Il membro del consiglio direttivo che non è d’accordo con le decisioni deve annotare nel verbale il proprio parere dissenziente.
Responsabilità
Art. 24. (1) (Testo precedente dell’art. 24 – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione rispondono solidalmente se hanno causato colpevolmente un danno alla cooperativa.
(2) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione che non adempiono ai propri obblighi possono essere revocati anticipatamente dall’assemblea generale su proposta del presidente, del consiglio di amministrazione o del collegio di controllo o di un decimo dei cooperatori.
Rappresentanza in contenzioso
Art. 25. (Integrato – SG, numero 13 del 2003) Nelle controversie legali tra la cooperativa e un membro del consiglio di amministrazione, la cooperativa è rappresentata dal presidente e, quando la controversia è tra la cooperativa e il suo presidente, da una o più persone elette dalla sua assemblea generale.
Presidente della cooperativa
Art. 26. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa è eletto tra i soci della cooperativa per un mandato di quattro anni. È anche presidente del consiglio di amministrazione e partecipa ai suoi lavori con voto paritario.
(2) Il presidente della cooperativa:
- rappresenta la cooperativa;
- organizza l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale, del consiglio di amministrazione e degli organi dell’unione cooperativa di cui è membro;
- gestisce le attività correnti della cooperativa;
- conclude e risolve i contratti di lavoro, punisce e premia i lavoratori e gli impiegati della cooperativa e ne determina la retribuzione;
- svolge le altre funzioni definite nello statuto, in conformità alla legge.
(3) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa conclude gli affari di cui all’art. 21, comma. 2 sulla base di una decisione preliminare del consiglio di amministrazione e nei casi di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 10 – sulla base di una decisione preliminare dell’assemblea generale.
(4) In caso di dimissioni su propria richiesta, il presidente della cooperativa è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione con almeno tre mesi di anticipo. Entro il termine di preavviso, il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea generale per eleggere un nuovo presidente della cooperativa.
Cessazione anticipata dei poteri del presidente della cooperativa
Art. 26a. (Novità – SG, n. 13 del 2003) I poteri del presidente della cooperativa cessano anticipatamente:
- in caso di dimissioni;
- in caso di impossibilità oggettiva permanente a svolgere le proprie mansioni;
- quando non rispetta o viola sistematicamente i requisiti della legge e dello statuto;
- quando abusa della fiducia e danneggia il buon nome della cooperativa;
- in caso di danni causati dalle sue azioni.
Pannello di controllo. Composizione
Art. 27. (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di sorveglianza sono eletti per un mandato di quattro anni tra i soci della cooperativa. Il Consiglio di sorveglianza elegge tra i suoi membri il proprio presidente.
(2) Non possono essere membri del Consiglio di Sorveglianza le persone indicate nell’art . 20, comma 2. 2 , nonché i cooperatori che ricoprono o hanno ricoperto nell’anno precedente una posizione di significativa responsabilità o di rendicontazione nella cooperativa o sono stati membri del consiglio di amministrazione.
(3) Ai membri del consiglio di sorveglianza si applica l’art. 111 . 20, comma 2. 2 e 4 .
Poteri
Art. 28. (1) Il Consiglio di controllo esamina l’attività della cooperativa e riferisce sul suo operato all’assemblea generale.
(2) I membri del consiglio di sorveglianza possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione a titolo consultivo.
(3) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Quando accerta violazioni significative della legge o dello statuto, ammesse dal consiglio di amministrazione, e nei casi previsti dall’art. 16, comma. 4 il consiglio di controllo convoca l’assemblea generale.
(4) (Abrogato – SG, n. 41 del 2007)
Responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza
Art. 28a. (Novità – SG, n. 41 del 2007) (1) I membri del consiglio di sorveglianza rispondono solidalmente per i danni da loro causati alla cooperativa.
(2) I membri del consiglio di sorveglianza che non adempiono ai loro doveri possono essere revocati anticipatamente dall’assemblea generale su proposta del consiglio di sorveglianza della cooperativa o del consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è membro.
Garanzia
Art. Italiano: (Novità – SG, n. 41 del 2007) Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza devono fornire una garanzia per le loro attività in un importo determinato dall’assemblea generale, ma non inferiore alla loro retribuzione lorda trimestrale per la carica ricoperta.
Divieto di attività concorrenziale
Art. 28° secolo (Novità – SG, n. 41 del 2007) (1) Il presidente o un membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa non possono:
- svolge per conto proprio o per conto terzi operazioni commerciali nell’ambito delle attività della cooperativa;
- partecipa o ricopre una carica negli organi di gestione di una società commerciale che non è una cooperativa o un’impresa intercooperativa ai sensi della presente legge, quando la società svolge attività concorrenziali della cooperativa.
(2) Le limitazioni di cui al comma 1. 1 non si applica quando l’assemblea generale della cooperativa abbia dato il suo consenso esplicito e preventivo.
(3) È richiesto il consenso esplicito e preventivo dell’assemblea generale quando la cooperativa assume un’obbligazione nei confronti di un imprenditore individuale o di una società commerciale, quando il proprietario, l’amministratore o un membro dell’organo direttivo della società è il coniuge, un parente diretto o un parente in linea collaterale fino al terzo grado del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione della cooperativa.
Sezione IV.
Proprietà, distribuzione del reddito (Titolo modificato – SG, n. 13 del 2003)
Proprietà
Art. 29. (1) Il patrimonio della cooperativa è costituito dai diritti di proprietà e da altri diritti reali, dai crediti, dai diritti su oggetti di proprietà intellettuale, dai titoli, dalle partecipazioni in società e da altri diritti e obblighi.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Il patrimonio della cooperativa è gestito solo dai soci della cooperativa attraverso i suoi organi.
(3) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003, nuovo – SG, n. 41 del 2007) I fondi ricavati dalla vendita di immobili e di beni materiali fissi della cooperativa possono essere utilizzati per altri scopi solo dopo il rimborso degli obblighi verso lo Stato e il pagamento delle quote associative delle ex cooperative socie.
(4) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).
(5) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I contributi azionari sono versati ai soci cooperatori uscenti per un periodo di tre anni.
Fonti di finanziamento
Art. 30. Le fonti di finanziamento della cooperativa sono:
- contributi introduttivi dei soci;
- quote di contribuzione dei soci;
- contributi aggiuntivi e mirati dei membri;
- reddito derivante dall’attività;
- prestiti;
- altre ricevute.
Contributi dei membri
Art. 31. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) Ogni socio della cooperativa è tenuto a versare un contributo iniziale e una quota associativa obbligatori, il cui importo, la cui modalità di pagamento e la cui forma sono determinati dallo statuto. L’atto costitutivo determina l’importo minimo e/o massimo del conferimento azionario. Quando il conferimento azionario non è monetario, la valutazione avviene tramite tre esperti nominati dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
(2) L’ammontare dei conferimenti azionari costituisce il capitale sociale della cooperativa.
(3) Con decisione dell’assemblea generale, i soci della cooperativa possono effettuare conferimenti aggiuntivi e mirati che non incidono sui loro conferimenti azionari. La decisione determina lo scopo e la modalità del pagamento, nonché il termine per la restituzione.
(4) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa sceglie il metodo di utilizzo dei suoi terreni:
- locazioni o affitti alla cooperativa o ad altre persone fisiche o giuridiche;
- elabora in modo autonomo e utilizza servizi di produzione della cooperativa o di altre associazioni e singoli individui;
- (modificato – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 42 del 2018, in vigore dal 22.05.2018) prevede la costituzione congiunta della cooperativa con un contratto scritto, soggetto a certificazione notarile e registrazione.
(5) Il conferimento azionario del socio cooperativo non è soggetto a sequestro o esecuzione forzata per le sue obbligazioni.
(6) I soci della cooperativa possono conferirle fondi sotto forma di prestito, senza che ciò incida sui conferimenti azionari.
(7) L’importo degli interessi sui prestiti di cui al comma 1. 6 è determinato dall’assemblea generale della cooperativa.
Responsabilità patrimoniale della cooperativa
Art. 32. (1) La cooperativa risponde delle sue obbligazioni con il suo patrimonio.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I soci della cooperativa rispondono delle obbligazioni fino alla concorrenza delle loro quote conferitesi.
(3) Lo statuto della cooperativa può prevedere che i soci della cooperativa siano responsabili delle obbligazioni fino a un importo superiore all’ammontare della loro quota di conferimento.
Distribuzione degli utili e delle perdite
Art. 33. (1) L’attività contabile della cooperativa è svolta in conformità alla legge sulla contabilità .
(2) L’assemblea generale della cooperativa, conformemente allo statuto, ripartisce gli utili e le perdite e determina la natura dei fondi di cassa e l’ammontare delle detrazioni per essi, la procedura e il modo per la loro riscossione e spesa.
(3) (Integrato – SG, numero 13 del 2003) L’importo dell’utile deve essere ridotto dell’importo delle detrazioni per i fondi della cooperativa. Il resto degli utili viene distribuito, su decisione dell’assemblea generale, come dividendi ai soci e per altri scopi connessi alle attività della cooperativa.
Fondi cooperativi
Art. 34. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) La cooperativa deve obbligatoriamente costituire un fondo di “riserva” e un fondo di “investimento”. Può inoltre istituire altri fondi mediante decisione dell’assemblea generale.
(2) L’ammontare del fondo di “Riserva” non può essere inferiore al 20 per cento dell’ammontare del capitale sociale. L’importo specifico è stabilito dall’assemblea generale.
(3) Quando la cooperativa chiude l’anno solare in perdita, questa viene coperta con una decisione dell’assemblea generale della cooperativa con fondi provenienti dal fondo “Riserva” o rimane per il rimborso negli anni successivi.
(4) (Novità – SG, n. 13 del 2003) La dimensione del fondo “Investimenti” non può essere inferiore al 10 per cento della dimensione del capitale sociale. L’ammontare specifico e le modalità della sua costituzione sono stabiliti dall’assemblea generale.
Sollievo finanziario
Art. 35. Le cooperative e le unioni cooperative sono esenti da qualsiasi tassa in relazione alla loro costituzione, riorganizzazione, cessazione e liquidazione.
Fondo comune di investimento
Art. 36. (1) Con delibera dell’assemblea generale può essere costituito un fondo di mutuo soccorso per i soci della cooperativa.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) La struttura e le attività dei fondi comuni di investimento sono disciplinate da regolamenti adottati dall’assemblea generale.
(3) La cooperativa, con decisione dell’assemblea generale e con decisione della Banca nazionale bulgara, alle condizioni e secondo la procedura disciplinata da una legge speciale, può svolgere attività di deposito e di credito.
Sezione V.
Riorganizzazione, risoluzione, liquidazione
Riqualificazione
Art. 37. (1) Le condizioni per la fusione o l’acquisizione di cooperative devono essere concordate dai loro consigli di amministrazione e approvate dalle loro assemblee generali.
(2) La scissione della cooperativa, nonché la separazione dalla stessa, sono decise dall’assemblea generale.
Appartenenza di diritto
Art. 38. (Integrato – SG, numero 13 del 2003) I soci delle cooperative che si sono fuse o fuse diventano soci della nuova cooperativa, e i soci della cooperativa che si è scissa o separata diventano soci di una delle cooperative di nuova costituzione.
Responsabilità nella ristrutturazione e nella garanzia dei creditori
Art. 39. (1) In caso di scissione, le cooperative di nuova costituzione rispondono solidalmente per le obbligazioni della cooperativa estinta.
(2) In caso di separazione, la cooperativa di nuova costituzione risponde solidalmente per le obbligazioni della cooperativa dalla quale si è separata sorte fino al momento della separazione.
(3) La decisione di fusione o di incorporazione deve essere comunicata per iscritto dal consiglio di amministrazione della cooperativa di nuova costituzione ai creditori delle cooperative che si fondono o incorporano entro un mese dalla sua adozione. Entro 6 mesi dal ricevimento della notifica, i creditori della cooperativa possono richiedere l’adempimento o la costituzione di garanzie in base ai propri diritti. Il patrimonio delle cooperative sciolte è gestito separatamente fino alla scadenza del termine di 9 mesi dalla decisione di fusione o accorpamento.
(4) Il consiglio di amministrazione della cooperativa successoria risponde pienamente dei debiti patrimoniali nei confronti dei creditori ai sensi del comma 1. 3, quando non vengono notificati o il patrimonio della cooperativa estinta non viene gestito separatamente.
Cessazione della cooperativa
Art. 40. (1) La cooperativa si estingue:
- con decisione dell’assemblea generale;
- con decisione del tribunale distrettuale su richiesta del pubblico ministero o su richiesta dell’unione cooperativa di cui la cooperativa è membro, quando:
- a) persegue scopi vietati dalla legge o svolge attività vietate dalla legge;
- b) abbia un numero di membri inferiore al minimo stabilito e la sua composizione non sia completata entro un periodo di sei mesi;
- alla scadenza del termine per il quale è stata costituita, o negli altri casi previsti dallo statuto;
- in caso di fusione o acquisizione in un’altra cooperativa;
- quando dichiarato fallito;
- al momento della separazione.
(2) La cooperativa sciolta ai sensi del comma 1. 1, articolo 1, 2 e 3 è dichiarata in liquidazione.
Liquidatori
Art. 41. (1) Alla cessazione dell’attività della cooperativa, l’assemblea generale nomina un liquidatore o una commissione di liquidazione composta da tre persone e stabilisce il termine per la liquidazione. Possono essere nominati liquidatori anche soggetti non soci della cooperativa.
(2) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Nei casi di cui all’art. 40, comma. 1, articolo 2 L’Agenzia del registro nomina un liquidatore, determina la durata della liquidazione e il compenso del liquidatore.
(3) I soggetti di cui all’art. 20, comma 2. 2 .
(4) L’autorità che ha nominato i liquidatori può sostituirli.
Effetto della risoluzione e della liquidazione
Art. 42. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La decisione di scioglimento della cooperativa e di dichiarazione della sua liquidazione deve essere iscritta nel registro di commercio .
(2) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Lo scioglimento e la dichiarazione di liquidazione della cooperativa hanno effetto dal momento dell’entrata in vigore della decisione.
Diritti e obblighi dei liquidatori
Art. 43. (1) I liquidatori hanno i diritti e gli obblighi del consiglio di amministrazione. La cooperativa è rappresentata dal liquidatore e, quando viene nominata una commissione di liquidazione, da un membro della stessa nominato dall’assemblea generale o dal tribunale.
(2) I liquidatori devono completare le attività correnti della cooperativa, convertire il suo patrimonio in denaro, riscuotere i crediti e adempiere ai suoi obblighi.
(3) I liquidatori possono risolvere i contratti conclusi dalla cooperativa fino al momento della dichiarazione di liquidazione, pagando il risarcimento dei danni. Il risarcimento viene pagato contestualmente alla soddisfazione dei creditori rimanenti.
(4) (Modificato – SG, n. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) I liquidatori sono tenuti a notificare alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate l’avvio della liquidazione entro 7 giorni dalla data di scioglimento della cooperativa.
Presentazione di reclami
Art. 44. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I creditori di una cooperativa dichiarata in liquidazione devono presentare i loro crediti, indipendentemente dalla loro origine, garanzia e scadenza, ai liquidatori entro due mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di cui all’art. 42, comma 1. 1 .
(2) I liquidatori sono tenuti ad invitare i creditori, il cui indirizzo è noto, a presentare i loro crediti mediante lettera con ricevuta di ritorno.
(3) I liquidatori notificano ai creditori i crediti contestati secondo la procedura di cui al comma 1. 2. Se presentano un reclamo entro un mese dal ricevimento dell’invito, i liquidatori registrano i reclami nel bilancio di liquidazione come contestati.
Rimborso dei contributi
Art. 45. (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) (1) I crediti dei soci cooperatori derivanti dai conferimenti effettuati ai sensi dell’art. 31, comma. 3 e 6 , competono tra loro con le pretese di terzi e vengono pagati proporzionalmente.
(2) I beni che restano dopo la soddisfazione dei creditori vengono ripartiti tra i cooperatori.
Apertura della procedura fallimentare
Art. 46. Quando i liquidatori accertano che il patrimonio della cooperativa non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, sono tenuti a chiedere l’apertura della procedura concorsuale.
Soppressione della cooperativa
Art. 47. (1) Dopo la distribuzione definitiva dei beni, i liquidatori devono riferire all’assemblea generale, che adotta una decisione di liquidazione della cooperativa.
(2) (Abrogato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008)
(3) (Integrato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I liquidatori sono tenuti entro 7 giorni dall’adozione della decisione di cui al comma 1 a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di citazione. 1 per richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.
Allocazione delle attività
Art. 48. Allo scioglimento della cooperativa per liquidazione, il patrimonio residuo sarà ripartito tra i soci della cooperativa in proporzione alle loro quote di contribuzione, salvo diversa disposizione dello statuto.
Ripristino dell’attività
Art. 49. (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Quando la cooperativa viene sciolta dall’assemblea generale, questa può decidere fino al completamento della liquidazione che la cooperativa riprenda le sue attività. In tal caso l’assemblea generale procederà ad una elezione ai sensi dell’art. 15, comma 1. 4, articolo 2, 2a e 3 . La decisione viene iscritta nel registro delle imprese.
Manutenzione dei liquidatori
Art. 50. I fondi per il mantenimento dei liquidatori sono approvati dall’assemblea generale e sono a carico della cooperativa. Le parcelle dei liquidatori vengono pagate prima di tutte le altre richieste.
Responsabilità dei liquidatori
Art. 51. I liquidatori rispondono solidalmente nei confronti della cooperativa per i danni da loro causati.
Capitolo due “a”.
SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA (NUOVO – SG, N. 104 DEL 2007)
Istituzione
Art. 51a. (Nuovo – SG, n. 104 del 2007) (1) Una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria è costituita conformemente al regolamento (CE) n. 1435/2003 sullo statuto della società cooperativa europea (SCE), di seguito denominato “regolamento (CE) n. 1435/2003”, e viene iscritta nel registro delle imprese.
(2) La sede legale di una società cooperativa europea ai sensi del paragrafo 1 è l’insediamento in cui ha sede la gestione delle sue attività.
(3) Quando una società partecipante alla costituzione di una società cooperativa europea ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’ufficiale di registrazione presso l’Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell’art. 26, comma 2. 2 del Regolamento (CE) n. 1435/2003 , con l’art. 262l, comma. 3 della Legge Commerciale .
(4) Una società cooperativa europea con sede legale in un altro Stato membro non può essere costituita mediante fusione quando un partecipante alla trasformazione possiede terreni nella Repubblica di Bulgaria. Una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria che possiede terreni non può trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro. Tale divieto si applica conformemente alle condizioni derivanti dall’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.
(5) L’organo di gestione del partecipante alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, rispettivamente di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, presenta una dichiarazione di conformità al requisito di cui al comma 1. 4.
Assemblea generale
Art. Italiano: (Nuovo – SG, n. 104 del 2007) (1) Se l’organo di gestione non convoca l’assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta dell’organo di vigilanza, la convocazione avviene su richiesta del tribunale distrettuale della sede della società cooperativa europea.
(2) La disposizione dell’art . 17 si applica al quorum dell’assemblea generale di una società cooperativa europea.
Relazione finanziaria annuale
Art. 51c. (Novità – SG, n. 104 del 2007) Il bilancio annuale, nonché il bilancio consolidato, se la società cooperativa europea ne redige uno, devono essere sottoposti a revisione contabile indipendente e presentati per la pubblicazione nel registro delle imprese.
Revisore in caso di trasformazione mediante cambiamento di forma giuridica
Art. 51 anni (Novità – SG, n. 104 del 2007) In caso di trasformazione di una cooperativa con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una società cooperativa europea o di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una cooperativa, il funzionario addetto alla registrazione presso l’Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell’art. 35, comma 1. 5 e art. 76, comma. 5 del Regolamento (CE) n. 1435/2003 , in applicazione dell’art. 262l, comma. 3 della legge commerciale .
Risoluzione
Art. 51e. (Novità – SG, n. 104 del 2007) Il tribunale distrettuale del luogo in cui ha sede una società cooperativa europea, anche su richiesta del pubblico ministero, scioglie la società in caso di violazione dell’art . 73, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1435/2003 , se la violazione non è sanata entro il termine stabilito dal giudice.
Capitolo tre.
IMPRESE COOPERATIVE
Formazione
Art. 52. (1) Ogni cooperativa può costituire imprese cooperative o costituire imprese intercooperative con altre cooperative per lo svolgimento di attività economiche.
(2) La decisione di costituire imprese cooperative o di partecipare ad un’impresa intercooperativa è presa dall’assemblea generale, che determina il capitale o le quote di capitale e autorizza il consiglio di amministrazione a realizzare o a partecipare alla costituzione dell’impresa.
Regime legale
Art. 53. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) L’impresa cooperativa è una società a responsabilità limitata con un unico socio o una società per azioni con un unico socio.
(2) L’impresa intercooperativa può essere una società a responsabilità limitata o una società per azioni.
(3) La cooperativa non può partecipare come socio accomandatario a società in nome collettivo o in accomandita semplice.
(4) Per le imprese cooperative e intercooperative, l’art . 35 .
Capitolo quattro.
SINDACATI COOPERATIVI
Formazione
Art. 54. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le cooperative possono, con decisione delle assemblee generali, unirsi in unioni territoriali, settoriali, nazionali e altre.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Per costituire un sindacato sono necessarie almeno sette cooperative.
(3) L’unione cooperativa è una persona giuridica con lo status di cooperativa.
(4) Le cooperative possono costituire proprie unioni e federazioni.
(5) Per quanto riguarda le unioni cooperative, per quanto non disciplinato nel presente capitolo si applicano le norme relative alle cooperative.
Funzioni
Art. 55. (1) (Testo precedente dell’art. 55 – SG, n. 13 del 2003) L’Unione Cooperativa:
- aiuta i suoi membri a raggiungere gli scopi e le finalità dell’unione;
- elabora linee guida per lo sviluppo delle attività cooperative;
- rappresenta e tutela gli interessi dei suoi membri presso enti e organizzazioni internazionali, statali, pubbliche e di altro tipo;
- svolge le altre funzioni previste dallo statuto.
(2) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad attuare le decisioni degli organi delle unioni cooperative di cui sono membri.
Organi
Art. 56. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Gli organi dell’unione cooperativa sono: l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il consiglio di controllo. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente e i membri del consiglio di sorveglianza vengono eletti dall’assemblea generale per un mandato di 4 anni.
(2) Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione elegga tra i suoi membri un comitato esecutivo, definendone i poteri e la procedura per l’adozione delle decisioni.
(3) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale delle unioni cooperative deve essere convocata annualmente entro la fine di aprile ed è composta da delegati eletti dalle assemblee generali dei suoi membri alle condizioni e secondo la procedura specificate nel suo statuto.
(4) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’Assemblea generale può autorizzare il Consiglio di gestione ad esercitare determinati poteri, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 2, 2a, 5, 6, 8a, 11, 14, 15 e 16 .
(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) L’assemblea generale delle unioni nazionali si riunisce una volta ogni quattro anni.
Fondi
Art. 57. (1) All’interno dell’unione cooperativa possono essere costituiti anche fondi monetari per l’assistenza reciproca, l’istruzione, la qualificazione e altri.
(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I fondi di cui al par. 1 sono formati mediante decisione dell’assemblea generale del sindacato. Le risorse di questi fondi provengono dalle trattenute sugli utili dei membri del sindacato.
Capitolo cinque.
CONTROLLO GIUDIZIARIO
Motivi e ordine
Art. 58. (1) Le decisioni e gli atti degli organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o con lo statuto possono essere annullati mediante ricorso presentato al tribunale distrettuale presso la sede legale della cooperativa.
(2) Il ricorso può essere proposto da qualsiasi socio della cooperativa, dal consiglio di sorveglianza, dall’unione cooperativa di cui la cooperativa è socia o dal pubblico ministero. Possono aderire alla richiesta anche gli altri soci della cooperativa e il consiglio di sorveglianza. Possono mantenere la richiesta anche se questa viene ritirata.
(3) Il socio della cooperativa può presentare ricorso entro due settimane dal giorno della decisione e, se non era presente alla decisione, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza o ne è stato informato. Quando viene richiesto l’annullamento di un atto, il termine decorre dal giorno della sua notifica.
(4) Il consiglio di controllo della cooperativa può presentare il reclamo entro due settimane dall’adozione della decisione o dall’esecuzione dell’atto, e l’unione delle cooperative di cui al comma 1. 2 – dal giorno della sua scoperta o notifica.
(5) In ogni singolo caso, il ricorso può essere proposto entro e non oltre tre mesi dall’adozione della decisione o dall’esecuzione dell’atto.
Decisione del tribunale
Art. 59. (1) Il tribunale può annullare in tutto o in parte l’atto o l’azione o respingere la domanda.
(2) La decisione del tribunale è soggetta a ricorso secondo la procedura generale.
Unirsi alla causa
Art. 60. Il socio della cooperativa può presentare ricorso per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali violati dagli organi della cooperativa. La domanda può essere riunita con quella di cui all’art. 58 .
Interrompere l’esecuzione
Art. 61. Il tribunale può sospendere l’esecuzione della decisione o dell’atto impugnato fino alla pronuncia della sentenza sul caso.
Capitolo sesto.
CONTABILITÀ E CONTROLLO FINANZIARIO
Controllo di revisione
Art. 62. (Abrogato – SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001)
Controllo finanziario
Art. 63. (1) (Modificato – SG, n. 92 del 2000, in vigore dal 1.01.2001, testo precedente dell’art. 63, modificato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni cooperative è effettuato ogni tre anni dagli organi specializzati di controllo finanziario presso le unioni cooperative nazionali. Le autorità di controllo finanziario elaborano annualmente un’analisi dei controlli effettuati, che viene presentata al Ministro delle Finanze, al Ministro dell’Interno e al Ministro della Giustizia.
(2) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 33 del 2006, integrato – SG, n. 41 del 2007) Nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del par. 1 , Capitolo Due, Sezione Quattro “Misure di follow-up” e Capitolo Tre “Responsabilità patrimoniale” della Legge sull’ispezione finanziaria dello Stato e Capitolo Trentuno del Codice di procedura civile “Procedimenti per reati finanziari” si applicano .
(3) (Novità – SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario di cui al par. 1 delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni territoriali e nazionali, può essere effettuata anche su richiesta del presidente, del consiglio di amministrazione o di un decimo dei soci della cooperativa (unione).
(4) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Le cooperative, le imprese cooperative e intercooperative, le unioni territoriali e nazionali devono collaborare con le autorità di controllo finanziario di cui al comma 1. 1.
(5) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 91 del 2017) In caso di violazioni accertate nell’utilizzo dei fondi previsti dai bilanci statali o comunali, dai trattati internazionali o dai programmi dell’Unione Europea, nonché dalle imprese statali ai sensi dell’art. 62, comma 1. 3 della legge sul commercio , le autorità di controllo finanziario di cui al paragrafo 1. 1 segnale all’Agenzia di Ispezione Finanziaria dello Stato.
(6) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Ogni cooperativa socia ha il diritto di richiedere a proprie spese una revisione contabile da parte dell’ufficio di revisione contabile indipendente. La direzione della cooperativa e il sindacato di cui la cooperativa è membro sono tenuti a prestare assistenza e a fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento della revisione contabile.
(7) (Novità – SG, n. 41 del 2007) Sulla base della verifica di cui al par. 6 Il socio della cooperativa può presentare un reclamo per conto della cooperativa contro le persone che hanno causato danni alla cooperativa.
Disposizioni aggiuntive
- 1. (1) Il diritto di proprietà delle cooperative e delle unioni cooperative sui beni confiscati, nazionalizzati o comunque ridistribuiti dopo il 10 settembre 1944 è ripristinato se la richiesta è stata presentata entro il 7 febbraio 1993.
(2) La proprietà viene restituita alle cooperative cui è stata sottratta o ai loro successori legali, comprese le cooperative estinte ma non cancellate, che hanno il diritto di riprendere l’attività secondo la procedura di cui all’art. 49 della presente legge, indipendentemente dalle modalità del licenziamento.
(3) Il diritto di proprietà sui beni di cui al comma 1. 1 deve essere accertato mediante atti notarili, verbali, bilanci, ricevute di tasse pagate , tasse, assicurazioni, decisioni giudiziarie e altre prove scritte. In mancanza di tali elementi, il diritto di proprietà è stabilito secondo la procedura generale dei reclami. In questi casi i procedimenti sono esenti da tasse statali.
(4) Lo Stato, i comuni, le aziende, le imprese e le organizzazioni statali e comunali consegnano i beni non consegnati dichiarati secondo la procedura del comma 1. 1, agli aventi diritto ai sensi del comma 1. 2, se la richiesta è loro presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
(5) Le condizioni e la procedura per la restituzione dei beni sono determinate dal Consiglio dei ministri, nella misura in cui non siano disciplinate da altra legge.
Disposizioni transitorie e finali
- 2. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l’iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.
- 3. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l’iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.
- 4. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute a trasformare le imprese cooperative e intercooperative alle quali partecipano in società commerciali ai sensi dell’art. 52 e 53 in conformità con i requisiti della legge commerciale .
- 5. (1) (Abrogato – Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 13 del 2003).
(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).
(3) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).
(4) I consigli di amministrazione delle unioni cooperative controllano d’ufficio se le cooperative e le unioni cooperative che ne sono membri adempiono agli obblighi previsti dai § 2 , 3 e 4 e sono tenuti, in caso di inadempimento, a richiederne lo scioglimento al tribunale distrettuale competente entro il termine di cui al comma 1. 3. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 10.000.
(5) Le procure distrettuali vigilano sull’adempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti e sono tenute a chiedere al tribunale lo scioglimento delle cooperative, unioni e imprese non riformate, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1. 3 e 4.
- 6. Nell’art . 52, comma 1. 1 della legge sulla contabilità (promulgata nella Gazzetta Ufficiale, numero 4 del 1991; modificata e integrata nel numero 26 del 1992, numero 55 del 1993, numeri 21, 33 e 59 del 1996, numero 52 del 1997, numero 21 del 1998, numeri 57, 81 e 83 del 1999) sarà creata come segue: 6:
“6. cooperative.”
- 7. Nella Legge sulle locazioni in agricoltura (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 82 del 1996; modificata, n. 35 del 1999) Art. 8, paragrafo 1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 e il § 3 delle disposizioni transitorie e finali (nuove – SG, n. 35 del 1999).
- 8. La presente legge abroga:
- La legge sulle cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 63 del 1991; modificata nei n. 34 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999);
- Legge sulla facilitazione della fusione delle associazioni cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, numero 54 del 1947; modificata nei numeri 47 e 228 del 1948).
- 9. L’attuazione della presente legge è affidata al Consiglio dei ministri.
————————-
La legge è stata adottata dalla XXXVIII Assemblea Nazionale il 16 dicembre 1999. ed è sigillato con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.
Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni
(PROMOSSO – SG, N. 13 DEL 2003)
- 39. (1) Il diritto di proprietà sui beni nazionalizzati o confiscati in base a leggi regolamentari abrogate delle cooperative e delle unioni cooperative che hanno ripreso l’attività è ripristinato se, al giorno dell’entrata in vigore della presente legge, tali beni erano di proprietà statale o comunale. La presente disposizione non si applica ai procedimenti pendenti ai sensi del § 1 della disposizione aggiuntiva.
(2) Esiste una successione giuridica delle unioni cooperative esistenti a partire dal 1959. e che dal 1960 hanno ripreso le loro attività.
- 40. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa.
- 41. Nel § 5 delle disposizioni transitorie e finali, par. I paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati e i procedimenti pendenti ai sensi di tali paragrafi sono chiusi.
- 42. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e di quello di sorveglianza, se non è scaduto, non cessa con l’entrata in vigore della presente legge .
Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sull’imposta sul reddito delle società
(PROMESSO IN SG, N. 102 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)
- 36. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione del § 30, punto 13 e § 33 , che entrano in vigore il giorno della loro promulgazione nella ” Gazzetta Ufficiale “.
Disposizioni transitorie e finali
del codice di procedura fiscale e assicurativa
(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)
- 88. Il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’art . 179, comma 1. 3 , Art. 183, comma 1. 9 , § 10, voce. 1, lettera “e”, ecc. 4, lettera “c” , § 11, voce 1, lettera “b” e § 14, voce 12 delle disposizioni transitorie e finali, che entreranno in vigore il giorno della promulgazione del codice nella ” Gazzetta Ufficiale dello Stato “.
Disposizioni transitorie e finali
della legge sul registro delle imprese
(PROMESSO IN SG, N. 34 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 80 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 53 DEL 2007, IN VIGORE DAL 01.01.2008)
- 56. (Modificato – SG, n. 80 del 2006, modificato – SG, n. 53 del 2007) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione dei § 2 e § 3 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella ” Gazzetta Ufficiale dello Stato “.
Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge contabile
(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)
- 61. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione del § 48 , che entra in vigore il 1° luglio 2007.
Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni
(PROMOSSO – SG, N. 41 DEL 2007)
- 24. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il presidente della cooperativa chiede l’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti soggetti a iscrizione.
- 25. Con l’entrata in vigore della presente legge, la durata in carica dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo delle cooperative, quando non sia scaduta, è di 4 anni, a partire dalla data delle elezioni.
- 26. Le cooperative e le unioni cooperative che hanno costruito edifici e strutture con fondi propri entro il 13 luglio 1991 hanno il diritto di presentare allo Stato o al comune una richiesta di disattivazione degli edifici e dei terreni adiacenti. La richiesta dovrà essere presentata al governatore regionale competente o al sindaco di un comune entro il 31 dicembre 2007. In presenza delle circostanze specificate, la proprietà viene disattivata e trasferita in possesso della cooperativa o dell’unione delle cooperative.
- 27. (1) I diritti di una cooperativa ripristinata ai sensi del § 1 della disposizione aggiuntiva e del § 1 della legge abrogata sulle cooperative (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 63 del 1991; modificata, n. 24 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999; abrogata, n. 113 del 1999) spettano a una cooperativa iscritta nel registro del tribunale dopo il 7 agosto 1991. con la denominazione, la sede legale e l’oggetto dell’attività di una cooperativa esistente, di cui siano soci almeno 7 cooperatori, che ne erano soci alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni della cooperativa.
(2) Il comma 1 si applica anche ad un’unione cooperativa ricostituita da almeno due cooperative che ne erano socie alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni dell’unione.
Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulla proprietà e l’uso dei terreni agricoli
(PROMESSO – SG, N. 42 DEL 2018, IN VIGORE DAL 22.05.2018)
- 17. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella ” Gazzetta Ufficiale “, ad eccezione del § 9 , che entra in vigore a partire dall’anno finanziario 2019-2020.
Atti legislativi europei rilevanti
Direttive:
DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
Regolamenti:
REGOLAMENTO (CE) 1435/2003 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)