Legge di Bilancio 2026: Plusvalenze generate dalla cessione di “token di moneta elettronica denominati in euro” restano tassate al 26% (Da altri token 33%)


Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”

L’art. 1, comma 2, lett. qq) del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)) definisce valuta virtuale:la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.”

Con la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 126-147) viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina tributaria unitaria delle criptovalute o cripto-attività o valute virtuali.

L’articolo 1, comma 126, lettera a), della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 -” Legge di Bilancio 2023”

  • ha introdotto nellart. 67 (Redditi diversi (es art.81)) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-sexies): “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività’, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività'” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni“;
  • ha introdotto nellart. 68 (Plusvalenze. (ex art.82)) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dopo il comma 9, il comma 9-bis: “Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del  comma  1 dell’articolo  67   sono   costituite   dalla   differenza   tra   il corrispettivo   percepito   ovvero   il    valore    normale    delle cripto-attività permutate e il costo o il  valore  di  acquisto.  Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente  alle relative  minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000  euro,  l’eccedenza  e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso  di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito  o, in  mancanza,  quello  dichiarato  agli   effetti   dell’imposta   di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo il costo del donante. Il costo o valore di  acquisto  e’  documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza  il costo è pari a  zero.  I  proventi  derivanti  dalla  detenzione  di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”.

L’articolo 1, comma 128, lettera a), della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 -” Legge di Bilancio 2023”    ha modificato l’art.5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 (ora 67) del testo unico delle imposte sui redditi) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi) disponendo che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, pari al 26 per cento, fosse applicata anche sulle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività’, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Quindi, dal 2023  i guadagni da cripto-attività

  •  rientrano nei “redditi diversi”;
  • vengono tassati con imposta sostitutiva del 26%;
  • hanno una franchigia di € 2.000.

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Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – “Legge di Bilancio 2025” – Modifiche al regime di tassazione delle Plusvalenze da Cessione di cripto-attività a decorrere dal 01/01/2025

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – “Legge di Bilancio 2025”, ai commi da 23 a 25 prevede:

  • (comma 23) per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività;
  • (comma 24) a decorrere dal giorno 1 gennaio 2026 l’innalzamento di tale aliquota al 33% ;
  • (comma 25a decorrere dal giorno 1 gennaio 2025 l’eliminazione della prima prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro.

In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – “Legge di Bilancio 2025”, il regime di regime di tassazione delle Plusvalenze da Cessione di cripto-attività ha subito nell’anno fiscale 2025, il quale si configura come un periodo di passaggio, per poi arrivare ad una forma definitiva di tassazione a partire dal 01/01/2026.

Quindi, in base all’anno fiscale, si configurano tre regimi di tassazione delle Plusvalenze da Cessione di cripto-attività:

  • fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;
  • nel 2025 (regime transitorio): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
  • dal 2026 (regime definitivo): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.

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Legge 30 dicembre 2025, n.199 – “Legge di Bilancio 2026”: I “token di moneta elettronica denominati in euro” restano tassati al 26%

Le stablecoin sono criptovalute che mantengono un valore fisso, solitamente ancorandolo ad asset come il dollaro statunitense, l’euro o l’oro.

L’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (Relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation)) definisce «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Il comma 28 dell’art 1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199 – “Legge di Bilancio 2026” (1), ha confermato l’aliquota al 33% ma ha introdotto una distinzione importante: i “token di moneta elettronica denominati in euro” restano tassati al 26%.

Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Per la norma in esame, quindi, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono stablecoin ancorate all’euro, emesse da soggetti autorizzati nell’Unione europea, con riserve detenute integralmente in attività denominate in euro presso intermediari regolamentati.

La distinzione introdotta dal comma 28 dell’art 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”  (1) , crea due regimi fiscali paralleli:

  • uno con  imposta sostitutiva del 33% per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività’, comunque denominate
  • l’altro con  imposta sostitutiva del 26% per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro il cui valore è stabilmente ancorato all’euro ed i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

In pratica la maggior parte delle cripto-attività ricadono nel primo caso e le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione delle stesse saranno soggette ad  imposta sostitutiva del 33%.

Nel secondo caso le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro il cui valore è stabilmente ancorato all’euro ed i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea, come l’EURC (Euro Coin di Circle) principale stablecoin in euro per i mercati dei capitali crittografici, EURC è conforme al Regolamento MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) e convertibile in euro in rapporto 1:1, saranno soggette ad  imposta sostitutiva del 26%.

L’ultimo periodo del comma 28 dell’art 1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199 – “Legge di Bilancio 2026” (1) prevede inoltre che: “Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.”

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(1) Comma 28 dell’art 1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199 – “Legge di Bilancio 2026” 
(Disposizioni in materia di criptovalute)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1
dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (Relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation)). Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.»;
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