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Regime a realizzo controllato nel caso in cui la conferitaria residente acquisisce o aumenta in controllo di una conferente non residente

In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, nell’ambito delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 9, commi da 2 a 5, Tuir, il conferimento è assimilato ad una cessione a  titolo oneroso e si considera il valore normale dei beni e dei crediti conferiti come corrispettivo conseguito.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir, il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;

Quindi, in base al predetto regime, che potremmo definire “naturale”, in  caso di conferimenti o apporti in società le partecipazioni conferite determinano, per la società conferente, un reddito il cui valore sarà determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir.

In parziale deroga al regime fiscale “naturale” di cui all’articolo 9, commi da 2 a 5, Tuir, gli artt. 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento) e 177 (Scambi di partecipazioni)  del Tuir prevede un regime fiscale di cd. “realizzo controllato”, che non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma che presuppone, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali) del TUIR, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87,  ai fini della determinazione del reddito della conferente, l’adozione di un criterio convenzionale di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento in base al quale si considera valore di realizzo non il valore normale delle partecipazioni determinato ai sensi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir, ma quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Quindi il conferimento a realizzo controllato è un regime fiscale che permette di determinare la plusvalenza tassabile basandosi sul valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della conferitaria, anziché sul valore normale. Se la conferitaria iscrive la partecipazione allo stesso valore fiscale della conferente la tassazione è differita al momento della futura cessione e l’operazione avviene in un regime fiscale di neutralità indotta.

Fondamentale è la  distinzione tra operazioni “naturalmente neutre” ed operazioni a “realizzo controllato”.

Operazioni “naturalmente neutre” sono quelle ai sensi dell’art. 176 TUIR , in base al quale i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Nelle  operazioni a “realizzo controllato”, l’operazione è  idonea a generare plusvalenza, ma il legislatore, consentendo di  agire sui valori contabili, offre la possibilità di sterilizzare il debito d’imposta, in quanto, se il valore delle partecipazioni in entrata nel bilancio della società conferitaria è pari al costo fiscale che le stesse avevano in capo alla conferente, la base imponibile diventa pari a zero.

Nelle  operazioni a “realizzo controllato” il carico fiscale non viene cancellato, ma, la tassazione è differita al momento della futura cessione realizzando così un differimento fiscale (tax deferral).

Con lArticolo 17 (Modifiche alla disciplina dei conferimenti) del  Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 sono stati sostituiti all’articolo 177 (Scambi di partecipazioni) i commi  2 e 2-bis modificando, per allinearsi alle libertà libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali dell’Unione Europea, il perimetro soggettivo dell’art. 177 TUIR.

Infatti, nell’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 177 (Scambi di partecipazioni): In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria (la holding che riceve) acquisisce, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all’articolo 73, comma 1,lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.” 

Come si legge nella Risposta ad interpello n. 9 del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate: Con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR), è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ”regime a realizzo controllato”).
In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale ­ presso ciascun soggetto conferente ­ della partecipazione conferita (cd. ”neutralità
indotta”).
Le modifiche al comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione
illustrativa (di seguito, ”Relazione illustrativa”), sono state introdotte dall’articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. ”delega fiscale”), che «prevede
la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei princìpi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all’ammontare
delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di ”realizzo controllato”)» (enfasi aggiunta)”

Come si vede, quindi, lArticolo 17 (Modifiche alla disciplina dei conferimenti) del  Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 ha ampliato il perimetro soggettivo dell’art. 177 TUIR, comprendendo, ai fini delle quote di controllo quelle di una società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)(società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

Nella Relazione illustrativa al Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 (Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) si legge: “La modifica attuata al comma 2 dell’articolo 177 ha, quindi, la finalità di estendere ai conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del regime di “realizzo controllato” – che, per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-bis, risulterà applicabile anche ai conferimenti disciplinati da quest’ultima disposizione – e consente di perseguire una duplice finalità:

  • superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell’ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti;
  • facilitare l’attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria.”

Affinché il conferimento di quote di una società non residente, (società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)), sia valido ai fini del regime a “realizzo controllato”, la società residente conferitaria deve acquisire il controllo della società conferente non residente ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtu’ di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

In sintesi, la nuova disciplina, in vigore dal 2024, semplifica notevolmente le operazioni transfrontaliere, rendendo possibile la creazione di strutture holding in regime di neutralità, a condizione che il trasferimento comporti il controllo della società estera.

Il terzo comma dell’articolo 177 del Tuir dispone che si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2, cioè: “Le disposizioni del comma 1 dell’art. 175 del tuir non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87”

Ai sensi del comma   2-bis dell’articolo 177:

“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5.”

Ai sensi del comma  2-quater dell’articolo 177: “Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all’articolo 87 (Plusvalenze esenti), comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.”

Quindi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicate nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con ininterrotto possesso dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu’ recente.

Si ritiene, al fine,  che restano fermi gli ulteriori requisiti richiesti dall’articolo 87 (Plusvalenze esenti).

Ai sensi del comma  2-ter dell’articolo 177: “Se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile anch’esse rientranti tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.”