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Bulgaria – Tassazione delle Persone Giuridiche estere

Bulgaria – Tassazione delle Persone Giuridiche estere

L’Art. 4 (Persone giuridiche straniere) della Legge sull’imposta sul reddito delle società  (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)), stabilisce che:

(1) Le persone giuridiche straniere sono quelle che non sono locali.
(2)  Le persone giuridiche straniere sono tassate con le tasse ai sensi della presente legge per i profitti, realizzati attraverso un luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria, o dalla cessione di proprietà in tale luogo di attività economica, nonché per i redditi, indicati nella presente legge, con fonte nella Repubblica di Bulgaria.

Nell’Art. 12della Legge sull’imposta sul reddito delle società sono specificati quali sono gli Utili e redditi da fonti nella Repubblica di Bulgaria:

(1) I profitti delle persone giuridiche straniere, che derivano dall’attività economica attraverso un luogo di attività economica nel paese o dalla cessione di proprietà in tale luogo di attività provengono da una fonte nel paese.
(2) I redditi da attività finanziarie, emessi da entità legali locali, dallo stato e dai comuni, devono provenire da una fonte nel paese.
(3) I proventi da operazioni con attività finanziarie di cui al par. 2 provengono da una fonte nel paese.
(4) Il reddito derivante dai dividendi e dalle quote di liquidazione derivanti dalla partecipazione in entità legali locali deve provenire da una fonte nel paese.
(5) I seguenti redditi, maturati da persone giuridiche locali, ditte individuali locali o persone giuridiche straniere e ditte individuali attraverso una sede di attività o una determinata base nel paese o pagati da persone fisiche locali o da persone fisiche straniere che hanno un determinato base nel paese, a favore di persone giuridiche straniere, provengono da una fonte nel paese:
1. interessi, compresi gli interessi contenuti nelle rate in locazione finanziaria;
2. proventi da locazione o altra disposizione d’uso di beni mobili;
3. royalties e canoni di licenza;
4. compensi per servizi tecnici;
5. compensi nell’ambito di contratti di franchising e factoring;
6. remunerazione per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara.
(6)  Reddito ai sensi del par. 5, maturati a favore di persone giuridiche straniere da un luogo di attività economica di una persona locale o da una determinata base di persone fisiche locali, situate al di fuori del territorio del paese, non provengono da una fonte nel paese.
(7) I redditi dell’agricoltura, della silvicoltura, della caccia e della pesca sul territorio del paese devono provenire da una fonte nel paese.
(8)  I seguenti redditi devono provenire da una fonte nel paese:
1. reddito da locazione o altra disposizione per l’uso di beni immobili, compresa una parte ideale di beni immobili, situati nel paese;
2. reddito da cessione di beni immobili, compresa una parte ideale o un diritto reale limitato su beni immobili situati nel paese.
(9)  Penali e risarcimenti di qualsiasi tipo, ad eccezione delle indennità derivanti da contratti assicurativi maturate da persone giuridiche locali , commercianti individuali locali o persone giuridiche straniere e commercianti individuali attraverso una sede di attività o una determinata base nel paese a beneficio di persone giuridiche straniere stabilite in giurisdizioni con regime fiscale preferenziale sono reddito da una fonte nel paese.
(10)Nel determinare la fonte di reddito ai sensi del presente articolo, il luogo di pagamento del reddito non deve essere preso in considerazione.

Come si vede spesso si fa riferimento al “Luogo di attività economica”. Il punto 2 del §1 delle Disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società afferma che“Luogo di attività economica (Място на стопанска дейност) ” è il luogo di attività commerciale ai sensi del § 1 , punto 5 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale che dispone:
 ” Luogo di attività economica” è:
(a) un luogo specifico (proprio, affittato o utilizzato su base diversa) attraverso il quale una persona straniera svolge tutta o parte dell’attività economica nel paese, come ad esempio: la sede della direzione; filiale; rappresentanza commerciale registrata nel paese; ufficio; ufficio; studio; fabbrica; officina (fabbrica); negozio; magazzino commerciale; servizio; luogo di montaggio; sito di costruzione; miniera; carriera; sonda; pozzo di petrolio o gas; fonte o altro oggetto di estrazione di risorse naturali;
b) lo svolgimento di attività nel Paese da parte di soggetti autorizzati a concludere contratti per conto di soggetti stranieri, fatta eccezione per l’attività dei rappresentanti indipendenti ai sensi del Capo Sei del Diritto Commerciale ;
c) esecuzione permanente di transazioni commerciali con un luogo di adempimento nel paese, anche quando la persona straniera non ha un rappresentante permanente o un determinato luogo.”

Va tenuto presente che la disposizione in questione non si applica quando esiste con il rispettivo Stato una Convenzione  intesa ad evitare le doppie imposizioni.

Infatti l’Art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società stabilisce che: Quando un trattato internazionale ratificato dalla Repubblica di Bulgaria, promulgato ed entrato in vigore, contiene disposizioni diverse da quelle della presente legge, si applicano le disposizioni del rispettivo trattato internazionale.”

Nell’art.4 della  Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali viene definita la “stabile organizzazione”:

art. 4
Stabile organizzazione.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell’Italia in una societa’ mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e’ considerata “stabile organizzazione” ai fini della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
7. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione in una societa’ che e’ residente dell’altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa’ possiede una partecipazione nella prima),
b) o svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),
non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

Il comma 1 dell’art. 195 (Trattenuta fiscale sui redditi di persone straniere) (1) della Legge sull’imposta sul reddito delle società stabilisce che i redditi da una fonte nel paese, indicati nell’art. 12, par. 2, 3, 5 e 8 , di persone giuridiche straniere, quando non sono state realizzate tramite un luogo di attività economica nel paese e i redditi da una fonte nel paese, specificati nell’art. 12, par. 9 , delle persone giuridiche straniere, stabilite in giurisdizioni con regime fiscale preferenziale, quando non sono realizzate tramite un luogo di attività economica nel paese, sono soggette a tassazione alla fonte, che è definitiva.

(1) Trattenuta fiscale sui redditi di persone straniere

Art. 195. (1) (suppl. -SG 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) I redditi da una fonte nel paese, indicato nell’art. 12, par. 2, 3, 5 e 8 , di persone giuridiche straniere, quando non sono state realizzate tramite un luogo di attività economica nel paese e i redditi da una fonte nel paese, specificati nell’art. 12, par. 9 , delle persone giuridiche straniere, stabilite in giurisdizioni con regime fiscale preferenziale, quando non sono realizzate tramite un luogo di attività economica nel paese, sono soggette a tassazione alla fonte, che è definitiva.
(2) (Modificato, SG 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) L’imposta ai sensi del par. 1 saranno detratte dalle persone giuridiche locali, dalle ditte individuali o dai luoghi di attività economica nel paese, che maturano i redditi delle persone giuridiche straniere, ad eccezione dei redditi di cui all’art. 12, par. 3 e par. 8, elemento 2 .
(3) (Modificato -.SG 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) Quando il pagatore del reddito non è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 2 e per i redditi di cui all’art. 12, par. 3 e par. 8, punto 2 , l’imposta è detratta dal beneficiario del reddito.
(4) (Modificato, SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando una persona straniera, attraverso una sede di affari nel paese, accumula i redditi indicati in altre parti del paese nei seguenti casi:
1. lo specifico trasferimento coincide con le usuali operazioni effettuate per il tramite di quella parte dell’impresa situata fuori dal Paese e rivolta a terzi, oppure
2. l’attività ordinaria svolta tramite quella parte dell’impresa situata fuori dal paese consiste in analoghi trasferimenti ad altre parti dell’impresa, o
3. l’oggetto del trasferimento è destinato alla realizzazione in forma modificata o immutata ad altra persona.
(5) Gli anticipi in relazione ai redditi di cui al par. 1 non è soggetto a ritenuta alla fonte.
(6) (Nuova SG.100 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) Quanto segue non deve essere tassato alla fonte:
1. (suppl. – SG, em. 107 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) i proventi da interessi su obbligazioni o altri titoli di debito, emessi da una persona giuridica locale, dallo Stato e dai comuni e ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nel paese o in uno stato membro dell’Unione Europea o in un altro stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;
2. il reddito da interessi su un prestito, fornito da una persona straniera – emittente di obbligazioni o altri titoli di debito, quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) l’emittente è residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;
(b) l’emittente ha emesso le obbligazioni o altri titoli di debito allo scopo di prestare i proventi a una persona giuridica locale;
(c) obbligazioni o altri titoli di debito sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nel paese o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro paese – parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;
3. (Nuova SG.105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) i proventi da interessi, royalties e canoni di licenza secondo le condizioni del par. 7-12;
4. (Nuova SG.107 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) gli interessi attivi su un prestito su cui non vengono emesse obbligazioni e su cui lo Stato oi comuni sono mutuatari.
(7) (Nuovo, SG.105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) I proventi da interessi, royalties e canoni di licenza non sono soggetti a ritenuta alla fonte quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea, o una sede di attività in uno Stato membro dell’Unione europea, di una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea;
2. la persona giuridica locale – debitore del reddito, o la persona, il cui luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria è un pagatore del reddito, è una persona collegata alla persona giuridica straniera – titolare del reddito, o a la persona il cui luogo di attività economica è titolare del reddito.
(8) (Nuovo, SG.105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) I proventi da interessi, royalties e canoni di licenza non possono essere soggetti a ritenuta alla fonte anche prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.. 12, comma 2, a condizione che al momento della maturazione del reddito non venga interrotto il possesso del minimo richiesto del capitale.
(9) (Nuovo, SG.105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) Nei casi di cui al par. 8, quando il possesso del minimo richiesto del capitale si interrompe prima della scadenza del termine minimo di due anni, per lo svincolo di cui al par. 8 Il reddito da interessi, royalties e canoni è dovuto all’imposta alla fonte, applicando l’aliquota fiscale del 10%. Per l’imposta alla fonte, sono dovuti interessi di mora per il periodo dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’imposta alla fonte fino alla data del suo pagamento.
(10) (Nuovo, SG.105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) Quando il reddito non imponibile da interessi, royalties e diritti di licenza è tassato, il detentore del reddito ha il diritto di richiedere il rimborso dell’imposta. . Il rimborso dovrà essere effettuato secondo la procedura ed entro i termini del Codice di procedura fiscale e previdenziale , ma non oltre un anno dalla presentazione della richiesta di rimborso.
(11) (Nuovo, SG.105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) I paragrafi 7, 8, 9 e 10 non si applicano a:
1. reddito, che rappresenta la distribuzione del profitto o il rendimento del capitale;
2. proventi da crediti debitori, che danno diritto a partecipare agli utili del debitore;
3. proventi da crediti debitori, che danno al creditore il diritto di sostituire il suo diritto agli interessi con il diritto di partecipare agli utili del debitore;
4. proventi da crediti per debiti per i quali non è prevista alcuna clausola di rimborso del capitale o il rimborso è oltre 50 anni dalla data di emissione del debito;
5. redditi che rappresentano spese non riconosciute ai fini fiscali in un luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria, ad eccezione di quelle di cui all’art. 43 ;
6. reddito maturato da una persona giuridica straniera da uno Stato, che non è uno Stato membro dell’Unione Europea, attraverso un luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria;
7. proventi da operazioni per le quali il motivo principale o uno dei motivi principali è la deviazione o l’evasione fiscale.
(12) (Nuovo, SG.105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) Ai fini del par. 7-11:
1. una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea è una persona giuridica straniera per la quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) la forma giuridica della persona giuridica straniera è conforme all’Allegato № 5 ;
(b) la persona giuridica straniera è residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione europea in conformità con la legislazione fiscale pertinente e non è considerata residente ai fini fiscali in un altro paese al di fuori del paese in virtù di un accordo sulla doppia imposizione con un paese terzo L’Unione europea;
(c) la persona giuridica straniera è soggetta a una delle tasse elencate nell’Allegato № 6 , senza diritto all’esenzione dalla tassazione, o ad una tassa identica o simile imposta in aggiunta o in sostituzione di tali tasse;
2. una persona è una persona imparentata con un’altra persona, se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta al momento della maturazione del reddito:
a) la prima persona detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;
b) la seconda persona detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;
(c) un terzo, che è una persona giuridica locale o una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea, detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale sia del primo che del la seconda persona;
3. una persona giuridica straniera è titolare del reddito, quando riceve tale reddito a suo favore, e non come intermediario o agente di un’altra persona;
4. il luogo di attività economica è un detentore del reddito, quando allo stesso tempo sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il credito, il diritto o l’uso di informazioni in relazione alle quali derivano interessi o royalties è effettivamente collegato a quella sede di attività;
(b) gli interessi o i canoni rappresentano il reddito in relazione al quale la sede di attività è tassata nello Stato membro dell’Unione europea in cui è situata da una delle imposte elencate nell’Allegato № 6 o in Belgio da “impot des non- residenti / belasting der niet-verblijfhouders “, o in Spagna – con” Impuesto sobre la Renta de no Residentes “, o con un’imposta identica o simile applicata in aggiunta o al posto di queste tasse.