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Bulgaria – LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Bulgaria

LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Capitolo cinque.

AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

Sezione III.
Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 54. (1) (modifica -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non hanno proprietà pericolose, è svolta da persone giuridiche e persone fisiche bulgare e straniere, registrate come commercianti ai sensi della legge sul commercio o della legislazione nazionale e in possesso di una licenza per questa attività, rilasciata dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da una persona autorizzata dal Vice Ministro, in questa sezione.
(2) (Nuova – SG n. 30 del 2011, punto 1 dichiarato incostituzionale dalla RCS n. 3 del 2012 nella parte “generale” – SG n. 26 del 2012) Si svolgono attività con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi solo in siti ubicati in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, nei porti per il trasporto pubblico di importanza nazionale e regionale e in oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con finalità economica. Ciascun sito deve soddisfare i requisiti normativi per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
(3) (Prec. 2 – SG. 30 del 2011) Non è richiesta alcuna licenza per:
1 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) Vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da parte di persone che li ricevono come rifiuti tecnologici dalla propria produzione o dai propri rottami di deprezzamento, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi dell’art. paragrafo . 1;
2. vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico da parte di persone fisiche, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi del par. 1.
(4) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, precedente comma 3 -. SG. 30 del 2011 ) Sul rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, i commercianti di cui al par. 1 presentare domanda secondo il modulo previsto dal regolamento di cui all’art. 61 al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Prec. par. 4 modificato – SG n. 30 del 2011) Alla domanda di cui al par. 4 si applicano:
1. (modificata e integrata -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG. 41 del 2010) dichiarazione di essere un commerciante, indicando un’identificazione uniforme codice, e per le persone straniere – copia di un documento rilasciato ai sensi della legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente;
2 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) copia originale o autenticata dal richiedente di un contratto di locazione o di un atto notarile, accompagnato da uno schizzo o altro documento di certificazione rilasciato dall’autorità competente contenente dati sull’ubicazione dell’immobile, sul cui territorio si trova il sito e dati dai quali risulta evidente che soddisfa i requisiti del par. 2;
3 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) il certificato rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque per l’ubicazione del sito o un permesso ai sensi dell’art. 37 ;
4 . (modifica -. SG. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) certificato ai sensi dell’art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
5 . (abrogata – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, nuova – SG. 30 del 2011) dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all’art. 60, par. 8 ;
6 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) dichiarazione del richiedente di non essere una persona correlata al commerciante la cui licenza è stata revocata o il rilascio della licenza è stato rifiutato, nei termini di cui all’art . 59, par. 1, comma 1, lettere “b” e “c” e che ricorrono le circostanze di cui all’art. 59, par. 1, comma 1, lettere “d” ed “e” ;
7. documento per compenso pagato.
(6) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 5, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 5, comma 4, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(7) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 6, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, il documento di cui al par. 5 n. 1 viene presentata anche in una traduzione ufficiale, mentre i documenti di cui al par. 5, punti 4, 5 e 6, che sono in lingua straniera – e in traduzione.
(8) (Prec. 5 -. SG. 77 del 2005, precedente par. 7 -. SG. 30 del 2011) In caso di irregolarità nella documentazione e/o nella necessità di fornire ulteriori informazioni, il richiedente dovrà essere notificato entro 14 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente dovrà sanare le irregolarità e/o fornire le informazioni aggiuntive entro 14 giorni dalla data della notifica.
(9) (Prec. 6 – SG. N. 77 del 2005, precedente par. 8 modificato – SG. 30 del 2011) Se le irregolarità non vengono rimosse e/o le informazioni aggiuntive non vengono fornite entro il termine secondo parà. 8 documenti non vengono considerati.
(10) (Prec. 7 – SG. n. 77 del 2005, precedente par. 9 modificato – SG. 30 del 2011) Nei casi di cui al par. 8 documenti si considerano presentati a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura delle informazioni aggiuntive.
Arte. 55. (1) (modifica – SG n. 30 del 2011) Il certificato di cui all’art. 54, par. 5, punto 3 contiene i dati relativi al richiedente, all’ubicazione del sito e alla sua conformità ai requisiti della presente legge e dello statuto sulla sua attuazione, nonché dati sulla tipologia di rifiuti con cui verrà svolta l’attività e sul soggetto preposto alla loro gestione.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Per il rilascio del certificato, la persona presenta una domanda al direttore dell’ispettorato ambientale e idrico regionale competente, nella quale dichiara i dati di cui al par. 1 e si applica:
1 . (Nuova SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) i documenti di cui all’art. 54, par. 5, punto 2 ;
2 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) un documento attestante l’adempimento degli obblighi ai sensi del capitolo sesto della legge sulla protezione dell’ambiente.
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale competente o una persona da lui autorizzata effettua un’ispezione sul posto e accerta la conformità del sito con i requisiti della presente legge. e gli atti normativi dello statuto sulla sua attuazione rilasciano il certificato di cui al par. 1 entro 14 giorni dalla presentazione della domanda.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque rifiuta di rilasciare il certificato quando ritiene che il sito non soddisfa i requisiti normativi. Il rifiuto è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Arte. 56. (1) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata -. SG. 30 del 2011) La domanda e i documenti di cui all’art. 54, par. 4 e 5 sono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo da una commissione interdipartimentale entro due mesi dalla data della loro presentazione.
(2) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La commissione interdipartimentale comprende un numero uguale di rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e delle Acque e del Ministero della Salute. Interno, proposta dal ministro interessato. Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo determina con ordinanza il presidente, il segretario e i membri della commissione.
(3) I rappresentanti delle organizzazioni professionali dei commercianti di metalli ferrosi e non ferrosi hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione ai sensi del par. 1.
(4) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La Commissione ai sensi del par. 1 esamina i documenti presentati per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi della regolamentazione di cui all’art. 61 e in conformità alle norme di funzionamento approvate dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Dopo aver esaminato le domande, la commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo per il rilascio della licenza o per il rifiuto del rilascio della licenza. .
(6) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Entro un mese dalla proposta di cui al par. 5 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.
Arte. 57. (1) (modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene rilasciata secondo un modello approvato dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e turismo.
(2) (modifica -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La licenza contiene: numero e data di rilascio; nome del commerciante; sede e indirizzo della direzione; codice identificativo univoco; un elenco con la descrizione dei siti in cui viene svolta attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(3) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è a tempo indeterminato.
(4) (Supplemento – SG n. 30 del 2011) I diritti derivanti dalla licenza non possono essere trasferiti e/o ceduti. Nei casi di successione legale ai sensi del diritto commerciale, i diritti derivanti dalla licenza passano al successore legale.
(5) Non è consentito esercitare attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione, tranne nei casi in cui il commerciante è rappresentato da un dipendente autorizzato nominato con contratto di lavoro.
Arte. 58. (1) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La domanda di modifica e/o integrazione della licenza deve essere presentata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo e i documenti attestanti la modifica , che vengono esaminati secondo la procedura e nei termini di cui all’art. 56 e la disciplina ex art. 61 . In caso di cambiamento delle circostanze, la persona è obbligata a richiedere l’iscrizione delle modifiche nella licenza entro un mese.
(2) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Al momento della presentazione dei documenti e al ricevimento della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, per integrare e / o modificare di una licenza rilasciata per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, devono essere pagate le tasse specificate nella tariffa tariffaria, che vengono riscosse presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo ai sensi della legge sulle tasse statali.
(3) Nel registro pubblico ai sensi dell’art. 26, par. 2 , vengono inseriti, dopo la loro entrata in vigore, anche i provvedimenti di rifiuto del rilascio della licenza e quelli di revoca o di cessazione della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Arte. 59. (1) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata – SG n. 41 del 2010) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da lui autorizzato il Vice Ministro con ordinanza:
1. rifiuta di rilasciare una licenza per attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi quando:
a) esiste una proposta motivata di rifiuto da parte della commissione interdipartimentale dell’esame dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
b) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza di un anno dal provvedimento di rifiuto del rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, a meno che il provvedimento di rifiuto non sia stato annullato dal tribunale come illegale;
c) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza del termine di due anni dall’ordinanza di revoca della licenza ai sensi del comma 2, a meno che l’ordinanza di revoca non sia stata annullata dal tribunale in quanto illegittima;
d) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) la domanda per l’integrazione della licenza con un sito è stata presentata dallo stesso commerciante prima della scadenza di un anno dall’ordine di cancellare lo stesso sito ai sensi del punto 4, a meno che l’ordine perché la cancellazione del sito è stata annullata dal tribunale in quanto illegale;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) La domanda di rilascio di una licenza o di integrazione di una licenza comprende un sito rivendicato per il quale esiste una controversia pendente davanti al tribunale a causa della cancellazione o della revoca della licenza in cui è inclusa. ;
f) (ex b. “d”, modificata – SG. n. 30 del 2011 ) la domanda per il rilascio della licenza è presentata da una persona imparentata con i richiedenti di cui alle lettere “b” e “c” o la domanda per l’integrazione una persona imparentata con il richiedente di cui alla lettera “d” ha presentato una licenza con un sito se i termini previsti non sono scaduti;
2. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quando:
a) (aggiunto – SG. 41 del 2010, abrogato – SG. 30 del 2011)
b) siano presentati dati falsi utili a rilasciare, modificare o integrare la licenza;
c) (modifica e integrazione -. SG. 30 del 2011 ) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene svolta su un sito non registrato nella licenza o cancellato, ad eccezione dei casi di cui Arte. 54, par. 3, punto 1 ;
d) vi sia una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
e) le condizioni e l’ordine per lo svolgimento delle attività commerciali con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono sistematicamente violati;
f) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) l’attività commerciale viene svolta con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in violazione dell’art . 60, par. 3 o 4 ;
g) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) la base giuridica per l’utilizzo dell’unico sito indicato nella licenza ha cessato di esistere;
h) (Nuova – SG. 30 del 2011) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cancellazione del sito, è stata accertata una violazione ai sensi del comma 4 del sito registrato nella licenza dello stesso sito mediante constatazione atto di un organismo di controllo commerciante;
3. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in caso di:
a) una richiesta scritta del commerciante autorizzato;
b) cancellazione del commerciante dal registro delle imprese ;
c) l’operatore non ha ricevuto la licenza entro un mese dalla notifica scritta del suo rilascio;
4 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) cancella il sito inserito nella licenza quando:
a) disponibilità di una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
b) stabilito dalla commissione di cui all’art. 56, par. 1 mancanza di base giuridica per l’utilizzo dell’immobile su cui è situato il sito, purché non sia l’unico iscritto nella licenza;
c) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Mancanza di un registro degli acquisti e delle importazioni e/o di un registro delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 60, par. 2 ;
d) esercitare attività commerciale con a bordo rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) che esercita un’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi senza documenti di origine ai sensi dell’art. 60, par. 3 e 4 ;
f) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) svolgere attività in violazione dell’art . 60, par. 6 ;
g) (Nuova – SG. 30 del 2011) svolgere attività senza aver effettuato la videosorveglianza 24 ore su 24.
(2) (Nuova – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) Nell’ordinanza sotto il par. 1, commi 2 e 4 contiene un ordine di esecuzione preliminare. Quando l’esercente presenta una fideiussione bancaria a favore del Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo nei casi di cui al par. 1, punto 2 per un importo di BGN 100.000, e sotto il par. 1 comma 4 per un importo di 20.000 BGN, l’esecuzione preliminare è sospesa. Nel caso in cui l’ordinanza di cui al par. 1, commi 2 e 4, viene lasciato in vigore dal giudice con provvedimento effettivo, la fideiussione viene svincolata a favore dell’ente di cui alla sentenza precedente e viene da questo amministrata.
(3) (Modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006, precedente comma 2, modificata -. SG. 41 del 2010) Le ordinanze di cui al par. 1, commi 1, 2 e 4, nonché le ordinanze di rifiuto di integrazione e/o modifica della licenza sono impugnabili ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o il Vice Ministro da lui autorizzato rilascia un duplicato della licenza in caso di smarrimento, furto o distruzione, secondo l’applicazione della commerciante e dichiarazione secondo l’ordine determinato dal regolamento di cui all’art. 61 .
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine di revoca o di cessazione della licenza per svolgere attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, il commerciante è tenuto a consegnare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza.
(6) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ai sensi del par. 1, comma 4, il professionista è tenuto a presentare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza per la registrazione del sito cancellato. In questo caso non è dovuta alcuna commissione.
Arte. 60. (1) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro degli acquisti e delle importazioni e un registro delle vendite e delle esportazioni, nonché una copia autenticata del licenza. L’operatore autorizzato è tenuto ad annotare in modo accurato e veritiero nell’apposito registro tutte le circostanze immediatamente successive all’operazione di ricezione e/o spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010) I registri di cui al par. 1 vengono apposti e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito entro 7 giorni dalla loro presentazione, il quale annota la data di sigillatura su apposito registro. I registri sono tenuti secondo l’ordine e il modello approvato con il regolamento di cui all’art. 61 .
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010, modificata -. SG. 30 del 2011) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quali cavi e conduttori elettrici di qualsiasi tipo e dimensione, elementi dell’elettronica infrastrutture di comunicazione, elementi e parti del materiale rotabile, la ferrovia, compresi gli impianti di sicurezza, di segnalazione e di comunicazione e tutte le installazioni correlate, tutti gli elementi e parti dell’infrastruttura stradale, come segnaletica stradale, guardrail, chiusini metallici, parti della strada gli impianti e gli impianti di illuminazione o di irrigazione idrica, nonché dei monumenti culturali contenenti metalli o di parti o elementi di essi, è effettuato in presenza di un certificato di origine rilasciato dalle persone di cui all’art. 54, par. 3, punto 1 e contratto scritto concluso.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che sono rifiuti tecnologici di produzione propria o di rottami propri di deprezzamento, vengono venduti solo dalle persone di cui all’art. 54, par. 3 comma 1 dei commercianti autorizzati sulla base di un contratto scritto con allegato il certificato di origine e dei rifiuti domestici – sulla base di un contratto scritto con allegata dichiarazione di origine. I privati ​​non possono vendere rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi non domestici. L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi tra commercianti autorizzati viene svolta sulla base di un contratto scritto, con la consegna contestuale della merce da parte del venditore all’acquirente e una dichiarazione con i numeri di serie completati dei certificati di origine di i rifiuti da lui acquistati.
(5) I documenti di cui al par. 3 e 4 dovranno essere redatti e compilati secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all’art. 61 .
(6) (modifica – SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di cui al par. 3 vengono trattati e conservati separatamente dagli altri.
(7) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Nei casi in cui il commerciante autorizzato possiede anche un documento ai sensi dell’art. 12, par. 1 o 4 , i rifiuti provenienti da imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli obsoleti e rifiuti ottenuti dopo il loro trattamento preliminare sono depositati in sito separato o in parti separate del sito. In caso di successivo conferimento di rifiuti da imballaggi metallici e rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi, formatisi dopo il trattamento preliminare di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli fuori uso per attività commerciale , recupero e riciclo, sono riportati separatamente per codice e nome secondo la normativa di cui all’art. 3 .
(8) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Il commerciante autorizzato è tenuto a garantire la videosorveglianza 24 ore su 24 in ciascun sito entro un mese dall’ottenimento della licenza o dalla sua aggiunta con un nuovo sito e a conservare i registri. per un anno.
(9) (Nuova – SG n. 41 del 2010, precedente par. 7, supplemento – SG n. 30 del 2011) Entro tre mesi dalla sospensione dell’attività o dal ricevimento di un ordine ai sensi dell’art. 59, par. 1 commi 2, 3 e 4, il commerciante è tenuto a realizzare le quantità disponibili di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché ad adottare le misure necessarie per la pulizia del sito.
Arte. 61. Le modalità per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono determinate con ordinanza del Consiglio dei ministri.